T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8767 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 389

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il raggruppamento ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la determinazione dirigenziale del Comune di Foligno n. 1756 in data 14 dicembre 2010 con cui è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto di "servizi culturali, turistici e sale conferenze" al R.T.I. Fulginart società cooperativa-Centro Servizi Foligno società cooperativa, chiedendone l’aggiudicazione, previa eventuale pronuncia di inefficacia del contratto, ove stipulato, od in subordine la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Espone di avere partecipato alla procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi predetti, concernenti la gestione della biblioteca comunale, del museo della stampa, del complesso museale di Palazzo Trinci, del museo archeologico di Colfiorito, dell’oratorio della Nunziatella, e della chiesa di S. Maria di Betlem, oltre che delle "Sale Conferenze" e dell’"Ufficio di Informazione Turistica".

La durata dell’appalto è di cinque anni ed il criterio di aggiudicazione prescelto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di cui 80 punti per la componente tecnica e 20 punti per la componente economica).

Rappresenta come in data 30 novembre 2010 si sia tenuta la prima seduta di gara, in occasione della quale la Commissione ha aperto le buste contenenti la documentazione ed ha ammesso tutte le imprese che avevano presentato la domanda di partecipazione; quindi il 3 dicembre 2010, in seduta riservata, sono stati valutati i progetti operativi ed il successivo 7 dicembre le offerte economiche.

Precisa di essere risultata seconda graduata con punti 67,67, mentre il controinteressato R.T.I. Fulginart ha conseguito punti 93,85.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dell’art. 27.6, lett. B, del capitolato speciale d’appalto in combinato disposto con il punto A, lett. b, e del punto C cpv. 1 del bando di gara dell’11 novembre 2010; violazione di disposizioni previe (lex specialis di gara); violazione del principio di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

La lex specialis di gara ha previsto quale requisito speciale di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, l’avere impiegato un numero medio annuo di dipendenti compresi i soci attivi in caso di cooperativa negli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2008-2009) almeno pari a 21 unità, di cui almeno 14 unità impiegate nei servizi museali, almeno 6 unità impiegate nei servizi bibliotecari, almeno un’unità impiegata nei servizi di info-point turistici.

Il R.T.I. Fulginart-Centro Servizi Foligno non è in possesso di tale requisito, risultando il numero complessivo dei dipendenti impiegati di 19 unità; d’altro canto, la mandante cooperativa sociale Centro Servizi non svolge attività ricomprese nell’ambito di "servizi museali" o di "servizi bibliotecari"; il raggruppamento doveva dunque essere escluso dalla gara.

2)Violazione dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione del principio di valutazione in tema di congruità delle offerte nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; violazione dell’art. 31 del C.S.A; violazione del principio di trasparenza ed imparzialità sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Di regola, l’offerta ritenuta di notevole qualità tecnica complessiva deve indicare un prezzo elevato e conseguire un punteggio economico modesto; altrimenti si tratta di un’offerta anomala.

Nel caso di specie, il progetto tecnico del R.T.I. controinteressato ha ottenuto un punteggio quasi massimo, ed al contempo ha offerto un ribasso elevatissimo (15% per la parte B1 ed addirittura 35% sulle tariffe per la sala conferenza B2). Appare dunque manifesta ed insanabile l’incongruenza tra offerta tecnica ed offerta economica, tale da giustificare l’esclusione per anomalia del raggruppamento, o quanto meno l’obbligo di effettuare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

3) Violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nella procedura di evidenza pubblica; violazione degli artt. 29, 30 ed allegato B del C.S.A.; eccesso di potere per manifesta irrazionalità ed illogicità; disparità di trattamento, nella considerazione che, del tutto illegittimamente, la Commissione, successivamente alla conoscenza delle offerte tecniche, ha inserito, nel verbale del 3 dicembre 2010, come elemento di valutazione, quello territoriale. Sennonché l’aspetto territoriale non può essere considerato come elemento di discrimine nella valutazione dei progetti.

4) Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell’art. 30 del C.S.A.; eccesso di potere per manifesta irrazionalità ed illogicità; travisamento dei fatti, nella considerazione che la Commissione risulta avere ampiamente sottostimato l’offerta tecnica della ricorrente, e, di contro, sovrastimato quella della controinteressata.

I punteggi attribuiti all’offerta tecnica della ricorrente, oltre che afflitti da carenza di motivazione, appaiono contraddittori ed illogici laddove, a fronte di valutazioni ampiamente positive, vengono poi genericamente indicati dati presuntivivamente negativi, non spiegati, né comprensibili. Ciò si riflette anche in termini di difetto di motivazione del verbale del 3 dicembre 2010, con illegittima attribuzione dei punteggi assegnati.

5) Violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per carenze ed illogicità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi; violazione del divieto di commistione tra requisiti speciali e criteri di valutazione e tra elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; violazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2007; contraddittorietà ed irrazionalità manifesta.

L’art. 30 del C.S.A. definisce le modalità di valutazione del progetto operativo, prevedendo un punteggio massimo di 80 punti, suddivisi in sette ambiti; i sottopunteggi previsti per ciascun ambito sono però estremamente generici e tutti analoghi (valore culturale, valore promozionale e fattibilità). Si tratta di subcriteri estremamente generici e ripetitivi, tanto da precludere la possibilità di controllo dell’operato della Commissione.

In particolare, l’elemento della "fattibilità" presenta connotati di assoluta illogicità e genericità, che lasciano ampi margini di valutazione alla Commissione.

6) Violazione dei principi di trasparenza e correttezza nelle procedure di appalto; violazione del principio di proporzionalità e logicità della formula matematica relativa all’offerta economica; eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità manifeste, nella considerazione che la valutazione dell’offerta economica B.1, per la quale era previsto un punteggio massimo di 15 punti, si pone in palese contrasto con tali principi ed è contraddittoria rispetto alla formula riferita alla seconda componente dell’offerta economica B.2, correttamente parametrata al maggiore ribasso, e non alla media. Anche la componente B2 dell’offerta economica appare illogica e contraddittoria nella parte in cui si correla ad un aspetto del servizio per il quale il C.S.A. prevede il riconoscimento di percentuali di incassi per biglietteria e bookshop in favore del Comune; in tale caso il Comune sembra fare ricorso al criterio del prezzo previsto in materia di concessione di servizi, più che a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7) Violazione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006; illegittima formazione e composizione della commissione giudicatrice, lamentandosi che la Commissione è stata nominata in data 29 novembre 2010, e cioè lo stesso giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e che è composta, in almeno due figure (arch. Conti e dott.ssa Ferranti), da persone aventi incarichi afferenti al servizio oggetto del futuro contratto.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Foligno ed il controinteressato R.T.I. Fulginart società cooperativa-Centro Servizi Foligno società cooperativa controdeducendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione.

Con successivi motivi aggiunti vengono allegate le seguenti ulteriori censure:

8) Violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione della lettera C.1 e C.2 del bando di gara nella parte in cui stabilisce gli obblighi dichiarativi dei concorrenti, in combinazione con l’art. 23 del C.S.A.; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nelle procedure di evidenza pubblica; difetto di istruttoria e di motivazione.

Dall’esame dell’istanza di partecipazione alla gara risulta che il Vice Presidente della mandante "Centro Servizi Foligno" società cooperativa sociale, sig. P.C., titolare di poteri di rappresentanza generale della società, non ha reso la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici, attestante l’insussistenza di precedenti penali di condanna.

9) Violazione della lex specialis (punto C.2 del bando e schema sub 3 allegato al C.S.A.); violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione dei principi di par condicio e trasparenza; difetto di istruttoria, nella considerazione che nella tabella degli amministratori della società non è stato indicato il nominativo del Vice Presidente, sig. C.; il che già di per sé costituisce motivo di esclusione dalla gara.

10) Violazione dei principi di par condicio e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, in quanto è illegittima la commistione tra elementi tecnici ed economici dell’offerta; nel caso di specie dall’offerta tecnica si evince che il R.T.I. aggiudicatario, per tutte le componenti dell’offerta tecnica, ha allegato un estratto economico contabile, con proiezione sull’intero periodo dell’appalto delle voci di costo e di ricavo, cui consegue la cognizione sulla portata economica dell’offerta.

Resistono ai motivi aggiunti il Comune di Foligno ed il raggruppamento controinteressato.

All’udienza del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Con il primo mezzo si deduce la violazione della lex specialis (art. 27.6, lett. b, del capitolato, lett. A, sub b, e C, sub e, del bando) nella parte in cui prescrive, quale requisito (di capacità tecnico-professionale) di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, quello di avere impiegato un numero medio annuo di dipendenti, compresi i soci attivi, negli esercizi finanziari 2007/2009, pari ad almeno 21 unità, nella considerazione che il R.T.I. Fulginart-Centro Servizi Foligno era dotato di un numero complessivo di 19 dipendenti.

La censura non appare meritevole di positiva valutazione.

Ed invero dalla documentazione versata in atti si desume che il raggruppamento ha dichiarato, al riguardo, che Fulginart società cooperativa ha impiegato un numero medio annuo di dipendenti, negli ultimi tre esercizi, pari a 20 unità, di cui 14 unità impiegate nei servizi museali e 6 impiegate nei servizi bibliotecari, mentre Centro Servizi Foligno società cooperativa ha impiegato 3 unità negli info-point turistici. Tale circostanza ha trovato conferma, in sede di verifica dei requisiti, nel libro matricola e nella dichiarazione del professionista consulente del lavoro.

Ciò significa che il raggruppamento controinteressato, nel suo complesso, possedeva il requisito di capacità tecnico professionale prescritto, in considerazione del fatto che a norma dell’art. 28 del capitolato in caso di raggruppamenti temporanei di imprese "i requisiti tecnico-professionali di cui al punto 27.6, lett. a) e b) devono essere posseduti dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% di quanto previsto in ciascun punto ovvero in misura non inferiore all’80% di quanto previsto ai punti 1.a), 2.a), 1.b) e 2.b), fermo restando che la somma dei requisiti della capogruppo e delle mandanti deve essere almeno pari a quanto richiesto nei sudetti punti (100%)".

2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria, che ha conseguito un elevato punteggio (74 punti su 80) per il progetto tecnico ed al contempo ha offerto un ribasso elevatissimo, senza che neppure sia stato effettuato il procedimento di verifica.

Anche tale censura deve essere disattesa.

Giova infatti precisare che la disciplina sull’anomalia dell’offerta di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non si applica alla fattispecie in esame. A questo proposito l’art. 31 del capitolato specifica che si tratta di un appalto di servizi compreso nell’ambito dell’All. II B del codice dei contratti pubblici (servizi ricreativi, culturali e sportivi), aggiungendo che "ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta l’Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse …, eventualmente richiedendo le necessarie giustificazioni".

L’art. 20 del codice dei contratti pubblici dispone che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (sulle specifiche tecniche), dall’art. 65 (sull’avviso sui risultati della procedura di affidamento), nonché dall’art. 225 (sugli avvisi relativi agli appalti aggiudicati), e dunque non trova applicazione, in linea di principio, la normativa sull’anomalia dell’offerta (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 gennaio 2010, n. 232; Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8932). La lex specialis, da parte sua, non si è autovincolata al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, riservandosi ampia discrezionalità al riguardo, con clausola legittima e non irragionevole.

Va considerato, d’altro canto, che la Stazione appaltante non ha ravvisato evidenti elementi di anomalia nel caso di specie, "ove il ribasso presentato dal concorrente primo in graduatoria è il secondo migliore ribasso, non discostandosi pertanto in modo evidente dagli altri" (in tale senso si è espressa la nota comunale prot. n. 66645 in data 23 dicembre 2010).

D’altro canto, ampliando l’orizzonte rispetto alla prospettiva seguita nella lex specialis, occorre considerare che la gestione dell’attività di valorizzazione dei beni culturali, secondo la norma di riferimento, costituita dall’art. 115 del codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), può avvenire o in forma diretta, ovvero, mediante concessione a terzi.

A rigore, dunque, la gara dovrebbe avere ad oggetto una concessione di servizi pubblici, piuttosto che un appalto di servizi; anche in tale prospettiva va detto che ai sensi dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici la disciplina sull’anomalia dell’offerta non si estende alle concessioni di servizi (in termini Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784).

3. – Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2010, successivamente dunque alla conoscenza delle offerte tecniche, abbia inserito, come nuovo elemento di valutazione a favore del raggruppamento primo graduato, quello del collegamento territoriale del progetto.

Anche tale censura è infondata.

Dal verbale del 3 dicembre 2010 non si evince l’enucleazione di un nuovo criterio di valutazione delle offerte tecniche, ma l’espressione motivata del giudizio (cioè del voto numerico), che tiene conto anche dell’incidenza del progetto sulla realtà territoriale, in conformità della finalità declinata in via generale dall’art. 2 del C.S.A., che è poi quella della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale esistente sul territorio del Comune di Foligno.

4. – Con il quarto mezzo si lamenta poi che la Commissione giudicatrice avrebbe sottovalutato l’offerta tecnica della ricorrente, cui sono stati attribuiti punteggi sforniti di motivazione, oltre che intimamente illogici e contraddittori.

La censura è inammissibile nella parte in cui contesta il giudizio della Stazione appaltante, lamentando l’attribuzione di un punteggio troppo basso per la ricorrente (60 punti) e troppo elevato per la controinteressata (74 punti), così impingendo in valutazioni tecniche (quale quella attinente la valorizzazione di Palazzo Trinci) sottratte al sindacato giurisdizionale, salvo che risultino manifestamente illogiche od inficiate da erronea presupposizione.

E’ poi infondata, a prescindere dall’eccepita carenza di interesse, nella parte in cui allega un asserito difetto motivazionale del verbale del 3 dicembre 2010; ed invero, secondo costante giurisprudenza, nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici il (solo) punteggio numerico bene può integrare la motivazione degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa a condizione che i criteri prefissati di valutazione siano sufficientemente dettagliati da consentire di comprendere l’iter logico attraverso il quale l’Amministrazione è pervenuta ad un certo grado di giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2011, n. 825).

Nel caso di specie le modalità di valutazione del progetto operativo risultano analiticamente disciplinate dall’art. 30 del capitolato speciale, onde poteva forse ritenersi sufficiente anche il solo voto numerico. Peraltro proprio dal verbale del 3 dicembre 2010 si evince che gli elementi di valutazione sono stati accompagnati da una sintetica motivazione del giudizio spresso, sì da doversi escludere la configurabilità del vizio dedotto.

5. – Il quinto motivo censura, essenzialmente con riferimento al parametro di cui all’art. 83 del codice dei contratti pubblici, l’art. 30 del C.S.A. nell’assunto della genericità e ripetitività dei subcriteri contemplati nell’ambito dei sette ambiti di valutazione, ed in particolare di quello concernente la "fattibilità" del progetto operativo, che sembrerebbe, piuttosto, un requisito di ammissione dell’offerta; si deduce altresì che "il personale" viene considerato sia come requisito di partecipazione (art. 27.6 del capitolato), sia come elemento valutativo del progetto operativo (punto A.6 dello stesso capitolato).

La censura non appare meritevole di positiva valutazione.

Occorre muovere dalla considerazione secondo cui, per costante giurisprudenza, sia la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto, sia la scelta dei criteri più adeguati (tra quelli esemplificativamente indicati dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006) per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituiscono espressione tipica della discrezionalità della Stazione appaltante, e sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie, ovvero microscopicamente viziate da travisamento di fatto (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806).

Ora, nella fattispecie in esame, i criteri adottati per la valutazione del progetto operativo possono ritenersi pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto.

La fattibilità attiene alla concreta realizzabilità della proposta (che riguarda eventi, attività promozionali e progetti culturali), e dunque va al di là del requisito di partecipazione al procedimento di evidenza pubblica.

Per quanto concerne, poi, l’"aggiornamento professionale", è agevole evincere che si tratta di un elemento del tutto diverso dal "requisito di capacità tecnico-professionale", che attiene alle condizioni di partecipazione; quest’ultimo riguarda essenzialmente lo svolgimento, nel passato, di servizi analoghi (con un certo numero annuo di dipendenti), mentre l’aggiornamento professionale concerne il personale nel vigore del contratto.

6. – Il sesto motivo riguarda l’offerta economica; con lo stesso si lamenta l’illogicità del criterio di valutazione dell’offerta B.1, parametrata alla media aritmetica dei ribassi, e la sua contraddittorietà rispetto all’offerta B2, che guarda al maggiore ribasso; quest’ultima, a sua volta, correlandosi a percentuali di incasso per biglietteria e bookshop, caratterizzerebbe la concessione, e non già l’appalto di servizi.

La censura, nei limiti in cui è suscettibile di sindacato in questa sede, e prescindendo, anche in questa caso, dall’eccepito profilo di inammissibilità per carenza di interesse, appare infondata, non evincendosi alcuna manifesta irragionevolezza nel criterio di valutazione del punto B.1 dell’offerta economica (art. 30 del capitolato speciale); analogamente, in disparte ogni considerazione sulla corretta configurazione giuridica del servizio in esame, il ribasso percentuale sulle tariffe di cui al punto B.2 non può ritenersi incompatibile con un appalto di servizi.

7. – Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo si deduce l’illegittima formazione e composizione della Commissione giudicatrice, che sarebbe stata nominata lo stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione di quanto disposto dall’art. 84, comma 10, del codice dei contratti pubblici, e con la presenza di componenti "incompatibili" rispetto al contratto oggetto di affidamento.

Anche tale censura deve essere disattesa.

Quanto alla posteriorità della nomina della Commissione rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tale adempimento risulta effettuato, secondo quanto allegato dall’Amministrazione resistente, dopo le ore 13 del giorno 29 dicembre 2010, termine finale per la ricezione delle offerte.

Quanto all’illegittima composizione della Commissione, con riguardo, specificamente, all’arch. Conti ed alla dr.ssa Ferranti, la censura appare inammissibile per la sua genericità, non dando conto della funzione od incarico (dai predetti dipendenti) svolto o da svolgere in relazione al contratto del cui affidamento si tratta.

8. – Il ricorso introduttivo deve dunque essere respinto per l’infiondatezza dei motivi dedotti.

9. – Procedendo alla disamina dei motivi aggiunti, con il primo di questi si deduce la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché delle lett. C.1 e C.2 del bando di gara, censurandosi che il Vice Presidente della mandante società cooperativa "Centro Servizi Foligno", sig. P.C., non ha reso la prescritta dichiarazione attestante l’insussistenza di precedenti penali di condanna a suo carico.

La censura è fondata, e meritevole pertanto di positivo apprezzamento.

Anzitutto, anticipando quanto specificamente dedotto nel secondo motivo aggiunto (rubricato sub n. 9), anch’esso fondato, nella istanza di ammissione alla gara della Centro Servizi Foligno società cooperativa sociale effettivamente manca l’indicazione del Vice Presidente, che non ha dunque, neppure indirettamente, reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici.

D’altro canto, come si evince dall’art. 32 dello statuto della Centro Servizi, "in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente"; ciò significa che quest’ultimo è amministratore munito di potere di rappresentanza, seppure in via vicaria.

In giurisprudenza è ormai consolidata l’opinione secondo cui per le società e gli enti l’obbligo di dichiarare l’assenza del c.d. "pregiudizio penale" concerne tutti i soggetti, in atto, muniti di poteri di rappresentanza; non rileva che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati solo in funzione vicaria, in quanto ciò che conta è la titolarità del potere, e non anche il suo esercizio, tanto più (come nel caso di specie) ove lo stesso statuto abiliti il soggetto a sostituire, in qualsiasi momento e per qualsiasi atto, il titolare principale della rappresentanza senza intermediazione di autorizzazione o di investitura (in termini Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2010, n. 3972; Sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1 marzo 2010, n. 1206; Sez. I, 27 maggio 2010, n. 9649; T.A.R. Basilicata, 22 aprile 2009, n. 131).

Si è dunque al cospetto di un’ipotesi di generale attribuzione del potere rappresentativo al Vice Presidente, non necessitante di alcuna intermediazione o controllo, che imponeva la produzione della dichiarazione alla stregua del ricordato art. 38, letto alla luce del canone teleologico che valorizza l’esigenza di un rigoroso controllo di moralità nei confronti di quanti abbiano il potere di impegnare all’esterno il soggetto che partecipa alla procedura di gara.

La previsione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sarebbe di per sé sufficiente a fondare tale soluzione. Nella fattispecie in esame si aggiunge peraltro anche la previsione del bando di gara, che, rispettivamente alle lett. C.1 e C.2, dispone che nella busta A, contenente la documentazione, sia contenuta, a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione alla gara recante dichiarazione sostitutiva indicante, tra l’altro, "di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006, indicandole specificamente", ed ancora che tale dichiarazione, redatta utilizzando lo schema allegato, sia resa, nuovamente sotto comminatoria di esclusione, "da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza".

Obiettano le parti resistenti che peraltro, come si evince dal certificato generale del casellario giudiziale, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, nulla risulta a carico del sig. P.C., così che sarebbe ravvisabile, a tutto concedere, un’ipotesi di falso innocuo, tale da non comportare l’esclusione dalla gara, in ragione dell’inidoneità dell’azione.

Il tema del falso innocuo, finalizzato a garantire una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, è stato recepito anche da questo Tribunale Amministrativo in qualche precedente (cfr. T.A.R. Umbria, 1 aprile 2011, n. 103).

Ma nel caso di specie il ricorso a tale argomento, che riposa, in estrema sintesi, sulla considerazione per cui il primo comma dell’art. 38 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione, è precluso proprio dalla circostanza, prima evidenziata, che la dichiarazione degli amministratori muniti del potere di rappresentanza era prevista a pena di esclusione dalla lex specialis della gara, precludendo pertanto ogni forma di integrazione documentale (in termini Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2010, n. 7967; Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1795).

Naturalmente, l’espressa previsione del bando di gara toglie ogni valore anche all’argomento difensivo del Comune resistente, secondo cui l’art. 38 del codice dei contratti pubblici non è applicabile agli appalti di servizi elencati nell’allegato II B, secondo quanto previsto dall’art. 20 dello stesso corpus normativo.

10. – L’accoglimento dei primi due motivi aggiunti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato, che doveva essere escluso dalla gara per le ragioni esposte.

Ciò esime il Collegio dalla disamina dell’ultimo motivo aggiunto, che può dunque essere dichiarato assorbito.

Può anche prescindersi dalla pronuncia di inefficacia del contratto, emergendo dagli scritti difensivi che lo stesso non è stato stipulato (si veda, in particolare, la memoria difensiva del Comune di Foligno in data 7 novembre 2011).

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa, oltre che generica, appare, allo stato, non valutabile nella sua portata, dovendosi attendere l’esito del procedimento di gara, la cui parziale rinnovazione si impone per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato.

Sussistono, infine, giuste ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed accoglie i motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del RT.I. Fulginart-Centro Servizi Foligno.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8546 Contratto di locazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.V. ha citato in giudizio U.P. davanti al Tribunale di Reggio Calabria esponendo di aver preso in locazione nel 1986 un immobile di proprietà dell’ U. e che il rapporto era stato regolato da due diverse scritture con pari data, una prima regolarmente registrata, in cui era prevista la destinazione dell’immobile ad ufficio ed un canone di L. 500.000 mensili, ed una seconda integrativa in cui era prevista la destinazione ad uso abitazione ed un canone di L. 700.000 mensili.

Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la simulazione del contratto registrato e che fosse accertato che il rapporto di locazione era disciplinato dalla scrittura integrativa, ad esclusione della misura del canone, determinata in violazione delle norme di cui alla L. n. 392 del 1978, con la condanna dell’ U. alla restituzione di tutte le somme pagate in più del dovuto.

Il Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal locatore, ha dichiarato la simulazione delle clausole del contratto registrato in relazione all’uso, che era uso abitativo e non uso studio professionale, ed alla misura del canone pattuito, che era di L. 700.000 mensili; dopo aver determinato la misura dell’equo canone, ha rigettato la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in più del dovuto in violazione della L. n. 392 del 1978, sul rilievo che il conduttore non aveva fornito la prova dell’entità delle somme corrisposte a titolo di canone.

La Corte di appello di Reggio Calabria, tenuto conto della mancata risposta dell’ U. al giuramento decisorio deferitogli dal conduttore,a parziale modifica della decisione di primo grado, ha condannato l’ U. a restituire al T. la somma di Euro 47.280,93 oltre interessi, per canoni di locazione corrisposto in più del dovuto rispetto all’equo canone. Propone ricorso U. P. con sette motivi e presentano memoria ex art. 378 c.p.c., gli eredi dello stesso, deceduto nelle more del giudizio. Resiste con controricorso T.V..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 233 cod. proc. civ., e segg., e dell’art. 2736 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente l’inammissibilità del giuramento decisorio, in quanto inidoneo a definire la controversia, essendo stato deferito solo sull’entità delle somme corrisposte nel tempo.

Assume il ricorrente che la formula del giuramento era stata irritualmenre modificata dal giudice all’udienza fissata per il giuramento.

2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in quanto la Corte aveva tenuto conto del giuramento deferito su somme genericamente corrisposte e non indicate come canoni di locazione.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

E’ consolidato, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo il quale la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento espresso (ex pluribus, Cass. 2601 del 2001; 210 del 1987).

Tali vizi non si riscontrano nella specie, attesa la motivazione adottata dalla Corte di merito che risulta aver fatto buon governo della regula iuris a mente della quale il giuramento decisorio può essere deferito quando ha ad oggetto circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda e tali da comportare che il Giudice, previo accertamento dell’an iuratum sit", debba soltanto accogliere o rigettare la domanda – ovvero singoli capi di essa – basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo (vedi in tal senso Cass. 5.8.2004 n. 15016).

Nella specie la formula del giuramento deferito, come riportata in ricorso, era idonea ad accertare la misura dei canoni corrisposti dal T., quale conduttore, all’ U., quale locatore, dal luglio 86 all’aprile 2004, circostanza il cui accertamento è idoneo da solo a decidere sulla domanda di ripetizione di canoni corrisposti in più del dovuto, dovendo il giudice effettuare solo un calcolo matematico fra l’equo canone accertato dal c.t.u. e quello corrisposto dal conduttore.

Il riferimento alla qualità di conduttore e di locatore è idoneo a chiarire che le somme corrisposte sono a titolo di canoni di locazione.

Il giudice si è avvalso del potere conferitogli di modificare la formula prima del giuramento in modo da consentire al giurante di affermare o negare la circostanza oggetto del giuramento.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2934 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

Sostiene il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha dichiarato tardiva l’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione, quando questa essendo necessario presupposto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione della somme, doveva ritenersi implicitamente eccepita.

4. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha confermato la pronunzia del primo giudice di decadenza dall’eccezione di prescrizione dell’azione di accertamento della simulazione, sul rilievo che l’eccezione era stata formulata solo nelle note illustrative del giudizio di primo grado.

La domanda di simulazione di un contratto e la domanda di ripetizione di somme pagate in più del dovuto sono domande diverse, in quanto differenti sono la causa pretendi ed il petitum.

Di conseguenza l’eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso proprio, deve essere formulata esplicitamente per ciascuna delle domanda,non potendo ritenersi implicitamente formulata.

5. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e segg. e dell’art. 2938 c.c..

Sostiene il ricorrente che il giudice di appello, una volta ritenuta tardiva l’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione, avrebbe dovuto comunque pronunziare in ordine all’eccezione di prescrzione della domanda di ripetizione delle somme corrisposte in più del dovuto.

6. Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza.

Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire a giudice di verificarne la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

7. Dalla sentenza impugnata risulta che con l’appello incidentale è stata censurata solo la dichiarazione di decadenza per tardivita dell’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione.

Il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre in ricorso l’atto di appello incidentale, per lo meno nella parte in cui risulta riproposta l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione della somme, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare la fondatezza della denunziata omessa pronunzia.

8. Con il quinto e sesto motivo si denunzia violazione ed erronea applicazione della L. n. 392 del 1978.

Assume il ricorrente che il contenuto coordinato delle due scritture avrebbe dovuto essere valutato come espressione di un’unica volontà contrattuale in base alla quale risultava che le parti aveva previsto un uso promiscuo, sia ad abitazione che ad ufficio, dell’immobile.

La L. n. 392 del 1978, era stata applicata in maniera distorta in quanto il c.t.u. aveva omesso di calcolare, nella determinazione dell’equo canone la superficie del lastrico annesso all’appartamento.

9. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica e sono inammissibili.

Essi introducono nel giudizio due questioni nuove, che non risultano proposte davanti al giudice di appello.

In relazioni alle stesse il ricorrente non allega e non riproduce in ricorso, ai fini del rispetto del principio della autosufficienza, con quali atti ed in quale fase processuale esse sono state introdotte.

10. Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che il giudice di appello ha condannato il locatore alla restituzione dei canoni di locazione corrisposti in più che il conduttore non aveva richiesto.

11. Il motivo è infondato.

Dalla stessa sentenza impugnata, a pagina 3, risulta che il conduttore ha chiesto la restituzione di tutti i canoni pagati in più dell’equo canone, per cui non vi è stata alcuna pronunzia "ultra petita " da parte della Corte di meritoi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.800,00 di cui Euro 200,00 per spese,oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10822

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 104/29/07, depositata il 31.10.2007, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello della MG Advertising S.r.l. nei confronti del Comune di Roma avverso le cartelle di pagamento relative ad imposta sulla pubblicità per gli anni 1997 e 1998. I giudici d’appello, per quanto ancora interessa, hanno considerato che: 1) le doglianze relative alle cartelle non potevano esser valutate, non essendo stato evocato in giudizio il concessionario, unico soggetto dotato di legittimazione passiva; 2) non esisteva l’eccepita decadenza avendo il Comune formato e reso esecutivo il ruolo ben prima dello spirare del termine sancito dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5, vigente ratione temporis; 3) l’invocata riscossione frazionata del tributo non era applicabile nè in virtù del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, relativo, solo, alle imposte sui redditi, nè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, relativo all’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie.

La Società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, in base a sette motivi, cui ha resistito il Comune di Roma, con controricorso. Depositata la relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la definizione della procedura conciliativa. La Società ha, infine, depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione.

Motivi della decisione

1.1.a. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune in relazione alla congruità dei quesiti formulati ed all’autosufficienza delle singole doglianze, e cioè predicata in riferimento ai diversi motivi (in relazione ai quali deve esser valutata) e non riferita alle condizioni di ammissibilità dell’intero atto processuale (quali, ad esempio, difetto di tempestività, di sottoscrizione da parte di un difensore a ciò abilitato, o della relativa procura). 1.b. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del deposito dei documenti allegati alla memoria: non solo, infatti, non risultano osservate le forme prescritte dall’art. 372 c.p.c., comma 2 (ed il Comune non è intervenuto in udienza, cfr., in proposito, Cass. SU n. 450 del 2000, n. 529 del 2003; n. 14657del 2009), ma i documenti non valgono, neppure in tesi, a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per l’intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’anno 1998, trattandosi delle sole domande di definizione di lite pendente, sulle quali l’Ufficio non ha deliberato, nè tale carenza può esser supplita in questa sede, dovendo la correttezza dei versamenti e la veridicità dei dati esser valutata dai "competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale", in base alla Delib. CC di Roma n. 31 del 2009, art. 7, ed il buon esito della procedura constare, giusta il precedente art. 5, da un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese, e, cioè, mediante la presentazione di un atto proveniente dalle parti a ciò legittimate.

2.2.a Col primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, deducendo che il dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune non aveva nè il potere di rappresentare l’ente locale nè di proporre l’appello. 2.b. Col secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la ricorrente afferma che la sentenza impugnata non si è pronunciata circa l’eccepita carenza di indicazione degli elementi essenziali della cartella opposta, tali da renderla illegittima, e formula, in conclusione il seguente quesito: "l’omessa indicazione della data di formazione e consegna del ruolo rende la cartella di pagamento illegittima per violazione dell’art. 24 Cost. come recepito dai principi dello Statuto dei diritti del contribuente?". 2.c. Col terzo motivo, la ricorrente deduce omessa pronuncia, vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non avendo i giudici d’appello valutato e considerato l’eccepito difetto di motivazione della cartella, nè considerato che le disposizioni invocate impongono che ogni atto dell’amministrazione, specie se di natura sanzionatoria, indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui esso si fonda.

In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: "il difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa chiara indicazione degli atti iscritti a ruolo rende illegittimo l’atto per violazione delle prescrizioni della L. n. 241 del 1990 come recepite dallo Statuto dei diritti del contribuente?". 2.d. Col quarto motivo, deducendo omessa pronuncia, difetto di motivazione e violazione del D.P.R. n. 602 del 1983, art. 25, vigente ratione temporis" e art. 24 Cost., la ricorrente espone che la cartella non riportava la data di consegna dei ruoli e lamenta che la sentenza non si è pronunciata in ordine alla conseguente violazione delle invocate disposizioni. A conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: "la cartella di pagamento notificata a distanza di oltre sette mesi dalla data di esecutività del ruolo, in carenza di indicazione della data di consegna dello stesso, è nulla e illegittima per violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1873, art. 25 vigente all’epoca dei fatti?". 2.e. Col quinto motivo, deducendo difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente censura l’impugnata sentenza per non aver tenuto conto che la cartella non riporta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il Comune a richiedere le somme, in violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito: "la cartella di pagamento è nulla per difetto di motivazione ove omette di riportare i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno scaturito la formazione?". 2.f. Col sesto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dello Statuto dei diritti del contribuente, per non avere la sentenza impugnata accolto l’eccezione relativa al difetto di motivazione ed alla carenza di sottoscrizione della cartella, vizi che rendono l’atto inesistente, formulando il seguente quesito "la cartella di pagamento in difetto di sottoscrizione è illegittima e rende nulla la pretesa avanzata dalla PA?". 2.g. Col settimo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, la ricorrente lamenta l’errore in cui è incorsa l’impugnata sentenza nell’affermare che non era applicabile, nella specie, il principio della graduazione della riscossione, in quanto la formazione del ruolo era avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, che richiama espressamente le disposizioni del D.P.R. n. 602, e la riscossione frazionata va applicata a tutti i tributi, in pendenza del processo tributario. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito: "la cartella di pagamento ed il ruolo in essa contenuto sono illegittimi per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per avere iscritto l’intera pretesa vantata dal Comune oltre interessi e sanzioni senza tenere conto della necessarietà della graduazione della riscossione in pendenza dei ricorsi avverso gli atti iscritti a ruolo?". 3.3.1. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza non tratta affatto della questione della legittimazione del dirigente, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto o sostenere di averla sollevata a tempo debito, e dunque denunciare l’omessa pronuncia del giudice di merito, riproducendo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, le parti rilevanti degli atti processuali relativi alla questione stessa, oppure riconoscere che il motivo è nuovo. Insomma, o per difetto di autosufficienza o per novità, il motivo è comunque inammissibile.

3.2. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto – che vanno congiuntamente esaminati, attenendo a vizi delle cartelle-sono tutti inammissibili. L’impugnata sentenza, dopo aver premesso che "sul piano sostanziale, ruolo e cartella di pagamento non costituiscono un "unicum" inscindibile, ma provvedimenti distinti" "autonomamente impugnabili nei confronti dei rispettivi Autori per eventuali "vizi propri" provenendo il ruolo dall’Organo o Ente impositore, la cartella dal Concessionario", ha confermato la pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione nei confronti della cartella (riferita dalla CTP all’assenza di vizi propri di tale atto) in ragione "del diverso rilievo di insussistenza di valido presupposto processuale, non essendo stato evocato in giudizio l’Autore dell’atto impugnato (cartella) unico legittimato a resistere ad ogni contestazione ad esso relativa". I giudici d’appello hanno, perciò, ritenuto preclusa, per "la carenza di tale presupposto processuale", la possibilità "di delibare il merito di eccezioni e doglianze concernenti le cartelle che, essendo state riproposte in questo grado di giudizio vanno dichiarate, per l’identica ragione, inammissibili e/o improponibili". Tale ratio decidendi non è stata affatto censurata dalla ricorrente, che si è limitata a riproporre le censure sollevate in appello (quali descritte nella narrativa della sentenza), semplicemente sostenendo, nell’incipit dei motivi, che la CTR non ne aveva tenuto conto. I motivi sono, dunque, privi di specifica attinenza al decisimi, in contrasto col principio, affermato da questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena d’inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. n. 17125 del 2007). Ad abundantiam, deve rilevarsi: a) il difetto di autosufficienza dei motivi, non essendo stato trascritto in seno al ricorso nè il contenuto delle cartelle impugnate, asseritamente carenti dei requisiti essenziali e della motivazione, nè i passi delle difese con cui le varie questioni sono state sollevate; b) la mancata formulazione del momento di sintesi e del quesito di diritto, in relazione a tutti i profili dedotti, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c., che trova applicazione anche quando, come nella specie, siano formulate più doglianze nell’ambito di un unico motivo, dovendo, in tal caso, ciascuna di esse concludersi con il quesito o il momento di sintesi che la rappresenta (cfr. Cass. n. SU n. 7770 del 2009).

3.3. Il settimo motivo è infondato. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, questa Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. n. 7785 del 2008 e n. 28091 del 2009) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5, non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito. Il dedotto vizio motivazionale è inammissibile perchè relativo a profili di diritto e pure privo di momento di sintesi.

La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione della natura della lite e della peculiarità della fattispecie, per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.