Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3963 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Ferrara respinse la domanda proposta dall’Inail volta ad ottenere, in via di rivalsa, il rimborso delle prestazioni previdenziali erogate a Z.R. in conseguenza di un sinistro stradale e accolse la domanda riconvenzionale della Groupama Assicurazioni S.p.A., che aveva chiesto la condanna dell’Istituto a rimborsarle la differenza tra la somma già corrisposta e quella effettivamente dovuta.

Con sentenza in data 30 settembre 2009 il Tribunale di Ferrara respinse l’appello dell’Istituto soccombente.

Il Tribunale osservò per quanto interessa: correttamente era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di T.D. in quanto l’unica azione esperita nei suoi confronti, quale terzo responsabile e del suo assicuratore, andava qualificata come azione di regresso L. n. 209 del 2005, ex art. 142; risultava corretta la valutazione delle menomazioni patite dallo Z., per cui esse erano inferiori alla soglia minima indennizzabile.

Avverso la suddetta sentenza l’Inail ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Groupama ha resistito con controricorso, mentre il T. non ha espletato attività difensiva.

La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata poi rinviata alla pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1- Il primo motivo prospetta violazione dell’art. 1916 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 142 e 144. Il tema è l’affermata carenza di legittimazione passiva del T., conducente e proprietario dell’automezzo che causò il sinistro.

1.1 – La censura si rivela inammissibile in forza dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (applicabile al ricorso ratione temporis) atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo in esame non offre elementi per mutare (e neppure per confermare) l’orientamento della stessa, secondo cui (vedi, per tutte, Cass. sez. 3, n. 3356 del 2010), in tema di recupero delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l’azione diretta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28 (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 142), nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacchè i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all’azione diretta, L. n. 990 del 1969, ex art. 28, esercitata dall’INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso).

Non induce a diversa statuizione la circostanza che il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144 (come già la L. n. 990 del 1969, art. 23) preveda che il danneggiato che proponga azione diretta contro l’assicuratore debba chiamare il giudizio anche il responsabile del danno, mentre è inconferente il riferimento alla sentenza n. 10311/2006 delle Sezioni Unite di questa Corte, poichè essa si riferisce alla medesima situazione appena sopra evidenziata.

Nella specie il Tribunale, interpretando la domanda, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto che l’Inail avesse esperito soltanto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 e non anche l’azione ex art. 1916 c.c..

Questa statuizione non è stata impugnata con specifica censura dal ricorrente e, quindi, sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato.

Con la memoria l’Inail ha ribadito la propria tesi facendo leva sulla sentenza n. 249 del 2011 di questa stessa sezione. Ma anche questo riferimento è inconferente perchè la sentenza indicata non ha affrontato espressamente il tema, dal momento che l’azione era stata fondata proprio sull’art. 1916 c.c..

2 – Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 1916 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, del D.M. 12 luglio 2000 emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il tema trattato è l’esclusione del diritto di credito dell’Inail in relazione al danno biologico liquidato all’infortunato. Si assume che, allorchè l’Istituto propone azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., il proprietario dell’autoveicolo antagonista e il suo assicuratore non possono contestare il contenuto del rapporto assicurativo che lega l’Inail al lavoratore infortunato, dovendo essi rimborsare le prestazioni previdenziali erogate, sempre che vi sia responsabilità nella causazione del sinistro stradale e nei limiti del danno civilistico complessivo. Il ricorrente ne ricava che non è sindacabile nel merito la valutazione effettuata dai sanitari dell’Istituto ai fini del danno infortunistico.

2.2 – La censura è inammissibile prima che infondata. Inammissibile poichè poggia su documenti (la documentazione afferente le indagini dei sanitari Inail oltre alla C.T.U.) in relazione ai quali il ricorrente non ha rispettato gli oneri processuali posti dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento.

La. violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Infondata poichè il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 142, Codice delle assicurazioni private, stabilisce il diritto dell’Inail di ottenere dall’impresa che assicura il veicolo del responsabile del sinistro "il rimborso delle spese sostenute per le prestazione erogate al danneggiato ai sensi delle legge e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione" e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limita, all’art. 13, consente l’indennizzabilità del danno biologo accertato in misura pari o superiore al 6%.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25-11-2011, n. 9252

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41011

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con decisione del 27.04.2010, confermava la sentenza emessa in data 22.01.09 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato:

M.G.. per i reati di: -tentata estorsione in danno della moglie D.G. A. (artt. 56-629 – art. 649 c.p., comma 3) -lesioni personali (artt. 582-585-577-576 c.p.) – maltrattamenti in famiglia. (art. 572 c.p.); – fatti commessi fino al (OMISSIS);

– Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo;

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) Il ricorrente censura la decisione impugnata per omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello mediante l’escussione dell’altro figlio della coppia, mai sentito;

il predetto era restato nella casa coniugale con la madre, per un periodo più lungo rispetto all’altro fratello già esaminato, M. A., e quindi avrebbe "potuto apportare al processo un dato cognitivo essenziale in punto di riscontro alle dichiarazioni della D.G.", riscontro necessario stante l’inattendibilità della parte offesa, animata da inimicizia con l’imputato;

2) La sentenza sarebbe incorsa in violazione di legge per avere ritenuto il tentativo di estorsione valorizzando l’episodio del 07.04.2006, nel corso del quale il M. avrebbe minacciato la moglie di morte se non avesse venduto i suoi beni, trascurando illogicamente di considerare che tale episodio non era finalizzato ad ottenere la vendita del bene ereditario, ma era determinato dalla reazione del M. allorchè si era accorto che la moglie aveva dormito nell’auto;

– la sentenza era da censurare anche per avere ritenuto il reato di maltrattamenti in famiglia, omettendo illogicamente di considerare che le dichiarazioni della D.G. si riferivano ad isolati e sporadici episodi, inidonei a dimostrare l’esistenza di un disegno persecutorio nei suoi confronti, essendo per altro ininfluente a tale riguarda la deposizione del figlio già escusso, M.A.;

3) – la decisione impugnata sarebbe incorsa in violazione di legger per omessa motivazione riguardo alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, che, invece, andava riconosciuta atteso che la reazione violenta dell’imputato alla quale fecero seguito le lesioni patite dalla D.G., era conseguente all’atteggiamento provocatorio tenuto da quest’ultima che anzichè restare nella casa coniugale dormiva in auto;

– la sentenza andava censurata anche per non avere ritenuto le attenuanti generiche, da concedere attraverso un’adeguata ponderazione degli elementi postivi emergenti dalla condotta antecedente e successiva al reato, oltre che per adeguare la pena al fatto;

– ugualmente censurabile era l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione, nella misura minima, degli aumenti ex art. 81 cpv c.p.; CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sotto l’apparenza della censura per violazione di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 572 c.p., il ricorrente finisce in parte con il proporre interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione dei fatti, che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha evidenziato:

– riguardo al reato di tentativo di estorsione, che la penale responsabilità dell’imputato emergeva in maniera chiara dalla circostanza che la D.G., dopo avere venduto altri beni ereditari, si rifiutava di vendere l’ultimo terreno rimasto, volendo "lasciare qualcosa ai figli", sicchè la minaccia di morte e la violenza che l’imputato aveva esercitato nell’episodio in contestazione "non fu affatto slegata dalla richiesta di vendita ma fu il coronamento di un insistente atteggiamento teso alla realizzazione di denaro attraverso la costrizione della D.G. all’alienazione" (pag. 4 motivaz.).

Si tratta di motivazione congrua perchè fondata su dati fattuali oggettivi ed immuni da illogicità in quanto conformi alle massime di comune esperienza;

– per contro, i motivi di ricorso proposti, si risolvono in prospettazioni alternative dei fatti, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12235).

Il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe trascurato di considerare che l’episodio violento del 07.04.06 sarebbe il frutto di una reazione all’atteggiamento provocatorio della D.G. che dormiva in auto e censura la sentenza per avere omesso di motivare riguardo all’applicazione dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 2 (per mero errore materiale indicata in sentenza con l’art. 62 c.p., n. 3) ma il motivo non coglie nel segno perchè trascura la motivazione della Corte di appello che sottolinea congruamente, per un verso, come la circostanza che la D.D. dormisse in macchina era ormai una consuetudine, che si ripeteva tutti i giorni a partire dal marzo 2005, sicchè non poteva integrare il fatto nuovo idoneo a giustificare l’esplosione di violenza e la permanenza dello stato d’ira (Cassazione penale, sez. 1^ 03/06/2009, n. 29775) e, per altro verso, che il comportamento della D.D. lungi dal costituire un fatto ingiusto, era determinato dalle minacce e violenze dell’imputato, così gravi da costringere la donna a dormire nell’automobile per paura del marito (pag. 4 motivaz.) Invero ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, il concetto di "fatto ingiusto", pur comprendendo in se qualsiasi comportamento, intenzionale o colposo, legittimo o illegittimo, purchè idoneo a scatenare l’altrui reazione, presuppone pur sempre la volontarietà dello stesso e, pertanto, lo stato d’ira che scatena la reazione offensiva al fatto ingiusto altrui deve essere a questo legata da un nesso di causalità, non già di semplice occasionalità, essendo indispensabile l’esistenza di un rapporto di proporzione e di adeguatezza tra fatto provocante e fatto provocato. (Cassazione penale, sez. 6^, 03/04/1992).

Esula, pertanto nella fattispecie, l’attenuante della provocazione avendo evidenziato la Corte di appello come la reazione iraconda dell’imputato risultava determinata da un comportamento della moglie che non poteva essere ritenuto ingiusto in quanto, pur se anomalo, era provocato dall’attività delittuosa dello steso M..

– riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia: che la penale responsabilità dell’imputato emergeva dalle ripetute manifestazioni di violenza: -sia di carattere fisico, mediante percosse, e: – sia di carattere morale, mediante ingiurie ed umiliazioni, comportamenti sistematicamente espletati durante la convivenza ventennale, ad eccezione dei primi due o tre anni (pag. 3 motivaz.) e di tale intensità che la D.G. "per paura del marito, dapprima fu costretta a dormire con il figlio A., nella stanza chiusa a chiave, poi, e precisamente fino al marzo del 2005, con l’altro figlio, ed infine, quando entrambi i ragazzi lasciarono l’abitazione familiare, all’interno dell’autovettura" (pag. 3-4 motivaz.).

Si tratta di una motivazione congrua ed esente da illogicità evidenti, del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità che, in materia ha sancito il principio per il quale i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall’imputato nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando essi realizzino un regime di vita avvilente e mortificante (Cassazione penale, sez. 6^ 16/11/2010, n. 45547).

La motivazione impugnata si colloca in tale alveo giurisprudenziale evidenziando come nella specie le condotte descritte evidenziavano l’esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l’integrità morale della persona offesa, perchè valutate unitariamente evidenziavano l’esistenza di una volontà finalizzata a rendere disagevole e per quanto possibile; penosa l’esistenza del coniuge, tanto da costringerla a cercare riparo attraverso i figli.

– A tale ultimo riguardo la sentenza impugnata osserva che la D. G. risulta del tutto attendibile perchè riscontrata, sia dalla certificazione medica allegata e sia dalle dichiarazioni del figlio M.A., della cui deposizione riporta ampi stralci;

da tali osservazioni discende, sia pure in maniere indiretta, la motivazione riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione che, pur se implicitamente, è stata respinta dalla Corte di merito sulla scorta degli elementi probatori sopra riportati, relativi all’affermazione di responsabilità del M., che la Corte del Merito ritiene chiari e tali da eseludere la necessità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

E’ noto, infatti per un verso, che la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale; in relazione al quale vale la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L’art. 603 c.p.p., comma 1, infatti, non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesto per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. In una tale prospettiva, se è vero che il diniego dell’eventualmente invocata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti. (Cassazione penale, sez. 4^, 06/11/2009, n. 43966).

– Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena, anche ex art. 81 cpv c.p., e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento all’assenza di elementi sufficienti ai fini della concessione dell’attenuante.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio.

Ciò vale; "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare: le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti:

gli elementi, favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamentedisattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

(Cassazione penale sez. 4^, 4 luglio n. 32290;

– Occorre osservare, altresì, che in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale (come nei caso) che l’obbligo di motivazione del giudice si attenua sicchè è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza della pena nel suo complesso, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. (Cassazione penale, sez. 4^ 21 settembre 2007, n. 38536).

La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni proposti.

Il ricorso è da rigettare attesa che i motivi proposti in punto di diritto non consentono la pronunzia di inammissibilità; consegue la condanna alle spese in ragione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 106 Bando del concorso Procedimento concorsuale

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Svolgimento del processo

La Corte dei Conti, con decreto del 23 aprile 2005, ha indetto una procedura concorsuale a 150 posti, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1.

Con memoria depositata il 13 ottobre 2009, l’odierno ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di partecipazione nel termine (31 ottobre 2005) fissato nel bando, in quanto in possesso dei prescritti requisiti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

Escluso dalla procedura concorsuale, il sig. M. presentava ricorso dinanzi a questo Tribunale, definito con sentenza di rigetto n. 10976 del 2007.

A fronte della rinnovata esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, disposta dalla Corte dei Conti, il sig. M. veniva tuttavia ammesso con riserva a partecipare al concorso in esito alla comunicazione di aver interposto appello avverso la decisione come sopra resa in prime cure, al momento, ancora definito con sentenza.

In presenza dell’avversato decreto del 18 giugno 2009, si duole il ricorrente della mancata riapertura dei termini di partecipazione al concorso, proponendo le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge e delle regole della par condicio. Mancata riapertura dei termini relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla presentazione delle domande di partecipazione in conseguenza della sostanziale modifica del bando originario con violazione dei principi propri di procedure concorsuali e di principi generali del diritto amministrativo, quali – in termini precipui – quello inerente la dicotomia tra atto ricognitivo e costitutivo e – in termini estensivi – quello del contrarius actus.

Le modificazioni introdotte dalla sopravvenienza del 2009 rispetto al bando originario del 2005 sarebbero rappresentate:

– dalla suddivisione dei 150 posti messi a concorso sulla base di differenti tipologie di attività;

– la richiesta, nei confronti dei candidati che già avessero presentato domanda di partecipazione, di indicare la tipologia di attività per la quale intendessero concorrere;

– la modificazione della prova d’esame (in luogo dello svolgimento di un elaborato, test articolato su 60 quesiti a risposta multipla);

– la modificazione delle modalità di svolgimento e della durata dei corsi di qualificazione.

Assume parte ricorrente che, in ragione dell’illustrata sostanziale modificazione non soltanto dell’oggetto della procedura concorsuale de qua, ma anche dei requisiti previsti per prendere parte alla stessa, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale riapertura, secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, avrebbe dovuto riguardare anche coloro che non fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione alla data all’uopo originariamente fissata (21 aprile 2005), avuto riguardo all’arco temporale ultraquadriennale intercorso dalla pubblicazione del bando al momento dell’introduzione delle suindicate modificazioni ad esso apportate.

Nel soggiungere come il bando originario sia stato modificato con determinazione avente carattere costitutivo e non ricognitivo, parte ricorrente evidenzia come tale presupposto appieno connoti la dedotta aspettativa ad una riapertura dei termini della selezione de qua.

2) Violazione di legge e della par condicio a conferma della doverosità della riapertura dei termini di cui sopra, vista la natura costitutiva dell’innovato bando. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, giusta previsione di gara che consente il "doppio salto". Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Il bando di concorso (nelle sue previsioni originarie, così come a seguito delle apportate modifiche) sarebbe illegittimo in ragione della consentita partecipazione alla selezione di tutti i dipendenti della Corte collocati in area B.

Verrebbe, per l’effetto, a determinarsi – in violazione dei principi indicati in epigrafe – una consentita progressione per saltum, atteso che l’accesso all’area C sarebbe consentito all’intero novero dei soggetti inquadrati in area B, indipendentemente dalla posizione (B1, B2, B3, B3S) da essi rivestita.

Con motivi aggiunti debitamente notificati e depositati in giudizio il 22 gennaio 2011 è stato, poi, impugnato il decreto in data 13 dicembre 2010, con il quale la Corte dei Conti, in presenza dell’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva e dell’utile graduazione dell’interessato in esito allo svolgimento delle previste prove, ha nondimeno disposto di non inserire il sig. M. nella conclusiva graduatoria, in attesa dell’esito del presente giudizio.

Assume parte ricorrente che tale atto sia inficiato per illegittima esclusione dalla graduatoria dei vincitori in virtù del principio di assorbimento, in quanto il superamento delle prove scritte ed orali comporta il venir meno della res litigiosa; nonché per violazione del principio di tutela dell’affidamento nell’equa considerazione del "giusto diritto al lavoro".

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, essenzialmente incentrato sulla mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi.

La rilevanza di tale argomentazione – in termini di interesse alla sottoposizione all’adito organo di giustizia della questione sopra precisata – appieno rileva ove si consideri che parte ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al concorso nel termine all’uopo fissato, in quanto non in possesso a tale data dei prescritti requisiti di partecipazione.

Sostiene la parte stessa, al riguardo, che la sostanziale immutazione della lex specialis – veicolata dal decreto n. 550 del 2009 – avrebbe dovuto imporre alla procedente Amministrazione una generale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in discorso, pena la violazione di affermati principi generali dell’ordinamento, nonché delle coordinate di legittimo svolgimento delle procedure selettive.

La doglianza non riveste giuridico pregio e, per l’effetto, non merita accoglimento.

Rileva al riguardo il Collegio come la prospettazione di parte ricorrente sarebbe suscettibile di favorevole considerazione soltanto laddove la rettifica di un bando di concorso venisse ad incidere sui requisiti di partecipazione, ampliandone la portata con riveniente allargamento della potenziale platea dei partecipanti: in tale ipotesi atteggiandosi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, effettivamente, in termini di doverosità, al fine di consentire la partecipazione anche a chi, pur interessato alla procedura, non vi avesse inizialmente partecipato a fronte di una clausola escludente del bando, poi modificata in senso ampliativo.

In tale evenienza, infatti (e, quindi, nel caso in cui la rettifica del bando originario avesse comportato un ampliamento dei potenziali partecipanti) si dimostrerebbe irrazionale (e, comunque, non fondata su alcun apprezzabile interesse pubblico) la scelta di non ammettere al concorso i soggetti che avessero medio tempore maturato i requisiti.

Se, infatti, l’interesse dell’Amministrazione procedente va identificato nell’esigenza di favorire la massima partecipazione dei soggetti astrattamente idonei, al fine di pervenire alla selezione dei candidati "migliori"), allora viene a dimostrarsi priva di ragionevole fondamento la scelta di precludere la partecipazione a coloro i quali, alla data della nuova chiusura dei termini di iscrizione al concorso, avessero maturato i requisiti, ancorché in epoca successiva alla prima indizione, poi rettificata.

Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Umbria, 28 maggio 2009 n. 262) che, "in materia di concorsi per il pubblico impiego, un principio generale di remota origine giurisprudenziale vuole che, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito (anche solo, ad es., aumentando il numero dei posti), essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione", al fine di "dar modo di partecipare a coloro che, valutando le condizioni originarie, avevano ritenuto di non averne interesse": principio, quest’ultimo, che, ancorché "non legificato, ma pacifico in giurisprudenza, si considera derivare dal fondamentale valore dell’imparzialità dell’amministrazione" e "si correla, del resto, anche a canoni di buona amministrazione".

Ferma la sostanziale condivisione dell’orientamento del quale si è dato conto, rileva peraltro la Sezione come le modificazioni apportate all’originario bando di concorso per effetto delle disposizioni introdotte dal gravato decreto del 2009 non rivelino carattere "adeguatamente" sostanziale, tale da indurre – con carattere di obbligatorietà – una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non hanno formato, infatti, oggetto di modifica:

– il numero complessivo dei posti messi a concorso;

– i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;

– l’oggetto della selezione stessa;

– l’articolazione del concorso per titoli ed esami, nonché il "peso", in termini di assegnazione di punteggio, riservato, rispettivamente, alla prova scritta ed alla valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli di studio, culturali e professionali.

Deve quindi escludersi che le imputazioni apportate alla lex specialis abbiano determinato, in capo alla procedente Amministrazione, alcun obbligo di disporre la riapertura dei termini di che trattasi, per come sostenuto dalla parte ricorrente: obbligo la cui immanenza appare predicabile:

– non soltanto laddove il numero dei posti messi a concorso, le regole di articolazione della selezione, ovvero l’oggetto della stessa avessero formato oggetto di incisiva rimeditazione;

– ma, anche, nel caso in cui gli stessi requisiti di ammissione fossero stati modificati, determinando un corrispondente ampliamento della platea dei potenziali partecipanti, a fronte del quale sarebbe stato ben irragionevole non consentire anche ai soggetti (originariamente) non in possesso dei requisiti una rimessione in termini ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Diversamente da quanto ora osservato, il gravato decreto del 2009 – inalterati il numero dei posti messi a concorso, la configurazione della selezione per titoli ed esami, nonché i requisiti per la partecipazione alla stessa – ha:

– articolato il novero delle posizioni messe a concorso per profili professionali;

– modificato le modalità di svolgimento della prova scritta (non più elaborato, ma test a risposta multipla)

– compresso la durata del corso di formazione.

Nessuna di tali modificazioni è destinata, con ogni evidenza, ad incidere sui requisiti di partecipazione; né alcuna di esse integra una modificazione dell’originario bando in termini sostanziali, tali cioè da indurre – con il carattere di "obbligatorietà" postulato dalla parte ricorrente – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva de qua.

La censura, dimostratasi infondata, deve pertanto essere respinta.

3. Con ulteriore argomento di censura, si duole parte ricorrente (la cui posizione funzionale di appartenenza è B3) che la consentita partecipazione alla procedura di che trattasi di dipendenti inquadrati in sottordinate posizioni (B1 e B2) consentirebbe a questi ultimi di accedere, in caso di esito vittorioso del concorso, all’area C (posizione C1) mediante una preclusa progressione per saltum.

Va in primo luogo osservato come la posizione legittimante ravvisabile in capo alla parte ricorrente, ai fini della proposizione della censura ora all’esame, riveste debole consistenza, atteso che la mancata partecipazione al concorso de quo (a fronte dell’omessa presentazione della domanda di ammissione, avvenuta in ragione della carenza dei prescritti requisiti) non consente la qualificabilità in termini di personalità, attualità, concretezza e differenziazione dell’interesse fatto valere nel contestare l’ampliato novero dei soggetti facoltizzati a presentare domanda di partecipazione.

Nondimeno, la censura si dimostra infondata anche nel merito; per l’effetto imponendosi la reiezione delle argomentazioni in proposito articolate.

Intende il Collegio, a tale riguardo, aderire all’orientamento dalla Sezione già esplicitato, proprio a proposito del concorso oggetto di odierna indagine, con la rammentata sentenza 10216/2006.

Anche nella vicenda contenziosa definita con la decisione ora richiamata, la parte ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici (nonché la disparità di trattamento e la contraddittorietà insite nella presupposta normativa di matrice contrattuale), in relazione alla possibilità per i dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 (incaricati dell’espletamento di mansioni esecutive) di transitare direttamente nell’area C senza passare per la posizione B3; ulteriormente rappresentando che tale consentita possibilità – oltre ad essere contraddittoria in riferimento alla espressa previsione, nel contratto collettivo, di una selezione appositamente preordinata al passaggio da B1/B2 a B3- – si sarebbe, ulteriormente, rivelata in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità dei "doppi passaggi di qualifica".

La disciplina della selezione interna de qua, così come delineata dalla pertinente contrattazione collettiva (art. 15 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1995; C.C.N.L. del personale delle aree funzionali della Corte dei conti del 12 novembre 2004, che a sua volta rinvia all’art. 8 del C.C.N.L. 12 giugno 2003), non si pone infatti in contrasto con i principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr. sentenze 24 luglio 2003 n. 274, 4 dicembre 2002 n. 517, 23 luglio 2002 n. 373, 29 maggio 2002 n. 218, 16 maggio 2002 n. 194, 4 gennaio 1999 n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528, 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161), ed in particolare con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.), non configurandosi nella specie una procedura selettiva finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale attraverso l’ingiustificata valorizzazione dell’anzianità di servizio.

In proposito, va osservato come, con le richiamate sentenze nn. 1/1999 e 194/2002, la Corte Costituzionale, richiamandosi agli artt. 97, 51 e 98 e 3 della Costituzione, abbia evidenziato come il pubblico concorso sia imposto anche per l’accesso alla qualifica successiva in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (rappresentando, quindi, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione).

La Corte, nel censurare la prevista ammissione ai corsi di riqualificazione di dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore (in quanto volta a "conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme"), ha poi ribadito che "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci".

Nel caso in specie, le modalità del concorso, con le quali la partecipazione è stata estesa a categorie di personale diverse da quella (B3) immediatamente sottordinata rispetto alla posizione da conferire (C1), in ossequio al principio di salvaguardia dell’anzianità, non attribuiscono al requisito della mera anzianità quella funzione "abnorme" individuata dal Giudice delle leggi, ossia di un criterio elusivo del meccanismo generale del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al contrario, appare del tutto conforme al principio di eguaglianza, che impone di trattare in maniera differenziata le situazioni in sé diverse, l’operato dell’Amministrazione che, pur permettendo un’ampiata partecipazione alla procedura di selezione, ha tuttavia articolato ed opportunamente valorizzato, in sede di formazione della graduatoria finale, le diverse condizioni personali che avevano legittimato l’ammissione alla fase concorsuale.

È al riguardo sufficiente considerare che i punteggi per l’anzianità sono differenziati in relazione alla posizione di appartenenza degli aspiranti (in particolare: punti 1,00 per i B3; punti 0,75 per i B2; punti 0,50 per i B1), senza che lo scarto previsto sia irragionevole al punto da trasmodare in invalidità della norma.

Per ciascun anno di servizio dei dipendenti B3 è, infatti, prevista l’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al corrispondente periodo per i dipendenti B1 (10 anni di servizio dei primi sono equivalenti a 20 anni degli altri); laddove il raggiungimento di 20 punti di anzianità per i B3 richiederebbe, per i dipendenti in posizione B1, un servizio prestato per almeno 40 anni (analogo ragionamento, ancorché in termini aritmeticamente più attenuati, valendo per i dipendenti B2).

Non può quindi ritenersi che il mero fatto del conseguimento dell’anzianità necessaria in profili professionali diversificati conduca ad una pedissequa (quanto ingiustificata) omologazione delle posizioni dei partecipanti, atteso che, in tal modo, verrebbe a realizzarsi un pratico "appiattimento" di esperienze lavorative diverse con riveniente forzata "omogeneizzazione" di mansioni di rilevanza non equiparabile.

La censura, come in precedenza anticipato, è quindi infondata e deve essere disattesa.

4. Nel ribadire l’inaccoglibilità delle esaminate doglianze – nonché dei motivi aggiunti successivamente proposti, aventi contenuto meramente iterativo e/o conseguenziale – non può esimersi il Collegio da disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

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