Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 23-01-2013) 20-02-2013, n. 8068

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Svolgimento del processo

1 – Il Tribunale di Napoli con ordinanza 22.5.2012 ha rigettato il riesame proposto da C.G. – indagato per reati in materia edilizia – contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto alcuni manufatti in (OMISSIS). Il Tribunale del Riesame, condividendo le argomentazioni contenute nel provvedimento del GIP, ha rilevato che senza considerare gli sbancamenti di terreno, le opere eseguite avevano comportato una modificazione della destinazione di uso, da agricolo a residenziale e pertanto necessitavano del previo rilascio del permesso a costruire:

di qui la sussistenza del fumus.

2. Per l’annullamento del provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione denunziando con unico motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 3, comma 1, lett. b e c, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 e art. 44, comma 2 bis e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, comma 1, lett. a criticando sostanzialmente la sussistenza del fumus perchè, a suo dire, dal provvedimento non è dato comprendere in base a quali circostanze il giudice abbia tratto il convincimento che nella fattispecie sè sta proceduto ad interventi che abbiano comportato una modifica della destinazione d’uso (con conseguente obbligo del permesso di costruire), pur riconoscendo che sono state realizzate solo opere interne. Rileva inoltre, che trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato del luoghi la denunzia di inizio di attività non deve essere preceduta dalla autorizzazione paesaggistica.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il richiamato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2, lett. a), nel testo modificato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 22 maggio 2010, n. 73, dispone che non necessitano di permesso di costruire ma solo di previa comunicazione di inizio lavori da parte dell’interessato all’amministrazione, fra gli altri, "a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), ivi compresa l’apertura di porte Interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".

La norma, quindi, si riferisce espressamente agli "interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b)".

Ora, il citato art. 3, comma 1, lett. b), qualifica come "interventi di manutenzione straordinaria" "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso". Per espresso dettato legislativo, pertanto, non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che comportino modifiche delle destinazioni di uso (cfr. tra le varie, cass. Sez. 3, Sentenza n. 12104 del 19/01/2012 Cc. dep. 30/03/2012 Rv. 252341).

Nel caso di specie il Tribunale napoletano ha accertato che la realizzazione delle opere interne ha comportato un mutamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale e quindi, facendo corretta applicazione del suddetto principio di diritto, ha escluso che si trattasse di un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del testo unico dell’edilizia (come tale non soggetto a permesso di costruire): conseguentemente, ha ritenuto sussistente il fumus del reato di costruzione abusiva mancando il permesso di costruire: trattasi di un tipico accertamento in fatto del tutto privo di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 723

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, rubricato al n. 110/2008, l’Istituto "E. s.a.s. di C.G. & C.", cui è succeduta in corso di causa la curatela del relativo fallimento, ed il sig. G.C. chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento prot. 31307/22277 in data 5 maggio 2005, con il quale la Prefettura di Pordenone – constatata la stipula con la base USAL di Aviano di un contratto con compensi inferiori a quelli previsti nei "minimi tariffari" – aveva sospeso la licenza all’esercizio del servizio di vigilanza ed ingiunto il recesso immediato dal medesimo contratto.

I ricorrenti hanno premesso che il provvedimento in questione era stato annullato dallo stesso Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 8 novembre 2005, n. 327 (poi confermata da questo Consiglio, con la sentenza n. 5974 del 2009), ed hanno dedotto che l’atto ha provocato un danno emergente, da individuare nelle risorse investite per la partecipazione all’appalto e per l’adempimento del contratto stipulato, ed un lucro cessante, relativo al mancato utile, all’impossibilità di utilizzo delle risorse, bloccate per l’appalto USAF, alle perdite di ulteriori offerte e rapporti contrattuali ed ai mancati investimenti, cagionando altresì un danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto di iniziativa economica ed al danno all’immagine.

La domanda risarcitoria è stata quantificata in Euro 128.106,39 per i costi e le perdite ed in e 848.542,73 per i mancati ricavi.

Con la sentenza n. 25 del 2010, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso.

2. Con altro ricorso al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, rubricato al n. 335/2009, l’Istituto "E. s.a.s. di C.G. & C.", cui è succeduta in corso di causa la curatela del relativo fallimento, ed il sig. G.C. impugnavano il decreto n. 31307/22106 in data 25 giugno 2009, con il quale la Prefettura di Pordenone aveva revocato la licenza in precedenza rilasciata per l’esercizio dell’attività da parte di un soggetto non autorizzato e la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti di INPS ed INAIL.

I ricorrenti hanno sostenuto di avere tempestivamente richiesto l’intestazione della licenza alla nuova società costituita dopo il fallimento dell’altra, hanno dedotto di avere ottenuto la certificazione liberatoria da parte dell’Ente bilaterale nazionale della vigilanza privata per quanto riguarda la violazione degli obblighi contributivi ed lanno lamentato la violazione degli artt. 9, 10, 11, 134 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e degli artt. 249 e 257 quater, commi secondo e terzo, del relativo regolamenti di esecuzione, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza gravata n. 8 del 2010, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia respingeva anche questo ricorso.

3. Avverso le sentenze in epigrafe, insorgono il Fallimento E. s.a.s. di C.G. & C., in persona del curatore, ed il sig. G.C. contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la loro riforma e l’accoglimento dei ricorsi di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto degli appelli.

Questi ultimi sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.

4. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto le relative vicende sono connesse, come risulta dalla breve esposizione dei fatti che hanno preceduto l’odierna controversia.

La società ricorrente in primo grado gestiva un’impresa di vigilanza, sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Pordenone.

Quest’ultima nell’anno 2005 ha sospeso la suddetta licenza, con un provvedimento annullato dal Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 8 novembre 2005, n. 327, sopra citata.

Le parti appellanti (la persona fisica titolare della licenza e la curatela della società, nel frattempo fallita) sostengono che il provvedimento di sospensione avrebbe provocato la risoluzione del principale contratto in essere, riguardante la vigilanza della base USAF di Aviano e chiedono quindi il risarcimento del relativo danno, deducendo che il provvedimento sarebbe stato la causa determinante degli inadempimenti che hanno portato al ritiro della licenza, chiedendo quindi anche l’annullamento di tale provvedimento.

5. In via preliminare, osserva il Collegio che, per ravvisare la responsabilità amministrativa per lesione all’interesse legittimo, e conseguentemente condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, occorre che in sede giurisdizionale risultivo accertati: a) la sua illegittimità (ritualmente dedotta); b) la rimproverabilità dell’amministrazione; c) la effettiva sussistenza del danno; d) il nesso di causalità fra il provvedimento di cui sia rilevata l’illegittimità ed il danno.

6. Nella specie, il primo giudice – senza occuparsi degli altri elementi costitutivi dell’illecito amministrativo – ha escluso l’esistenza del nesso di causalità fra il provvedimento di sospensione (annullato in sede giurisdizionale, in quanto ritualmente impugnato) e la cessazione del rapporto contrattuale con la base USAF.

Tale statuizione è condivisa dal Collegio.

In punto di fatto, va premesso che:

– l’originario contratto stipulato tra la società e la base USAF aveva previsto un periodo di prova dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2005, con la possibilità di estendere il rapporto per il periodo successivo;

– la base USAF il successivo 5 agosto ha comunicato alla società che non vi sarebbe stata l’estensione del rapporto, indicendo poi una nuova gara, di cui è risultata vincitrice la società "La vigile San Giorgio’.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la cessazione del rapporto contrattuale tra la base USAF e la societò non sia dipesa dalla emanazione del provvedimento della prefettura, emesso il 5 maggio 2005.

Tale atto, infatti, non ha inciso sulle determinazioni della base USAF, la quale si è basata su fatti specificamente imputabili alla società originaria ricorrente e strettamente attinenti a quanto è avvenuto durante il periodo di prova.

Infatti, gli atti depositati in giudizio, e in particolare quelli provenienti dalla base USAF, evidenziano numerose inadempienze della società, relative alla qualità del servizio offerto in termini di puntualità, di decoro degli addetti, nonché di scarsa capacità dei propri dipendenti di interloquire in inglese con il personale della base: essi – nel manifestare la perdita di fiducia nei confronti della società che stava svolgendo il "periodo di prova" – non contengono, invece, alcun cenno al provvedimento nel frattempo emesso dalla prefettura.

Pertanto, la domanda risarcitoria va respinta per la mancanza del nesso di causalità tra l’emanazione del provvedimento della prefettura e il danno conseguente alla cessazione del rapporto contrattuale con la base USAF, sicché non rileva verificare se la prefettura – avendo dato rilievo alle tariffe minime previste nelle "tabelle di legalità" – abbia posto in essere una attività talmente rimproverabile da far considerare sussistente l’elemento soggettivo dell’illecito.

7. Passando ora all’esame delle censure, riproposte in questa sede, avverso il provvedimento di revoca della licenza, ritiene il Collegio che anch’esse siano infondate e vadano respinte.

Va premesso che il medesimo provvedimento si è basato, fra l’altro, sulla violazione, da parte della società, degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali.

Del tutto correttamente il primo giudice ha osservato che il mancato rispetto di tali obblighi costituisce il presupposto sufficiente per disporre la revoca della licenza ai sensi dell’art. 257 quater, terzo comma, lett. a), del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per cui il fatto risulta di per sé idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato.

Le parti appellanti in realtà non hanno contestato la sussistenza degli inadempimenti, ma hanno dedotto che essi costituirebbero la conseguenza dell’illegittima sospensione della licenza (annullato dal TAR con la precedente sentenza 327 del 2005), chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che, come già rilevato al precedente Par. 6, il dissesto nel quale è caduta la società non costituisce conseguenza immediata e diretta del provvedimento di sospensione, risultato illegittimo in sede giurisdizionale, sicché relativa vanno respinte le censure rivolte avverso l’atto di revoca.

7. In conclusione, previa loro riunione, gli appelli devono essere respinti.

Le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce gli appelli n. 4558 e n. 4559/10 e, definitivamente pronunciando, li respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 699/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 623/2009, proposto da Cappelletti Andrea, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Bruni, Giancarlo Stracuzzi e Francesco Zanardi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Michele Fabbrani, in Venezia San Marco, n. 2568,

contro

il Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

e nei confronti

della Camera di commercio, industria ed artigianato di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’efficacia della decisione del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 28.11.2008, e del provvedimento n. 253 dd. 29.10.2007 dalla Giunta della C.C.I.A. di Verona prot. 23416/23.3.1.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che l’impugnata decisione giustiziale afferma l’incompatibilità dell’iscrizione del ricorrente nell’Albo dei mediatori non già in relazione all’attività di amministratore di condomìni (tale attività, infatti, non può essere considerata come esercizio di attività professionale, tenuto conto che non esiste formalmente una professione di amministratore di condominio né un albo che ne sancisca il regime giuridico: cfr. Cass civ., III, 24.7.2001 n. 10086), ma quale presidente di una cooperativa edilizia e vicepresidente di un’altra;

che l’art. 5, III comma della legge n. 39/89 prevede, infatti, che “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile….b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali…”;

che il ricorrente riveste in una società che esercita attività di costruzioni edilizie il ruolo di rappresentante legale, un ruolo, cioè, certamente operativo, in quanto è a tale figura che compete l’amministrazione e, quindi, la gestione della società stessa: di una società, peraltro, il cui scopo è quello di reperire appartamenti da assegnare ai propri soci intervenendo sul mercato attraverso lo svolgimento di varie attività commerciali (acquisizione e/o cessione di beni mobili e immobili, appalti di servizi e di lavori, etc.), in maniera identica alle altre realtà imprenditoriali, cercando di ottimizzare i costi (con la sola differenza, rispetto alle società commerciali, che l’utile dell’attività imprenditoriale della società cooperativa va direttamente ed immediatamente riferito ai soci, non alla società);

che, dunque, il ricorrente esercita attività imprenditoriale;

che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 623/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 40 del 2006 deposito del 11 ottobre 2006

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Osserva

La Corte di appello di Palermo, con sentenza 19 maggio 2005, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale R. Vito è stato condannato, con riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia in quanto giudicato colpevole dei delitti di truffa aggravata e continuata, falso (diretto e per induzione) ideologico continuato in atti pubblici commesso da Pubblico ufficiale. Al R., dipendente del comune di S. M. Belice, è contestato di essersi allontanato dal servizio senza "marcare", con la apposita scheda magnetica, le uscite dal luogo di lavoro. In tal modo, secondo il capo di imputazione, egli indusse in errore il funzionario incaricato di redigere delibere e ordini di pagamento, così lucrando il compenso per un numero di ore lavorative superiore a quelle effettivamente prestate.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: a) violazione di legge non essendo ravvisabili artifizi e raggiri nella condotta dell’imputato, b) contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Argomenta come segue. R. era proprio colui che, all’interno del settore cui era addetto, ere competente per il rilascio dei permessi. Lo stesso quindi era esonerato dalle modalità di segnalazione della presenza in ufficio previste per il personale.

Inoltre l’assenza pretesamente ingiustificata addebitata al ricorrente è relativa a un lasso di tempo davvero esiguo, anche in considerazione del fatto che lo stesso aveva facoltà di gestire in maniera "elastica" il suo orario di lavoro, va anche considerato che nel gennaio dell’anno in questione R. era solito lasciare il luogo di lavoro alle ore 18,30 (orario in cui i Carabinieri operanti l’appostamento avevano probabilmente interrotto il loro servizio) per prestare assistenza durante i lavori di giunta e Consiglio. In realtà l’imputato svolgeva mansioni equivalenti ai dirigenti, tanto da maturare, nel mese, un monte-ore di servizio nettamente superiore alle 36, surplus mai remunerato.

ÿ quindi evidente che al R. non sono applicabili criteri rigidi e formalistici di conteggio delle ore lavorative. Va poi rilevato che l’arco temporale oggetto di contestazione è quello immediatamente successivo alla attivazione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze in ufficio; è chiaro quindi che, all’epoca, non era ancora stato attivato il "codice" che consentiva di segnalare gli allontanamenti relativi a ragioni di servizio; da ciò discende la mancata utilizzazione della scheda magnetica.

La Corte infine omette qualsiasi motivazione in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del danno, dal momento che è stato provato documentalmente che l’imputato ha prestato lavoro oltre l’orario non percependo alcuna remunerazione. Al proposito scrivono erroneamente i giudici di secondo grado che «nessuna doglianza risulta formulata con l’atto di appello di guisa che la pena determinata dal primo giudice deve essere confermata».

La prima censura è infondata.

Invero giurisprudenza ormai risalente – ma condivisibile – di questa Corte (Sez. II, 30 gennaio 1990, n. 1121, ric. Puccio, Rv. 183150) ha affermato che configura il delitto di truffa aggravata la condotta del Pubblico ufficiale che abbandona il posto clandestinamente, per compiere attività incompatibile, nell’orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la Pubblica amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione. Nel caso in esame è rimasto accertato che R. si allontanò dal luogo di lavoro e che, in almeno un’occasione, si recò presso il suo studio professionale. Detti episodi di allontanamento non furono documentati con la apposita "marcatura" attraverso il cartellino elettronico.

Il fatto che R. avesse, come sostiene l’impugnante, proprio il compito di sorvegliare che altri impiegati osservassero l’orario di lavoro, se pur fosse vero, da un lato, non lo autorizzerebbe a non rispettare – egli per primo – detto orario, dall’altro aggraverebbe, quantomeno sotto l’aspetto della valutazione morale della vicenda, la sua posizione. La Corte siciliana comunque afferma che il Segretario comunale ebbe a chiarire in udienza che il R. doveva, come gli altri, documentare la suo presenza in ufficio.

Il ricorrente sostiene il contrario, formulando un assunto in frontale contrapposizione con quello fatto proprio dai giudici di merito, i quali, come premesso, lo fondano su di un preciso elemento di convincimento emerso nel corso della istruzione.

Non valutabili in questo sede sono poi le ulteriori affermazioni del ricorrente (avere egli, nell’ambito del suo rapporto di lavoro, possibilità di osservare un orario "elastico", avere prestato in altre occasioni lavoro straordinario non retribuito, essere i fatti addebitati risalenti a un’epoca in cui ancora non era possibile la rilevazione elettronica delle presenze), anche perché, in parte, meramente congetturali (non avere i Carabinieri rilevato che, a volte, egli si tratteneva in ufficio sino alle 18,30, in quanto i militari, all’ora indicato, avevano "probabilmente" interrotto il servizio di osservazione e pedinamento).

Come è agevole rilevare, trattasi di affermazioni che presuppongono (più che allegare) una diversa ricostruzione del fatto e quindi un diverso quadro probatorio, che l’imputato avrebbe dovuto tentare di costruire nelle fasi di merito. Manifestamente infondata è la seconda censura, atteso che la sentenza impugnata motiva adeguatamente in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del danno (pag. 3, settimo capoverso e ss.).

Conseguentemente quando la Corte, poche righe dopo, afferma che «quanto al trattamento sanzionatorio, nessuna doglianza risulta formulata», intende evidentemente riferirsi a doglianze diverse da quella (appena esaminata) del diniego della attenuante ex art. 62, n. 6, c.p.

Quanto ai capi B) e C), tuttavia, va notato che le Sezioni unite, con la recente sentenza 10 maggio 2006, n. 15983, ric. Sepe e altro, Rv. 233423, hanno escluso che la falsa attestazione della propria presenza in ufficio (cui può essere equiparata la omessa segnalazione della assenza) da parte del Pubblico ufficiale configuri il delitto ex art. 479 c.p. La condotta del R. potrebbe allora, a ben vedere, essere ricondotta alla fattispecie ex art. 485 c.p., per la quale tuttavia è prevista la procedibilità a querela (che, nel caso in esame, manca).

In ragione di tutto quanto finora scritto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai delitti di falso (art. 479 e artt. 48-479 c.p.) perché il fatto non sussiste. Nel resto il ricorso va rigettato. Va disposto rinvio alla Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste; rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.