Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 3093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina cinese residente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Bologna.

Il rinnovo è stato negato con la motivazione che l’interessata negli ultimi due anni aveva svolto attività lavorativa solo saltuariamente e per brevi periodi, e di conseguenza non aveva raggiunto i livelli minimi di reddito richiesti dalla normativa.

2. L’interessata ha fatto ricorso al T.A.R. EmiliaRomagna, ma il ricorso è stato motivatamente respinto.

La ricorrente ha quindi proposto appello.

3. Questo Collegio osserva che la sentenza appellata è sorretta da una motivazione puntuale e circostanziata, con la quale si evidenzia la fondatezza dei motivi addotti dalla Questura per negare il permesso di soggiorno.

L’atto di appello, in realtà, non smentisce alcuno degli elementi di fatto dettagliatamente indicati nel provvedimento della Questura e nella sentenza del T.A.R.; e non contiene neppure argomenti tesi ad evidenziare supposti errori logicogiuridici nell’uno e nell’altro documento.

4. L’appellante, invece, si dedica piuttosto ad invocare elementi sopravvenuti che, a suo dire, potrebbero – o dovrebbero – condurre la Questura ad adottare un provvedimento diverso.

Il Collegio, senza entrare nel merito di tali ultime prospettazioni, osserva che queste sono del tutto irrilevanti nella presente sede, nella quale si può discutere soltanto della legittimità di un ben individuato atto amministrativo, con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato emanato.

Le situazioni sopravvenute (fra cui il nuovo stato di famiglia) dovrebbero, semmai, formare oggetto di una nuova istanza da rivolgere all’autorità di pubblica sicurezza.

5. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3416 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Borgo;
Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall’odierna appellata P. C., l’annullamento del provvedimento adottato in data 8 ottobre 2004 dal Soprintendente per i B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, con il quale era stato annullato il nullaosta ambientale rilasciatole dal Comune di Castel San Giorgio per la realizzazione del tetto di copertura e la sistemazione esterna a riguardo dell’unità immobiliare ubicata alla frazione Lanzara, vicolo Sica.

Essa era insorta violazione lamentando la violazione dell’art. 159 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, dell’art. 151 del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, dello straripamento mercè un non consentito riesame di merito, l’intempestività dell’adozione dell’atto impugnato e la mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento (nonché sotto il profilo della violazione della legge 29/6/1939 n. 1497 e delle leggi regionali n. 65/1981 e n. 10 e 17 del 1982) ed assumendo l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento e la disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe.

Le censure formali e procedimentali dedotte dall’odierna appellata sono state accolte dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza assunta in forma semplificata all’adunanza camerale fissata per la delibazione dell’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato, sotto l’assorbente profilo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Ad avviso del primo giudice, infatti, l’art. 159 del d.Lgs. n. 42/2004, entrato in vigore dal 1° maggio 2004, anche in regime transitorio, disponeva espressamente, a specifico riguardo del procedimento di controllo del nullaosta ambientale, l’obbligo (con onere dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione) dell’instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Esso pacificamente, non era stato instaurato: da tale omissione discendeva la fondatezza del ricorso e l’annullamento del provvedimento repressivo impugnato.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ amministrazione originaria resistente ha proposto un articolato appello evidenziando che l’obbligo dell’inoltro dell’avviso dell’avvio del procedimento si inquadrava nella disciplina precedente alla entrata in vigore del DM n. 165 del 19 giugno 2002; in ogni caso l’obbligo incombeva sull’autorità competente all’adozione dell’atto sottoposto a controllo e dalla inosservanza del medesimo non poteva inferirsene l’illegittimità del provvedimento repressivo adottato dall’autorità controllante.

Anche l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. 15 del 2005 militava in senso contrario all’accoglimento del mezzo di primo grado: il provvedimento annullato era stato reso da soggetto all’uopo non delegato dalla competente Regione Campania e senza la previa adozione del parere da parte della Commissione edilizia comunale integrata ai sensi dall’art. 1 co.I della L.r. n. 10 del 1982.

La statuizione repressiva si appalesava qual atto dovuto.

La sentenza appellata, in quanto illogica, meritava di essere annullata.

Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2006 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione con ordinanza cautelare n. 3426/2006 ha accolto l’appello cautelare sulla scorta della considerazione per cui ad una prima e sommaria delibazione (tipica della fase cautelare), dell’appello si ravvisavano argomenti idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza semplificata, con conseguente previsione di un esito della vertenza non favorevole per C. P., il che imponeva l’accoglimento dell’attuale istanza cautelare.

Alla odierna pubblica udienza del 12 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1.La sentenza deve essere riformata previa declaratoria di fondatezza dell’appello, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati.

2.Deve in primo luogo rilevarsi, al fine di perimetrare il materiale cognitivo devoluto all’esame del Collegio, che l’appellata P. C. non si è costituita nell’odierno grado di giudizio e non ha pertanto riproposto i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal primo giudice in quanto assorbiti.

Il ricorso in appello, peraltro, è stato correttamente notificato presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale della Campania -Sede di Salerno.

Ciò perché l’appellata ed il proprio difensore, nel corso del giudizio di primo grado, avevano eletto domicilio in un paese della provincia di Salerno (Mercato San Severino): trova pertanto applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "l’art. 35, comma 2, t.u. Cons. St., approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui stabilisce che il ricorrente – che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma – si intende averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato, deve ritenersi applicabile per analogia al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente deve eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il processo, con la conseguenza che altrimenti il domicilio si intende eletto – anche ai fini della notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per appellare, nonché ai fini della notifica dell’appello – presso la segreteria del tribunale."(Consiglio Stato, sez. IV, 26/07/2008, n. 3694).

3. Nel merito l’appello è fondato nei termini di seguito precisati.

3.1. Può prescindersi dall’esame del primo motivo di censura proposto dall’appellante amministrazione (secondo cui non era necessario comunicare all’appellata P. C. titolare del provvedimento autorizzatorio l’avviso dell’avvio del procedimento di controllo) posto che è certamente fondato il secondo motivo di gravame, incentrato sulla operatività del disposto dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3.2. Deve in proposito rammentarsi che mercè la sopravvenuta disposizione del comma 2 dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto dalla legge n. 15 del 2005, specificamente riferita alla violazione procedimentale dell’articolo 7, ed applicabile tanto alla ipotesi di atto vincolato che a quella di atto discrezionale è stato introdotto nel sistema il principio per cui l’amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, così superando la censura di carattere formale relativa all’omesso inoltro dell’avviso di avvio del procedimento (per una recente ricostruzione del sistema alla luce della "novella", si veda Consiglio Stato, sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 19).

Essa è applicabile in astratto ratione temporis anche alle controversie pendenti stante la natura processuale della norma.

Peraltro la decisione di primo grado venne emessa all’esito della camera di consiglio tenutasi innanzi al Tribunale amministrativo in data 31 marzo 2005: a quella data era già entrata in vigore la legge 11 febbraio 2005 n.15 che aveva modificato ed integrato, nel senso dianzi esposto la legge generale del procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241.

3.3. Ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia appunto dimostrato che il provvedimento annullato in primo grado non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Invero i profili di illegittimità dell’atto autorizzatorio in base ai quali fu emesso il provvedimento repressivo censurato in primo grado erano molteplici ed assai gravi.

Era stato infatti rilevato dalla Soprintendenza che:

a) l’ autorizzazione oggetto dell’intervento repressivo era stata emessa in carenza del parere della Commissione Edilizia Integrata(organismo, quest’ultimo previsto ai sensi dell’allegato 1 alla Legge Regionale Campania 23/02/1982 n. 10: "Tenuto conto che il parere della Commissione Edilizia Comunale integrata come sopra stabilito è requisito indispensabile per l’ emissione dei provvedimenti sub – delegati, essa va costituita a tal fine entro il termine massimo di giorni 60 dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive.");

b) essa era stata emessa da soggetto non delegato dalla Regione Campania;

c) l’autorizzazione medesima era del tutto carente di qualsivoglia motivazione specifica in ordine alla rilevanza del vincolo paesaggistico;

d) il progetto era identico – o quantomento molto simile- ad altro progetto avanzato dall’appellata in passato e parimenti annullato dalla Soprintendenza. La istante neppure si era conformata alle indicazioni contenute nel predetto precedente provvedimento repressivo del 18 settembre 2003.

3.4.Nessuna contestazione in punto di fatto era stata avanzata dall’appellata, già nel ricorso di primo grado, sui punti A) e B) sopraelencati (a parte una generica critica, formulata in termini assertivi contenuta nell’ultimo capoverso del sesto motivo del mezzo introduttivo del giudizio di primo grado).

Ciò induce a fondatamente dubitare dell’ammissibilità del ricorso originario alla stregua della pacifica giurisprudenza per cui "a fronte di un atto amministrativo di segno negativo il quale fondi la decisione reiettiva su una pluralità di ragioni ostative (ciascuna delle quali risulterebbe di per sé idonea a supportarla), l’impugnativa svolta in sede giurisdizionale avverso tale decisione non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse."(Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4864).

3.5 Ma anche a non volere considerare dirimente tale circostanza, il Collegio non può che prendere atto della effettiva omessa acquisizione in sede autorizzato ria dell’indispensabile parere della CEI; dell’assenza assoluta, in seno all’autorizzazione annullata, di una motivazione, anche embrionale, in ordine ai profili coinvolgenti il vincolo paesaggistico; dell’assenza di contestazione relativamente alla carenza di delega in capo all’organo emanante.

3.6. E’ noto in proposito il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l’autorizzazione paesistica può essere annullata per qualsiasi vizio di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere -per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta- (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2001, n. 9)

E deve affermarsi che era viziato, indubbiamente, l’operato dell’amministrazione comunale allorchè espresse la propria determinazione autorizzatoria (comprensiva del giudizio di compatibilità paesaggistica) in carenza di motivazione ed omettendo di acquisire il parere della Commissione edilizia integrata.

Tali irrimediabili vizi sono stati correttamente rilevati dalla Soprintendenza, e la eventuale partecipazione dell’appellata al procedimento non avrebbe potuto fornire alcuno spunto od argomento utile a superare le ravvisate lacune (e prova di ciò si rinviene ex post nella circostanza che neppure il ricorso di primo grado ha argomentato su tali aspetti).

4. Ne consegue che l’appello deve essere accolto e per l’effetto, annullata la decisione di primo grado deve essere respinto il ricorso in primo grado proposto, con salvezza degli atti impugnati.

Devono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti ricorrendo le condizioni di legge.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, ricorso numero di registro generale 5468 del 2006,come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla la decisione impugnata e respinge il ricorso in primo grado, con conseguente salvezza degli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-06-2011, n. 24594 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. e B.D. hanno proposto ciascuno ricorso contro sentenza del Tribunale di Monza, che ha applicato a ciascuno, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di m. 4 di reclusione per partecipazione ad una rissa aggravata (lesioni riportate da altra persona), concedendo loro generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Il ricorso deduce violazione dell’art. 588 c.p., in quanto nella specie si sarebbe dovuto applicare, esclusa l’incidenza dell’aggravante, la pena pecuniaria e vizio di motivazione in punto di ritenuti "gravi indizi di colpevolezza". 2. Il 1^ motivo di ricorso è ammissibile, in quanto investe l’illegalità della pena applicata.

Ed è fondato perchè, una volta riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, tali quindi da escludere che fosse applicabile la pena detentiva prevista solo per il delitto di rissa aggravata, il Giudice ha erroneamente accolto l’accordo come proposto dalle parti.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio, senza che tanto escluda la possibilità di nuovo accordo o la scelta di diverso rito, come sottolineato dal PG nella sue conclusioni.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24594 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.C. e L.G. fanno parte del contingente del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), trasferito dagli enti locali allo Stato a decorrere dal 1 gennaio 2000. 2. Ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda.

3. Il Ministero ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado.

4. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006).

5. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione ha formato oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa è stata data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124, art. 8, stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 il ccnl 1 aprile 1999 di Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il ccnl 26 maggio 1999 della scuola. L’art. 3 dell’accordo ha disciplinato l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: "i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (….).

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale d’inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 10. Le controversie giudiziarie hanno riguardato in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale.

La giurisprudenza si è orientata in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

11. Sulla materia è intervenuto il legislatore, dettando una disposizione, il comma 218, art. 1 della legge finanziaria del 2006 sopra citata, che ha recepito, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 12. Come è evidente, il comma 218 della finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 13. La tesi, contestata dalla parte ricorrente, che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla finanziaria 2006, e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione:

"la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che". Espressione che indica la volontà di far retroagire la norma.

La Corte di cassazione e la Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così:

Cass. S.U., 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

14. Più in particolare, riguardo quest’ultimo profilo, va rammentato che questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 22260 del 2008, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunce: la n. 234 e la n. 400 del 2007; la n. 212 del 2008; la n. 311 del 2009. 15. Di conseguenza, esclusa la irretroattività della norma e rigettate dal giudice delle leggi le questioni di costituzionalità, le pretese dei lavoratori sono state giudicate infondate (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

16. Questo approdo è stato rimesso in discussione dai successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

17. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non definitiva, perchè oggetto di richiesta di rinvio dinanzi alla Grande camera.

18. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

19. Quest’ultima decisione è definitiva.

20. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

21. La prima questione consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

22. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario diritti di carattere economico (terza questione).

23. Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 24. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo". 25. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

26. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75, e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo:

"all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

27. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6 CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

28. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

29. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso del Ministero, che denuncia violazione del complesso normativo della L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 8, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico, la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.