Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25851

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Svolgimento del processo

B.V., T.V. e Te.Al. convenivano in giudizio (con citazione del 19 settembre 1987) il Comune di Vietri sul Mare deducendo di aver eseguito, su incarico del Comune, vari progetti relativi a infrastrutture primarie che avevano ottenuto l’approvazione del Comitato tecnico regionale e dei competenti organi del Comune. Senza alcuna motivazione il Comune non aveva provveduto a pagare il corrispettivo spettante per tali prestazioni professionali conseguenti agli incarichi affidati.

Chiedevano pertanto la condanna al pagamento della somma di L. 221.455.858 o a quella accertata in corso di causa come dovuta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune che contestava l’esistenza di un valido contratto fra le parti rilevando che nessun incarico era stato affidato, con formale atto del Sindaco, ai professionisti. Nel merito contestava l’ammontare della domanda.

Gli attori, all’udienza del 27 gennaio 1994, specificavano che la domanda doveva intendersi proposta anche in forza dell’art. 2041 c.c.. Il Comune dichiarava di non accettare il contraddittorio su tale nuova domanda.

Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda di condanna di pagamento ritenendo rituale e fondata la proposizione della stessa, prima della rimessione al Collegio, ai sensi dell’art. 2041 c.c., e rilevava che tale domanda costituiva semplice emendatio libelli rispetto alla domanda introdotta con l’atto di citazione.

Proponeva appello il Comune di Vietri sul Mare eccependo la mancata proposizione di una rituale azione di indebito arricchimento, in ogni caso l’inammissibilità di tale domanda nuova sulla quale non era stato accettato il contraddittorio, l’assenza dei requisiti per l’accoglimento dell’azione di indebito arricchimento, l’illegittima liquidazione di spettanze professionali nonostante l’implicito rigetto dell’azione contrattuale proposta con l’atto di citazione.

La Corte di appello di Salerno, ritenuto che la originaria domanda di pagamento delle prestazioni corso del giudizio di primo grado e che la domanda di indennizzo per indebito arricchimento doveva considerarsi inammissibile perchè costituente matatio libelli rispetto all’originaria azione di adempimento contrattuale, ha respinto la domanda proposta con l’atto di citazione e in corso di causa all’udienza del 27 gennaio 1994.

Ricorrono per cassazione B.V., T.V. e gli eredi di Te.Al., Gi., Ma.Te. e Ve. e C.R. vedova Te., affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune di Vietri sul Mare e propone a sua volta ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Su conforme richiesta del P.M. la Corte riunisce il ricorso principale a quello incidentale sussistendo a tal fine i presupposti di legge.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’errata interpretazione della domanda (emendatio o mutatio libelli), l’errata applicazione e la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo vigente prima della novella del 1990) e l’errata applicazione dell’art. 2041 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha ritenuto infondatamente inammissibile la domanda di arricchimento senza causa considerandola domanda nuova mentre doveva qualificare la specificazione della causa petendi operata nel corso del giudizio di primo grado come semplice qualificazione della domanda.

Il motivo di ricorso è infondato. Dalla stessa lettura della domanda riportata nel ricorso per cassazione si evince chiaramente come gli odierni ricorrenti abbiano proposto davanti al Tribunale di Salerno un’azione di pagamento del loro compenso professionale spettante in relazione all’incarico ricevuto dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare e non una domanda "neutra" di pagamento da qualificare in corso di causa. Tale qualificazione è stata impressa alla domanda con la esposizione dei fatti ritenuti come costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell’amministrazione.

Nè è possibile ritenere che la proposizione di un’azione di arricchimento senza causa costituisca una semplice emendatio libelli rispetto all’azione di pagamento basata sul presupposto dell’inadempimento di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. In base alla giurisprudenza ribadita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. SS.UU. n. 26128 del 27 dicembre 2010) le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonchè, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 132 (punto 4) cod. proc. civ. e la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti la decisione impugnata è in contrasto con l’art. 132 c.p.c. in quanto, per configurarsi una mutatio libelli, è necessario che la parte abbia radicalmente mutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi. inoltre i ricorrenti lamentano come l’iter logico-intellettivo seguito dalla Corte di appello per arrivare alla affermazione risolutiva ai fini del decidere, secondo cui essi avrebbero mutato nel corso del giudizio la originaria domanda proposta con l’atto di citazione, prescinda dalle loro argomentazioni difensive e dalle prove ammesse ed espletate.

Il motivo va respinto. Per quanto riguarda la dedotta violazione di legge il motivo è infatti infondato perchè la qualificazione della domanda di arricchimento senza causa come domanda diversa e insuscettibile di essere introdotta come modifica della domanda di adempimento contrattuale è stata, come si è appena detto, ribadita di recente dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla strutturale diversità della causa petendi e del petitum delle due diverse azioni. Per quanto riguarda invece il dedotto difetto di motivazione il motivo appare del tutto indeterminato e non autosufficiente limitandosi a una mera affermazione della carenza e insufficienza della motivazione senza specificare in quali punti la motivazione sarebbe carente e in relazione a quali deduzioni difensive o risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la errata interpretazione dell’art. 189 c.p.c. circa la mancata richiesta di liquidazione dei compensi a seguito di incarico. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha emesso una decisione illogica laddove ha ritenuto rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di pagamento degli incarichi professionali.

Il motivo è palesemente infondato. Come gli stessi ricorrenti rilevano la nullità degli incarichi è stata sostanzialmente ritenuta dal giudice di primo grado che ha conseguentemente accolto la domanda ex art. 2041 c.c.. E’ incontroverso che gli odierni ricorrenti non hanno impugnato tale decisione del Tribunale e anzi hanno concluso in appello per la conferma della decisione appellata dal Comune. Di conseguenza l’affermazione della Corte di appello di rinuncia alla domanda contrattuale ex art. 346 c.p.c. appare del tutto logica e incensurabile.

Con il ricorso incidentale il Comune lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art. 163 c.p.c. (nn. 3 e 4).

Il Comune rileva che con il primo motivo di appello fu eccepita la mancata proposizione di una azione ex art. 2041 c.c. non potendosi qualificare come tale la semplice allegazione resa, a verbale dell’udienza del 27 gennaio 1994, dal difensore degli odierni ricorrenti il quale chiese che anche in forza dell’art. 2041 c.c. la causa venga istruita e venga conferito l’incarico al C.T.U. nominato", allegazione non specificata nè con riguardo alla causa petendi nè con riguardo al petitum e non riproposta successivamente.

Il ricorso è assorbito dall’esame dei precedenti motivi del ricorso principale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200 di cui 200 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 10-08-2011, n. 1239 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. I ricorrenti espongono in fatto:

– che in data 15.11.1996 ottenevano, dal Sindaco di Cellatica, concessione edilizia in sanatoria n. 16, per la costruzione di deposito attrezzi sito su terreno classificato, nel vigente PRG del Comune, a verde ambientale e paesistico;

– che con decreto 10.1.1997, n. 94, il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia annullava detta concessione in sanatoria ritenendo la costruzione de qua "per natura dei materiali, forma e sagoma, del tutto avulsa dalla tipologia edilizia del luogo";

– che, conseguentemente, il Sindaco emanava, in data 31.1.1997, il provvedimento n. 918 (di annullamento della concessione edilizia) e l’ordinanza di demolizione n. 919.

In diritto, i ricorrenti deducono, avverso i sopraindicati provvedimenti repressivi, censure così riassumibili:

i) il decreto soprintendentizio 10.1.1997 sarebbe viziato per illegittimità derivata dalla deliberazione Giunta regionale 10.12.1985 n. 4/3859 (di individuazione delle aree di particolare interesse ambientale), a sua volta pretesamente viziata per disparità di trattamento, in quanto avrebbe imposto il divieto di inedificabilità – sul versante del Monte Stella compreso nel territorio dei Comuni di Cellatica e Gussago – rispettivamente al di sopra di m. 300 di altezza nel primo e di m. 600 nel secondo, quando le caratteristiche morfologiche e ambientali dei due territori sarebbero le stesse;

ii) il decreto sarebbe, altresì, affetto da vizi propri, quali:

– incompetenza, nell’assunto che competente sarebbe l’assessore al ramo della Regione Lombardia, stante la delega conferita in materia alle Regioni ordinarie dalla legge n. 431/1985;

– eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento, in quanto l’autorità statale non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni particolari dettate dal Sindaco in seno all’annullata concessione in sanatoria (adeguamento della struttura in legno, copertura in coppi del tetto) e, per di più, in due casi simili (provvedimenti 28.9.1996 n. 6460/1 e 12.11.1996, n. 9764) si sarebbe espressa favorevolmente;

iii) i provvedimenti sindacali in data 31.1.1997 sarebbero, a loro volta, consequenzialmente illegittimi.

II. Resistono al ricorso Soprintendenza, Regione Lombardia e Comune di Cellatica.

In particolare, la Regione eccepisce la tardività dell’impugnativa della propria deliberazione 10.12.1985, di individuazione delle aree di particolare interesse ambientale.

III. Con ordinanza 23 maggio 1997, n. 450 veniva respinta la domanda cautelare di parte ricorrente, ritenendosi non immediatamente lesivi i provvedimenti impugnati.

IV. In vista dell’odierna udienza di discussione, tutte le parti producevano memorie conclusive e documentazione (ad eccezione dell’Amministrazione statale, che vi aveva provveduto all’atto della propria costituzione); in particolare, la Regione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, stante l’intervenuta approvazione – nelle more del giudizio – del Piano territoriale regionale, pubblicato sul BUR 17 febbraio 2010 e non impugnato dai ricorrenti.

Indi, la causa passava in decisione.

V. Ciò premesso, il Collegio ritiene indispensabile ricostruire preliminarmente l’esatto quadro giuridicofattuale che delimita la controversia, così correggendo e integrando l’esposizione di parte ricorrente.

V.1. Le risultanze di causa sono le seguenti:

a) con decreto n. 16 del 15.11.1996, il Sindaco di Cellatica ha rilasciato alla ricorrente Lara Bagozzi – in esito a "domanda di autorizzazione ambientale", dalla stessa presentata il 14.6.1996 – autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 7 legge n. 1497/1939, per opere abusivamente realizzate, ritenendo espressamente "che le opere richieste rientrano tra quelle subdelegate ai Comuni";

b) al capo 3 del dispositivo di tale decreto, si precisa che lo stesso "concerne unicamente il controllo previsto dalla legge 1497 del 1939 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto": infatti, al successivo periodo del medesimo capo 3 si specifica che "nessuna opera potrà avviarsi in assenza di concessione edilizia" (poi, infatti, rilasciata il 22.11.1996);

c) al capo 4, si dispone, infine, la trasmissione del decreto alla competente Soprintendenza;

d) a sua volta, quest’ultima richiama, nel proprio provvedimento di annullamento 10.1.1997, la legge 1497/1939, il suo articolo 7, l’art. 82 D.P.R. 616/1977 e le esigenze di tutela paesisticoambientale.

V.2. Emerge, dunque, per tabulas, che l’intera controversia è normativamente presidiata dall’art. 7 legge 1497/1939 e pone la ricorrente questione del corretto esercizio o meno (in prima istanza) del potere di rilascio del nullaosta ambientale e del conseguente potere di annullamento attribuito dall’ordinamento (in seconda istanza) all’Autorità statale.

Ogni questione attinente alla legittimità o meno del presupposto vincolo ambientale esula, invece, dalla stessa controversia, poiché allorquando (14.6.1996) la stessa ricorrente ha innescato – con la propria domanda di autorizzazione ambientale – la sequenza procedimentale sopra descritta, essa ha con ciò mostrato di ben conoscere il vincolo ambientale gravante sulla sua proprietà e di rinunciare a contestarne la legittimità, scegliendo di chiedere all’Amministrazione la rimozione di tale limite imposto dall’ordinamento.

La successiva impugnazione del vincolo (risalente alla deliberazione G.R. 10.12.1985), effettuata con il presente ricorso, notificato il 3 aprile 1997, risulta, pertanto e a un tempo:

– tardiva, rispetto alla sua conoscenza (come esattamente eccepito dalla Regione);

inammissibile, per acquiescenza.

Tale inemendabile irritualità originaria dell’impugnativa all’esame assorbe, in sé,con ogni evidenza, gli eventuali profili di sopravvenuta improcedibilità in corso di causa, sollevati dalla Regione n sede di memoria conclusiva.

V.3. Infondate sono, invece, le censure rivolte avverso il decreto soprintendentizio 10.1.1997.

V.3.1. Stante l’acclarata intangibilità della più volte citata deliberazione G.R. 10.12.1985, esso non può essere affetto da alcuna illegittimità discendente in via derivata da siffatto provvedimento.

V.3.2. Neppure sussiste il vizio di incompetenza della Soprintendenza, dedotto in via autonoma dai ricorrenti, quale primo motivo rivolto avverso il decreto di annullamento 10.1.1997.

Già in epoca di poco successiva alla proposizione di detta censura con il presente ricorso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva offerto delle norme di cui alla legge 431/1985 – invocata dai ricorrenti quale argomento a sostegno della censura de qua – una lettura esattamente opposta, per cui:

" il modello prescelto dal legislatore nazionale con la legge n. 431 del 1985 per la realizzazione di un valore primario, quale quello del paesaggio, espressamente previsto dalla Costituzione (art. 9, comma 2), è caratterizzato da un rapporto di concorrenza fra competenze statali e competenze regionali, improntato nel loro svolgimento al principio di leale collaborazione… Né l’intervento dell’amministrazione statale viene meno per il fatto che molte regioni (fra le quali anche la Regione Campania in quella controversia, la Regione Lombardia nella presente: NdE) abbiano subdelegato l’esercizio delle relative funzioni delegate ai minori enti locali, essendo facile replicare che la scelta di subdelegare l’adozione dell’autorizzazione paesaggistica e del parere per la sanatoria edilizia rientra nei poteri di organizzazione della regione ma non può avere alcuna influenza sull’assetto istituzionale delineato dal legislatore statale, e, quindi, sul concorrente potere di vigilanza e di annullamento riconosciuto all’amministrazione statale." (cfr. sez. VI, 28 gennaio 1998, n. 114, capo 1.1.)

Sul punto, occorre, pertanto, concludere che la Soprintendenza per i beni AA. e AA. di Brescia ha, nel caso qui all’esame, fatto legittimo uso di tale potere attribuito dalla legge 431 del 1985.

V.3.3. La citata sentenza n. 114/1998 del Consiglio di Stato ha, altresì, fornito il criterio di "sufficienza ed adeguatezza della motivazione" (così, testualmente il successivo capo 4) che deve sorreggere il provvedimento statale di annullamento del nullaosta ambientale rilasciato dalla Regione o dagli enti da questa subdelegati: e cioè quello per cui detto annullamento è da ritenersi correttamente motivato allorché evidenzi "la riscontrata carenza di adeguata motivazione sulle ragioni idonee ad evidenziare la compatibilità della struttura con il vincolo paesistico, per la mancanza cioè dell’elemento essenziale che deve essere alla base del provvedimento autorizzatorio: il giudizio di compatibilità con il contesto ambientale tutelato" (cfr. capo 3.2.).

In altri termini, l’onere motivazionale incombe, in primis, sul provvedimento autorizzatorio (che consente una deroga al vincolo), mentre il provvedimento di secondo grado risulta sufficientemente motivato allorché si fondi sul presupposto di un deficit motivazionale, sul punto, del concesso nullaosta.

Orbene, nel terzo "considerato" delle proprie premesse il decreto soprintendentizio 10.1.1997 enuncia espressamente "che nel provvedimento in esame il Comune di Cellatica (BS) non spiega come e perché l’intervento autorizzato sia compatibile con le motivazioni del vincolo e non rechi pregiudizio alle esigenze di tutela paesisticoambientale".

In effetti, il decreto sindacale oggetto di annullamento non motiva minimamente in ordine al profilo di compatibilità sin qui evidenziato, limitandosi a richiamare il parere favorevole della Commissione edilizia integrata, che né i ricorrenti né il Comune hanno, peraltro, prodotto in causa.

E una siffatta lacuna motivazionale non può, in alcun modo, essere colmata dall’imposizione di prescrizioni – definite nel decreto sindacale "particolari", ma in realtà piuttosto generiche – come "adeguamento delle strutture in legno" e "copertura in coppi" del tetto: per cui non può giovare ai ricorrenti il richiamarsi – come essi fanno nel primo profilo del secondo mezzo di impugnazione – alla mancata considerazione, da parte della Soprintendenza, delle suddette prescrizioni.

V.3.4. Comunque, la Soprintendenza ha anche esplicitato una propria valutazione del manufatto in questione, giudicando "siffatta costruzione, per natura dei materiali, forma e sagoma, del tutto avulsa dalla tipologia edilizia del luogo".

Orbene, come è noto, una tale manifestazione di giudizio in tema di nullaosta paesaggistico ambientale è caratterizzata da discrezionalità tecnica (cfr. ex multis: T.A.R. Lazio, sez. II, 7 maggio 2007, n. 4047), ma i ricorrenti non hanno opposto a tale giudizio sfavorevole una contraria valutazione proveniente da tecnico qualificato e adeguatamente cerziorata (nella forma della perizia giurata); né la valutazione stessa può, prima facie, ritenersi manifestazione irragionevole e incongrua, sol che la si raffronti con le foto prodotte in causa dagli stessi ricorrenti e dal Comune e che evidenziano caratteristiche del deposito attrezzi, di cui è contesa, più prossime alla baracca che a un manufatto edilizio.

V.3.5. Infine, quanto al secondo profilo (disparità di trattamento) dedotto con il secondo motivo, va, in contrario, osservato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza amministrativa:

– che essendo, per l’appunto, la res controversa caratterizzata dall’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, non è conseguentemente configurabile, in materia, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (si veda ancora la citata T.A.R. Lazio n. 4047 del 2007);

– che, in ogni caso, l’illegittimità per disparità di trattamento in materia di nulla osta di cui all’art. 7 l. n. 1497/1939 è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un’assoluta identità delle situazioni (ancora T.A.R. Lazio, sez. II: 24 novembre 2008, n. 10624; Consiglio Stato, sez. VI, 24 ottobre 2008, n. 5267).

Neppure quest’ultimo presupposto residuale ricorre nel caso di specie, in quanto – con ogni evidenza – nella valutazione ambientale/paesaggistica ciò che risulta decisivo è il contesto di riferimento e dalle foto prodotte in causa (dai ricorrenti, come da Comune e Soprintendenza) non sono in alcun modo apprezzabili le modalità di inserimento dell’abuso dei ricorrenti e degli altri due da questi assunti a tertium comparationis nel rispettivo contesto ambientale, cosicché non può ritenersi comprovata in causa la (necessaria) assoluta identità delle situazioni poste a raffronto.

V.3.6. Il decreto soprintendentizio 10.1.1997 risulta, riassutinvamente, immune dai vizi avverso di essi dedotti dai ricorrenti.

V.4. Ne deriva che non è ravvisabile, nei consequenziali provvedimenti sindacali del 31.1.1997, l’ulteriore vizio di illegittimità derivata, dedotto quale ultimo profilo di censura.

VI. In conclusione, tutte le impugnative proposte con il ricorso all’esame vanno respinte.

In considerazione dell’ampio lasso di tempo trascorso tra instaurazione della controversia e sua decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE per le ragioni esposte in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 31-08-2011, n. 32937

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Svolgimento del processo

1. La Italfondiario S.p.A., quale procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto creditore di C.T. e in relazione a detto credito titolare di un diritto reale di garanzia sui beni oggetto di confisca in danno della medesima, in forza del decreto emesso il 14 gennaio 2005 dal Tribunale di Foggia, sezione misure di prevenzione, nel procedimento nei confronti di C. F., divenuto definitivo il 19 maggio 2008, ha chiesto la revoca della confisca o il riconoscimento della sua buona fede a tutela del suo credito, proponendo incidente di esecuzione, che il Tribunale di Foggia ha rigettato con ordinanza resa il 20 febbraio 2009.

Avverso detta ordinanza la Italfondiario S.p.A. ha proposto opposizione, così qualificata da questa Corte l’impugnazione proposta il 15 aprile 2009, rigettata dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 23 aprile 2010. 2. Il Tribunale argomentava la decisione, osservando che:

– la richiesta d’incidente di esecuzione era stata rigettata con l’ordinanza opposta in mancanza della prova della buona fede;

– l’istituto con la sua opposizione aveva insistito nella revoca del provvedimento di confisca o nel riconoscimento della propria buona fede al fine di ottenere la tutela del proprio credito, deducendo di avere dimostrato la sua condotta diligente nel corso della istruttoria e la sua non consapevolezza della provenienza illecita del denaro;

– era compito del giudice dell’esecuzione verificare, sulla base delle prove fornite dal terzo, il soddisfacimento da parte del medesimo dell’onere probatorio a suo carico;

– nella specie, solo alcuni indici deponevano a favore di un affidamento incolpevole: certa anteriorità al decreto di sequestro della ipoteca risultante da atto scritto e capienza del valore dell’immobile concesso in garanzia rispetto all’importo mutuato;

– l’istituto opponente, facendo uso della ordinaria diligenza, avrebbe, invece, potuto apprendere che reale proprietario degli immobili era C.F., padre della proprietaria priva di reddito congruo, e che il medesimo era stato arrestato per fatti di mafia nel 1994 e condannato con sentenza del 4 luglio 1998 della Corte d’assise d’appello di Bari, irrevocabile il 22 giugno 2000, prima dell’epoca degli acquisti immobiliari risalente al 2001;

– l’istruttoria svolta aveva denunciato l’assenza, al momento della stipulazione del mutuo fondiario, della buona fede dell’istituto, che aveva chiesto garanzia fideiussoria alla madre dell’acquirente, poi non utilizzata nell’atto definitivo e, in ogni caso, probativa dei dubbi del medesimo erogante.

3. Ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza l’istituto creditore, per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi, alla cui esposizione premette la ricostruzione della vicenda processuale e il suo inquadramento normativo.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente, nel richiamare l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 1147 c.c., in ordine al concetto di "buona fede" quale requisito della tutela del terzo sui beni colpiti da misura di prevenzione patrimoniale.

Secondo il ricorrente, "si colloca semplicemente sul terreno dell’assurdo" l’affermazione del Tribunale in merito alla conoscibilità, da parte di esso ricorrente, dell’avvenuto arresto e della intervenuta condanna "per mafia" del padre dell’acquirente, perchè non si tratta di informazioni accessibili da parte di un soggetto privato, nè il fatto di essere condannato "per mafia" significa necessariamente esistenza di proventi illeciti da investire per interposta persona.

Nè, si rileva, l’istituto bancario poteva negare il mutuo alla figlia del condannato, ove acquisita la relativa notizia, con iscrizione di garanzia ipotecaria su beni, che lo garantivano sufficientemente, non attinti da misura ablatoria.

Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, ha male interpretato l’art. 1147 c.c., facendolo oggetto di lettura più rigorosa di quella che se ne fa in sede civile e ritenendo che la buona fede sussiste solo in presenza della prova positiva, da parte di chi la invoca, di non essere stato compartecipe diretto o indiretto o solo consapevole, in assenza di colpa, di aver tratto vantaggio anche indiretto dalla condotta illecita altrui, mentre questa Corte ha affermato che l’accezione della buona fede – intesa come mera incolpevole ignoranza di ledere un altrui diritto -non sia diversa in sede penale e non può neppure trarsi la diversa nozione penale dalla necessità del suo accertamento da parte del giudice penale.

Una tale situazione soggettiva di affidamento incolpevole è, in particolare, da ritenere sussistente quando il terzo, prima di concedere il mutuo, abbia fatto, secondo l’ordinaria diligenza e le prassi disponibili, tutte le verifiche di carattere economico in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel richiamare ancora l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia inosservanza dell’art. 24 Cost., comma 1, sul rilievo che non può richiedersi la prova positiva della buona fede, che comporta l’impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, mentre, facendo corretta applicazione del concetto di buona fede di cui all’art. 1147 c.c., vi è piena prova della buona fede di esso ricorrente e dei suoi danti causa, non potendo essere mosso alcun addebito in merito a un qualsiasi collegamento, anche solo implicito o tacito, con l’attività illecita del soggetto proposto.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perchè si è ritenuto che la richiesta della garanzia fideiussoria alla Q., madre di C.T. e moglie del sottoposto, dimostrasse la mala fede, provando, invece, la correttezza dell’istruttoria e il superamento dei dubbi circa la solvibilità della richiedente grazie al valore dei beni e alla garanzia dagli stessi rappresentata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con il primo motivo il ricorrente pone la questione di diritto riguardante il concetto della buona fede quale requisito della tutela del terzo sui beni colpiti da misure di prevenzione patrimoniale, e se, in particolare, sia sufficiente la mera incolpevole ignoranza di ledere l’altrui diritto ai sensi dell’art. 1147 c.c., o sia anche necessaria la prova positiva della effettiva terzietà e della mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, del diritto del terzo con l’attività illecita del proposto.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, che possono far valere in sede esecutiva i loro diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, (Sez. 5, n. 47887 del 19/11/2003, dep. 16/12/2003, San Paolo IMI e altri, Rv. 227585; Sez. 1, n. 13413 del 09/03/2005, dep. 12/04/2005, Servizi Immobiliari Banche e altri, Rv. 231263; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, dep. 21/01/2009, San Paolo Imi S.p.a., Rv. 242817).

A tal fine il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, e, in detta sede, svolgere le deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Sez. 1, n. 5840 del 20/10/1997, dep. 14/11/1997, Cifuni e altri, Rv. 208927;

Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, dep. 05/11/2002, Diana e altro, Rv.

222664).

In coerenza con la prevista tutela, l’oggetto della pronuncia del giudice adito va identificato nell’accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell’eventuale esistenza di iura in re aliena, che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l’effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca.

2.2. Si è anche affermato (Sez. 1, n. 12317 11/02/2005, dep. 31/03/2005, Fuoco e altro, Rv. 232245) che dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l’ipoteca e il diritto potestativo a essa inerente, comunemente qualificato come ius distrahendi, con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell’illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, si trae il principio che – ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale – non bastano l’astratta verifica dell’esistenza di un credito e la costituzione dell’ipoteca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ma è altresì richiesta l’inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, dovendo individuarsi in detto requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (in merito anche Corte Cost. n. 487 del 1995).

Pertanto, per "la coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell’affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato", costituente il corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo chi, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale.

Fa carico, quindi, ai terzi, che vantino diritti reali, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono a integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto. Essi, in particolare, hanno "l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca", e "sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa, o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza" (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, dep. 08/06/1999, Bacherotti, Rv. 213511).

2.3. Tali principi hanno trovato convincente conferma nella interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione antimafia condotta dalla Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l’immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. n. 487 del 1995), e ha puntualizzato che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, soltanto ed esclusivamente quando esso sia in buona fede, dovendo considerarsi la sua posizione tutelabile quando possa utilmente richiamarsi il "principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell’ordinamento giuridico" (Corte Cost. n. 1 del 1997).

2.4. I predetti principi sono stati riproposti dalla recente giurisprudenza di questa Sezione, che ha affermato che il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato a seguito di sequestro conservativo può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione, se si tratta di confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter), l’esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall’anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e dalla propria situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria, con onere della prova a carico dell’interessato (Sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007, dep. 05/12/2007, Upgrade S.r.l. Brescia, Rv. 238144; Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, dep. 22/04/2008, Italfondario Spa, Rv.

239625; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, dep. 11/08/2009, Rocci, Rv.

244816; Sez. 1, n. 301 del 01/12/2009, dep. 08/01/2010 P.G. in proc. Capitana Service J.v. Sri e altro, Rv. 246035).

2.5. A tali principi si è attenuto il giudice dell’opposizione, che, adeguandosi alla nozione di buona fede intesa come affidamento incolpevole e mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria, ha ritenuto insussistente tale situazione soggettiva in capo all’istituto erogatore del finanziamento garantito.

Il Tribunale ha, in particolare, rilevato la sussistenza di indici deponenti a favore di un affidamento incolpevole, costituiti dall’anteriorità della trascrizione, da parte della banca erogatrice del mutuo, della garanzia ipotecaria sull’immobile rispetto al decreto di sequestro e dall’accettata capienza del valore dell’immobile concesso in garanzia rispetto all’importo mutuato.

Il Tribunale ha evidenziato che accanto a tali indici ve ne sono altri deponenti in senso contrario e rappresentati, da un lato, da specifici elementi, che l’istituto di credito erogatore del finanziamento doveva conoscere facendo uso dell’ordinaria diligenza, consistenti nella reale proprietà degli immobili in capo a C.F., padre della proprietaria C. T. priva di un reddito congruo, e nella posizione dello stesso, arrestato e condannato in via definitiva per fatti di mafia in data antecedente all’acquisto degli immobili, e, dall’altro lato, dal contenuto dell’istruttoria svolta dall’istituto prima della concessione del mutuo.

2.6. Non ricorre in tali argomentazioni – all’evidenza – il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

2.7. Il ricorrente ha opposto alla interpretazione correttamente seguita nel provvedimento impugnato, deduzioni nè corrispondenti alle logiche argomentazioni del Tribunale, nè intrinsecamente coerenti, negandosi e affermandosi la necessità della effettiva terzietà ed estraneità al reato del terzo fra i presupposti della tutela del terzo unitamente alla buona fede soggettiva, e palesemente infondate e autoreferenziali nella parte in cui, affermata la necessaria dimostrazione da parte degli interessati degli elementi da cui desumere la buona fede e la sussistenza di tale dimostrazione quando è provato che il terzo abbia svolto secondo l’ordinaria diligenza le verifiche di carattere economico non meglio specificate, si afferma l’esclusione della ravvisabilità della negligenza o della mala fede sul mero rilievo "che non si vede davvero in che modo possa ravvisarsi". 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che ha sviluppato censure attinenti alla violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito per l’impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti, in dipendenza della subordinazione della stessa tutela alla prova positiva della mancanza di collegamento con l’attività illecita del soggetto proposto.

Si tratta, infatti, di motivo non specifico, che, partendo da un non corretto inquadramento della nozione della buona fede, manca di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, e come tale inammissibile, sia perchè il carattere autonomo di ogni atto d’impugnazione postula che esso abbia in sè tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 12023 del 07/04/1988, dep. 06/12/1988, D’Alterio, Rv. 179874; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181).

4. Del tutto destituita di fondamento è infine la censura concernente la congruenza logica della motivazione adottata dal primo giudice con riguardo alla negata sussistenza della buona fede in capo al ricorrente, al momento della stipulazione del mutuo fondiario, in relazione alla svolta istruttoria del finanziamento.

4.1. Va rilevato preliminarmente che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).

Non integra, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciarle in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, nè la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, nè la minima incongruenza, nè la mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.

L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico-giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).

4.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha logicamente dedotto come "singolare" che l’opponente abbia considerato come prova della sua buona fede la richiesta di garanzia fideiussoria alla Q., non solo limitata alla fase delle trattative e assente nel contratto definitivo, ma probativa dell’esistenza di dubbi sulla solvibilità della giovane e impossidente richiedente, da parte dell’istituto, nella indicata fase.

Detta motivazione regge al vaglio di legittimità.

Essa, infatti, è coerente con i dati fattuali, stante la rilevata mancanza nel contratto definitivo della fideiussione, non attivata dall’istituto, ed è ragionevolmente adeguata e plausibile, stante il contrasto logico tra l’affermata situazione soggettiva di affidamento incolpevole e il ricorso, nella fase istruttoria della erogazione del mutuo, anche a forme di garanzia personale, dimostrativo dell’atteggiamento consapevole e dubbioso dell’istituto nella situazione concreta e della non scusabilità della sua ignoranza e del suo difetto di diligenza in rapporto alla medesima.

Le censure mosse dal ricorrente, mentre confermano che l’istruttoria è stata condotta attraverso i "necessari accertamenti", che hanno consentito nello sviluppo delle trattative "evidentemente" di superare i dubbi sulla solvibilità della richiedente, così da rendere inattendibile lo stato d’ignoranza incolpevole della condizione personale della medesima e del di lei padre e della reale disponibilità dei beni, sono volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati al giudici di merito dalle risultanze probatorie e in una loro differente valorizzazione.

Tale rilettura e tale rinnovata analisi valutativa complessiva, inerendo non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento, rilevanti in questa sede, ma agli aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, è, tuttavia, estranea al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-09-2011, n. 34872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella del Tribunale di Catania del 23.10.2003 di condanna di D.F. M., per i reati di rapina, furto con strappo, lesioni aggravate e sequestro di persona, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, propone ricorso la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) – la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza dell’art. 84 c.p. – che andava applicato ai fatti contestati al capo a) e capo d). La rapina infatti è reato plurioffensivo che ingloba nella fattispecie tipica, la sottrazione e l’impossessamento e posto che, nel caso in esame la consegna della somma di denaro e lo strappo della collana furono contestuali, al pari della privazione della libertà personale, del tutto finalizzata all’impossessamento dei beni, e perciò parte integrante dell’azione di rapina. b) – I reati di lesioni e di furto in abitazione sono comunque prescritti e per le lesioni non c’è stata querela; – l’individuazione del F. c’è stata solo in virtù di un riconoscimento fotografico incerto perchè intervenuto a distanza di sei mesi dal fatto; inoltre anche l’esigua quantità di tempo a disposizione del F. per effettuare la rapina induce a dubitare della congruità della ricostruzione dei fatti al pari della ricostruzione delle modalità messe in atto dal F. per introdursi in casa della D.. I giudici di appello si sono limitati a rifarsi alla motivazione di primo grado allineandosi alle valutazioni fatte da quel giudice. c) – La pena è eccessiva ed ingiusta posto che al F. non è stato riconosciuto neanche l’indulto e non si è tenuto conto della giovane età nè la Corte ha motivato sull’esclusione delle attenuanti generiche riferendosi agli elementi in favore apportati dalla difesa.

Motivi della decisione

2. Il ricorso, in parte, è fondato.

2.1 In ordine al primo motivo, relativo alla contestata continuazione tra il reato di rapina e quello di furto ritiene il collegio che, attesa la contestualità dell’azione di impossessamento violento della somma di denaro e della collanina che la donna portava al collo, contestualità che non consente di apprezzare nessuna autonomia ideativa tra le due azioni di impossessamento, debba ravvisarsi unicità di azione e la fattispecie vada ricondotta alla previsione di cui all’art. 84 c.p..

Non altrettanto può dirsi per l’azione di privazione della libertà che intervenne a conclusione dell’azione di impossessamento violento, fu determinata nell’ideazione, dalle contingenti ed oggettive circostanze di luogo e fu conseguente alla volontà di allontanarsi senza intralci dal luogo del delitto. E’ pertanto ravvisabile, nella successione delle azione, un apprezzabile lasso di tempo che ne fraziona la condotta, rendendo autonome ed in successione temporale, le azioni.

Di conseguenza va annullata la sentenza solo nella parte in cui ravvisa la continuazione tra i reati di rapina e di furto, essendo quest’ultima fattispecie assorbita nella prima.

2.2 Fondata è anche l’eccezione di prescrizione del reato di lesione, non quella di improcedibilità dello stesso reato per difetto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio in ragione della sussistenza dell’aggravante contestata.

Il reato è prescritto perchè il termine prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato il 02.02.2009, ben prima della pronuncia della sentenza di appello.

2.3 Dall’accoglimento dei due motivi e dall’annullamento parziale della sentenza, consegue la necessità del rinvio per la rideterminazione della pena operazione, quest’ultima, che richiede valutazioni di merito e che pertanto non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l.

2.4 Per il resto, nessuna censura merita la motivazione della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto dalla vittima la sera stessa dell’aggressione e della successiva ricognizione di persona effettuata in incidente probatorio perchè in modo logico, congruo e coerente i giudici di merito hanno attribuito valore determinante alle precise indicazioni fornite dalla teste circa le fattezze e l’abbigliamento del malvivente al momento del fatto giudicando nitido e pertanto pienamente affidabile il ricordo della D.. I giudici di merito hanno inoltre fornito una giustificazione pienamente condivisibile della assoluta congruità del tempo impiegato dal D.F. per spostarsi dalla Caserma dei Carabinieri all’abitazione della vittima, prendendo a parametro le ridotte dimensioni del paese e la circostanza ch’egli si muoveva a bordo di un ciclomotore.

2.4 Il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena sollecita una valutazione puramente di merito che non può essere conseguita in questa sede di pura legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione in ordine al delitto di cui al capo b) e ritenuto assorbito nel delitto di cui al capo a) quello di cui al capo d) rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania ai fini della determinazione della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.