Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19297 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositato in data 27.11.2003, T.S., + ALTRI OMESSI premesso di lavorare alle dipendenze dell’A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. con la qualifica di autisti e di operare sulla base di turni che, secondo i casi, comportavano l’inizio della prestazione presso il deposito e la fine presso uno stazionamento diverso (cd. posto di cambio), oppure l’inizio della prestazione direttamente nel posto di cambio e la fine presso il deposito di assegnazione, o ancora l’inizio della prestazione in un posto di cambio e la fine in un altro diverso, invocavano l’applicabilità del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c); sostenevano che gli spostamenti tra il deposito ed il posto di cambio e viceversa, ovvero tra gli stazionamenti di inizio e fine turno, erano assimilabili, sulla base di una interpretazione evolutiva della norma richiamata, ai "viaggi comandati" ivi contemplati, in quanto eseguiti in osservanza di disposizioni e direttive dell’azienda circa i tempi ed i luoghi di lavoro ed implicanti un onere aggiuntivo per i lavoratori, trattandosi di una modalità della prestazione più onerosa del normale, che li obbligava ad iniziare e terminare la prestazione lavorativa in luoghi diversi. Chiedevano pertanto che fosse dichiarato il loro diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario a spostarsi, con mezzo gratuito o proprio, dal deposito al posto di cambio, o viceversa, in misura pari alla metà della retribuzione corrispondente e, in ogni caso, ad ottenere la declaratoria del diritto a conseguire le medesime somme a titolo risarcitorio, con condanna dell’A.N.M. al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificare in separato giudizio.

Istauratosi il contraddittorio, la società datoriale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, osservando che la prestazione degli autisti era articolata su tre turni di lavoro (turno di apertura, intermedio e di chiusura) e che l’organizzazione dell’azienda non prevedeva alcun obbligo, per il dipendente che montava o smontava in luogo diverso dal deposito, di recarsi, prima o dopo, nel deposito stesso.

Con sentenza in data 19.11.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Analogo ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, veniva proposto da L.P., + ALTRI OMESSI ricorso parimenti rigettato con sentenza in pari data 19.11.2004.

Avverso dette sentenze proponevano appello gli originari ricorrenti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, dopo aver proceduto alla riunione delle cause, con sentenza in data 3.12.2007/10.1.2008, rigettava i gravami.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione T. S., + ALTRI OMESSI con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), e dell’art. 12 disp. gen. premesse al codice civile inerente l’interpretazione delle leggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare osservano che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la inapplicabilità della disposizione di cui al R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), argomentando dal rilievo che non poteva ravvisarsi alcuna imposizione da parte dell’azienda di iniziare l’attività lavorativa in un luogo diverso da quello di cessazione della stessa; ed invero la ratto della norma andava ravvisata nell’esigenza che fosse in qualche modo ricompensato il lavoratore che, per motivi di organizzazione aziendale, era costretto ad iniziare l’attività lavorativa giornaliera in luogo diverso da quello in cui tale attività veniva a cessare, essendo per contro irrilevante la circostanza che il lavoratore si fosse o meno recato al lavoro con un proprio veicolo e dovesse quindi riprenderlo al termine della giornata lavorativa.

Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto della controversia.

In particolare rilevano che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di essi ricorrenti i quali avevano chiesto che fossero comunque dichiarate dovute le somme in questione a titolo di risarcimento del danno.

Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erronea compensazione da parte della Corte territoriale delle spese del doppio grado del giudizio, che per contro andavano poste a carico dell’azienda convenuta.

La società intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 360, 366 e 366 bis c.p.c. (mancata indicazione dell’asserito "fatto controverso decisivo per il giudizio", e mancata specifica illustrazione del detto motivo di doglianza), nonchè per difetto delle condizioni di cui all’art. 100 c.p.c. (carenza di interesse ad agire del ricorrente).

Rileva il Collegio che la prima eccezione non è fondata ove si osservi che il ricorso in parola, al primo motivo, contempla innanzi tutto la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo, assorbente e decisivo, della violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), e dell’art. 12 disp. gen., dovendosi ritenere il carattere accessorio e complementare della successiva censura relativa al vizio di motivazione. E pertanto il motivo è ammissibile, avuto riguardo al rilievo basilare costituito dalla dedotta violazione di legge, correttamente proposta con rituale formulazione del quesito di diritto.

Del pari infondata è l’ulteriore eccezione relativa alla carenza di interesse. Invero, secondo la costante giurisprudenza, l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v. per tutte Cass., sez. 2, 26.7.2006 n. 17026). Peraltro, l’incertezza in ordine ad una situazione giuridica può anche non preesistere al processo (Cass. sez. 2, 25.6.2004 n. 11870), bastando che nello stesso il convenuto contesti la pretesa dell’attore. In particolare, in materia di lavoro subordinato, è stato evidenziato (Cass. sez. lav., 17.2.1998 n. 1675) che questa può consistere in un’azione di accertamento diretta all’esatta determinazione dei compensi spettanti, anche se il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro. La questione, con riferimento alla materia oggetto della presente controversia, è stata affrontata e risolta nel senso sopra indicato dalle recenti pronunce di questa Corte n. 8355/10 e n. 7197/10.

Posto ciò, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte in ordine alla interpretazione della norma del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c).

Questa Corte invero, già con la sentenza n. 15821 del 15.12.2000, ha rilevato che "considerata la lontana epoca di emissione della disposizione di legge in esame (risalente al 1923) e particolarmente il fatto che, all’epoca, non era sicuramente consueto l’utilizzo da parte del singolo lavoratore (appartenente al personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione) di un proprio automezzo per effettuare gli spostamenti da una località all’altra tra il deposito e i vari posti di cambio, ben può la disposizione di legge in esame essere riferita – appunto estensivamente, ravvisando in essa una volontà implicita del legislatore – alla fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio: all’ipotesi cioè in cui, innanzitutto, gli spostamenti siano eseguiti nell’osservanza di disposizioni e direttive circa luoghi ed orafi di lavoro impartite dal datore di lavoro, e perciò del tutto equivalenti a quelli "comandati" (di cui al citato art. 17), ed in cui, inoltre, anzichè del "mezzo gratuito di servizio (dove la gratuità sta evidentemente a significare l’utilizzo del mezzo per esigenze aziendali, e non già per l’utilità personale del singolo dipendente) il lavoratore adoperi un proprio mezzo di trasporto, con relativo onere di spesa a suo carico".

Tale orientamento è stato ribadito da questa Corte, recentemente, con la sentenza n. 8355 in data 8.4.2010 e quindi con la sentenza n. 10020 del 6.5.2011, che si inseriscono in un cospicuo filone, ove si osservi che alla pronuncia n. 15821 del 15.12.2000 hanno fatto seguito numerose altre statuizioni di segno analogo (Cass. sez. lav., 20.2.2006 n. 3575: Cass. sez. lav., 14.2.2008 n. 3760; Cass. sez. lav., 21.2.2008 n. 4496; Cass. sez. lav., 25.3.2010 n. 7197).

Ed invero la norma in questione considera che, in base alle comuni più diffuse esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra la stessa strada che l’ha inizialmente condotto al lavoro ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l’ha iniziata.

Quando ciò non avvenga a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall’uno all’altro luogo assume la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma è normativamente qualificato.

Un’interpretazione logica della disposizione in parola, avente riguardo alla ratio del riconoscimento del valore retributivo (al 50 per cento) dei cd. tempi di cambio, induce a considerare viaggio "comandato" non solo lo spostamento previsto da una espressa disposizione aziendale ed effettuato con un mezzo gratuito di servizio, ma ogni trasferimento che sia inevitabile per l’organizzazione dei turni, derivante evidentemente da disposizioni aziendali, generali o individuali.

Presupposto per l’applicabilità della norma in esame alla presente fattispecie non è pertanto l’uso del mezzo gratuito di servizio, nè il fatto che il lavoratore si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici ovvero a piedi, bensì la non coincidenza del luogo di inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero, ed il fatto che questa non coincidenza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, ed esclusivamente, da una necessità logistica aziendale, e cioè la necessità che il lavoro inizi in un determinato luogo e cessi in altro luogo (e la connessione causale fra programmazione e non coincidenza dei luoghi, è normativamente espressa con la locuzione "viaggi comandati").

Sulla base di questo presupposto, la norma è diretta a compensare il tempo che il dipendente impiega, per lo spostamento, all’inizio od alla cessazione del lavoro da prestare in azienda, dall’uno all’altro luogo. Poichè in questo tempo non è tuttavia prevista materiale attività lavorativa, la norma ritiene di qualificare come "lavoro effettivo" solo la metà del tempo impiegato nello spostamento, e di riconoscere conseguentemente come corrispondente adeguato compenso solo la metà della retribuzione.

Orbene, questo indirizzo deve essere ulteriormente confermato, non essendo stati addotti dalla società intimata argomenti decisivi diversi da quelli già esaminati e disattesi dalle pronunce da ultimo citate, attinenti alla contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine dalla giornata); circostanza che – per come detto – non incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto. Donde la irrilevanza della scelta del lavoratore circa l’utilizzazione o meno di un proprio mezzo di trasporto, importando esclusivamente il fatto oggettivo della separazione dei luoghi di cui si è detto, posto che il fondamento della norma è insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda.

Il motivo è di conseguenza fondato, ed in tale pronuncia rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso concernenti la mancata statuizione da parte della Corte di merito sulla domanda risarcitoria proposta in via subordinata dai ricorrenti e la dedotta erroneità della statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Si impone pertanto, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè emetta le statuizioni consequenziali all’affermato principio di diritto, in relazione alle domande proposte da parte ricorrente; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-10-2011, n. 20142 Procedimento possessorio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che, con ricorso al Tribunale di Taranto del 29 dicembre 1999, proposto ai sensi dell’art. 1168 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ., i coniugi R.C. e P.L. – quali proprietari di un fondo in contrada (OMISSIS) prospiciente la strada (OMISSIS) – esposero che la s.p.a. U. Andrisano, nell’eseguire lavori di pavimentazione e di congiunzione della predetta strada con la contigua (OMISSIS), aveva innalzato la quota di campagna della strada (OMISSIS) al fine di congiungerla alla (OMISSIS), impedendo l’accesso ai cancelli pedonale e carraio di loro proprietà, e chiesero che la Società esecutrice di tali lavori fosse condannata a reintegrarli nel possesso mediante la riduzione in pristino dei luoghi;

che, costituitasi, la s.p.a. U. Andrisano, nel chiedere la reiezione nel merito della domanda, eccepì: in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, deducendo che i lavori in questione erano stati eseguiti in regime di concessione amministrativa; in secondo luogo, l’improponibilità della domanda possessoria, non essendo ipotizzabile la condanna ad un tacere (demolizione di strada pubblica) emessa non nei confronti di una pubblica amministrazione ma di un concessionario di pubbliche funzioni cessato dall’incarico e non avente alcun potere sul bene oggetto della richiesta reintegrazione; in terzo luogo, il difetto della propria legittimazione passiva, i lavori essendo stati eseguiti dall’impresa individuale A.U.;

che il Tribunale adito, con la sentenza n. 1945/2005 del 16 giugno 2005, in accoglimento della domanda, condannò la Società resistente a reintegrare i ricorrenti nel possesso mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi;

che avverso tale sentenza la Società Andrisano propose appello dinanzi alla Corte di Lecce-sezione distaccata di Taranto, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere la controversia, e comunque che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di reintegrazione nel possesso fosse respinta;

che, in contraddittorio con i coniugi R. – P. – i quali resistettero all’impugnazione, la Corte adita, con la sentenza n. 1/2010 del 16 gennaio 2010, rigettò l’appello;

che in particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte di Lecce: a) quanto alla questione dell’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario – dopo aver premesso che "la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una domanda promossa dal privato nei confronti della P.A. in conseguenza dell’attività materiale, disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale da questa posta in essere in ambito urbanistico, sussiste in mancanza di un provvedimento amministrativo", e che, "ove risuiti sulla base del petitum sostanziale che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario" -, ha affermato: "… giammai potrebbe nella specie difettare la giurisdizione dell’AGO sia perchè il petitum sostanziale involge una questione solo possessoria … sia perchè – quel che più conta – non è stata evocata in giudizio una P.A. sibbene un’impresa privata, il che non avrebbe esonerato i ricorrenti dall’evocare la P.A. anche se l’attività in essere fosse stata considerata "delegata""; b) quanto all’eccepito difetto di legitimatio ad causam della resistente s.p.a. U. Andrisano – fondato da quest’ultima sui concorrenti rilievi che il contratto d’appalto era stato stipulato tra il Comune di Taranto ed una associazione temporanea d’imprese (A.T.I., della quale facevano parte sia la s.p.a. U. Andrisano, sia l’impresa individuale A.U.), che gli specifici lavori de quibus erano stati subappaltati a terzi dalla sola impresa individuale A.U. e che, nei confronti del privato, ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo risponde individualmente del proprio operato -, ha affermato: "… il sistema delineato dal D.P.R. n. 554 del 1999 non opera alcuna eccezione rispetto ad azioni di spoglio che, commesse anche da una delle imprese del raggruppamento, possono postulare un autore morale del denunciato spoglio individuabile in altra impresa del raggruppamento che da quello spoglio abbia tratto vantaggio e/o in nome e nell’interesse della quale lo spoglio sia stato perpetrato. Nella specie, l’impresa A., mandataria dell’ATI costituita tra la stessa e la s.p.a. Andrisano, fu da quest’ultima delegata a compiere l’attività negoziale e l’esecuzione delle opere edili ed urbanistiche di cui oggi si discute …. Peraltro non è senza rilievo la circostanza …, secondo cui la racc.ta del 29-10-99, in risposta alla missiva del 26-10 precedente che conteneva osservazioni sui lavori stradali e richieste all’impresa esecutrice, fu inviata al Raggruppamento di imprese che pur essendo sprovvisto di personalità giuridica almeno nel senso sopra visto, era comunque un centro di imputazione di interessi non neutro ma portatore di istanze da un lato e oggetto di pretese dall’altro da parte dei terzi"; c) quanto alla sussistenza del denunciato spoglio, ha affermato che, con l’innalzamento della quota di campagna dell’ultimo tratto della via Brenna e con l’erezione di un muro di contenimento si erano realizzati sia l’oggetto dello spoglio sia l’ostruzione dell’accesso al fondo attraverso i cancelli;

che avverso tale sentenza la s.p.a. U. Andrisano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che resistono, con controricorso, R.C. e P.L..

Considerato che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35 – come successivamente modificati – e del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 18 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203; motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia;

omesso esame di documenti essenziali ai fini del decidere; art. 362 c.p.c., e art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5"), la ricorrente – premesso che:

1) con deliberazione del Consiglio comunale di Taranto n. 318 del 5 maggio 1995, era stata approvata la convenzione stipulata tra il Comune e I.A.T.I. (di cui faceva parte, quale mandatala, la s.p.a. U. Andrisano), con la quale il Comune aveva delegato all’A.T.I. la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, tra cui anche le strade in questione; 2) con successiva Delib Giunta comunale 26 marzo 1997, n. 670 da ritenere equivalente a variante agli strumenti urbanistici ai sensi del richiamato D.L. n. 152 del 1991, art. 18, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203 del 1991, l’aveva approvato i relativi progetti anche per la realizzazione delle strade in questione, fra le quali la Via (OMISSIS) con quota di sedime superiore a quella della Via (OMISSIS), che "venne, perciò, realizzata in salita"; 3) all’udienza del 7 marzo 2000, il difensore della 3 controparti aveva dichiarato che i predetti atti amministrativi, conosciuti dalle stesse parti, erano però viziati da difetto di istruttoria; 4) dalla deposizione del teste, geom. Intelligente, si desumeva comunque l’esistenza dei predetti atti amministrativi concernenti anche l’area di proprietà dei coniugi R. – P. – critica la sentenza impugnata, sostenendo che: a) nonostante la dimostrazione sia del "mandato conferito dalla P.A. al privato per la realizzazione, in regime di concessione amministrativa, della strada per cui è causa", sia della "regolare esistenza di tutti i dovuti atti amministrativi", i Giudici a quibus hanno omesso di esaminare tutti i predetti documenti ed hanno quindi erroneamente affermato che, nella specie, si verte in tema di meri comportamenti della Pubblica Amministrazione, anzichè – correttamente – di attività urbanistica; b) sulla base del criterio di riparto della giurisdizione secondo il petitum sostanziale, richiamato dalla Corte di Lecce, quando "il pregiudizio dedotto sia … una diretta conseguenza dell’atto amministrativo (com’era nel nostro caso), la giurisdizione spetta al G.A. non al Giudice ordinario"; c) quanto all’affermata attribuzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario, " perchè – quel che più conta – non è stata evocata in giudizio una P.A, sebbene un’impresa privata, il che non avrebbe esonerato i ricorrenti dall’evocare la P.A. anche se l’attività in essere fosse stata considerata "delegata"", i Giudici dell’appello, pur rilevando la necessità della partecipazione al giudizio della Pubblica Amministrazione, non ne hanno però tratto le dovute conseguenze nè in ordine alla contestata legittimazione passiva da parte della s.p.a. U. Andrisano, nè in ordine alla invocata esistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., dell’art. 1168 c.c. e della L. 11 febbraio 1994, n. 109, ari. 10 nonchè dei principi di diritto in tema di legittimazione passiva; omesso esame di un mezzo di impugnazione chiaramente prospettato; motivazione contraddittoria, insufficiente e incongrua, in relazione a punti decisivi della controversia; art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5"), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte Leccese: a) ha omesso totalmente di considerare la pur evocata sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario che avrebbe comportato la rimessione della causa al Giudice di primo grado; b) pur avendo ammesso che i lavori oggetto della domanda di reintegrazione nel possesso, erano stati compiuti da impresa diversa dalla ricorrente, ha erroneamente affermato che quest’ultima "fosse "autore morale" dello spoglio, perchè "mandataria" dello stesso";

che, con il terzo motivo (con cui deduce: "Omesso esame di una doglianza chiaramente prospettata, e/o di un punto decisivo della controversia; art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5"), la ricorrente critica infine la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte leccese ha omesso totalmente di motivare sulla dedotta insussistenza dell’animus spoliandi;

che il ricorso non merita accoglimento; che il primo motivo è infondato;

che, secondo i consolidati principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte: a) il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinano e giudici speciali si individua nel cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si risolve nell’irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall’attore e delle richieste rivolte al giudice adito e nella valorizzazione invece della causa petendi, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10375 del 2007 e 17641 del 2006);

b) le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non supportata da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre ove risulti, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, la citata sentenza n. 10375 del 2007, nonchè l’ordinanza n. 23561 del 2008, proprio relativamente ad una fattispecie nella quale le stesse sezioni unite hanno affermato la giurisdizione dell’A.G.O. in relazione ad un giudizio possessorio promosso da un privato nei confronti di un Comune che – avendo deliberato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile oggetto del proprio patrimonio disponibile, senza in alcun modo indicare, nei propri provvedimenti, la necessità di occupare beni appartenenti a privati – aveva abusivamente invaso una strada privata, rimuovendo il cancello d’ingresso ed elevando un muro in violazione delle distanze legali);

che, nella specie, dal ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato dinanzi al Tribunale di Taranto il 20 dicembre 1999, si desume agevolmente che gli odierni controricorrenti hanno inteso tutelare esclusivamente il loro possesso sull’immobile in questione, sena fare alcun riferimento ad atti o a provvedimenti amministrativi del Comune di Taranto;

che infatti, con tale atto – proposto ai sensi dell’art. 1168 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ., i coniugi C. – P. hanno denunciato che "… nel giugno 1999, clandestinamente e violentemente, l’impresa di costruzioni Umberto Andrisano s.p.a. … eseguiva l’innalzamento della quota di campagna della Via (OMISSIS) al fine di unirla alla superiore Via (OMISSIS), nel cui comprensorio la medesima impresa realizzava un complesso edilizio per civili abitazioni" e che la stessa impresa, "in dispregio dei più elementari diritti altrui, … edificava un muro di contenimento della quota innalzata, ostruendo definitivamente i passi carrabile e pedonale del fondo degli esponenti …", ed hanno chiesto che il Tribunale adito "voglia ordinare all’impresa Umberto Andrisano s.p.a. la immediata riduzione in pristino stato dei luoghi, a sue esclusive cure e spese …";

che è dunque evidente che la situazione giuridica soggettiva fatta valere dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti della Società Andrisano è il possesso dell’immobile oggetto dello spoglio, senza che in detto ricorso introduttivo si faccia riferimento alcuno all’esercizio di poteri della pubblica amministrazione o alla qualità della Società Andrisano, ai rapporti di quest’ultima con il Comune di Taranto, ovvero ad atti o a provvedimenti di tale ente locale riconducibili in qualche modo allo spoglio denunciato;

che inoltre, al riguardo, deve aggiungersi che, trattandosi di controversia vertente tra privati, l’estraneità al giudizio della pubblica amministrazione comporta che le eventuali questioni concernenti la valutazione di aspetti di pubblico interesse, ovvero la disapplicazione o il sindacato di legittimità di provvedimenti amministrativi in via meramente incidentale, attengono al merito e non alla giurisdizione (cfr., ex plurimis, le ordinanze delle sezioni unite nn. 7800 del 2005, 6409 del 2010, 13639 del 2011), sicchè il profilo di censura con il quale si denuncia l’omessa considerazione di tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi menzionati nel motivo in esame è privo di rilevanza ai fini della decisione della questione di giurisdizione, in quanto essi – come già rilevato – non sono riconducibili, neppure indirettamente, al perpetrato spoglio;

che – una volta stabilito che la fattispecie attiene ad azione possessoria promossa da un privato nei confronti di altro privato e che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, il Comune di Taranto potrebbe al più essere qualificato come autore morale dello spoglio – perde qualsiasi consistenza la tesi dell’evocato litisconsorzio necessario tra la ricorrente e detto ente locale, in quanto lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi, con la conseguenza che nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l’uno quale esecutore materiale e l’altro quale autore morale, sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere proposta anche nei confronti di uno solo dei responsabili (cfr., ex plurimis, le sentenze n, 11916 del 2000 e n. 7748 del 2011);

che il secondo motivo è inammissibile;

che, al riguardo – ferme tutte le considerazioni che precedono -, deve osservarsi che la Corte di Lecce ha affermato che, nella specie, l’impresa individuale A.U., mandataria dell’A.T.I. costituita tra la stessa impresa e la s.p.a. U. Andrisano, è stata "delegata da quest’ultima … a compiere l’attività negoziale e l’esecuzione delle opere edili ed urbanistiche di cui oggi si discute" e che anche lo spoglio commesso da una delle imprese del raggruppamento può "postulare un autore morale del denunciato spoglio individuabile in altra impresa dei raggruppamento che da quello spoglio abbia tratto vantaggio e/o in nome e nell’interesse della quale lo spoglio sia stato perpetrato": ha affermato, in altre parole, che lo spoglio è stato materialmente commesso dall’impresa individuale Umberto Andrisano – quale delegata dalla s.p.a. Andrisano (non già certamente allo spoglio, ma) al compimento delle opere nel corso di esecuzione delle quali è stato perpetrato lo spoglio denunciato – e che l’autore morale di tale spoglio deve individuarsi nella Società delegante, sia perchè questa ha tratto da esso concreto vantaggio, sia perchè lo spoglio è stato perpetrato in suo nome e nel suo interesse;

che la ricorrente non censura specificamente tale ratio decidendi;

che essa, infatti, non ha censurato nè il presupposto da cui muove la Corte Leccese – costituito dall’affermazione che l’impresa individuale Umberto Andrisano ha eseguito i lavori, nel corso dei quali è stato commesso lo spoglio, a seguito di delega della Società Andrisano, nè la conseguenza che la stessa Corte ne ha tratto, cioè che la Società Andrisano deve qualificarsi autore morale dello spoglio quale soggetto delegante ed avvantaggiato dallo spoglio medesimo, limitandosi invece a criticare, peraltro in modo generico, la sentenza impugnata con riferimento alla struttura dell’associazione temporanea di imprese, alla autonoma soggettività di ciascuna impresa del raggruppamento ed alla sua conseguente responsabilità "individuale";

che, infine, anche il terzo motivo – con il quale si denuncia l’omessa motivazione in punto sussistenza, nella specie, dell’animus spoliandi – è infondato;

che, infatti, l’elemento soggettivo che completa i presupposti dell’azione di spoglio risiede nella coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 2316 del 2011);

che, nella specie, i Giudici a quibus, circa l’esistenza dello spoglio, hanno affermato che, "con l’innalzamento della quota di campagna nell’ultimo tratto della via Brenna e l’erezione di un muro di contenimento erano realizzati sia l’oggetto dello spoglio sia l’ostruzione dell’accesso al fondo attraverso i cancelli", con ciò evidenziando l’insita consapevolezza dell’autore materiale dello spoglio di impedire, con il compimento dei predetti atti, l’accesso all’immobile degli odierni controricorrenti, consapevolezza che, del resto, non poteva non essere comune alla Società Andrisano, posto che dagli scritti difensivi delle parti emerge il dato pacifico che Umberto Andrisano era sia titolare dell’omonima impresa individuale sia legale rappresentante della Società per azioni U. Andrisano;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5511 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con decreto ingiuntivo n. 140 del 14 giugno 2006, il Tribunale civile di Velletri – sez. staccata di Anzio ha ingiunto all’Amministrazione comunale di Nettuno di pagare alla società T. s.r.l. la somma di euro 104.545,45 oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 250,00 per spese, euro 600,00 per competenze ed euro 300,00 per onorari oltre IVA e CPA);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 19 gennaio 2007;

– che tale credito è stato ceduto ai ricorrenti dalla società T. s.r.l., con atto notarile dell’8 maggio 2007 (recante anche la ripartizione tra i cessionari) notificato al Comune intimato in data 19 novembre 2007;

– che i ricorrenti, in data 11 luglio 2009, hanno dapprima notificato al Comune di Nettuno atto di diffida e messa in mora, ai sensi dell’allora vigente art. 90 del RD n. 642/1907 e poi proposto ricorso per ottemperanza in data 12 gennaio 2010 (sempre notificato al Comune di Nettuno);

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’allora vigenti art. 37 legge n. 1034 del 1971 e art. 27 n. 4), t.u. Cons. Stato (ora art. 112, comma 2, lett. c del D.lgs n. 104/2010);

– che, pertanto, non risultando eseguito il decreto ingiuntivo n. 140/2006, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Nettuno di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando ai ricorrenti la somma secondo le quote di ripartizione contenute nell’atto di cessione del credito dell’8 maggio 2007, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Nettuno non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Nettuno, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 140/2006 provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti secondo le quote di ripartizione contenuta nell’atto di cessione del credito dell’8 maggio 2007 della somma di euro 104.545,45 oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 250,00 per spese, euro 600,00 per competenze ed euro 300,00 per onorari oltre IVA e CPA);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 1.000,00 (mille/00), da porsi a carico del Comune di Nettuno;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Nettuno, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di G. D. per il delitto di partecipazione nell’associazione mafiosa della ‘ndrangheta come capo del Locale di Genova.

Osservava in generale che la ricostruzione operata dagli inquirenti sulla nuova composizione della struttura mafiosa della ‘ndrangheta era stata consolidata in varie pronunce che avevano accertato come ogni locale era una sottoarticolazione di una più ampia associazione mafiosa operante nel territorio di Reggio Calabria per cui nonostante i singoli agissero nel territorio di altre regioni, comunque la struttura principale aveva sede in Calabria.

Nel presente processo la prova era costituita da intercettazioni telefoniche e ambientali che si caratterizzavano per la loro genuinità e spontaneità, dove si raccontava l’attuale struttura e composizione della ‘ndrangheta e si discuteva dei vari capi di locale.

In relazione all’indagato G. vi erano due conversazioni tra terzi che lo individuavano come il capo del locale di Genova ed una conversazione tra lui e il capo O.D. dal contenuto inequivoco sul suo stabile inserimento nell’organizzazione mafiosa.

Quanto alle esigenze cautelari deve rilevarsi che sussiste la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e comunque sussisteva il concreto pericolo di reiterazione; certamente l’unica misura adeguata alla gravita del pericolo era la custodia in carcere.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in quanto il tribunale si era limitato a riportare il contenuto delle intercettazioni senza spiegare perchè le aveva ritenuto rilevanti e come potevano dimostrare che fosse affiliato all’associazione, visto che era praticamente sconosciuto alle forze dell’ordine; inoltre nella conversazione che gli era stata attribuita non era emerso nulla di certo se non che i due parlavano del sodalizio ma non che lui ne facessero parte; non risultava alcun elemento sui reati fine e sullo scopo dell’associazione.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto contiene affermazioni aspecifiche e si limita a contestare il contenuto delle conversazioni intercettate; le medesime invece hanno un contenuto inequivoco e dimostrano al di la di ogni dubbio il pieno inserimento dell’indagato nella struttura associativa di riferimento, così come ampiamente motivato nell’ordinanza impugnata che ha riportato ampi stralci delle tre conversazioni commentandole con riferimento proprio alla posizione del C.. La mancanza di individuazione dei reati fine non esclude la sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione maliosa. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. E della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.