Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 30-11-2011, n. 44408

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 29.4,2010, confermava la sentenza 18.5.2007 del Tribunale collegiale di Gorizia, che aveva affermato la responsabilità penale di B.M., V.M. e S.C. in ordine al delitto di cui:

– all’art. 112, comma 1, n. 1, art. 609 bis e 609 octies c.p. (poichè, riuniti in gruppo tra loro ed anche con altre persone, costringevano le minori O.J. e F.S. a subire atti sessuali all’interno di una discoteca, consistiti in palpeggiamenti violenti del seno e dei genitali – in (OMISSIS)) e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, aveva condannato ciascuno alla pena principale di anni due, mesi otto di reclusione ed alla pena accessoria di legge, nonchè al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 3.000,00 per ognuna delle due ragazze, costituitesi parti civili.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

– mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione delle rispettive responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto incongruamente attendibili le accuse formulate dalle parti offese, che sarebbero invece spesso cadute in contraddizioni ed avrebbero fornito ricostruzioni lacunose e divergenti dei medesimi fatti, attribuendo a ciascun imputato, di volta in volta, ruoli e condotte del tutto diversi;

– incongrua valutazione dalla circostanza che "la maggior parte degli imputati riconosciuti in sede di individuazione fotografica non vennero poi riconosciuti in sede di ricognizione formale" eseguita con incidente probatorio.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi, tra le costanti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 3: 12.10.2006, a 34110;

10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).

Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalle due ragazze ed hanno attribuito credibilità alle stesse, tenendo anche conto che i tre imputati erano stati da esse costantemente individuati in sede sia di ricognizione fotografica sia di ricognizione personale effettuata con incidente probatorio (i giudici del merito hanno assolto, invece, altri giovani per i quali vi erano state discordanze tra le parti offese nelle ricognizioni).

Nell’anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e le dedotte discrasie nelle dichiarazioni delle parti offese sono state razionalmente considerate come marginali e tali da non incidere sulla complessiva attendibilità delle stesse.

La struttura razionale della decisione risulta sorretta, in conclusione, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, mentre al ricorrente non è consentito sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

2. Irrilevante è la questione del compimento in concreto, da parte di ciascuno dei ricorrenti, di palpeggiamenti lascivi.

Il delitto di cui all’art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie autonomi di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo.

La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.

La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.

L’azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l’esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Il concetto di "partecipazione", inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’alt 609 bis c.p.), dovendo invece secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (ed una situazione siffatta risulta in concreto accertata nella vicenda in esame).

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue per ciascun ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 16-07-2012, n. 12160 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20 aprile 2009 presso la Corte d’appello di Bari, C.L. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto iure successionis all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo introdotto dal suo dante causa C.R. dinnanzi alla Corte dei conti in data 15 settembre 1954. La ricorrente precisava che il suo dante causa era deceduto il 1 maggio 1963 e che il giudizio era stato definito con sentenza depositata il 30 maggio 2008.

L’adita Corte d’appello ha innanzitutto rilevato che la domanda doveva ritenersi ammissibile a far data dal 1 agosto 1973, data a partire dalla quale è stata riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato.

Ha quindi escluso che, essendo C.R. deceduto il (OMISSIS), possa essere maturato, in favore della ricorrente, in qualità di erede, il diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del giudizio, non essendosi formato in capo al de cuius alcun diritto prima del suo decesso.

La Corte d’appello ha escluso altresì che la ricorrente potesse aver subito un qualche pregiudizio in proprio, atteso che egli aveva riassunto il giudizio solo il 16 ottobre 2006 e il giudizio stesso si era concluso con sentenza depositata il 30 maggio 2008, e cioè a meno di due anni dalla richiesta di giustizia.

Per la cassazione di questo decreto C.L., nella qualità di erede di C.R., ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; l’intimata amministrazione ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea in materia di equa riparazione.

La ricorrente censura il provvedimento impugnato sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che non si fosse formato in capo al de cuius alcun diritto all’equa riparazione, essendo avvenuto il suo decesso anteriormente al 1 agosto 1973, data a partire dalla quale è stata riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione con possibilità di far valere la responsabilità dello Stato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello si è adeguata all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui "posto che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 1 agosto 1973 – data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento" (Cass. n. 14286 del 2006; Cass. n. 15778 del 2010).

Ha quindi correttamente rilevato che il dante causa dell’odierna ricorrente è deceduto prima di tale data, il che imponeva di escludere che potesse al momento del decesso avere maturato un diritto all’equa riparazione azionabile dall’erede a distanza di oltre quaranta anni. L’odierna ricorrente, del resto, ha riassunto la causa solo nel 2006, sicchè solo da tale data poteva essere presa in considerazione nei suoi confronti la durata del processo presupposto.

Ma, poichè un tale processo è stato definito con sentenza di inammissibilità della riassunzione nel 2008, correttamente la Corte d’appello ha escluso un qualsiasi diritto della ricorrente all’equa riparazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14226

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Svolgimento del processo

che P.G. ha chiesto alla Corte d’appello di Torino, con ricorso in data 12 novembre 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione (in relazione all’irragionevole ritardo di un processo penale dinanzi al Tribunale di Lucca per gravi reati di appropriazione, nel quale il P. si era costituito parte civile insieme ad altri soggetti) promosso avanti alla Corte d’appello di Genova con ricorso del 2 maggio 2005 e definito con sentenza della Corte di cassazione del 9 aprile 2010;

che la Corte di Torino ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 2.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, e al rimborso dei due terzi delle spese di lite, liquidate, nell’intero, in Euro 500,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti;

che la Corte territoriale ha quantificato in due anni il periodo di durata irragionevole, avendo detratto dalla durata complessiva (oltre a due anni di durata ragionevole, uno per la fase dinanzi alla Corte d’appello ed uno per la fase dinanzi alla Corte di cassazione) il termine di 350 giorni, atteso l’eccessivo ritardo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte del P., soccombente in prime cure;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo deduce violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, lamentando che la Corte abbia erroneamente quantificato in soli due anni l’irragionevole durata del processo a quo;

che il motivo è infondato;

che, in primo luogo, correttamente la Corte territoriale ha valutato in due anni il periodo di durata ragionevole del processo di equa riparazione presupposto (un anno per la fase dinanzi alla Corte d’appello di Genova ed un anno per la fase di cassazione), giacchè – come già statuito da questa Corte (Sez. 6-1, 13 aprile 2012, n. 5924, ed altre successive conformi) -ove venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi deve essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6 sia alla durata del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto fisiologico di un anno;

che esente da censure è altresi la detrazione, dalla durata complessiva, del termine di 350 giorni, avendo la Corte rilevato che il P., soccombente dinanzi alla Corte di Genova, aveva utilizzato il termine lungo nella massima estensione possibile (un anno e 46 giorni) per proporre ricorso per cassazione, laddove, considerata l’estrema semplicità dell’impugnazione, un lasso di tempo di tre mesi era sufficiente;

che, infatti, il giudice dell’equa riparazione – chiamato ad accertare se ed in che misura vi sia stata violazione del termine di durata ragionevole di un processo civile articolatosi su più gradi – può detrarre, dalla complessiva sua durata, in considerazione dell’impegno limitato della controversia, una parte considerevole del tempo trascorso per la proposizione dell’impugnazione, e ciò sebbene la legge processuale consenta alle parti di poter fruire pienamente dei termini stabiliti per proporre le impugnazioni di legge (Cass., Sez. 1, 7 agosto 2009, n. 18090);

che il secondo ed il terzo motivo – relativi alla compensazione parziale delle spese – sono, anch’essi, infondati, giacchè la parziale compensazione (nella misura di 1/3) trova adeguata motivazione nella circostanza che il decreto impugnato ha riconosciuto in favore dell’istante, a titolo di equa riparazione, una somma inferiore a quella (di Euro 1.500,00 per anno di eccessiva durata) indicata dal P.;

che il quarto ed il quinto motivo – relativi all’entità della liquidazione delle spese processuali – sono solo in parte fondati;

che occorre premettere che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24 della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa (Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 21371);

che nella specie la Corte d’appello ha riconosciuto in favore dell’istante i diritti e gli onorari, nonchè le "successive spese occorrende", ma ha omesso di indicare le spese già affrontate dal ricorrente, quantificate in Euro 89,31 nella notula ritualmente depositata;

che, per il resto, la censura articolate con i motivi è infondata, perchè la Corte d’appello – che ha liquidato diritti ed onorari nel rispetto della tariffa professionale – ha motivato il discostamento dalla notula, avendo considerato "l’estrema, strutturale semplicità del giudizio" e "l’iterativita del contenuto dei ricorsi";

che, pertanto, il decreto impugnato va cassato limitatamente alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e – ferme le altre statuizioni del decreto – il Ministero deve essere condannato, altresì, al pagamento degli esborsi, quantificati, nell’intero, in Euro 89,31, salva la compensazione di 1/3, che deve essere qui confermata;

che le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate, essendo il ricorso accolto solo in minima parte.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso ed accoglie, in parte, il quarto ed il quinto motivo, limitatamente al mancato riconoscimento degli esborsi; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferma le altre statuizioni contenute nel decreto impugnato, condanna il Ministero al pagamento, altresì, dei 2/3 degli esborsi sostenuti dal P. nella fase di merito, liquidandoli, nell’intero, in Euro 89,31. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 11-06-2008 (05-06-2008), n. 23557 Straniero espulso – Rientro non autorizzato – Successivo ingresso nell’Unione europea del Paese d’appartenenza dello straniero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.3.2007 il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica ha assolto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato B.C., cittadino romeno, dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, così come sostituito con L. n. 271 del 2004, perchè, dopo essere stata espulso in data 15.10.2002 con decreto del Prefetto di Brindisi, faceva rientro nel territorio italiano senza munirsi della speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, venendo colto in Gorizia il 3.11.2004.
Il Tribunale ha ritenuto che l’ingresso della Romania, paese di origine dell’imputato, nell’Unione Europea a far data dal 1.1.2007 facesse cessare la qualità di extracomunitario in capo allo stesso e quindi, modificando una fonte normativa integrativa del precetto penale, facesse venire meno la applicabilità nel caso concreto della norma incriminatrice per il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2 c.p..
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge in data 14.1.2008 il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste rilevando che il caso era estraneo alla applicabilità dell’art. 2 c.p. poichè l’ingresso della Romania nella UE non modificava la norma penale nè faceva venire meno la rilevanza penale dei fatti già posti in essere, rilevando soltanto per le condotte poste in essere dopo il 1.1.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A seguito dell’ingresso nella Unione Europea di diversi paesi dai quali provengono soggetti immigrati in modo massiccio in Italia si è posto già da diversi anni il problema della punibilità attuale come reato delle condotte di violazione di disposizioni del T.U. sulla immigrazione da parte di coloro che oggi non sarebbero più "stranieri" ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1, ma che avevano commesso la condotta quando erano ancora "stranieri".
Pur non essendovi stato sostanziale contrasto giurisprudenziale in quanto tutte le decisioni intervenute da parte della Suprema Corte sono state nel senso della persistenza della punibilità delle condotte pregresse, la soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite nel contrasto fra le due tesi dottrinarie che vogliono, da un lato, inquadrare l’operatività delle fonti extrapenali nell’ambito dei presupposti della condotta, escludendo che esse vengano incorporate nella norma incriminatrice e che la loro modificazione possa, così, fare venire meno il disvalore inerente all’illecito penale precedentemente posto in essere ed in conseguenza determinare una situazione riconducibile alla abolitio criminis, e, da altro lato, ricondurre anche le modifiche "mediate" della legge penale nel regime regolato dall’art. 2 c.p. sul presupposto che nel campo di applicazione della norma incriminatrice esplicano diretta incidenza tutte quelle fonti normative che contribuiscono a concretare il contenuto del precetto penale e la cui modificazione si riflette sulla ampiezza della fattispecie e sul disvalore del fatto.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 27 settembre 2007, hanno ora risolto la questione nel senso che permane la punibilità per i comportamenti in violazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione tenuti dai cittadini rumeni prima dell’ingresso della Romania nella UE; ed a tale orientamento questo collegio ritiene di adeguarsi per l’assorbente rilievo che, pur essendo ormai prevista la libera circolazione nell’ambito dei paesi della Comunità Europea dei cittadini rumeni, a fare data dal 1 gennaio 2007, cosicchè oggi tali cittadini non avrebbero alcuna necessità di entrare o trattenersi clandestinamente in Italia, essendo cittadini europei che hanno diritto di movimento dell’area comune europea, non è peraltro cessata la antigiuridicità della pregressa condotta di violazione dell’ordine di allontanamento a seguito di espulsione ovvero di reingresso dopo tale ordine, che tale resta per il periodo in cui vigevano tali divieti a seguito di espulsione.
Non è infatti intervenuta alcuna legge che abbia modificato la fattispecie criminosa così depenalizzando la precedente condotta poichè la norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifica del Trattato di adesione all’Unione Europea, al pari della ratifica di altri analoghi Trattati che hanno negli anni più recenti interessato l’ingresso nella Unione Europea di numerosi nuovi paesi, non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all’art. 2 c.p., comma 2, nè come elemento esterno che ridisegni la fattispecie penale del favoreggiamento della immigrazione clandestina che tale resta in relazione a tutti i soggetti che abbiano la qualifica di cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 1.
Tale qualifica viene certamente in considerazione ai fini della applicazione della norma penale di cui si tratta, ma solo nel senso che costituisce un presupposto della condotta che può riflettersi sulla rilevanza penale del fatto concreto, senza invece concorrere a delineare il precetto penale di cui alle diverse disposizioni del T.U. sull’immigrazione il quale è rimasto inalterato con tutto il suo contenuto offensivo.
Nel caso di adesione del paese di appartenenza della vittima del fatto alla U.E., successiva alla violazione della norma incriminatrice, si tratta quindi, ad avviso di questo Collegio, di vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento normativo di adesione del nuovo paese all’U.E., limitatamente ai casi che possono rientrare nel nuovo provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (v. Cass. Sez. 3 n. 5457 del 1999, Rv.
213565; Cass. Sez. 6^, 16 dicembre 2004 n. 9233, Buglione, con riguardo all’analogo caso della Lettonia, la cui partecipazione all’U.E. è stata ratificata con L. 24 dicembre 2004, n. 9233; Cass. Sez. 1^, 11.1.2007, Ferlazzo, relativamente allo sfruttamento della immigrazione clandestina di cittadini polacchi prima del 2004, data in cui la Polonia è entrata a fare parte dell’UE e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 29.9.2007).
Il richiamo all’art. 2 c.p., operato dalla sentenza impugnata, non rileva in definitiva nel caso in esame poichè il fatto continua a costituire reato conservando, nella previsione legislativa, tutto il proprio disvalore (v. Cass. Sez. 3 n. 5457 del 1999, Rv. 213565).
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, a norma dell’art. 623 c.p.p., lett. D), per erronea applicazione della legge penale, con rinvio per il giudizio al giudice competente per l’appello, a norma dell’art. 569 c.p.p., comma 4. Si tratta infatti di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, a norma dell’art. 569 c.p.p., comma 1, volutamente per saltum, per sola violazione di legge, in data 14.1.2008, dopo che è stata ripristinata la possibilità per il Pubblico Ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007.
Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.