T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 21-09-2011, n. 1405 Rappresentanza, patrocinio, costituzione in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società G.T. è una associazione non riconosciuta che pratica nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini la ginnastica ritmica a livello agonistico. Tale associazione, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha gravato dinanzi a questo Tribunale amministrativo tre distinti provvedimenti dell’Amministrazione comunale:

– la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 2009, atto con il quale il Comune ha modificato la disciplina propria degli impianti sportivi comunali, così che il Palageo Comunale, che aveva una vocazione esclusiva per la ginnastica ritmica, è venuto ad avere una vocazione mista ginnastica artistica e ginnastica ritmica, mentre le Palestre delle Scuole elementari hanno perduto la vocazione alla ginnastica artistica; con la medesima deliberazione sono stati inoltre modificati i criteri per valutare le richieste plurime di utilizzazione del medesimo impianto;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2010, con la quale è stata prevista la facoltà per la Giunta Comunale di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di utilizzazione degli impianti sportivi, che il Regolamento Comunale fissa al 15 giugno di ogni anno;

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 2010, con la quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze relative all’anno sportivo 20092010 già spirati il 15 giugno 2009.

Avverso i suddetti atti la ricorrente formula le seguenti censure:

1 – "In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 181 del 1.12.2009, in punto di mutamento di vocazione dell’impianto Palageo; illegittimità dell’atto impugnato, per violazione di legge in relazione agli artt. 117 Cost., art. 1 legge 280/2003, art. 3 comma 66 legge 549/1995, artt. 1 e 3 DM Interno 19 marzo 1996, art. 2 legge 302/1939, art. 10 l.r. Toscana 31 agosto 2000 n. 72 e art. 3 Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva; carenza del parere tecnico in ordine all’uso dell’impianto". Il mutamento di vocazione del Palageo è stato assunto senza acquisire il parere tecnico degli organi del CONI o della Federazione competente sulla sua idoneità ad ospitare la ginnastica artistica;

2 – "In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 181 del 1 dicembre 2009, in punto di mutamento di vocazione dell’impianto Palageo, illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge in relazione all’art. 3 legge n. 241/1990, per difetto di motivazione";

3 – "In relazione alla delibera della Giunta Comunale n. 181 del 1 dicembre 2009, in punto di mutamento di vocazione dell’impianto Palageo, illegittimità dell’atto impugnato per sviamento ed eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; carenza di motivazione e di interesse pubblico in concreto; uso del potere pubblico per finalità diverse da quelle per cui il potere era stato conferito". Si evidenzia ancora il difetto di motivazione, censurando il fatto che l’atto si limiti a far riferimento solo alle richieste delle associazioni e rilevando altresì la impossibile coesistenza dei due sport;

4 – "In relazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.1.2010 e alla successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.1.2010; illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 13 Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi; in ogni caso eccesso e sviamento di potere; carenza e contraddittorietà di motivazione; carenza di interesse pubblico in concreto; illogicità dei presupposti in fatto; ingiustizia manifesta". Si contestano sotto i profili evidenziati la determinazione consiliare che facoltizza la Giunta a riaprire i termini di presentazione delle domande e l’atto di Giunta che vi ha fatto seguito.

Il Comune di Terranuova Bracciolini e la controinteressata A.S.D. L.C. si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 258 del 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione avanzata in ricorso.

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato la determinazione del Direttore dell’Istituzione per i servizi culturali del Comune di Terranuova Bracciolini "Le Fornaci" di assegnazione oraria dell’Impianto Palageo per la stagione sportiva 20102011 in uno con la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 2008 sui criteri di attribuzione di punteggi cui coerenziare l’assegnazione oraria degli impianti.

Nei confronti degli atti gravati si muovono le seguenti censure:

I – "Consequenzialità e connessione dei provvedimenti odiernamente impugnati con quelli oggetto del ricorso n. RG 343/2010; illegittimità dell’atto impugnato, per violazione di legge in relazione agli artt. 117 Cost., art. 1 legge 280/2003, art. 3 comma 66 legge 549/1995, artt. 1 e 3 DM Interno 19 marzo 1996, art. 2 legge 302/1939, art. 10 l.r. Toscana 31 agosto 2000 n. 72 e art. 3 Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva; carenza del parere tecnico in ordine all’uso dell’impianto".

II – "In ordine alla determinazione dell’Istituzione Le Fornaci del 26.8.2010; oltre ai vizi derivanti dalla consequenzialità e connessione con i provvedimenti impugnati; violazione di legge in relazione all’art. 2 Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2.10.2008 in connessione agli artt. 97 Cost., e 1 legge n. 241/90; Violazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 3.8.2010; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione; in ogni caso eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti/domande; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta". Si contesta la distribuzione di orario fra le più società, evidenziando che non si sarebbe effettuata la distribuzione delle ore guardando alle concomitanze di orario né alla disponibilità di altri impianti. Si censura la riduzione di orario subita dalla ricorrente e la mancata attribuzione alla stessa di orario in altri impianti. Si censura anche la incompetenza dell’organo che ha stabilito la distribuzione oraria.

L’Amministrazione comunale e la controinteressata resistono anche ai motivi aggiunti.

La Sezione, con ordinanza n. 1165 del 2010, ha respinto anche la domanda di sospensiva avanzata in sede di motivi aggiunti.

Con ordinanza collegiale n. 738 del 2011 la Sezione ha quindi sottoposto alle parti il tema relativo alla mancata notificazione del ricorso per motivi aggiunti alla Istituzione Le Fornaci, dando termine per la presentazione di memorie.

Alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2011, sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del giudizio la Società G.T. impugna tre distinti atti e cioè la deliberazione di Giunta n. 181 del 2009 (oggetto dei primi tre motivi di ricorso) e quindi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2010 e il provvedimento della Giunta n. 7 del 2010 (questi due ultimi oggetto della quarta censura).

Il Collegio rileva preliminarmente la carenza di interesse della ricorrente alla impugnativa della deliberazione del Consiglio n. 7 del 2010 e del provvedimento della Giunta n. 7 del 2010 e quindi la inammissibilità della svolta quarta censura. Gli atti gravati hanno ad oggetto la modifica (da parte della gravata deliberazione del Consiglio comunale) del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali con previsione della facoltà della Giunta comunale di riaprire i termini di presentazione da parte delle associazioni sportive interessate delle relative istanze, che in generale il Regolamento fissa al 15 giugno di ogni anno, e il conseguente atto della Giunta di riapertura dei termini di presentazione delle istanze con riferimento alla stagione sportiva 20092010. La ricorrente, unica ad aver presentato istanza per ottenere l’utilizzo del Palageo per la stagione sportiva 20092010, ha impugnato e contestato tali atti. Tuttavia è pacifico tra le parti che per l’anno 20092010 non vi è stata poi alcuna modifica dell’assegnazione degli impianti sportivi rispetto alle stagioni precedenti, così che gli atti qui gravati (di riapertura dei termini) non hanno nella sostanza sortito alcun effetto. Ne discende la carenza di interesse della ricorrente a censurare la legittimità degli atti medesimi.

Con le prime tre censure dell’atto introduttivo la ricorrente censura invece la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 2009, contestando l’operata modificazione della vocazione dell’impianto sportivo comunale Palageo: originariamente era prevista una vocazione specifica per la sola ginnastica ritmica mentre adesso è stata aggiunta anche quella per la ginnastica artistica. Le avanzate censure sono state poi riproposte dalla ricorrente, con il primo motivo aggiunto, come motivo di illegittimità derivata nei confronti del provvedimento dell’Istituzione Le Fornaci che, per la stagione sportiva 20102011, ha provveduto a suddividere l’orario di assegnazione del Palageo tra ricorrente e controinteressata e quindi tra ginnastica ritmica e ginnastica artistica. La riproposizione delle evocate censure in sede di motivi aggiunti consente al Collegio di superare i dubbi di sussistenza di idoneo interesse alla impugnativa che sussistevano a livello di atto introduttivo del giudizio, imponendo uno svolgimento congiunto delle prime tre censure del ricorso introduttivo e della prima censura dei motivi aggiunti.

L’esame della normativa comunale in materia consente di evidenziare come per i vari edifici comunali destinati ad attività sportiva – Palazzetto dello Sport, Palageo Comunale, Palestra comunale Scuole medie, Palestra comunale Scuole elementari – sia prevista una specifica "vocazione" all’uno piuttosto che all’altro sport, che rappresenta una sorta di finalizzazione prioritaria dell’impianto stesso ad un certo sport, nel senso di attribuire a quello certa disciplina sportiva la priorità per l’utilizzo superiore al 50% dell’impianto stesso nelle fasce orarie di maggiore richiesta (cfr. all. A alla deliberazione della Giunta Comunale di Terranuova Bracciolini n. 184 del 2 ottobre 2008). La deliberazione di Giunta n. 184 del 2008 stabiliva per il Palageo Comunale, con riferimento all’orario dalle 8,30 alle 24,00, una specifica vocazione per le attività di ginnastica ritmica. La impugnata deliberazione n. 181 del 2010 modifica tale previsione stabilendo, con riferimento al Palageo, che "si riconosce la struttura sportiva con una specifica vocazione per le attività di ginnastica sia ritmica che artistica". Questa modifica di vocazione è contestata con i primi tre motivi del ricorso introduttivo.

Con il primo mezzo la società ricorrente si duole della circostanza che il mutamento di vocazione del Palageo sia stato assunto senza acquisire il parere tecnico degli organi del CONI o della Federazione competente sulla sua idoneità ad ospitare la ginnastica artistica.

La censura è infondata.

Le norme richiamate dalla ricorrente non paiono conferenti in ordine alla specifica affermazione circa la necessità di un parere del CONI per l’ampliamento dell’utilizzo del Palageo Comunale, anche per la ginnastica artistica oltre che per la ritmica, soprattutto perché, come messo in luce dall’Amministrazione comunale, il contestato ampliamento della vocazione non implica modifiche strutturali dell’edificio e ha riguardo ad un utilizzo dell’edificio comunale prevalentemente per allenamenti piuttosto che per manifestazioni pubbliche. In ogni caso le norme sulle quali la ricorrente fonda i propri assunti non paiono idonee a suffragarne le tesi. L’art. 2 del RDL 2 febbraio 1939, n. 302 (abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009 dall’art. 2, comma 1, DL 22 dicembre 2008, n. 200) stabilisce infatti che "l’approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi (C.I.S.) del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)", configurando un raggio applicativo estraneo alla presente controversia che non riguarda edifici scolastici né interventi di costruzione o restauro. L’art. 3, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 afferma invece che "la concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori", apparendo ancora una volta estranea all’oggetto del ricorso. D’altra parte l’evocato DM Interno 18 marzo 1996 (cfr. all. 56) così come le norme del CONI di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008 (all. 58) si riferiscono a profili di costruzione di nuovi impianti o di variazioni strutturali significative degli stessi (esclusa la manutenzione ordinaria), ancora una volta estranei alla presente controversia.

Ne consegue una carenza di fondamento normativo della censura in esame.

Con il secondo e terzo mezzo, che possono essere fatti oggetto di congiunto esame, la ricorrente contesta la gravata deliberazione n. 181 del 2009, sempre in punto di modifica della vocazione del Palegeo Comunale, per difetto di adeguata motivazione.

Le censure sono infondate.

La deliberazione gravata contiene un riferimento alle richieste delle associazioni sportive e alla condivisione delle scelte operate dall’Amministrazione da parte della Commissione consultiva servizi culturali e sociali del Comune. La difesa comunale ha prodotto (all. 12) il verbale della predetta Commissione, composta da esponenti della maggioranza e della minoranza, che ha condiviso nella sostanza le scelte dell’Amministrazione e nel quale si fa riferimento ad una consultazione delle associazioni interessate le quali, con una sola eccezione, hanno condiviso le novità riportate. Nella sostanza siamo in presenza di una scelta dell’Amministrazione comunale che rientra nell’ambito degli indirizzi politici che pertengono all’Amministrazione stessa, la quale scelta per altro non appare nella specie connotata da profili di irrazionalità o sproporzionalità ed anzi risulta confortata da un ampio coinvolgimento positivo delle associazioni interessate e della minoranza consiliare. Alla luce di questi rilievi non paiono esserci spazi per censure di legittimità, per difetto di adeguata motivazione, risultando che l’Amministrazione ha fatto una scelta che rientrava nei suoi poteri, che non è illogica e che è stata assunta a seguito di adeguata ponderazione nel contraddittorio con gli interessati.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 110 del 26 agosto 2010 con la quale il Direttore dell’Istituzione per i servizi culturali "Le Fornaci" del Comune di Terranuova Bracciolini ha provveduto alla assegnazione oraria del Palageo per l’anno sportivo 20102011 (ed anche della deliberazione di Giunta n. 135 del 2008 sui criteri di assegnazione degli spazi).

Poiché il ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso la deliberazione n. 110 del 2010 dell’Istituzione Le Fornaci, risulta notificato, oltre che alla controinteressata, al solo Comune di Terranuova Bracciolini, presso il procuratore costituito e presso la sede comunale, la Sezione con ordinanza collegiale n. 738 del 2011 ha sottoposto alle parti, quale questione sollevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il tema della mancata notificazione dei motivi aggiunti direttamente alla Istituzione. Il Collegio, sentite sul punto le parti, rileva che la notificazione effettuata al Comune di Tarranuova Bracciolini – e non specificamente all’Istituzione Le Fornaci – appare tuttavia idonea a radicare correttamente il contraddittorio tra le parti, ciò in forza della considerazione che l’Istituzione, ai sensi dell’art. 114, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, è solo un "organismo strumentale dell’ente locale", dotato certo di autonomia gestionale, ma pur tuttavia "parte dell’apparato amministrativo che fa capo al Comune" (come si è espresso Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6529), così che non occorre una specifica evocazione in giudizio, la notificazione al Comune (che peraltro ha accettato il contraddittorio) apparendo idonea a costituire regolarmente il rapporto processuale.

La prima censura avanzata con i motivi aggiunti, e tendente a ripetere nei confronti della deliberazione n. 110 del 2010 le censure già avanzate con il ricorso principale, è già stata esaminata e respinta, in sede di esame dell’atto introduttivo del giudizio.

Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente contesta la deliberazione n. 110 del 2010 di concreta assegnazione degli impianti sportivi, censurandola sotto diversi profili.

In primo luogo si censura la richiamata determinazione per asserito vizio di incompetenza, ritenendo che non avrebbe potuto procedere alla distribuzione di orario il direttore della Istituzione Le Fornaci, in quanto organo meramente esecutivo vincolato alle decisioni discrezionali degli organi politici.

La censura è infondata.

Nella fattispecie risulta ben delineato e concretamente rispettato il distinguo tra fissazione dei criteri generali per l’assegnazione degli impianti sportivi comunali, che è stata effettuata dall’organo politico comunale (cioè dalla Giunta municipale attraverso le deliberazioni 184 del 2008, 181 del 2009 e 135 del 2010), e concreta applicazione delle previsioni astratte effettuata dal dirigente competente, nella specie il direttore dell’Istituzione comunale cui è assegnata la gestione del servizio (il che è avvenuto proprio con la deliberazione n. 110 del 2010). È evidente che, come sempre accade, la concreta applicazione di criteri astratti può prestarsi a diverse interpretazioni, ed infatti l’associazione ricorrente contesta l’applicazione fatta con l’atto gravato. Ma non vengono in considerazione profili di incompetenza, stante l’avvenuto rispetto del diversi ambiti di fissazione dei criteri e loro concreta applicazione.

In secondo luogo la Società G.T. contesta l’applicazione che la deliberazione dell’Istituzione Le Fornaci n. 110 del 2010 ha effettuato dei criteri fissati dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 184/2008, 181/2009 e 135/2010, ritenendo scorretto l’orario assegnatole. In particolare la G.T. aveva richiesto di utilizzare il Palageo per quattro giorni la settimana nell’orario di massima rilevanza (14,30 – 20,30), quindi di utilizzarlo il giovedì in orario 14,30 – 16,30 e il sabato in orario 9 – 18, ovvero di utilizzare in alternativa negli stessi orari la Palestra Scuole medie o il Palasport. Il provvedimento gravato riconosce alla ricorrente l’utilizzo del Palageo in due dei quattro pomeriggi richiesti in orario 14,30 – 20,30, oltre a riconoscerle l’utilizzo dello stesso immobile come richiesto per il pomeriggio del giovedì e in parte per il sabato mattina. Il tutto per un totale di 18 ore rispetto alle 35 richieste e ferma restando l’attribuzione alla stessa associazione del Palageo di ulteriori due ore in orario libero. Non le è stato invece riconosciuto l’utilizzo degli altri immobili comunali richiesti, Palestra Scuole medie e Palasport. La contestazione mossa dalla ricorrente è duplice: ritiene in primo luogo che non sia stata fatta corretta applicazione dei criteri fissati nell’assegnazione del Palageo essendo stata privilegiata la controinteressata ASD L.C. e censura quindi la mancata assegnazione alla ricorrente medesima degli spazi negli altri edifici comunali. Iniziando dal secondo profilo, in applicazione di quanto stabilito dalle richiamate deliberazioni di Giunta, il Palasport e la Palestra delle Scuole medie sono state assegnate negli orari di maggiore richiesta, ai quali ambiva la ricorrente, alle società sportive che svolgono gli sport oggetto di vocazione delle singole strutture sportive (pallacanestro per il Palazzetto dello Sport e pallavolo per le Palestre delle Scuole medie). La ricorrente erra quindi nell’avanzare pretese per queste ulteriori strutture, senza considerare che essa non ha provveduto neppure a evocare in giudizio il T. Basket e la N. (cioè gli operatori sportivi assegnatari), con l’effetto che sul punto il ricorso per motivi aggiunti presenta pure profili di inammissibilità per mancata evocazione in giudizio dell’unico controinteressato (tale non potendo considerarsi la ASD L.C. che non ha assegnazione in quelle strutture). Quanto alla assegnazione oraria del Palageo nei termini stabili (20 ore alla ricorrente, di cui 2 ancora da opzionare, e 16 alla controinteressata) esso appare il frutto di una corretta applicazione delle previsioni regolamentari e non pare invece giustificata la pretesa della ricorrente ad un maggiore riconoscimento di orario a proprio favore. Le delibere n. 181 del 2009 e 135 del 2010 stabiliscono che in caso di richiesta del medesimo impianto da parte di società che svolgano la medesima disciplina sportiva – o comunque discipline sportive rispondenti tutte alla vocazione dell’impianto, com" è nella specie – l’assegnazione degli spazi avvenga in misura proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun operatore in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta nella deliberazione n. 181. Nella specie è accaduto che l’applicazione di quei criteri abbia condotto al risultato di punti 15,90 a favore della ASD T. contro 14,60 a favore della ASD L.C.. L’Amministrazione ha rapportato a tale proporzione l’assegnazione dell’orario di massima richiesta, giungendo al risultato delle 20 ore (16 nel corso della settimana riferite all’orario di massima richiesta più 4 il sabato) a favore della ricorrente contro le 14 a favore della controinteressata. Non paiono dunque esserci profili di illegittimità rilevabili in questa sede giurisdizionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti. Il Collegio evidenzia tuttavia che la complessità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i connessi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5586 Procedimenti ingiunzionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig. S. L. P., assunta dal Comune di Rosarno nel quadro dei provvedimenti per l’occupazione giovanile di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 ed in servizio presso il Comune di Polistena, ha proposto ricorso, depositato in data 14 settembre 2000, al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Rosarno per il pagamento di differenze stipendiali derivanti dalla tardiva applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Con decreto n. 1659 in data 11.10.2000, notificato al Comune di Rosarno il 23.10.2000, è stato ingiunto al Comune di Rosarno il pagamento delle suddette somme.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Comune di Rosarno che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancanza di legittimazione passiva, per essere il ricorrente alle dipendenze del Comune di Polistena, e la prescrizione del credito ed ha comunque contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria.

Il T.a.r., con sentenza n. 725 del 2002, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Polistena e della Regione Calabria che, costituendosi in giudizio, hanno, tra l’altro, eccepito la carenza di legittimazione passiva e la decadenza dall’azione per mancata proposizione del ricorso entro il termine del 15 settembre 2000.

Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo del Comune di Rosarno, per non essere l’ente in favore del quale la prestazione lavorativa veniva prestata, mentre ha condannato il Comune di Polistena al pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Propone appello il Comune di Polistena, asserendo l’intervenuta decadenza dall’azione attesa l’inidoneità dell’integrazione del contraddittorio, disposta su ordine del giudice in data successiva al 15 settembre 2000, a riaprire il termine sancito dall’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, l’erroneità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione del credito e di difetto di legittimazione passiva nonché il vizio di ultrapetizione riguardo al riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Si è costituita la sig. L. P., deducendo il difetto di capacità processuale dell’appellante per essere stato conferito il mandato alla lite con delibera di incarico della giunta municipale anzicchè del sindaco, secondo quanto stabilito dallo statuto comunale, e rimarcando la tempestività del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo depositato entro il termine di decadenza.

Si è altresì costituita con controricorso la Regione Calabria insistendo nelle eccezioni già sollevate in primo grado di difetto di giurisdizione del G.A., di estinzione del diritto e di decadenza dall’azione.

All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di capacità processuale del Comune di Polistena, essendo stato sottoscritto il mandato ai difensori dal Sindaco, organo che rappresenta l’ente in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore in conformità all’art. 50, c. 2 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 (ex multis, Cons. St.Sez. V, 21.1.2009, n.280).

Passando all’esame dell’appello, va accolto il motivo diretto a far valere la decadenza del ricorrente dall’azione, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trasfuso nell’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora proposte entro il 15 settembre 2000.

Muovendo dal pacifico principio per cui il termine previsto dalle disposizioni citate non ha natura di termine processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale volta a far valere la situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente, destinata ad estinguersi se l’azione non sia stata proposta entro il 15 settembre 2000 (ex multis, Cons. St. Sez. V, 18.1.2011, n. 309, Sez. IV, 12.7.2007, n. 4002, Ad. Pl. 21.2.2007, n. 4), occorre in primo luogo richiamare l’orientamento, cui il Collegio aderisce (Cons. St., Sez. IV, 5.4.2003, n. 1804), secondo cui, nel caso di giudizio introdotto mediante il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, gli effetti sostanziali della domanda, fra cui l’interruzione dei termini di decadenza dal diritto, sono ricollegati solo alla notificazione del ricorso e del relativo decreto poichè solo la notificazione, ai sensi dell’art. 643, comma 3 c.p.c., determina la pendenza della lite, mentre la data di deposito del ricorso rileva esclusivamente agli effetti processuali della determinazione della competenza e della giurisdizione (Cass, 27 luglio 1999, n. 8118). Ai fini del rispetto del termine di decadenza del 15 settembre 2000, quindi, avrebbe dovuto essere assolto non soltanto l’onere del deposito del ricorso, ma anche quello della successiva notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.

Peraltro, l’intervenuta decadenza nei confronti del Comune di Polistena è ulteriormente confermata dalla circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto (e notificato con relativo decreto), anche nella fase svoltasi dinanzi al giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione, nei confronti del solo Comune di Rosarno, soggetto sprovvisto di legittimazione passiva in quanto comune diverso da quello – Comune di Polistena – presso cui il dipendente prestava servizio, unico soggetto legittimato passivamente, secondo quanto stabilito dallo stesso tribunale amministrativo con statuizione non impugnata. Ne consegue che, anche a voler considerare tempestiva la citazione del Comune di Rosarno, questa non ha impedito la decadenza dall’azione nei confronti del Comune di Polistena, tardivamente evocato in giudizio a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, non essendo ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorrente solo nel caso di unicità ed inscindibilità del rapporto obbligatorio, nella specie insussistente.

La fondatezza del primo motivo d’appello esime il Collegio dal giudicare sulle restanti censure.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata mediante la pronuncia di inammissibilità della domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36471 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 novembre 2010, la Corte d’ Appello di Napoli, 5^ sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Nola appellata da G.F., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione aggravata continuata ( artt. 81, 110, 56 e 629 c.p.) e di illecita concorrenza con minaccia e violenza ( artt. 81, 110 e 513-bis c.p.) perchè in concorso con C.S. (esecutore materiale) al fine di ingiusto profitto (costituito dall’impedire attività imprenditoriale concorrente) collocava e faceva esplodere ordigni presso le sedi delle attività di onoranze funebri gestite da N.G., compiendo in tal modo atti di concorrenza illecita e condannato, con la diminuente del rito, alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 2000,00 di multa nonchè al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e al versamento di provvisionale in favore delle parti civili. La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del contenuto del colloquio telefonico tra C. e G. in occasione del quale il primo chiedeva al secondo conferma se "mettere o non mettere" un qualcosa non meglio specificato, conversazione che trovava spiegazione all’esito del servizio di osservazione contemporaneamente posto in essere dai Carabinieri i quali rinvenivano una busta contenente un ordigno esplosivo nei pressi della sede del N., busta che avevano visto essere stata depositata dal C.. Tale ultimo episodio valeva a dare certezza della responsabilità dei precedenti posti in essere con analoghe modalità ai danni del N.. Le giustificazioni del G. sul contenuto delle telefonate in occasione dei precedenti episodi erano smentite da quanto riferito dalla persona offesa. Non vi era assorbimento fra i delitti contestati ma concorso formale, per la diversità dei beni giuridici tutelati. L’assenza di ingiusto profitto non faceva venir meno l’estorsione, perchè contestata nella forma tentata. La mera incensuratezza non valeva a giustificare la richiesta delle attenuanti generiche. Anche le statuizioni civili dovevano essere confermate.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 603 c.p.p. in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. nonchè mancanza, carenza ed illogicità della motivazione per non avere la sentenza dato risposta agli specifici motivi di appello con i quali si era evidenziata la mancanza di prova sull’attribuibilità a G. degli episodi del (OMISSIS) tanto più che si era evidenziata la mancanza di interessi commerciali al di fuori di Visciano.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La critica difensiva lamenta che la sentenza impugnata ha escluso la fondatezza della tesi difensiva, per la quale il ricorrente sarebbe estraneo agli episodi commessi in data precedente a quello del (OMISSIS), in ragione del "dato derivante dalla comune esperienza giudiziaria della intolleranza della egemonia camorrista verso attività delinquenziali autonome che sfuggono al controllo del sistema predominante nel’territorio".

La doglianza è formulata in maniera non consentita, attraverso l’estrapolazione, dal contesto motivazione, di frase conclusiva di complesso e articolato ragionamento giustificativo desunto dai dati probatori.

Ed invero la Corte territoriale ha dato conto che dai tabulati telefonici è risultato che le telefonate minatorie (collegate agli episodi di intimidazione in relazione ai quali il ricorrente sostiene la sua estraneità) provenivano da una utenza in uso a G. (pag. 5 sent.) e che le persone offese non hanno mai alluso ad uno scenario di criminalità organizzata. Unico bersaglio dell’anonimo interlocutore (che chiamava da telefono in uso al ricorrente) era l’attività imprenditoriale dei N.. La congiunta valutazione dei riferiti ed indiscussi dati probatori (in uno alla considerazione desunta da massima di esperienza, unica parte della motivazione – più sopra riportata – oggetto di critica con il ricorso) ha fornito la base giustificativa della decisione adottata, argomento fondato su dati probatori che oltretutto il ricorrente non critica in maniera specifica.

Va aggiunto che la sentenza gravata ha spiegato le ragioni per le quali le giustificazioni del G. per tali telefonate (asseritamente di conforto ai destinatari delle minacce) sono inverosimili. Innanzi tutto i N. ne hanno asseverato il contenuto minatorio ed anonimo. Inoltre i giudici di merito hanno spiegato il convincimento di attendibilità del dichiarato delle persone offese e di inverosimiglianza di quello dell’imputato. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio, secondo quanto liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè delle spese in favore delle parti civili N.F. e N.G. liquidate in Euro 2400,00 per onorari oltre spese forfetarie IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 17-04-2012, n. 5991 Collegi e ordini professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 24-7-2009 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera notificava all’avvocato N.G. un atto di citazione contenente l’indicazione di determinati addebiti contestati al suddetto professionista in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate al periodico (OMISSIS) con le quali imputava all’avvocato A. di aver chiesto in via monitoria nei confronti del Comune di Codevilla un compenso della attività professionale svolta in favore della predetta Pubblica Amministrazione spropositato rispetto a quello asseverato dal COA di Voghera; in particolare venivano contestati al suddetto professionista i seguenti addebiti:

a) la violazione dell’art. 5 del codice deontologico per aver compromesso "con le sopra riportate dichiarazioni l’immagine della classe forense a fronte dell’operato, avallato dalla decisione del Giudice di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, di un collega, l’avv. A., che agiva per il recupero delle sue spettanze, omettendo di affermare che l’Ordine degli Avvocati provvede istituzionalmente alla liquidazione delle parcelle dei propri iscritti limitatamente alla sola voce onorar, nulla decidendo in ordine a voci come i diritti e le spese, voci che l’avvocato ha diritto di richiedere al proprio cliente in base al tariffario professionale ed alle ricevute relative agli esborsi sostenuti e che hanno un consistente peso economico nella formazione della parcella, strumentalizzando la logica differenza tra il chiesto ed il liquidato a danno di un collega e così fornendo ai lettori una falsa rappresentazione della realtà dei fatti a danno dell’immagine dell’Avvocatura e quindi della professione forense";

b) la violazione del’art. 18, comma 1, del codice deontologico "in quanto, rilasciando le sopra riportate dichiarazioni durante un’intervista ad una testata giornalistica non rispettava i doveri di discrezione e riservatezza in quanto esprimeva giudizi negativi sull’operato di un collega che si era limitato ad azionare secondo i dettami di legge e di procedura un proprio diritto";

c) la violazione dell’art. 29, comma 2, del codice deontologico "in quanto, facendo tali dichiarazioni alla stampa, in particolare dichiarando che il collega A. procedeva per il recupero di una parcella di quasi 30 mila Euro a fronte di una liquidazione dell’Ordine pari a soli 13.900,00 Euro, che lo stesso non ha mai formalizzato alcuna proposta diversa dall’integrale versamento dell’intera somma richiesta e che il tempismo dell’istanza di pignoramento presentata dal collega è certamente legato al prossimo svolgimento delle elezioni amministrative in Codevilla, esprimeva apprezzamenti denigratori sull’attività e l’immagine professionale di un collega".

All’udienza del 1-10-2009, apportata una integrazione al capo a) di incolpazione, nel senso che la dicitura "l’art. 5, comma" veniva integrata in "l’art. 5, comma 2", il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera con decisione del 21-1-2010 infliggeva all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per mesi tre.

Proposto ricorso da parte dell’avvocato N.. Il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 4-10-2011, in parziale riforma della decisione impugnata, ha applicato al ricorrente la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per mesi due.

Per la cassazione di tale decisione l’avvocato N. ha proposto un ricorso affidato ad otto motivi; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Voghera non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 653 c.p.p., e art. 295 c.p.c., rileva che la decisione impugnata del CNF, depositata il 4-10-2011, è intervenuta quando era già pendente presso il Tribunale di Bergamo un procedimento penale per i medesimi fatti (avendo il giudice penale emesso il 28-6-2011 un decreto di rinvio a giudizio) nel quale l’esponente era imputato e l’avvocato A. rivestiva la qualità di parte offesa; pertanto, attesa l’instaurazione del suddetto procedimento penale allorchè il procedimento disciplinare non era stato ancora definito, quest’ultimo avrebbe dovuto essere sospeso.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente ha allegato al ricorso un decreto di rinvio a giudizio pronunciato da parte del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 28-6-2011 nei confronti, tra l’altro, anche dell’avvocato N.G., imputato del reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 595 c.p., commi 2 e 3, "perchè offendeva l’onore ed il decoro di A.A., rilasciando dichiarazioni a mezzo stampa sul settimanale (OMISSIS)… portando ad intendere il lettore che l’Avvocato A. avrebbe fatto abusivamente lievitare una parcella da 13900,00 Euro. Con l’aggravante di aver attribuito fatti determinati e di aver agito a mezzo stampa. In Treviglio il 4-5-2009".

Orbene, considerato che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p., disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. S.U. 1-2-2010 n. 2223; Cass. S.U. 25-7-2011 n. 16169), nella fattispecie occorre procedere da parte del CNF ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate al N. in sede penale e quelle per le quali egli era stato sottoposto dal COA di Voghera a procedimento disciplinare, onde verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del procedimento stesso.

In definitiva quindi, all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, deve dichiararsi l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, e la causa deve essere rimessa per le ragioni indicate al CNF. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura peculiare della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata, e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.