Cass. civ. Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 26645 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR del Lazio con ricorso depositato nel dicembre 1994, ancora pendente al momento della domanda "Pinto", avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di differenze retributive.

La Corte d’appello, accolta l’eccezione di prescrizione decennale (per l’indennizzo maturato fino al 22.1.1998) sollevata dall’Avvocatura, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 11 e mesi 2), Euro 400,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso (dichiarato perento nel 2009), quindi complessivi Euro 4.470,00, con parziale compensazione delle spese del giudizio. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’attore formulando un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1. La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3 Cost. e deduce che la modestia della posta in gioco ovvero la natura collettiva del ricorso non possono giustificare il discostamento dal parametro di Euro 750,00 ad anno di ritardo, per i primi tre e di Euro 1.000,00 per i successivi.

Invoca la giurisprudenza di questa Corte, anche recente.

3. Il ricorso è fondato perchè questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla "circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria" sia "stato proposto da una pluralità di attori", considerato che "la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite" (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il discostamento operato dal giudice del merito.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c, tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto in oltre 10 anni (stante la non impugnata dichiarazione di prescrizione decennale, quindi al far tempo dal 1998) e dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU (Sez. 2, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02) e da questa Corte (Sez. 1, n. 13019/2010), l’indennizzo va determinato nella misura di Euro 6.250,00, con gli interessi dalla domanda.

In relazione a quanto dedotto da parte ricorrente nella memoria difensiva, peraltro, va precisato che questa Corte applica i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU (Sez. 2, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02) e da questa Corte (Sez. 1, n. 13019/2010), in relazione alla durata irragionevole di processi amministrativi o pensionistici di durata complessiva superiore ai dieci anni. Quindi il precedente menzionato dai ricorrenti (Sez. 1, n. 21923/2011) non si è discostata affatto dal menzionato orientamento, in quella fattispecie inapplicabile.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5057 Contratti

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Svolgimento del processo

A) – La E. A. impugnava la nota prot. n. 9304 del 26/04/2010, con la quale le si era comunicata l’aggiudicazione definitiva alla F. s.p.a. della gara d’appalto (sorretta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) relativa ai lavori per la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano denominato contratto di quartiere II; la determinazione dirigenziale 23 aprile 2010 n. 317, recante detta aggiudicazione; il bando ed il disciplinare di gara, nonché ogni altro atto comunque connesso, con correlative richieste risarcitorie.

Essa proponeva censure di eccesso di potere per difetto istruttorio e motivazionale, disparità di trattamento, violata par condicio, violazione del punto 4.4, sezione 4, e della sezione 8, disciplinare di gara, nonché degli artt. 46 ed 86 e ss., codice dei contratti pubblici.

Il Comune di Capua si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, depositando tutta la pertinente documentazione.

Con motivi aggiunti, la stessa ricorrente originaria impugnava pure tutti gli atti di gara e specialmente quelli nei quali non era stata rilevata l’anomalìa dell’offerta della Finseco, con la prospettazione di analoghe doglianze.

B) – Considerato che le censure di cui al ricorso non apparivano sorrette da condivisibili argomentazioni, in ragione della congruenza motivazionale degli impugnati atti, attesa l’univocità nella formulazione della contestata offerta in relazione alla voce tempo (180 giorni differenziali per l’aggiudicataria, rispetto ai circa 540 del relativo cronoprogramma), di fronte ai circa 730 di cui al bando, e considerato che, per altro verso, il giudizio sull’anomalia non presentava evidenti profili d’illegittimità, alla stregua di macroscopiche inesattezze e/o manifeste illogicità, il Tribunale amministrativo territoriale respingeva il ricorso in epigrafe con sentenza breve, assunta in esito alla camera di consiglio cautelare, a spese ed onorari processuali compensati tra le parti in causa.

Donde l’appello della soccombente, proposto per errore di giudizio e di procedura (non essendo consentite integrazioni postume dell’offerta: cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5597/2009), oltre che per le stesse censure già dedotte in prime cure, apparendo inverosimile una riduzione del monte ore di mano d’opera quantificata nel 25% e poi ulteriormente ristretta in sede di giustificazioni, fino a giungere talvolta al 90%, con ingiustificabile anomalìa dell’offerta, per l’aggiunta di ulteriori migliorìe, conducenti ad un inverosimile ribasso di circa il 40%.

C) – Il Comune di Capua appellato si costituiva in giudizio ed eccepiva (pure in apposita memoria conclusiva) l’ininfluenza della dedotta carenza motivazionale dell’impugnata sentenza breve, grazie all’effetto pienamente devolutivo dell’appello (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 4244/2010); il mero errore materiale commesso dalla F., che lo avrebbe spiegato, come permesso ad ogni partecipante – senza alcuna integrazione documentale, prevalendo comunque il cronoprogramma rispetto alle offerte pertinenti alle singole lavorazioni – come semplice indicazione dei giorni in meno occorrenti per completare i lavori, rispetto alle previsioni del disciplinare di gara (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 5040/2007; sezione V, dec. n. 3703/2006 e dec. n. 3457/2004; C.G.A.R.S., dec. n. 733/2008), in ossequio al principio della più ampia partecipazione, ferma restando l’esclusione prevista unicamente per la mancata produzione della dichiarazione dell’offerta tempo e/o del cronoprogramma, ma non per un’eventuale loro discordanza di contenuti; l’inconfigurabile anomalìa, alla luce del congruo costo dei materiali, della percentuale di spese generali e di utili d’impresa proporzionale alle previsioni del disciplinare di gara e del costo unitario della mano d’opera conforme ad un 20% accettato dal tavolo di concertazione 17 maggio 2007; l’inesistenza di alcun danno risarcibile, in rapporto alla riscontrata legittimità degli atti gravati; l’intervenuta stipulazione del contratto d’appalto in data 2 agosto 2010, dopo la consegna dei lavori effettuata il 28 giugno 2010; infine, l’infondatezza della proposta istanza cautelare (poi respinta con ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 4526/2010).

Pure l’appellata F. si costituiva in giudizio, formulando analoghe eccezioni e ponendo in luce come il suo punteggio complessivo, pari ad 89,331, benché depurato dei 5 punti relativi all’offerta tempo (quindi: 84,331) sarebbe sempre stato superiore a quello dall’antagonista attuale appellante (60,687).

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

I) – L’appello è infondato e va respinto, dovendosi soltanto integrare la motivazione fornita dai primi giudici al riguardo, avendo la F. prodotto una dichiarazione ardua da comprendere, dato che, pur in presenza di un cronoprogramma (destinato comunque a prevalere sulla discussa offerta tempo, per il c.d. favor partecipationis: cfr. C.G.A.R.S., dec. n. 733/2008; C.S., sezione IV, dec. n. 5040/2007) contemplante una dettagliata tempistica circa la conclusione dei lavori in 18 mesi (o 540 giorni), essa aveva offerto un tempo di 180 giorni per completare i lavori, di fronte ai 24 mesi (o 720 giorni) indicati dal bando di gara: il tutto poi spiegato come frutto di un mero errore materiale, estrinsecatosi in un’offerta tempo al ribasso, indicante i giorni in meno proposti rispetto alla previsione del bando di gara (24 mesi o 720 giorni – 18 mesi o 540 giorni = 6 mesi o 180 giorni).

II) – Conseguentemente, la F. (in possesso, comunque, di un punteggio complessivamente maggiore di quello vantato dall’E. A.) non poteva essere esclusa dalla gara (poi conclusasi con la consegna dei lavori il 28 giugno 2010 e con la stipulazione contrattuale il 2 agosto 2010), avendo dimostrato il suo errore materiale, poi rettificandolo in sede di richiesta di chiarimenti e manifestando la propria concreta volontà in modo agevolmente intuibile, in rapporto ad un’offerta prezzo sostanzialmente unitaria (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 3457/2004), fermo restando che non doveva necessariamente sussistere alcun rapporto consequenziale fra cronoprogramma onnicomprensivo e tempistiche specificamente indicate in ogni singola offerta.

III) – Al che deve aggiungersi come il disciplinare di gara sanzionasse con la comminata esclusione unicamente la mancata produzione della discussa dichiarazione e dell’allegato cronoprogramma, ma non l’eventuale discordanza fra i contenuti dei due documenti, non essendosi compromessi interessi sostanziali della p.a. né pregiudicata la par condicio tra le imprese concorrenti (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 6410/2007 e dec. n. 3703/2006): in proposito, la stazione appaltante non aveva mai chiesto chiarimenti sull’offerta prezzo, ma solo precisazioni circa la concreta volontà sottesa alla ripetutamente rammentata dichiarazione, comunque permettendo a tutte le altre imprese partecipanti di esporre le rispettive valutazioni al riguardo (v. art. 46, codice dei contratti pubblici: le varianti migliorative proposte dovevano intendersi come sostitutive e non aggiuntive rispetto alle voci di prezzo poste a base della gara).

Infine, quanto alla paventata anomalìa dell’offerta, il costo dei materiali appariva giustificato dalle prospettate offerte commerciali, con percentuali di spese generali e di utili d’impresa indubbiamente conformi alle previsioni del disciplinare di gara e costi unitari della mano d’opera in armonia con le percentuali (20%) emergenti dal tavolo di concertazione 17 maggio 2007, allegato agli atti.

A questo punto, la riscontrata legittimità degli atti originariamente impugnati giustificava e giustifica la denegata tutela risarcitoria, per cui, conclusivamente, l’appello va respinto.

Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello n. 6892/2010 e condanna l’appellante E. A. a rifondere al Comune di Capua ed alla Finseco le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro seimila/00, di cui euro seicento/00 per esborsi (in ragione di metà per ciascuno), oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-01-2012, n. 452 Malattie professionali

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza dell’8 marzo 2006, rigettava il gravame svolto da R.C. contro la sentenza di primo grado che aveva escluso la natura professionale della patologia osteomuscolo-tendinea da cui era affetto, in qualità di operaio agricolo addetto alla guida di mezzi meccanici ed alla potatura.

2. La Corte territoriale, richiamate le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ravvisava nella sindrome degenerativa con fenomeni flogistici, a decorso cronico a carico dei tendini della cuffia dei rotatoli, un processo cronico degenerativo per alterata congruità articolare su base eredo-costituzionale, indipendente dalle mansioni svolte, ricollegando tali fenomeni al naturale invecchiamento relativamente ai quali l’attività lavorativa non costituiva nemmeno concausa ma al più, fonte di possibile, non dimostrata nè dimostrabile nella specie, ripercussione negativa sul loro decorso.

Inoltre, lo stesso R. aveva dichiarato nel questionario INAIL frequenza e intensità dell’impiego, da parte sua, dei mezzi meccanici. Infine, nessun rilievo assumeva il fraintendimento, da parte del consulente tecnico, della qualificazione come avventizio del R., operaio agricolo, attesa la diagnosi basata su obiettivi riscontri anatomici.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, voce n. 52 all.4 D.P.R. n. 1124 cit. e voce n. 27 nuova tabella allegata al D.P.R. n. 336 del 1994; artt. 112 e 434 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.

5. Assume parte ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di accertare la tempistica delle lavorazioni e dell’esposizione al rischio per individuare il carattere tabellato o meno delle lavorazioni. Deduce, inoltre, che la decisione sarebbe stata incentrata solo sulla sindrome degenerativa a carico dei tendini della cuffia dei rotatori, mentre la domanda e il ricorso in appello investivano altra infermità e, in particolare, la sindrome di impingement della spalla destra.

6. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.

7. Invero le censure non colgono nel segno giacchè la ratio decidendi è incentrata sull’esclusione di qualsivoglia rapporto causale o concorrente della malattia diagnosticata con l’attività lavorativa, da ascrivere, piuttosto, a fattori extralavorativi, quali processi cronici degenerativi eredo-costituzionali collegati al naturale invecchiamento, indipendentemente dalle mansioni svolte, onde la parte ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente censurare tale ratio decidendi.

8. Al nucleo della decisione è, pertanto, estranea la ricomprensione della malattia nelle tabelle delle malattie professionali e al riguardo, pur volendo prescindere dall’indeterminatezza della doglianza con la quale si censura la sentenza impugnata invocando, indistintamente, l’applicabilità delle tabelle dell’industria e dell’agricoltura, va comunque riaffermato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui a fronte di un’attività lavorativa tabellata svolta non continuativamente, la presunzione legale di derivazione della malattia dall’esposizione al rischio viene meno incombendo sul lavoratore l’onere di provare la riconducibilità della malattia all’attività professionale (ex multis, Cass. 4927/2004).

9. Per il resto, le censure si risolvono nell’inammissibile critica all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice del merito e alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in giudizio e fatta propria dalla Corte territoriale.

10. Invero, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, la contestazione della decisione che ha escluso la natura professionale della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, basata sul riferimento alla consulenza tecnica acquisita – sorretta da un’analitica disamina – non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).

11. Orbene, nella fattispecie la Corte di merito, come già analiticamente esposto nello storico di lite, ha richiamato le conclusioni del consulente officiato in primo grado, con motivazione congruamente e logicamente motivata, immune, pertanto, da censure.

12. In definitiva, il ricorso va rigettato.

13. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2512 Contributi

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bologna, O.R. si opponeva al decreto ingiuntivo con cui l’I.N.P.S. gli richiedeva la somma ivi indicata a titolo di contributi non pagati, eccependo tra l’altro la prescrizione del preteso credito.

Si costituiva l’I.N.P.S. resistendo alla domanda ed eccependo l’interruzione della prescrizione, producendo copia delle relative raccomandate.

Il Tribunale, esperiva c.t.u. in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni apposte a talune delle cartoline di ritorno, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ O. al pagamento della minor somma di Euro 6.085,86.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 2 febbraio 2007, accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Istituto e condannava l’ O. a corrispondere l’ulteriore somma di L. 1.982.904.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo.

Resiste l’ O. con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a duplice motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c..

L’I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per avere la Corte territoriale ritenuto nella specie applicabile la prescrizione quinquennale, nonostante la lettera raccomandata del 29 agosto 1995, inviata all’ O., determinasse la persistenza del termine decennale.

Il motivo è fondato, avendo le Sezioni unite di questa Corte – cui si è uniformata la successiva giurisprudenza – affermato che in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (L. 17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, entrando a regime i nuovi termini prescrizionali dal 1 gennaio 1996 (Cass. S.U. n. 5784 del 2008).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’ O. denuncia violazione dell’art. 1335, in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente il pervenimento presso il domicilio del destinatario dell’atto interruttivo, e ritenendo di contro irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle cartoline di ricevimento, avvalorato dalla consulenza tecnica che aveva concluso per la non riferibilità all’ O. delle stesse.

Il motivo è infondato in quanto risulta corretto il principio dell’irrilevanza di tali sottoscrizioni, in base all’art. 1335 c.c., non trattandosi di notificazione ma di lettera interruttiva della prescrizione, atto unilaterale recettizio che per legge si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Nella specie l’ O. afferma esplicitamente (v. sopra) che le lettere pervennero al suo indirizzo, e comunque non contesta quanto nello stesso senso accertato dal giudice di merito (pag. 7 sentenza impugnata), insistendo sulla non autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento postale.

Con il secondo motivo l’ O. denuncia violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che, pur essendo state le lettere interruttive prodotte solo nel corso del giudizio di primo grado (e dunque in tesi tardivamente), la prova dell’interruzione della prescrizione fosse stata ammessa in primo grado, circostanza quest’ultima non emergente dal processo.

Il motivo risulta infondato posto che l’eccezione di tardività della produzione andava proposta in primo grado, e lo stesso O., pag.

11 del controricorso, deduce di avere eccepito solo in grado di appello che l’Istituto aveva tardivamente prodotto (peraltro) "solo una fotocopia di lettera". La circostanza risulta avvalorata dal quesito di diritto formulato, ove si enuncia l’irrilevanza della mancanza di opposizione alla produzione tardiva della controparte (principio peraltro erroneo, alla luce di quanto affermato da questa Corte con sentenza 29 luglio 2011 n. 16781, secondo cui, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l’ammissione d’ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione).

Respinto il ricorso incidentale ed accolto quello principale, la sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente dalla Corte, con il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’ O..

Considerata la complessità della vicenda e le alterne vicende del giudizio, sono compensate le spese del giudizio di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’ O.. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’ O. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali.

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