Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1421

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 19 gennaio 2004 E.C. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda proposta da G.S., l’aveva condannata al pagamento in favore dello stesso, ai sensi dell’art. 1720 cod. civ., della somma di L. 5.018.000.

Il G. aveva convenuto in giudizio la E. al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti per effetto dell’incarico di assisterla nella fase stragiudiziale finalizzata al conseguimento del risarcimento dei danni riportati in un incidente stradale dall’autovettura di proprietà del padre.

Con sentenza del 16 agosto 2005 il Tribunale ha respinto il gravame, condannando l’appellante a rifondere alla controparte le spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.463,00.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione E. C. formulando quattro motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

Motivi della decisione

1 Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè mancanza assoluta di motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, Oggetto della critica è l’omesso esame, da parte del giudice di merito, del motivo di appello col quale la E. aveva denunziato la nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti, cui aveva fatto seguito il mancato rilievo dell’illegittimo mutamento della domanda. E invero l’attore, il quale aveva esperito in citazione una azione di risarcimento danni ex art. 1720 cod. civ., nelle note conclusive aveva chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 2.582,28, in quanto indebitamente trattenuta.

La sentenza del Tribunale, al pari di quella del Giudice di Pace, era quindi nulla. In ogni caso la mancata pronuncia sul primo motivo di appello, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integrava un error in procedendo.

2 Il motivo è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.

Nella sentenza impugnata il decidente da atto che l’appellante aveva dedotto nei motivi di gravame la nullità della sentenza di primo grado per mancata trascrizione delle conclusioni, non già che tale irregolarità avesse inciso sull’attività del giudice, determinando un’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia quale la non consentita mutatio libelli operata dall’attore.

Ora, a prescindere dal fatto che il vizio andava denunciato a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (confr. Cass. civ. 17 dicembre 2009, n. 26598), il ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto trascrivere le parti salienti dell’atto di appello in cui la doglianza era esplicitata, in modo da rendere immediatamente ostensibile alla Corte che egli non aveva lamentato una mera irregolarità formale, pacificamente irrilevante ai fini della validità della sentenza impugnata, ma le ripercussioni che ne erano derivate sull’attività del giudice, le uniche che possano rendere processualmente vincente una censura di tal fatta (confr. Cass. civ., 5 maggio 2010, n. 10853).

Sotto altro concorrente profilo, va poi rilevato che non si ravvisa alcuna mutatio libelli tra la domanda di risarcimento danni ex art. 1720 cod. civ. e la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione di una somma indebitamente trattenuta, essendo di immediata evidenza che tale importo nient’ altro è se non che il quantum della pretesa risarcitoria azionata.

In tale contesto il silenzio serbato sul punto dal decidente non vulnera la decisione adottata, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (confr. Cass. civ. 12 gennaio 2006, n. 407).

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, involgendo questioni strettamente connesse, i successivi due motivi di ricorso.

Col secondo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 320, 112, 99, 115 e 116 cod. proc. civ., mancanza ed erroneità della motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto basata su prove irritualmente articolate e acquisite. Ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice di pace non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l’espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell’esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell’interesse del singolo ma anche di quello della collettività.

Col terzo motivo deduce violazione degli artt. 2028, 1703 e 1720 cod. civ. , travisamento del fatto e vizi motivazionali. Assume che, nell’affermare l’esistenza del mandato pretesamente conferito dalla E. al G., il giudice di merito aveva fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dal quale inequivocabilmente si evinceva che ogni rapporto era intercorso esclusivamente tra il G. ed E. padre, su mandato del quale il primo aveva svolto la pratica assicurativa.

4 Le critiche sono infondate, ancorchè la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata e corretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ..

E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il procedimento davanti al giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina di talchè, chiusa la fase della trattazione, non v’è più spazio per allegazioni assertive o istruttorie o per il rilievo di eccezioni (confr. Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13250;

Cass. civ., 27 maggio 2009, n. 12272).

Ne deriva che è errata l’affermazione del giudice di merito secondo cui era irrilevante che G.I. fosse stata indicata come teste in un’udienza successiva alla prima: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, deve invero considerarsi tardiva l’articolazione della prova orale allorchè l’indicazione delle persone da assumere come testi sia stata effettuata a preclusioni già maturate.

E tuttavia la sentenza impugnata resiste ugualmente alle critiche formulate in ricorso.

E’ sufficiente al riguardo considerare che il giudice di merito ha ritenuto dimostrato il rapporto oggetto del giudizio, soprattutto in punto di titolarità passiva, che è il profilo specificamente contestato dall’impugnante, sulla base di emergenze istruttorie ulteriori, rispetto alla deposizione della I., quali la firma apposta dalla E. sulla copia dell’assegno emesso in favore del carrozziere dal G. – il quale aveva in tal modo anticipato la maggior somma necessaria per la riparazione dell’autovettura, con l’intesa che avrebbe poi incamerato gli importi che sarebbero stati riconosciuti dall’assicuratore al danneggiato – nonchè la missiva in data 17 settembre 1999 dall’attore indirizzata non solo a E.P., ma anche a sua figlia C..

Ora, con riferimento a tali risultanze istruttorie, del tutto prive di consistenza sono le denunce di violazioni di legge e di vizi argomentativi formulate nel terzo mezzo, denunce che, a ben vedere, si risolvono in una sollecitazione alla rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

Ne deriva che la sentenza impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate nei due motivi di ricorso in esame.

E invero, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, la fondatezza del motivo di ricorso col quale venga denunciata l’erroneità dell’espletamento di una prova dalla quale la parte era decaduta, non può essere posta alla base di una pronuncia di cassazione con rinvio, allorchè il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il suo convincimento con riferimento anche ad altre emergenze istruttorie regolarmente acquisite, di talchè, in definitiva, l’elisione della prova irritualmente assunta non incide sulla tenuta dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

5 Col quarto mezzo l’impugnante lamenta violazione o falsa applicazione delle Tariffe Forensi di cui al D.M. 2 aprile 2004, n. 127, nonchè vizi motivazionali con riferimento alla liquidazione in Euro 3.463,00 delle spese processuali, somma sperequata rispetto al valore della controversia, che era pari a Euro 2.582,28. 6 La censura è fondata, dovendosi riconoscere che la somma liquidata dal giudice di merito a titolo di spese viola i limiti della Tariffa applicabile.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata in relazione al motivo accolto. Peraltro, potendo la causa essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 cod. proc. civ., la Corte provvede tout court alla corretta liquidazione delle spese del processo di appello, quantificandole in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari).

L’esito complessivo del giudizio consiglia invece di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di secondo grado in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 27-01-2011, n. 3051

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. ricorre avverso la sentenza 18.5.09 del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Ginosa che ha confermato quella, in data 1.10.04, del Giudice di pace di Ginosa con la quale è stato condannato alla pena di Euro 86,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per aver offeso la reputazione di I.S. rivolgendogli la frase "Delinquente, ti farò andare in galera".

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 597 c.p.p., per non avere il giudice di appello preso in esame la questione, sostenuta nel corso della discussione, relativa alla exceptio veritatis con riferimento al decreto penale di condanna emesso, due mesi prima del fatto contestato, nei confronti dell’ I. per i reati di percosse e ingiurie nei confronti del P., circostanza provata mediante la produzione del relativo decreto e ciò nonostante trascurata dal tribunale.

Inoltre – prosegue il ricorrente – il giudice di secondo grado, relativamente all’applicazione dell’esimente della provocazione, di cui all’art. 599 c.p., aveva ritenuto non attendibile il teste P.G. sol perchè padre dell’imputato ed aveva omesso ogni valutazione circa la doglianza relativa alla liquidazione dei danni, fatta dal primo giudice, in misura di Euro 200,00 pur in mancanza del riferimento a qualsivoglia parametro.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 594 e 596 c.p., ricorrendo nel caso specifico la non punibilità dell’imputato in quanto l’accusa di aver commesso un delitto (delinquente), proferita dal P. all’ I., era consistita nell’attribuzione di un fatto già oggetto di decreto penale di condanna notificato all’ I. e da questi non opposto, e quindi irrevocabile ex art. 648 c.p.p.. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per avere il giudice di appello fatto discendere automaticamente l’inattendibilità della testimonianza, quale prova per ritenere configurabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p., per essere stata resa dal padre dell’imputato, introducendo in tal modo un’ipotesi di inutilizzabilità probatoria non contemplata dall’art. 191 c.p.p..

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Quanto alle doglianze relative alla omessa motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità, nella specie, dell’istituto della exceptio veritatis, trattasi di motivo manifestamente infondato, dal momento che all’imputato è contestato di aver usato nei confronti della p.o. la generica espressione ingiuriosa di "delinquente", fattispecie pertanto estranea all’istituto in questione e alla correlativa esimente, la quale opera con i limiti suoi propri, ossia con possibilità della prova liberatoria – nei casi previsti – solo per le ingiurie e le diffamazioni specifiche.

In ordine poi alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. e alla dedotta inosservanza degli artt. 191, 192 e 197 c.p.p., va evidenziato come il giudice territoriale abbia fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base della deposizione della p.o. e di quelle dei testi esaminati ( C.D. e I.R.) da cui era risultato – circostanza peraltro non contestata dal ricorrente ed anzi dallo stesso ammessa, come precisato dal tribunale – che il P. aveva proferito all’indirizzo dell’ex suocero la frase "Delinquente, ti farò andare in galera insieme a tua figlia".

In tale situazione, il giudice di appello ha correttamente reputato non superabile la prova della colpevolezza dell’imputato sulla base di un preteso e non sufficientemente provato comportamento provocatorio asseritamene tenuto dalla p.o. e come tale riconducibile alla sola testimonianza del padre dell’imputato, da reputarsi sostanzialmente irrilevante, senza che peraltro in questa sede – osserva la Corte – il ricorrente si sia doluto di uno specifico comportamento provocatorio della p.o. non considerato dal giudice di appello, il quale inoltre ha implicitamente rigettato il motivo di gravame relativo alla lamentata carenza dell’accertamento in ordine ai danni patiti dalla parte civile, peraltro liquidati nella contenuta cifra di Euro 200,00, laddove ha evidenziato come il fatto di reato ascritto all’imputato aveva creato, per le sue modalità (l’avere il P. inveito ad alta voce contro l’ I. alla presenza delle di lui moglie e figlia, nonchè della figlia minorenne dello stesso imputato, il quale si era nella circostanza presentato nell’abitazione dell’ex suocero proprio per prelevarla) turbamento nei presenti tanto che "la stessa figlioletta si mise a piangere", sì che l’importo stabilito dal giudice – a titolo di ristoro del pregiudizio di carattere morale cagionato alla p.o. – non può dirsi disancorato da specifiche risultanze fattuali.

Al rigetto del ricorso – il reato non è prescritto perchè, computati i periodi di sospensione, il relativo termine matura il 6.1.11 – segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 09-02-2011, n. 31 Competenza del giudice ordinario e amministrativo Locazione e trasferimento di proprietà

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Svolgimento del processo

1. Il ricorrente espone in fatto che l’Istituto trentino per l’edilizia abitativa (ITEA), con contratto di data 31.5.1979, gli aveva attribuito in locazione semplice un alloggio sito nel Comune di Mezzolombardo, da adibire ad uso esclusivo di abitazione per l’assegnatario ed il suo nucleo familiare. Relativamente al medesimo immobile, in data 19.5.1983 le due parti hanno poi stipulato un contratto di locazione con patto di futura vendita, stabilendo una quota mensile di riscatto pari a lire 94.500 (corrispondente al canone mensile di locazione aumentato del 50%) da versarsi per la durata di trent’anni – a partire dall’1.6.1983 fino al 31.5.2013 – e con la possibilità per l’assegnatario, decorsi dieci anni, di procedere al pagamento anticipato delle rimanenti quote di riscatto.

2. Con lettera di data 22.12.2008, ITEA ha segnalato al Comprensorio della Valle dell’Adige la situazione immobiliare degli assegnatari di alloggi in locazione con patto di futura vendita, sulla base di quanto emerso dalle autocertificazioni rese dagli interessati in occasione della revisione annuale 2007. Segnatamente, il ricorrente si era dichiarato erede di una quota di una proprietà immobiliare, identificata dalla p.ed. 153, sita nel Comune di Mezzocorona. Il Comprensorio ha quindi eseguito ulteriori accertamenti dai quali è risultato che il 19.3.2008 l’immobile era stato frazionato, che la neo formata p.m. 1 risulta in proprietà esclusiva del ricorrente e che la rendita catastale della stessa (pari a Euro 464,81), maggiorata del 5% (488,05), supera il limite prescritto dalla legge (Euro 283,22) per beneficiare degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

L’Amministrazione, con lettera raccomandata del 6.5.2009, ha quindi comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio. L’interessato ha argomentatamente controdedotto con una nota datata 21.5.2009. Tuttavia il Comprensorio procedente, dopo un supplemento d’istruttoria svolto con l’Amministrazione provinciale sull’interpretazione della normativa da applicare al caso in questione, con il provvedimento di data 9 settembre 2009 ha disposto la revoca dell’assegnazione dell’alloggio.

3. Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2009 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 5 novembre, il sig. M. ha impugnato detto provvedimento, precisamente citato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I – "eccesso di potere; carenza d’istruttoria; violazione delle norme contrattuali e di legge"; egli allega che nell’anno 2007 avrebbe chiesto ad ITEA di perfezionare il trasferimento della proprietà del bene con pagamento delle restanti quote di riscatto, senza peraltro ottenere risposta; la revoca sarebbe pertanto illegittima per difetto di istruttoria poiché non avrebbe considerato quegli accordi contrattuali;

II – "violazione e falsa applicazione delle l.p. 7.11.2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", posto che il provvedimento di revoca non potrebbe trovare fondamento né nell’art. 31 della l.p. n. 21 del 1992, perché abrogato dalla successiva l.p. n. 15 del 2005, né nell’art. 9, comma 3, lett. a bis), di quest’ultima legge, perché non sarebbe applicabile alle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita che si distinguerebbero dalle assegnazioni in locazione semplice;

III – "violazione e falsa applicazione della legge; errata applicazione di una normativa entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita, non applicabile al caso in esame", in quanto il contratto stipulato nel 1983 sarebbe in realtà un contratto di cessione di alloggio in relazione al quale sarebbe sorto in capo al privato contraente il diritto soggettivo alla cessione non condizionato da poteri discrezionali dell’Ente pubblico.

4. Nei termini di legge si è costituito in giudizio il Comprensorio intimato, pregiudizialmente opponendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, argomentando per la sua reiezione.

5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso in esame è stato promosso dal sig. A.M. per l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione del Comprensorio della Valle dell’Adige ha revocato l’assegnazione dell’alloggio in cui egli risiede – attribuitogli in locazione dall’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa nel 1983 con un contratto di locazione con patto di futura vendita – sul presupposto, non disconosciuto dall’istante, che la rendita catastale di un alloggio da egli acquisito per via successoria nell’anno 2007 supera il limite fissato dalla Giunta provinciale per la permanenza negli alloggi pubblici.

2a. Chiarito in termini generali il petitum sostanziale della vicenda, il Collegio deve preliminarmente definire l’eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla difesa del Comprensorio, che non è fondata e va conseguentemente respinta.

2b. Nella materia, questo Tribunale ha già avuto occasione per osservare che, a seguito dell’assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, l’Amministrazione conserva tutta una serie di poteri e di facoltà di ordine pubblicistico nella fase di concreta gestione degli alloggi assegnati, permanendo dunque, anche dopo l’assegnazione, la finalità di tutelare l’interesse pubblico alla utilizzazione in modo legittimo e ottimale del patrimonio edilizio pubblico, finalità che si realizza anche attraverso l’applicazione delle disposizioni in tema di annullamento, revoca e decadenza dell’assegnazione come già effettuata (cfr., T.R.G.A. Trento, 26.11.2008, n. 302). In quell’occasione, il Tribunale aveva condiviso quanto aveva affermato la IV sezione del Consiglio di Stato, che aveva specificato come "nell’ipotesi di assegnazione di alloggio con patto di futura vendita l’assegnatario soggiace, fino a quando non sia intervenuto il contratto di trasferimento in proprietà del bene, alle conseguenze del mantenimento in capo all’amministrazione del potere di verificare la conformità dell’uso dell’alloggio assegnato all’interesse pubblico specifico sotteso all’assegnazione (cfr. C.d.S., sez. IV, 22.3.2007, n. 1382; sez. IV, 21.6.2007, n. 3409).

2c. Sullo stesso punto, e con specifico riferimento all’applicazione della legislazione provinciale trentina ad un caso di assegnazione in locazione con patto di futura vendita, anche recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, sul rilievo che le controversie tra ente concedente e soggetto concessionario "anche quando coinvolgono diritti soggettivi, sono attratte alla giurisdizione esclusiva del G.A. perché si riscontrano profili di carattere pubblicistico connessi alla regolarità del procedimento autoritativo di autotutela ed alla verifica della sussistenza o meno, in capo all’assegnatario, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del predetto rapporto concessorio" (cfr., C.d.S, sez. IV, 14.4.2010, n. 2072; sez. IV, 12.3.2010, n. 1455).

2d. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio dapprima osserva che l’entrata in vigore del novello codice del processo amministrativo non ha mutato i confini della cognizione del giudice amministrativo in materia (cfr., art. 7) e poi, nel merito, rileva che essa non concerne un ascritto inadempimento contrattuale né il provvedimento impugnato valuta il rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto d’affitto: solo in tal caso il potere esercitato dal Comprensorio si sarebbe qualificato come strettamente vincolato, perché di corrispondente matrice pattizia, con la conseguenza che la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario (cfr., T.R.G.A. Trento, 26.2.2010, n. 74; 12.3.2010, n. 85; 24.11.2010, n. 223).

All’opposto, dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione ha esercitato un potere di natura autoritativa la cui incidenza si è esplicata sull’atto di assegnazione che del contratto di locazione con patto di futura vendita è il mero presupposto, un potere pubblicistico teso alla verifica della persistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento del rapporto concessorio di un bene pubblico.

3a. Acclarata quindi la sussistenza della giurisdizione in capo a questo giudice, il Collegio può ora passare all’esame del merito del ricorso precisando, quanto all’istanza della difesa del ricorrente che sia ammessa la prova testimoniale su individuate circostanze, che la documentazione depositata agli atti di causa dalle parti processuali è completa e sufficiente ai fini della decisione senza che occorra assumere testimonianze.

3b. Primariamente, soprattutto al fine di inquadrare correttamente il contratto denominato "di locazione con patto di futura vendita" stipulato nel 1983 tra ITEA e il ricorrente, occorre scrutinare il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che detto contratto sarebbe in realtà un contratto con effetti traslativi della proprietà posticipati al momento del saldo del prezzo; che la quota mensile versata non rappresenterebbe un canone di locazione bensì l’ammortamento del prezzo, ossia del valore dell’alloggio come stimato al momento della stipula del contratto di cessione; che con la sottoscrizione del contratto sarebbe sorto in capo al ricorrente il diritto soggettivo alla cessione del bene non condizionato da ulteriori e non previsti poteri discrezionali dell’Ente pubblico; che l’art. 11 del contratto di locazione rinvierebbe alle leggi vigenti al momento della sua stipulazione.

Dette argomentazioni sono svolte anche nella seconda parte del secondo motivo, ove il deducente sostiene che le caratteristiche di un contratto di locazione con patto di futura vendita (connotato da un canone di locazione superiore, da una maggior compartecipazione alle spese di gestione e da obblighi fiscali) evidenzierebbero la sussistenza di una differente species negoziale, alla quale non sarebbero analogicamente applicabili gli istituti previsti per le assegnazioni ordinarie in locazione semplice.

3c. Dette argomentazioni sono prive di pregio giuridico.

Innanzitutto, dal contratto stipulato fra le parti il 19.5.1983 e prodotto in giudizio (cfr., doc. n. 3 in atti di parte ricorrente) si evince chiaramente che ITEA si è assunta l’obbligo di locare un determinato immobile all’affittuario ad un certo canone e con determinate prescrizioni; che il nominato Ente si era assunto l’ulteriore obbligo di cedere lo stesso immobile al momento del perfezionarsi di determinate condizioni, che il passaggio del diritto di proprietà dell’alloggio era espressamente subordinato alla stipulazione dello specifico contratto di compravendita. In definitiva, dall’atto emerge che il patto di futura vendita non soppianta il contratto di locazione bensì accede ad esso al maturarsi dei presupposti legali; che il conduttore gode di un diritto in corso di formazione; che il locatore deve astenersi da attività che pregiudicano le aspettative della controparte.

Questo Tribunale ha già avuto occasione per osservare che il trasferimento della proprietà degli alloggi di edilizia pubblica assegnati con patto di futura vendita avviene al verificarsi di due condizioni entrambe essenziali: l’integrale pagamento del prezzo e la stipulazione dell’apposito contratto traslativo della proprietà del bene (cfr. T.R.G.A. Trento, 6.10.2003, n. 353). Il principio è stato di recente confermato dal Giudice d’appello (cfr., C.d.S, sez. IV, 14.4.2010, n. 2072).

Sul tema, essenzialmente di natura civilistica, è autorevolmente intervenuta anche la Corte di Cassazione la quale, proprio con riferimento alla disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa dettati dalla legislazione provinciale trentina, ha statuito che "il patto di futura vendita in favore dell’assegnatario accede, comunque, al rapporto di locazione e non si sostituisce allo stesso",né esso è idoneo ad "innescare un contrasto con l’articolo 3 Cost. sotto il profilo di una irragionevole parificazione di trattamento di situazioni diverse; essendo invece il dato comune di entrambe le situazioni – assegnazione in locazione semplice e assegnazione in locazione con patto di futura vendita – rappresentato dalle peculiari finalità solidaristiche che governano l’assegnazione in locazione degli alloggi, ciò ne giustifica l’identità di disciplina, nel permanere del rapporto locativo" (cfr. Cass. Civ., sez. I, 30.11.2006, n. 25545).

Il terzo mezzo e la seconda parte del secondo, di conseguenza, devono essere respinti.

4. Le riportate argomentazioni giuridiche consentono di disattendere anche il primo mezzo, ove il ricorrente sostiene di aver chiesto ad ITEA, nell’ottobre 2007, il trasferimento in proprietà dell’alloggio ma che la sua domanda non avrebbe avuto riscontro. Sarebbe invece successivamente emerso che ITEA, in data 14 agosto 2008, ha inviato ad un notaio scelto dal ricorrente uno schema tipo di contratto di cessione chiedendo che sia predisposta la minuta del contratto di compravendita, contenente i dati delle parti e del contratto di locazione in essere, da inviare all’Amministrazione per i necessari controlli prima della sottoscrizione (cfr., doc. allegato alla memoria del ricorrente depositata in data 23.12.2010).

L’accertamento delle responsabilità per il mancato perfezionamento del procedimento negoziale traslativo è oggetto estraneo al presente giudizio, ma la dedotta vicenda rimane comunque del tutto irrilevante ai fini di causa, posto che è assodato non solo che non si è perfezionato il formale acquisto della proprietà previo accertamento dell’Ente gestore dell’estinzione del debito, ma anche che l’istante non ha maturato quel presupposto, ossia non ha in concreto pagato l’intera cifra pattuita nel contratto.

5a. Con il secondo mezzo il ricorrente affronta il punto nodale della controversia.

Egli riconosce che la disciplina legislativa provinciale previgente – in base al combinato disposto del comma 3 dell’articolo 31, della lettera b) del comma 2 dell’art. 27 e della lettera d) del comma 1 dell’art. 4 della l.p. 13.11.1992, n. 21 – disponeva espressamente la revoca delle abitazioni assegnate in locazione con patto di futura vendita in caso di perdita dei requisiti reddituali calcolati anche sulla base dell’acquisita proprietà di altro alloggio idoneo. Egli rileva poi che detta disciplina è stata abrogata dalla l.p. 7.11.2005, n. 15, la quale, a suo dire, non conterrebbe alcuna norma volta a disciplinare il particolare rapporto esistente con i conduttori di alloggi con patto di futura vendita. Da ciò egli deduce l’illegittimità della determinazione impugnata fondata, in via interpretativa, sull’art. 9, commi 1 e 3, lett. a bis), della citata l.p. n. 15 del 2005, che non prevedrebbe la possibilità di revocare le assegnazioni disposte con patto di futura vendita.

L’assunto non ha alcun pregio giuridico.

5b. Il Collegio osserva che l’art. 9 della già menzionata l.p. n. 15 del 2005, rubricato "disposizioni transitorie e di prima applicazione", dispone in merito ai "provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007", sancendo innanzitutto che essi "mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest’articolo" (cfr., comma 1).

Il comma 3 prevede poi che l’ente competente disponga "la revoca dei provvedimenti di cui al comma 1" in codificati casi, fra i quali rientra "l’acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita fino al 30 giugno 2007, ovvero di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c bis) nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita successivamente a detta data" (cfr., lett. a bis) introdotta dall’art. 61 della l.p. 29.12.2006, n. 11).

Il tenore letterale delle riportate disposizioni – in applicazione dell’art. 12 delle preleggi che assegna un valore prioritario al dato letterale – è sufficiente per affermare che esse si applicano inequivocabilmente a tutti i provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati sino al 31.12.2007, data di entrata in vigore della nuova legge, posto che, come si è più sopra dimostrato, l’esistenza di un patto di futura vendita non costituisce un elemento di diversificazione giuridicamente significativa tra le diverse tipologie di assegnazione in godimento di un alloggio pubblico. La vista disciplina è dunque esplicita nella sua portata e, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, legittima l’intervento impugnato.

5c. Conferma questa conclusione anche l’interpretazione logico – sistematica del vigente art. 9.

Il legislatore provinciale ha, infatti, recentemente modificato l’articolo in esame (cfr., art. 43 della l.p. 27.12.2010, n. 27), aggiungendo il comma 15 quater al fine di prevedere che "i titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell’atto di assegnazione, possono chiedere la cessione in proprietà dell’alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA al valore di mercato, tenuto conto dell’occupazione dell’alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell’alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d’acquisto. La mancata accettazione del prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA, comporta la decadenza del diritto d’acquisto dell’alloggio".

Tale intervento normativo, dunque:

– da un lato conferma che le disposizioni dell’art. 9, compresa l’elencazione della cause di revoca, erano e sono applicabili a tutti i provvedimenti di assegnazione in locazione, anche a quelli stipulati con patto di futura vendita;

– per altro profilo, mitiga le conseguenze, indubbiamente gravose, in caso di revoca disposta per superamento dei limiti reddituali nei confronti di locatari che stanno completando il pagamento dei canoni maggiorati e che hanno dunque da tempo maturato l’aspettativa dell’acquisto. La novella, infatti, contempera quella comprensibile aspettativa con le esigenze di tutela e di conservazione del patrimonio pubblico che legittimano condizionatamente interventi in materia rivolti a soggetti con una situazione patrimoniale incompatibile con le finalità assistenziali connesse alla concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (cfr., in termini, da ultimo, Corte cost. 26.3.2010, n. 121).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione adottati ai sensi del citato comma 15 quater dell’art. 9 della l.p. n. 15 del 2005, il ricorso deve dunque essere respinto.

Il carattere interpretativo della controversia consente la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 191 del 2009, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 272 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Mileto ed al Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del Comune di Mileto, depositato nella Segreteria del Tribunale il 1° marzo 2004, i signori F.L. e S.L. hanno impugnato il provvedimento n. 10182 del 5 dicembre 2003 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mileto, di annullamento del permesso di costruire n. 31 del 16 settembre 2003, relativo alla costruzione di un tetto di copertura e di un vano per impianti tecnologici, chiedendo l’annullamento di esso e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Il Comune di Mileto non si è costituito in giudizio.

Si è, invece, costituito il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mileto, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 211 del 4 aprile 2004, in parziale accoglimento dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato, nella parte concernente il vano per impianti tecnologici.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con permesso di costruire n. 31 del 16 settembre 2003 il Comune di Mileto ha assentito la costruzione, da parte dei coniugi F.L. e S.L., di un tetto di copertura e di un vano per impianti tecnologici nel fabbricato sito in via Ugo La Malfa.

Con provvedimento n. 10182 del 5 dicembre 2003 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mileto ha disposto l’annullamento del permesso di costruire.

Nel provvedimento di annullamento si richiama, innanzi tutto, la nozione di volumi tecnici, quale delineata, tra l’altro, nella Circolare n. 2474 del 31 gennaio 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici.

In esso si specifica che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo vano per impianti tecnologici, senza alcuna giustificazione dell’impossibilità tecnica di poterne prevedere l’inglobamento nel corpo della costruzione e che la superficie del piano terra adibito a garage supera quella consentita ai sensi della legge n. 122/1989 per le esigenze dell’unità immobiliare abbinata, con conseguente possibilità di allocare gli impianti tecnologici nell’edificio esistente.

Si aggiunge che il vano di cui al progetto non rispetta le distanze dalla strada comunale, previste dalle NTA del PRG vigente.

Quanto alla costruzione del tetto, si rileva che è prevista l’edificazione di esso a partire dal bordo di uno sbalzo al primo piano, anziché dalla linea di gronda. Si specifica, al riguardo, che la costruzione del tetto, pur rispettando l’inclinazione del 35%, determina un aumento dell’altezza del sottotetto, che, come risulta dal progetto, viene destinato a lavanderia stenditoio, non costituente volume tecnico. Ciò, si aggiunge nel provvedimento, dà luogo ad un aumento della volumetria, non consentito, in quanto il carico urbanistico realizzato esaurisce il volume assentibile.

2. Con un primo ordine di motivi i ricorrenti deducono la violazione degli obblighi motivazionali incombenti sull’Amministrazione, sia alla stregua della norma di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi generali, sia alla stregua delle norme e principi in materia di autotutela, che escludono che la motivazione possa esaurirsi nel riferimento all’esigenza del ripristino della legalità, essendo necessario, per converso, esporre le specifiche ragioni di interesse pubblico, che impongono di sacrificare l’interesse privato alla conservazione del provvedimento di assenso.

Con un secondo ordine di motivi i ricorrenti contestano in maniera specifica i singoli argomenti posti alla base del provvedimento impugnato, deducendo, tra l’altro, il pieno rispetto delle previsioni della Circolare n. 2474 del 31 gennaio 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici, l’insussistenza della violazione delle distanze tra il vano per volumi tecnici e la strada comunale, l’infondatezza dei rilievi concernenti l’aumento della volumetria attuata mediante la costruzione del tetto.

3. Le censure brevemente richiamate possono essere trattate unitariamente, in quanto inerenti a profili che appaiono fra di loro interconnessi.

Riguardo ai dedotti vizi di difetto di motivazione, occorre partire dai rilievi relativi ai profili attinenti all’esercizio dell’autotutela.

In effetti nel provvedimento impugnato non è dato ravvisare alcuna specifica motivazione in ordine ad un interesse pubblico attuale e concreto all’adozione del provvedimento discrezionale di annullamento dell’atto ritenuto illegittimo. Vi è richiamo unicamente all’interesse della comunità al rispetto della normativa urbanistica.

Occorre, tuttavia, tenere presente che il permesso di costruire era stato rilasciato il 16 settembre 2003 e che esso è stato annullato a distanza di meno di tre mesi, vale a dire il 5 dicembre 2003.

La giurisprudenza ha specificato che il provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia non necessita di un’espressa e specifica motivazione circa il pubblico interesse al rispetto della disciplina urbanistica allorquando l’autotutela venga esercitata dopo breve tempo dal rilascio del permesso illegittimo. Si ritiene, infatti, che in tale caso la posizione del provato destinatario dell’atto impugnato non si sia ancora consolidata, non essendosi ingenerato alcun legittimo affidamento nel destinatario del titolo abilitativo.

Nel caso in cui sia decorso un limitato lasso di tempo tra il rilascio del titolo abilitativo e quella di annullamento dello stesso non è, quindi, necessaria una motivazione che vada al di là del richiamo alle esigenze di ripristino della legalità (in tal senso, da ultimo, TAR Emilia Romagna Parma, 20 ottobre 2009 n. 686; TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 21 novembre 2008 n. 2015; TAR Puglia Lecce, sez. III, 6 giugno 2008 n. 1680).

Sotto tale profilo, pertanto, le doglianze risultano infondate.

Riguardo alle altre doglianze, va rilevato che la motivazione alla base del provvedimento risulta appagante per quanto concerne la costruzione del tetto.

Nel provvedimento, infatti, viene specificato che la realizzazione del tetto a partire dal bordo di uno sbalzo, anziché dalla linea di gronda, determina un aumento della volumetria, pur risultando rispettata l’inclinazione del 35% e che il sottotetto, in quanto destinato ad essere utilizzato come lavanderia stenditoio, non può essere considerato quale volume tecnico.

Da qui l’illegittimità dell’assenso alla costruzione del tetto, in quanto la volumetria già realizzata esaurisce quella massima consentita dalle norme urbanistiche.

Tali indicazioni consentono di ricostruire con sufficiente precisione le ragioni specifiche alla base del provvedimento di annullamento, per quanto concerne la costruzione del tetto. Sono indicati in modo specifico, infatti, i profili in base ai quali si è pervenuti a ritenere illegittimo il permesso di costruire.

Risulta, innanzi tutto, intuitivo che l’innalzamento del punto di partenza del tetto determina una variazione della volumetria del vano sottotetto, pur restando invariata l’inclinazione delle falde.

D’altra parte, la previsione progettuale relativa alla destinazione a lavanderia stenditoio esclude, di per sé, la possibilità di considerare il vano sottotetto quale volume tecnico.

Per tale parte, pertanto, il provvedimento si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.

Non altrettanto può dirsi riguardo al vano destinato ad ospitare gli impianti tecnologici.

È noto che costituisce volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, uno spazio privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinato a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnicofunzionali della costruzione stessa e che non possono essere ubicati al suo interno (in materia, fra le altre, TAR Piemonte, 26 novembre 2010 n. 4217; TAR Liguria, 18 novembre 2010 n. 10389).

Nel provvedimento si specifica che non è stata fornita prova dell’impossibilità tecnica di inserire gli impianti all’interno della costruzione esistente e che gli impianti possono essere allocati nel garage, avente superficie superiore a quella prevista dalla legge n. 122/1989.

Riguardo a tali osservazioni, occorre rilevare che il fatto che il locale adibito a garage abbia una superficie che è superiore a quella prevista dalla legislazione in materia di spazi per parcheggi non implica che il locale stesso sia per ciò solo idoneo ad ospitare gli impianti di cui si tratta. Nel provvedimento si sarebbe dovuto dare conto della concreta possibilità di installare quei determinati impianti su una superficie esattamente individuata.

Al di là di questo aspetto, v’è da rilevare che la giurisprudenza ha messo in risalto che tra le finalità dei volumi tecnici volumi tecnici vi è quella di migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.

Orbene, nel progetto si specifica che la realizzazione del vano è necessaria per l’attuazione di interventi tecnologici tesi al contenimento dei consumi energetici e per garantire la sicurezza degli impianti.

Le esigenze in questione sono tutt’altro che irrilevanti, di talché sarebbe stata necessaria specifica motivazione tesa a dimostrare l’infondatezza di quanto asserito nel progetto.

Riguardo, infine, alla distanza dalla strada comunale, il rilievo di cui al provvedimento risulta del tutto generico, mancando ogni indicazione specifica con riferimento alle distanze esistenti tra la strada ed il vano progettato.

Per tale parte il provvedimento impugnato risulta, pertanto, illegittimo.

4. Va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, in quanto formulata in termini affatto generici, non essendo specificato di quali danni viene richiesto il ristoro.

5. In conclusione, il ricorso risulta in parte fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativa alla realizzazione del vano per impianti tecnologici. Va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte relativa alla realizzazione del vano per impianti tecnologici. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.