Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-03-2011, n. 10777 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Firenze in data 30.6 – 5.9.2008 confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Livorno con sentenza del 14.1.2005 a R.A. detta L. ed a E.H.S. alias S. per i delitti di concorso nella cessione continuata di sostanze stupefacenti (entrambi) e lesioni aggravate e resistenza (la sola R.A.), rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo.

2. Ricorrono entrambi gli imputati, con atti distinti redatti dal comune difensore, con i seguenti rispettivi motivi:

2.1 R.A.:

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: la motivazione della Corte sarebbe apodittica, tenuto conto della riconosciuta impossibilità di quantificare la sostanza oggetto del traffico e la sua qualità, e omessa in relazione alle deduzioni d’appello.

2.2 E.H.S. alias S.:

– violazione di legge e vizi di motivazione in ordine agli artt. 125 e 192 c.p.p. quanto al reato di cui al capo A: perchè il riconoscimento da parte della teste G. avrebbe valenza diversa da quella attribuitale dai Giudici del merito, non essendo stato accompagnato dall’indicazione di alcun ruolo specificamente svolto dall’imputato se non la sua qualità di fratello della donna, e perchè il soprannome S. risultante dalle intercettazioni era proprio anche di altro imputato.

3. I ricorsi sono inammissibili. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al singolo caso, a favore della Cassa delle ammende.

3.1 Il motivo del ricorso di A.R. è diverso da quelli consentiti: la Corte distrettuale, confrontandosi espressamente con la doglianza d’appello, ha spiegato che le caratteristiche della vicenda di spaccio – per la sua ampiezza, per il ruolo primario svolto dalla donna, per il numero delle persone coinvolte e per l’apprezzabile arco temporale escludevano la configurabilità nella fattispecie di un’ipotesi lieve. Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, congruo ai parametri indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rispetto ai quali il dato quantitativo è solo uno dei criteri da tener presente, e che risulta non incongruo ai dati probatori riferiti alle pagine 6 e 7 della sentenza. Il motivo si risolve allora in una mera sollecitazione, oltretutto generica posto che il richiamo al contenuto dell’atto di appello è apodittico, alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità. 3.2 Anche il motivo di ricorso di E.H.S. alias S. è inammissibile perchè al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti, prospettando doglianze di stretto merito.

Quanto infatti all’individuazione del S. di cui alle telefonate nel ricorrente, la Corte distrettuale ha spiegato che la pertinenza dei richiami alle vicende specificamente riguardanti l’imputato (pag.

7) dava conto esaustivo della correttezza di quell’individuazione, che, insieme con le dichiarazioni della teste e il rinvenimento dell’imputato all’atto dell’accesso di polizia nell’abitazione (con le peculiari modalità pure descritte in sentenza, pag. 7), costituivano prove sufficienti. Anche in questo caso vi è uno specifico apprezzamento di stretto merito non incongruo ai dati probatori riferiti, immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli rilevano in questa sede (e che in realtà neppure sono dedotti dal ricorrente).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13804 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha liquidato, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, Euro 6.133,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dal sig. N.M.G., dipendente pubblico, per l’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di differenze retributive dal medesimo iniziato davanti al TAR Campania e protrattosi per circa 10 anni e 8 mesi.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione per dieci motivi, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si pone la questione se la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2, costituisca applicazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e se, in ipotesi di contrasto tra la legge la Convenzione, ovvero di lacuna della legge nazionale si debba disapplicare quest’ultima ed applicare la prima.

2. – Con gli altri motivi, in larga misura ripetitivi o comunque connessi, parte ricorrente lamenta poi, in definitiva, che la Corte d’appello abbia:

a) in violazione degli standard ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, mancato di riconoscere, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, almeno 1.000,00 – 1.500,00 Euro per ciascun anno di durata del processo presupposto;

b) sempre in violazione della giurisprudenza della Corte europea, omesso di riconoscere un ulteriore bonus di Euro 2.000,00 trattandosi di causa di lavoro;

c) illegittimamente e immotivatamente ridotto, nella liquidazione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, gli importi indicati nella nota depositata dal difensore.

3. – Quanto alla questione posta con il primo motivo, rilevante solo per l’incidenza che può avere su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite di quest Corte, in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sent. n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante (che si palesa perciò manifestamente erroneo), ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora, invece, ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, il giudice nazionale deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta, dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo e che, applicato nel caso qui in esame, impone di accertare se il decreto impugnato abbia correttamente applicato le norme della CEDU, nell’osservanza della regola dell’interpretazione conforme.

4. – Proprio in applicazione della regola appena ricordata devono essere respinte le censure sopra sintetizzate al par. 2 sub a) e b).

4.1. – In ordine alla prima, invero, va ribadito quanto questa Corte ha già avuto plurime occasioni di affermare, è cioè che la Corte europea, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano dì procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010). Ciò, appunto, ha legittimamente fatto la Corte napoletana nel caso in esame, in cui ha ritenuto la scarsa incidenza, sul piano personale, della pendenza della lite.

4.2. – In ordine alla censura sub b), va poi ribadito che è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed hanno quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. 18012/2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante: per tutte, Cass. 1630/2006, 1631/2006, 19029/2005, 19288/2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. 6898/2008, 1630/2006, 1631/2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. 18012/2008).

5. – La censura sub c), invece, deve essere accolta, avendo effettivamente la Corte d’appello violato i minimi tariffari liquidando Euro 39,00 per esborsi, Euro 330,00 per diritti ed Euro 460 per onorari.

Sul punto, tuttavia, alla cassazione del decreto impugnato non segue il rinvio ad altro giudice. E’ infatti possibile la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con la liquidazione di Euro 43,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari.

6. – Le spese del giudizio li legittimità vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese del giudizio di merito Euro 43,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15539 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 9 marzo 2010, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cremona dell’8 ottobre 2009 con la quale F.P., C.G. e D. V.T. erano stati condannati per il delitto di tentato furto aggravato in concorso.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

a) D.V.T., a mezzo del proprio difensore, lamentando:

1) una nullità per l’erronea interpretazione dell’art. 438 c.p.p., comma 5 in tema di giudizio abbreviato condizionato;

2) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla idoneità e alla sufficienza degli impianti di intercettazione in dotazione all’Ufficio inquirente;

3) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla prova indiziaria dalla quale era derivata l’affermazione della penale responsabilità;

4) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto;

5) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla concreta quantificazione della pena inflitta;

b) C.G. e F.P., personalmente, lamentando:

1) una violazione di legge nascente dalla mancata concessione al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza dibattimentale del 9 marzo 2010 per motivi di salute;

2) una manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’accertamento della propria responsabilità penale.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Quanto alla posizione di D.V.T. si devono sicuramente disattendere le contestazioni in rito mosse all’impugnata decisione, così come già affermato dalla Corte Territoriale.

Innanzitutto, l’integrazione probatoria di cui all’art. 438 c.p.p., comma 5, non può consistere in una verifica generale degli esiti delle indagini preliminari, sotto forma di ripetizione degli stessi atti compiuti dagli inquirenti, o in un’assunzione di nuove prove su aspetti già ampiamente chiariti dalle indagini;

richiedendosi, al contrario, una lacuna investigativa su oggetti essenziali della prova, o, almeno, la necessità di approfondire aspetti importanti ma scarsamente valorizzati nella fase delle indagini preliminari (v. Cass. Sez. 4, 19 marzo 2009 n. 19733).

Il che presuppone che il soggetto interessato alla suddetta integrazione debba farsi parte diligente nella concreta indicazione delle pretese lacune probatorie mentre nella specie la difesa dell’odierno ricorrente nulla ha detto in proposito nella relativa fase di merito.

Imputet sibi, di conseguenza, il mancato accoglimento di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un’integrazione probatoria solo nominalmente richiesta.

Del pari infondata è l’eccezione di nullità relativa alle intercettazioni telefoniche, effettuate presso strutture esterne all’organo inquirente.

Nel caso di cui al presente processo le autorizzazioni ad avvalersi di impianti esterni erano motivate (come ricorda lo stesso ricorrente, v. pagina 3 del ricorso) in base al rilievo delle eccezionali ragioni di urgenza nascenti dal contesto delle indagini effettuate in un ambito spaziale molto diffuso e per l’accertamento di un reato associativo di particolare gravità.

La tesi difensiva che tanto non bastava a rappresentare una ragione di inidoneità degli impianti riconducibile al paradigma normativo trascura di considerare che questi sono costituiti da apparecchiature che devono essere installati, da linee telefoniche ed elettriche che devono servirle, da locali adattati allo scopo e nei quali le operazioni devono potere essere in concreto svolte riservatamente.

La stessa locuzione normativa, "impianti", presuppone d’altro canto una localizzazione delle apparecchiature e delle linee funzionali alla intercettazione.

Quanto alle ragioni di eccezionale urgenza, i decreti facevano riferimento ad attività dell’associazione per delinquere e a traffici concernenti l’esecuzione di una diffusa attività delittuosa su di una vasta porzione del territorio.

E la giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte è univoca nell’affermare che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza può sicuramente desumersi dall’intero contesto motivazionale costituito dal provvedimento (autorizzativo ed esecutivo) e dal riferimento in esso contenuto, anche per implicito, alle note di Polizia relative alla esistenza di attività criminali in corso (v.

Cass. Sez. 5, 27 settembre 2006 n. 36090 del 27/09/2006).

In linea con tale criterio si sono d’altro canto espresse le Sezioni Unite con le sentenze del 31 ottobre 2001 n. 32, del 26 novembre 2003 n. 919 (nel senso della sufficienza dell’espressione "visto il decreto del G.I.P.", da intendersi quale rinvio al passo del decreto autorizzativo nel quale si esplicitava l’esistenza di una "situazione in atto di svolgimento dell’attività organizzativa dei reati fine dell’associazione") e del 29 novembre 2005 n. 2737.

Al limite dell’inammissibilità sono il terzo e quarto motivo del ricorso in quanto attinenti a motivi di doglianza già proposti e disattesi dalla Corte di Appello.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione completata dal recepimento di quanto espresso dal Giudice del primo grado (v. pagina 10 della motivazione) ha logicamente valutato la qualificazione giuridica da far assumere ai fatti accertati e una rilettura di tali fatti da parte di questa Corte di legittimità non è consentita allorquando non si evidenziano affatto travisamenti probatori o illogicità manifesta.

Con particolare riferimento alle specifiche contestazioni del ricorrente può notarsi come la gravità degli indizi a suo carico risulti evidente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, sulle quali la Corte di Appello ha ampiamente motivato (v. pagine 12 e 13 della decisione) mentre la fattispecie di cui all’articolo 624 bis c.p. risulta sicuramente integrata.

Sul tale ultimo punto è utile ricordare come la pacifica giurisprudenza di questa Sezione abbia avuto modo di sottolineare come il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione e rientri in esso qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio; pertanto, è stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico (v. Cass. Sez. 5, 2 luglio 2010 n. 30957 e 5 luglio 2010 n. 33993).

Quanto all’ultimo motivo del ricorso si osserva come la pena applicata nei confronti del ricorrente appaia sicuramente ispirata ai criteri di cui all’art. 133 c.p..

Va, a tal proposito, richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (v. Cass. Sez. 2, 26 giugno 2009 n. 36245).

3. Quanto alla posizione di C.G. e F.P., espressa con due distinti ricorsi ma di identico contenuto, si osserva che:

a) il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, ex art. 420 ter c.p.p., è sottratto al sindacato di legittimità, qualora il potere discrezionale, attribuito al Giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (v, Cass. Sez. 5, 20 settembre 2005 n. 35170); nella specie, inoltre, il giudizio di merito si è addirittura svolto con rito camerale, ex art. 127 c.p.p., per cui non era affatto necessaria la presenza del difensore e non trova applicazione il suddetto art. 420 ter c.p.p. (v. Cass. Sez. 6, 19 febbraio 2009 n. 14396);

b) del tutto generico è, infine, il secondo e ultimo motivo dei ricorsi in quanto propone una rilettura delle conclusioni del giudizio di merito basata su circostanze di fatto già correttamente valutate e non più sindacabili avanti questa Corte di legittimità in quanto sorrette da congrua e logica motivazione.

4. In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 3853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il presente ricorso, l’avv. D.P. – che ha prestato servizio di ruolo, quale Avvocato dello Stato, con anzianità nella qualifica decorrente in data anteriore al 1° gennaio 1979 ed è stato collocato in pensione alla data del 30 aprile 1986 – ha chiesto la declaratoria del diritto ad ottenere lo stipendio al 30 gennaio 1979 non inferiore a quello spettante al più anziano dei procuratori capo dello Stato con decorrenza 1° gennaio 1979, con tutti gli aumenti di legge, nonché la declaratoria dello stipendio così come da determinarsi utile ai fini del calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita, con condanna tra l’altro dell’Enpas (ora Inpdap) al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di indennità di buonuscita;

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, nella propria memoria difensiva, ha chiesto al Collegio di valutare la perenzione del giudizio in quanto nessun atto è stato compiuto e solo con istanza del 21 novembre 2009 è stata chiesta la fissazione dell’udienza;

Rilevato che, con la stessa memoria difensiva, l’Avvocatura Generale dello Stato – premesso che il trattamento economico attribuito al ricorrente in forza di atti emessi in applicazione dell’art. 4, co. 3, d.l. 681/1982 è stato comunicato alla Direzione Provinciale del tesoro di Firenze con nota dell’8 febbraio 1991, per cui, per quel che concerne l’aspetto retributivo, può ritenersi cessata la materia del contendere sin dal 1991 – ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e, in subordine, che il ricorso sia rigettato;

Rilevato che, con successiva memoria, l’avv. D.P. ha dato atto che, dalla nota dell’8 febbraio 1991, risulta che l’Avvocatura Generale dello Stato ha provveduto alla ricostruzione della carriera, mentre nessun cenno risulta sulla corresponsione degli arretrati spettanti ex lege a partire dal 1° luglio 1983 né risulta che alcuna comunicazione sia stata inoltrata all’Enpas (ora Inpdap) circa il corrispondente nuovo trattamento di buonuscita, per cui ha chiesto che, per quanto di ragione, l’Avvocatura Generale dello Stato sia condannata a corrispondere gli arretrati relativi al trattamento economico di cui è causa a partire dal 1° luglio 1983 e l’INPDAP, quale responsabile solidale, sia condannata a corrispondere il trattamento di buonuscita dovuto al 30 aprile 1986 ed aggiornato in virtù dei nuovi decreti di cui è causa;

Ritenuto che la perenzione trova la sua giustificazione nell’inerzia della parte, qualora questa abbia omesso di compiere, nel termine indicato dalla legge, un atto di impulso processuale posto a suo carico, sicché non è configurabile laddove sia stata a suo tempo prodotta, come nel caso di specie, un’istanza di fissazione di udienza cui non sia seguita la fissazione dell’udienza stessa, dovendo la perenzione circoscriversi alla differente ipotesi in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione di udienza, l’onere di impulso processuale torna alle parti;

Ritenuto che, per quanto concerne il trattamento economico, deve ritenersi cessata la materia del contendere essendo stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente, tenuto anche conto che la richiesta di condanna dell’Avvocatura Generale dello Stato al pagamento degli arretrati, contenuta nella memoria conclusiva, non è contenuta nel ricorso e, quindi, esula dal thema decidendum del presente giudizio;

Ritenuto opportuno altresì, per quanto attiene alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, la cui domanda è invece contemplata nelle conclusioni del ricorso, chiedere documentati chiarimenti in merito all’INPDAP (ex ENPAS);

Riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,

pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in epigrafe:

dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene alle richieste afferenti al trattamento economico;

ordina all’INPDAP (ex ENPAS) di fornire documentati chiarimenti in ordine alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita in favore dell’avv. G.D.P. stabilendo che il deposito della relativa documentazione presso la Segreteria della Sezione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 13 luglio 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.