T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 394 Demolizione di costruzioni abusive

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erbale;
Svolgimento del processo

Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comune di Brescia ha ordinato a G.B. e ai comproprietari M. e R.B. di demolire, a pena delle conseguenze di legge in ordine alla gratuita acquisizione delle stesse al patrimonio comunale, le opere asseritamente abusive "accertate nella loro proprietà sita in via Milano 44, nell’area identificabile nel mappale n°160 del foglio n°85" del locale catasto, insistenti "in zona classificata B3 R2 nel P.R.G. vigente, nella fascia di rispetto cimiteriale, consistenti in un manufatto ad uso autorimessa, con pareti in muratura di prismi e copertura in eternit, di mq 25 circa ed altezza media di m 2,40 circa" (doc. 11 ricorrente, copia provvedimento citato).

Avverso tale provvedimento, G.B. propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in due censure, riconducibili secondo logica ai seguenti tre motivi:

– con il primo, corrispondente alla prima parte della prima censura alle pp. 48 dell’atto, deduce eccesso di potere per sproporzione della sanzione irrogata. Premette in proposito in fatto che il manufatto abusivo in questione non sarebbe stato realizzato da lui personalmente ed esisterebbe da lunghissimo tempo, dal 1965, come riconosciuto dal Comune nel provvedimento impugnato, ovvero a suo dire già dal 1962. Ciò posto, afferma che il Comune stesso, dato l’affidamento in tal modo ingeneratosi nel privato in ordine alla regolarità dell’opera, avrebbe dovuto motivare in modo congruo in ordine all’interesse pubblico che ne imporrebbe la demolizione, anche considerata la sua modesta entità;

– con il secondo di essi, corrispondente alla seconda parte della prima censura alle pp. 813 dell’atto, deduce violazione dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n°1265, T.U. delle leggi sanitarie, nel senso che a suo dire nelle fasce di rispetto cimiteriali non sarebbero vietate le costruzioni, come quella per cui è causa, diverse da quelle residenziali e non in contrasto con le esigenze igieniche alla base del vincolo,

– con il terzo motivo, corrispondente alla seconda censura a p. 13 dell’atto, deduce infine violazione dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001 n°380, nel senso che una costruzione come quella per la quale è causa, ove abusiva, sarebbe sanzionabile non già con la demolizione, ma con la sola pena pecuniaria, perché si tratterebbe di pertinenza non soggetta a permesso di costruire.

Con memoria 2 febbraio 2011, il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.

Resiste il Comune di Brescia, con atti 14 settembre 2006 e 4 novembre 2010 e memoria 20 gennaio 2011, nei quali ha chiesto che il ricorso sia respinto, osservando:

– in ordine al primo motivo, che l’opera abusiva non è visibile dalla pubblica via, quindi non vi sarebbe a carico del Comune alcun colpevole ritardo nel provvedere, dato che essa è stata scoperta solo nel 2005;

– in ordine al secondo motivo, che il vincolo di rispetto cimiteriale va ritenuto assoluto;

– che quindi il terzo motivo deve ritenersi irrilevante.

La Sezione all’udienza del giorno 23 febbraio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta impossibilità di reprimere un abuso edilizio commesso a notevole distanza nel passato senza una motivazione particolarmente penetrante, è infondato e va respinto. Costante giurisprudenza della Sezione, da ultimo si cita TAR Brescia sez. I 22 febbraio 2010 n°860, afferma infatti che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico a disporre una demolizione; in senso poi conforme si sono espresse anche numerose decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV, 15 settembre 2009, n°5509, che si cita per tutte.

2. Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme, espresso ad esempio da C.d.S. sez. V 4 marzo 2008 n°883, secondo il quale invece "il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso" e "il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza" potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un "onere di congrua motivazione" circa il "pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato"; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.

3. In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato dalla Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; ditalché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.

4. E’infondato anche il secondo motivo, secondo il quale costruzioni come quella per cui è causa all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sarebbero invece consentite. L’art. 338 del T.U. leggi sanitarie, così come modificato dall’art. 28 comma 1 lettera b) della l. 1 agosto 2002 n°166, consente entro fascia di rispetto cimiteriale, entro la quale, come incontestato, si trova l’autorimessa di che trattasi, interventi edilizi limitati, in sintesi estrema, alla manutenzione e al recupero dell’esistente, ma esclude in ogni caso, come risulta in modo chiaro dal primo comma dell’articolo, i "nuovi edifici", e tale concetto è senz’altro riconducibile un’autorimessa costituente manufatto fuori terra, come risulta a più forte ragione argomentando dalla recente C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n° 6671, che concerne un autorimessa interrata. Tale decisione ricorda come il vincolo in parola valga in assoluto, "senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati" dallo stesso, concernenti la sacralità dei luoghi.

5. E’ da ultimo infondato anche il terzo motivo, atteso che per costante giurisprudenza la pertinenza in senso urbanistico edilizio, che non richiede, per essere realizzata, le formalità richieste per la "nuova costruzione", è solo quella che risulta "priva di autonoma destinazione e di autonomo valore di mercato", ed è quindi tale da esaurire "la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico": così per tutte come più recente C.d.S. sez. IV 18 ottobre 2010 n°7549. Tali caratteristiche, all’evidenza, non si ritrovano nell’immobile per il quale è causa, che è un box isolato, come tale ben suscettibile di utilizzazione autonoma, attraverso ad esempio la vendita o la locazione a terzi (cfr. doc. 1 ricorrente, fotografie dello stato dei luoghi).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla nota prodotta dall’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, Condanna G.B. a rifondere al Comune di Brescia le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 3.500 (tremilacinquecento/00) onnicomprensivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 30-03-2011, n. 13301

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del tribunale di Messina emetteva decreto penale di condanna in data 11-5-2009 nei confronti di B.V., notificato a questi una prima volta, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., il 26-4- 2010, e una seconda volta il 26-5-2010.

Il difensore avv. Filippo Pagano proponeva opposizione al decreto il 9-6-2010, dichiarata inammissibile perchè tardiva rispetto alla prima notifica.

Ricorre il difensore avverso tale provvedimento di inammissibilità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c, rilevando che la seconda notifica, effettuata prima della dichiarazione di esecutività del decreto penale, era idonea a far decorrere un nuovo termine di impugnazione e chiedendo quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Il PG ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, non essendo stata contestata la legittimità della prima notifica.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Come rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale, non essendo contestata la ritualità della prima notifica del decreto penale, la seconda, effettuata all’evidenza per errore, e quindi superfluamente, è tamquam non esset, essendo quindi inidonea a far decorrere un nuovo termine per l’opposizione, già inutilmente decorso a seguito della prima.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2317 Procedimento

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o, per delega dell’Avv. Toscano, Picozza e l’Avvocato dello Stato Tortora;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La odierna appellante si lamentava della partecipazione differenziata della Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito di una procedura di gara ed in particolare della disposizione contenuta nel par. 2, pag. 10 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevedeva che l’amministrazione si riservava di non aggiudicare alla offerta minore se questa fosse risultata superiore a quella effettuata da CDP.

Il Tar Toscana con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar D. C. s.p.a., con atto notificato il 25.5.2010, proponeva appello. In vista della udienza di merito fissata per il 22 ottobre 2010 la soc. D. depositava atto di rinunzia al ricorso proposto di fronte al Tar Toscana n.2181 del 2009 a firma del legale rappresentante pro tempore della società stessa e dei procuratori costituiti.

La rinunzia è stata notificata all’ESTAV ed alle altre parti in data 14.10.2010.

Al Collegio non resta che dare atto della estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 co.2 e 84 cod. proc. amm..

Tenuto conto dell’andamento della vicenda contenziosa spese ed onorari del giudizio,, ai sensi dell’art. 84 co.2 cod. proc. amm., possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 380 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti,comproprietari di alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di Caulonia, nell’ambito di un’area individuata al foglio di mappa n. 117, presentavano un piano di lottizzazione finalizzato a costruzione di tre complessi residenziali per complessivi n.11 corpi di fabbrica.

Il piano di lottizzazione interessava un’area identificata nel vigente PRG quale ZTO (zone speciali)G3 – comparti turistici integrati e servizi per il tempo libero, per la quale le N.T.A. subordinavano la possibile trasformazione all’adozione di Piani Unitari di Comparto ad iniziativa privata, da sottoporsi all’approvazione del Consiglio comunale.

Sul piano si esprimeva preliminarmente l’ufficio tecnico del Comune di Caulonia giudicandolo conforme alla destinazione urbanistica ed agli indici dello strumento urbanistico, si pronunciava altresì la Regione Calabria che confermava la valutazione favorevole, subordinandola, tra l’altro, all’acquisizione di tutti i nulla osta relativi ai vincoli insistenti nell’area di piano, si pronunciava, in ordine a questi ultimi, la Provincia di Reggio Calabria che, in data 23 maggio 2008, rilasciava autorizzazione paesaggistica n. 119144, trasmettendo contestualmente gli atti alla competente Soprintendenza.

La Soprintendenza, tuttavia, considerato che "la proposizione progettuale riguarda opere che per tipologia costruttiva e composizione volumetrica, se realizzata verrebbe a determinare un consistente aggravio visivo, sconvolgendo in modo definitivo i pochi coni ottici ancora rimasti nell’area interessata", annullava l’autorizzazione paesaggistica poiché illegittima.

Avverso siffatto provvedimento, insorgono i ricorrenti, che deducono: 1) Violazione dell’art. 7 della l. n.241/90. Violazione delle norme e dei principi sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Sarebbe violato l’art. 7 della L. n. 241/90 che fa obbligo all’amministrazione di dare comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

2) Illegittimità della "verifica" e di ogni altro atto della Soprintendenza della Calabria. Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 l. n. 431/85 e del codice dei Beni Culturali. Eccesso di potere in genere e sotto i profili della inesistenza dei presupposti. incompetenza dell’autorità statale a valutare e/o a controlli di merito. Violazione del procedimento. Decisiva ai fini dell’esecuzione del progetto, avrebbe dovuto ritenersi soltanto l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia (quale soggetto delegato dalla Regione) con la conseguenza che l’intervento dello Stato non poteva spingersi sino ad un annullamento per motivi di merito, qual è quello, nel caso di specie pronunciato;

3) Violazione ed errata applicazione della l. n. 431/85 e del Codice dei Beni Culturali. Violazione del procedimento. Violazione dei limiti al potere di annullamento. Violazione delle competenze regionali. Eccesso di potere. Il controllo della Soprintendenza avrebbe dovuto essere di mera legittimità ed interessare esclusivamente l’osservanza della procedura sotto il profilo formale;

4) Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Contrasto con le valutazioni della provincia. illogicitàmanifesta. Erroneità" e/o inesistenza dei presupposti. Violazione del procedimento. L’istruttoria, compiutamente eseguita dalla Provincia e motivata con riferimento a specifici documenti e accertamenti della complessiva situazione giuridica della zona e dell’intervento, sarebbe stata disattesa dalla Soprintendenza senza un’adeguata motivazione. Il riferimento ai "coni ottici", compiuto dalla stessa al fine di giustificare le proprie conclusioni, sarebbe generico e privo di supporti concreti. Inoltre, dal confronto tra le foto dello stato dei luoghi prima dell’intervento e la simulazione che riporta il rendering della progettazione sulla stessa foto, sarebbe agevole evincere che l’edificazione appare ben inserita nel paesaggio preesistente e tale da provocare un impatto minimo senza per nulla sconvolgere i coni ottici rispetto delle viste attuali;

5) Violazione della l. n. 431/85 e del codice dei Beni Culturali. Incompetenza dell’Autorità statale. Inesistenza dei presupposti. Erroneità" della motivazione. L’amministrazione periferica dello Stato avrebbe ritenuto, all’esito della sub fase procedimentale di competenza, che le opere oggetto del nulla osta provinciale non sono compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori paesistici tutelati, con ciò adottando una decisione da ascriversi al novero degli interventi annullatori incidenti sul merito del provvedimento, non consentiti dall’ordinamento normativo vigente.

Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha escluso la violazione dell’art. 7 della legge 241/90 avendo la Provincia inviato il provvedimento autorizzatorio alla Soprintendenza per il controllo di cui all’art. 159 del D. L.vo 42/2004, e contestualmente dato la relativa comunicazione anche alla ditta richiedente, con ciò consentendo la conoscenza sia del rilascio della chiesta autorizzazione, sia dell’invio dell’autorizzazione alla Soprintendenza per la successiva fase del controllo; nel merito ha evidenziato come l’annullamento non abbia sconfinato nel merito, avendo rilevato e stigmatizzato un difetto di motivazione in ordine all’impatto visivo delle opere progettare, ossia un vizio di legittimità sebbene intrinseca, consentito dall’ordinamento. In proposito, il progettista ed i ricorrente avrebbero erroneamente individuato "la vista del mare" quale caratteristica determinante la tutela di quell’area (tra l’altro non visibile a prescindere dall’intervento, neanche da un punto di osservazione più elevato), mentre, oggetto di tutela sarebbe il paesaggio quasi incontaminato posto entro 300 metri dalla battigia, questo sì sottoposto ad un aggravio visivo dal progettato intervento edilizio.

Con memoria non notificata, i ricorrenti, in vista dell’udienza di discussione, hanno dedotto la sopravvenuta impossibilità della proposta lottizzazione in forza dello ius supeveniens, ed in ispecie degli effetti collegati, dall’art. 65 della legge regionale 19/02, all’avvio delle procedure per la redazione del PSC (nuovo strumento urbanistico sostitutivo del PRG), ossia la decadenza delle previsioni del PRG legittimanti il piano proposto. Tale sarebbe la ragione per la quale la ditta (GFG immobiliare) che si era impegnata all’acquisto delle aree di proprietà dei ricorrenti, avrebbe considerato risolto il relativo contratto preliminare di compravendita e chiesto la restituzione della caparra, con conseguente ingente danno patrimoniale per i ricorrenti.

La causa, alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In particolari sono fondati i motivi a mezzo dei quali i ricorrenti sostengono che l’amministrazione statale ha esorbitato dalle sue attribuzioni provvedendo ad un riesame nel merito della valutazione paesaggistica.

Non essendovi dubbio – nel sistema attuale – che l’autorità investita della tutela dei valori paesistici nell’esercizio del potere autorizzatorio si identifica nell’Amministrazione locale delegata, cui spetta in via esclusiva di effettuare la valutazione di compatibilità, l’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 deve essere inteso nel senso che esso non attribuisce all’Amministrazione centrale un potere di annullamento del nullaosta paesaggistico tale da consentirle di sovrapporre una propria valutazione a quella del soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l’eccesso di potere (Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23/02/2009, n. 1050).

La Soprintendenza può solo verificare che tale valutazione di compatibilità non sia manifestamente illogica o irrazionale, sia basata su un’istruttoria sufficiente e completa, sia sorretta da motivazione sufficiente, congrua, razionale e non contraddittoria ed, in genere, che siano osservate le regole che sovrintendono all’esercizio della funzione tecnico – discrezionale e le norme che disciplinano la funzione stessa, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale a quelli espressi dall’Ente locale (Cfr. da ultimo T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I 20/05/2010 n. 798; in tal senso, in precedenza T.A.R. Toscana Firenze sez. III 16 marzo 2009 n. 427; Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1050; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 19 febbraio 2009, n. 978; Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4311; T.A.R Puglia Lecce, sez. I, 17 luglio 2008, n. 2213; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 17 aprile 2008, n. 1141; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 febbraio 2008, n. 551).

Nel caso di specie, la Provincia di Reggio Calabria aveva rilevato che: a)il dimensionamento e la configurazione architettonica relativa al progetto di realizzazione risultava compatibile con le condizioni geomorfologiche – ambientali del territorio; b) la consistenza delle opere proposte, non alterava l’attuale valore paesaggistico dei luoghi, né comprometteva le esistenti condizioni di fruibilità visiva.

La Soprintendenza, lungi dall’evidenziare analiticamente le eventuali insufficienze o incongruità dell’istruttoria, od anche, della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie acquisite, ha riformulato la valutazione di compatibilità paesaggistica affermando (unicamente) che "la proposizione progettuale se realizzata, verrebbe a determinare un consistente aggravio visivo, sconvolgendo in modo definitivo i pochi coni ottici ancora rimasti nell’area interessata".

In sintesi, le conseguenze dell’opera sulla fruibilità visiva sono state diversamente valutate dalla Provincia e della Soprintendenza, è ciò ha indotto quest’ultima a disporre l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla prima.

Così procedendo la Soprintendenza ha però sostanzialmente rivalutato il "merito" della compatibilità paesaggistica, inammissibilmente sostituendo la propria valutazione a quella della Provincia.

Né varrebbe sostenere che un siffatto modus procedendi null’altro sarebbe che la formulazione in positivo di un rilevato difetto di motivazione (in questa chiave di lettura i motivi per il diniego evidenzierebbero, cioè, l’erroneità della motivazione della pregressa autorizzazione), poiché così argomentando si accoglierebbe una nozione di motivazione così lata e generica da farle perdere qualsiasi connotazione e valenza qualificante in punto di rapporto tra legittimità e merito.

In realtà, la valutazione rimane nell’alveo della legittimità soltanto ove, il difetto, l’insufficienza o l’incongruità della motivazione siano sostenute in rapporto agli analitici esiti delle risultanze istruttorie, o siano l’effetto di una carenza istruttoria analiticamente dimostrata. Solo in questi ristretti limiti la compatibilità paesaggistica può essere oggetto di "riesame", id est nei limiti delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.

Le considerazioni svolte dall’Avvocatura Distrettuale in ordine ai coni visivi ed al loro possibile oggetto, sia pur pregevoli, non sono in grado di restituire, ex post, razionalità e validità alle laconiche e perentorie affermazioni contenute nel corpo motivazionale dell’atto gravato, vieppiù ove si consideri che è proprio quest’ultimo ad individuare erroneamente i presupposti legittimanti l’intervento annullatorio, nella funzione di non consentire "deroghe" al vincolo paesaggistico per contro autorizzate in sede locale (cfr. il settimo e l’ottavo "considerato"). Di deroghe evidentemente non trattavasi, quanto di valutazioni di compatibilità censurabili nei limiti del sindacato sull’eccesso di potere, secondo quanto innanzi chiarito.

L’accoglimento delle descritte censure rende ultroneo l’esame di quelle, ulteriori, di natura procedimentale e formale. La domanda di annullamento deve dunque essere accolta e l’atto annullato.

Inammissibile risulta invece la domanda risarcitoria, formulata con memoria non notificata nell’imminenza dell’udienza di discussione. La giurisprudenza ha chiarito che la domanda risarcitoria proposta durante il giudizio anche con semplice memoria, è ammissibile solo se notificata alle controparti, adempimento che nel caso di specie non è stato eseguito.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.