Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 20-07-2011, n. 28930

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Svolgimento del processo

Con separate ordinanze in data 19 ottobre 2010 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da D.V.A. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro che rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

I giudici, a fondamento della decisione, osservavano che la medesima questione sarebbe stata decisa con il contestuale appello n. 1072/10 e dichiaravano inammissibile il ricorso.

Avverso il provvedimento il D.V. propone personalmente separati ricorsi per cassazione chiedendo la sospensione della misura custodiale e la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari al fine di potersi curare per le gravi patologie dalle quali è afflitto.

I ricorsi, separatamente iscritti (ed indicati con numeri progressivi 9 e 10 nel ruolo), venivano riuniti all’odierna udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi manifestamente infondati.

Esso si limita a riproporre a questa Corte questioni che non hanno alcuna attinenza con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato verso il quale non viene formulata alcuna specifica censura e viene del tutto ignorato.

Tale circostanza determina la mancanza di specificità dei motivi.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 – 13 giugno 2000, n. 186) -consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Riunito al presente il procedimento sub 10, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28711 Domande o eccezioni non riproposte

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Svolgimento del processo

1. F.V. ha adito il Tribunale di Pesaro convenendo in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Marche, la C.M.O. di Ancona al fine di ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 sull’allegato presupposto di un danno irreversibile a seguito di emotrasfusione.

2. Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero e condannava la Regione a corrispondere l’indennizzo previsto dalla citata L. n. 210, rigettando la domanda riconvenzionale di manleva svolta dalla Regione nei confronti del Ministero.

3. La Corte d’appello di Ancona accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla Regione e rigettava l’originaria domanda proposta dal F.. In considerazione dell’epoca della presentazione della domanda di indennizzo (il 19.9.2001) la Corte di merito riteneva la Regione competente ad erogare il beneficio e spirato il termine di decadenza triennale per un’epatite da trasfusione insorta prima del 1997. 4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione F., con due motivi. La Regione Marche ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Il Ministero della salute ha resistito con controricorso ai ricorsi principale e incidentale. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

5. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 3 e L. n. 238 del 1997, art. 1 chiede alla Corte di stabilire se i soggetti che hanno contratto epatiti postrasfusionali in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, art. 1 possano proporre la domanda per l’indennizzo nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

7. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, si duole che la corte di merito abbia omesso la motivazione sull’eccezione di tempestività della domanda avanzata sin dal primo grado in relazione all’individuazione del dies a quo. In particolare, deduce parte ricorrente che anche a voler ritenere applicabile il termine triennale della novella del 1997, la certezza del nesso causale tra trasfusione e affezione si sarebbe avuta solo nel 2002, all’esito del parere favorevole espresso dalla C.M.O. in ordine alla sussistenza del nesso causale e che in precedenza, nel 1998, al ricorrente era stata diagnosticata una mera epatite cronica. Il ricorrente chiede, pertanto, alla corte di stabilire se, ai fini della decorrenza del termine, ovvero il momento in cui l’avente diritto risulti aver conoscenza del danno, coincida con l’accertamento del nesso causale effettuato, nella specie, dalla compente C.M.O. 8. La Regione Marche, con ricorso incidentale, deducendo violazione del D.Lgs. n. 1113 del 1998, artt. 114, 123 e D.P.C.M. 26 maggio 2000 e omessa e contraddittoria motivazione, censura il capo della sentenza che ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione e dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti del Ministero della salute, chiedendo alla Corte di stabilire se, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato passivamente, il momento qualificante sia da considerare quello in cui si verifica l’evento ovvero quello in cui il privato propone l’istanza all’Amministrazione.

9. Il ricorso incidentale, da esaminare preliminarmente, deve ritenersi fondato.

10. Invero, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 14468/2008), la legitimatio ad causante attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite.

11. Ciò premesso, il quesito di cui al primo motivo del ricorso incidentale deve trovare risposta nel principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite della Corte che, con la sentenza n. 12538 del 2011, hanno osservato, in sintesi, che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso e non anche una regola processuale sulla legittimazione passiva che, peraltro, non potrebbe comunque desumersi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto, pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che assegna, ora, alle Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle Regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato).

12. Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiarito che, come il Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo, affermando il principio di diritto secondo cui: "nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute". 13. Tanto premesso, nel costituirsi in appello il F. ha insistito per la condanna della Regione, non proponendo, subordinatamente, alcuna questione sulla responsabilità dell’Amministrazione statale e non svolgendo, pertanto, alcuna domanda nei confronti del Ministero della Salute, limitandosi ad instare per il rigetto dell’appello perchè infondato e per la conferma in ogni statuizione della sentenza di primo grado.

14. In tal modo la parte appellata non ha ottemperato all’onere imposto dall’art. 346 c.p.c..

15. Invero, come è stato infatti affermato (Cass. S.U. 11202/2002), "nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell’impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell’attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l’unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate – pur nell’unità del petitum – dalla diversità dei soggetti convenuti (personae) e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno causae petendi), in relazione alla suddetta pretesa, pertanto l’attore – appellato ha l’onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.". 16. Sulla statuizione della Corte territoriale che ha escluso la responsabilità dell’Amministrazione statale nell’erogazione dell’indennizzo si è, pertanto, formato il giudicato per non essersi la parte attivata ex art. 346 c.p.c..

17. All’accoglimento del ricorso incidentale e all’assorbimento del ricorso principale segue la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata (art. 382 c.p.c., comma 3).

18. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata; spese compensate.

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Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 08-09-2011) 14-09-2011, n. 34086

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 aprile 2011, la corte di appello di Genova ha ribadito la responsabilità di B.D., geometra dipendente dell’Area Urbanistica del Comune di Ronco Scrivia per il delitto di peculato, affermata da quel Tribunale in relazione a 5 ipotesi, in cui egli si era appropriato del denaro versato da cittadini per la definizione di pratiche edilizie onerose, e per il delitto di truffa in altri casi in cui l’appropriazione era relativa a somme in realtà non dovute alla amministrazione, che con l’inganno l’imputato aveva fatto credere tali agli utenti. Ne confermava altresì la pena, negandone la riduzione invocata.

2. Ricorre il difensore del B. e deduce la erronea qualificazione dei fatti in peculato, dato che l’imputato, per regolamento comunale e per contratto, non poteva disporre del denaro pubblico, sicchè difettava il presupposto della appartenenza delle somme versate alla PA ed i fatti commessi erano invece da qualificare come truffa, avendo egli generato delle modalità fraudolente che avevano consentito l’accesso alla provvista. Il giudice di merito avrebbe confuso il concetto di appartenenza con quello di appropriazione. Inoltre era ingiustificata la negazione delle invocate attenuanti generiche reputando quale elemento di disvalore la contumacia, che è invece una delle facoltà legittime dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è da dichiarare inammissibile, con le consequenziali statuizioni in tema di spese processuali ed ammenda in favore della cassa.

2. In ordine al primo motivo, la tesi secondo cui la sua attività illecita si svolgeva al di fuori della normativa che disciplina l’esazione dei crediti dell’ente, la quale potrebbe essere svolta solo dai cassieri, è del tutto priva di fondamento e basata su un equivoco di fondo.

3. La sentenza impugnata afferma che il B. incassava denari provenienti dagli utenti i quali gli versavano somme che erano necessarie per la definizione di pratiche edilizie, secondo importi che erano comunque dovuti all’ente comunale; per tali pratiche, il ricorrente intascava denaro spettante alla PA ed ad essa appartenente, comportandosi di fatto quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

4. E’ da osservare che l’eventuale agire in violazione delle norme interne dell’ente sulla esazione dei crediti non può avere la conseguenza di elidere i presupposti del peculato, che si verifica tanto se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità giuridica quanto semplicemente quella materiale del denaro altrui. Il possesso di tale denaro per ragioni di ufficio, presupposto dei delitto in questione, si verifica sia se avvenga secondo le regole che disciplinano i pagamenti all’ente sia se si realizzi con violazione delle disposizioni organizzative dell’ufficio al riguardo, potendo tale violazione costituire un illecito disciplinare che si aggiunge al peculato. E ciò perchè è irrilevante per la consumazione del reato contestato che l’appropriazione derivi da un corretto e legittimo esercizio delle funzioni esercitate da parte dell’agente o dall’esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni; dovendosi escludere il peculato solo quando il possesso sia meramente occasionale, cioè dipendente da evento fortuito o legato al caso; ma non può sussistere l’occasionalità quando l’affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha favorito l’insorgere del presupposto del reato.

5. Come è evidente il comportamento tenuto integra a pieno il delitto di peculato, anche dal profilo della appartenenza del denaro alla PA, che il ricorrente contesta poichè ritiene sia frutto della sua abilità truffaldina, in quanto, nel caso delle esazioni riscosse in relazioni a prestazioni che i privati comunque dovevano effettuare, le somme già appartenevano alla PA a nulla rilevando le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell’ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (p. Sez. 6, Sentenza n. 26081 del 28/04/2004 Conformi: N. 405 del 1994 Rv. 198499, N. 11505 del 1997 Rv. 209477, N. 11417 del 2003 Rv. 224051, Sez. 6, Sentenza n. 20952 del 13/05/2009).

6. Quanto esposto esclude dunque che tutto il denaro percepito dal B. sia ricollegabile al delitto di truffa, dato che in punto di fatto è pacifico che per alcuni esazioni esso era effettivamente dovuto dai cittadini e pertanto nel momento in cui il ricorrente se ne è appropriato esso era già entrato "secondo norma" nel patrimonio dell’ente. Dunque il possesso del denaro da parte del ricorrente non era conseguenza di una truffa, ma si ricollegava direttamente all’illecito storno di somme da esigere per conto della PA. 7. Parimenti inammissibile è il motivo con cui il ricorrente si duole del diniego delle generiche, che la corte ha adeguatamente motivato in considerazione della gravità della sua condotta, della diffusione della stessa nel territorio, sulla sua negativa personalità, con argomentazioni che non manifestano nè insufficienza nè illogicità e pertanto non sono censurabili in questa sede.

8. Il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed a versare una somma, che si reputa equo determinare in Euro mille, a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35680

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 17/12/2010 il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di O.A. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge processuale e sostanziale per essersi proceduto in assenza del difensore di fiducia e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a seguito della illegittima contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrorazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14 comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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