T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 964 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Con ricorso notificato il 3 gennaio 2005 e depositato il successivo giorno 11, la S. s.r.l, premesso di aver inoltrato il 07/12/2000 al Comune di Godrano promozione privata, ai sensi dell’art. 42 ter della legge regionale n. 21/1985, per la concessione di costruzione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione delle lampade votive nel locale cimitero comunale, con pubblicazione dell’offerta sulla G.U.R.S. n. 51 del 22 dicembre 2000,chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi.

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.41 bis della L.r. 2 agosto 2002 n. 7;

3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e L.r. 10/91.

4) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

5)Violazione dall’art.97 della Costituzione.

1.2. Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la S. s.r.l. chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla S. s.r.l. a seguito del comportamento omissivo tenuto dall’ente resistente in ordine alla valutazione della promozione privata in questione.

1.3.Il 31/03/2011 la ricorrente depositava memoria difensiva con cui ribadiva quanto dedotto col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

1.4.Si costituiva con atto depositato il 1° aprile 2011 il Comune di Godrano che contestava la fondatezza del ricorso introduttivo dalla quale faceva discendere anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno azionata col ricorso per motivi aggiunti.

1.5.La ricorrente depositava l’11 aprile 2011 memoria di replica.

1.6.Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi e il ricorso è stato posto in decisione.

2.1. La controversia in esame rientra nell’ambito delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, sicchè ai sensi dell’art. 120, comma 10, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n. 104/2010), la sentenza viene redatta "in forma semplificata".

2.2. L’eccezione di difetto di legittimazione ad agire del resistente Comune di Godrano sollevata in udienza dal difensore della ricorrente in quanto non sarebbe stata adottata la delibera di autorizzazione a resistere, va disattesa in quanto all’atto di costituzione del Comune risulta allegata copia di deliberazione della Giunta comunale di Godrano n. 7 del 18/02/2011 di conferimento dell’incarico all’avv.to Giuseppe Bruno.

2.3.Nel merito, le dedotte censure devono essere disattese, per le considerazioni di seguito indicate.

2.4.(Eccesso di potere per travisamento dei fatti):

il Comune di Godrano – diversamente da quanto si afferma nella nota impugnata – avrebbe avuto conoscenza del progetto di opera pubblica in questione, come si desume dalla ricevuta postale dell’11/12/2000 nonché dalla ricevuta di ritorno della nota prot. n.150 dell’11/01/2001 " con la quale la S. comunicava all’ente l’avvenuta pubblicazione dell’offerta sulla GURIS".

La censura è inammissibile per difetto di interesse e in ogni caso appare priva di giuridica rilevanza ove si consideri che il Comune di Godrano ha dichiarato che del progetto è comunque venuto a conoscenza con la notifica dell’atto stragiudiziario, dimostrando di non essere ad esso interessato, tanto da non avere " mai dato corso ad alcun procedimento di gara pubblica ne affidamento in concessione ad alcuna ditta ne tanto meno (di avere proceduto) a valutare la fattibilità della proposta (della SIAE n.d.r.) o di altre, per il semplice (fatto) che nessuna ditta ha presentato progetti finalizzati a tali opere pubbliche ".

2.5.(Violazione e falsa applicazione dell’art.41 bis della L.r. 2 agosto 2002 n. 7; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e L.r. 10/91; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione dall’art.97 della Costituzione): il Comune di Godrano avrebbe omesso di valutare la proposta della S. nei termini e con le modalità previste dalla citata legge regionale, senza svolgere istruttoria né addurre motivazione, donde la violazione anche del principio costituzionale di buona amministrazione (anche se non esplicitato).

Ritiene in proposito il Collegio di dover riaffermare quanto già statuito in fattispecie analoghe alla presente, sia dalla Sezione (sentenza n. 14033 del 10 novembre 2011) che dal C.G.A. con decisione n. 582 del 5 settembre 2005 di annullamento della sentenza di questa Sezione n. 605 del 29 marzo 2004 (richiamata nella discussione orale della causa dalla difesa della società ricorrente e dalla stessa depositata in giudizio), e cioè che la possibilità da parte del Comune di aderire all’offerta per la promozione privata di concessione di opere pubbliche ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg.le 29 aprile 1985, n. 21, è "rimessa a valutazioni di opportunità, le quali, in quanto rientranti nell’ambito del merito amministrativo, non possono ritenersi suscettibili di sindacato giurisdizionale se non nel caso di manifesta illogicità" (cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 5 aprile 2007, n. 1100; Catania, sez. I, 3 febbraio 2001, n. 191).

Nel caso in esame, il Comune di Godrano, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità allo stesso riservata, con l’impugnata nota n.4651 del 29 ottobre 2004 ha comunicato, in sostanza, di non essere per niente interessato al progetto presentato dalla ricorrente e quindi di non ritenersi onerato di alcuna istruttoria né della definizione dell’eventuale relativo procedimento.

Sicchè, di fronte a tale "ampio e insindacabile potere discrezionale" (C.G.A. n. 582/2004), l’atto, che in effetti conclude il procedimento spontaneamente avviato dalla S., deve ritenersi immune dai vizi cumulativamente dedotti con i predetti motivi di gravame.

Riguardo alla denunciata violazione dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2002), il Collegio non può che richiamare quanto affermato dal C.G.A. nelle decisioni 12 agosto 2005, n. 526, 5 settembre 2005, n. 582 e 2 marzo 2006, n. 61, nelle quali (rimeditatosi il parere dello stesso C.G.A. n. 496/03, depositato in giudizio dalla ricorrente e, peraltro, concernente diversa fattispecie) si osserva che la proposta di project financing avanzata per il servizio concernente le lampade votive non può qualificarsi come "opera pubblica", suscettibile di formare oggetto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 42 ter L. R. 21/198, trattandosi di "settori del tutto diversi", vertendosi in materia di mero affidamento in concessione di un pubblico servizio cui accedono in via del tutto accessoria e marginale alcune opere strumentali alla gestione medesima.

Di conseguenza, inapplicabile si appalesa alla fattispecie in esame il citato art. 41 bis L.r. n. 7/2002 che, nel richiamare il procedimento previsto dall’art. 42 ter della L.r. n. 21/1985 "Norme per l’esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", attiene specificamente alla "Promozione privata di concessione di opere pubbliche", stante che – ripetesi – "il comune che si avvalga dell’opera di un privato, per le attività connesse all’illuminazione votiva cimiteriale, pone di regola in essere una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, poiché normalmente detto impianto costituisce un semplice strumento rispetto all’esigenza prioritaria di consentire il culto dei defunti, anche attraverso la gestione del servizio di illuminazione" (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1790).

3. L’infondatezza del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni, avanzata con il ricorso per motivi aggiunti e sommariamente quantificati in Euro 1.000.000. (per danni patrimoniali) ed Euro 100.000 (per danni non patrimoniali), atteso che l’illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 965; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 aprile 2011, n. 699).

Al riguardo, il Collegio ritiene che, trattandosi di "domanda nuova" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 3 dicembre 2008 n. 10948, 15 gennaio 2010, n. 279; T.A.R. Basilicata 20 dicembre 2005 n. 1039; T.A.R. Campania, sez. III, 9 maggio 2008 n. 3862) e concernendo la presente controversia l’affidamento in concessione di un pubblico servizio (illuminazione votiva del cimitero comunale), debba trovare applicazione l’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", secondo cui "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonchè di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000". Pertanto, all’Ufficio di segreteria che ha ricevuto l’atto incombe l’obbligo di regolarizzazione del versamento del contributo unificato.

4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso (con i relativi motivi aggiunti) deve essere rigettato.

5.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Godrano delle spese di giustizia che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 3438 Interesse a ricorrere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame l’appellante, all’epoca Comandante in seconda del Maridist, chiede la riforma della sentenza del TAR con cui – previa la sua estromissione dal giudizio — è stato annullato il provvedimento, redatto dallo stesso, recante la valutazione di "inferiore alla media" dell’Ufficiale di Marina controinteressato.

L’appello è affidato a tre rubriche con cui si denuncia:

1. la violazione degli interessi legittimi dell’appellante;

2. l’eccesso di potere giurisdizionale per l’insindacabilità nel merito della scheda valutativa;

3. la violazione dell’art.6 del DPR 15 giugno 1965 n.1431.

Né l’Amministrazione intimata, né l’appellato si sono costituiti in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica,nessuno comparso per le parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Pregiudiziale ed assorbente al riguardo è l’esame della prima censura.

L’appellante lamenta che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto che "non può considerarsi controinteressato in questo giudizio, essendo invece, quale superiore in grado e redattore della scheda valutativa qui impugnata, titolare di un ufficio od organo dell’Amministrazione, con la cui posizione perciò egli si identifica senza residui e che sta in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in questa sede non costituita".

La sentenza, estromettendolo dal processo relativo al giudizio intentato dal militare ricorrente in primo grado — il quale pur tuttavia lo aveva qualificato come "controinteressato" — avrebbe violato i suoi interessi legittimi di Ufficiale, che era stato l’autore della valutazione negative e delle denunce, una delle quali aveva portato alla condanna da parte del Tribunale Militare di La Spezia che aveva condannato l’appellato alla pena di mesi 2 e giorni venti, per forzata consegna aggravata.

L’assunto va disatteso.

Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire, una posizione legittimante, la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).

Ciò posto, deve quindi ritenersi che l’interesse diretto e immediato all’impugnativa in appello dell’annullamento di una scheda valutativa di un militare può essere riconosciuto solo in testa all’Amministrazione Militare titolare della relativa funzione pubblica.

L’Ufficiale autore del giudizio, in quanto persona fisica:

– non ha un’autonoma concreta posizione legittimante rispetto al mantenimento della valutazione negativa del sottoposto in base alla sola ricorrenza del rapporto di servizio;

– non avrebbe un reale beneficio personale e diretto alla sua sfera giuridica dall’eventuale annullamento della sentenza di primo grado.

Considerando proprio l’amplissima discrezionalità di tali giudizi, l’annullamento della sua valutazione non implica alcuna considerazione negativa dell’operato o della persona dell’autore dei giudizi (e ciò a maggior ragione quando, come qui, è principalmente affidata ad vizi di carattere formale). Perciò non può, in tale ipotesi, rinvenirsi un interesse morale dell’Ufficiale superiore, dato che dalla sentenza di primo grado non deriva alcuna lesione né al prestigio, né alla professionalità, né al decorso personale e né alla considerazione sociale del soggetto nell’ambito della collettività in cui opera.

L’interesse morale non assurge ad una posizione autonoma sul piano processuale, ma può valere al massimo come un mero interesse di fatto che quindi, come tale, non radica la titolarità di un interesse personale e diretto nella controversia, ma può solamente consentire un intervento in giudizio adesivo alla posizione di una delle due parti principali.

Ma tale possibilità resta del tutto preclusa quando, come nella specie, l’Amministrazione resistente in quel giudizio non ha poi appellato la decisione di primo grado.

In definitiva, il primo motivo è dunque infondato e deve essere affermato il difetto di interesse dell’appellato.

Di conseguenza, l’appello deve essere considerato inammissibile.

In assenza della costituzione delle parti intimate non c’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

– 1. dichiara inammissibile l’appello come in epigrafe proposto.

– 2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24571 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Di ufficio è stata fissata l’odierna udienza camerale onde procedere alla correzione dell’errore materiale, avente ad oggetto il dispositivo, annotato nel ruolo di udienza e riportato nella sentenza- documento n. 45404/2010, relativo al procedimento n. 35250/2010, nei confronti di W.S., essendo stato riportata la dicitura "rigetta il ricorso…" anzichè "dichiara inammissibile il ricorso….".

Attese le richieste del Procuratore Generale, rilevato che indubbiamente si è trattato di un mero errore materiale di trascrizione della formula di non accoglimento del ricorso, giacchè la intervenuta rinuncia al gravame e la sopravvenuta carenza di interesse comportano la declaratoria di inammissibilità, e non di rigetto, del gravame.
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo apposto sul ruolo di udienza e nella sentenza documento n. 45404/2010, nei confronti di W. S., nel senso che laddove è scritto "rigetta il ricorso" deve leggersi ed intendersi "dichiara inammissibile il ricorso".

Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento sugli originali degli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24610 Nullità

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Svolgimento del processo

A.O. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 28 febbraio 2006 con la quale è stata condannata al pagamento della somma di Euro 979,87 in favore dell’avv. L.D. a titolo di onorari professionali, articolandolo su unico motivo.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 1, non essendole stato concesso il termine di trenta giorni per la costituzione come previsto dall’art. 318 cod. proc. civ., ma quello inferiore di soli ventotto giorni, essendo la notifica avvenuta in data 17 giugno 2005.

Il motivo è fondato. Essendo denunciato un error in procedendo, è riconosciuto al giudice di legittimità l’esercizio del potere di esame diretto degli atti. Da tale esame emerge che la notifica dell’atto di citazione relativo al giudizio di primo grado si è perfezionata in data 20 giugno 2005 quando la destinataria ha ritirato personalmente l’atto notificato presso l’ufficio postale ove era depositato. Benchè la ricorrente non abbia indicato nel suo ricorso la data fissata per la prima udienza di comparizione, dall’esame degli atti suddetto, è emerso che tale udienza era stata originariamente indicata al 15 luglio 2005, e successivamente rinviata.

Pertanto non è stato rispettato il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 163 bis e 318 cod. proc. civ., tra il giorno della notificazione e quello della comparizione, nel procedimento innanzi al giudice di pace.

Da tale inosservanza deriva la nullità dell’intero procedimento.

La sentenza che ha definito tale procedimento deve conseguentemente essere cassata senza rinvio.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

Condanna L.D. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 15,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

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