T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1528 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso notificato il 29 giugno 2010 e depositato il 21 luglio seguente il sig. A.S., titolare dell’omonima impresa, espone che, con decreto ingiuntivo n. 75/08 indicato in epigrafe è stato ingiunto al Comune di Partinico di corrispondergli la somma di euro 10.453,13, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2001 fino al soddisfo, e il pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 641,50 oltre accessori di legge); detto decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per mancata opposizione; peraltro, il Comune di Partinico ha provveduto, con bonifico del 20 agosto 2008, al pagamento solo della somma di euro 9.007,78, restando così debitore di euro 1.445,35 per sorte capitale, degli interessi e delle spese liquidate in decreto;

– premesso quanto sopra, e dolendosi che l’Amministrazione non abbia provveduto al saldo neppure dopo la notifica in data 20 gennaio 2009 di apposito atto di messa in mora, il ricorrente ha chiesto che venga fissato un termine per la completa esecuzione, e che, per il caso di persistente inadempimento, venga nominato un commissario ad acta;

– il Comune di Partinico, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti;

– nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 la trattazione del ricorso è stata rinviata per la necessità di integrazione documentale (attestazione dell’intervenuta esecutività del d.i. in questione), ciò cui ha provveduto la difesa attrice con il deposito di fascicolo aggiuntivo direttamente nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che:

– per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza (da ultimo, Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2009, n. 193; id., 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713); e detto principio, elaborato dalla giurisprudenza, è ora recepito dal codice del processo amministrativo, che all’art. 112 stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 febbraio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 dicembre 2010, n. 36007);

– con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa che: a) il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Partinico n. 75/08 del 27 maggio 2008, della cui completa esecuzione si tratta, è stato, all’atto dell’emanazione, dichiarato provvisoriamente esecutivo (per essere, poi, dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, con decreto n. 591 del 1° aprile 2011: v. copia in atti), e in data 19 giugno 2008 è stato munito della formula esecutiva; b) in tale forma è stato notificato al Comune di Partinico il 20 giugno 2008; c) risultano osservate le formalità di cui all’art. 90 del r.d. 642/1907 (applicabile ratione temporis), con la notifica al Comune, successivamente al d.i. in forma esecutiva, come sopra specificato, di apposito atto di messa in mora, in data 20 gennaio 2009, con l’assegnazione del termine di trenta giorni per l’adempimento; d) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i., dalla notifica al Comune di Partinico del d.i. provvisoriamente esecutivo (20 giugno 2008) alla data (21 luglio 2010) di instaurazione del presente giudizio con il deposito del ricorso in esame;

– in mancanza di contestazioni sul punto – avuto anche riguardo al comportamento del Comune intimato, che non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti od osservazioni -, è da ritenere incontroverso che, come addotto, al decreto ingiuntivo di che trattasi non sia stata data completa esecuzione da parte dell’Ente obbligato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, va ordinato al Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare completa esecuzione al giudicato di cui al decreto ingiuntivo in parola, per quanto ancora residua, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti ancora dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;

– per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale dello stesso Comune di Partinico, affinché, su istanza dell’interessato, e constato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari, nell’ulteriore termine di giorni trenta;

– le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione in dispositivo;

– copia della presenta sentenza va trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte di Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) accoglie il ricorso, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare completa esecuzione, per quanto ancora residua, al giudicato nella stessa epigrafe indicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) per l’ipotesi di perdurante inadempimento alla scadenza del termine come sopra assegnato, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione;

c) condanna il Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 01-08-2011, n. 30486 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 gennaio 2010, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen. e di semilibertà presentate dal C. F., condannato per i reati di omicidio, tentato omicìdio e violazione legge armi, con un residuo di pena da scontare pari ad anni 2, mesi 11 e giorni 18; e ciò nonostante che la Procura generale presso la Corte d’appello di Catanzaro avesse trasmesso le relative istanze al Tribunale ai sensi dell’art. 656 proc. pen., comma 6, dopo avere sospeso l’ordine di carcerazione.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la pena ancora da scontarsi dal C. fosse relativa al delitto di omicidio, reato incluso nell’art. 4 bis ord. pen. e per il quale l’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a) non consentiva l’accesso alle misure alternative alla libertà. 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione C.F. per il tramite del suo difensore, che ha eccepito erronea applicazione della legge penale e motivazione erronea, in quanto la Procura generale di Catanzaro aveva ritenuto che esso ricorrente non si trovasse nelle condizioni ostative previste dall’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, con conseguente sua ammissibilità ai benefici penitenziari richiesti, avendo la Procura generale effettuato una valutazione completa ed obiettiva della sua situazione, si che la decisione adottata sul punto era divenuta definitiva, inoppugnabile e non più censurabile.

Inoltre nel suo caso non sussistevano elementi atti a comprovare suoi collegamenti con la criminalità organizzata, tali da far ritenere sussistente la sua pericolosità sociale; ed era stato su tale base che la Procura generale aveva disposto la sua remissione in libertà.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.F. è infondato.

2.Va invero rilevato che il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale è unanime nel ritenere che il rinvio previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a) ai delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, individua semplicemente i reati per i quali la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta, senza recepire in alcun modo i presupposti di applicabilità della norma richiamata ed a prescindere quindi dal presupposto dell’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr.

Cass. Sez. 1 n. 8978 del 31/01/ 2008 dep. il 28/02/2008, imp. Immediata, Rv. 239715).

3. Non è poi condivisibile quanto ritenuto dal ricorrente, secondo cui l’ordine di scarcerazione disposto dal P.G. nei suoi confronti dovesse ritenersi come una posizione non più modificabile dal Tribunale di sorveglianza, il quale sarebbe stato quindi tenuto a far luogo all’applicazione nei suoi confronti dei benefici penitenziari alternativi richiesti, essendo al contrario da ritenere che la scarcerazione disposta dal P.G. sia una misura interinale e provvisoria, subordinata alle determinazioni che il Tribunale di sorveglianza riterrà di adottare nei suoi confronti, si che i benefici alternativi richiesti non possono ritenersi come dovuti solo perchè la Procura generale abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva.

4. Il ricorso proposto da C.F. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 2325

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Svolgimento del processo

Con nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 l’Assessore al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio segnalava alla ricorrente che, come previsto dall’art. 30 L.r. n. 26/83, cinque componenti dei comitati di gestione dei comprensori alpini dovevano essere designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio "in proporzione ai rispettivi associati ammessi". Conseguentemente "tenuto conto dell’appartenenza associativa dei cacciatori iscritti", nella detta nota è stato elaborato un quadro contenente "l’equa ripartizione" dei rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali. Il detto quadro, riportato a pagina 2 della nota, indicava, per ogni associazione, il numero assoluto degli iscritti, il numero dei rappresentanti assegnati espresso in percentuale sul totale degli stessi, ed il numero dei rappresentanti concretamente spettanti a ciascuna. In particolare, per quanto concerne la ricorrente, nel comprensorio di Morbegno, a fronte di 155 iscritti, venivano assegnati 1,39% rappresentanti, arrotondati a 1; l’associazione controinteressata "Caccia e cinofilia", avente 29 iscritti, aveva una quota percentuale di rappresentanti pari a 0,26%, arrotondati a 1. La nota concludeva invitando le associazioni a voler designare entro il 7.9.2009 i propri rappresentanti, secondo le indicazioni contenute nello stesso schema.

Con nota in data 30.9.2009 la ricorrente effettuava le dette designazioni.

Con il decreto n. 67 del 19.11.2009, impugnato con il presente ricorso, il Presidente della Provincia nominava i componenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno. In rappresentanza della ricorrente veniva nominato il sig. Oliviero Barbetta, per la controinteressata il sig. Fausto De Bianchi.

Motivi della decisione

Può prescindersi dallo scrutinio del merito del presente ricorso, dovendosi accogliere l’eccezione preliminare di inammissibilità dello stesso sollevata dalla difesa della Provincia.

Secondo parte resistente il decreto impugnato sarebbe esecutivo ed attuativo delle disposizioni contenute nella citata nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, che non è mai stata impugnata, né nei termini di decadenza, né in occasione della proposizione del ricorso.

Onde paralizzare l’eccezione la ricorrente afferma la natura endoprocedimentale della detta nota, trattandosi di una mera esternazione di intenti. Inoltre, l’organo deputato per legge all’emanazione del decreto di nomina, ex art. 30 c. 7 L.R. n. 26/93, sarebbe il Presidente della Provincia, laddove la nota de quo è sottoscritta da un assessore, "sfornito di una ben che minima attribuzione in relazione all’istruttoria procedimentale, semmai demandabile al competente dirigente".

L’eccezione è fondata.

Il citato articolo 30, per quanto qui rileva, stabilisce che i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti, tra l’altro, da cinque rappresentanti, designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio.

La concreta individuazione dei detti rappresentanti è configurata dalla L.R. come una fattispecie a formazione progressiva; in un primo momento è necessario accertare il numero di rappresentanti spettanti ad ogni associazione, ad opera della Provincia, e ciò "in proporzione ai rispettivi associati ammessi" (c. 7 lett. c); successivamente si devono individuare le persone fisiche, da parte delle singole associazioni, ed infine, sulla base di quanto disposto in precedenza, vi è la nomina, da parte del Presidente della Provincia, dei designati.

Nella fattispecie de quo il predetto iter è stato puntualmente seguito e rispettato; con la nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 la Provincia ha individuato il numero di rappresentanti da assegnare ad ogni associazione, con nota in data 30.9.2009 la ricorrente ha designato i propri rappresentanti, con il decreto n. 67 del 19.11.2009 il Presidente della Provincia ha effettuato la loro nomina.

Non può essere dunque condivisa la deduzione formulata dalla ricorrente, secondo cui la detta nota prot. n. 28889 del 6.8.2009 non avrebbe carattere lesivo.

Infatti, in data 28.8.2009, l’associazione ricorrente ha espressamente contestato il numero dei rappresentanti come individuati nella citata nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, ritenendo che alla stessa ne spettassero 2, mentre la controinteressata "Caccia e cinofilia" non avrebbe avuto diritto ad alcun rappresentante, concludendo con l’invito a "rivedere correttamente le assegnazioni dei rappresentanti da nominare", espressamente riservandosi ogni azione "nel caso in cui i dati non siano riveduti". Come richiesto dalla ricorrente, la predetta richiesta di revisione del 28.8.2009 è stata puntualmente riscontrata dalla Provincia, con lettera 10.9.2009 prot. n. 32170, nella quale tuttavia la stessa ha ribadito la correttezza della ripartizione dei rappresentanti tra le associazioni, già effettuata in data 6.8.2009, concludendo espressamente con l’invito ad attenersi a quanto indicato nella stessa, e quindi "a comunicare a questa amministrazione un solo nominativo da nominare nel comprensori di Morbegno". Nonostante la ricorrente avesse pertanto apprezzato il contenuto lesivo dei predetti atti, puntualmente contestati nella nota del 28.8.2009 con argomenti identici a quelli che formano oggetto di ricorso, e nonostante avesse manifestato l’intenzione di impugnarli "nel caso in cui i dati non siano riveduti", né la nota prot. n. 28889 del 6.8.2009, né la successiva di conferma prot. n. 32170 del 10.9.2009, sono state mai impugnate, e ciò neppure in occasione della proposizione del ricorso. Quest’ultimo è invece stato avanzato solo nei confronti del decreto del Presidente della Provincia di Sondrio n. 67/2009, espressamente "nella parte in cui è nominato quale componente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno il signor De Bianchi Fausto". Il decreto impugnato cita invece espressamente le dette note del 6.8.2009 e del 10.9.2009, le quali pertanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, rimarrebbero valide ed efficaci a tutti gli effetti, in quanto non contestate. L’accoglimento del gravame non apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente, la quale otterrebbe solo l’annullamento della nomina della persona fisica, rimanendo tuttavia fermo ed intangibile il numero dei rappresentanti assegnati alla stessa ed alla controinteressata dalle citate note provinciali, rimaste inoppugnate. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente tali note non costituiscono mere "dichiarazioni di intenti", essendo gli atti che hanno determinato la concreta ed attuale lesione, che non è infatti derivata dalla nomina di una certa persona fisica, quanto invece dalla decisione di assegnare alla ricorrente un solo rappresentante.

La fattispecie de quo è identica a quella che si riscontra abitualmente nelle procedure ristrette di evidenza pubblica, in cui a fronte di una domanda di partecipazione formulata per una pluralità di lotti, l’inoltro di un invito ad alcuni soltanto di questi, configurando un provvedimento di esclusione parziale, deve inevitabilmente essere immediatamente contestato, trattandosi di un arresto procedimentale autonomamente lesivo, nonostante sia seguito da un provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche se eventualmente emesso a vantaggio della stessa partecipante parzialmente esclusa. Analogamente, nella fattispecie per cui è causa, la Provincia resistente ha invitato in più occasioni la ricorrente ad individuare un solo rappresentante, in luogo dei due richiesti, il che avrebbe dovuto essere contestato in sede giurisdizionale, come anticipato a suo tempo dalla stessa ricorrente, a prescindere dalla sopravvenienza del successivo provvedimento presidenziale, inevitabilmente conforme agli atti pregressi rimasti inoppugnati.

Non ha infine alcun rilievo l’ulteriore argomento sollevato dalla ricorrente, relativo alla presunta incompetenza dell’Assessore all’adozione dei detti atti del 6.8.2009 e del 10.9.2009.

Come già sopra evidenziato, la normativa articola in più momenti cronologicamente distinti il procedimento de quo; l’individuazione del numero dei rappresentanti da assegnare a ciascuna associazione, la designazione, e la loro nomina. A fronte di tali atti, solo rispetto alla nomina la L.R. n. 26/93 individua un determinato organo (Presidente), nulla invece disponendo in ordine a quello preposto alla determinazione del numero dei rappresentanti.

In ogni caso, anche volendo ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che le dette note del 6.8.2009 e del 10.9.2009 siano state adottate da un organo incompetente, ciò le renderebbe semplicemente affette da un ulteriore vizio, senza tuttavia in alcun modo modificarne la portata lesiva, ed il conseguente onere di impugnazione, quantomeno, in occasione della proposizione del ricorso.

Anche in questo caso è utile rifarsi alle procedure di evidenza pubblica, ove abitualmente gli organi preposti all’esclusione e all’aggiudicazione sono differenti, fermo restando che un’eventuale incompetenza dei primi non modificherebbe la portata lesiva dei relativi atti, che dovrebbero in ogni caso essere tempestivamente impugnati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 25-10-2011, n. 8222 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premettono le ricorrenti che con sentenza della Corte di Appello di Roma, 1° Sezione Civile, n. 1068 del 15.3.2010 -emessa in accoglimento di opposizione proposta da A. srl contro decreto determinativo di indennità di esproprio- l’A. Spa veniva condannata a depositare presso il Ministero dell’Economia e Finanze, Servizio Gestione Depositi, la somma di euro 891.683,84, oltre interessi legali dal 21.12.2002 (data del decreto di esproprio) e spese di lite.

Precisano che tale sentenza è passata in giudicato e che nelle more dell’ottemperanza T. è diventata cessionaria di una quota del credito (Euro 360.000,00) in forza di atto di cessione 21.7.2010, debitamente trasmesso alla debitrice in uno con la comunicazione della cessione, con racc. r.r. 21.7.2010.

Peraltro, non avendo ancora provveduto, A. spa, al deposito della somma suddetta, nonostante le diffide ad essa trasmesse dalle società ricorrenti, queste ultime instano ora davanti a questo TAR, ex artt. 112 e segg. del cod.giust.amm.va, per l’ottemperanza alla sentenza indicata e la conseguenza condanna di A. spa a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi (e detratto quanto eventualmente versato per la medesima causale presso la Cassa Depositi e Prestiti), la somma di euro 891,683,84 oltre interessi legali dal 21.12.2002 (ammontanti, soggiunge la ricorrente, ad euro 182.725,59 fino al 30.4.2011), provvedendo altresì, in ottemperanza della ripetuta sentenza della Corte di appello, al pagamento delle spese di lite e alle spese della C.T.U. espletata davanti al giudice civile.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso, in assenza di precisazioni difensive da parte dell’Amministrazione circa il dovuto adempimento alla sentenza in esecuzione, debba essere accolto, e che per l’effetto A. spa debba essere condannata:

a depositare le indicate somme di cui è debitrice presso il Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed a mettere dette somme a disposizione delle ricorrenti (secondo i rispettivi diritti), entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

ad ottemperare, nello stesso termine, a tutte le altre statuizione della sentenza predetta provvedendo a quant’altro con essa è stato posto a carico di A. spa.

Ritiene inoltre il Collegio di dover avvertire che in caso di persistente inottemperanza, oltre l’indicato termine, da parte di A. spa, provvederà, entro i successivi 30 gg., ad ogni necessario incombente in esecuzione del giudicato, in via sostituiva e con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, un Commissario ad acta, che viene sin d’ora nominato nella persona del Dott. L.C., Segretario Generale del TAR Lazio.

Da ultimo il Collegio, sussistendo giusti motivi, ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso di cui in epigrafe ed ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato, come da motivazione.

Nomina per l’eventuale esecuzione sostitutiva il Commissario ad acta Dott. L.C., secondo quanto sopra specificato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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