T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 449 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La ricorrente, quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore -OMISSIS- di otto anni ed iscritto alla scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo di Baranello, ha impugnato la nota n. 2982 C/21 U.O 2 del 12 agosto 2010, con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso ha assegnato al minore 6 ore settimanali di sostegno nonché gli atti connessi e consequenziali.

Nel ricorso, essenzialmente, si deduce il difetto di adeguata giustificazione del provvedimento impugnato e, più in generale, la violazione del diritto fondamentale del minore disabile ad essere istruito in modo da poter raggiungere il più elevato livello possibile di maturazione e socializzazione.

11)In fatto va precisato che: a) il minore è affetto da "Ritardo di organizzazione delle funzioni cognitive di grado medio in bambino con disordine della relazione"; b) nella diagnosi funzionale del minore si rappresenta la esigenza di un sostegno multidisciplinare mentre nel PEI (Programma Educativo Personalizzato) si fa riferimento alla necessità di più ore di sostegno rispetto alle sedici già assegnate nell’anno precedente e questa è anche la valutazione del competente Dirigente scolastico con nota del 7 luglio 2010 acquisita agli atti di causa.

12) Rispetto a questi elementi di fatto con una motivazione generica e riferita alla generalità dei casi esaminati l’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso ha attribuito solo 6 ore di sostegno al minore.

2) Appare utile al Collegio premettere che,secondo indirizzi giurisprudenziali ormai largamente prevalenti ed ispirati ad alcune pronunce della Corte Costituzionale particolarmente significative in questa materia, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado (vedi, tra le altre decisioni, di recente TAR Liguria 29 ottobre 2010 n. 10135 e TAR Sardegna 24 marzo 2011 n. 276 nonchè la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010).

21)Il diritto in questione è poi riconosciuto espressamente nella Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall’Assemblea Generale il 3 maggio 2008 e resa esecutiva in Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009) che prevede l’obbligo degli Stati membri di riconoscere il diritto dei disabili all’istruzione (articolo 24).

22) Nel nostro ordinamento costituzionale è, poi, l’articolo 38, comma 3, della Costituzione che nel disporre che "gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale" ha consentito l’emanazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 che negli articoli 12 e 13 ha fissato in termini non equivoci la consistenza del diritto fondamentale qui in esame.

23) E’ in questo contesto che si collocano le norme che consentono la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato docenti di sostegno in deroga al rapporto alunni docenti stabilito in via generale nell’ordinamento norme che sono state riconosciute dalla Corte Costituzionale (con la richiamata decisone n. 80/2010) attuative del diritto fondamentale dei disabili all’istruzione.

Prova ne è la statuizione di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006) che avevano escluso la facoltà di assunzioni in deroga ed avevano introdotto un numero massimo di docenti di sostegno.

Il principio affermato dal giudice delle leggi in questa materia è, in definitiva, che se il legislatore conserva un potere discrezionale nel definire le condizioni di tutela del diritto all’istruzione dei disabili, tuttavia, ciò non può avvenire incidendo sul nucleo essenziale di garanzie che devono essere riservate al minore perché il suo inserimento sociale sia, per quanto possibile, effettivo.

Né vi è dubbio che la partecipazione all’attività scolastica con i docenti e con i compagni normodotati costituisca un elemento fondamentale nel recupero dei disabili.

3) È alla stregua di queste considerazioni che il Collegio ritiene che una volta che gli organi sanitari competenti abbiano sollecitato un determinato tipo di sostegno sia qualitativo che quantitativo l’Amministrazione scolastica non possa, senza una adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato l’entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi cui è affidata la verifica medico sanitaria delle condizioni del minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero.

Il ricorso è, pertanto, accolto posto che nella specie a fronte degli accertamenti di cui si è detto in premessa, nessuna spiegazione riferita alle condizioni di salute del minore è stata addotta per ridurre in modo sostanziale ed incisivo il sostegno ritenuto necessario dai competenti organismi sanitari per il suo inserimento nel contesto sociale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento con esso impugnato.

L’Amministrazione resistente è altresì condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro400,00 per onorari, Euro100,00 per competenze oltre CPA, spese generali e INA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 01-08-2011, n. 30426

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 9.12.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di B.M. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., commesso partecipando all’associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare mantenendo rapporti con i latitanti L.P.S. e L.P. S., dirigenti del mandamento di T.N. e San Lorenzo, nella proposta di iniziative economiche, e con altri mandamenti nella gestione delle attività estorsive, ed altresì sollecitando azioni intimidatorie nei confronti dell’agenzia di scommesse Sportnetbet.

La sussistenza dei gravi indizi era ritenuta in base al contenuto di due messaggi scritti rinvenuti nel rifugio dei L.P..

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata valutazione dell’equivocità dei messaggi anche con riferimento all’identificazione del loro autore nel B. ed all’acquisizione di elementi testimoniali di segno contrario a quello accusatorio, della genericità delle dichiarazioni del collaboratore T.M. e dell’assenza di riferimenti al B. nelle dichiarazioni degli altri collaboratori.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’attribuzione all’indagato della paternità dei messaggi era invero motivata congruamente e senza manifeste illogicità nel provvedimento impugnato con riguardo a precisi dati identificati quali l’uso dello pseudonimo Camion, rispetto all’essere l’indagato titolare con il fratello di una ditta di autotrasporti, ed i riferimenti ad uno stabilimento della Coca Cola di (OMISSIS) per cui tale ditta aveva lavorato e ad un negozio di parrucchiere effettivamente aperto dalla moglie del B.; ed altrettanto deve dirsi per la significatività del contenuto dei messaggi rispetto all’ipotesi accusatola, desunta dalle richieste rivolte a Lo.Pi.Sa. di intercedere per far ottenere al B. un contratto di distribuzione, di autorizzare l’apertura di un’attività economica, di esercitare azioni intimidatorie sull’agenzia Sportnetbet e di sistemare tale M. presentandolo a persone di (OMISSIS).

Analoga coerenza motivazionale si rinviene rispetto alla valutazione della decisività di tali elementi, nel denotare i legami associativi evidenziati dai diretti rapporti con i L.P.. Sostanzialmente irrilevanti risultavano le dichiarazioni del collaboratore T. nello stesso percorso motivazionale del provvedimento, che evidenziava come da dette dichiarazioni potesse anche prescindersi in considerazione del peso degli elementi appena evidenziati; ed a fronte di questi ultimi devono ritenersi implicitamente disattesi, senza che da ciò derivino manifeste illogicità, le dichiarazioni dei testi A. e Q. in ordine all’esclusione delle pressioni estorsive menzionate nei messaggi, evidentemente ritenute reticenti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-09-2011, n. 7630 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il D.M. n. 44/2011 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per i trasferimenti ad altra provincia non consente l’inserimento dei nuovi abilitati del personale docente musicale (A77;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n.09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto pertanto che nella materia di cui si controverte la Cassazione Sezioni Unite civili con sentenza n.22805 del 12 ottobre 2010 ha definitivamente chiarito che:;

"…..Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione ad alcuni docenti di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso), riguarda. in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Casso S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).

"Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all’altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare i.l suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. g aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 – 2011. Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.

"In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall’amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8201

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’Appuntato Scelto dei CC. R.D.G. ha impugnato (unitamente agli atti ad essi presupposti: e con contestuale richiesta di tutela cautelare) i provvedimenti – notificatigli l’11.5.2011 – con cui gli organi centrali dell’Arma ne hanno rigettato le istanze volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata domanda incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – dandone rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, al riguardo

che le infermità di cui è causa sono state riconosciute, dal competente "Comitato di Verifica", come non dipendenti da fatti di servizio;

che non risulta che gli organi di amministrazione attiva fossero (e siano) in possesso di elementi tali da potersi discostare (motivatamente) da una simile valutazione;

che, neppure nel corso del presente giudizio, sono – del resto – stati forniti dei dati concreti: idonei a confutare le conclusioni alle quali è pervenuto quell’autorevole, e qualificato, Consesso.

Ciò posto; e considerato

che, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’interessato è tenuto a fornire almeno un "principio di prova": atto a suffragare la veridicità di quanto da lui sostenuto;

che i giudizi in questione – espressioni di un apprezzamento di natura tecnica: insindacabile, nella predetta sede, se non entro limiti (tradizionalmente) assai ristretti – non presentano certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarli (né, d’altro canto, risultano essere il frutto di evidenti errori di fatto),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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