T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 4188 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’intimata Università, ha impugnato la determinazione rettorale, assunta ai sensi dell’art.17, comma 35 nonies della L. n.102/2009 ed in esecuzione delle delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 30 dicembre 2009, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio a far data dal 1° luglio 2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni nella L. n.102/2009. Eccesso di potere per violazione di circolare;

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della violazione di circolare. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.17, comma 35, della L. n. 102/2009;

4) Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di libertà di insegnamento, di cui all’art.33 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, 24, comma 1, e 34, comma 7, del DPR n.382/1980;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

6) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

7) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt.8 9 e 11 dello statuto dell’Ateneo;

8) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009, dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, degli artt. 32 e 34 del d.lgvo n.382/1980, dell’art.12 della L. n.341/1990, degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2, del d.lgvo n.165/2001;

9) Questione di legittimità costituzionale dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009 per violazione degli artt.1. 3, 4 e del criterio di ragionevolezza. nonchè per violazione degli artt.11 e 117 della Costituzione e dell’art.6 della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000.

Nelle more del giudizio sono intervenute le delibere del Senato Accademico del 17.2. 2010 e del 29.3 2010 nonchè quelle del Consiglio di Amministrazione del 18.2.2010 e del 29.3.2010, in esito alle quali:

a) sono stati individuati tre criteri alternativi che consentivano ai ricercatori che ne possedevano almeno uno e che si trovavano nella condizioni di cui all’art 17, comma 35 nonies, di permanere in servizio fino al 30.10.2011;

b) sono stati, altresì, individuati i ricercatori, non risultanti in possesso di almeno uno dei suddetti criteri nei cui confronti è stata disposta la cessazione dal servizio, con decorrenza 1° agosto 2010.

Relativamente all’odierno ricorrente, essendo risultato che lo stesso non risultava in possesso di nessuno dei tre criteri previsti per la permanenza in servizio, l’Università ha adottato nei suoi confronti il DR n.2286 del 28 luglio 2010 che l’ha collocato in quiescenza a far data dal 1° agosto 2010.

Con motivi aggiunti l’attuale istante ha impugnato le menzionate delibere del Senato Accademico, quelle del Consiglio di Amministrazione ed il decreto rettorale, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

10) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

11) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990; Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, dell’art.32 del DPR n.382/1980 e dell’art3 della L. n.349/1958. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, per illogicità e per sviamento;

12) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma1, della L. n.230/2005, dell’art.32 del DPR n.38271980 e dell’art3 della L. n.349/1958. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, per illogicità e per sviamento;

13) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990;

14) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990; Difetto di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per sviamento;

15) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 6 della L. n.241/1990. carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità, per svaimento e per ingiustizia manifesta.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

In primis il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenze di interesse le doglianze dedotte in via principale, avuto presente che il provvedimento rettorale con queste ultime impugnato è stato successivamente superato dal DR del luglio 2010, il quale è stato adottato sulla base delle citate deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione intervenute nel febbraiomarzo 2010, in forza delle quali sono stati previsti i criteri per la permanenza in servizio dei ricercatori che si trovavano nelle condizioni delineate dall’art. 17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009.

Con la prima delle doglianze dedotte con i motivi aggiunti l’odierno istante ha fatto presente che illegittimamente i decreti di risoluzione del rapporto di lavoro con ricercatori con più di 40 anni di anzianità contributiva sono stati adottati dall’intimata Università in assenza degli atti di programmazione del fabbisogno di personale per ciascuna struttura universitaria interessata, con la conseguenza che è mancata del tutto una motivazione in ordine alla ricadute sull’attività di ricerca e didattica delle singole Facoltà derivanti dalla cessazione dal servizio del singolo ricercatore.

Al riguardo il Collegio osserva che la resistente Università, come si legge chiaramente dalla delibera del Senato Accademico del febbraio 2010, tenuto conto della riduzione del fondo di finanziamento ordinario statale, dell’elevata età media del proprio corpo docente e dei conseguenti oneri finanziari ha ritenuto come proprio obiettivo prioritario istituzionale " riassestare il proprio corpo docente delle 1380 unità (al 31.12.2009) a 1250 (al 31.12.210) che equivale all’abbassamento di circa 5 punti percentuali nel rapporto assegni fissiFFO avvicinandolo al 90%".

Nella suddetta deliberazione, inoltre, il ricorso alla l. 102/2009 è stato ritenuto un elemento essenziale ai fini del raggiungimento dell’allineamento al 90% nonchè " dell’obiettivo di rideterminare le unità di personale docente e non docente in un numero congruo con la dimensione reale dell’Università e con le sue esigenze didatticoscientifiche e con la sua popolazione studentesca, in rispetto delle sue esigenze organizzative e funzionali"

La suddetta deliberazione dopo aver individuato le cessazioni dal servizio dei ricercatori de quibus, ha ritenuto che " con 1250 docenti numero considerato strategico, e, grazie ad una sempre più diffusa programmazione dei corsi di laurea interfacoltà, l’università di Messina è in condizione di garantire il patrimonio culturale indispensabile per mantenere la sua tradizionale e consolidata offerta formativa, ottimizzando le risorse umani disponili".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la censura in esame deve essere rigettata atteso che è palese che la resistente Università ha valutato gli impatti conseguenti alle cessazioni dal servizio dei ricercatori, ritenendole, in un quadro generale di ottimizzazione delle risorse umane disponibili e tenuto conto degli inderogabili vincoli finanziari, non in grado di pregiudicare la qualità della propria offerta formativa.

Da rigettare è anche la successiva ed articolata doglianza con cui è stato fatto presente che:

a) il resistente Ateneo non ha tenuto in alcuna considerazione nell’adozione dei criteri le ricadute sull’attività didattica derivanti dalla cessazione dal servizio dei ricercatori;

b) il criterio di permanenza prescelto " unico docente di SSD presente nella Facoltà" risultava essere del tutto insignificante in quanto non si è tenuto conto delle complessive esigenze didattiche, e risultava in palese contrasto con la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 22 dicembre 2009, in cui la possibilità di deroga alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro era subordinata alla presenza del ricercatore nel SSD in rapporto alle finalità didattiche, legate all’offerta formativa".

In merito il Collegio osserva in ordine al primo profilo di doglianza che le ricadute in tema di qualità dell’offerta formativa e della esigenze didattiche conseguenti alla cessazione dal servizio dei ricercatori in questione è stata oggetto di attenta valutazione nelle menzionate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle quali è stata tenuta presente la situazione in cui si sarebbero venute a trovare sotto il profilo della didattica le singole Facoltà a seguito dell’applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.109/2009.

Per quanto concerne la seconda delle censure in esame se è incontestabile che con le delibere del 2010 il criterio più restrittivo dell’ unico docente di SSD presente nella Facoltà ha assunto di per sè un valore determinante al fine di consentire la permanenza in servizio del ricercatore, non per questo il mero contrasto con quanto previsto dalle delibere del 2009 ne può comportare l’illegittimità, in quanto, con una valutazione assolutamente discrezionale ed insindacabile in questa sede, tranne che per palesi errori di fatto o per manifeste illogicità in alcun modo ravvisabili nella fattispecie in esame nè evidenziate dall’odierno istante, è stato ritenuto che l’utilizzo del suddetto criterio non risultava in contrasto con le esigenze didatticoscientifiche dell’Università tenuto conto della popolazione studentesca, e risultava conforme alle esigenze organizzative e funzionali della stessa.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche la censura de qua deve essere rigettata.

Pure infondata è la censura rubricata al numero 12) con cui è stato fatto presente che il criterio dell’unico rappresentante del S.S.D. nella Facoltà di appartenenza risulta essere di per sè illogico in quanto " considerato in maniera avulsa dalle esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali, si rivela un dato "freddo", insuscettibile di rappresentare le reali esigenze della comunità universitaria".

In disparte la circostanza che la dedotta censura viene a sindacare palesemente il merito dell’azione amministrativa in quanto viene a contestare l’idoneità nonchè l’efficacia del criterio de quo ad assicurare il proficuo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica dell’Università, il Collegio osserva che l’Università, come si evince dalla citate delibere del febbraio e del marzo 2010, ha avuto ben presente gli impatti derivanti dall’utilizzo del suddetto criterio sul numero dei docenti, ritenendo, con un giudizio scevro di manifeste illogicità, che il ricorso al citato criterio risultava al contempo compatibile con le proprie esigenze didattiche alla luce della popolazione studentesca e non impediva il raggiungimento dell’equilibrio finanziario, il quale, in conseguenza della riduzione del finanziamento statale, rappresentava l’obiettivo prioritario da perseguire.

Con la doglianza di cui al n.13) l’odierno istante contesta la logicità del secondo dei criteri de quibus in base al quale il ricercatore doveva avere una produttività scientifica negli ultimi cinque anni nella media dei docenti dello stesso SSD dell’ateneo, affermando che:

a) la valutazione dell’attività scientifica dei singoli ricercatori non ha previsto alcuna forma di partecipazione degli interessati;

b) la produzione scientifica di un docente non poteva essere valutata per brevi periodi ed in maniera del tutto avulsa da quelle precedenti e che in ogni caso la suddetta valutazione non poteva essere limitata ad un mero dato numerico, per cui l’Università doveva tener conto dell’aspetto qualitativo dei lavori realizzati e doveva prendere in esame la produzione scientifica del ricercatore nel suo complesso.

Anche tale censura investe radicalmente il merito delle scelte effettuate dall’Università per valutare la capacità scientifica del singolo ricercatore; in tale contesto il Collegio non può non osservare che il criterio de quo non appare di per sè manifestamente illogico, considerato che:

a) occorreva individuare un criterio che consentisse di valutare in modo quanto più possibile omogeneo professionalità scientifiche molto differenti tra di loro, al fine di evitare nel contempo forme di disparità di trattamento tra i singoli ricercatori;

b) il riferimento alla produttività media dei docenti, formulata tenendo conto di quella dei professori, degli associati e dei ricercatori, non appare in alcun modo illogico, tenuto conto che entrambe queste figure di docenti hanno come compito istituzionale l’attività di ricerca;

c) il riferimento poi agli ultimi cinque anni non appare di per sè illogico in quanto è ben significativo dell’impegno attuale profuso dal ricercatore nello svolgimento dell’attività di ricerca;

d) stante la natura vincolata dell’accertamento effettuato dall’Università in ordine alla verifica del possesso del suddetto requisito da parte dei singoli ricercatori non era necessario alcuna partecipazione degli interessati, nè il ricorrente ha concretamente dimostrato che era in possesso del requisito de quo e che l’omessa partecipazione al suddetto accertamento gli ha precluso di dimostrarlo.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, anche la censura in esame deve essere rigettata.

Non meritevole di accoglimento è anche la successiva doglianza con cui è stata contestato il terzo dei criteri adottati dall’Università individuato nella circostanza che " il soggetto destinatario del provvedimento è titolare nell’A.O.U. di metodiche e procedure clinicodiagnostico terapeutiche in atto non vicariabili, nonchè per altre facoltà di procedure tecniche in atto vicariabili" sostenendo a tal fine la genericità del termine vicariabili.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) il termine vicariabile etimologicamente fa riferimento alla circostanza che una determinata attività possa essere espletata altrettanto proficuamente anche da altri soggetti;

b) l’odierno istante non ha in alcun modo evidenziato che l’attività che svolgeva assumeva tale carattere e che illegittimamente l’Università non ne ha tenuto conto.

Inammissibile è infine per carenza di interesse è l’ultimo profilo di doglianza con cui è stato contestata la legittimità dell’operato della resistente Università con riferimento alle situazioni di altri ricercatori.

Ciò premesso, il proposto gravame in parte deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2712 del 2010, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20050 Diritti politici e civili

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subordine il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.L., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel 1998. La Corte d’appello, con decreto depositato il 25 marzo 2009, ritenuto che il ricorrente con la sua condotta (omessa presentazione di istanza di prelievo) avesse concorso al ritardo nella decisione, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 3.500,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto F.L. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 3 novembre 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi del ricorso principale è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositate, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale si impone dunque.

6. Il ricorso incidentale è privo di fondamento. Il Ministero censura la liquidazione dell’indennizzo espressa nel decreto impugnato, deducendo che, liquidando la somma di Euro 1.000,00 anche per i primi tre anni di ritardo, la Corte di merito avrebbe violato la L. n. 89 del 2001, art. 2 come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua, di regola, per tale periodo spetta la minor somma di Euro 750,00 per anno, salva la ricorrenza nella specie di particolari elementi, nella specie non allegati dal ricorrente nè verificati in decreto. Va tuttavia osservato come il decreto impugnato ha liquidato, per tutto il periodo di irragionevole durata del procedimento presupposto, la minor somma di Euro 500,00, sulla base di una valutazione complessiva del caso concreto in esame che ha tenuto conto della condotta espressa dal F. per l’intera durata del procedimento stesso. Valutazione che, come tale, non si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Ministero.

7. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 13-06-2011, n. 23693 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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getto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba respingeva la richiesta avanzata con le forme dell’incidente di esecuzione da R.A. e da C.G., volta all’annullamento del provvedimento con il quale in data 24.6.2010 il Pubblico ministero aveva revocato ai sensi dell’art. 656, comma 8, primo periodo, il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei loro confronti.

A ragione osservava che la revoca della sospensione era stata correttamente disposta a seguito del decreto con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, ex art. 666 c.p.p., comma 2, la istanza di affidamento in prova terapeutico presentata (ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94) dai due condannati in base all’art. 656 c.p.p., comma 5. Ed evocava, quanto ad effetto non sospensivo dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella situazione considerata, Sez. 1, n. 47024 del 4.12.2008. 2. Ricorrono i condannati con unico atto a mezzo del difensore avvocato Patrizia Coppa, e chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione di legge.

Affermano che secondo la giurisprudenza consolidata il disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 7, secondo cui il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’ordinanza, non era applicabile in caso di decreto. La sentenza citata n. 47024 del 2008 si poneva in isolato contrasto con tale orientamento e non poteva essere condivisa. Nè a diversa conclusione poteva condurre il disposto dell’art. 656 c.p.p., comma 8, che pur riferendosi a pronunzie di rigetto o d’inammissibilità, richiama comunque un provvedimento del Tribunale (organo collegiale), e dunque non sarebbe estensibile al decreto presidenziale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Come osserva Sez. 1, n. 47024 del 04/12/2008, P.m. in proc. Cazzaniga, le cui considerazioni il Collegio condivide pienamente, un orientamento risalente (Cass. sez. 1 n. 5854 del 1997, rv. 208722 e Cass. sez. 1 n. 2538 del 1998, rv. 210785), riteneva che la disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 7, per cui il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione delle ordinanze emesse nel procedimento di esecuzione (e quindi neppure delle ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza, stante il rinvio di carattere generale operato dall’art. 678 cod. proc. pen., che disciplina il procedimento di sorveglianza, a quello di esecuzione ed in particolare all’art. 666 cod. proc. pen.) non si applicasse ai decreti di inammissibilità pronunciati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2; tuttavia tale orientamento deve ritenersi superato se non altro a seguito della riscritturazione dell’art. 656 cod. proc. pen. ad opera della L. 27 maggio 1998, n. 165 e successive modifiche, il comma 8 di tale articolo espressamente prevedendo che "il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione" se il tribunale rigetta o dichiara inammissibile l’istanza. Tanto risultando evidentemente volto ad evitare che siano connessi effetti dilatori e istanze infondate o prive dei requisiti. Stante la ratto della disposizione, sarebbe assurdo d’altro canto ipotizzare che la revoca immediata della sospensione riguardi solo i casi di inammissibilità o di infondatezza decisi a seguito di contraddicono e non quelli d’inammissibilità decisi, per la loro immediata evidenza, de plano.

Può aggiungersi, a confutazione delle osservazioni difensive, che allorchè il Presidente del tribunale di sorveglianza decide de plano a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2 e art. 678 cod. proc. pen., esso opera con funzioni giurisdizionali quale organo del Tribunale, che provvede dunque in questo caso in composizione monocratica predesignata, e il provvedimento è a tutti gli effetti un provvedimento del tribunale.

D’altronde è sempre l’art. 656 c.p.p., comma 8, che prevede la revoca immediata anche nel caso in cui sia lo stesso Pubblico ministero ad accertare che l’istanza avanzata è inammissibile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 e ss. o quando il programma di recupero di cui all’art. 94 stesso decreto non sia stato iniziato entro cinque giorni dalla data della domanda, così ulteriormente palesando come il senso della disciplina è che la sospensione va immediatamente revocata non appena è prognosticabile il non accoglimento della domanda di misura alternativa.

2. Il ricorso deve per conseguenza essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 28-06-2011, n. 25678

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2010 il Tribunale di Venezia, provvedendo sull’ appello avverso la ordinanza con cui il gip di Treviso aveva rigettato l’istanza di attenuazione o revoca della misura cautelare disposta nei confronti di M.T., indagato per la vendita continuata di cocaina anche a soggetti minorenni, rigettava l’impugnazione, rilevando che doveva essere confermato il giudizio reso poco tempo prima (l’1.10.2010) in sede di riesame del medesimo provvedimento, non essendo stati evidenziati elementi nuovi tali da modificare il quadro cautelare.

2. Ricorre per cassazione l’indagato, attraverso il difensore di fiducia, lamentando la mancanza di motivazione del provvedimento e la mancata valutazione degli elementi favorevoli all’indagato sia in punto di sussistenza dei gravi indizi che relativamente alle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza del motivo addotto. Il Tribunale del riesame ha ampiamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la richiesta del prevenuto non fosse meritevole di accoglimento. Ha richiamato in proposito la valutazione resa dallo stesso Tribunale in occasione del riesame della stessa misura, ribadendo che era emerso che M.T. aveva posto in essere una capillare attività di spaccio di stupefacente e come, in relazione alle caratteristiche dell’azione delittuosa di cui era chiamato a rispondere e nonostante la sua giovane età e l’incensuratezza, ogni misura diversa dalla detenzione in carcere si rivelasse inidonea, essendo in particolare ben noto che anche dal proprio domicilio è possibile tenere i contatti con gli acquirenti di stupefacente.

Sono state dunque presi in esame gli elementi rappresentati dalla difesa a favore dell’indagato ma gli stessi non sono stati ritenuti tali da superare le esigenze cautelari; si tratta di una motivazione corretta e debitamente espressa, che si sottrae alle censure dedotte anche nella parte in cui le stesse lamentano la mancata considerazione delle prospettive di lavoro del giovane che sono state evidentemente ritenute tali da non rappresentare una seria prospettiva alternativa.

2. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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