Corte di Cassazione – Sentenza n. 22816 del 2011 Ti farò “schiattare” è una minaccia ?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

C.C. ricorre tramite difensore avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 23 aprile 2009 che, in riforma di quella assolutoria pronunciata da quel giudice di pace, l’aveva ritenuto responsabile dei reati di minacce ed ingiurie in danno di D.M.R.P.
Secondo l’ipotesi di accusa il C., datore di lavoro della parte lesa, aveva ingiuriato e minacciato la predetta, prospettandole un trattamento sistematicamente vessatorio; secondo la sentenza impugnata la ragione di detto comportamento era nel rifiuto opposto dalla giovane alla richiesta del C. di sottoscrivere una lettera di dimissioni.
Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove.
In particolare, a suo avviso il Tribunale aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della D.M.R.P., ritenendole riscontrate dalla produzione di un foglio spiegazzato sul quale era vergata una lettera di dimissioni non sottoscritta, e dalla testimonianza indiretta della testimone M., elementi a suo dire assolutamente inidonei a confortare gli assunti della parte lesa, ed aveva ritenuto erroneamente che l’espressione “ti farò schiattare” potesse costituire il reato di minaccia, mentre invece il significato del verbo “schiattare” sarebbe incerto, non risultando, a suo dire, registrato su alcun dizionario della lingua italiana, né tantomeno valenza offensiva aveva l’invettiva “sei una vergognosa”.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione degli elementi di prova ritenuti dal Tribunale confermativi dell’ipotesi di accusa, va osservato che la censura sostanzialmente prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni, valutando come elemento di riscontro anche la testimonianza del C.
Quanto poi alla rilevanza penale delle espressioni su menzionate, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’espressione “ti farò schiattare” non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l’inequivoco significato “ti farò crepare”; l’espressione “vergognosa” poi è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Depositata in Cancelleria il 08.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 61 Lavoro subordinato Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che sussistono i presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 74 del codice amministrativo;

Rilevato che la vertenza ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente – inquadrato, con provvedimento 16.10.1998, nella superiore qualifica di dirigente superiore con decorrenza giuridica dal 21.5.1992 ed economica dal 21.2.1993 – a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati corrisposti dall’Amministrazione;

Ritenuto che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale – dal quale non sussistono motivi per discostarsi – quello secondo cui il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), va riconosciuto dalla data di maturazione che è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva. Ciò è dovuto alla particolare natura degli atti di ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della loro natura autoritativa provvedimentale. Quindi, può affermarsi che il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, III comma c.p.c., su crediti retributivi tardivamente soddisfatti spetta esclusivamente a partire dalla concreta esigibilità del credito principale, che normalmente si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento, tranne i casi eccezionali in cui la natura del disposto inquadramento sia meramente dichiarativa (in forza di legge, regolamento o contrattazione collettiva), ovvero risulti attuativo di un giudicato che specificatamente abbia fissato la decorrenza di tali accessori (cfr, ex multis, CdS, V, 30.9.2009 n. 5897);

Considerato dunque che, alla stregua di quanto precede, nel caso di specie gli accessori dei crediti retributivi – interessi e rivalutazione – vanno riconosciuti con decorrenza dal 16.10.1998, data di adozione del provvedimento di inquadramento del ricorrente nella qualifica superiore: trattandosi, peraltro, di crediti maturati dopo il 31.12.1994, deve applicarsi l’art. 22, XXXVI comma della legge n. 724/1994, per effetto del quale relativamente ai crediti retributivi e assistenziali tardivamente corrisposti l’importo dovuto a titolo di interessi si deve portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, dovendo, quindi, essere riconosciuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione con esclusione del cumulo. (cfr., ex pluribus, CdS, VI, 8.6.2009 n. 3481).

Ritenuto, dunque, che il proposto gravame è fondato negli anzidetti limiti, e spese potendo essere compensate in ragione della reciproca, parziale soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso come in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di quanto dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-11-2010) 09-02-2011, n. 4721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – N.V. è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1 aprile 2010 dal GIP del Tribunale di Cassino, siccome gravemente indiziato in relazione ai seguenti fatti:

– lesioni gravissime e violenza privata in danno del cittadino rumeno I.M., suo dipendente con mansioni di manovale presso l’autoparco di sua proprietà, sito in (OMISSIS);

– sequestro di persona, omicidio premeditato ed occultamento del cadavere, sempre in danno del suddetto M., reati commessi nella notte tra il (OMISSIS).

1.1 – Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Roma in sede di riesame, con ordinanza emessa il 4 maggio 2010, che per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, valorizzando:

a) le dichiarazioni dei coniugi S.P. e L., anch’essi dipendenti del N. presso l’autoparco, testi oculari di entrambi gli episodi;

b) le informazioni rese da connazionali ed amici dell’ I. ( R.D., T.G., figlia degli S., D.V., sua fidanzata, ST.Ma., SC.Sa., C. – M.C., U. C., V.V., TO.Ma., CR.Io.); e da altre persone in vario modo a conoscenza di fatti rilevanti nella vicenda, quali PA.Li., A.A., CA. A.;

c) la denuncia relativa alla scomparsa dell’ I. presentata in Romania dai prossimi congiunti del medesimo (la sorella c. m. e la madre I.E.) e trasmessa via Interpol e le dichiarazioni acquisite in quel paese tramite rogatoria internazionale;

d) il riscontro obiettivo offerto a tali fonti dichiarative, ritenute tutte peraltro pienamente concordanti e convergenti, dall’analisi dei tabulati relativi alle utenze telefoniche dei soggetti coinvolti (la vittima, lo stesso N., gli S. e lo ST.), con rilevazione delle "celle" di volta in volta impegnate nelle singole chiamate; dall’esito delle verifiche sull’uso del telepass di cui è munita l’autovettura del N. e dagli ulteriori accertamenti di PG (tra cui l’intercettazione di comunicazioni telefoniche tra i testi, atte ad appurarne la sincerità).

Precisava in particolare il tribunale che la gravità degli elementi indiziari indicati non poteva ritenersi superata in forza degli argomenti prospettati dalla difesa, secondo cui:

a) le dichiarazioni dei coniugi S., dovevano ritenersi inattendibili, essendo costoro "portatori di forti interessi e risentimenti personali nella vicenda", tanto da rendere informazioni mendaci, o quantomeno reticenti, accusando il N. presumibilmente per nascondere proprie responsabilità, e ciò tenuto conto che lo stato dei luoghi, come dettagliatamente illustrato dallo stesso, non poteva consentire ai predetti testi, dalla loro abitazione, di vedere il N. introdursi nel container in cui era alloggiato l’ I.;

che gli stessi avevano taciuto inspiegabilmente sulle numerose telefonate intercorse tra la S. e il cellulare del N., la notte del presunto omicidio; che sussisteva un insanabile contrasto tra quanto dichiarato dagli S. e le dichiarazioni rese invece al riguardo dall’ U.;

b) le informazioni rese da PA.Li., T.G., D.V., erano generiche, perchè de relato, e comunque inattendibili, in quanto influenzate da risentimenti personali di varia natura;

c) le emergenze dei tabulati dell’utenza del N. documentavano oggettivamente l’Impossibilità, che il medesimo avesse potuto compiere quanto addebitatogli nella notte tra l’11 ed il 12 maggio 07, muovendo dalla propria abitazione, in (OMISSIS), recandosi presso l’autoparco di (OMISSIS) e facendo ritorno in Campania, con a bordo il M., in poco più di un’ora e mezza;

d) l’accusa rivolta al N. di essersi appropriato del cellulare dell’ I., il 10 maggio 07 (in occasione del primo episodio contestato), doveva ritenersi falsa alla luce dell’esame dei tabulati dello stesso, da cui risultano le "celle" agganciate, incompatibili con i movimenti compiuti dall’indagato in quelle stesse ore.

2. Avverso tale pronuncia del tribunale, l’indagato N. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore.

Più specificamente nel ricorso si evidenzia:

a) che i giudici del riesame hanno ritenuto i coniugi S. dei testi attendibili, ipervalutando le dichiarazioni rese dagli stessi rispetto a quelle rese da U.C., unico teste che, in relazione alla scomparsa dell’ I., può definirsi "diretto ed oculare"; fondando tale opzione interpretativa sulla sussistenza in capo all’indagato di una "causale di risentimento", in realtà indimostrata, secondo cui il N. riteneva il giovane rumeno responsabile di alcuni furti di gasolio commessi ai danni di automezzi parcheggiati all’interno dell’autoparco, sostanzialmente Ignorando, di contro, del tutto illogicamente, la circostanza in fatto, emersa in sede d’indagini, che era in realtà il S. P. a provare un forte risentimento nei confronti del giovane connazionale, sospettato di aver avuto una relazione sentimentale clandestina con la moglie L., tanto da arrivare ad aggredirlo con una spada o baionetta, nonchè l’ulteriore singolare "intreccio sentimentale" che coinvolgeva l’indagato, i coniugi S., la vittima e la figlia di L., T.G., qualificando sbrigativamente come "macchinosa" ed inverosimile l’ipotesi investigativa prospettata dalla difesa, secondo cui ben potevano essere stati gli S. ad uccidere l’ I. e ad accusare poi del delitto il N. per vendetta, illogicamente ritenendo i giudici del riesame i predetti coniugi "privi di mezzi e contatti adeguati per gestire una situazione simile senza lasciare tracce";

b) l’incompatibilità esistente tra la ricostruzione dei fatti eseguita dal teste U.C., secondo cui la notte della scomparsa dell’ I. costui si allontanò volontariamente dal container alle ore 24:00, e quella fornita dagli S. relativamente ad una irruzione violenta ed improvvisa dell’indagato nel container posta in essere verso le ore 24:00; inconciliabilità superata dai giudici del riesame con argomentazioni illogiche e contraddittorie, qualificando come "insignificante" il particolare dell’orario riferito dall’ U. e come palesemente reticente il contenuto complessivo delle dichiarazioni dello stesso, senza considerare che proprio l’ U. non aveva avuto remore ad accusare il N. dei fatti accaduti nella notte tra il 9 ed il 10 maggio, aggiungendo particolari tremendi al racconto di P. e L. (asportazione, con un coltello, di parte del padiglione auricolare sinistro); giungendo finanche ad escludere l’obiettiva Incompatibilità delle due versioni, sostenendo che nessuno dei testi avrebbe riferito che il N. era entrato nella baracca per "prelevare" I.M., così incorrendo in un palese travisamento della risultanze processuali;

c) il ricorso da parte dei giudici del riesame, a semplici congetture ovvero spiegazioni fondate sul concetto di verosimiglianza, non aderenti a dati concreti e dimostrati, per superare le numerose incongruenze e contraddizioni segnalate dalla difesa nella ricostruzione accusatoria e relative alla reticenza dei coniugi S. in merito alle numerose telefonate avute col N. ancor prima del riferito arrivo di quest’ultimo all’autoparco; all’asserito impossessamento da parte del N. del telefonino dell’ I.; alla possibilità per il N., nella notte dell’omicidio, di giungere all’autoparco alle 00:19 partendo da Casagiove (località distante 73,5 km) alle 23:46 e di trovarsi al casello autostradale di (OMISSIS) alle 00:22.
Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di N.V. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Il giudice di merito ha infatti dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali il N. era raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, indicando analiticamente gli elementi probatori rilevanti a tal fine – concisamente illustrati nel paragrafo 1.1 dell’esposizione in fatto – tutti significativamente convergenti, in concreto, nell’evidenziare la sussistenza di un quadro indiziario, grave, coerente e lineare, assolutamente idoneo, quindi, a fondare l’applicazione di una misura cautelare.

2.1 Al riguardo non è superfluo ricordare, del resto, che rappresenta ormai consolidato orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. 22 marzo 2000, ric. Audino, RV 215828; Cass. sez. 4^, 3 maggio 2007, rie. Terranova, RV 237012) ritenere che, per l’applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento, è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede. Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, specificamente vagliando, in particolare, l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali dei coniugi S. e dell’ U., sottoposte ad attenta valutazione critica, sviluppando un percorso motivazionale completo ed esauriente, rispetto al quale, almeno allo stato, le pur articolate denuncie di travisamento delle risultanze probatorie, non superano, in effetti, la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale.

3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 25-02-2011, n. 7529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 19 marzo 2010 e depositata il 25 marzo 2010, la Corte di appello di Catanzaro ha declinato, in favore del "giudice civile competente per territorio", la competenza a provvedere sulla opposizione proposta dal condannato A. F. avverso le cartelle esattoriali emesse a suo carico per la riscossione delle spese del processo giusta sentenza della ridetta Corte territoriale 26 giugno 2008 (irrevocabile dal 15 aprile 2009), motivando: per effetto della abrogazione dell’art. 695 c.p.p., il condannato può far valere proprie ragioni in relazione al pagamento delle spese processuale o sollecitando la potestà di autotutela della amministrazione procedente alla riscossione o rivolgendosi al giudice civile e al giudice tributario secondo le rispettive attribuzioni.

2. – Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Raffaele Mirigliani, mediante atto recante la data del 23 aprile 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 665 e 666 c.p.p., nonchè mancanza, della motivazione e "travisamento del fatto", postulando la competenza del giudice della esecuzione e, in proposito, con richiamo di vari arresti di questa Corte suprema, deducendo: l’incidente proposto investe "la sussistenza stessa del titolo esecutivo"; infatti sono state poste a carico di A., in solido, spese relative ai coimputati afferenti a reati rispetto ai quali il ricorrente, pur condannato nel medesimo processo, è affatto estraneo e, peraltro, privi di connessione qualificata con quelli per i quali egli riportò condanna; la declinatoria della competenza è carente di motivazione ed è inficiata dal "travisamento implicito della istanza di cui all’incidente di esecuzione"; inoltre, la abrogazione dell’art. 535 c.p.p., comma 2, ha fatto cessare, iure superveniente, ogni ipotesi di solidarietà tra i condannati per il pagamento delle spese del processo; la disposizione ha natura di norma sostanziale e, quale legge più favorevole, trova applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 3; in difetto "sorgerebbe evidente il presupposto per un incidente di costituzionalità". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 20 settembre 2010, rileva: pur dopo l’abrogazione dell’art. 695 c.p.p., permane in capo al "giudice della esecuzione penale la competenza sull’incidente con cui venga contestata la stessa sussistenza del titolo esecutivo". 4. – Il ricorso è infondato.

Il ricorrente non ha fatto buon governo dei principi giuridici richiamati.

Nel titolo quinto del decimo libro del codice di rito l’art. 691, sotto la rubrica Anticipazione delle spese, stabiliva al comma 1: "Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbientì. E al comma seguente: "Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamentì. Il successivo art. 595 – Questioni sulle spese processuali – disponeva:

"Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme indicate nell’art. 6661.

Giova premettere che già "nella vigenza" delle succitate disposizioni – formalmente abrogate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, che ha innovato la disciplina – la giurisprudenza di questa Corte appare affatto concorde nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "dal combinato disposto delle norme richiamate scaturiva, come necessario corollario", la limitazione della sfera della cognizione del giudice della esecuzione penale all’ambito delle "sole questioni.. attinenti alla sussistenza, validità ed operatività del titolo esecutivo", cioè "del capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali; mentre sono devolute al giudice civile tutte le questioni "concernenti le singole causali e la determinazione dell’ammontare di ciascuna voce di spesa" (v. Sez. 1^, 5 marzo 1991, n. 1108, Manti, massima n. 186931; Sez. 4^, 31 gennaio 1994, n. 121, Carrisi, massima n. 197952; Sez. 4^, 13 novembre 1996, n. 2751, Pagliarani, massima n. 206323).

Siffatto principio è assolutamente consolidato (Sez., 1^, 2 aprile 2004, n. 19547, Lunardon, massima n. 227983 e Sez. 1^, 6 aprile 2006, n. 15839, Rovetta, non massimata; Sez. 1^, 30 marzo 2007, n. 15934, Stara, massima n. 236173; Sez. 1^, 12 luglio 207, n. 30737, Stara, massima n. 237356; Sez. 1,11 novembre 2008, n. 44079, Galiazzo, massima n. 241850) e, anche di recente, questa Corte suprema ha ribadito che la cognizione del giudice della esecuzione penale "resta limitata alle questioni relative all’esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell’opposizione agli atti e-secutivi, ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell’estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell’opposizione all’esecuzione, ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare" (Sez. 1^, 2 dicembre 2008, n. 45773, Stara, massima n. 242573).

Orbene, nella specie è affatto fuori discussione l’esistenza del "titolo esecutiva" (scilicet: la condanna generica al pagamento delle spese processuali inflitta dalla Corte territoriale colla sentenza 26 giugno 2008), risultando pacifico, alla stregua delle stesse prospettazioni del ricorrente, che costui ha effettivamente riportato condanna nel giudizio penale (a carico di più persone), cui si riferiscono le spese riprese nella cartella di pagamento oggetto dell’incidente proposto.

La contestazione del condannato investe, piuttosto, l’addebito di varie partite di spesa che postula esclusivamente pertinenti alla posizione di altre persone condannate nel medesimo processo.

Sicchè l’incidente proposto concerne – alla evidenza – "le causali di spesa" ritenute non addebitagli.

Non merita, pertanto, accoglimento la doglianza dell’ A. il quale ha erroneamente adito il giudice della esecuzione penale, mentre avrebbe dovuto far valere, dinnanzi al competente giudice civile, con le forme della opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le proprie ragioni in merito all’addebito delle spese, reputate recuperabili, in considerazione delle relative causali, a carico esclusivo di altri condannati.

La considerazione della infondatezza della censura per il denegato esame del merito dell’incidente di esecuzione non esaurisce l’oggetto del presente scrutinio di legittimità.

Nella specie deve, infatti, rilevarsi di ufficio, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, il "difetto assoluto della giurisdizione penale" a favore del giudice civile, secondo la connotazione "radicale" dalla "macroanomalia.. assimilabile al c.d. eccesso di potere giurisdizionale", che – al di là dei "più ristretti profili considerati dall’art. 20 c.p.p., per le ipotesi meno gravi di violazione delle regole sulla giurisdizione da parte del giudice ordinario rispetto a quello speciale – militare e costituzionale – o viceversa" – questa Corte a Sezioni Unite ha individuato e fissato, là dove il provvedimento del giudice risulti "esorbitante" rispetto ai "limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell’ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio" (Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 25, Di Dona, massima n. 214694; cfr. inoltre, in tema di difetto della giurisdizione del giudice civile nei confronti di quello penale:

Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2002, n. 39406, Bellavia, massima n. 225407 e Sez. 4^, 26 aprile 2007, n. 22483, Murgia, massima n. 237011; mentre in tema di difetto della giurisdizione del giudice penale nei confronti di quello civile: Sez. 1^, 28 aprile 2009, n. 20793, Frangiamore, massima n. 244172 e Sez. 1^, 12 maggio 2010, n. 21063, Murano, massima n. 247586).

Per l’appunto, nella specie, la Corte territoriale ha erroneamente declinato la propria competenza nei confronti del giudice civile, mentre avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione.

In tal senso deve intendersi rettificato il provvedimento impugnato, recante erroneo riferimento alla "incompetenza".

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.