T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 151 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha prestato la propria opera presso la Comunità montana del Fortore Molisano di Riccia, per lo svolgimento di attività di disinfestazione e disinfezione, a decorrere dal 2.7.1990; termine successivamente prorogato fino al 31.12.1995.

Secondo la prospettazione attorea, detto rapporto avrebbe avuto i caratteri del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità della delibera impugnata (n.396 del 1995) con la quale si è stabilito di sciogliere definitivamente detto rapporto contrattuale.

Il ricorso è inammissibile.

Come noto, ai fini dell’accertamento giudiziale del rapporto di pubblico impiego, secondo la giurisprudenza amministrativa, è rilevante la concreta esistenza di quegli elementi che del rapporto stesso costituiscono i requisiti essenziali.

In particolare, essi sono dati, in concorso tra di loro, dalla continuità e professionalità delle prestazioni lavorative, dal vincolo di subordinazione gerarchica, dalla percezione di una retribuzione predeterminata, corrispondente ad una delle qualifiche esistenti nell’organico tipo dell’ente, dalla volontà dell’amministrazione, manifestata attraverso comportamenti univoci, di inserire il prestatore di lavoro nella propria organizzazione, dal rispetto di un orario di inizio e di termine dell’attività lavorativa.

Siffatta verifica, poi, deve essere condotta in maniera più rigorosa in casi in cui l’opera del prestatore di lavoro può essere resa, sia in regime di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo (Consiglio di Stato 13 marzo 2000 n. 1300).

Come noto, inoltre, (cfr. l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 5 marzo 1992) il rapporto di lavoro instaurato con gli enti locali, in contrasto con norme che sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate, nasce e vive come rapporto di fatto, in quanto la sanzione di nullità del contratto è imprescrittibile ed insanabile.

La nullità del contratto di pubblico impiego per assunzione senza concorso pubblico, inoltre, non impedisce il sorgere, per il solo fatto della sua esecuzione (cioè da contatto qualificato), delle obbligazioni retributive a favore del lavoratore (T.A.R. Napoli, 1 settembre 2009 n. 4859).

Nel caso di specie, innanzitutto, il ricorrente non chiede l’accertamento del rapporto di lavoro di fatto, ai soli fini delle pretese retributive, ma l’accertamento di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, tanto è vero che chiede l’annullamento della delibera, impugnata, di scioglimento del rapporto.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la mancanza di un formale e legittimo provvedimento di assunzione come pubblico dipendente nell’organizzazione della pubblica amministrazione è un fondamentale indice rilevatore della mancanza della costituzione di una rapporto di pubblico impiego, anche in via di fatto.

Nel caso di specie, peraltro, il rapporto è stato costituito mediante la delibera n.143 del 1990 (e successivamente prorogato con delibera n.193 del 1991), avente ad oggetto, appunto, non l’inquadramento nell’organizzazione dell’ente come lavoratore subordinato, bensì un incarico di lavoro autonomo, a tempo determinato.

Dagli atti di causa, inoltre, non risulta che il ricorrente abbia impugnato tale atto, ma solo la successiva delibera n.208 del 1992 (con ricorso n.626 del 1992), con la quale si stabiliva la cessazione del rapporto al 31.12.1992.

Ed è stato proprio in virtù dell’ordinanza cautelare n.525 del 1992 (che ha accolto l’istanza sospensiva limitatamente alla previsione di un termine fisso sganciato dalle esigenze del servizio; senza quindi incidere sulla natura del rapporto), resa in tale giudizio, che il ricorrente ha ottenuto dall’amministrazione la successiva proroga sino all’adozione della delibera qui impugnata.

Orbene, giova evidenziare che la delibera di assunzione nell’organizzazione incide sullo status del lavoratore ed ha quindi natura autoritativa.

Ed ecco perché, secondo la giurisprudenza prevalente, in casi come quello in esame, il ricorrente non può chiedere una diversa qualificazione del proprio status all’interno dell’organizzazione amministrativa, non avendo tempestivamente impugnato la delibera di incarico che configurava il rapporto come contratto d’opera.

L’accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica Amministrazione, in difformità degli atti che lo hanno costituito come rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 cod. civ., in sostanza, non è proponibile se l’interessato non ha tempestivamente impugnato questi atti (Consiglio di Stato adunanza plenaria 9 settembre 1992, n. 10 e 6 ottobre 1992, n. 11; sentenza 11 novembre 1994, n. 1265, 29 novembre 1994, n. 1415, 3 agosto 1995, n. 1150, 7 dicembre 1995, n. 1674).

Secondo la riferita giurisprudenza, infatti, la pretesa dell’interessata, in quanto diretta all’accertamento una diversa posizione giuridica ed economica, si collega ad una posizione di interesse legittimo, attesa la natura autoritativa del potere con cui l’Amministrazione disciplina il suo assetto organizzativo e funzionale (questo principio di diritto è stato, peraltro, più di recente ribadito dal Consiglio di Stato, con le sentenze 11 gennaio 2002, n. 126 e 30 ottobre 2002, n. 5971).

Poiché il rapporto è regolato non solo dal contratto ma anche dal provvedimento autoritativo che ha determinato l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione della pubblica amministrazione, non basta impugnare il contratto (chiedendone una diversa qualificazione giuridica, contro il nomen iuris utilizzato dalle parti; oppure, addirittura, chiedendone l’accertamento della sua natura simulata), ma occorre anche impugnare, tempestivamente, il provvedimento medesimo.

In sostanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate in relazione al particolare oggetto della controversia ed alla peculiarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così eciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre e del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 640 Pubblicità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’amministrazione si è pronunciata negativamente sull’istanza di autorizzazione depositata dalla ricorrente;

– che l’atto del 5/1/2011, impugnato in questa sede, ed il preavviso di diniego in data 26/10/2010 attestano che:

o il luogo destinato ad ospitare il mezzo pubblicitario si trova in zona soggetta a vincolo ambientale;

o il cartello verrebbe collocato presso un’area di pregio, ed in particolare merita tutela la fascia (di circa 500 metri) che affianca il Parco pubblico "Rovedolo" lungo la SP BS 345;

o il Comune intende valorizzarne la fruizione e l’utilizzo da parte della collettività, anche con la salvaguardia della sua piena visibilità;

Dato atto:

– che secondo la vigente normativa di disciplina della fattispecie controversa il Comune è titolare di funzioni relative sia alla sicurezza della circolazione – in quanto titolare del potere di autorizzazione all’istallazione di impianti pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada – sia all’uso del proprio territorio, dal momento che l’art. 3 del D. Lgs. 507/93 affida all’Ente locale, tra l’altro, il compito di stabilire "limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I – 11/3/2002 n. 456).

– che nell’osservanza delle vincolanti statuizioni del D. Lgs. 285/92, ciascun Ente locale gode di un certo margine di discrezionalità e può dunque sviluppare la propria potestà pianificatoria operando una ponderazione comparativa degli interessi antagonisti implicati in materia: questi ultimi afferiscono alla libertà di iniziativa economica privata tutelata dalla Costituzione – della quale l’attività pubblicitaria costituisce estrinsecazione – alla sicurezza della circolazione stradale, alla salvaguardia ambientale e paesaggistica e all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo del decoro urbano e in generale degli spazi aperti (sentenza T.A.R. Brescia – 28/2/2008 n. 174);

– che in proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che il regolamento previsto dall’art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 – con il quale il Comune disciplina le modalità di svolgimento della pubblicità, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, nonché le modalità per ottenere l’autorizzazione alla loro installazione – si riferisce non solo agli impianti comunali di affissione, ma anche all’installazione di impianti posti in essere da privati su aree private, ai quali si estende "la valutazione complessiva di compatibilità dell’installazione di impianti pubblicitari nel territorio comunale con l’igiene pubblica e l’estetica cittadina, nonché la ponderazione delle relative implicazioni economiche e delle diverse possibili modalità di più proficua realizzazione del pubblico interesse sotteso a tale disciplina, che sono proprie della predetta sede regolamentare" (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 17/4/2002 n. 1490);

Atteso:

– che il regolamento del Comune di Gardone Val Trompia sull’uso delle aree verdi (cfr. estratto doc. 6 Comune) prescrive l’obbligo di munirsi di specifica autorizzazione per la posa di arredi e/o qualunque intervento che interessi aree verdi (art. 18);

– che alla luce di tali premesse il Comune ha legittimamente adottato la nota impugnata, la quale preclude la collocazione di manufatti pubblicitari in una zona delimitata e circoscritta (circa 500 metri) – sottoposta a vincolo ambientale e limitrofa ad un Parco pubblico – ravvisando la necessità di preservarla da qualsiasi elemento di disturbo.

– che in buona sostanza la scelta è orientata a precludere trasformazioni edilizie ed anche alterazioni minime in una ben individuata (e ridotta) porzione di territorio, senza introdurre un generalizzato divieto di collocare cartelli pubblicitari su ampie estensioni (per analoga ipotesi si rinvia a sentenza Sezione 1/12/2009 n. 2391);

– che detta scelta è preordinata alla protezione di valori pregnanti come il decoro e l’estetica degli spazi pubblici, presso un’area già riconosciuta ex lege come particolarmente sensibile (cfr. vincolo Legge Galasso);

– che per le zone degne di salvaguardia paesaggistica l’attività dell’autorità procedente è connotata da ampia discrezionalità "estetica", rispetto alla quale non sono emersi travisamenti fattuali o evidenti illogicità suscettibili di inficiarne lo spessore (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 26/11/2007 n. 6431; sentenza Sezione 27/11/2008 n. 1701);

Considerato:

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, in quanto la ricorrente agisce in giudizio come operatore economico nel settore ed è dunque portatrice di un interesse costituzionalmente tutelato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di Euro 1.300 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge;

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 18807 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.R. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Milano del 10 marzo 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r. del Lazio con ricorso del 1 dicembre 2000 deciso con sentenza del 7 aprile 2008. La corte d’appello ha ritenuto che il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 è proponibile perchè nel corso del procedimento davanti al giudice amministrativo era stata presentata istanza di prelievo in data 7 giugno 2002, data dalla quale doveva calcolarsi la durata del procedimento. La domanda non poteva essere accolta nel merito dovendosi valutare l’infondatezza della pretesa azionata davanti al giudice amministrativo, circostanza che escluderebbe ogni patema d’animo.

Il Ministero dell’economia resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale per avere ritenuto applicabile nella specie del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 mentre il ricorso davanti al giudice amministrativo è stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma indicata, e per avere ritenuto che l’infondatezza della pretesa di per sè dimostri l’assenza di pregiudizio non patrimoniale.

Il ricorso è fondato.

Questa corte ha già in più occasioni (Cass. n..24901 e 28428 del 2008) affermato che la norma di cui al D.L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2 non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica agli atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore, dovendosi dare continuità all’orientamento secondo cui in difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990) senza potere incidere su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Inoltre, è orientamento costante che l’esito negativo del processo di merito non esclude il diritto della parte soccombente al ristoro del pregiudizio subito a causa dell’irragionevole durata del processo, salvo che non sia provato che l’attore abbia promosso una lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il diritto all’equa riparazione, circostanze che configurano l’abuso del processo. Nella specie la corte territoriale non ha accertato tale abuso ma ha dato rilievo solo all’esito della lite. Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito accogliendo il ricorso. Quanto alla durata del giudizio, come le sezioni unite (n. 28507/2005) hanno affermato, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. La previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende nè differisce il dovere dello stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (in senso conforme, successivamente v. cass. n. 9853/2006, 9411/2006, 10894/2006, 7118/2006, 15603/2006, 24438/2006, 24258/2006, 14753/2010, 1359/2011).

Il giudizio presupposto è durato sette anni e quattro mesi, la durata ragionevole avrebbe dovuto essere di tre anni e pertanto il ritardo eccessivo è di quattro anni e quattro mesi.

L’amministrazione deve essere pertanto condannata al pagamento della somma di Euro 3.250,00, oltre agli interessi dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. condanna l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di Euro 3.250,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda e al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 873,00 per il giudizio di merito (Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti) e in Euro 665,00 per il giudizio di cassazione (compresi Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 30-05-2011, n. 21586

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S Fausto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/3/201 depositata il 10/5/2010 il Tribunale di Bari, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha applicato:

– nei confronti di P.V. e di Pe.Vl. la pena di anni tre di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa in relazione ai reati – che ha ritenuto avvinti dal vincolo della continuazione – previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, lett. d), comma 3 bis, lett. a), comma 3 ter, lett. b), e dall’art. 61 c.p., comma 1 e art. 497 bis c.p., comma 2;

– nei confronti di V.D. la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall’art. 12, commi più sopra indicati, D.Lgs. n. 286 del 1998.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia P.V. in data 8/6/2010 sia, con atto unico in data 9/7/2010, Pe.

V. e V.D..
Motivi della decisione

Il P. ha lamentato violazione dell’art. 84 c.p. a seguito della indebita condanna per il reato di cui all’art. 497 bis c.p., comma 2, essendo esso assorbito dall’ulteriore reato, per il quale vi era stata condanna, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mediante utilizzo di documenti contraffatti.

Il Pe. e la V. hanno con un primo motivo lamentato inosservanza od erronea applicazione di legge per omessa notifica a loro mani dell’ordinanza di custodia cautelare e per omessa traduzione in lingua nota agli impugnanti di tale ordinanza, della sentenza e di ogni altro atto processuale, così come previsto per legge e dalle Convenzioni internazionali e come imposto dal diritto di difesa costituzionalmente sancito, con conseguente nullità dell’ordinanza di custodia cautelare e di tutti gli atti successivi.

Con un secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge per omessa valutazione dell’ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. e per mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella forma della prevalenza. Con un terzo motivo il Pe. ha infine prospettato la medesima censura avanzata dal P..

Ritiene il Collegio che siano privi di alcun fondamento i primi due motivi del ricorso Pe. e V. nel mentre meriti piena condivisione la censura, comune al ricorso P. ed al terzo motivo del ricorso Pe., afferente la violazione dell’art. 84 c.p. Manifestamente infondata è infatti la censura (primo motivo del ricorso 9/7/2010) afferente la nullità della ordinanza applicativa della misura cautelare, del successivo decreto di citazione a giudizio e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio per violazione dell’art. 143 c.p.p. (non essendo stata l’ordinanza nè il decreto tradotti): invero è la stessa sentenza impugnata ad attestare che, non essendo stato tradotto l’atto introduttivo del giudizio, ne era stata disposta la integrale traduzione e la notificazione agli imputati, sicchè, non riproposta alcuna eccezione ed anzi alla udienza del 26/3/2010 concordatasi la pena secondo le richieste sottoscritte ed in atti, non si scorge alcuna possibilità di proporre innanzi a questa Corte una questione afferente la traduzione del titolo custodiale e degli ulteriori atti. Altrettanto inconsistente è la censura, posta al secondo motivo dello stesso ricorso, di sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.: la doglianza infatti si limita a richiamare i precedenti arresti di questa Corte ed a dolersi della assenza di una verifica officiosa da parte del Tribunale della inesistenza di ipotesi escludenti la responsabilità, ma ben si guarda dall’addurre dati o valutazioni che facciano revocare in dubbio le considerazioni al proposito sviluppate dal Tribunale alle pagine tre e quattro della sentenza.

La inconsistenza evidente dei motivi primo e secondo del ricorso 9/7/2010 obbliga a dichiarare inammissibile la impugnazione proposta dalla V. che solo su tali censure si fonda: dalla inammissibilità discendono le conseguenze di legge.

Meritano invece condivisione il ricorso P. ed il terzo motivo del ricorso Pe., dovendosi affermare che la fattispecie di cui al capo B, afferente la ipotesi del concorso continuato ed aggravato nella esibizione dei documenti personali contraffatti dei sette cittadini iracheni illegalmente introdotti nello Stato (art. 497 bis c.p., comma 2), resta assorbita nella più grave ipotesi contestata al capo A di procurato ingresso illegale nello Stato dei predetti cittadini extracomunitari attraverso la utilizzazione di documenti di identità contraffatti (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. D sostituito dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 26, lett. B), essendo il concorso nella detenzione dei documenti di identità contraffatti elemento costitutivo del reato di procurato ingresso clandestino degli stessi stranieri (cfr. a tal ultimo proposito sent.

S.U. n. 7537 del 2010). Devesi quindi per tal ragione annullare senza rinvio la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., e disporsi la trasmissione al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso nei riguardi dei predetti imputati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P. V. e di Pe.Vl. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di V.D. che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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