Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11307 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- M.F. e L.V.M., con ricorso depositato l’11 maggio 2006 dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – sezione di Altamura, proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS), Corso (OMISSIS), loro notificato ad istanza dell’aggiudicatario C.G., in base al decreto di trasferimento emesso in favore di quest’ultimo nella procedura esecutiva n. 470/01 pendente ai danni degli esecutati M. e L.; i ricorrenti chiedevano la sospensione della procedura esecutiva per rilascio; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30 maggio 2006, respingeva l’istanza di sospensione dell’esecuzione e disponeva per la introduzione del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 618 c.p.c..

2.- I ricorrenti M. e L., con ricorso depositato il 1 giugno 2006, proponevano reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo al Tribunale di Bari, che, decidendo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., con ordinanza del 5 luglio 2006, depositata in data 11 luglio 2006, ha rigettato il reclamo.

3.- Avverso quest’ultimo provvedimento propongono ricorso per cassazione M.F. e L.V.M., a mezzo di due motivi. Resiste con controricorso C.G..
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato è stato emesso a conclusione del procedimento ex art. 624, comma 2, e art. 669 terdecies c.p.c., vale a dire in sede di reclamo al collegio avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 617-618 c.p.c..

In proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale "il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ. ed in forza dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 cod. proc. civ. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese" (così Cass. n. 17266/09, nonchè n. 22486/09 e n. 22488/09).

Nel caso di specie, il provvedimento emesso in sede di reclamo non contiene nemmeno la pronuncia sulle spese.

2.- Si deve aggiungere che la mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività necessari perchè sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (su cui, da ultimo, Cass. n. 10069/2010) si riscontra nel provvedimento oggetto della presente impugnazione anche se questo ha dichiarato inammissibile il reclamo, tanto da indurre i ricorrenti a lamentare col primo motivo di ricorso la violazione dell’art. 624 c.p.c..

Ed invero, la ritenuta inammissibilità del reclamo non comporta la definitiva lesione, con efficacia di giudicato, di situazioni soggettive di natura sostanziale dei ricorrenti a causa del rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione pronunciato dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza reclamata. Tale ordinanza, infatti, a sua volta, è priva del carattere della definitività e della decisorietà, in quanto è destinata a regolare provvisoriamente le sorti del processo esecutivo, per la definizione delle quali è consentito alle parti l’accesso alla tutela a cognizione piena (tanto è vero che risulta dagli atti che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente disposto per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c.).

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è soggetto alla disciplina di cui all’art. 618 c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. n. 52 del 2006; questa norma prevede che il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulle richieste di provvedimenti indilazionabili o di sospensione del processo esecutivo, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Il sistema di norme modificate dalla L. n. 52 del 2006 ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della cognizione ordinaria. Le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena; il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione (o di provvedimenti indilazionabili), si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato; la possibilità di instaurare il giudizio di merito al cui esito è condizionata la permanente vigenza del provvedimento adottato ex art. 618 c.p.c., non viene meno per il solo fatto che tale provvedimento sia stato assoggettato a reclamo e che il reclamo sia stato reputato inammissibile.

I ricorrenti avrebbero ben potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso, al fine di ottenere quel provvedimento definitivo, del quale, contrariamente a quanto presupposto col ricorso, il provvedimento impugnato non tiene affatto luogo.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore del resistente C.G. in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 811

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1992 del 10 marzo 2003 con cui la ASL di Como ha negato l’autorizzazione ad effettuare cure ad altissima specializzazione all’estero.

In data 13 gennaio 2005 la ASL, in ottemperanza all’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare da parte di questo Tribunale, ha emesso l’ordinativo di pagamento n. 111 di Euro 3.257,90 in favore del ricorrente, così determinando la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, tuttavia, ha formulato espressa istanza affinché l’Amministrazione sia condannata alle spese del giudizio.

Ritenuto:

che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere;

che l’adozione del provvedimento favorevole nei confronti del ricorrente solo all’esito di pronuncia giudiziale se, da una parte, integra la sostanziale soccombenza dell’Amministrazione d’altra parte afferisce ad una questione giuridica nuova all’epoca dei fatti tale da giustificare una parziale compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore del ricorrente, del 50% delle spese e competenze del giudizio che, in tale misura, liquida in Euro 1.300,00 (milletrecento), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché di oneri previdenziali e fiscali come per legge; compensa le spese per il restante 50% pari a ulteriori Euro 1.300,00 (milletrecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15244 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.S.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli dell’11-7-2007, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto ad ottenere equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, per intervenuta decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso, al riguardo, va rigettato.

Il procedimento presupposto si è sviluppato prima davanti al pretore del lavoro, successivamente davanti al TAR e al Consiglio di Stato (definito con sentenza n. 623/2005) e, ancora, con giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (sentenza del 5/4/2006), seguito dalla nomina di un commissario ad acta.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la domanda, per essere trascorsi più di sei mesi dalla prima sentenza del Consiglio di Stato. Il ricorrente, escludendo ogni decadenza, sostiene che il termine decorrerebbe dalla data in cui il commissario ad acta ha dato attuazione al giudicato.

Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.

E’ bensì vero che, contrariamente a quanto affermato nel decreto (e in tal senso ne va modificata la motivazione), anche per il giudizio di ottemperanza poteva chiedersi l’indennizzo (al riguardo, Cass. S.U. n. 27365/09, già indicata), ma anche relativamente a tale giudizio era decorso il termine semestrale, non essendo al contrario giurisdizionale l’attività del commissario ad acta.

Non si ravvisa alcun contrasto della predetta sentenza delle S.U. di questa Corte con la CEDU, come ipotizza in memoria il ricorrente, ove si consideri che il soggetto danneggiato potrebbe proporre ricorso, entro il termine decadenziale, con riferimento al procedimento di cognizione davanti al giudice amministrativo, ed un altro parimenti tempestivo, con riguardo al giudizio di ottemperanza.

Va infine precisato che , per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 1101/10), anche nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, vale il principio della soccombenza e della condanna alle spese.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-05-2011, n. 17237 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con ordinanza del 1 giugno 2010, la Corte d’Appello di Ancona, in applicazione del disposto di cui all’art. 314 cod. proc. pen., liquidava a F.L., a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, in regime carcerario, dal 25 al 30 settembre 2003 ed in regime domiciliare dal 30 settembre al 30 ottobre 2003, la somma di Euro 3.500,00.

La corte territoriale, accertato, quanto al diritto all’indennizzo, che il ricorrente non aveva in alcun modo contribuito, nè prima nè dopo la perdita della libertà personale, a determinare, con una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, l’adozione del provvedimento restrittivo, liquidava in via equitativa, preso atto del protrarsi della detenzione, delle modalità della stessa e delle conseguenze che ne erano conseguite, la somma sopra specificata, indicando in Euro 150,00 la somma liquidabile per ogni giornata di detenzione carceraria, ridotta di un terzo per la detenzione domiciliare.

Avverso tale decisione ricorre, per il tramite del difensore, il F. che deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione ai criteri utilizzati per la determinazione dell’indennizzo nonchè all’entità della somma liquidata, inferiore a quella che, alla stregua del criterio nummario, avrebbe dovuto essere corrisposta.

-2- Il ricorso è infondato.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in particolare, di individuazione dei criteri da seguire nella determinazione dell’equo indennizzo, questa Corte ne ha costantemente individuato il carattere indennitario e non risarcitorio, affermando che la liquidazione dello stesso si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto sia della durata della custodia cautelare sia, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. Con riferimento alla durata della carcerazione, il criterio di riferimento per il calcolo dell’indennizzo è stato individuato in quello aritmetico, che tiene conto della durata della carcerazione ed è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. Calcolo grazie al quale si perviene alla individuazione della somma liquidabile di circa 235,00 Euro per ogni giorno di detenzione in carcere, comprensiva di tutte le negative conseguenze generalmente derivanti dalla carcerazione, ridotta alla metà nel caso di arresti domiciliari in vista della loro minore afflittività rispetto alla detenzione in carcere. Detto criterio, che risponde all’esigenza di garantire, nei diversi contesti territoriali, un trattamento tendenzialmente uniforme, non esime, tuttavia, il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall’integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione il più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame. La Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito "che il giudice è assolutamente libero anche di andare al di là del parametro aritmetico allorchè le conseguenze personali e familiari si rivelino tali – nonostante la modesta durata della privazione della libertà – da meritare un indennizzo senza confini, se non il confine del tetto massimo disponibile", ed ancora che "i parametri aritmetici individuano soltanto di norma o, se si vuole, soltanto tendenzialmente il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione, libero essendo il giudice di discostarsene, sia in meno sia in più, e non solo marginalmente,…dando, però, di quel discostarsi….congrua motivazione (Cass. 8.7.05 sez. 4^).

Orbene, a tali principi, che questa Corte pienamente condivide, si è sostanzialmente attenuta la corte territoriale che, richiamato il parametro aritmetico, ha lievemente ridotto l’importo giornaliero liquidabile avendo ritenuto, alla stregua di una valutazione complessiva dei fatti e delle conseguenze derivate dalla detenzione, che la somma di Euro 3.500,00, che non si discosta in maniera significativa dalla cifra liquidabile in base al mero calcolo matematico, fosse idonea, in via equitativa, ad indennizzare il richiedente delle conseguenze della sofferta detenzione.

L’ordinanza impugnata non si presenta, dunque, affetta da vizi, di guisa che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.