Corte Costituzionale sentenza n. 312 SENTENZA 02 – 05 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 10-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 9, commi 2
e 3, e 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 dicembre
2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa),
modificativo dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge della Regione
Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 9 – 13 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 16
febbraio 2010 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania nonche’
l’atto di intervento, fuori termine, della Confederazione Italiana
della Proprieta’ Edilizia, Confedilizia;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
Uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e
Rosanna Panariello per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 9 febbraio 2010 e depositato il
successivo 16 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato l’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione
Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2009, n. 80,
che prevede che «Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o
mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini
dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del
fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma
1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresi’ raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale,
strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza
dell’intero fabbricato» (comma 2); e dispone che «Con successivo
regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato
nonche’ le modalita’ per la redazione, la custodia e l’aggiornamento
del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il
fascicolo si compone della valutazione [di sicurezza] di cui al comma
1 e del certificato di collaudo, ove previsto» (comma 3).
Sulla premessa di una contraddizione rispetto alle espresse
finalita’ della legge, diretta all’incentivazione dell’edilizia
privata, il ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del
fabbricato – nell’accollare ai privati una serie di accertamenti,
nonche’ l’acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti
(compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione
nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si pone in
contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione del
profilo del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost., per
lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione (come gia’ affermato dalla sentenza n. 315 del 2003,
«pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella
legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli
articoli 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che,
«incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di
proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina
statale»; c) con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile (come ribadito da questa Corte nella
sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine, con l’articolo 117, terzo
comma, Cost., giacche’, nella materia concorrente governo del
territorio, «l’istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce
indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto piu’
che «un obbligo siffatto non e’, in alcun modo, desumibile dalla
normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le
proprie leggi in materia».
1.2. – Nello stesso ricorso, il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna, altresi’, per violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., l’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale
n. 19 del 2009, che sostituisce l’articolo 4 della legge della
Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio
sismico), i cui novellati commi 2 e 3 prevedono, ora, che in tutte le
zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’, l’inizio
dei lavori edilizi sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione
sismica (comma 2) e che nelle zone classificate a bassa sismicita’, i
lavori possano iniziare dopo che il competente Settore provinciale
del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, abbia
attestato l’avvenuto e corretto "deposito sismico", disponendo
altresi’ che siano effettuati controlli sulla progettazione con
metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti
(comma 3).
Tali disposizioni, secondo il ricorrente, si pongono in contrasto
con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e
protezione civile, desumibili dal combinato disposto dell’articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Infatti, poiche’ il deposito del progetto deve considerarsi denuncia
di inizio attivita’, la previsione regionale concreta una violazione
delle norme del testo unico in materia edilizia, che prescrive
l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in
zone classificate sismiche. Ed a sostegno della impossibilita’ della
introduzione di modalita’ di «controllo successivo o semplificato»
ove siano coinvolti interessi primari della collettivita’, la difesa
erariale richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 182 del
2006 da questa Corte, secondo cui «l’intento unificatore della
legislazione statale e’ palesemente orientato ad esigere una
vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo ai rischio sismico,
attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito
della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela
dell’incolumita’ pubblica che fanno capo alla materia della
protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali».
2. – Si e’ costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto
del ricorso perche’ inammissibile ed infondato, in ragione dei motivi
articolati poi nella memoria difensiva di udienza, nella quale la
Regione ha eccepito, innanzitutto, l’assoluta genericita’ dell’intero
ricorso, con riferimento quindi sia alla questione relativa alla
normativa sul libretto del fabbricato (come, peraltro, la Corte –
adita con altro ricorso del Governo proposto con identiche
argomentazioni – ha gia’ ritenuto con ordinanza n. 200 del 2010, alle
cui motivazioni la difesa si riporta), sia a quella riguardante le
norme sui lavori in zone sismiche.
Nel merito, la Regione deduce la manifesta infondatezza di
entrambe le questioni con riferimento a tutti gli evocati profili di
illegittimita’ costituzionale. Infatti, la difesa sottolinea come, da
un lato, la disciplina del fascicolo del fabbricato posta in essere
dai censurati commi 2 e 3 dell’art. 9 abbia contenuto precettivo
affatto diverso rispetto a quello delle norme dichiarate
incostituzionali con la richiamata sent. n. 315 del 2003; e come,
dall’altro lato, la normativa concernente le condizioni per l’inizio
dei lavori nelle zone sismiche sia perfettamente in linea con i
principi posti dall’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 (individuati
nella sent. n. 182 del 2006, citata dalla Regione). In particolare,
per la Regione, il provvedimento di deposito non e’ assimilabile alla
denuncia di inizio di attivita’ (non configurando alcuna ipotesi di
silenzio assenso), trattandosi di un provvedimento amministrativo che
consegue ad una specifica e puntuale istruttoria sulla completezza
dei documenti progettuali depositati, in assenza del quale non e’
possibile dare inizio ai lavori strutturali.
Alla memoria illustrativa e’ allegata copia autentica della
delibera della Giunta della Regione Campania n. 651 del 13 settembre
2010, che ha ratificato la costituzione in giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale del Presidente della Giunta, avvenuta senza
previa autorizzazione.

Considerato in diritto

1. – Nel presente giudizio in via principale il Presidente del
Consiglio dei ministri propone due diverse questioni di legittimita’
costituzionale concernenti altrettante disposizioni della legge della
Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,
per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa).
In primo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 9, commi 2 e 3,
di tale legge. Il comma 1 prevede che «Ogni fabbricato oggetto di
incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge
deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo,
di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della
valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove
previsto. Nel fascicolo sono altresi’ raccolte e aggiornate le
informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico,
geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato»; il comma
2 dispone che «Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti
del fascicolo del fabbricato nonche’ le modalita’ per la redazione,
la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione
[di sicurezza] di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove
previsto».
Per il ricorrente, l’istituzione del fascicolo del fabbricato si
porrebbe in contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per
violazione del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost.,
per lesione del principio di efficienza e buon andamento della
pubblica amministrazione; b) con gli articoli 23, 41 e 42 Cost.,
trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta’
di iniziativa economica e sul diritto di proprieta’», «non possono
che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con
l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile; d) in subordine, con l’articolo 117, terzo comma,
Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali
in materia di governo del territorio.
1.1. – In secondo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 10,
comma 2, della medesima legge regionale n. 19 del 2009, che
sostituisce l’articolo 4 della legge della Regione Campania 7 gennaio
1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di difesa del territorio dal rischio sismico), i cui novellati commi
2 e 3 prevedono, ora, che «In tutte le zone sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicita’, l’inizio dei lavori edilizi e’ subordinato
al rilascio dell’autorizzazione sismica» (comma 2) e che «Nelle zone
classificate a bassa sismicita’ […], i lavori possono iniziare dopo
che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito
sismico», disponendo altresi’ che «Sono effettuati controlli sulla
progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la
correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme
tecniche vigenti» (comma 3).
La difesa erariale deduce che tali disposizioni violerebbero
l’articolo 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i
principi fondamentali in materia di governo del territorio e
protezione civile – desumibili dal combinato disposto dell’articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
-, «poiche’ il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di
inizio attivita’».
2. – Entrambe le questioni, sotto tutti i prospettati profili,
sono inammissibili.
2.1. – Come eccepito dalla Regione Campania – e come gia’
rilevato da questa Corte nella sentenza n. 200 del 2010,
relativamente ad altro precedente giudizio in via principale,
riguardante analoga normativa della Regione Basilicata in tema di
fascicolo del fabbricato e proposto sulla base di motivazioni
identiche – anche il presente ricorso, nei termini in cui e’ stato
formulato, risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di
un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole
censure mosse alle norme impugnate (sentenza n. 45 del 2010). Il
ricorrente si limita, infatti, ad affermare la lesivita’ delle
disposizioni in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali,
senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle
specifiche ragioni che determinerebbero le dedotte violazioni di tali
principi.
In definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente
sull’assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformita’ delle
previsioni oggetto di impugnazione ai parametri di volta in volta
evocati: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e
completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di
legittimita’ costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti
in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006).
3. – In particolare, poi, con riferimento alle singole censure,
il ricorrente innanzitutto deduce che l’art. 9, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 19 del 2009 «viola l’art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l’art. 97 Cost., in
relazione al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, cosi’ come, peraltro, gia’ rilevato» dalla sentenza
n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni
contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27,
recante "Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata
incolumita’"».
Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in
quel giudizio, l’esame della omologa figura del "registro del
fabbricato", come a suo tempo regolamentata dalla legge campana, non
ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in
quanto tale, ma le peculiari modalita’ di redazione e di tenuta di
questo, come allora specificamente disciplinate.
Chiarito espressamente che «nessun dubbio puo’ sussistere
riguardo alla doverosita’ della tutela della pubblica e privata
incolumita’, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al
conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di
tale finalita’ puo’ essere imposto ai proprietari degli edifici»,
cio’ che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di
illegittimita’ costituzionale di alcune norme della citata legge
regionale e’ stata la considerazione che le specifiche modalita’ di
predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale
canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosita’ degli
obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici,
nonche’ al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorieta’ della
imposta necessita’ di richiedere ad una pluralita’ di tecnici privati
informazioni gia’ in possesso delle competenti amministrazioni.
Al contrario, la disposizione oggi impugnata prevede l’obbligo di
dotare del fascicolo ogni fabbricato oggetto di incremento
volumetrico o mutamento d’uso, limitandosi – quanto alla definizione
del contenuto e delle modalita’ di redazione e di aggiornamento dello
stesso – ad operare un rinvio alla adozione di un successivo
regolamento (che, ove esorbitasse dagli specifici ambiti di
competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi
giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per
conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del
2010 e n. 200 del 2009).
Dunque, il percorso argomentativo basato esclusivamente sulla
mera asserita assimilazione delle due normative, rappresentando
l’unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della denunciata
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e’ come tale inidoneo a
costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del
palesato profilo di incostituzionalita’.
3.1. – Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 41 e 42
Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla
norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni imposte» che,
«incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di
proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina
statale».
Anche tale profilo e’ inammissibile, giacche’ il ricorso, da un
lato, assume apoditticamente che la previsione della predisposizione
del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione imposta» ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Cost. e che la relativa
riserva – in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di
una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di
competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) – sia
esclusivamente di legge statale; dall’altro lato, richiama
genericamente i principi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza
alcuna spiegazione del perche’ e del come gli stessi sarebbero
violati, trascurando, altresi’, di considerare che essi non operano
in modo assoluto, ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti
limiti della loro utilita’ e funzione sociale (sentenza n. 167 del
2009).
3.2. – Altrettanto e’ a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora
una volta non motivata) violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che viene
denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni svolte dalla
Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni che attengono,
in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed alla ratio
del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost.
In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto alla
specifica ed effettiva portata precettiva ed applicativa della
disposizione impugnata, quanto piuttosto (e soprattutto) alla
configurabilita’ della stessa (almeno in tesi) in termini di
previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n. 123
del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile.
3.3. – Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione
della competenza statale nella determinazione dei principi
fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo del
territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si
limita ad affermare (senza altro aggiungere) che «l’istituzione del
fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un
principio fondamentale della prefata materia», e che, dalla
«normativa vigente», un siffatto obbligo non e’ in alcun modo
desumibile.
Anche questa censura, nei termini prospettati, e’ generica ed
apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno
della tesi (che si da’ per dimostrata) della natura di principio
fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato
assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata
motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto piu’ necessaria
proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa
vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di
istituzione.
4. – Analoghi profili di inammissibilita’ si configurano,
inoltre, riguardo alla questione riferita alle previsioni dei commi 2
e 3 dell’art. 4 della legge della Regione Campania n. 9 del 1983,
come modificati dall’impugnato art. 10, comma 2, della legge
regionale n. 19 del 2009 in esame.
Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare che le
disposizioni de quibus «si pongono in contrasto con i principi
fondamentali in materia di governo del territorio e protezione
civile, desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del DPR
n. 380/2001 e 19 e 20 della l. 241/1990»: cio’, in quanto – «poiche’
il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio
attivita’» – «la previsione regionale concreta una violazione delle
norme del DPR n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), che
prescrive l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi
edilizi in zone classificate sismiche», non potendosi consentire
«l’introduzione di modalita’ di "controllo successivo o semplificato"
ove siano coinvolti interessi primari della collettivita’».
Tale essendo la formulazione dei motivi di censura (ancora una
volta non altrimenti supportabili attraverso il mero rinvio alle
argomentazioni di ordine generale sulle ragioni della attribuzione
allo Stato della determinazione dei principi fondamentali nelle
materie de quibus, svolte da questa Corte nella richiamata sentenza
n. 182 del 2006), va sottolineato che il ricorrente, pur attribuendo
correttamente natura di principio fondamentale in materia di governo
del territorio e protezione civile all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del
2001, tuttavia omette completamente di considerare che – nello
stabilire che «Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, nelle localita’ sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicita’ […], non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione» (comma 1) – il legislatore statale differenzia
espressamente le condizioni reputate necessarie per l’inizio dei
lavori, modulandole in rapporto al grado di sismicita’ delle zone in
cui i lavori stessi verranno ad insistere. La mancata analisi del
diverso ambito di applicabilita’ delle regole di cui al richiamato
art. 94, determina un incolmabile deficit motivazionale che non si
concilia con la necessita’ di porre a premessa del rilievo di
incostituzionalita’ un motivato e chiaro raffronto tra lo specifico
principio fondamentale portato dalla norma interposta ed il contenuto
delle disposizioni impugnate.
Inoltre, alla insufficiente analisi del principio fondamentale
(tanto piu’ necessaria, come detto, in ragione della peculiare
articolazione del suo contenuto precettivo), si aggiunge il fatto che
il ricorso – nonostante il non motivato assunto per il quale le norme
de quibus introdurrebbero modalita’ di "controllo successivo o
semplificato" – trascura completamente di considerare che la
normativa regionale censurata prevede anch’essa (sempre in rapporto
al grado di sismicita’ dell’area) un diverso regime di autorizzazioni
(l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico), al cui
rilascio viene subordinato l’inizio dei lavori (si vedano,
rispettivamente, i novellati commi 2 e 3 dell’art. 4 della legge
regionale n. 9 del 1983, nonche’ gli artt. 5 e 3 del D.P.G.R. 11
febbraio 2010, n. 23, recante «Regolamento per l’espletamento delle
attivita’ di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Campania»).
Infine, risulta altrettanto priva di motivazione, e quindi
meramente assertiva, la conclusione del ricorrente, secondo cui,
«poiche’ il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di
inizio attivita’, la previsione regionale concreta una violazione
delle norme del d.P.R. n. 380/2001, che prescrive l’autorizzazione
regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate
sismiche».
Ne consegue l’inammissibilita’ anche della seconda questione, la
quale (oltre che generica) risulta basata esclusivamente sulla
apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita
violazione dell’evocato principio fondamentale (la cui esatta portata
neppure viene specificamente individuata) ad opera di una normativa,
avente un contenuto altrettanto articolato e complesso, anch’esso non
adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della
Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,
per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa), proposta – in riferimento agli articoli 3, 23, 41,
42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della
Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge della
Regione Campania n. 19 del 2009, proposta – in riferimento all’art.
117, terzo comma, Cost. – dal Presidente del Consiglio dei ministri
con lo stesso ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte di Cassazione – Sentenza n. 24573 del 2011 Muore in Ospedale a seguito di un incidente stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

M.M.N.C., nella qualità di parte offesa, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Trani dichiarava non luogo a procedere nei confronti di D.P.N., R.L., L.F., B.G., S.G. e P.C. in ordine al delitto di omicidio colposo nei confronti di D.C..
Il D.P. era stato chiamato a rispondere del delitto de quo nella qualità di medico del pronto Soccorso dell’ospedale civile di Canosa di Puglia ove era stato ricoverato il D. alle ore 6,05 del 13 settembre 2005 a seguito di un incidente stradale in cui riportava un politrauma con frattura esposta della gamba sx; il R. ed il L., nella qualità, rispettivamente, di primario del reparto ortopedia del medesimo ospedale, in cui era stato eseguito l’intervento di riduzione della fratture della gamba sinistra, e medico ortopedico in servizio durante la degenza post-operatoria della vittima; il B., S. e P., nella qualità di infermieri del medesimo reparto.
Secondo la ricostruzione fattuale esplicitata in tale sentenza, poco prima delle 6,00 del 13 settembre 2005 C..D. era rimasto coinvolto in un incidente stradale e, a seguito delle lesioni riportate, era stato ricoverato presso il suindicato ospedale: al Pronto Soccorso, ove operava il dott. D.P., venivano refertati “frattura tibia sin.; contusioni escoriate multiple (volto, gomito sin., gamba dx); ferita l.c. gomito sin. e regione mentoniera”. Nella circostanza, veniva effettuata una radiografia del cranio, dalla quale (annota la sentenza) “si desume l’assenza di rime o focai fratturativi”. Dalle ore 11 alle ore 12,30 il paziente era stato sottoposto ad intervento chirurgico all’arto inferiore destro. Nella fase post operatoria, la moglie del D. chiedeva invano al personale infermieristico l’intervento di un medico perché il marito accusava stimolo al vomito, intensa sudorazione e sanguinamento. Rilevata da un medico del Pronto soccorso la gravità della situazione, alle 21,40 di quello stesso giorno il paziente, sottoposto ad esame TAC, veniva finalmente trasferito, ormai in stato di incoscienza, all’ospedale di Andria, per “stato di coma ed insufficienza cardiocircolatoria terminale in soggetto cranio traumatizzato”. In detto ospedale veniva sottoposto ad intervento di craniotomia fronto-temporo-parietale per evacuazione dell’ematoma che, pur correttamente eseguito, faceva registrare un peggioramento delle condizioni del malato, trasferito successivamente al reparto di rianimazione dove restava sino al decesso verificatosi alle ore 7 circa del 17 settembre 2005.
Il profilo di colpa contestato ad dott. D.P. era che, pur rilevando numerose contusioni craniche e pur avendo richiesto la radiografia del cranio, non aveva fatto pronta diagnosi di trauma cranico commotivo e non aveva disposto immediatamente un esame TAC cranio in urgenza.
Ai medici ortopedici, invece, era contestato di avere superficialmente esaminato la cartella clinica del paziente, sottoponendolo ad intervento chirurgico in anestesia generale – sconsigliata dalla scienza medica nei confronti di pazienti affetti da trauma cranico commotivo – e di non avere svolto alcun monitoraggio ed alcuna valutazione neurologica del paziente.
Al personale infermieristico, infine, era addebitato di non aver dato corso e richiesto l’intervento del medico di reparto a fronte delle reiterate richieste di aiuto dei familiari ed amici recatisi a far visita al D. che pur avevano segnalato fin dalle ore 16 la specifica sintomatologia del paziente.
All’esito dell’udienza preliminare, il GUP dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Il giudicante ha richiamato gli esiti dell’esame autoptico svolto dal prof. F.V.: tale consulente evidenziò, fra l’altro, che l’esame TAC venne eseguito intorno alle ore 21,30 di quel giorno, come documentalmente certificato, e che la causa della morte “fu uno stato di coma ed insufficienza cardio-circolatoria terminale in soggetto con gravi lesioni cerebrali indicative di un traumatismo che ben poté realizzarsi a seguito di un urto contro una struttura del veicolo nel quale prendeva posto il D. (ad esempio il volante, in quanto pare che la vittima fosse alla guida del proprio veicolo)”, richiamando, quanto ai “mezzi che determinarono il trauma cranico, le caratteristiche del punto di applicazione della forza (ed in particolare della ferita lacero-contusa presente in regione sottomentoniera)”. Il consulente rilevo che non vi era alcun motivo per suggerire indagini diagnostiche più approfondite di quelle effettivamente eseguite e che, conclusivamente, gli elementi di giudizio acquisiti non consentivano di prospettare elementi di colpa professionale nei confronti dei sanitari che ebbero in cura il D. presso gli ospedali di Canosa di Puglia e di Andria.
Il GIP ha altresì richiamato gli esiti dell’altra consulenza tecnica, disposta dal PM, affidata al neurochirurgo prof. D.A. Tale consulente, come si legge nella sentenza impugnata, evidenziò che, al momento del ricovero del paziente, “erano presenti numerose contusioni craniche, e il meccanismo stesso della lesione (impatto della mandibola sul volante) implicava un trauma cranico violento”. Evidenziò, inoltre, che il medico delle 21,30 aveva descritto il paziente come affetto da trauma cranico con amnesia post-traumatica, che e la conseguenza persistente della perdita di coscienza: pertanto il trauma avrebbe dovuto essere descritto immediatamente come commotivo. Secondo il consulente i medici del Pronto Soccorso avrebbero dovuto o escludere la perdita di coscienza o segnalarla, perché le procedure sono completamente diverse nei due casi.
Il fatto che i medici di PS avessero richiesto la radiografia del cranio – del tutto inutile in un ospedale dotato di TAC accessibile in urgenza – testimoniava, secondo il CTU, che si erano resi conto dell’esistenza di un trauma cranico violento, anche se al momento negativo nelle conseguenze cliniche. Di fatto il paziente aveva atteso circa due ore e mezzo (dalle 8 alle 10,30) dopo la conclusione degli esami radiologici, prima di essere operato, e in questo tempo ci sarebbero state tutte le possibilità di eseguire una TAC. Il consulente richiamò, inoltre, le dichiarazioni dei parenti della vittima, in ordine alle rilevate condizioni sintomatiche del loro congiunto in tale lasso temporale, esprimendo il giudizio che il resoconto della moglie e dei figli fosse più verosimile rispetto a quello del personale medico-paramedico.
Dalla sentenza impugnata risulta, infine, che il prof. D. aveva risposto positivamente al quesito del pubblico ministero se, con ragionevole probabilità, un più tempestivo intervento dei sanitari ed una più sollecita indagine strumentale a mezzo TAC avrebbe evitato o, comunque, ritardato l’exitus.
La sentenza impugnata ha poi ritenuto assolutamente decisivo valorizzare le considerazioni medico-legali di un altro consulente esperto intervenuto nel procedimento, ovvero il prof. D.F., consulente della difesa. Tale consulente rilevò, tra l’altro, che non risultava documentato alcun trauma cranico e che la rx cranio eseguita in sede di pronto soccorso era correttamente effettuata a scopo cautelativo, non ricorrendo alcun elemento clinico e/o strumentale di giudizio che consentisse di effettuare la TAC cranio-encefalo in quanto, con giudizio ex ante, si trattava di un paziente contraddistinto da un trauma cranico minore.
Il consulente rilevò altresì che il paziente fu correttamente sottoposto a valutazione neurologica pre-anestesiologica nel reparto Ortopedia, che confermò la presenza di condizioni non controindicanti l’intervento di osteosintesi e che al termine dell’intervento (ore 12,30), al – sveglio dell’anestesia, fu nuovamente sottoposto a valutazione neurologica, che non evidenti segni di deficit neurologici focali. In conclusione il citato consulente escludeva qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a carico degli imputati.
Ciò premesso, richiamate tali acquisizioni procedimentali, il giudice della gravata sentenza ha rilevato che le documentate e puntuali considerazioni del prof. I. consentivano agevolmente di escludere nel caso di specie profili di colpa professionale non solo in capo al dott. D.P. ma per tutti i medici che tennero in cura il D. presso l’Ospedale di Canosa di Puglia.
Quanto al personale paramedico, la sentenza ha escluso la responsabilità degli infermieri, innanzitutto rilevando che erano infondati i “due presupposti” dell’accusa, cioè “la sussistenza dell’obbligo per gli infermieri di avvertire il medico di reparto di qualsiasi lamentela di parenti del paziente” e dell’obbligo per gli stessi “di valutare e percepire le sintomatologie dei pazienti”. Ha poi ritenuto che “le funzioni di ausiliari del personale medico imputabili agli infermieri escludono che questi abbiano autonomia valutativa in ordine alla verifica della compatibilità del quadro clinico del paziente con l’intervento e le cure dei medici. Insomma, gli infermieri non rivestono la posizione di garanzia come prospettata nel capo di imputazione ed e arduo configurare un nesso di causalità tra l’evento morte del D. e le condotte ascritte ai medici”, sicché “anche per gli imputati infermieri valgono le considerazioni in ordine alla carenza di prova di un nesso causale tra la loro condotta e l’evento morte, dovendo richiamarsi in proposito tutte le considerazioni medico-legali sopra analizzate”.
La ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della illogicità evidenziando che il comportamento colposo addebitato agli imputati era quello di avere omesso di effettuare una TAC cranio e di non avere nemmeno visitato il paziente dalle ore 12,30 fino alle ore 22,00, nonostante gli evidenti segni del trauma cranico e nonostante lo stesso presentasse episodi di nausea vomito e cefalea.
Si assume che tali sintomi erano stati riferiti al personale paramedico che non si era attivato. Si censura la sentenza, in particolare, sotto due profili: l’asserita incertezza in ordine alla sussistenza del nesso causale, alla luce delle considerazioni contenute nelle consulenze tecniche dei prof. V. e D.; in secondo luogo per la violazione dei limiti imposti al giudizio dall’art. 425 c.p.p., in base ai quali solo l’inutilità del dibattimento potrebbe giustificare la sentenza di non luogo a procedere.
Sotto il primo profilo si assume che nessuno dei consulenti aveva posto in dubbio la sussistenza del nesso causale tra il ritardo nella esecuzione della TAC (avvenuto dopo circa 16 ore) e l’evento morte; ciò che aveva sostenuto il consulente della difesa era l’assenza di condotta colposa dei medici in presenza di quel determinato corteo sintomatologico. Manifestamente illogica era pertanto la sentenza nella misura in cui asserisce di sposare la tesi sostenuta dai consulenti tecnici che in realtà sostengono fatti e circostanze diversi. Ciò soprattutto tenuto conto degli esiti della CTU del PM che concludeva nel senso che la prognosi del trauma cranico dipende principalmente dalla rapidità con cui si pratica la cura adatta. Quanto al secondo profilo dalla stessa parte motiva della sentenza emergeva il contrasto tra le consulenze, sanabile solo con una perizia, e la discrepanza tra le versioni dei fatti rese dal personale infermieristico e quelle rese dai familiari del paziente, circostanze queste che giustificavano o meglio rendevano necessario lo svolgimento del dibattimento.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va ricordato che l’udienza preliminare ha natura prevalentemente processuale, avendo, pur anche a seguito dell’intervenuto ampliamento dei poteri officiosi in tema di prova, lo specifico scopo di evitare dibattimenti inutili, piuttosto che quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Ciò è desumibile anche dal dato normativo contenuto nel comma terzo, dell’articolo 425 c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia “sentenza di non luogo a procedere” anche quando gli elementi acquisiti risultano “insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: per l’effetto, il giudice, contemperando l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale (articolo 112 della Costituzione) con i criteri di economia processuale imposti dall’articolo 111 della Costituzione, deve aprire all’ulteriore corso anche se si trova in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori, i quali però appaiano destinati, con ragionevole previsione, ad essere chiariti nel dibattimento; mentre deve pronunciare la sentenza di non luogo a procedere in presenza della ragionevole mancanza delle condizioni su cui fondare una prognosi favorevole all’accusa ossia laddove risulti l’impossibilita di sottoporre con successo la tesi accusatoria al vaglio dibattimentale (di recente, Sezione II, 3 dicembre 2009, Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Consorte ed altri, non massimata).
L’esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto in toto ai principi indicati, come emerge dalla circostanza che nella sentenza alcuna valutazione prognostica viene fatta sulla possibilità di superare, nel dibattimento, l’insufficienza e la contraddittorietà del quadro probatorio e sulla idoneità degli elementi prospettati dal PM a sostenere l’accusa in giudizio. E ciò, nella specie, avendo riguardo al contenuto diametralmente opposto dei contributi dei consulenti tecnici e del rilevato contrasto di versioni (su un punto topico quale il progressivo peggioramento delle condizioni del paziente) tra i familiari e il personale infermieristico.
Anzi, il primo punto è stata semplicisticamente risolto, in modo non consentito in ragione dei rilevati contenuti della sentenza di non doversi procedere ex articolo 425 c.p.p., attraverso un apodittico richiamo alle conclusioni del c.t., della difesa, neppure poste in adeguata comparazione con le diverse conclusioni del c.t. del PM.
Va ricordato che, certamente, la Corte di cassazione non è giudice del sapere scientifico, giacche non detiene proprie conoscenze privilegiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. La Corte di cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico.
Ciò significa che, in questa sede, non si può interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice.
In effetti, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sezione IV, 20 aprile 2010, Bonsignore).
È proprio facendo applicazione di questi principi che é immediatamente apprezzabile la manifesta illogicità, oltre che la eccessiva semplificazione motivazionale, della sentenza in esame, che non ha affatto proceduto ad un’attenta disamina comparativa tra i diversi apporti medico-legali, limitandosi a aderire ad una delle tesi scientifiche, ma eludendo del tutto le tematiche specifiche che l’altra consulenza poneva (in particolare, la questione della necessità di dover effettuare una TAC e, soprattutto, la questione dell’omesso monitoraggio delle condizioni del paziente).
Il vizio è ancora più evidente ove si consideri che la decisione e intervenuta in sede di udienza preliminare, così che il giudicante ha totalmente pretermesso di considerare che taluni elementi apparentemente contraddittori (quali il dissenso tra le versioni dei parenti e quelle degli infermieri), potevano e dovevano essere sottoposti al vaglio del dibattimento, con esiti rilevanti anche ai fini del giudizio sulla attendibilità dell’una o dell’altra tesi scientifica.
Del tutto improponibile giuridicamente, poi, è l’assunto del giudicante teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia degli infermieri, che, oltre ad essere affermazione apodittica, fraintende completamente i principi applicabili nella subiecta materia. È vero proprio il contrario, e cioè che, rientra nel proprium (non solo del sanitario, ma anche) dell’infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Il ragionamento del giudicante, a tacer d’altro, finisce con il mortificare le competenze professionali di tale soggetto, che, invece, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico. È evidente ancora l’equivoco del giudicante quando si sofferma sull’”autonomia valutativa” dell’infermiere, rispetto al sanitario, che dimostra, a fortiori, l’errore concettuale di giudizio: non è infatti in discussione (né lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell’infermiere rispetto al medico, ma solo l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole (qui, fondabile non foss’altro che per le reiterate indicazioni dei parenti), di chiamare l’intervento del medico di turno, cui poi compete la decisione ultima.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani.

Depositata in Cancelleria il 20.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-01-2011, n. 2243 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.G.E.S. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 28 novembre 2008 della sezione per i minorenni della Corte di appello di Caltanissetta, la quale, in parziale riforma della sentenza 12 marzo 2008 del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ha ridotto la pena per i delitti di resistenza e danneggiamento a mesi sei di reclusione.

Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che nella specie era stata affermata l’esistenza di un dato non veritiero, nel senso che l’accompagnamento in Questura fu giustificato per l’assenza di documenti di identificazione, nella specie peraltro dandosi invece atto che era stato esibito un valido documento di identità.

Da ciò la legittima ribellione del minore a fronte dell’atto arbitrario realizzato in suo danno in assenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 59 del 1978, art. 11. In ogni caso era nella specie ravvisabile l’esimente quanto meno putativa ex art. 59 c.p., comma 4.

Con un secondo motivo si lamenta l’omessa applicazione del disposto dell’art. 52 cod. pen. a fronte di una condotta illegittima e vessatoria degli agenti.

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa qualificazione dei fatti sotto il profilo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza a persone e cose e conseguente proscioglimento per difetto di querela.

I tre motivi, che costituiscono reiterazione delle doglianze d’appello, sulla quale vi è risposta della corte distrettuale, sono infondati in fatto e in diritto.

Risulta infatti chiaramente dalla sentenza di primo grado che il minore, una volta "bloccato" venne accompagnato in Questura in quanto privo di documenti.

Circostanza questa desumibile testualmente dal verbale di accompagnamento delle ore 1,50 del 23 gennaio 2007, dal quale risulta che la carta di identità fu esibita dall’imputato "una volta giunti" in Questura e che l’accompagnamento fu appunto causato proprio "dai dubbi sulla effettiva identità" della persona, "accompagnata" appunto in quanto priva di documenti, all’atto dell’intervento di Polizia giudiziaria.

E’ quindi evidente la legittimità della condotta degli agenti, con necessaria esclusione in radice del dedotto atto arbitrario, nonchè della gradata ipotizzabilità della esimente putativa dell’art. 59 c.p., comma 4, oppure dell’esimente della legittima difesa, od ancora della ipotizzabilità di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con persone e cose con richiesta di proscioglimento per difetto di querela.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2011, n. 6134 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.P. proponeva nel febbraio 2006 alla Corte di appello di Roma domanda di equa riparazione in relazione alla irragionevole durata di un giudizio in materia pensionistica da lui instaurato dinanzi alla Corte dei Conti – Sez. Giurisdiz. per la Regione Lazio nel maggio 1988 e definito in primo grado con sentenza depositata nell’ottobre 2005. La Corte d’appello, con decreto depositato il 7 settembre 2007, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il procedimento si fosse protratto per ulteriori 8 anni, liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 6.000,00 (pari a Euro 750 per anno di ritardo) oltre spese.

Avverso tale decreto il P. ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia non vi ha resistito.
Motivi della decisione

1.- Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè art. 6, p. 1, artt. 13 e 41 CEDU), e con il secondo motivo difetto/insufficienza di motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). 2.- Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel settembre 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni -la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che nè il primo nè il secondo motivo contengono alcuna delle sintetiche indicazioni riassuntive prescritte dalle disposizioni stesse. La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, senza provvedere sulle spese non avendo il Ministero resistito al ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale