Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8514 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.R., con ricorso depos. in data 8.8.2001 proponeva apposizione avanti il Tribunale di Tolmezzo, contro l’ordinanza ingiunzione in data 11.7.2001 emessa a suo carico dalla Provincia di Udine per violazioni della disciplina in materia di Pesca, sulla base del verbale di accertamento del (OMISSIS) e dei verbale di sequestro in pari data. Deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto i menzionati verbali dovevano ritenersi ideologicamente falsi nelle parti in cui attestavano luogo, data ed ora di redazione dei verbali stessi, di eseguito sequestro della rete e dei pesci, di accertamento delle relative violazioni e nella parte in cui si attestava che in tali circostanze gli stessi verbali non sarebbe stato possibile notificarli ad esso C. in quanto datosi alla fuga.

Si costituiva la Provincia di Udine ribadendo la veridicità dei verbali che facevano fede fino a querela di falso. Quindi il C. proponeva querela di falso, contro il verbale di accertamento, nella parte in cui si dava per individuata l’infrazione alle ore 22.15 del 21.3.1997, nonchè nella parte in cui si attestava l’impossibilità di consegna dello stesso verbale al C. perchè fuggito; ed inoltre contro il verbale di sequestro nella parte in cui si attestava l’avvenuto sequestro del materiale da parte delle guardie ittiche in quello stesso giorno ed all’ora indicata nonchè l’impossibilità di consegna dello stesso al contravventore per fuga.

Il tribunale adito, in composizione collegiale, con sentenza in data 26.5.2003, accoglieva la querela di falso limitatamente al verbale di sequestro con riferimento al solo orario dell’eseguito sequestro, rigettando però tutte le altre domande del ricorrente. Escludeva invero che la falsità dell’ora del predetto verbale potesse avere rilevanza causale con l’accertamento dell’infrazione, realmente avvenuta, per cui respingeva la proposta opposizione all’ingiunzione de qua. Avverso la predetta decisione ricorreva in appello il C., deducendone la contraddittorietà della motivazione per aver accertato la falsità del verbale di sequestro senza trame le ulteriori, logiche conseguenze. Si costituiva la provincia chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’adita Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 549/05 depos. in data 32.7.2005, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza appellata. La corte territoriale ribadiva che il verbale di accertamento dell’infrazione doveva ritenersi genuino nella rappresentazione dei fatti della violazione accertata (pesca di frodo). Le guardie ittiche avevano dichiarato – anche ai carabinieri intervenuti sul posto – di aver visto alle (OMISSIS) due individui (uno dei quali poi identificato per il C.) armeggiare con una rete nel fiume, precisando di non aver potuto, nella circostanza, contestare l’infrazione in quanto i contravventori, interpellati oralmente, non solo non si erano fermati, ma li avevano aggrediti e percorsi, dandosi poi alla fuga.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. sulla base di 2 mezzi; resiste con controricorso la provincia di Udine.
Motivi della decisione

Occorre in premessa rilevare che il ricorso è inammissibile in ordine alla violazione amministrativa, in quanto la relativa pronuncia del tribunale all’epoca dei fatti era ricorribile per cassazione ma non appellabile, per cui l’appello proposto dal C. avverso la sentenza del tribunale di Tolmezzo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla corte triestina ( L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b).

Ciò premesso, passando all’esame del primo motivo, con esso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 -2700 c.c.; della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, della L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 4. Deduce che la sentenza, avendo accertato che i verbali erano stati compilati il giorno successivo, avrebbe dovuto dichiarare la falsità dei verbali stessi, nella parte in cui era riferito dell’uso di un attrezzo non consentito e della pesca e ritenzione di pesci in misura inferiore al dovuto. La sentenza nel confermare la nullità del verbale di sequestro relativamente all’orario dell’esecuzione di esso, ha fatto poi corretta applicazione, quanto al verbale di accertamento della violazione, del principio secondo il quale lo stesso aveva efficacia fidefaciente per i soli fatti accertati personalmente dai verbalizzanti. La doglianza è infondata.

Al riguardo ha così precisato questa S.C.: "Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall’ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, n. 6565 del 20/03/2007). Passando al 2 motivo con esso l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1-13-14-23 nonchè omessa o insufficiente motivazione "in ordine alla possibilità di confermare l’ordinanza-ingiunzione per fatti giuridicamente diversi da quelli contestati in sede di procedimento amministrativo e sui quali l’ordinanza era fondata". (cioè il ritrovamento della rete e dei pesci due ore dopo da parte dei carabinieri). Tale motivo è inammissibile riguardando l’opposizione alla sanzione amministrativa, la cui decisione deve ritenersi passata in giudicato per effetto dell’inammissibilità del proposto appello, come sopra precisato.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato sulla querela di falso;

cassa senza rinvio ex art. 383 c.p.c. la decisione stessa nella parte in cui si è pronunciata sull’ordinanza ingiunzione opposta e dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la medesima sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso avverso la sentenza impugnata nella parte in cui la sentenza ha pronunciato sulla querela di falso; cassa senza rinvio la decisione impugnata nella parte in cui si è pronunciata sull’ordinanza ingiunzione opposta e dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la medesima sentenza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-03-2011, n. 239 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ormai passato in giudicato a causa della mancata proposizione di opposizione nel termine di legge, il Tribunale di Latina Sezione distaccata di Terracina ha condannato il Comune di Terracina a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 796.144,26, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e spese di procedura;

Premesso che la ricorrente con il ricorso all’esame denuncia che il Comune di Terracina non ha provveduto al saldo di quanto dovutole, nonostante l’avvenuta notificazione dell’atto di diffida e chiede che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti al soddisfacimento dei suoi diritti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) assegna al Comune di Terracina, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro mille.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 25-03-2011, n. 11994 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 15 dicembre 2009, ha ritenuto N. G. e H.C.C. responsabili del reato continuato di induzione,favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione di varie donne, anche minorenni, e di procurato ingresso clandestino delle stesse nel territorio e li ha condannati alla pena di giustizia.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Il N. lamenta:

-che il processo in primo grado è stato celebrato in sua contumacia benchè fosse detenuto in (OMISSIS);

– che è stata ritenuta credibile la teste F.M. nonostante l’avesse falsamente accusato di violenza sessuale (reato per il quale è stata disposta archiviazione);

-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

H. deduce:

-che non era edotto della minore età di alcune donne,peraltro prossime ai diciotto anni, perchè i relativi passaporti erano nella disponibilità di un coimputato (non appellante);

-che si era limitato ad accogliere le donne a (OMISSIS) e non era a conoscenza delle modalità con le quali avevano ottenuti i documenti di viaggio che reputava in regola.

Le deduzioni del N. sono manifestamente infondate.

Per quanto concerne la prima censura, è appena il caso di rilevare come la detenzione di un imputato all’estero, se provata, costituisca legittimo impedimento a comparire che non consente una dichiarazione di contumacia.

Tuttavia, la questione è irrilevante perchè – come chiaramente osservato nella impugnata sentenza – la difesa non è stata in grado di documentare, neppure con il ricorso in esame, quanto labilmente asserito sulla carcerazione dello imputato.

Nel merito, la Corte territoriale ha avuto cura di indicare quale fosse il compendio probatorio, rappresentato dalle credibili e conformi dichiarazioni delle parti lese, dal quale ha tratto la ragionevole conclusione che l’imputato,in concorso con gli altri correi, avesse avviato un vero e proprio traffico di donne, introdotte illegalmente nel territorio, per avviarle alla prostituzione.

Per contrastare questo solido impianto accusatorio e la conclusione dei Giudici – resistente ad ipotesi alternative – il ricorrente fa presente che le accuse della F. circa una pretesa violenza sessuale sono state archiviate.

La censura è inconferente dal momento che le dichiarazioni delle altre parti lese, unite alla parziale ammissione dell’imputato sul suo interessamento per l’ingresso in Italia della F., sono sufficienti per sorreggere una declaratoria di responsabilità anche per i reati in danno della ricordata parte lesa .Inoltre, i Giudici di merito hanno precisato come la scelta processuale della archiviazione per il racconto accusatorio inerente alla violenza sessuale (che, a differenza degli altri, non aveva riscontri oggettivi) sia stata determinata da motivi di prudenza e non implica la calunniosità delle asserzioni.

La motivazione sul tema è logica e corretta e, di conseguenza,insindacabile in questa sede.

Infine, la Corte ha coerentemente giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla concessione delle attenuanti generiche evidenziando i plausibili motivi (quali la gravità dei fatti, le pesanti offese alla dignità delle parti lese) per i quali il beneficio non poteva essere concesso e la pena non doveva essere mitigata.

Non è riscontrabile la incoerenza segnalata dalla difesa per avere i Giudici escluso la carcerazione in (OMISSIS) dell’imputato ed annoverato tra le ragioni che non consentivano una sanzione più mite la pendenza di un processo all’estero; come già rilevato, la detenzione non è provata, mentre l’esistenza di un processo è sostenuta dalla stessa difesa.

Le deduzioni di H. sono generiche ed in fatto.

Tutte le censure ora al vaglio di legittimità erano già state sottoposte all’esame dei Giudici di merito, prese nella dovuta considerazione e disattese con esaustivo e congruo apparato argomentativo che tiene opportunamente conto delle confutazioni difensive; questa motivazione è trascurata dall’imputato nella redazione dell’atto di ricorso che, sotto tale profilo, è generico perchè non in sintonia con le ragioni giustificatrici della gravata sentenza.

In essa, è precisato come i passaporti venissero consegnati da un coimputato al H. la cui deduzione sulla mancata conoscenza dell’età delle donne diviene, pertanto, insostenibile; la sentenza puntualizza, pure, l’attività posta in essere dall’imputato per l’ingresso clandestino delle straniere per cui la conclusione della Corte territoriale sul punto, logica e coerente, non merita censure.

In tale contesto, il ricorrente chiede sostanzialmente una differente lettura del compendio probatorio – alternativa a quella correttamente operata nella decisione impugnata – ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Per le esposte considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14601 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 27 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto impugnato, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. La censura è fondata, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193).

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato al ricorrente devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore del ricorrente P.M. decorrano dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.