Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-12-2010) 05-01-2011, n. 219 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., con ordinanza del 20 settembre 2010, ha revocato, per mancanza di indizi di colpevolezza, il provvedimento emesso il 28 agosto 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, col quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.B., cittadino (OMISSIS), sottoposto ad indagini per il delitto di omicidio volontario di M.M., commesso in (OMISSIS).

Il Tribunale ha ricostruito il fatto nei seguenti termini.

Alle ore una del (OMISSIS), un TIR Scania, condotto dal B., accompagnato dal secondo autista, P.V., transitando nel parcheggio, denominato (OMISSIS), ubicato a 5 km a sud del casello autostradale di (OMISSIS), urta, con la parte posteriore destra, un furgone, fermo, sul quale riposavano il M. e la sua compagna, C.I..

Nessuno degli occupanti dei due veicoli coinvolti nell’incidente si accorge della collisione.

Una persona a piedi da l’allarme, il TIR si ferma, e da esso scende uno degli occupanti, da individuare nel P., secondo le dichiarazioni rese dallo stesso e ritenute attendibili dal Tribunale, mentre la C. lo indica nell’autista del camion. Nel frattempo, il M. e la compagna, richiamati dall’allarme lanciato dallo sconosciuto, escono dal furgone ed iniziano a parlare con la persona discesa dal TIR, alla quale chiedono i dati dell’assicurazione del veicolo.

Il P. risale sul mezzo per "prendere carta e penna", come si legge nell’ordinanza di riesame, ma non ritorna presso i suoi interlocutori perchè il TIR inopinatamente riparte in direzione della vicina barriera autostradale.

Il M., allora, risalito con la C. sul furgone danneggiato, insegue il veicolo antagonista.

Giunti entrambi i mezzi al casello, mentre il B., che è rimasto alla guida del TIR, dopo aver abbassato il finestrino, si accinge a pagare il pedaggio, il M., arrampicatosi sul muretto (new jersey) che delimita la cabina del casellante dalla corsia di transito, si inserisce nell’esiguo spazio tra la medesima cabina e l’imponente veicolo fermo, e, aggrappato con la mano sinistra ad un supporto della carrozzeria del TIR, si sporge all’interno dell’abitacolo e, con la mano destra, colpisce al viso il B. con pugni, mentre grida e inveisce contro di lui.

L’autista del TIR, spaventato, chiude il finestrino.

Il M. salta a terra e si pone davanti allo spigolo anteriore sinistro del TIR, gridando che non si sarebbe spostato fino all’arrivo della polizia.

Il casellante della porta limitrofa a quella imboccata dal B., vede, in quel frangente, che il M. si sdraia a terra, ponendosi di traverso davanti al TIR, ad una distanza indicata tra m.

1,40 e m. 1,80.

Nel frattempo il B. ha riaperto il finestrino e, aiutato dal P., paga il pedaggio dovuto.

La sbarra del casello si alza e, nel momento in cui il TIR sta per ripartire, i casellanti notano che il M., a terra, si mette perpendicolarmente al TIR come per precederlo a carponi o tentare di rialzarsi.

Il pesante veicolo avanza molto lentamente, aggancia il M., lo trascina per qualche metro e gli schiaccia la testa con la parte interna di una delle ruote della motrice.

Dopo circa cinquanta metri il TIR si ferma sulla destra: il B. scende dal mezzo, torna a piedi verso il casello e, verificato l’accaduto, manifesta sconforto e abbattimento.

Sulla base della predetta ricostruzione del fatto, il Tribunale ha escluso la ravvisabilità del dolo nella condotta dell’indagato, il quale non ebbe, secondo il decidente, alcun contatto con la vittima prima di essere lui stesso aggredito da parte del M. al casello autostradale; reagì pacatamente alla violenza dell’antagonista; tenne immediatamente dopo il fatto una condotta incompatibile con la volontà di uccidere, arrestando la marcia del mezzo; soprattutto, secondo il Tribunale, non vi sarebbero elementi per affermare che il B., al momento di ripartire dal casello, avesse percepito la giacenza a terra del M. davanti alla motrice, pur avendo in astratto la possibilità di vederlo attraverso lo specchietto panoramico dalla cabina di guida.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il quale lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe ignorato i dati obiettivi della vicenda, bene evidenziati invece nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare, e avrebbe valutato il fatto frazionandone i vari segmenti, senza considerare la continuità esistente tra la lite nel parcheggio, dove si verificò l’incidente con arbitrario allontanamento del TIR investitore, e il violento scontro tra il B. e il M. al casello autostradale, come pure la stretta connessione tra le ultime azioni del M., il quale, dopo aver contestato agli occupanti del TIR che non si sarebbe mosso fino all’arrivo della polizia, si stese per terra davanti al pesante mezzo per impedirne la marcia, posizione nella quale fu ben notato dai casellanti e certamente fu visto anche dal B.. Quest’ultimo, pagato il pedaggio, deliberatamente avanzò molto piano per indurre il M. a scansarsi, accettando quindi il rischio di investirlo, come purtroppo si verificò.

Il Tribunale, pur di sostenere la sua illogica, apodittica e frazionata ricostruzione del fatto, avrebbe ignorato alcuni elementi rilevanti dell’indagine, come i dati dell’acquisito cronotachigrafo, da cui risultano i tempi di sosta del TIR presso il (OMISSIS) nella fase prodromica, compatibili con la discussione svoltasi in quella sede; il tempo di arresto del B. presso il casello dove fu aggredito dal M.; la lenta partenza del mezzo oltre la barriera autostradale. Il decidente avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni dei tre casellanti sull’alterco tra le parti e la stretta correlazione esistente tra l’affacciarsi del M. nell’abitacolo del TIR con aggressione verbale e fisica contro i suoi occupanti; la sua protesta urlata che non si sarebbe mosso fino all’arrivo della polizia; e l’immediato sdraiarsi a terra della vittima davanti alla motrice del mezzo, con la coerente manifestazione, mediante le parole pronunciate e l’inequivocabile posizione assunta, della ferma intenzione di non consentire all’autista del TIR di allontanarsi, come già accaduto nell’area di parcheggio, senza avere prima formalizzato l’Incidente occorso.

Del tutto obliterati dal Tribunale sarebbero stati anche gli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria e dai consulenti tecnici del pubblico ministero, che evidenziano come il B. potesse vedere il M. disteso davanti al TIR direttamente e per mezzo dello specchietto anteriore e laterale superiore del camion, e fosse altresì in grado di accorgersi di essere passato sul corpo della vittima.

In sintesi, la scelta di non operare una lettura coordinata e organica di tutti i dati probatori avrebbe impedito al Tribunale di cogliere la reale "causale" dei fatti contro ogni logica valutazione di essi, evidentemente consistiti, secondo il ricorrente, in una lite degenerata tra un automobilista e un camionista, il quale, rappresentandosi la circostanza che di fronte alla partenza del proprio TIR l’antagonista si sarebbe dovuto spostare, accettava comunque il rischio di investirlo, pur di riuscire a liberarsi dalla presenza della persona con cui aveva litigato e che gli impediva la marcia, donde la sicura ricorrenza del dolo eventuale del delitto di omicidio nella condotta del B..

Insufficiente, infine, sarebbe la motivazione dell’ordinanza impugnata anche con riguardo alla negata esistenza delle esigenze cautelari, ravvisate dal GIP soltanto nel concreto pericolo di fuga del B., il quale, essendo straniero, potrebbe allontanarsi dall’Italia e rendersi irreperibile, mentre il Tribunale ha ritenuto che l’indagato, quale cittadino comunitario facilmente reperibile, rimasto a disposizione della giustizia, è estradatale senza difficoltà e, comunque, passibile di esecuzione della pena nel proprio paese, sottovalutando, secondo il ricorrente, il concreto pericolo che il B., dedito a trasporti anche fuori dell’ambito comunitario, possa invece rendersi irreperibile soprattutto in previsione di una pena detentiva di lunga durata.

Il Pubblico Ministero ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con rinvio degli atti al Tribunale di Bolzano per un nuovo esame.

3. Il difensore del B. ha depositato memoria in data 11 dicembre 2010, nella quale contesta i motivi del ricorso, rilevandone innanzitutto l’inammissibilità perchè diretti ad una rivalutazione del fatto inammissibile nel giudizio di legittimità, che deve essere, invece, mirato solo all’accertamento di eventuali vizi del provvedimento impugnato, nella fattispecie inesistenti, essendo l’ordinanza di annullamento della misura cautelare motivata in modo coerente ed adeguato.

Aggiunge che la consulenza dell’esperto, incaricato dall’indagato, esclude la possibilità di avvistamento del corpo di un uomo disteso ad una distanza inferiore a quattro metri davanti al conducente del TIR in normale assetto di guida, precisando che non tutti i casellanti in servizio, al momento del fatto, furono in grado di vedere il M. stendersi davanti alla motrice e, in particolare, in tale posizione non fu visto dal R., il quale era addetto proprio alla porta dove si fermò il B. per pagare il pedaggio.

Rileva, inoltre, il difensore l’inesistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del concreto pericolo di fuga affermato dal GIP, facendo propria la valutazione del Tribunale del riesame al riguardo.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato.

Quando sia proposto ricorso per Cassazione avverso ordinanze che dispongono misure coercitive, le doglianze attinenti al difetto o, come nel caso in esame, alla presenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevano soltanto se si traducano in un motivo di annullamento per violazione dell’obbligo della motivazione secondo le previsioni dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), esulando dalle funzioni della Corte di legittimità la valutazione della sussistenza, in concreto, degli indizi e delle esigenze cautelari (c.f.r., tra le molte conformi, sez. 3, sentenza n. 1416 del 30/03/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 216074).

Pertanto, allorchè l’ordinanza, come quella qui impugnata, contenga la precisa e circostanziata enunciazione del fatto addebitato con la specificazione di elementi di estremo dettaglio, in riferimento a tempo, luoghi e modalità di esso, l’obbligo della motivazione è sicuramente assolto, e non può chiedersi alla Corte di legittimità una rivalutazione alternativa del medesimo fatto.

E’ vero che la disposizione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come novellata dalla L. n. 46 del 2006 con la previsione che per la deduzione dei vizi della motivazione può farsi riferimento, quale termine di comparazione, non solo al testo del provvedimento impugnato ma anche ad altri atti del processo specificamente indicati, trova applicazione altresì nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rilevante un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per l’utilizzazione di un’informazione inesistente o per l’omissione della valutazione di una prova, e, tuttavia, entrambe le suddette forme patologiche sono accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (sez. 2, sentenza n. 22565 del 09/06/2006 Cc. (dep. 27/06/2006) Rv. 234344).

Nella fattispecie, gli elementi probatori addotti dal Pubblico Ministero, a sostegno della ricostruzione dei fatti alternativa a quella dettagliatamente esposta dal Tribunale del riesame, non assumono il detto carattere della decisività con riguardo, in particolare, all’elemento psicologico del reato, essendo sostenibile, sulla base delle consulenze dei tecnici investiti e dalla parte pubblica e dall’indagato, sia la tesi accusatoria che vuole il B. consapevole della presenza a terra, davanti alla motrice, del M. e accettante il rischio di investirlo, provocandone la morte; sia la tesi della difesa secondo cui, invece, dalla posizione di guida dell’indagato, considerato che il M. si trovava a terra a meno di due metri della motrice, lo stesso non era visibile dal B., del quale, quindi, andrebbe escluso il dolo o, tutt’al più, riconosciuta la colpa cosciente.

6. Va aggiunto che il ricorso non svolge alcuna puntuale censura delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere insussistente l’unica esigenza cautelare addotta, nel provvedimento genetico, a sostegno della misura custodiale, consistente nel pericolo di fuga, donde la mancanza di un presupposto indefettibile, insieme ai gravi indizi di colpevolezza, per la limitazione della libertà personale.

6. Alla stregua di quanto precede, va dunque escluso il denunciato vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, come pure la violazione delle norme in materia di misure cautelari personali, col conseguente rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 155 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Bangla Desh, ha presentato in data 8 agosto 2007 istanza alla Prefettura di Mantova per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 23.9.2010 e depositato il 1.10.2010, A.S. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 6.10.2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione, riservando al prosieguo la produzione della documentazione e le difese.

Alla camera di consiglio del 24.11.2010 – fissata ex art. 87 c. 3 c.p.a.- l’Amministrazione non ha prodotto alcuna documentazione.

affermata la propria competenza territoriale,

Con sentenza non definitiva n. 4688/10 depositata il29.11.2010, la Sezione, preliminarmente affermata la propria competenza territoriale, ha ordinato al Ministro degli Interni di depositare, una relazione di chiarimenti, rinviando per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 12.1.2011.

Alla c.c. del 12.1.2011, il legale del ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, essendo stata comunicato l’avvenuto rilascio della cittadinanza italiana.

Va quindi emessa dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6953 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Con scrittura privata del 1 novembre 1994, la società Ipermobili si impegnò al rilascio in favore della società Tuttomobili, che contestualmente aveva riconosciuto il proprio debito verso la società Record Cucine s.r.l., di 36 cambiali per complessive L. 188.532.000, ciascuna dell’importo di L. 5.237.000 con scadenza mensile dal 31 ottobre 1995 al 31 dicembre 1997 che Tuttomobili avrebbe girato alla sua creditrice Record. Dichiarato in data 17 ottobre 1996 il fallimento di Tuttomobili, il curatore fallimentare propose al Tribunale di Ivrea nei confronti di Record Cucine domanda di revoca dei pagamenti di 11 dei 36 effetti cambiari, scaduti dal 31 gennaio al 30 giugno 1995 e dal 31 maggio 1996 al 30 settembre dello stesso anno, asserendo che erano stati eseguiti da Ipermobili con provvista precostituita dalla società fallita, mediante bonifico bancario, per un ammontare complessivo di L. 57.607.000.

Si trattava di pagamenti anormali, in quanto effettuati dal terzo a tacitazione di debito del fallito mediante denaro fornito da quest’ultimo, ovvero utilizzando somme proprie, ma recuperate prima del fallimento.

In parziale riforma della precedente decisione del Tribunale adito, che aveva accolto integralmente la domanda, la Corte d’appello di Torino, alla quale la Record ne aveva chiesto la riforma con rituale gravame, ha ridotto all’importo di Euro 24.342,16 la somma spettante all’attore, condannando la convenuta alla sua restituzione. Avverso questa decisione Record Cucine ha proposto il presente ricorso per cassazione in base tre motivi resistiti dal curatore fallimentare intimato con controricorso, ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Col primo motivo si denuncia vizio di illogica ed insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Si ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’aver rilevato inesistente convergenza tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, e nell’ aver irragionevolmente omesso di tener conto della dichiarazione del teste R.P. che, su specifica domanda, aveva dichiarato che la Tuttomobili non aveva rimborsato l’intera somma, residuando L. 80 milioni, e i rimborsi non avvenivano subito dopo il pagamenti di Ipermobili. La Corte territoriale, insomma, avrebbe forzato sul piano logico tale risultanza, laddove ha collocato l’omesso rimborso alle cambiali scadute dopo il fallimento e non a quelle precedenti. Ulteriore errore si riscontrerebbe con riguardo alla valutazione delle annotazioni dei partitari, che effettivamente si riferiscono alle cambiali, ma non alla corrispondenza tra uscita delle somme ed entrata a titolo di rimborso, tanto meno all’impiego della soma incassata per onorare i titoli.

Il resistente deduce l’inammissibilità della censura.

Il motivo è effettivamente inammissibile.

A giudizio della Corte territoriale, l’onere probatorio gravante sul curatore risulta assolto alla luce:

1.- delle deposizioni rese in giudizio da F.P.P., commercialista della società, che, altra causa, aveva dichiarato che la fallita sino all’agosto 96 rimborsò alla Ipermobili le somme pagate alla Record fino all’agosto 1996, e da R.P., legale rappresentante di Ipermobili e figlio dell’amministratore unico della Tuttomobili, il quale ha confermato la circostanza, riferendo altresì d’aver emesso i titoli su richiesta del padre e che Tuttomobili aveva fornito la provvista per il pagamento dei titoli fino all’importo di L. 100 milioni. In altro giudizio questi aveva dichiarato che il padre gli restituiva le somme sborsate per onorare le scadenze dei titoli che non potevano che essere quelli scaduti dopo il 17 ottobre 1996, data della dichiarazione di fallimento.

2.- dei partitari di entrambe le società. Quello di Tuttomobili relativo al periodo 1 gennaio 1995 – 31 dicembre 1995, indicava il pagamento a Ipermobili di somme per un ammontare di L. 31.442.000 relative a sei cambiali scadute sino al 30 giugno 1995, e, in data successiva, precostituiva provvista per altri cinque titoli per L. 26.185.000. Quello di Ipermobili attestava dieci pagamenti eseguiti da Tuttomobili, ciascuno di L. 5.232.000, corrispondenti agli importi dei titoli cambiari, coincidenti anche nella scadenza;

5.- dei documenti contabili della Banca Sella, attestanti pagamenti mensili di Tuttomobili a favore della Ipermoibili in L. 5.232.000 alle date del 30 gennaio, 28 febbraio, 20 maggio e 3 luglio del 2005.

Questo iter argomentativo è sorretto da puntuale e logica trama motivazionale, assolutamente adeguata a spiegarne le ragioni fondanti. Il motivo, che ripropone peraltro le medesime censure dedotte nell’atto d’appello, sollecita l’apprezzamento delle risultanze delle deposizioni dei testi indicati, ivi espresso, nonchè la rilettura dei partitari. Mira, in conclusione, ad una rivisitazione del compendio istruttorio, asseritamente valutato inadeguatamente dai giudici di merito, che è precluso in questo giudizio. E’ pertanto inammissibile.

2.- Il secondo motivo deduce ancora il vizio di motivazione nonchè la violazione della L. Fall., art. 67. Ripropone il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi F. e R., per evidenziarne asserito contrasto in ordine al fatto che la provvista per pagare i titoli venne fornita dalla fallita alla Ipermobili, che li onorò alla scadenza in forza di una delegazione di pagamento. Lamenta che il giudice d’appello non avrebbe considerato che non vi era effettiva corrispondenza tra le voci in entrata ed in uscita, indicate nei partitari. Non avrebbe, infine, considerato che l’annotazione 21.12.95" potesse riguardare effetti con scadenza da gennaio ad aprile 1996, oggetto di altro contenzioso.

Il resistente deduce inammissibilità del motivo. La decisione impugnata, rispondendo a censura in tutto analoga a quella esposta nel mezzo in esame, ha escluso che vi fosse contrasto tra le deposizioni dei testi indicati per la semplice ragione che il R., figlio dell’amministratore della Tuttomobili, pur avendo emesso personalmente le cambiali, aveva dichiarato di non essere a conoscenza degli accordi sottostanti. Ha esaminato i partitari di entrambe le società, rilevando che quello di Tuttomobili, relativo al periodo 1 gennaio 1995 – 31 dicembre 1995, indicava il pagamento a Ipermobili di somme per un ammontare di L. 31.442.000 relative a sei cambiali scadute sino al 30 giugno 1995 e in data successiva precostituiva provvista per altri cinque titoli per L. 26.185.000.

Quello di Ipermobili attestava dieci pagamenti eseguiti da Tuttomobili, ciascuno di L. 5.232.000, corrispondenti agli importi dei titoli cambiari, coincidenti anche nella scadenza.

La conclusione tratta dal vaglio critico di queste risultanze è logicamente e ragionevolmente argomentata, e non merita dunque censura in chiave motivazionale. Nel merito è assolutamente insindacabile. Così come col precedente mezzo, la ricorrente sottopone a questa Corte questione dedotta in sede d’appello, risolta da quel giudice sulla scorta di un percorso critico, come rilevato adeguatamente argomentato e logicamente motivato, pretendendo rileggere il contenuto dei partitari. Riprodotte le voci, ne offre, o quanto meno ne propone, diversa ricostruzione dei movimenti ivi rappresentati, ipotizzando, finanche, che facessero riferimento ad altri titoli, anch’essi controversi, il tutto secondo una ricostruzione personale e più favorevole dei rapporti tra le due società, la fallita e quella che provvide ai pagamenti. Sollecita in conclusione un percorso d’indagine, alla cui luce quelle risultanze dovrebbero essere vagliate, che esula dai compiti di questo giudice di legittimità.

Il motivo è perciò inammissibile.

3.- Merita analoga sorte l’ultimo motivo, con cui si denuncia ancora vizio di motivazione e violazione della L. Fall., art. 67, con riguardo alla prova della scientia decotionis, desunta dal giudice di merito proprio dalle modalità dell’accordo sottostante l’operazione.

In parte qua il motivo espone anzitutto rilievi critici del tutto irrilevanti, atteso che l’anormalità dell’operazione, scrutinata ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, rendeva inutile la verifica dell’ indicato requisito soggettivo, dalla cui prova il curatore fallimentare era del tutto affrancato.

Laddove si sofferma sull’adeguatezza della prova offerta in relazione all’inscientia decotionis, la ricorrente pretende assumere l’esaustività delle circostanze da essa rappresentate. Ribadisce l’assenza di protesti a carico della fallita sino al dicembre 1995 e di procedure immobiliari intraprese a suo carico, per contrapporne l’efficacia probante alla rilevanza attribuita invece dalla Corte territoriale al dato, ritenuto decisivo, della progressiva riduzione del termini di pagamento apposti sulle fatture – da iniziali 12-18 mesi a 60 giorni infine con rimessa diretta. Riferendone le giustificazioni già addotte in sede di merito, e rileggendone le cause anche alla luce delle riferite deposizioni dei testi, sollecita, come si è già premesso, un riscontro della fondatezza, non certo della correttezza, dell’apprezzamento critico delle risultanze riferite che, sorretto da adeguata e logica motivazione, immune altresì da errori di diritto, non può essere condotto in questa sede.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9297 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.2.2007 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla società Poste Italiane spa avverso la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva riconosciuto il diritto di V.A. all’inquadramento nell’area quadri di secondo livello a decorrere dall’11.1.1998, ritenendo che, ai fini del diritto al conseguimento della ed. promozione automatica, dopo la scadenza del contratto collettivo del 1994, fissata al 31.12.1997, si dovesse fare riferimento alle norme del codice civile e non più a quelle del contratto collettivo – e quindi al termine trimestrale posto dalle prime e non al termine semestrale stabilito dal secondo – posto che l’art. 87 del c.c.n.l. andava interpretato nel senso che, da quella scadenza, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni del codice civile e, solo per gli aspetti non regolamentati dal c.c., quelle del regolamento aziendale e del contratto collettivo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste Italiane spa con un unico articolato motivo di impugnazione cui resiste con controricorso V.A.. Il resistente ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento all’art. 87, commi 1 e 2, e all’art. 38, comma 7, del c.c.n.l. del 26.11.1994, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sull’assunto che la prima delle due citate disposizioni contrattuali costituirebbe, in sostanza, una clausola di ultrattività del contratto collettivo, attraverso la quale le parti avrebbero espresso la volontà che, nelle more del rinnovo contrattuale, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane continui ad essere disciplinato dal contratto collettivo scaduto, il quale rimarrebbe dunque in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, poichè il contratto collettivo oggetto dell’esame del giudice d’appello non risulta essere stato ritualmente allegato al ricorso per cassazione.

3.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, è improcedibile quel ricorso al quale non è stato allegato in veste integrale l’accordo collettivo di cui si controverte, atteso che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell’impugnazione di legittimità, ciò perchè la Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell’esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all’interpretazione (sull’onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite 20075/2010, Cass. 4373/2010, Cass. 219/2010, Cass. 27876/2009, Cass. 16619/2009, Cass. 15495/2009, Cass. 2855/2009, Cass. 21080/2008, Cass. 6432/2008, cui adde Cass. 21366/2010 e Cass. 21358/2010). Si è precisato inoltre che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti (Cass. 4373/2010 cit.) e che l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite 20075/2010 cit., nonchè Cass. 27876/2009 cit.).

4.- Nella specie, tutti i motivi di ricorso fanno riferimento a una determinata interpretazione delle norme contrattuali, ed in particolare dell’art. 87 del c.c.n.l. del 1994, che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito.

La società ricorrente, tuttavia, ha omesso di depositare insieme al ricorso per cassazione il testo integrale del contratto collettivo al quale le suddette censure fanno riferimento, limitandosi semplicemente a riportare in ricorso il testo dell’art. 87, primi due commi del c.c.n.l. del 1994 e di alcune norme del c.c.n.l del 11.1.2001, di cui pure è stato omesso il deposito unitamente al ricorso per cassazione; e tutto ciò pur svolgendo nei motivi di ricorso varie argomentazioni (cfr. pagg. 9-14) in ordine all’utilità del richiamo al contenuto di clausole contrattuali diverse da quelle prese in considerazione dal giudice d’appello, in quanto ritenute utili ai fini della corretta interpretazione di queste ultime.

5.- Di qui l’improcedibilità del ricorso per cassazione.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, disponendone la distrazione a favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. Antonino Pellicanò, antistatario.

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