Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Matera, con sentenza dell’11 aprile 2011, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Stigliano del 12 aprile 2010 che aveva condannato T.L. per il delitto di minacce in danno di A.L..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando quale unico motivo la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Si osserva, in primo luogo, come una contestazione all’impugnata sentenza basata su di una diversa lettura delle risultanze processuali probatorie (in particolare la credibilità della parte offesa) non possa essere ammessa avanti la Corte di Cassazione.
Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
In tema di ricorso per cassazione, inoltre, quando ci si trovi dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. 4^ 10 febbraio 2009 n. 20395).
In tema di sentenza penale di appello, non sussiste, inoltre, mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice.
Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v.
Cass. Sez. 2^ 15 maggio 2008 n. 19947).
La sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4^ 13 maggio 2011 n. 26660).
Orbene, nel caso di specie e in fatto questa volta, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nella motivazione del Giudice del merito, avendo, da un lato, il giudicante perfettamente risposto alle asserzioni defensionali dell’imputato ed avendo, d’altra parte, riscontrato la deposizione testimoniale della parte offesa secondo quanto imposto dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto (v. da ultimo Cass. Sez. 1^ 24 giugno 2010 n. 29372).
4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
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