Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-07-2011, n. 28854 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 14/10/2010, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 16/10/2008 con la quale il tribunale della medesima città aveva ritenuto C.E. responsabile dei reati di appropriazione indebita e falso. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità DEL DECRETO Di CITAZIONE A GIUDIZIO avanti alla Corte di Appello.

Sostiene il ricorrente che il suddetto decreto fu correttamente notificato all’avv.to Viviana Marotta (uno dei due difensori) ma non all’avv.to Ottavio Marotta presso il quale l’imputato aveva eletto il proprio domicilio. Infatti, erroneamente, l’ufficiale giudiziario, aveva notificato il decreto all’avv.to Ottavio Marotta presso lo stesso indirizzo dell’avv. Viviana Marotta (in via (OMISSIS)), non avvedendosi che, in realtà, presso il suddetto indirizzo aveva lo studio la sola avv.tessa Viviana Marotta e non anche l’avv.to Ottavio Marotta il cui studio professionale era sito in (OMISSIS).

Motivi della decisione

p.3. La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate. Da un controllo degli atti processuali è emerso che l’imputato, in data 3/05/2004, elesse domicilio presso l’avv.to Ottavio Marotta in via (OMISSIS).

E’ chiaro, quindi, che occorreva tenere ben differenziata la nomina dell’avvocato Ottavio Marotta come difensore di fiducia, da quella dell’elezione di domicilio che l’imputato aveva effettuato si presso l’avv.to Ottavio Marotta, ma in via (OMISSIS).

Ciò significa che la notifica del decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essere effettuata presso l’avv.to Ottavio Marotta in via (OMISSIS) (salvo variazioni del medesimo che, però, non risultano essere state comunicate) e, ove non potuta eseguire, la notifica avrebbe dovuta essere eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso lo studio dell’avv.to Ottavio Marotta (ove, nel frattempo, fosse stato trasferito in altra via) ovvero presso quello dell’altro difensore Viviana Marotta.

La suddetta procedura, invece, non è stata rispettata perchè il decreto di citazione a giudizio fu notificato il 3/09/2010 per l’udienza del 14/10/2010 in via (OMISSIS) presso l’avv.to Ottavio Marotta mediante consegna a mani di "… dipendente incaricato alla ricezione atti".

La notifica, quindi, non fu notificata ex art. 161 c.p.p., comma 4, ma in un altro domicilio diverso da quello eletto in via (OMISSIS).

In altri termini, erroneamente furono seguite tutte le peregrinazioni dei vari spostamenti dello studio professionale dell’avv.to Ottavio Marotta: infatti, una volta rilevata l’inidoneità del domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Ottavio Marotta in via (OMISSIS), la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4.

Invece, l’imputato si è visto notificare il decreto di citazione non presso il domicilio eletto (via (OMISSIS)) ma in un altro (via (OMISSIS)): il che rende irrilevante l’ulteriore eccezione dedotta e cioè che in via (OMISSIS) l’avv.to Ottavio Marotta non aveva il proprio studio (la suddetta eccezione, infatti, avrebbe potuto essere dedotta solo se la suddetta notifica fosse stata eseguita ex art. 161 c.p.p., comma 4).

La rilevata nullità della notifica, travolge la sentenza impugnata che, quindi, va annullata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28726 Danno

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di B.S. intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della pretesa, condannando il Ministero della Saluto al pagamento del beneficio e disattendendo, in particolare, la contestazione dei conteggi sollevata da quest’ultimo, in quanto tardiva e comunque generica.

2. Di tale decisione il Ministero della Salute domanda la cassazione, con unico motivo, sostenendo che, a prescindere dalla contestazione, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la conformità dei conteggi ai criteri legali. L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va respinto in base alla seguente motivazione redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 416 c.p.c., comma 3, non esime il giudice dalla verifica delle condizioni dell’azione, nè gli impone di affermare fatti costitutivi esplicitamente esclusi dall’esame delle prove, e ciò anche in difetto di una contestazione del convenuto, pure con riguardo alla congruità dei conteggi allegati al ricorso introduttivo (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 2002; Cass. n. 11108 del 2007).

Nella specie, però, tale principio, se pure puntualmente invocato, non giova al Ministero ricorrente, che non ha indicato, neanche in questa sede, se non in forma generica e dubitativa, quali siano, precisamente, i criteri legali che hanno determinato l’inadeguatezza dei conteggi, e in quali voci di calcolo questi ultimi risultino conseguentemente incongrui.

3. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 13-09-2011, n. 33817

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6.11.2009 il Tribunale di Roma, giudice monocratico, condannava R.V. alla pena di euro 80 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, per il reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1, accertato da (OMISSIS). Il predetto, quale presidente dell’associazione culturale "P.A.R.C.O. I giardini del Tango", veniva ritenuto colpevole per non avere adottato opportune precauzioni perchè le esecuzioni musicali non recassero disturbo nelle ore notturne ai condomini degli stabili vicini.

2. Il R. proponeva appello, tramite il difensore di fiducia, che veniva qualificato ricorso per cassazione.

Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, atteso che all’udienza del 16.5.2008 il dibattimento veniva celebrato alle ore 9,50, mentre era stato fissato l’orario delle 11,00; pertanto, l’imputato ed il difensore di fiducia non erano stati posti in grado di assistere all’udienza nella quale era stata svolta rilevante attività istruttoria.

In secondo luogo, rileva che alla predetta udienza – alla quale nè l’imputato nè il difensore avevano partecipato per la ragione anzidetta – il Pubblico ministero aveva modificato l’imputazione estendendo la permanenza del fatto in contestazione alla data del 16.5.2008; benchè all’imputato fosse stato notificato il verbale di udienza con la modifica della contestazione, tuttavia, la nullità eccepita non poteva non ripercuotersi anche sulla regolarità della modifica della contestazione. Peraltro, la nullità della modificata imputazione determina, ad avviso del ricorrente, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Con un terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p.. La responsabilità era stata affermata sulla base di generiche indicazioni fornite da alcune delle persone offese, mentre era stata sottovalutata la relazione e la testimonianza del consulente tecnico di parte.

Infine, si censura la violazione di legge avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso non è manifestamente infondato, atteso che, come si rileva in atti, la celebrazione e la conclusione dell’udienza del 16.5.2008 sono avvenuti in orari diversi da quelli indicati nell’ordinanza di rinvio del processo adottata dal giudice nella precedente udienza dibattimentale e in assenza del difensore di fiducia del ricorrente In sostituzione del quale era stato nominato un difensore di ufficio. A detta udienza, peraltro, era stata espletata attività istruttoria con l’esame di due testimoni.

Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata del 6.11.2009 si riferisce alla contestazione di cui al capo di imputazione del fatto accertato in (OMISSIS); pertanto, il reato considerato si ferma al 2005.

Conseguentemente, tenuto conto che si tratta di contravvenzione per cui la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n. 251 del 5.12.2005 non trova applicazione ai procedimenti in corso, in quanto per detti reati i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Sez. 3, n. 37271, 11/06/2008, Quattrocchi, rv. 241080; Sez. 1, n. 39086, 07/11/2006 Mascali, rv. 235978; Sez. 1, n. 38066, 09/11/2006 Bresciani, rv.

235568), deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 29-09-2011, n. 35291

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza depositata il 3 febbraio 2010, il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato ex art. 444 c.p.p. a H. M., Imputato del reato di cui alla L. n. 58 del 1975, art. 3, n. 8 e art. 4, n. 7, la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed Euro 300 di multa e ha disposto l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15;

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della decisione impugnata per erronea applicazione di legge in quanto trattandosi di misura di sicurezza personale la stessa non può essere disposta con sentenza di patteggiamento;

Considerato che il ricorso è fondato, in quanto l’espulsione del cittadino extracomunitario disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15 è misura di sicurezza personale che non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento (conforme, tra le altre, Sez. 1, n. 7454 del 23/2/2006, Bazahra, Rv.234077), che pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta espulsione dello straniero con eliminazione di detta disposizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta espulsione dello straniero, senza rinvio ed elimina tale disposizione.

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