Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2011, n. 13107

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 20.12.96 T.A., premesso di essere proprietario di un cespite immobiliare sito in (OMISSIS), confinante con gli immobili di proprietà dei coniugi C.A. e R.G., conveniva in giudizio questi ultimi formulando contro di loro varie domande ed in particolare chiedendo – per quanto ancora interessa in questa sede – di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione di alcuni degli immobili occupati dai convenuti (un locale seminterrato, già adibito a stalla e legnaia con l’area antistante, un piccolo corpo di fabbrica, già utilizzato a cisterna), per cui instava per la condanna dei medesimi al rilascio degli indicati immobili, nonchè per la declaratoria che le aree di proprietà di esso attore poste in fregio al suo fabbricato e al locale, già adibito a stalla, (rivendicato in usucapione), non fossero gravate da alcuna servitù di passaggio a favore dei fondi dei convenuti medesimi.

Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando le domande attrici e svolgendo in via riconvenzionale contro l’attore, altre domande tra cui quella relativa all’accertamento del loro diritto di passaggio sul fondo di proprietà del T..

Espletata l’istruttoria, tramite assunzione dei testi e svolgimento della C.T.U., il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2262/01, accoglieva le domande del T., ritenendo provato il suo possesso ad usucapionem, rigettando per contro le istanze formulate dai convenuti con specifico riferimento alla loro domanda di confessoria servitutis a favore del loro fondi, considerandola rinunciata perchè non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Avverso la predetta decisione proponevano appello i coniugi C. – R., contestando la domanda di usucapione, atteso che il T. vi aveva rinunziato, per cui chiedevano che fosse accertato l’inesistenza dell’usucapione stessa in favore dell’appellato, ed inoltre che fosse affermata la servitù di passaggio a favore dei loro immobili ed a carico dell’immobile dell’attore; instavano a tal fine per il rinnovo della C.T.U..

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponendo appello incidentale.

L’adita Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 829/04 depos. in data 22.10.2004, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello l’incidentale, confermando quindi l’impugnata sentenza, operata la rivalutazione all’attualità del credito da risarcimento danno in favore dell’appellato. Secondo la corte era inammissibile l’eccezione di intervenuta rinuncia all’usucapione da parte del T. in quanto in precedenza mai formulata ed era inammissibile per genericità la censura avverso l’accertamento dell’usucapione. Precisava altresì che la domanda di rigetto della negatoria servitutis non comportava necessariamente quella di accertamento della servitù stessa la quale peraltro oltre che rinunciata era anche infondata nel merito, nè al riguardo poteva essere disposta una c.t.u. esplorativa, come sollecitata dagli appellanti.

Avverso la predetta sentenza i coniugi C. – R. propongono ricorso per cassazione fondato su 5 mezzi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., e segg., artt. 1165, 2937 e 2697 c.c.; degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione sull’inammissibilità del secondo motivo d’appello.

Secondo gli esponenti la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l’insussistenza della novità dell’argomento e della domanda relativa alla dedotta rinuncia all’usucapione, atteso che tale questione era stata fatta valere già nella comparsa conclusionale di 1 grado e che non si trattava comunque di un eccezione in senso proprio, ma di una mera difesa o, in subordine, di un’eccezione in senso lato.

La doglianza non ha pregio.

La questione in parola costituisce indubbiamente un’eccezione nuova (essendo stata sollevata solo nel giudizio d’appello tra l’altro l’esponente confonde la comparsa conclusionale di 1^ grado, con quella di 2^ grado) e si tratta in ogni caso di un’eccezione in senso proprio (cioè rilevabile soltanto ad istanza di parte), come tale ricadente nell’ambito del regime di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2.

Invero la rinuncia all’usucapione maturata, desunta dall’applicazione alla prescrizione acquisitiva, ai sensi dell’art. 1165 c.c., delle norme dettate in materia di prescrizione estintiva, in quanto applicabili, trova la sua disciplina negli artt. 2937 e 2938 c.c.. Il primo attribuisce alla rinuncia carattere negoziale (in quanto può essere fatta solo dal titolare del diritto) ed il secondo, nello stabilire che l’usucapione non è rilevabile d’ufficio, operando essa ope exceptionis, impone che anche la rinuncia non può essere rilevata d’ufficio e al pari dell’eccezione di usucapione, costituisce un’eccezione in senso proprio della parte che voglia opporre alla tutela giuridica concessa al possesso ininterrotto, protratto per il periodo di tempo previsto dalla legge, la rinuncia ad essa manifestata dal titolare del relativo diritto.

Passando all’esame del 2^ motivo, con esso gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., e segg., art. 2697 c.c., nonchè gli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione con riferimento alla mancata specificità del censura del capo della sentenza appellata che ha riconosciuto il legittimo fondamento dell’usucapione. A loro avviso invece tale censura era stata fatta con l’atto d’appello che tendeva a contestare proprio che l’usucapione fosse maturata sulla base delle prove acquisite.

La censura è infondata.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità della doglianza e una siffatta affermazione non è stata contestata con l’indicazione di specifiche censure al merito della sentenza di primo grado. La corte distrettuale ha al riguardo puntualmente sottolineato come "l’appellante non (aveva) svolto censure contro la motivazione dei primo giudice nella parte in cui, esaminate le testimonianze raccolte, ha ravvisato il legittimo fondamento della domanda di usucapione da parte del T.".

Con il 3^ mezzo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., nonchè gli artt. 116, 184, 244, 245 e 252 c.p.c. – oltre al vizio di motivazione sull’ammissibilità delle istanze istruttorie di controparte. Gli esponenti deducono alcune questioni attinenti i mezzi di prova dedotti dal T., che tuttavia sono inammissibili in questa sede per non essere state sollevate nè in primo grado, nè in grado d’ appello, così come sono inammissibili le censure che in definitiva si traducono in una valutazione delle prove, involgendo quindi questioni di merito. D’altra parte le suddette doglianze sono inammissibili anche sotto diverso profilo, in relazione all’affermazione della sentenza impugnata che sul punto dell’usucapione aveva ritenuto – come si è visto sopra – l’appello inammissibile per genericità, in quanto nessuna specifica censura era stata formulata avverso la valutazione delle prove operata dal 1^ giudice.

Con il 4^ mezzo, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., nonchè l’art. 116 c.p.c. – nonchè vizio di motivazione sui provvedimenti istruttori e sulla valutazione delle prove ("onere della prova della domanda, di accertamento o negatoria servitutis: mancato accertamento, rigetto CTU diretta a tale accertamento, prova a carico dell’attore: non assolta").

I ricorrenti lamentano che non era stata ammessa la rinnovazione della c.t.u. atteso che quella espletata in primo grado non aveva dato sufficienti e chiare risposte. Precisano che "…in sede di gravame gli appellanti contestavano l’exitus sul punto, in particolare evidenziando come – al di là della denuncia all’accertamento positivo – la domanda di rigetto era comunque rivolta a paralizzare l’accertamento negativo; accertamento che era assolutamente mancato in sede istruttoria, dal momento che la CTU sul punto neppure aveva ottemperato al quesito. Chiedeva quindi se del caso, l’integrazione della CTU e l’accertamento suddetto e comunque il rigetto delle avverse pretese".

Peraltro sul punto essi sostengono ancora che la corte distrettuale aveva applicato in modo non corretto gli ordinari principi sull’onere della prova e sottolineano che "in tema d’accertamento – per quanto negativo – ogni onere della prova positiva su tale accertamento (negativo) spetta pur sempre a chi detto accertamento invoca, il che non (era) avvenuto, nè (risultava) sul punto idoneo riscontro".

La doglianza non ha pregio.

La corte distrettuale ha puntualmente osservato in proposito che …

"imputare al C.T.U. omissioni in tema di accertamento dell’esatto stato di fatto e di diritto dei luoghi secondo i rispettivi titoli di proprietà, è del tutto fuorviante, poichè è preciso onere probatorio della parte interessata produrre ed illustrare il titolo dal quale vuole desumere il diritto reclamato, mentre la consulenza tecnica d’ufficio ha in questa materia solo il compito, esclusivamente ausiliario del giudice, di descrivere compiutamente ed obiettivamente la situazione degli immobili".

Si osserva ancora, circa l’altra questione, che secondo la Corte regolatrice, in tema di "actio negatoria servitutis", poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall’altra parte – essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore" (Cass. n. 10149 del 26/05/2004; Cass. n. 4120 del 22/03/2001).

Passando infine all’esame del 5^ motivo, con esso i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè gli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., n. 3 – oltre al vizio di motivazione ("mancata identificazione dell’oggetto delle avverse domanda ed individuazione dei cespiti de quibus…..sia sulla pretesa usucaptiva che su quella negatoria servitutis "…..).

La censura è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, che non risulta in precedenza proposte.

In conclusione i riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 308 Ammissione al concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che il ricorrente ha partecipato alla selezione per il conseguimento di una borsa di studio nell’ambito del programma Master and Back relativo all’anno 2009;

b) che il medesimo è stato escluso dalla selezione per non aver reso nella domanda la dichiarazione concernente il proprio stato di occupazione/disoccupazione;

c) che ai sensi delle inequivocabili prescrizioni contenute nell’avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione cui ha partecipato il ricorrente lo stato di disoccupazione era condizione essenziale per il conseguimento della borsa di studio (pagg. 10 e 11);

d) che in applicazione della prescrizione contenuta nel citato avviso, l’apposito modello prestampato, recante le attestazioni da rendere ai fini della partecipazione; contemplava chiaramente ed in modo espresso la dichiarazione relativa al suddetto requisito;

e) che nelle procedure selettive è onere del concorrente dichiarare la sussistenza dei requisiti essenziali ai fini della partecipazione;

f) che l’omessa dichiarazione di un requisito imprescindibile per l’acquisizione del finanziamento, non può che comportare la non ammissione alla procedura, indipendentemente dal fatto che l’inosservanza sia esplicitamente sanzionata con l’esclusione;

g) che conseguentemente sotto questo profilo nessuna illegittimità può riscontrarsi nell’avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione;

h) che per pacifica giurisprudenza in materia di procedura concorsuali l’omessa dichiarazione di requisiti essenziali ai fini della partecipazione non può – scaduto il termine per presentare domanda – essere sanata mediante integrazioni documentali postume (T.A.R. Sicilia – Palermo 30/5/2002 n. 1404);

i) che nelle suddette procedure il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita (risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti), mentre alla regolarizzazione documentale la pubblica amministrazione è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6 comma 1 lett. b), della L. 7/8/1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/6/2010 n. 3486);

l) che il concetto di regolarizzazione presuppone che il documento da sanare presenti già in sé tutti gli elementi essenziali di volta in volta richiesti, cosicché l’intervento successivo non venga ad incidere sul contenuto sostanziale dell’atto (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 29/4/2009, n. 2710);

m) che essendo la domanda di parte ricorrente priva di una dichiarazione essenziale non era suscettibile di sanatoria postuma ex art. 6 L. n. 241/1990;

n) che le dedotte censure di eccesso di potere risultano inammissibili, tenuto conto della natura vincolata del potere nella specie esercitato;

o) che le illustrate considerazioni – basate sull’interpretazione delle clausole del menzionato avviso pubblico – non sono intaccate dal fatto che l’amministrazione abbia ritenuto di invitare i candidati esclusi a presentare istanza di riesame, assumendo rilievo, ai fini di causa, soltanto l’intrinseco contenuto delle regole concorsuali come sopra descritto;

p) che nel descritto contesto nessuna rilevanza può avere il fatto che la possibilità di presentare istanza di riesame sia stata scarsamente pubblicizzata, senza contare, peraltro, che la dedotta carenza di pubblicità non ha impedito alla parte ricorrente di avvalersi di tale facoltà;

q) che nessuna ulteriore motivazione oltre quella esplicitata (concernente l’essenzialità delle dichiarazioni omesse) era necessaria per sorreggere la reiezione della richiesta di riesame;

r) che pertanto il ricorso dev’essere respinto;

s) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-04-2011, n. 2545 Procedimento e provvedimento disciplinari

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ntaldi e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 9496 del 2006, D. G. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, n. 2936 del 18 ottobre 2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza per l’annullamento della determinazione n. 237951 del 26.10.1987, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui è stato disposto il rinvio d’autorità dalla frequenza del 61° corso allievi sottufficiali, ai sensi dell’art. 12 lettera b) della legge 11.12.1975 n. 627, nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento ed in particolare la determinazione del punteggio caratteristico di cui all’art. 12 della legge 11.12.1975 n. 627 e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente D. G. espone di aver frequentato il primo anno del corso allievi sottufficiali della guardia di finanza presso la scuola di Cuneo.

In data 26 ottobre 1987, allorché aveva già iniziato la frequenza del secondo anno presso la scuola di Ostia, gli venne notificato il contenuto del provvedimento impugnato in principalità, mediante il quale il Comandante generale della guardia di finanza ne aveva disposto il rinvio d’autorità dalla frequenza del corso, ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Con il medesimo provvedimento, era disposta la cessazione della ferma volontaria dell’interessato che, pertanto, veniva collocato in congedo.

L’esponente, precisando di non essere a conoscenza del tenore testuale del provvedimento impugnato e neppure del giudizio caratteristico attribuitogli, ha proposto ricorso giurisdizionale avverso detti provvedimenti, chiedendone l’annullamento, sulla scorta del seguente motivo di gravame: violazione di legge in relazione all’art. 12 lettera b) della legge 11.12.1975 n. 627; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; sviamento.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza dell’azione amministrativa.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante agisce in appello reiterando le doglianze non accolte in primo grado.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, la sentenza viene censurata in relazione alla mancata valutazione della lievità delle sanzioni disciplinari in cui il ricorrente sarebbe incorso. Si afferma che tali sanzioni si sarebbero verificate nella parte iniziale della permanenza nell’ambiente militare, riferendosi per lo più a violazioni di carattere unicamente formale, evenienza questa di cui il T.A.R. non avrebbe tenuto conto.

2.1. – La censura non è condivisibile.

Va in primo luogo evidenziato il dato oggettivo delle sanzioni riportate dall’appellante, che risulta pari ad un totale di 55 giorni di consegna durante il primo anno di corso, conseguenti a 18 diversi procedimenti per violazioni al regolamento di disciplina militare. Si tratta di un rilievo che ex se appare rilevante per la considerazione dell’idoneità al proseguimento dello stesso corso.

Peraltro, al contrario di quanto dedotto dalla difesa appellante, i fatti commessi non appaiono solo di carattere formale. Tra gli altri, spicca, infatti, il deferimento all’autorità giudiziaria militare per l’esplosione accidentale di un colpo di arma da fuoco all’interno della propria camerata.

Il quadro disciplinare si presenta quindi, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, di notevole vastità e severità.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene lamentata la mancata considerazione in merito al complessivo rendimento scolastico dell’appellante, il quale aveva riportato la sufficienza in quattro delle otto materie di corso, con voti superiori alla sufficienza nelle altre quattro.

3.1. – Anche tale profilo appare recessivo.

Come notato dal giudice di prime cure, l’appellante "aveva riportato tre insufficienze durante le interrogazioni nel corso dell’anno ed era stato rimandato in seconda sessione per la prova scritta d’esame, riportando nelle prove orali votazioni appena mediocri".

Anche in questo caso, i risultati ottenuti non permettono di considerare la valutazione complessiva svolta dall’amministrazione carente dal punto di vista motivazionale in relazione alla qualità di impegno profuso ed ai risultati didattici conseguiti.

4. – Complessivamente, la considerazione globale effettuata dall’amministrazione, e risoltasi in una valutazione negativa del rendimento dell’appellante, appare aderente ai dati emersi dall’esame della documentazione agli atti, escludendo che i provvedimenti gravati possano essere censurabili in relazione ai profili di doglianza sollevati.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 9496 del 2006;

2. Condanna D. G. a rifondere al Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 16-05-2011, n. 19111

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata il 22 gennaio 2010 dal Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento che lo vede imputato, con la quale è stata respinta la eccezione di incompetenza territoriale, deducendone l’abnormità.

La pronuncia con la quale il giudice respinge la eccezione di incompetenza per territorio non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio non previsto dalla legge, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

L’ordinanza stessa, poi, non può affatto considerarsi abnorme, rientrando nei poteri-doveri del giudice che l’ha pronunciata, a prescindere, evidentemente, dalla relativa correttezza, che potrà essere sindacata nei tempi e con le forme previste dalla legge.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.