T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-12-2011, n. 9854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10202

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 19 marzo 2004, il Tribunale di Torino – adito in riassunzione da C.A. a seguito della declaratoria di nullità, per mancata sottoscrizione, di una prima sentenza dello stesso Tribunale in data 8 settembre 1992 – dichiarava la nullità del contratto stipulato il 30 marzo 1989 tra i venditori G. P., P.M. e S.F. (poi deceduta nel corso del giudizio) e l’anzidetto C., acquirente, così disattendendo le domande proposte da quest’ultimo al fine di sentirsi dichiarare proprietario del terreno in Orbassano, a catasto alla P. 4454 (già 2131) F. 19 n. 212, nonchè delle particelle nn. 11 e 26 indicate in planimetria sottoscritta dalle parti, acquistati con l’anzidetta scrittura privata o, in subordine, per ottenere pronuncia di trasferimento della proprietà, a norma dell’art. 2932 cod. civ..

2. – Interposto gravame da parte del C., la Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 2 6 aprile 2006, nel confermare la decisione di primo grado, rigettava l’appello e condannava l’impugnante al pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale, premesso che non poteva più essere messa in discussione la qualificazione del contratto inter partes come contratto definitivo di compravendita, in assenza di doglianze sullo specifico punto da parte dell’appellante C., riaffermava le ragioni che avevano portato il primo giudice a dichiarare la nullità del negozio, risiedenti nella indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto e nell’assenza del certificato di destinazione urbanistica ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18.

Quanto al primo profilo, la sentenza di secondo grado rilevava che nessuna indicazione idonea ad individuare il terreno compravenduto emergeva dalla scrittura privata del marzo 1989; in ogni caso, pur a voler considerare la planimetria, peraltro sottoscritta soltanto dal C. e da P.G., come contestuale alla scrittura e integrante la stessa, anche tale documento era carente di indicazioni in ordine al Comune di ubicazione del terreno, ai dati catastali e/o ad altri criteri di individuazione del terreno oggetto della compravendita, non potendo, del resto, desumersi la sua identificazione da elementi esterni agli accordi scritti o dal comportamento delle parti, trattandosi di contratto a forma scritta richiesta ad substantiam.

Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello rilevava che la mancanza del certificato di destinazione urbanistica era richiesto per tutti i contratti di compravendita, prescindendo dalla formalizzazione del negozio dinanzi al notaio e dal fatto che esista una situazione di fatto in ipotesi legittima in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, non avendo rilievo, rispetto alla nullità del contratto concluso tra le parti il 30 marzo 1989, la produzione del documento in corso di giudizio, nè "la pretesa deroga prospettata dall’appellante, non essendo il terreno di cui si tratta pertinenziale ad altri immobili".

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ha proposto ricorso C.A., affidando le sorti dell’impugnazione a quattro distinti ed articolati motivi.

Hanno resistito, con controricorso, P.G. e P. M., in proprio e quali eredi di S.F..

Entrambe le parti hanno depositato, in prossimità dell’udienza, memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione, avanzata dai contro ricorrenti, di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Essa, infatti, nel lamentare specificamente la mancata trascrizione del contenuto del contratto su cui si contende, evidenzia piuttosto una carenza afferente al citato art. 366, nn. 4 e 6, non potendo invece riconoscersi il vizio anzidetto nell’esposizione, sintetica ma intelligibile, della vicenda processuale operata con il ricorso.

2. – Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ., nonchè del vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte dr appello, nella planimetria prodotta in forma integrale all’udienza del 22 maggio 1997, doc. n. 1 nel giudizio di riassunzione promosso da esso C. con comparsa dell’1 febbraio 1997, è indicato, nel frontespizio, "Comune di Orbassano PPE Zona R6 Nord" ed all’interno è delimitata l’area del PPE tra la Provinciale (OMISSIS) e la via (OMISSIS).

Di qui, la consistenza dei dedotti vizi, non avendo il giudice di secondo grado esaminato, o avendolo fatto in modo insufficiente, la predetta planimetria, rendendo una motivazione insufficiente e contraddittoria, che, in violazione dell’art. 1346 cod. civ., ha ritenuto indeterminato ed indeterminabile l’oggetto del contratto stipulato inter partes.

Il motivo si chiude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte adita se l’oggetto del contratto di compravendita possa ritenersi determinato e/o determinabile in presenza, quale documento allegato all’atto di compravendita, di una planimetria contenente l’indicazione del comune ove i terreni sono stati ubicati, i confini stradali e le particelle assegnate ai venditori in sede di lottizzazione stipulata con il comune stesso (nella specie le Particelle 11-26 del PPE Zona R6 Nord del Comune di Orbassano)".

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, il ricorrente censura soltanto una delle rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata, dovendo così trovare applicazione nella specie il principio, consolidato (v., di recente, Cass., 6-L, 3 novembre 2011, n. 22753), per cui "ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza".

La doglianza del C. si concentra, infatti, sulla funzione asseritameli te determinativa del contenuto contrattuale della planimetria allegata alla scrittura privata, trascurando, però, la preliminare ragione giustificativa della sentenza della Corte d’appello, che ha ritenuto la nullità del contratto anzitutto perchè "nessuna indicazione idonea ad individuare il terreno di cui si discute e la sua ubicazione emerge dalla scrittura del 30.3.1989" "pag. 6 della sentenza). Su tale ratio decldendi non è speso argomento alcuno, tralasciando il ricorrente ogni riferimento diretto alla scrittura privata anzidetta e, segnatamente, al suo precipuo contenuto.

Del resto, la Corte territoriale non solo ha soffermato la propria attenzione sulla planimetria in aggiunta al dictum anzidetto, di per sè esaustivo, ma ne ha anche posto in risalto l’inidoneità a costituire documento validamente integrativo del contratto, venendo a considerarne la rilevanza soltanto in estremo subordine e anche in tale definitiva indagine ne ha evidenziato plurime carenze. Si legger infatti, sempre a p. 6 della sentenza, immediatamente dopo le affermazioni sopra trascritte: "ma, anche a voler considerare la planimetria sottoscritta dal C. e dal solo P. G. come contestuale alla scrittura (perchè allora le altre parti venditrici, sicuramente presenti, non l’hanno sottoscritta?) e parte scritta integrante della stessa, anche in detto documento non vi è indicazione alcuna del Comune cui si riferisce … nè dei dati catastali e/o di altri criteri di individuazione del terreno di cui fanno parte le porzioni ricavate e numerate in parziale progressione".

La censura del C. si esaurisce, tuttavia, nel rilevare che la planimetria (e ciò a prescindere dalle contestazioni delle controparti in ordine al documento su cui si fonda il ricorso, che si asserisce non esser quello utilizzato dal giudice d’appello) indica il Comune di ubicazione dei terreni e delimita l’area in cui gli stessi insistono, ma nulla dice sia in ordine alla carente sottoscrizione del documento da parte di tutti i contraenti, sia in riferimento alla riscontrata carenza dei dati catastali e di altri criteri identificativi dei beni compravenduti.

3. – Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., nonchè vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Si imputa alla sentenza della Corte territoriale di aver ritenuto la nullità per indeterminatezza del contratto di compravendita, senza però aver considerato, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., la rilevanza del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, adducendo erroneamente l’irrilevanza di esso in quanto trattavasi, nella specie, di contratto richiedente la forma scritta ad substantiam. Violando l’anzidetta norma, il giudice d’appello avrebbe, quindi, omesso di valutare il comportamento delle parti, da reputarsi concludente ai fini dell’individuazione dell’oggetto contrattuale, consistito: nel versamento dell’acconto (di L. 10 milioni), successivamente alla stipula del negozio, da parte del C., accettato dai venditori ; nel pagamento, sempre da parte del C., degli oneri di urbanizzazione relativi alle particelle 11-26 del PPE Zona R6 Nord del Comune di Orbassano; nell’ammissione dei venditori della corrispondenza delle particelle anzidette ai lotti ad essi riservati nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Orbassano; nelle congruenti risultanze della e.t.u. espletata in primo grado.

Il ricorrente, nel richiamare a sostegno del motivo anche talune pronunce di questa Corte (segnatamente: Cass., sez. 2^, 26 agosto 1985, n. 4526, Cass., sez. 2^, 5 giugno 1984, n. 3398 e Cass, sez. 1^, 15 luglio 1983, n. 4870), formula conclusivamente il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte adita se l’art. 1362 c.c., che prevede per interpretare il contratto di indagare sulla comune intenzione dei contraenti valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, si applica in materia di trasferimenti immobiliari e nel caso di specie al contratto stipulato fra le parti il 30/3/1989".

3.1. – Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge e inammissibile per il resto.

La statuizione impugnata è conforme, infatti, all’indirizzo (prevalente) della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, secondo cui l’oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta (come nella compravendita immobiliare) "può considerarsi determinabile, benchè non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di applicazione, per la determinazione dell’oggetto del contratto, della regola ermeneutica stabilita dall’art. 1362 cod. civ., comma 2, che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto" (così più di recente Cass., sez. 2^, 7 marzo 2011, n. 5385; v.

altresì, tra le tante, Cass., sez. 2^, 13 settembre 2004, n. 18361;

Cass., sez. 2^, 21 giugno 1999, n. 6214; Cass., sez. 3^, 2 giugno 1995, n. 6201).

Peraltro, l’orientamento invocato dal ricorrente (confortato anche da talune più recenti pronunce: Cass., sez. 2^, 7 giugno 2011, n. 12297; Cass., sez. 2^, 4 giugno 2002, n. 8080), ha cura di precisare che la valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., comma 2, "costituisce un criterio ermeneutico adottabile anche per i contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam …

in quanto diretto a chiarire la comune volontà consacrata nell’atto scritto, non ad evidenziare la formazione del consenso all’infuori dello scritto medesimo".

Sicchè, posto che entrambi gli orientamenti convergono sulla centralità dello scritto, in quanto assorbente forma espressiva del regolamento contrattuale sul quale le parti si sono accordate, la censura del C. rimane priva di consistenza anche sotto la luce da essa indicata, mancando il ricorrente – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – di esplicitare il contenuto della scrittura privata di compravendita stipulata Inter partes, e cioè dell’oggetto imprescindibile dell’operazione ermeneutica, rendendo in tal modo assolutamente evanescente la decisività dei fatti la cui omessa considerazione vizierebbe la sentenza impugnata.

4. – Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, nonchè vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Ad avviso del ricorrente, l’art. 18 citato prevederebbe l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica al contratto di compravendita immobiliare al fine di impedire la realizzazione di opere comportanti la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La norma, dunque, non troverebbe applicazione al caso di specie – come invece statuito erroneamente dal giudice d’appello – posto che la vendita ha riguardato "terreni compresi nell’ambito del PEC, cioè del Piano Esecutivo Convenzionato già approvato dal Comune di Orbassano". Peraltro, la stessa L. n. 47 del 1985, art. 18, esclude la necessità del certificato anzidetto nel caso di terreni pertinenziali ad edifici censiti in catasto, ove la superficie dell’area pertinenziale sia inferiore a mq. 5000; deroga che avrebbe dovuto -trovare applicazione nella specie, posto che, "anche se non vi sono edifici, vi è però un’area regolarmente edificabile con – terreno pertinenziale agricolo di mq. 2440".

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte adita se l’atto di trasferimento di terreni, cui non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica disposto dall’art. 18 della L. il/85, deve considerarsi valido nelle ipotesi in cui il terreno faccia parte del Piano Esecutivo Programmato del Comune e dunque rispetti, in base alle norme vigenti, gli strumenti urbanistici, che stabiliscono l’edificabilità dell’area".

5. – Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1424 2932 cod. civ. e art. 342 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Sarebbe errata, secondo il ricorrente, l’affermazione resa in sentenza circa indiscutibilità della qualificazione del contratto del 30 marzo 1989 come contratto definitivo di compravendita, nonostante l’appellante avesse, in via subordinata, avanzato domanda ex art. 2932 cod. civ., per non aver l’appellante contestato la statuizione sul punto resa dal Tribunale in primo grado.

Invero, nella specie, non era in discussione la qualificazione del contratto, "che ben poteva ritenersi scrittura privata di vendita", bensì la mancata applicazione dell’art. 1424 cod. civ., sulla conversione del contratto nullo. La Corte d’appello avrebbe, infatti, omesso di motivare sulle ragioni "per cui non ha attribuito al contratto di vendita, se nullo, gli effetti del contratto preliminare, così come doveva fare in presenza della domanda subordinata dell’appellante", le cui ragioni erano state esposte nella conclusionale del 13 novembre 1995 nel primo procedimento d’appello e richiamate nella comparsa di riassunzione del 21 febbraio 1997 dinanzi al Tribunale di Torino, rilevandosi che, ove le parti "avessero conosciuto la nullità derivante dalla mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, si sarebbero accordate per concludere un contratto preliminare, perfettamente adeguato agli scopi che si prefiggevano" Il ricorrente formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: " Dica l’Ecc.ma Corte adita se, in presenza della domanda subordinata ex art. 2932 c.c., possano/debbano, ex art. 1424 c.c., applicarsi al contratto, dichiarato nullo come compravendita, gli effetti del contratto preliminare di vendita, a nulla rilevando l’art. 342 c.p.c. erroneamente richiamato".

5.1. – I motivi possono essere esaminati congiuntamente, giacchè il relativo thema decidendum involge, in entrambi, la nullità del contratto per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica, L. n. 47 del 1985, ex art. 18.

Essi sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse correlato alla già ritenuta infondatezza (e inammissibilità) delle doglianze mosse alla statuizione della sentenza impugnata sulla nullità per indeterminatezza e indeterminabilità del contratto di compravendita oggetto di cognizione, posto che, stante la definitività di quest’ultima, le censure oggetto dei motivi ora in esame -concernenti l’ulteriore e concorrente ragione di nullità del contratto dichiarata dal giudice di merito, attinente alla violazione della L. n. 47 del 1985, art. 18 – non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione stessa (v., tra le altre, Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2012, n. 2108).

Ciò vale sia per il motivo che aggredisce direttamente la declaratoria di nullità anzidetta, sia per quello che concerne la pretesa conversione del contratto nullo in contratto preliminare di compravendita, posto che tale conversione è postulata unicamente in riferimento al vizio di omessa allegazione del certificato urbanistico. Del resto, in disparte la problematica sulla possibilità di convertire un contratto definitivo in contratto preliminare, la richiesta conversione non avrebbe potuto comunque riguardare l’altro vizio radicalmente invalidante la scrittura privata di compravendita in questione e cioè l’indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, non suscettibile, come tale, di far operare il meccanismo di cui all’art. 1424 cod. civ..

6. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente C.A. al pagamento, in favore dei resistenti P.G. e P. M., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-01-2011, n. 57

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso la ricorrente, che nell’aprile del 1999 aveva acquistato dal Fallimento della C.P.I. Spa un terreno ad uso industriale sito nel Comune di Brigherio, ha impugnato l’ordinanza sindacale in epigrafe specificata, con la quale le viene imposto di provvedere "entro 15 giorni dal ricevimento della presente all’immediata messa in sicurezza d’urgenza, in ottemperanza e secondo le modalità di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss….", nonché, "entro 30 giorni dalla messa in atto degli interventi di messa in sicurezza d’urgenza, alla presentazione di un piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.".

I profili di illegittimità denunciati dalla E. fanno essenzialmente leva:

1) sulla violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto si assume la violazione della regola che prevede l’obbligo di messa in sicurezza e di formazione del piano di caratterizzazione esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento (che, nel caso di specie, non sarebbe da individuare nella ricorrente, che non svolge attività industriale, ma nella società in precedenza proprietaria del terreno contaminato).

2) sull’incompetenza, poiché ex art. 244 d.lgs. cit. spetterebbe alla Provincia il potere di diffidare il responsabile dell’inquinamento, di che trattasi.

3) violazione degli artt. 50 e/o 54 d.lgs.n. 267/2000, per difetto dei relativi presupposti.

Con ordinanza n. 137 del 27 gennaio 2009 la Sezione, valorizzando la pregnanza della determinazione dirigenziale n. 39 del 14.3.2003, richiamata come atto presupposto di quello impugnato, ha disposto, da un lato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Milano, e, dall’altro, apposita istruttoria onde accertare la presenza, sui terreni de quibus, della lamentata contaminazione da cromo.

Con memoria depositata il 27 marzo 2009 si è costituita la Provincia di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 452 del 7 aprile 2009 è stata concessa una proroga del termine per il deposito degli incombenti istruttori come sopra disposti.

Con ordinanza n. 609 del 20 maggio 2009, tenuto conto delle risultanze della disposta istruttoria, la Sezione ha respinto la formulata domanda incidentale di sospensione (ordinanza non riformata dal Consiglio di Stato in occasione dell’appello n. 5930/2009, deciso con ordinanza n. 4337/2009).

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione assunta in sede di cognizione sommaria, a proposito, sia, della situazione fattuale in atto sul terreno di proprietà della ricorrente, interessato dalla contaminazione delle acque di falda da parte dei terreni posti in corrispondenza del piezometro C2 (cfr. risultanze istruttorie in atti) interno alla proprietà dell’esponente, sia degli impegni assunti dalla stessa esponente, in qualità di soggetto subentrante nella proprietà dell’area interessata dalle contaminazioni de quibus, in forza del provvedimento dirigenziale n. 39/2003, richiamato nelle premesse di quello gravato, a suo tempo non impugnato.

In tal senso, non hanno pregio le cesure assunte col primo motivo di ricorso, con cui si vorrebbe sostenere la estraneità dell’odierna ricorrente ai fatti di causa, atteso che:

– la stessa era presente in qualità di attuale proprietaria dell’area contaminata, alla conferenza di servizi in data 3.12.2002, fra – tra gli altri – il Comune di Brugherio, la Provincia di Milano, l’ARPA e la curatela Fallimentare della società ex proprietaria dell’area medesima, ove si erano concordemente definite, alla stregua di "vincoli da applicarsi sull’area" (cfr. pg. 2 del verbale della cit. conferenza), sia la periodicità che la tipologia dei monitoraggi da eseguirsi a carico dei rispettivi proprietari;

– con disposizione dirigenziale n. 39/2003, ormai inoppugnabile e assunta ad atto presupposto della determinazione comunale qui gravata, la Provincia di Milano, richiamate le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi cit., ha confermato, sia l’assoggettamento della proprietà dell’area all’esecuzione delle operazioni di monitoraggio ambientale, che l’impegno della proprietà medesima, nel caso in cui i dati emergenti dal monitoraggio lo rendessero necessario, di "rivalutare le nuove condizioni accertate presentando un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l’eventuale realizzazione degli interventi che si rendessero necessari, per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente" (cfr. deliberazione provinciale n. 39 cit. p. 2 e 3).

Emerge da ciò come l’ordinanza impugnata altro non rappresenti che un provvedimento consequenziale rispetto agli impegni posti a carico della proprietà con la determinazione provinciale n. 39, a sua volta recettiva delle determinazioni assunte, anche con la partecipazione dell’esponente, in sede di Conferenza di Servizi.

Nessuna violazione della normativa ambientale è stata posta in essere con l’impugnata ordinanza, atteso che, in disparte il profilo della inoppugnabilità degli atti ad essa presupposti, lo stesso sistema di garanzie previsto in subjecta materia per l’esecuzione degli obblighi di bonifica e/o di messa in sicurezza non esclude una responsabilità anche del proprietario del sito inquinato. In tal senso, va rammentato come il d.lg. n. 22 del 1997, espressamente richiamato nella ordinanza provinciale n.39 già cit. ed applicabile, ratione temporis, sia alla conferenza di servizi del 2002 che alla ridetta determinazione provinciale, preveda – accanto alle responsabilità dell’inquinatore e ad ulteriore garanzia dell’esecuzione degli interventi previsti – quella del proprietario del sito inquinato. Sul punto, si può richiamare quanto affermato anche di recente dal Consiglio di Stato, secondo cui: "La responsabilità dell’inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e hanno differente natura. La responsabilità dell’autore dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, costituisce una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree inquinate. Dalla natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile che l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, in connessione con una condotta "anche accidentale", ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l’azione (o l’omissione) dell’autore dell’inquinamento e il superamento – o pericolo concreto ed attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, in coerenza con il principio comunitario "chi inquina paga", principio che risulta espressamente richiamato dall’art. 15, direttiva n. 91/156, di cui il d.lg. del 1997 costituisce recepimento. Sensibilmente diversa si presenta, invece, la posizione del proprietario del sito, per la responsabilità del quale occorre fare riferimento al comma 10 dell’art. 17, che dispone che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, nonché al comma 11 del medesimo articolo, secondo cui le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Ne consegue che chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. Quella posta in capo al proprietario dall’art. 17 commi 10 e 11, è pertanto una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione. È quindi evidente che il proprietario del suolo – che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento – non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito" (così, Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561).

Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente era ben consapevole dell’esistenza dei vincoli inerenti la messa in sicurezza dell’area in questione, gravanti sull’area medesima nei tempi e nei modi di cui al cit. verbale della conferenza di servizi, ribaditi nell’ordinanza n. 39, mai impugnata (neppure, a quanto consta, successivamente alla conoscenza acquisitane in occasione della notifica dell’atto qui impugnato).

Neppure sussiste il lamentato profilo di incompetenza, atteso che – in presenza di una contaminazione della falda acquifera – non può negarsi la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, co.V° d.lgs. n.267/2000.

Ciò, senza contare quanto già sopra evidenziato, a proposito dell’espressa previsione dell’obbligo, a carico della proprietà, di presentazione del progetto di bonifica proprio al Comune di Brugherio, chiamato, quindi, a vigilare sull’adempimento delle richiamate prescrizioni.

In definitiva, le censure come sopra formulate devono ritenersi infondate e il ricorso come in epigrafe proposto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della ricorrente e a favore della Provincia di Milano nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti. Nulla per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 556

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il ricorrente, XXXX del Servizio di Urologia presso l’Azienda Ospedaliera "A. XXXX" aveva chiesto al TAR per la Campania, Napoli, l’accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità di rischio radiologico di cui alla legge 27.10.1988 n. 460 nella misura piena (lire 200.000 al mese pari ad euro 103,29) e dell’indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali (riposo biologico) di cui al D.P.R. 25.6.1983, maggiorati di interessi e rivalutazione.
Aveva riferito di aver prestato servizio presso strutture ove venivano utilizzate in via continuativa fonti di radiazioni ionizzanti (c.d. amplificatore di brillantezza e apparecchi con IBTV per scopia intraoperatoria), in particolare presso la sala operatoria di urologia che risulta zona controllata con utilizzo continuativo ed abituale della fonte di radiazione, che la Azienda Ospedaliera con disposizione n.189 del 27.4.1999 e con la deliberazione del D.G. dell’Azienda A. XXXX in data 12.10.1999 n.755, riconosceva agli urologi della XIV° e XV° Divisione i benefici del rischio pieno, che tuttavia non era mai intervenuta la liquidazione dell’indennità per l’intero dovuto se non a partire dall’1.3.1998, né gli urologi erano stati posti in condizione di fruire ex post del riposo biologico per gli anni dal 1995 al 1997 o di ricevere un compenso a titolo di ristoro per il riposo non fruito.
Da qui il proposto ricorso davanti al Tar Campania, sede di Napoli, inteso ad ottenere le residue somme non corrisposte, nonché l’indennizzo sostitutivo del mancato godimento del riposo biologico.
L’Azienda Ospedaliera XXXX si costituiva sostenendo la inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 45 punto 17 parte seconda del d.l.gvo 31 marzo 1998 n.80 atteso che quantunque pacificamente notificato prima del termine del 15.9.2000 il ricorso risultava solo successivamente depositato.
2. Il TAR Campania, Sede di Napoli, Sezione Quinta, con la sentenza appellata ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo accogliendo la eccezione processuale sollevata dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera rilevando che i fatti costituitivi del ricorso si collocavano prima del 30 giugno 1998 mentre il ricorso era stato depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto dopo che si era verificata la decadenza di cui all’art. 45, comma 17, parte seconda del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall’art. 69, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
3. Nell’atto di appello parte ricorrente, con dovizia di argomentazioni e pluralità di motivi, afferma la erroneità della sentenza del primo giudice atteso che le disposizioni di cui sopra devono essere interpretate nel senso della sufficienza, ai fini della incardinazione della controversia, della data di notificazione della medesima controversia; nel merito reitera motivi già dedotti in primo grado evidenziando tra l’altro che il ricorrente aveva già proposto azione giurisdizionale contro la Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40 per gli anni precedenti l’1.1.1995 di competenza di questa ultima e che il Tar Campania aveva accolto il ricorso con la sentenza n.887 del 2007 condannando la Gestione Liquidatoria della ex Usl 40 al pagamento delle somme spettanti agli urologi a titolo di benefici previsti per rischio radiologico.
Non essendo mutate successivamente al 31.12.1994, ossia dalla data di subentro dell’Azienda A. XXXX, le condizioni di lavoro e la esposizione degli urologi alle radiazioni ionizzanti che vengono prodotte dall’amplificatore di brillanza nella camera operatoria di Urologia, la istanza del ricorrente deve essere accolta anche per il periodo 1.1.199528.2.1998 e riconosciuto il congedo aggiuntivo per gli anni 1.1.1995/31.12.1997.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera XXXX chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice ed assumendo nel merito che la Azienda ha provveduto ad erogare a favore degli interessati quanto preteso nel ricorso a titolo di indennità nella misura piena (lire 200.000) dalle date indicate dal ricorrente, mentre non spetterebbe la fruizione del riposo biologico per equivalente che non potrebbe essere monetizzato in quanto rappresenta una necessità biologica a tutela del lavoratore.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alla udienza del 30 novembre 2010.
4. Viene appellata la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, che, accogliendo la eccezione processuale sollevata dalla Amministrazione Ospedaliera, ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo nel ricorso presentato dal ricorrente, medico urologo in servizio presso il medesimo Ospedale, diretto al riconoscimento delle spettanze per esposizione a rischio radiologico, sul presupposto che il ricorso, pur pacificamente notificato prima del 15 settembre 2000, è stato depositato nella Segreteria Sezionale il 27 settembre 2000 e pertanto dopo che si è verificata la decadenza di cui all’art. 45 comma 17 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
5. Con un primo gruppo di motivi l’appellante assume la erroneità della sentenza del TAR Campania sottolineando che la questione di diritto posta alla base della pronunzia di inammissibilità del ricorso, relativa al momento in cui nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato è stata risolta da una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in maniera difforme da quanto sostenuto dal primo giudice.
6. Il motivo merita accoglimento.
Il Collegio ritiene sufficiente rinviare per relationem alla decisione della Sezione del 18 febbraio 2009 n. 946 che, statuendo su una questione analoga a quella sollevata nell’odierno gravame, ha ritenuto che il ricorso notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data deve considerarsi ammissibile. Così la decisione statuisce testualmente: "Il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza prevalente, in quanto la tesi che, sotto il profilo logicogiuridico, fa discendere dalla scelta del modello processuale c.d. "da ricorso" la conseguenza che il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, non considera che la chiave di soluzione del problema sta nello stabilire non il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere la controversia, ma il momento in cui, alle stregua delle norme processuali, debba intendersi concretamente esercitato il diritto d’azione. Diritto, che aldilà della sua connotazione formale, si ricollega, sul piano sostanziale alla situazione giuridica soggettiva che costituisce il titolo della domanda giudiziale, secondo la formula solenne contenuta nell’art. 24 della Costituzione, in forza del quale " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".
Ora, se l’azione "deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito" (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192), sfuggono le ragioni del perché nel processo civile, sia pur ispirato al modello della " vocatio in ius", l’esercizio di tale potere si manifesta, conformemente al ricordato art. 39, ultimo comma, c.p.c., con la notifica della citazione, dell’atto cioè con cui l’attore formula la domanda giudiziale e chiama il soggetto che egli assume essere legittimato passivamente a comparire davanti al giudice (art. 163 c.p.c.), nel processo amministrativo, per il solo fatto che questo è ispirato al modello della "vocatio iudicis" debba attendersi, per ciò solo, anche l’ulteriore adempimento del deposito del ricorso.
Dal punto di vista strutturale, infatti, i due modelli, per quel che qui interessa, non divergono in modo significativo, perché sia nel processo amministrativo che in quello civile da citazione il giudice in realtà è concretamente investito della controversia solo successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il primo con il deposito del ricorso notificato (art. 21, comma 2, legge Tar), il secondo con la costituzione delle parti e la conseguente iscrizione della causa a ruolo (artt. 165. 166 e 168 c.p.c.)."
Nel caso in esame il ricorso risulta notificato prima del 15 settembre 2000 e pertanto risulta tempestivamente azionato ed ammissibile con conseguente necessità di riforma in parte qua della sentenza del primo giudice.
7. Nel merito l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Sul primo capo della domanda relativo alla spettanza ai medici urologi del relativo pagamento dell’indennità di rischio radiologico nella misura "piena" vi è stato riconoscimento da parte della Amministrazione Ospedaliera della indennità di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili come attestato dalla stessa difesa della Azienda residuando incertezza solo sul punto se le suddette differenze siano state in concreto tutte già erogate, come sosterrebbe l’Amministrazione, che però non prova il suo assunto oppure se, come sostenuto dal ricorrente, mancherebbero ancora alcuni pagamenti.
Al riguardo la domanda, secondo il principio della prosecuzione del credito, per cui l’attore deve provare solo il titolo, mentre l’adempimento, come fatto estintivo, deve essere provato dal convenuto, è fondata e merita accoglimento con l’effetto che saranno dovuti, ovviamente, i soli pagamenti che non risultino già altrimenti eseguiti.
8. Sul secondo capo della domanda, relativo alla pretesa di parte ricorrente di indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali, l’Amministrazione ospedaliera sostiene che tale congedo non può essere monetizzato in quanto rappresenta una necessità biologica a tutela del lavoratore, sicché solo nel caso di dimostrata insorgenza di patologie o di danni casualmente correlati alla mancata fruizione di detto riposo sarebbe possibile e legittima una tutela di tipo risarcitorio, anche perché già dal 1995 la vigente normativa sulla sorveglianza sanitaria del personale radioesposto non prevede più l’attribuzione del riposo biologico.
Le repliche dell’Amministrazione non paiono meritevoli di accoglimento come la Sezione ha statuito, anche di recente e proprio con riferimento a sanitari dell’Azienda Ospedaliera A. XXXX in posizione analoga a quella del ricorrente (da ultimo, Cons. Stato, V, 3 luglio 2009 n. 4271).
È stato al riguardo rilevato che l’incolpevole, mancata, fruizione del predetto riposo biologico ex artt. 120, comma 9, del d.P.R. n. 384/1990, e 5, comma 1, della legge n. 724/1994, è compensabile con un" indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall’interessato (Cons. Stato sez. V, 6 settembre 2000, n. 4699 e sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1819).
Infatti, il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psicofisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.
Né sussistono gli estremi per differenziare il congedo di cui controverte, dalle ferie ordinarie ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, atteso che esula anche dal congedo in parola la finalità di prevenzione del rischio, trattandosi di forma di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6739).
9. In conclusione l’appello merita accoglimento e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, va condannata l’Azienda Ospedaliera intimata al pagamento delle somme dovute che non risultino ancora effettivamente corrisposte a titolo di indennità di rischio radiologico nella misura "piena" nonché a titolo di indennizzo equivalente al trattamento economico per mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali.
Sulle somme dovute dovranno essere conteggiati gli accessori come per legge.
10. Spese ed onorari dei due gradi di giudizio per la peculiarità e l’andamento della vicenda contenziosa possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando accoglie l’appello come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie come da motivazione il ricorso di primo grado.
Compensa spese ed onorari dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.