T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8762 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6797 Società

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Svolgimento del processo

Con istanza depositata il 13.2.2006 la Mazzei Salvatore Spa, e la ditta individuale M., in persona dell’omonimo titolare, chiedevano che il Tribunale di Vibo Valentia dichiarasse il fallimento delle società Sud Beton sas di Valenti Francesco & C. ed Eurobeton srl, ambedue con sede in (OMISSIS), nonchè di V.F. in qualità di socio accomandatario della prima società e di V.G..

A tal fine esponevano di avere ingiunto nel corso della prima metà dell’anno 2004 alle suddette società nell’ambito di alcune procedure monitorie il pagamento in loro favore di svariate somme loro dovute, ma che le procedure esecutive successivamente poste in essere si erano concluse infruttuosamente.

Aggiungevano, poi, che nel mese di agosto 2004 le società creditrici Sud Beton sas e Eurobeton srl e il sig. V.G. avevano stipulato un accordo, come da scrittura privata contestualmente prodotta, volto alla rateizzazione dell’intero debito maturato nei loro confronti e pari alla complessiva somma di Euro 335.799,76, e tanto al dichiarato fine di salvaguardare la propria attività imprenditoriale all’epoca in corso, ma che dopo un iniziale adempimento non avevano pin onorato gli impegni assunti con la citata scrittura.

In forza di ciò le parti istanti, una volta evidenziato che il debito nel caso di specie maturato nei loro confronti era da riferirsi ad una attività imprenditoriale esercitata da un unico soggetto intercorrente tra la Sud Beton sas di Valenti Francesco & C, la Eurobeton srl e V.G., meglio in atti generalizzato, così come poteva desumersi, oltre che dalla medesima attività imprenditoriale svolta dai diversi soggetti fallendi, anche dal tenore delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata in questione, nella quale i suddetti si autodefinivano quale "Gruppo Valenti" esercente attività commerciale nel campo del trattamento e dei trasporti di materiale per l’edilizia, ammettendo di avere accumulato nei confronti del Gruppo Mazzei un debito in ragione della complessiva somma sopra richiamata, insistevano perchè, esperiti gli accertamenti del caso, l’adito Tribunale volesse dichiararne il fallimento. Successivamente, venivano presentati ulteriori e distinti ricorsi per dichiarazione di fallimento nei confronti della Sud Beton sas di Valenti Francesco & C. e della Eurobeton srl rispettivamente, da parte dello Studio Commerciale Associato Maccarone & Pallini, della Spa C.I.L. Compagnia Italiana Lubrificanti, nonchè di C.D., con conseguente iscrizione di altrettanti procedimenti ai nn. 8/07, 64/07, 53/07 e 59/07 Rg. Quindi, una volta disposta la riunione di tutti i ricorsi a quello portante il n. 16/06, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 1.7.2008 n. 5, ritenuta la riconducibilità dei soggetti giuridici di cui era stato chiesto il fallimento ad un unico "gruppo" imprenditori e ravvisata sulla scorta delle emergenze acquisite in atti la ricorrenza delle condizioni in proposito normativamente prescritte, sotto ambedue i profili della natura di impresa commerciale e della sussistenza dello stato di insolvenza, dichiarava il fallimento della Sud Beton sas di Valenti Francesco & C. e quello conseguente L. Fall., ex art. 147 del socio accomandatario illimitatamente responsabile V.F., nonchè della Eurobeton srl, mentre in relazione alla posizione del V.G., dato atto del mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti, rimetteva la causa sul ruolo con fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

Nel prosieguo veniva ritualmente instaurato il contraddittorio anche nei confronti del V.G.. Veniva disposta l’audizione del medesimo nel corso dell’udienza, durante la quale i procuratori della Mazzei Salvatore Spa e del C.D. insistevano perchè ne fosse dichiarato il fallimento.

Nelle more la Mazzei Salvatore Spa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, depositava agli atti di causa dichiarazione di desistenza dall’istanza di fallimento proposta nei confronti del V.G..

Quindi, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 22.1.2009 n. 1, richiamate le statuizioni con cui nella propria pronuncia di fallimento n. (OMISSIS) riteneva essere stata riconosciuta l’esistenza tra la Sud Beton sas e la Eurobeton srl e il V.G. di un unico gruppo di imprese, procedeva a dichiarare il fallimento anche del predetto V..

Con ricorso depositato in cancelleria in data 3 1.3.2009, V. G. proponeva ai sensi della L. Fall., art. 18 reclamo avverso la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento, a mezzo del quale ne deduceva la nullità e l’ingiustizia per insussistenza nel caso in esame dei presupposti normativamente richiesti per la dichiarazione di fallimento e, comunque, per omessa motivazione sul punto, nonchè per omessa e contraddittoria pronuncia su questioni rilevanti e punti decisivi della controversia e per violazione della L. Fall., art. 147, oltre che delle norme in essa contenute a tutela del diritto di difesa del soggetto fallendo.

Più specificatamente, a sostegno del gravame parte reclamante deduceva:

– che la sentenza impugnata aveva erroneamente fondato la declaratoria di fallimento esclusivamente sul riconoscimento della esistenza di un gruppo di imprese facente capo al predetto e alle società già in precedenza dichiarate fallite Sud Beton sas ed Eurobeton srl, senza procedere ad accertare con specifico riferimento alla posizione del V. la sussistenza dei presupposti normativi all’uopo richiesti in relazione alla qualifica di imprenditore commerciale e sullo stato di insolvenza, in tal modo finendo per incorrere in una erronea applicazione del disposto di cui alla L. Fall., art. 147, dettato per l’appunto in tema di estensione del fallimento dichiarato nei confronti di una società anche al socio a responsabilità illimitata ad essa appartenente, ad una fattispecie in esso non prevista;

– che il Tribunale di prima sede aveva omesso di verificare gli elementi necessari ed indispensabili per individuare l’esistenza nel caso in esame di un gruppo di imprese, nonchè l’appartenenza ad esso del reclamante, laddove invece la pluralità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati esclusivamente nei confronti delle società Sud Beton sas ed Eurobeton srl dimostrava semmai che il V.G. non era mai stato individuato dai terzi creditori, come soggetto al quale potere in qualche modo ricollegare l’attività imprenditoriale delle suddette, nè risultavano essere state altrimenti provate in esito al giudizio le concrete forme e modalità di partecipazione del prevenuto all’attività commerciale svolta dal preteso gruppo di imprese in questione;

– che la dichiarazione di fallimento del V.G. era stata pronunciata malgrado la sopravvenuta dichiarazione di desistenza da parte dell’unico soggetto creditore istante, mentre nessuna rilevanza poteva rivestire l’ulteriore richiesta in tal senso successivamente avanzata nel corso del giudizio dal C.D., il quale aveva con l’istanza originaria chiesto unicamente il fallimento della società Eurobeton srl solo nei confronti della quale, e non anche del precitato V., allegava di vantare ragioni di credito.

Concludeva, pertanto, per la revoca della sentenza di fallimento Si costituivano in giudizio per resistere al reclamo, chiedendone il rigetto, il C.D., e inizialmente anche lo studio Commerciale Associato Maccarone & Pallini, in persona dei titolari Dott.ri M.A. e P.D., nell’interesse del quale tuttavia nel prosieguo del giudizio veniva depositata agli atti di causa dichiarazione scritta di rinuncia agli atti della procedura controfirmata per accettazione dal V.G.. Per converso, la società Mazzei Salvatore Spa, la ditta M.S., la Spa C.I.L. Compagnia Italiana Lubrificanti e il Fallimento V. G. in persona del Curatore fallimentare, malgrado ritualmente evocati, non si costituivano.

Con sentenza n. 934 del 10.11.2010, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il reclamo, per l’effetto confermando la sentenza impugnata.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione V.G. sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso C. D.. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati già contumaci nel giudizio di reclamo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il V. assume che la Corte d’appello nel ritenere l’esistenza di una società di fatto al posto della esistenza di un gruppo d’imprese dichiarata dal tribunale e nel dichiarare il fallimento di esso ricorrente quale socio di fatto anzichè come imprenditore individuale aveva sovvertito la decisione dei primi giudici violando altresì il giudicato formatosi.

Con il secondo motivo contesta che potesse essere dichiarato il proprio fallimento come socio di fatto senza che fosse stato dichiarato il fallimento della società di fatto.

Con il terzo motivo contesta l’esistenza della società di fatto.

Con il quarto motivo contesta la ritenuta esistenza dell’affectio societatis.

Con il quinto motivo deduce la violazione della L. Fall., artt. 6 e 147 per avere dichiarato il fallimento senza un impulso sollecitatorio di natura qualificata.

Con il sesto motivo deduce la violazione del proprio diritto di difesa in sede di istruttoria prefallimentare.

Il primo motivo è fondato.

La sentenza n. 5/08 del tribunale di Vibo Valentia (prodotta in atti) ha dichiarato il fallimento individuale della Sud Beton sas e della Eurobeton srl sulla base della situazione debitoria delle due società e sull’accertamento della esistenza di un gruppo di società. Tale sentenza ha trovato conferma da parte della Corte d’appello di Catanzaro (sentenza n. 669/09 prodotta in atti) che ha rigettato il reclamo proposto dalla sola Eurobeton srl confermando l’esistenza dello stato d’insolvenza della predetta società ed implicitamente l’accertamento della esistenza di un gruppo di società, questione sulla quale non vi era stato motivo di doglianza.

Allo stato deve pertanto ritenersi formato il giudicato sul fatto che, in presenza di un gruppo di società, alcune di esse si trovavano in stato d’insolvenza onde le stesse sono state dichiarate fallite.

Nel giudizio testè descritto è stato originariamente parte anche il V.G. la cui posizione è stata peraltro stralciata per un difetto di notifica e la causa rimessa sul ruolo ed infine decisa dopo che era già intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento della Eurobeton srl e della Sud Beton sas.

La sentenza di fallimento n. 1/09 del tribunale di Vibo Valentia emessa nei confronti del V. richiamando l’applicazione della L. Fall., art 147 è stata reclamata innanzi la Corte d’appello e l’impugnazione è stata, come detto, rigettata dalla sentenza qui impugnata n. 934/10 della Corte d’appello di Catanzaro. Quest’ultima ha ritenuto che in realtà l’accertamento della esistenza del gruppo di società, operato nel giudizio presupposto che aveva portato alla dichiarazione di fallimento della Eurobeton srl e della Sud Beton sas costituisse l’accertamento di una società di fatto e della definizione gruppo di società un uso lessicale improprio in relazione alla fattispecie.

In altri termini la sentenza impugnata ha effettuato una interpretazione del giudicato costituito sul punto dalla sentenza n. 666/09 della Corte d’appello di Catanzaro. Occorre ora premettere che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (Cass. 21200/09 Cass. sez. un. 24664/07).

L’interpretazione del giudicato effettuata dalla sentenza impugnata non appare corretta.

In primo luogo la stessa si basa sulla sola sentenza di primo grado n. 5/08 del tribunale di Vibo Valentia e non tiene conto che su detta sentenza si è pronunciata anche la Corte d’appello di Catanzaro con la sentenza n. 666 n. 09 su ricorso della Eurobeton srl, onde anche di tale pronuncia doveva tenersi conto essendo il giudicato formato sulla base di essa.

Ebbene, da tale sentenza si evince chiaramente che il fallimento della Eurobeton srl è stato dichiarato, ed i conseguenti motivi di impugnazione rigettati, in base all’accertamento dello stato d’insolvenza della sola Eurobeton srl senza tenere conto della esistenza di una società di fatto.

Se infatti la sentenza di primo grado aveva effettuato una valutazione indistinta della sussistenza dei requisiti di fallibilità della Sud beton e della Eurobeton srl, senza distinguere l’accertamento dello stato d’insolvenza dell’una rispetto a quella dell’altra, la Corte d’appello ha accertato che gli indici di fallibilità della società Eurobeton srl (numerosi protesti, informativa della Guardia di Finanza, abbandono della sede sociale e degli impianti produttivi etc) erano stati accertati in relazione alla stessa Eurobeton srl e non anche in riferimento a quelli dell’altra società fallenda (Sud Beton sas) ed ha quindi rigettato il reclamo. Da ciò risulta che in realtà la sentenza di primo grado, nonostante la sua confusa redazione, aveva dichiarato il fallimento di singole società e che tale circostanza è stata definitivamente accertata dalla Corte d’appello con sentenza divenuta cosa giudicata. Del resto, se la sentenza n. 5/08 del tribunale di Vibo Valentia avesse dichiarato il fallimento di una società di fatto e non già di singole società, sia pure collegate tra loro, la Eurobeton srl, non avrebbe potuto proporre impugnazione contro la sola dichiarazione del proprio fallimento, che sarebbe derivato da quello della società di fatto, ma, in qualità di socia di fatto, avrebbe altresì dovuto impugnare il fallimento della società di fatto. La circostanza invece che la Eurobeton srl abbia impugnato solo la propria dichiarazione di fallimento e che la Corte d’appello abbia incontestabilmente ritenuto che nel caso di specie trattavasi di fallimento individuale conferma la validità di quanto in precedenza affermato.

Il motivo va in conclusione accolto, avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto che fosse stata accertata l’esistenza di una società di fatto di cui il V. era partecipe quale socio, circostanza invece smentita da un precedente giudicato dal quale non risulta l’esistenza di alcuna società di fatto, ed avendo sulla base di tale presupposto dichiarato il fallimento del V. quale socio di fatto della predetta società.

L’accoglimento del primo motivo comporta necessariamente anche l’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto. Restano invece assorbiti il quinto ed il sesto motivo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i primi quattro motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42689

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da B.M. e C.C., di revoca dell’ingiunzione di demolire un fabbricato abusivo emessa dal P.M. in esecuzione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 266 del 4.7.2005, divenuta irrevocabile il 23.5.2006.

Il Tribunale, in sintesi, ha affermato che l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale non è ostativa alla esecuzione, da parte dell’autorità giudiziaria, dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso gli interessati, che la denunciano per violazione di legge.

In sintesi, i ricorrenti ripropongono la questione della ineseguibilità dell’ordine di demolizione a seguito dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Si deduce che in tal caso l’autorità giudiziaria deve attendere le ulteriori determinazioni della pubblica amministrazione in ordine alla esecuzione della demolizione dell’immobile ovvero alla sua conservazione per resistenza di un prevalente interesse pubblico, essendo peraltro in corso un procedimento che appare indirizzato a tale finalità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ noto che l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale con la sentenza di condanna, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, non è destinato a passare in giudicato, potendo essere revocato in presenza dì provvedimenti della pubblica amministrazione incompatibili con la sua esecuzione, quali il legittimo rilascio, ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico, di un permesso di costruire in sanatoria ovvero l’ordinanza consiliare che, ai sensi del citato art. 31, comma 5, dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione di un’opera che non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (sez. 3^, 28.11.2007 n. 4962 del 2008, P.G. in proc. Mancini e altri, RV 238803; sez. 3^, 13.10.2005 n. 37120, Morelli, RV 232174; sez. 3^, 16.11.2004 n. 49397), in tale seconda ipotesi, solo la manifestazione dell’autorità comunale contraria alla demolizione, per l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, può costituire causa di revoca dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale, mentre l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, che opera ex lege (cit. sent. 4962 del 2008 ed altre), ovvero la pendenza dì un procedimento amministrativo che possa terminare – in tempi non precisati ed in via meramente ipotetica – in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione contraria alla demolizione del manufatto non è causa di sospensione e tanto meno di revoca dell’ordine emesso dal giudice penale. L’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, infatti, è esclusivamente finalizzata ad agevolare la demolizione del manufatto abusivo da parte della pubblica amministrazione, da effettuarsi a spese del responsabile dell’abuso, e non ad incrementare il patrimonio dell’ente locale con opere che contrastano con Passetto urbanistico del territorio (sez. 3^, 16.11.2004 n. 49397, Sposato e altro, RV 230652).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa della ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45886 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Ricorre R.R.A. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con cui è stato confermato il sequestro probatorio emesso dal PM e convalidato dal Gip della somma di Euro 11.100, rinvenuti, nel corso di una perquisizione domiciliare, in un armadio della camera da letto di R.D., indagato per associazione a delinquere ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e due specifiche ipotesi di reati fine. La R., figlia dell’indagato, che aveva eccepito innanzi al tribunale distrettuale, l’appartenenza della somma a lei ed al marito S., in quanto proveniente da un prestito ottenuto da un istituto di credito, denuncia manifesta illogicità e mancanza della motivazione, basata quanto al fumus della misura su mere congetture non rilevanti sulla responsabilità del R., mentre il punto decisionale era la esclusiva proprietà della somma ad essi, terzi estranei.

Contesta poi che la motivazione che ha definito inverosimile la dazione della somma alla madre perchè la custodisse sia adeguata alla entità modesta della stessa, che ben poteva essere custodita in casa, e non era peraltro "occultata" ma solo riposta in un armadio.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

E’ principio consolidato, risalente nel tempo, che poichè, secondo il combinato disposto degli artt. 324 e 325 c.p. e art. 355 c.p., comma 3, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti, con il predetto mezzo di gravame, i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e). (così Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 03/05/1996 e con uniformità; anche Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008).

Nel caso in esame, la R. non ha dedotto "errores in iudicando" o "in procedendo", nè vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, ma si è doluto, sostanzialmente, del mancato accoglimento della sua versione dei fatti, dubitando della logicità della motivazione e privilegiando gli aspetti di merito della giustificazione offerta sulla esclusiva proprietà della somma.

E’ evidente che la ricorrente ha introdotto, dunque, motivi non consentiti, a fronte di una solida ricostruzione dei fatti, offerta dal giudice distrettuale, il quale ha adeguatamente valutato, senza manifesti errori del ragionamento, che il fatto che il denaro fosse conservato nella abitazione dell’indagato lo facesse secondo l’id plerumque accidit ritenere di proprietà dello stesso e non di terzi, che pur essendo a lui legati da ragioni di parentela, non avevano fornito prova del loro assunto e enunciato una tesi inverosimile.

Il tribunale non si è dunque sottratto alle doglianze mosse dalla ricorrente cui ha dato adeguata risposta ed ha esattamente esaminato la posizione indiziaria del R. per rafforzare il convincimento della pertinenza del denaro al reato In conclusione, à sensi dell’art. 610 c.p.p. la ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.