Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 31-05-2011, n. 21805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 febbraio 2011, la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni favorevoli all’estradizione di S.R. (alias E.R.), richiesta dal Governo di Albania, per il suo perseguimento penale per il reato di traffico di esseri umani.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, denunciando, con un unico motivo, la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 705 c.p.p., comma 1.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello doveva pronunciare sentenza contraria all’estradizione perchè il reato risulterebbe commesso interamente nel territorio italiano.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Non risulta infatti che, per lo stesso fatto, sia in corso in Italia un procedimento penale a carico della persona reclamata, non avendo efficacia ostativa all’estradizione, fondata sulla Convenzione europea del 1957, la mera circostanza della commissione – in tutto od in parte – del reato in Italia.

Tale ultima ipotesi può dar luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione (art. 7), che, nell’ordinamento italiano non è di competenza dell’autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997) (da ultimo, per un’analoga fattispecie, Sez. 6, n. 24474 del 02/04/2009, dep. 12/06/2009, Gjoni, Rv. 244359).

2. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-06-2011, n. 5306 Istruzione pubblica

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ale;
Svolgimento del processo

La ricorrente ha partecipato al corso concorso per il reclutamento e selezione formativa dei Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Ha superato la prova scritta e orale conseguendo, rispettivamente, punti 22 e 23, per una votazione finale di 45 punti, collocandosi al 236° posto della graduatoria di merito e quindi esclusa dal corso di formazione.

Con il presente atto impugna il bando di concorso, nonché il provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito del 10 luglio 2006, nonché qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, in particolare il provvedimento di non ammissione al corso di formazione.

Deduce i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione di legge con riferimento all’art. 29 del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.. Difetto di motivazione.

In conformità al principio di unicità del ruolo dirigenziale la selezione dei dirigenti scolastici deve avvenire con un solo corso concorso selettivo di formazione e al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza.

Costituisce, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, criterio di calcolo per la determinazione del contingente idoneo a coprire il numero dei posti messi a concorso, la somma "… dei posti già vacanti e disponibili da riservare alla mobilità"

Tali modalità non sono state puntualmente evidenziate nel bando di concorso che si impugna il quale si limita ad individuare nell’allegata tabella i posti di Dirigente scolastico messi a concorso, ledendo nel contempo l’interesse dei concorrenti a conoscere le ragioni in base alle quali l’Amministrazione precedente ha calcolato, su base regionale, i posti individuati e messi a concorso.

Pertanto non può escludersi che la dichiarata censura incida sulla legittimità del provvedimento che ha indetto il corso concorso, determinando un irreversibile contrasto dell’atto con specifiche norme legislative, nonché di origine costituzionale e cioè con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’operato della P.A., sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. Infatti, solo attraverso una congrua motivazione l’attività della P.A. precedente risponde al principio di imparzialità.

E’ da ritenere che l’atto impugnato sia gravemente lesivo di diritti riconosciuti dalla Costituzione la quale, invece, predispone una rigida garanzia in favore delle libertà fondamentali dei lavoratori.

E’ evidente che l’operato della P.A. è inficiato dai tipici vizi di legittimità, della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.. Difetto di motivazione.

Il provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R. della Campania del 10.7.2006 Prot. n. 15189P è illegittimo poiché lo stesso Organo amministrativo, in modo del tutto apodittico, ha ritenuto sia per il primo settore che per il secondo comprendere per scorrimento al fine della partecipazione al corsoconcorso un numero di candidati (n. 43 e n. 20) inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie del corso concorso determinando in tal modo una disparità di trattamento tra coloro che sono stati inclusi nella procedura concorsuale con riserva (come nel caso di specie l’istante) e concretizzando con lo stesso provvedimento una situazione di assoluta illegittimità.

Infatti le non specificate ragioni cautelari evidenziate nella parte motiva dell’atto non sono suffragate da alcuna norma di legge né dalle prospettate ragioni di opportunità.

Consegue che la motivazione dell’atto sfugge ad ogni tipo di controllo, risultando incompresibili le reali giustificazioni sottese al provvedimento emanato.

Inoltre è stata integrata una ulteriore e palese situazione di disparità di trattamento tra quei candidati aventi lo stesso punteggio in graduatoria che non sono stati inclusi tra coloro ritenuti idonei a frequentare il corso di formazione.

L’atto impugnato, benché faccia riferimento al c.d. "scorrimento" della graduatoria, in realtà ha impedito di fatto la utilizzazione della graduatoria per la copertura di quei posti per i quali il concorso era bandito e che successivamente per una causa qualsiasi si rendevano disponibili.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Istruzione costituitosi in giudizio unitamente all’ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché della prof.ssa Fucci Elena.

Alla udienza del 14 dicembre 2009 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Iniziando dal secondo motivo la ricorrente censura il metodo seguito dal Dirigente (del quale metodo non sarebbe stata neppure fornita motivazione) per determinare, oltre i candidati da ammettere al corso di formazione in base al numero dei posti previsti, un numero aggiuntivo di altri concorrenti in modo da realizzare, per cautelari evenienze, la partecipazione agli stessi corsi di candidati in numero superiore a quello previsto.

Appare evidente la inammissibilità della stessa censura nonché di tutti i rilievi dalla istante riferiti a pretese violazioni del principio di parità di trattamento in sfavore dei candidati ammessi con riserva (secondo la ricorrente la aliquota dei concorrenti ammessi in soprannumero ai posti a partecipare al corso di formazione sarebbe stata calcolata solo tra i candidati ammessi a pieno titolo).

E’ sufficiente rilevare che la collocazione della attuale istante al 236° posto della graduatoria di merito per il I settore in relazione al numero dei posti messi a concorso evidenzia di per sé la inesistenza di interesse della proponente a dedurre siffatte censure dapoichè la applicazione del sistema di determinazione dei candidati da ammettere in misura ulteriore al corso, anche se venisse corretto sulla base dei rilievi della deducente non consentirebbe alla stessa la ammissione alla frequenza del corso tenuto conto che la aliquota legale prevista è della usuale misura del 10% dei posti relativi al settore.

Quanto agli stessi posti, nel numero messo a concorso, anch’essi formano oggetto di rilievi formulati nel primo motivo in cui si censura la previsione del bando che li determinerebbe, immotivatamente, senza il rispetto dei criteri stabiliti invia normativa (cioè dal secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs.vo 30/3/2001 n. 165).

In disparte da ogni considerazione emerge in tutta evidenza la inammissibilità "ex se" di tale rilievo proposto in via di astratta rilevazione sul numero dei posti messi a concorso senza cioè la indicazione dell’esatto numero degli stessi quale sarebbe risultato seguendo le regole che la ricorrente ritiene violate.

Stesse considerazioni per l’ultimo rilievo della deducente che si duole del riconoscimento di soli due figli a carico essendo invece la stessa madre con tre figli, atteso che il numero dei figli a carico, per espressa disposizione del bando (art. 15) è titolo di preferenza a parità di merito con altri concorrenti.

Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso va rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5839 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23 marzo 2011 e depositato l’15 aprile 2011 S.R., G.D., R.M.D., V.D., nella qualità di coniuge superstite e figli del de cuius V.D., hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – 1^ Sezione civile n. 25592 del 22 ottobre 2008 recante, previo annullamento senza rinvio di decreto della Corte d’Appello di Roma, condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore del de cuius V.D., della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre interessi legali dalla data della domanda, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001.

I ricorrenti, premesso e documentato che la sentenza è trascorsa in cosa giudicata formale e rilevata l’inottemperanza, hanno chiesto la nomina di commissario ad acta per l’ottemperanza, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza.

All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato riservato per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in ottemperanza in epigrafe è procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato, ammissibile, essendo incontestato e incontestabile il giudicato, comprovato dall’esibizione di copia autentica della sentenza e da certificazione della cancelleria, nonché la legittimazione attiva dei ricorrenti quali eredi, come da stato di famiglia e certificato anagrafico di morte del de cuius, e fondato, onde deve essere accolto, con declaratoria dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro dell’economia e delle finanze in carica, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere all’esecuzione del giudicato mediante adozione degli atti di liquidazione e pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 2000,00 (duemila/00), oltre interessi legali dalla domanda, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione a cura della segreteria della presente sentenza, o se anteriore dalla sua notificazione, salva la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inesecuzione alla scadenza del termine assegnato.

Il regolamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate come da dispositivo in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I accoglie il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe, e per l’effetto:

1) dichiara l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro dell’economia e delle finanze in carica, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – 1^ Sezione civile n. 25592 del 22 ottobre 2008, mediante adozione degli atti di liquidazione e pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre interessi legali dalla domanda;

2) assegna alle predette Autorità amministrative il termine di giorni trenta dalla comunicazione a cura della segreteria della presente sentenza, o se anteriore dalla sua notificazione, per l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento in favore dei ricorrenti della somma innanzi indicata, salva la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inesecuzione alla scadenza del termine predetto;

3) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro dell’economia e delle finanze in carica, in solido, alla rifusione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27767

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Svolgimento del processo

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ammetteva S. F. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, concedendo 20 giorni per produrre la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3).

Non essendo stato effettuato questo adempimento, il Giudice di Sorveglianza revocava il decreto di ammissione.

1.2. L’interessato proponeva reclamo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza respingeva il reclamo, affermando che, malgrado la richiesta del primo Giudice, lo S. non aveva prodotto la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nell’autocertificazione, concernenti cioè il fatto per cui abitava in un alloggio abusivo, l’assunto di utilizzare per il gas di bombole e di fruire dell’allaccio elettrico proveniente da un vicino.

2. Lo S. proponeva ricorso per cassazione.

Si doleva perchè la revoca era stata adottata al di fuori delle ipotesi ex art. 112 del citato T.U.. Aggiungeva che, comunque, esso S. non era in grado di fornire la prova delle circostanze di fatto di estrema povertà in cui versava e che aveva già dichiarato analiticamente nell’autocertificazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Invero, il Giudice competente ha correttamente adottato un rituale provvedimento di revoca d’ufficio dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta, applicando il disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 112, lett. D) in riferimento all’art. 79, comma 3, che stabilisce appunto l’inammissibilità dell’istanza se non viene prodotta la documentazione richiesta attestante la corrispondenza al vero di quanto affermato al Giudice.

D’altro canto, il dettato della normativa è inequivoco e il ricorrente avrebbe potuto attestare le situazioni da lui indicate mediante la presentazione quantomeno degli scontrini di acquisto delle bombole di gas (per l’importo da lui indicato di Euro 15,00 mensili) e di attestazioni di altro genere comprovanti le modalità di allaccio all’energia elettrica.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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