Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2012) 16-11-2012, n. 44955

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Matera, con sentenza dell’11 aprile 2011, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Stigliano del 12 aprile 2010 che aveva condannato T.L. per il delitto di minacce in danno di A.L..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando quale unico motivo la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Si osserva, in primo luogo, come una contestazione all’impugnata sentenza basata su di una diversa lettura delle risultanze processuali probatorie (in particolare la credibilità della parte offesa) non possa essere ammessa avanti la Corte di Cassazione.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.

In tema di ricorso per cassazione, inoltre, quando ci si trovi dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. 4^ 10 febbraio 2009 n. 20395).

In tema di sentenza penale di appello, non sussiste, inoltre, mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice.

Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v.

Cass. Sez. 2^ 15 maggio 2008 n. 19947).

La sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4^ 13 maggio 2011 n. 26660).

Orbene, nel caso di specie e in fatto questa volta, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nella motivazione del Giudice del merito, avendo, da un lato, il giudicante perfettamente risposto alle asserzioni defensionali dell’imputato ed avendo, d’altra parte, riscontrato la deposizione testimoniale della parte offesa secondo quanto imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v. da ultimo Cass. Sez. 1^ 24 giugno 2010 n. 29372).

4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 01-03-2013, n. 9811

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 6.12.2011 il Magistrato di sorveglianza di Avellino respingeva l’istanza di liberazione anticipata presentata da C.L. in relazione ai periodi di detenzione dallo stesso sofferti tra il 2.10.2001 ed il 24.7.2002 e tra il 26.7.2005 ed il 31.3.2006.

Il reclamo proposto dall’interessato avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza in data 20.3.2012.

In specie, il tribunale ha ritenuto che la condotta del C. durante i predetti periodi di detenzione deve essere considerata soltanto formalmente rispettosa delle regole, ma non può ritenersi sintomatica dell’effettiva adesione all’opera di risocializzazione finalizzata al concreto recupero del condannato, tenuto conto delle condotte successive ed, in specie, della condotta di evasione del (OMISSIS) – negativamente valutabile pur alla luce della intervenuta assoluzione dal reato di evasione – nonchè della violazione della disciplina degli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), commessa il (OMISSIS), per la quale è intervenuta condanna irrevocabile.

2. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge e lamentando che il tribunale ha respinto la liberazione anticipata facendo riferimento genericamente a tutto il periodo di detenzione precedente al reato commesso il (OMISSIS), senza operare la necessaria approfondita valutazione semestrale frazionata.

Rileva, altresì, che il semestre compreso tra il 2.1.2001 ed il 24.7.2002 non costituisce espiazione della pena in esecuzione, essendo stato imputato a titolo di fungibilità all’attuale cumulo di pena in esecuzione. Pertanto, se la liberazione anticipata fosse stata già concessa in relazione a detto semestre il beneficio non si sarebbe potuto revocare a causa del reato commesso il (OMISSIS);

occorreva, quindi, procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quali pene fossero in esecuzione al momento della commissione del reato.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi affermati costantemente da questa Corte che devono essere qui ribaditi.

Se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 Ord, Pen., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego (Sez. 1, n. 20889, 13/05/2010, Monteleone, rv. 247423; Sez. 1, n. 37345, 27/9/07, Negri, rv. 237509). Nello stesso senso, invero, è stato affermato che "ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti"; (Sez. 1, n. 18012, 20/3/04, Prandin, rv. 227977).

Nel caso di specie, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente nei periodi successivi a quelli in cui è stato detenuto ed ai quali si riferisce l’istanza di liberazione anticipata sia tale da dimostrare la non effettiva partecipazione alla rieducazione. In specie, ha compiutamente, ancorchè sinteticamente, valutato sia il fatto del (OMISSIS) che ha ritenuto rilevante pur tenuto conto dell’assoluzione dal reato di evasione, che la violazione in materia di stupefacenti commessa il (OMISSIS) per la quale il C. è stato irrevocabilmente condannato.

Del resto, nonostante la partecipazione positiva del detenuto all’opera di rieducazione vada desunta autonomamente per ogni singolo semestre di detenzione, avendo il legislatore ancorato al periodo temporale di tale entità la possibilità di adeguata valutazione della condotta dell’interessato, è possibile escludere il beneficio della liberazione anticipata per uno o alcuni periodi diversi da quelli interessati da condotte negative se queste si connotano per gravità e rilevanza tali da riverberare gli effetti negativi sui semestri diversi.

Evidentemente infondata è la deduzione del ricorrente in ordine al semestre compreso tra il 2.1.2001 ed il 24.7.2002 che è stato comunque imputato a titolo di fungibilità all’attuale cumulo di pena in esecuzione, tenuto conto, peraltro, che la valutazione negativa del tribunale è stata operata anche in considerazione della condotta del 2004 e che la liberazione anticipata è revocabile se ricorrono o presupposti di cui all’art. 54, comma 3 Ord. Pen..

Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 26-06-2008 (24-06-2008), n. 25900 Giudizio di rinvio – Applicabilità – Sussistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del giorno 11.6.1997, la Corte d’assise di Milano, Sezione 4^, fra l’altro, dichiarò A.G. e A. P. responsabili del reato di cui al capo 52 (artt. 81, 110 c.p., L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, comma 1 e art. 74, comma 1, n. 2 e comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2) e – limitatamente a tale reato, quale pena base per altri reati in continuazione – condannò ciascuno alla pena di anni 16 di reclusione e L. 180.000.000, di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 1^, con sentenza del 17.2.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena inflitta per il reato di cui al capo 52 ad anni 15 di reclusione e L. 120.000.000, di multa quanto ad A.G. e ad anni 10 mesi 8 di reclusione e L. 120.000.000, di multa quanto ad A.P..
La Corte di cassazione, con sentenza 19.3.2002, annullò la sentenza con rinvio.
La Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 3^, con sentenza 26.3.2004, precisata la data di commissione del reato da epoca prossima al 1989 ad epoca antecedente e prossima al luglio 1990 ed applicata la L. n. 685 del 1975, ridusse la pena inflitta ad A. G. per il reato di cui al capo 52, ad anni 13 di reclusione ed Euro 46.481,00, di multa e quanto ad A.P., con la diminuente per il rito abbreviato, ad anni 18 mesi 8 di reclusione ed Euro 30.897,00, di multa.
La Corte di cassazione, con sentenza 17.11.2004, ha annullato con rinvio la sentenza di cui sopra sull’assunto che la prima sentenza annullata aveva determinato la pena in misura prossima al minimo edittale e che il giudice di rinvio aveva invece determinato la pena partendo da una pena base quasi raddoppiata rispetto al minimo edittale.
Con sentenza 4.10.2005 la Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 2^, ha determinato la pena in anni 8 mesi 6 di reclusione e L. 15.000.000, di multa (da convertirsi in euro) quanto ad A. G. ed in anni 5 mesi 8 di reclusione e L. 10.000.000, di multa (da convenirsi in euro) quanto ad A.P., rimettendo alla fase esecutiva la richiesta avanzata nell’interesse di A. G. di continuazione fra i reati di cui alla presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 23.1.2002 della Corte d’assise di Milano.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati A.G. e A.P..
Il difensore di A.G. deduce violazione di legge in quanto il giudice di rinvio ha rimesso alla fase esecutiva la decisione sulla richiesta di continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla Corte d’assise di Milano in data 23.1.2002.
Il difensore di A.P. deduce:
1. impugnando anche l’ordinanza 4.10.2005 della Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 2^, violazione della legge processuale in relazione alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore, anzichè al domicilio dichiarato, all’atto della scarcerazione dalla Casa di reclusione di (OMISSIS); la Corte d’assise d’appello ha rigettato l’eccezione sull’assunto che dal meccanografico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, risultava che all’atto della scarcerazione A.P. aveva dichiarato domicilio in (OMISSIS), ove era stata vanamente tentata la prima notifica; la stampa meccanografica non avrebbe alcun valore in quanto non sottoscritta; peraltro alla data della prima notifica tentata (16.5.2005) A.P. risiedeva in (OMISSIS) presso la casa di reclusione, mentre alla data della notifica al difensore (15.6.2006) era residente in (OMISSIS); la nullità dedotta sarebbe assoluta ed insanabile;
2. vizio di motivazione in relazione all’incremento di pena per la continuazione interna al capo 52 in quanto determinata in misura superiore ai minimi edittali e l’annullamento con rinvio per lo scostamento eccessivo dai minimi avrebbe riguardato anche l’incremento per continuazione;
3. violazione di legge in quanto l’aumento di pena per l’aggravante del numero di persone concorrenti nel reato (anni 1 mesi 4 di reclusione e L. 2.000.000, di multa) operato dal giudice di rinvio è stato superiore a quello determinato nella sentenza 26.3.2004 della Corte d’assise d’appello di Milano Sezione 3^ penale (anni 1 di reclusione e lire 10.000.000 di multa) in violazione del divieto di reformatio in pejus.
Il ricorso proposto nell’interesse di A.G. è fondato.
Questa Corte ha affermato che la possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p., è soltanto sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione: come tale non può essere esercitata quando il giudice della cognizione ha escluso espressamente la continuazione o non ha esaminato la richiesta esplicitamente avanzata al riguardo. (V. Cass. Sez. 3^ sent. n. 10478 del 27.4.1994 dep. 8.10.1994 rv 200377).
D’altro canto al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l’applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l’identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. (V. Cass. Sez. 6^ sent. n. 04921 del 13.3.2000 dep. 20.4.2000 rv 216133).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con riferimento alla posizione di A.G., limitatamente all’omessa pronunzia sulla istanza di applicazione della continuazione.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di A.P. è fondato.
Da attestazione della Casa di reclusione di (OMISSIS) risulta che all’atto della scarcerazione in data 15.4.2004 A.P. dichiarò domicilio in (OMISSIS) e non (come erroneamente risultava dalla scheda meccanografica) in (OMISSIS).
Ne consegue la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza impugnata che deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Milano nei confronti di entrambi i ricorrenti.
Non si deve far luogo a rinvio ad altra Corte d’appello, pur essendovi a Milano solo tre sezioni della Corte d’assise d’appello.
Infatti L’art. 623 c.p.p., lett. c), nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza, alla corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poichè il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poichè il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l’ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge. (V. Cass. Sez. 6^ sent. n. 1142 del 30.3.1999 dep. 27.5.1999 rv 214748. Nella specie, la Corte d’appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza, annullata dalla Cassazione con rinvio all’altra sezione:
anche la sentenza emessa da quest’ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte suprema ha enunciato il principio citato rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall’imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento della seconda sentenza, doveva essere rimesso alla corte d’appello più vicina).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.P., nonchè nei confronti di A.G., limitatamente all’omessa pronunzia sul vincolo della continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 11905 del 2011 Part time svolto secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal contratto collettivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda proposta L. R. F. nei confronti della società (…) s.p.a., accertava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 10 dicembre 1998, dacché il rapporto formalmente instaurato a part-time si era concretamente svolto secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal contratto collettivo, e condannava la società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova che, con la sentenza ora impugnata, dichiarava la sussistenza del rapporto a tempo pieno con decorrenza dal 1999, rilevando che, alla stregua delle risultanze documentali, da tale data il ricorrente aveva prestato con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all’orario normale.
3. Di questa decisione domandano la cassazione (…) s.p.a. (già (…) s.p.a. e (…) s.p.a. (cessionaria delle attività aziendali svolte in regime di concessione) con unico ricorso affidato a due motivi, cui il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
4. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

5. Primo motivo: le ricorrenti lamentano violazione della L. n. 863 del 1984, art. 5, anche in relazione all’art. 3.7 del C.C.N.L. 4 aprile 1995 e all’art. 3.6 del C.C.N.L. 16 febbraio 2000, nonché vizio di motivazione deducendo che, pure alla luce delle richiamate disposizioni sussisteva piena compatibilità tra la prestazione ad orario ridotto e lo svolgimento di un’eventuale ulteriore attività da parte del lavoratore e che, comunque, all’eventuale violazione della legge n. 863 cit. e delle disposizioni collettive sul contratto a tempo parziale non poteva conseguire la conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.

6. Secondo motivo: si denuncia vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata non abbia considerato che Io svolgimento del lavoro supplementare non poteva comportare l’esistenza di un rapporto a tempo pieno, in assenza degli ulteriori elementi distintivi di tale rapporto, in particolare l’ obbligo di reperibilità del lavoratore al di fuori dei turni programmati, ben potendo egli rifiutare le prestazioni supplementari, di volta in volta concordate; né poteva configurarsi alcuna novazione del rapporto, in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie novativa e in presenza della mera modifica di modalità accessorie della prestazione.

7. Osserva il Collegio che, nel censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive di settore, le ricorrenti non hanno adempiuto l’onere, prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, onde va dichiarata l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso.

8. Le restanti censure, congiuntamente esaminate per l’intima connessione, non sono fondate alla stregua dei precedenti specifici di questa Corte, resi in controversie simili alla presente, cui il Collegio intende dare continuità (v., ex multis, Cass. 21160/2010).

9. Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l’orario di lavoro, è conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata – resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale – non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.

10. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito,
l’effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova
regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale.

11. Il ricorso è respinto e le ricorrenti vanno condannate, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in euro 20,00, oltre euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 30.05.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.