Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10662 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi depositati nel 2006 i sigg. F.M. e + ALTRI OMESSI domandarono alla Corte d’appello di Roma l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e segg. del danno non patrimoniale derivante dall’eccessiva durata di una procedura fallimentare svoltasi davanti al Tribunale di Napoli, nella quale avevano insinuato il 15 maggio 1990 i loro crediti di lavoro, che vennero però soddisfatti soltanto nel marzo 2006.

Il Ministero della Giustizia si costituì e la Corte, ritenuto che la durata ragionevole del processo fosse da stimare in cinque anni, per cui la durata eccedente quella ragionevole era stata di 11 anni, lo condannò al pagamento di Euro 11.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo) in favore di ognuno dei ricorrenti pro quota quanto a coloro che avevano agito come coeredi).

Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi di censura, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia "l’omesso esame su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", per avere i giudici di merito omesso qualsiasi riferimento alla circostanziata eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dal Ministero.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè viene denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza la chiara indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis, comma 2, (nella specie ancora applicabile ratione temporis) che sarebbe stato scorrettamente accertato dai giudici di merito.

2. – Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo – da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione si ripropone, con vari argomenti, l’eccezione di prescrizione quantomeno decennale, se non quinquennale, per il periodo di durata eccessiva del processo anteriore al decennio o quinquennio precedente la domanda giudiziale, anche in considerazione della possibilità di agire per l’equa riparazione pure in pendenza del processo presupposto che abbia già superato la soglia della ragionevole durata.

2.1. – I motivi sono infondati, sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui nemmeno la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dallo stesso art. 4, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 27719/2009, cit., 1886/2010, 3325/2010).

3. – Con il sesto motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato il netto ridimensionamento della "posta in gioco" – influente sull’entità della riparazione, tuttavia ugualmente determinata dai giudici di merito in Euro 1.000,00 annui – conseguente all’intervenuto pagamento, nelle more della procedura fallimentare, delle ultime tre mensilità della retribuzione del trattamento di fine rapporto da parte dell’INPS, poi surrogatosi nel corrispondente credito degli attori insinuato al passivo.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, invero, ha determinato l’equa riparazione nella misura sopra indicata dopo aver espressamente preso in considerazione il pagamento parziale di cui trattasi. La determinazione equitativa della somma dovuta a titolo di ristoro del danno non patrimoniale è potere riservato al giudice di merito, e il suo esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, se motivato correttamente: il che è appunto avvenuto nella specie, tenuto conto che lo scostamento, da parte del giudice nazionale, dai minimi indennitari scaturenti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è bensì possibile, in presenza di particolari situazioni, ma giammai obbligatorio.

4. – Con il settimo motivo, denunciando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 si deduce – con specifico riferimento alla posizione degli attori che agirono quali eredi del sig. A.M., deceduto il (OMISSIS), quali eredi del sig. D. A., deceduto il (OMISSIS), e del sig. D.M. P., deceduto l'(OMISSIS) – l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 4r cit., dovendosi far decorrere il relativo termine semestrale dalla data del decesso del de cuius, e non da quella della definizione del processo presupposto.

4.1. – Il motivo è infondato, perchè l’art. 4, cit., configura la sola definitività della decisione del processo presupposto come dies a quo del termine di decadenza, mentre il diritto dell’erede di agire in tale qualità, dopo la morte del dante causa, si prospetta come mera possibilità di esercitare quel diritto, senza, quindi, che si possa ricollegare alla morte della parte alcun effetto giuridico incidente sul termine di proponibilità della domanda (Cass. 20564/2010).

5. – Con l’ottavo motivo si deduce invece il vizio di extrapetizione – sempre con riferimento alla posizione dei predetti eredi – perchè la Corte avrebbe riconosciuto il loro diritto alla riparazione anche per il periodo successivo alla morte dei rispettivi danti causa, mentre invece gli eredi avevano agito esclusivamente iure hereditatis e dunque il computo dell’indennizzo si sarebbe dovuto arrestare alla data del decesso dei loro autori.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Il presupposto da cui esso muove è che la Corte d’appello abbia accolto, quanto agli eredi di cui trattasi, due distinte pretese indennitarie, rette da differenti titoli, ossia una pretesa iure hereditatis e una pretesa iure proprio, nonostante solo la prima fosse stata dedotta in giudizio. Sennonchè l’accoglimento anche di una pretesa iure proprio non risulta dal decreto impugnato, che dunque, quanto alla liquidazione dell’indennizzo in favore degli eredi, potrebbe semmai essere viziato sotto altri profili – tuttavia non dedotti – e non certo per extrapetizione.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui 900,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2474

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna l’esclusione dal concorso per il reclutamento di 359 unità nel ruolo dei volontari di truppa permanente della Marina Militare che l’intimata amministrazione ha disposto nei suoi confronti in quanto "condannato per un delitto colposo con decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di La Spezia, divenuto esecutivo l’ 11 aprile 2007".

L’esclusione è stata disposta per carenza del requisito previsto all’art. 2, c. 1, lett. d) del bando di concorso.

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 459 c.p.p. e ss.. Soggiunge che la condanna deve ritenersi anche condonata (indulto) ai sensi della legge n. 241/2006 e di essa non v’è menzione nel casellario giudiziale.

Il ricorso è infondato.

In conformità ai precedenti di questa stessa Sezione (cfr per tutte sentenza 21710/2010, n. 32936), il Collegio osserva che il decreto penale di condanna va equiparato alla sentenza di condanna ai fini dell’esistenza del fatto da valutare come significativo dell’esclusione. Anche se non produce gli stessi effetti della sentenza passata in giudicato, esso ha pur sempre valore decisorio dell’esistenza del fatto penalmente contestato (T.A.R. Liguria, sez. II, 15 aprile 2002, n. 432).

L’art. 460 c.p.p. prescrive che il decreto debba contenere l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate nonché la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Una volta esecutivo, l’accertamento contenuto nel decreto è perciò suscettibile di essere utilizzato per tutte le valutazioni conseguenti, senza la possibilità di discussione del suo valore probatorio in analogia al giudicato esterno (Cass. civile, sez. lav., 9 giugno 1981, n. 3733; 27 aprile 1981, n. 2539).

Con riguardo agli effetti che il decreto penale di condanna può avere sulle vicende amministrative si è pronunciata nello stesso senso anche Consiglio di stato, sez. IV, n. 7195/2006 (in una vicenda relativa ad una gara d’appalto).

Le considerazioni sviluppate dall’Alto consesso possono valere avuto riguardo anche ai concorsi pubblici attesa la medesima ratio che accomuna i due tipi di procedimento, entrambi a valenza competitiva e/o selettiva.

Anche la giurisprudenza penale ha equiparato il decreto penale di condanna, quanto anche agli effetti che ne possono derivare sul piano amministrativo, alla sentenza di condanna (cfr. Cass. Penale, sez. III, 22 maggio 2007 n. 24265).

Né potrebbe convincentemente sostenersi che il decreto penale di condanna non fa stato nei giudizi civili e amministrativi; ed invero, l’affermazione, del caso, sarebbe inconferente vertendosi, nella fattispecie, in ambito di procedimento amministrativo e non giurisdizionale.

Si ignora se il ricorrente abbia o meno presentato istanza di riabilitazione. La circostanza, ad ogni modo, è irrilevante.

Ed invero, l’istanza di riabilitazione, se anche utile nella prospettiva di conseguire l’assoluzione piena così da rimuovere per tal via il pregiudizio arrecatogli dalla pronuncia penale, non è in grado di rimuovere, anche se accolta, l’impedimento che si frappone alla partecipazione concorsuale ostandovi, in tal caso, sempre e comunque, l’esistenza storica e giuridica del decreto penale di condanna (assimilato alla sentenza), ancorché quest’ultimo meramente inefficace a seguito dell’opposizione e fino alla sua decisione.

Le stesse considerazioni possono farsi a proposito dell’indulto che, come noto, estingue la pena ma non il reato.

Si può ben dire, dunque, che l’impugnato provvedimento è stato legittimamente adottato sul presupposto della impossidenza in capo al ricorrente di un preciso requisito indicato nel bando di concorso.

Ebbene, accertato, in via ricognitiva, la carenza di siffatto requisito, niente altro doveva fare l’amministrazione se non procedere alla esclusione del candidato, senza alcuna valutazione di interessi (pubblici) in gioco essendosi esaurita, siffatta discrezionalità, ad un livello più alto e generale di esercizio (bando di concorso).

L’attività in parola, in altri termini, era del tutto vincolata nell’an e nel quid, non residuando all’amministrazione margini di discrezionalità. Ed è noto che in ambito di attività vincolata l’unico vizio che rileva è l’errore nella decisione, ovvero la non corrispondenza dell’atto alla fonte paradigmatica di riferimento: verifica di conformità che ben può fare anche il giudice recando ad oggetto, questo tipo di giudizio, non più l’atto bensì il fatto a fronte di una attività non valutativa né opinabile.

Nel caso di specie, il ricorrente, come sopra detto, è stato escluso per impossidenza di un requisito soggettivo. Il giudizio portato all’attenzione del Collegio (con un’azione sostanzialmente di accertamento) ha confermato la corrispondenza dell’atto al suo paradigmafonte di riferimento, sicché, le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’errore assertivamente commesso dall’amministrazione non hanno trovato fondamento.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 12-04-2011, n. 14726 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione D.R.A. avverso l’ordinanza emessa in data 7.10.2010 dal Tribunale de L’Aquila con cui, in accoglimento dell’appello interposto dal P.M. presso il Tribunale di Teramo avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale in data 13.9.2010, veniva disposto il ripristino nei confronti di D.R.A. della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Rilevava il Tribunale l’estrema gravità delle condotte criminose poste in essere dall’indagata (per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed art. 80) che aveva mostrato una spiccata professionalità nella gestione dell’attività di spaccio e il precedente aggravamento (appena in data 7.7.2010) della misura del divieto di dimora con cui era stata sostituita già una volta quella degli arresti domiciliari per la pregressa reiterata violazione delle prescrizioni relativi al divieto in questione per giunta in luogo di abituale spaccio di droga.

La D.R. deduce l’errata applicazione degli artt. 273 e segg. c.p.p., contestando l’attualità delle ravvisate esigenze cautelari.

Richiama a tal riguardo le gravi condizioni di salute del 2009, la sua piena confessione, e la circostanza che la violazione relativa alla frequenza di luoghi di abituale spaccio era stata travisata poichè il luogo in questione era in prossimità della sua abitazione ove era tornata a vivere, il tempo decorso e l’assenza di precedenti specifici.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Giova premettere che per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. pen. Sez. 6^, 25.5.1995 n. 2146 rv 201840), per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. 6^, 12.11.1998 n. 3529, Rv.

212565). Nel caso di specie le censure addotte si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza delle maggiori esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale dell’appello e concernono circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte dall’ordinanza impugnata a sostegno della risoluzione assunta appaiono del tutto congrue in ordine alla ravvisata ricorrenza delle permanenza delle esigenze cautelari e corrette ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si deve disporre, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p. e, conseguentemente, mandare alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 29-04-2011, n. 16603

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17.5.2010 confermava la sentenza emessa il 18.12.2008 dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione per furto e tentativo di estorsione.

In ordine alla sollevata eccezione processuale la Corte territoriale rilevava che il Tribunale per i minorenni correttamente non aveva concesso il chiesto rinvio per legittimo impedimento del difensore perchè l’istanza dell’avv.to Bilotta era intempestiva ed immotivata.

La richiesta non attestava l’impossibilità di nominare un sostituto e le ragioni della preferenza accordata ad uno dei procedimenti, posto che ci si era limitati ad asserire la precedenza cronologica tra gli stessi e lo stato cautelare dell’imputato.

Ricorre il B. che allega che l’istanza era pervenuta in cancelleria tre gg. prima dell’udienza. L’altro giudizio era precedente a quello presente e con imputato detenuto.

Il secondo motivo è del tutto analogo e si ribadisce che l’altro procedimento era per reati più gravi del presente e l’imputato era detenuto. La documentazione era stata messa a disposizione dei giudici, ma era stata immotivamente disattesa.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

I due motivi vanno congiuntamente esaminati ponendo la medesima motivazione.

La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine al rigetto della dedotta nullità procedurale appare congrua e coerente con la giurisprudenza di questa Corte. La domanda di differimento di udienza era certamente da considerarsi intempestiva in quanto tre giorni non sono certamente idonei a consentire una diversa organizzazione del lavoro di udienza, finalità che la norma vuole certamente tutelare anche in relazione all’esigenza di natura costituzionale e di matrice europea del giusto processo (art. 6 Cedu; art. 47 Carta di Nizza).

Inoltre, come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non vi era alcuna attestazione circa la mancata nomina di un sostituto ed infine va rimarcata la ingiustificata scelta di privilegiare il diverso procedimento, posto che – nel caso di specie – si tratta di un processo a carico di minorenne che di per sè impone una pronta trattazione del giudizio.

Pertanto la motivazione appare corretta e logicamente coerente, mentre le censure ripropongono questioni già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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