Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 19984 Imputabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.A. in ordine ai reati: : a) di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 314 c.p.;

b) di cui all’art. 479 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; c) di cui agli art. 81 cpv. e 476 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; d) di cui all’art. 81 cpv. c.p., della L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e della L. n. 110 del 1975, art. 23; e) di cui all’art. 697 c.p.; f) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis; g) di cui all’art. 349 c.p., comma 2, e art. 61 c.p., n. 2; h) di cui all’art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; i) di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 9 e 14 e della L. n. 110 del 1975, art. 23; l) di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 9 e 14, a lui ascritti perchè, in qualità di cancelliere in servizio presso il Tribunale di Lagonegro, si appropriava di numerosissimi corpi di reato, costituiti da anni, parti di esse, munizioni e sostanze stupefacenti di vario tipo;

attestava falsamente nell’apposito registro la consegna agli uffici competenti dei predetti corpi di reato, apponendo false sottoscrizioni dei militari incaricati della ricezione dei reperti;

deteneva e portava in luogo pubblico le armi di cui si era appropriato, alcune delle quali con matricola abrasa; deteneva e cedeva a terzi le sostanze stupefacenti.

Le indagini avevano origine da una telefonata anonima che aveva informato il Nucleo Radiomobile dei C.C. di (OMISSIS) circa l’occultamento di un involucro sospetto in una determinata località.

A seguito di un servizio di appostamento sul luogo indicato veniva individuato il C. mentre prelevava un involucro, occultandolo nella tasca del giubbotto che indossava. Il C. veniva sottoposto a perquisizione personale che portava al rinvenimento di una pistola con matricola abrasa. All’interno dell’auto del C. venivano trovate altre armi e un sacchetto di cellophane contenente 35 grammi di cocaina. Altre armi venivano poi rinvenute nell’abitazione dell’imputato. Mediante successive indagini presso l’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Lagonegro ed accertamenti incrociati con gli Uffici dei C.C. e della GG.FF, che in base alla documentazione risultavano falsamente avere ricevuto i corpi di reato, venivano individuate le armi e le sostanze stupefacenti di cui si era appropriato il C..

Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la Corte territoriale ha rigettato l’unico motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto di essere prosciolto dai reati ascrittigli per incapacità di volere e chiesto l’espletamento di una perizia psichiatrica che lo accertasse.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 50 e 191 c.p.p..

Si deduce, in sintesi, che in base al codice di rito le prove devono essere assunte direttamente dal P.M. o per sua delega dalla Polizia Giudiziaria. Nel caso in esame, invece, la identificazione dei corpi di reato che sarebbero stati sottratti dal C. è stata eseguita da una commissione speciale nominata dal Presidente del Tribunale di Lagonegro. Di tale commissione non facevano parte esponenti della Polizia Giudiziaria con la conseguente illegittimità della prova acquisita tramite detta Commissione.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia difetto di motivazione e violazione dell’art. 438 c.p.p..

Con il mezzo di annullamento si denuncia la mancate ammissione da parte del Tribunale prima e successivamente della Corte di appello di una perizia psichiatrica sull’imputato, la cui richiesta era fondata su una consulenza tecnica psichiatrica depositata dalla difesa, attestante una patologia inquadrabile sotto un duplice profilo diagnostico costituito da polidipendenza da GAP e cocaina e disturbo schizoide della personalità. Si deduce che la scelta del rito abbreviato non condizionato non poteva ritenersi ostativa alla ammissione della perizia richiesta.

Con l’ultimo mezzo di annullamento, denunciando violazione dell’art. 190 c.p., del diritto alla prova, e vizi di motivazione si reitera la censura afferente alla mancata ammissione della perizia psichiatrica.

Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9163 del 25 gennaio 2005 per affermare che può essere riconosciuta una potenziale attitudine ad incidere sulla capacità di intendere e di volere anche ai disturbi della personalità, come quelli riscontrati nell’imputato, e che i giudici di merito non potevano escludere la necessità dell’accertamento tecnico richiesto sulla base di proprie valutazioni.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che l’art. 189 c.p.p. prevede espressamente la possibilità di assumere prove non disciplinate dalla legge, sicchè non vi è alcuna norma del codice di rito ostativa alla possibilità di attribuire valore probatorio ad una relazione amministrativa..

Inoltre per la scelta del rito il ricorrente non può dolersi delle modalità di acquisizione delle prove.

Infine, emerge dalla sentenza impugnata che il P.M. ha disposto la perquisizione dell’Ufficio corpi di reato e che è stata la polizia giudiziaria ad accertare quali e quanti fossero gli oggetti sottratti anche confrontando le risultanze dei registri dell’Ufficio con quelle delle varie Stazioni dei C.C. e Comandi della GG.FF. cui sarebbero stati consegnati i corpi di reato.

Gli accertamenti della Commissione nominata dal Presidente del Tribunale, pertanto, vengono citati dalla sentenza solo per dare atto della loro coincidenza con quelli effettuati dai C.C..

Anche gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Le sentenze dei giudici di merito non hanno affatto escluso l’ammissibilità della perizia psichiatrica in considerazione della scelta del rito abbreviato non condizionato da parte dell’imputato, scelta pur essa preclusiva della possibilità di dolersi per la mancata ammissione della perizia, ma per la ritenuta superfluità della indagine richiesta in relazione alle risultanze della stessa consulenza medica prodotta dalla difesa dell’imputato.

La sentenza delle sezioni unite citata dal ricorrente (sez. un. 25.1.2005 n. 9163, Raso, RV 230317) attribuisce rilevanza ai disturbi della personalità, quale fattore che può incidere sulla capacità di intendere e di volere, sempre che vi sia un rapporto di causalità tra il disturbo della personalità ed il reato.

Orbene, la sentenza di appello ha escluso proprio resistenza di tale nesso eziologico con motivazione assolutamente esaustiva.

La sentenza, infatti, dopo avere in primo luogo rilevato che il disturbo schizoide descritto nella consulenza non rientra in alcuno dei disturbi della personalità codificati dal cosiddetto Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV), ha rilevato che, in ogni caso, la dipendenza dell’imputato dal gioco d’azzardo può aver costituito l’occasione per la commissione dei reati, per far fronte alla sua ampia esposizione per debiti di gioco, ma non rappresenta la causa degli stessi.

Egualmente per la dipendenza dell’imputato dall’uso di sostanze stupefacenti si è osservato che non sussiste un nesso causale tra la stessa e la cessione a terzi delle predette sostanze e tanto meno con i reati riguardanti l’appropriazione di armi.

Sicchè la mancata ammissione della perizia ha formato oggetto di una motivazione esaustiva e giuridicamente corretta, che perciò si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. sez. 3, 11.2.1991 n. 3912, Martinelli, RV 186778; sez. 50 21.10.2008 n. 42996, Marina e altro, RV 241828).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Ai sensi dell’art 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22133 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Di Nuzzo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Manduria, del 22 febbraio 2010, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio della ex moglie G. A., la cui auto ha violentemente tamponato, e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 200,00 di multa.

Deduce il ricorrente: a) nullità del giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio; b) vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, alla cui affermazione il giudice è pervenuto attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri.

2- Il ricorso è infondato.

1) Quanto al primo dei motivi proposti, rileva la Corte l’insussistenza dei vizi denunciati posto che: a) nei procedimenti davanti al giudice di pace, così come nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non si applica la disciplina sull’avviso di conclusione delle indagini, dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell’imputato, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, in cui detto adempimento non è previsto (Cass, nn. 45420/03, 46529/03, 20064/05, 5485/09): b) il decreto di citazione a giudizio risulta ritualmente notificato al difensore di fiducia, avv. Palmisano, presso il cui studio l’imputato risulta avere eletto domicilio.

2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poichè, attraverso il richiamo a vizi motivazionali, il ricorrente tende sostanzialmente a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, non proponibile nella sede di legittimità laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito abbia coerentemente motivato, alla stregua di quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale.

In particolare, lo stesso giudice ha ricordato, non solo le dichiarazioni della persona offesa, che ha sostenuto di essere stata tamponata dall’auto dell’imputato, ma anche il referto medico dell’ospedale di (OMISSIS), presso il quale la donna si è portata, dopo l’incidente, per le cure del caso, i cui sanitari le hanno riscontrato lesioni al rachide cervicale, giudicate guaribili in gg. 3. Lo stesso imputato, d’altra parte, rimasto assente al giudizio, non ha concretamente proposto una sua diversa ricostruzione dei fatti, essendosi limitato, solo con i motivi di ricorso, ad ipotizzare, in termini del tutto generici, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni della parte offesa – che non necessitano di riscontri, come si ammette nello stesso ricorso – senza spiegare le ragioni che avrebbero indotto la donna a riferire il falso, ed a segnalare non meglio precisati "interessi antagonisti configgenti e circostanze di fatto non perfettamente chiare".

Che l’incidente, sia pure di modesto rilievo, vi sia stato, appare anche confermato dall’intervento sul posto dei carabinieri, al quale pure ha fatto espresso riferimento lo stesso ricorrente.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-10-2011, n. 22380 Procedimento e sanzioni disciplinari:

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di esposto in data 13.6.2007 presentato dall’avv. B. P., il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, sentita l’avv. C.L.N., deliberò l’apertura di procedimento disciplinare a suo carico per fatti integranti violazione dell’art. 58, comma 1 del Codice Deontologico Forense, fatti relativi alla partecipazione, ad un colloquio tra il legale e la sua assistita ed in pendenza di una causa civile, della persona che sarebbe stata indicata come teste nella causa stessa, nonchè alla circostanza di aver successivamente accreditato innanzi al giudice la falsità della deposizione dal teste resa perchè difforme dalla versione ascoltata in quel colloquio. A conclusione del procedimento il predetto CO.A. – ritenuta la incolpata responsabile – con decisione 24.3.2009 le comminò la sanzione dell’avvertimento.

L’avv. C.L. propose quindi ricorso al Consiglio Nazionale Forense lamentando irregolarità nella conduzione delle indagini, violazioni nella escussione in tal fase di essa incolpata, difformità della contestazione dai fatti oggetto di indagine e, nel merito, la insussistenza di alcun profilo deontologicamente rilevante nei fatti oggetto di addebito. Il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 25.10.2010 ha rigettato il ricorso osservando:

– che non aveva rilievo la mancata acquisizione nella fase delle indagini preliminari presso il COA dell’intero verbale di udienza nè la mancata completa audizione dell’interessato in tal fase, posto che la fase istruttoria non è indispensabile e può essere del tutto assorbita dalla immediata apertura del procedimento e che quel che rileva è la specificità del fatto contestato in tal sede e non la sua difformità da atti pregressi;

– che il fatto ascritto era provato e rilevante sul piano disciplinare dato che l’avv. C.L. aveva mancato al suo dovere di riservatezza facendo partecipare al colloquio con il proprio cliente un estraneo al fine di predisporre una testimonianza sul colloquio stesso, e che la stessa professionista aveva deciso di rendere dichiarazioni su fatti ed elementi difensivi coperti dal segreto in tal modo assumendo la veste di testimone nel giudizio civile senza previa rinuncia al mandato in violazione dell’art. 58 CDF. Per la cassazione di tale decisione – notificata il 7.4.2011 – l’avv. C.L.N. ha proposto ricorso con quattro motivi notificando l’atto al COA di Bergamo ed al P.G. presso la Cassazione in data 8-13.5.2011. L’intimato COA non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Rilevato che il ricorso risulta tempestivamente notificato e depositato ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, e R.D. n. 34 del 1937, art. 66, u.c., e art. 67, comma 1, ritiene il Collegio che le censure mosse alla decisione del CNF non meritino condivisione.

Con il primo motivo si censura la decisione del CNF per avere fatto capo a fatti privi di alcuna base di prova e ad asserzioni affatto gratuite, quali la procurata presenza di un teste a colloquio riservato (nel mentre il teste era stato addotto dalla cliente) e la incomprensibile accusa di aver premeditato di proporre se stessa come testimone della falsità del teste stesso senza previa rinuncia al mandato.

Con il secondo motivo si addebita lo stravolgimento perpetrato dal CNF sulla statuizione del COA, l’organo locale avendo addebitato di aver proposto sè stesso al giudice come teste "atipico" (nel mentre a leggere i verbali si rilevava che si era trattato solo di una capitolazione su colloqui avvenuti nel suo studio con indicazione come testi di altri due soggetti) ed il CNF avendo riqualificato la vicenda come vera e propria assunzione di veste di teste nel giudizio stesso.

Con il terzo e quarto motivo si lamentano violazioni avvenute innanzi al COA di Bergamo nella fase delle indagini anteriori alla apertura del procedimento.

Si osserva, quanto ai motivi (3 e 4) denunzianti violazioni avverate nella fase delle indagini preliminari innanzi al COA, motivi che essendo connessi ben possono congiuntamente esaminarsi, che appare corretta la decisione del CNF posto che l’area del rilevante sul piano dei diritti dell’incolpato coincide con quanto esposto e contestato nella delibera – notoriamente ricorribile (S.U. 29294 del 2008 e 22624 del 2010) – di apertura del procedimento; di contro nessuna lesione può avverarsi nella fase antecedente, a carattere informativo – istruttorio, fase affatto eventuale e alla cui "gestione" il futuro incolpato non ha diritti di accesso di sorta (S.U. 20843 del 2007, 3880 del 2010, 11564 del 2011). Venendo al merito, e quindi alla disamina dei primi due motivi del ricorso, occorre ricordare quanto affermato dalla decisione di queste S.U., recante il n. 15852 del 2009, sul valore integrativo od indicativo delle previsioni del Codice Deontologico Forense approvato con delibera 15/2008 del CNF, nel senso che dette previsioni integrative delle norme ben possono ispirarsi a concetti diffusi e recepiti nel sentire collettivo con riguardo ai doveri dei professionisti di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale.

In tal quadro e su tali premesse non appare pertanto frutto di alcuna indebita "forzatura" la lettura che dell’art. 52, comma 1, e art. 58, comma 1, l’organo disciplinare e quindi il giudice disciplinare forense hanno inteso dare, coniugando con la esigenza del rispetto della lettera delle previsioni una loro interpretazione che ricomprenda comportamenti che attentino alla "sostanza" dei valori deontologici che le previsioni mirano a garantire.

Il C.N.F. nella impugnata decisione ha in realtà solo formalmente – a pag. 4 della motivazione – distinto i due momenti della condotta censurata, quello occorso nello studio professionale dell’avv. C.L. e quello successivamente tenuto in udienza nella causa civile nella quale il professionista prestava la propria opera: la ricostruzione dei fatti che è sottesa alla solo apparente scomposizione della vicenda in comportamenti costituenti infrazione disciplinare è infatti chiaramente unitaria. Non si addebita affatto all’avv. C.L. di aver sol sentito in studio il futuro teste condotto dalla cliente, addebito che, ove realmente formulato, avrebbe rettamente prestato il fianco alle censure di cui al ricorso (che giustamente rammenta come la previa verifica di rilevanza e conducenza della informazione sui fatti del teste è compito del difensore anche in sede civile e che solo le suggestioni e forzature defensionali sul teste stesso sono stigmatizzate dall’art. 52, comma 1 del CDF): gli si addebita, invece, di aver condotto l’incontro in un contesto (l’assenza di riservatezza cagionata dalle persone presenti) che ben si prestava a farlo ritenere orientato ad acquisire prove testimoniali su quel che in tal incontro veniva narrato.

Così, e sotto il secondo versante, e per quanto la non limpida motivazione della decisione faccia ritenere plausibili i rilievi mossi in ricorso, il CNF a ben vedere non addebita affatto al professionista di aver realmente "assunto la veste" di testimone su quei fatti noti – il che avrebbe comportato un censurabile stravolgimento dei fatti attestati dai verbali della causa civile – ma stigmatizza, come impone la consecuzione della seconda valutazione alla prima (alla luce di quanto il ricorso stesso riferisce essere stata la decisione del COA condivisa dal CNF), che il professionista abbia portato a compimento la "strategia" impostata con la escussione "pubblica" del teste nel proprio studio, quella di addurre, per contrastare la versione dei fatti dal teste poi riferita al giudice, la diversa versione resa in quella riservata prima escussione e di chiamare a deporre le persone presenti a quella escussione, un collaboratore ed un collega di studio, in tal guisa accreditando con la propria personale autorevolezza la persuasività delle circostanze che la articolazione probatoria esponeva.

E’ del resto lo stesso ricorso a precisare (punto A pagg. 12 e 13) che la richiesta di prova, articolata contestualmente al deposito della querela per falsa testimonianza proposta dalla cliente, verteva sulle dichiarazioni e precisazioni che la teste aveva formulato all’avv. C.L. nei di lei studio professionale alla presenza del collega avv. F.B. e della segretaria di studio D. J..

Su tali dati di fatto appare quindi chiaro quale sia stato il precetto deontologico violato a criterio del CNF: quello volto a contenere il ruolo defensionale nella audizione del "futuro-teste" nell’ambito della attività di acquisizione riservata, oggettiva e serena dei dati afferenti la "utilità" per il proprio assistito della eventuale sua indicazione nella controversia (art. 52 comma 1 CDF). Di converso essendo palese la esclusione, da tal lecito agire, di ogni strumentalizzazione di tale ruolo che sia perpetrata al fine di avvalersi di quei riservati colloqui per contestare la non veridicità della deposizione dal teste resa innanzi al Giudice.

E se tale è il precetto ragionevolmente individuato dal giudice disciplinare è poi immune da vizi logici l’aver ritenuto che la sua violazione venne in fatto perpetrata dal professionista incolpato:

nella decisione in disamina infatti si salda alla valutazione di quella anomala, "partecipata", indagine di rilevanza del futuro teste la valutazione della richiesta di offrire colleghi e segretarie di studio (e quindi la propria stessa parola di professionista) quali fonti dell’accertamento della falsità della testimonianza difforme.

Quel che la decisione del CNF ha inteso formulare, pur con la faticosa ed emendabile argomentazione in diritto che si è riferita, è la corretta delimitazione del compito del difensore nella "istruzione preliminare" delle proprie difese in sede civile, nel quale è compresa la attenta e cauta valutazione di utilità della indicazione del teste per le ragioni del proprio assistito ma dal quale è estraneo, oltre che l’intervento manipolatorio espressamente censurato all’art. 52 del CDF, comma 1, anche ogni tentativo di predisporre, al di fuori di ogni esigenza di riservatezza, accorgimenti per assicurare un risultato pratico (che infici o attenui la libertà del soggetto di testimoniare sui fatti).

Nel riferito quadro la decisione impugnata deve ritenersi immune da violazioni di legge e fondata su congrue e logiche valutazioni.

L’assenza di contraddittori dispensa dal regolare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-07-2011, n. 4087 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. V. V. B., nella qualità di cittadino elettore e candidato Sindaco nelle elezioni del 6 e 7 giugno del 2009 per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Rutigliano, proponeva ricorso al Tar per la Puglia, chiedendo l’annullamento della proclamazione degli eletti e il rinnovo di tutte le operazioni elettorali, previa esclusione dalla competizione della lista civica "Progresso".

Con sentenza n. 2506/2009 il Tar dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato tempestivamente e ritualmente alla IX Sottocommissione Elettorale di Rutigliano, che aveva adottato il provvedimento di ammissione della lista Progresso alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rutigliano..

Con sentenza n. 4851/2010 questa Sezione del Consiglio di Stato riteneva che la Commissione Elettorale Circondariale e la Sottocommissione Elettorale Circondariale, organi per loro natura neutrali, non sono parti necessarie del giudizio impugnatorio del verbale di proclamazione degli eletti e, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di un controinteressato, annullava la sentenza del Tar con rinvio del giudizio in primo grado.

Con successiva sentenza n. 4086/2010 il Tar respingeva il ricorso.

V. V. B. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

L’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rutigliano e il Comune di Rutigliano si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso; analoga richiesta è stata formulata da O. V., consigliere comunale di maggioranza, che ha eccepito un difetto nella instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello.

All’odierna udienza l’appellante ha chiesto di poter rinnovare le notificazioni ad alcune parti appellate e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, si ritiene di non dover accogliere la richiesta dell’appellante di rinnovazione della notificazione del ricorso in appello nei confronti di alcune parti non costituite, essendo il ricorso infondato nel merito, come oltre chiarito e dovendo fare applicazione dell’art. 95, comma 5, c.p.a., la cui ratio è quella dell’economia dei mezzi processuali in ogni caso in cui l’integrazione del contraddittorio, specie se in grado di appello, non potrebbe in alcun modo influire sull’esito del giudizio.

3. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte di V. V. B., nella qualità di cittadino elettore e candidato Sindaco, dell’esito delle elezioni del 6 e 7 giugno del 2009 per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Rutigliano.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la legittimità dell’ammissione della lista "Progresso" alla competizione elettorale e ha respinto anche le ulteriori censure proposte.

L’appellante contesta in primo luogo la prima statuizione, rilevando che:

a) il Sindaco eletto, R. R., ha ottenuto 6.111 voti ed è stato nominato senza necessità di espletare il ballottaggio avendo superato la metà dei voti validi (6.082 voti) a fronte di 5.799 voti ottenuti dal ricorrente;

b) la lista civica "Progresso" non avrebbe dovuto essere ammessa alla competizione elettorale perché recante il simbolo (antica torre normanna di Rutigliano all’interno di un cerchio con il nome/motto "Progresso") assolutamente identico a quello del movimento politico culturale "Progresso" formatosi a Rutigliano nel 1970 e di cui ricorrente era stato promotore e dirigente;

c) nel caso di specie, non viene in rilievo il criterio della priorità temporale della presentazione del contrassegno, ma la diversa ipotesi di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non necessariamente devono essere presenti in Parlamento.

I motivi sono privi di fondamento.

L’art. 33 del DPR 15 maggio 1960 n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) stabilisce che "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:…..b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa."

Innanzitutto, si rileva che l’ammissione o non ammissione di una lista dipende esclusivamente dalla obiettiva sussistenza di una delle ipotesi di ricusazione, previste dalla norma citata, risultando del tutto irrilevanti le dichiarazioni di altri soggetti, tra cui i delegati e i candidati della lista "Progresso", che peraltro ad elezioni avvenute possono avere un concreto interesse alla invalidazione delle stesse.

Secondo il Tar, il citato art. 33 va interpretato nel senso che sono ricusabili i contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore.

Tale lettura deriva dall’attribuzione alla congiunzione "ovvero" del significato di "ossia" con valore esplicativo, per introdurre un chiarimento o un equivalente, per precisare un concetto precedentemente espresso.

Il Collegio non ritiene corretta tale interpretazione e ritiene, invece, che il legislatore abbia voluto prevedere una autonoma causa di ricusazione nel caso di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici (il termine "ovvero" va inteso nel senso di "o").

Tuttavia, tale interpretazione non conduce ad accogliere la pretesa del ricorrente, dovendosi ritenere che il precedente simbolo "Progresso" non sia riconducibile ad un contrassegno notoriamente usato da un partito o raggruppamento politico.

Il notorio utilizzo del contrassegno è smentito dal fatto che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio, il precedente simbolo era stato presentato nelle competizioni elettorali del 1970 e del 1975 e poi non più utilizzato per 34 anni (un successivo utilizzo elettorale del simbolo è stato solo asserito all’odierna udienza dal difensore dell’appellante, che ha richiamato documenti non prodotti e non più producibili non solo per la scadenza del termine ex art. 73 c.p.a., ma anche per il divieto di nuove prove in appello di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a.).

Nell’arco di un ampio periodo temporale il simbolo non è, quindi, stato più utilizzato in competizioni elettorali e lo stesso appellante, che si dichiara promotore dell’associazione "Progresso", si è presentato alle elezioni con liste che utilizzavano altri nomi e altri simboli.

Non costituiscono elementi idonei a dimostrare il notorio utilizzo del simbolo e la sua riconducibilità ad un raggruppamento politico le due locandine prodotte dal ricorrente, che riguardano due eventi organizzati dalla associazione polito culturale "Progresso" nel 1999 (sul tema del nuovo PRG) e nel 2004 (quest’ultimo è un mero ciclostile in copia di minore valenza probatoria).

Se l’attività dell’associazione nel corso dell’ultimo decennio è stata limitata a tali due eventi, ancor più deve escludersi che si tratti un partito o di un raggruppamento politico, che può invocare il notorio utilizzo di un simbolo, potendo, invece, tali eventi essere ricondotti alla sporadica attività di una associazione culturale, avente anche finalità politiche.

Deve, pertanto, ritenersi che la lista "Progresso" è stata legittimamente ammessa alla competizione elettorale in esame, non sussistendo alcuna delle ipotesi di ricusazione di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, risultando quindi irrilevante l’esame della questione dell’effettiva confondibilità dei simboli ed esulando dall’oggetto del giudizio ogni problema inerente la proprietà del simbolo "Progresso" e la sua eventuale registrazione.

4. Sono in parte privi di fondamento e in parte inammissibili gli altri motivi del ricorso in appello, in quanto:

a) la dedotta presenza di schede autenticate e non utilizzate non costituisce di per sé indice di alterazione dei risultati elettorali e in alcun modo l’appellante ha collegato a tale circostanza concreti elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità dell’esito delle operazioni elettorali;

b) la coincidenza tra voti di lista e preferenze e la presenza di correzioni nei verbali delle operazioni elettorali o di alcuni errori materiali, facilmente riconoscibili, pure non hanno determinato alcun concreto effetto sul risultato elettorale;

c) nessuna irregolarità avente portata sostanziale è stata provata in relazione all’elenco dei 47 elettori "stranieri", dovendo comunque l’esame della censura essere limitato ai profili sollevati in primo e non esteso ad aspetti nuovi (le asserite irregolarità inerenti l’allegazione dell’elenco e la non avvenuta punzonatura non sono idonee a invalidare il voto espresso da tali elettori e la presenza di un cittadino italiano è stata spiegata da controparte con la ragione del più ampio contenuto dell’elenco, comprendente ogni elettore ammesso in base ad attestazione del sindaco, incluso chi aveva terminato il periodo di sorveglianza speciale).

d) costituiscono motivi nuovi, inammissibili in appello, le censure inerenti l’ordine di spoglio delle schede, la conservazione dei plichi e la successiva rimozione dagli elenchi dei presidenti di seggio.

5. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Tenuto conto della peculiarità in fatto della controversia e della parziale novità della questione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.