T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 61

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 4 agosto 2009, la F. S.r.l. ha premesso che un RTI formato dalla mandataria "E.C.L.S. S.a.s." e dalla mandante "R.A.C. S.r.l." era riuscito vincitore della gara indetta, come da bando 23 dicembre 2003, dal Comune di Foppolo per affidare in concessione il recupero, il completamento funzionale e la gestione di una piscina; che il medesimo RTI aveva concluso con il Comune il relativo contratto di appalto, atto 11 febbraio 2005 repertorio n°225 del Segretario comunale; assumeva sempre la F. di essere la società di progetto che le due associate avrebbero, a norma del citato contratto, dovuto costituire, e quindi di avere titolo per la gestione della piscina medesima; assumeva ancora la F., che, in dedotta violazione del contratto stesso, il Comune aveva, con delibera di Giunta 22 dicembre 2006 n°110, affidato la gestione della piscina in parola ad altro soggetto; che pertanto il Comune si era reso inadempiente nei suoi confronti. Concludeva quindi per l’accertamento dell’inadempimento stesso e per la condanna del Comune alla somma di giustizia, indicata in Euro 254.400 a titolo di mancati guadagni per gli esercizi 2008 e 2009; in ulteriori Euro 127.200 per ogni ulteriore anno di mancato affidamento.

Con memorie 21 maggio e 11 novembre 2010, la ricorrente ribadiva le proprie ragioni.

In esito all’udienza del giorno 27 maggio 2010 la Sezione, come da propria ordinanza 10 giugno 2010 n°119, disponeva istruttoria con richiesta di una relazione sui fatti di causa al Comune, inizialmente non costituito, il quale ottemperava depositandola il 20 ottobre 2010; l’ente intimato si costituiva poi formalmente in causa con atto 1 dicembre 2010.

All’udienza del giorno 2 dicembre 2010, fissata su istanza di rinvio presentata dal difensore della ricorrente alla precedente udienza del giorno 28 ottobre 2010, previa discussione cui entrambe partecipavano, le parti costituite concludevano così come in epigrafe; la Sezione tratteneva infine la causa in decisione e la decideva come da dispositivo 2 dicembre 2010 n°36.

Motivi della decisione

1. Va anzitutto disattesa l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, come si è detto espressamente proposta dal Comune intimato in sede di discussione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2010. La norma dell’art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998 n°80, nel testo risultante dopo la nota sentenza C. Cost. 6 luglio 2004 n°204, devolveva infatti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie "in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". La norma è stata abrogata con decorrenza dal 16 settembre 2010 per effetto dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo ai sensi degli articoli 2 del d. lgs. 2 luglio 2010 n°104 e allegato 4 al codice stesso, art. 4 n°20; era quindi in vigore alla data del 4 agosto 2009, di notificazione del ricorso introduttivo, e permane applicabile alla fattispecie ai sensi dell’espresso disposto dell’art. 5 c.p.c.; solo per completezza va però ricordato che l’art. 133 comma 1 lettera c) c.p.a. dispone in modo identico. Come chiarito poi dalla giurisprudenza, fra le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi devolute alla giurisdizione esclusiva si ricomprendevano, e tuttora si ricomprendono, in particolare quelle relative ad asseriti inadempimenti del contratto di concessione: in tal senso, per tutte C.d.S. sez. V 15 novembre 2010 n°8040, relativa ad un caso identico, di gestione di un impianto natatorio comunale, nonché Cass. civ. S.U. 26 novembre 2008 n°28166.

2. Ciò premesso, nel caso di specie va anzitutto osservato che a fondamento delle proprie domande nei confronti del Comune la ricorrente F. pone un contratto qualificabile come concessione di servizio pubblico in senso proprio. Afferma infatti di avere stipulato con il Comune medesimo un accordo, in forza del quale, in sintesi estrema, essa avrebbe dovuto realizzare una piscina comunale, averne per un certo periodo di tempo la "gestione" e ricavarne un utile (cfr. in particolare ricorso introduttivo, p. 4 Par. 17 e p. 5 Par. 21): secondo logica, allude quindi ad un rapporto trilaterale, nel quale avrebbe ricevuto dal Comune la disponibilità dell’impianto in cambio dei costi di realizzazione da lei sopportati e di un canone annuo, avrebbe incassato dal pubblico degli utenti un corrispettivo per l’utilizzo dell’impianto stesso e avrebbe realizzato il proprio utile come differenza fra i ricavi corrispondenti e i costi sostenuti.

3. Nei termini descritti, si prospetta allora l’esistenza proprio della gestione di un servizio pubblico, perché tramite l’affidamento di cui si è detto il Comune intimato all’evidenza avrebbe deciso, per uno scopo genericamente sociale di svolgere una data attività non attraverso interventi episodici, ma con carattere di continuità: tale è l’essenza del pubblico servizio secondo la giurisprudenza, ad esempio C.d.S. sez. V 13 dicembre 2006 n°7369, che si cita per tutte. Tale attività, come si è visto, si prospetta poi come attività da svolgere secondo un rapporto trilaterale fra Comune, privato e utenti, il che, sempre secondo costante giurisprudenza, si veda per tutte C.d.S. sez. V 5 dicembre 2008 n°6049, configura la concessione di pubblico servizio, come contrapposta all’appalto di servizio, in cui l’appaltatore presta il servizio stesso a favore della collettività, ma da essa non incassa alcun corrispettivo, e viene invece retribuito dall’ente committente.

4. Da ultimo, così come emerge dalle conclusioni stesse, la ricorrente deduce che all’asserita concessione di pubblico servizio il Comune si sarebbe reso inadempiente e domanda il risarcimento del danno relativo: sussiste allora all’evidenza la giurisdizione esclusiva di questo Giudice, secondo i criteri normativi esposti.

5. Tanto premesso, si deve passare all’esame del merito della controversia, in quanto ad esso propriamente appartengono le residue eccezioni che il Comune qualifica come preliminari. Il Comune, come spiegato dal difensore dello stesso alla pubblica udienza del 2 dicembre, sostiene infatti in sintesi che il ricorso sarebbe tardivo perché la ricorrente non avrebbe contestato l’affidamento della gestione dell’impianto a terzi, nei termini di cui si vedrà; sostiene ancora che non la ricorrente, ma altro soggetto, ancora nei termini che si vedranno, potrebbe domandare il risarcimento preteso.

6. In questa sede, si deve allora rilevare che tali argomenti, correttamente intesi, attengono non alla proponibilità astratta della domanda, ma alla sussistenza ovvero insussistenza del diritto fatto valere, e quindi propriamente al merito della causa. Sul primo punto, va infatti notato come la ricorrente affermi che proprio l’affidamento dell’impianto a terzi integrerebbe l’inadempimento del Comune, e quindi sarebbe causa del danno patito: ciò evidentemente configura, secondo la prospettazione della parte, il presupposto del diritto fatto valere. Sul secondo punto, è poi evidente, argomentando a contrario dall’art. 81 c.p.c., che ogni soggetto dell’ordinamento può, come nella specie, domandare il soddisfacimento di un asserito proprio diritto, e quindi è di per sé legittimato in tal senso; la questione è però verificare se di tale diritto sia o no il titolare, e si tratta ancora di questione di merito.

7. Per esaminare il merito della controversia, ne vanno ricostruiti i termini di fatto, secondo quanto risulta provato agli atti di causa. E’ allora documentalmente provato che in data 11 febbraio 2005 il Comune di Foppolo, con atto repertorio n°225 del Segretario comunale, ebbe a concludere un contratto letteralmente rubricato "contratto di appalto dei lavori di recupero e completamento funzionale e gestione di una piscina comunale polifunzionale in via Moia" (doc. 4 ricorrente, copia contratto, il fatto storico è comunque incontestato). Ai fini della qualificazione giuridica di tale contratto, ne vanno evidenziati da subito i contenuti essenziali.

8. In primo luogo, esso è concluso, come si è detto, dal Comune di Foppolo, con due controparti che non coincidono, né formalmente né sostanzialmente, con l’odierna attrice: si tratta delle società "E.C.L.S. S.a.s. di C.E. e C°" e "R.A.C. S.r.l." (v. doc. 4 ricorrente, cit. p. 1), del tutto estranee al presente giudizio. In secondo luogo, il contratto prevede un obbligo attuale di realizzare l’impianto sportivo (v. sempre doc. 1 ricorrente cit., p. 2 art. 1), da adempiere costituendo, da parte delle due società citate, una società terza, qualificata come "di progetto", incaricata dello svolgimento dei lavori (doc. 4 ricorrente, cit. p. 4 lettere d) ed e). Infine, quanto alla futura gestione dell’impianto una volta realizzato, il contratto contiene un impegno a concludere altro contratto, ulteriore e distinto: ai sensi dell’art. 7, che si cita per esteso, "successivamente al collaudo positivo dell’opera oggetto dell’appalto, il Comune… si impegna ad affidare alla concessionaria la gestione degli impianti sopra individuati per il periodo di 29 anni, ponendo le seguenti clausole e condizioni: il prezzo da corrispondere da parte dell’amministrazione al concessionario sarà pari ad Euro 940, mentre il canone annuo di gestione corrisposto all’amministrazione comunale risulterà essere pari ad Euro 24.000".

9. In base al presupposto di fatto così ricostruito, la F. svolge a sostegno delle proprie domande le seguenti argomentazioni, da valutare in base alla regola giurisprudenziale per cui chi agisca per l’inadempimento di una obbligazione deve provare l’esistenza dell’obbligazione stessa, e può semplicemente allegare l’inadempimento relativo (così per tutte Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2001 n°13533). Nell’ordine, essa afferma di essere la società di progetto subentrata alla "E.C.L.S." e alla "R."; di avere realizzato l’impianto e di avere avuto per ciò titolo a gestirlo. Di tali fatti, in quanto costitutivi dell’obbligazione del Comune, la ricorrente avrebbe quindi dovuto dare la prova, mentre avrebbe potuto semplicemente allegare di essere stata lesa nel diritto relativo in quanto il Comune avrebbe affidato la gestione stessa ad altro soggetto, la "Sport e Cultura" evocata in giudizio all’asserito titolo di controinteressata (v. prima pagina del ricorso introduttivo, proposto appunto anche "nei confronti" di essa).

10. All’onere descritto, peraltro, ad avviso del Collegio, la F. non ha assolto. Seguendo l’ordine proposto, la ricorrente ha anzitutto prodotto in data 2 dicembre 2010 un documento 11, che il Collegio ritiene senz’altro di acquisire agli atti di causa in quanto rilevante ai fini della decisione: si tratta della copia per estratto di un atto pubblico 11 maggio 2005 rep. n°3957 racc. n°4927 Notaro Gallizia di Sant’Angelo Lodigiano, con il quale le citate "E.C.L.S." e "R." hanno costituito la F., al dichiarato scopo di "assumere il ruolo di concessionario dell’amministrazione comunale di Foppolo" nel contratto relativo all’impianto sportivo di cui si è detto. Che l’impianto sia stato materialmente realizzato, è poi dato per implicito nella relazione 28 ottobre 2010 del Comune di cui si è detto, se pure con le importanti precisazioni di cui subito.

11. Quanto però la F. non ha provato è il proprio titolo per la gestione dell’impianto in parola, titolo che si sarebbe dovuto formare ai sensi del riportato art. 7 del contratto 11 febbraio 2005: in sintesi, dei lavori svolti si sarebbe dovuto eseguire il positivo collaudo, e a tale atto avrebbe dovuto far seguito un contratto ulteriore, in base al quale la F. avrebbe dovuto ricevere la gestione. Tanto il collaudo quanto il contratto ulteriore, però, non sono stati provati.

12. Del collaudo si occupa in particolare la ricordata relazione 28 ottobre 2010 prodotta a cura del Comune, che per inciso è formata da un soggetto terzo rispetto al Comune medesimo: risulta infatti sottoscritta da certo Tibaldi, responsabile del settore territorio del Comune di Medolago, il quale afferma, senza che ciò sia stato in alcun modo contestato, di esser stato incaricato di redigerla dal Comune intimato. Interessa allora rilevare che tale relazione, in quanto appunto proveniente da un terzo, è assimilabile quanto ai fatti storici che riferisce ad una prova documentale, e non ad una semplice memoria di parte.

13. Ciò premesso, secondo la relazione Tibaldi, "dalla documentazione visionata… sembra che un collaudo vero e proprio non sia mai stato eseguito, bensì sono stati semplicemente approvati due certificati di regolare esecuzione.." (p. 9 ultimo paragrafo): in altre parole, il documento dal quale il collaudo dovrebbe constare non è stato reperito. Sul punto, la ricorrente ha replicato con la memoria 11 novembre 2010 (p. 1 ultime righe), sostenendo che ciò non rileverebbe, in quanto i certificati di regolare esecuzione del collaudo sarebbero equipollenti legali a norma del codice dei contratti.

14. A fronte di ciò, il Collegio deve affermare in primo luogo quanto è ovvio, cioè che la prova dell’avvenuto collaudo non è stata raggiunta; ritiene poi di disattendere l’argomento della ricorrente, secondo il quale essa non rileverebbe, osservando che il collaudo stesso era stato previsto come necessario dalla volontà contrattuale delle parti, e quindi da un autovincolo che non può essere superato da una norma di legge dispositiva come l’art. 141 comma 3 del d. lgs. 163/2006.

15. In secondo luogo, nemmeno è stata provata l’esistenza dell’ulteriore contratto di affidamento della gestione previsto dall’esaminato art. 7, e a precisa domanda rivoltagli alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 il difensore della ricorrente ha affermato di non poter nulla aggiungere in proposito. Della propria pretesa quindi la ricorrente non ha provato il titolo, nel senso che non ha provato l’esistenza del contratto di gestione del quale assume l’inadempimento: le sue domande vanno per conseguenza respinte nel merito.

16. Per completezza, due precisazioni sono necessarie. Nei termini suddetti, risulta anzitutto irrilevante che la gestione dell’impianto sia stata in fatto svolta per un certo periodo da altro soggetto, la "Sport e cultura" di cui si è detto, come è affermato anche a p. 10 terzo paragrafo della relazione Tibaldi: come è logico, se non è provato che la gestione, nello stesso periodo, spettasse alla F., l’affidamento della stessa a terzi non può essere qualificato come inadempimento di obbligazioni nei confronti della F. medesima, ma rientra negli atti che il Comune era libero di compiere. E’ quindi irrilevante ogni questione, sollevata come si è detto dal Comune, circa la presunta necessità di contestare entro un termine tale atto.

17. Quanto sopra presuppone che la domande della F. vadano effettivamente qualificate nei termini descritti, come domande relative ad un inadempimento del contratto di gestione dell’impianto. Assume cioè, in altre parole, che le allegazioni della F. vadano interpretate nel modo che si è detto: il contratto ulteriore di cui all’art. 7 del contratto 11 maggio 2005 sarebbe stato stipulato, conferendo alla ricorrente la gestione, ma a tale contratto di conferimento della gestione il Comune si sarebbe reso inadempiente, Che questa sia la corretta interpretazione del ricorso introduttivo si ricava per implicito, ma inequivocabilmente, dalle conclusioni in esso svolte, nelle quali si chiedono l’accertamento dell’inadempimento di un "contratto di concessione inter partes" (ricorso, p. 8) e il risarcimento di un danno contrattuale (p. 9 seconda riga) da "mancata gestione" (Par. 17), che secondo logica presuppone che un titolo per la gestione stessa già sussista.

18. Sempre per completezza, va però osservato che la conclusione, il rigetto delle domande proposte, non muterebbe nemmeno assumendo che la F., quale concessionario subentrato alla E.C.L.S. e alla R., agisca invece per l’inadempimento dell’obbligo di contrarre di cui all’art. 7 del contratto 11 maggio 2005. Infatti, come si ricava a semplice lettura dell’articolo in parola, tale obbligo di contrarre era non incondizionato, ma subordinato al positivo collaudo delle opere eseguite. In proposito, si è allora già detto che la prova del collaudo manca, e va aggiunto che comunque nemmeno il fatto storico della regolare esecuzione dei lavori da parte della F. risulta verificato.

19. La ricordata relazione Tibaldi, infatti, sul punto non contestata dalla ricorrente, afferma infatti che per completare l’impianto vi fu la necessità di un nuovo appalto ad altra ditta, tale Orobica S.r.l., la quale operò nel cantiere accanto alla F., senza che da parte di essa fosse formulata alcuna obiezione (pp. 68 relazione citata). Tutto ciò, all’evidenza, è nel senso di un non rispetto da parte della F. medesima dell’obbligazione posta a suo carico dall’art. 6 del contratto 11 maggio 2005 (doc. 4 ricorrente, cit. p. 3), quella di realizzare l’opera per intero con i propri mezzi, e consente di inferire che un collaudo positivo dei lavori da essa eseguiti non avrebbe comunque potuto aver luogo e che quindi legittimamente il Comune avrebbe potuto rifiutare di concludere il successivo e ulteriore contratto di gestione. Anche a tal titolo, allora, la F. non potrebbe vantare pretesa risarcitoria alcuna.

20. La complessità e particolarità della controversia è giusto motivo per compensare le spese, mentre il contributo unificato, come per legge, rimane a carico definitivo della ricorrente, le cui domande non sono state accolte.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa per intero le spese di lite fra le parti, ponendo il contributo unificato a carico definitivo di quanti lo hanno anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-09-2012, n. 14909

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19/12/08 – 15/1/09 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Locri con la quale era stato dichiarato il diritto di F.T.A. e di M.G. a vedersi rivalutato secondo gli indici Istat l’assegno da essi percepito per l’espletamento di lavori di pubblica utilità, con condanna dell’ente previdenziale a pagamento in favore di ognuno dei due dell’importo di Euro 309,87, oltre interessi legali.

A sostegno di tale decisione di rigetto la Corte territoriale ha spiegato che la norma di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, prevede un assegno non con riferimento allo svolgimento di lavori socialmente utili, bensì alle attività di lavori socialmente utili, in quanto dette attività concernono, secondo quanto dispone l’art. 1 dello stesso decreto, sia i lavori di pubblica utilità, finalizzati alla creazione di occupazione in nuovi bacini di impiego, sia i lavori socialmente utili, diretti alla qualificazione di particolari progetti formativi per la crescita professionale o alla realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, per cui il suddetto assegno, elevato a lire 850.000 mensili dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, non può non riguardare anche i lavori di pubblica utilità disciplinati dal D.Lgs. n. 280 del 1997.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione ad un solo articolato motivo di censura. Rimangono solo intimati la F. ed il M..

Motivi della decisione

Con un solo articolato motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, con riferimento al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, art. 3, comma 3, e D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina prevista per i lavori socialmente utili, successiva al 1 gennaio 1998, alla diversa prestazione assistenziale concepita per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte della categoria dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, ancora regolata dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, per cui è censurabile la decisione di riliquidare la prestazione oggetto di causa, relativa al periodo 15 marzo 1999 – 15 marzo 2000, sulla base della rideterminazione dell’importo di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 45.

A conclusione del motivo la difesa dell’Inps formula il seguente quesito di diritto: "Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare se l’importo del sussidio erogato dall’Inps nel periodo dal 15 marzo 1999 al 15 marzo 2000 e previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani delle Regioni del Mezzogiorno ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito in L. n. 608 del 1996, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3, e non sia suscettibile, quindi, di adeguamento nella misura prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili". Il motivo è infondato.

Invero, di recente questa Corte (Cass. Sez. 6-Lav. Ordinanza n. 28540 del 22/12/2011), nel l’affronta re la questione in esame, ha espressamente statuito che "in tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili (l.s.u.), comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" – e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicchè l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1)." Tale principio, dal quale non c’è motivo di discostarsi, era stato espresso anche in precedenza con la sentenza n. 1461 del 21/01/2011 della Sezione Lavoro di questa Corte.

In quest’ultima decisione si era, infatti, spiegato che la L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, aveva previsto, agli artt. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno.

La delega era stata poi attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili). Inoltre, il D.Lgs. n. 468 del 1997, all’art. 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali";

all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996.

La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili". Infatti, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, e comprendono, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996, (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2).

Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2, e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intenzione del legislatore, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26) – mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.L. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997, – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in mancanza di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma N. 2793/2009

N /

Reg. Sent.

N. 2793/2009 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– ROBERTO PROIETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 2793/2009 R.G. proposto da Giancarlo CIANCHETTA, rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Alessandro Valletta sito in Roma, Viale XXI aprile n. 38/b;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ANNULLAMENTO

– previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^ Divisione, del 2 marzo 2009, prot. MD GMIL I 1 2 00110930, recante l’esclusione del ricorrente dalle procedure speciali di stabilizzazione di 45 + 50 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009;

– del decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009 nella parte in cui esclude, all’art. 2, comma 6, lett. a), ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di servizio utile nel quinquennio di riferimento, “eventuali servizi prestati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di leva, nonchè quello da allievo ufficiale e da ufficiale di complemento di 1^ nomina, da VFA, da VFP1, da VFP4, da VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale, richiamato, o in ferma quadriennale”;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 24 aprile 2009 l’Avv. Riccio per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Agnese Soldani per l’Amministrazione resistente, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

FATTO E DIRITTO

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;

Considerato che viene impugnato il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dalle procedure speciali di stabilizzazione di 45 + 50 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009, per non avere egli prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2006 e nel quinquennio 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2007, non potendosi ritenere utile il servizio prestato quale ufficiale di complemento, in quanto non configura un rapporto di lavoro a tempo determinato;

Considerato che il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione costituisce corretta e puntuale applicazione dell’art. 2, comma 6, lett. a) – anch’esso gravato da impugnazione – il quale esclude ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di servizio utile nel quinquennio di riferimento, “eventuali servizi prestati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di leva, nonchè quello da allievo ufficiale e da ufficiale di complemento di 1^ nomina, da VFA, da VFP1, da VFP4, da VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale, richiamato, o in ferma quadriennale”;

Considerato che la procedura di stabilizzazione in questione è stata avviata ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che destina il 20% del fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 alla stabilizzazione del personale precario, come ivi indicato “…in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge…”;

Considerato che il requisito dei tre anni di servizio va computato con esclusivo riferimento ai servizi prestati a titolo di rapporto di lavoro a tempo determinato, con esclusione di quelli che, non configurabili tali, integrano un mero rapporto dio servizio;

Ritenuta, pertanto, la legittimità della previsione di cui alla gravata disposizione recata dal decreto dirigenziale n. 14/09 che correttamente individua le tipologie di servizio non computabili ai fini del possesso del requisito dei tre anni di servizio nel quinquennio;

Rilevato che il servizio prestato in qualità di ufficiale di complemento è configurabile quale mero rapporto di servizio, e non di impiego, come tale dunque non utile ai fini del computo dei tre anni di servizio nel quinquennio;

Considerato, infatti, che il servizio prestato antecedentemente alla sospensione delle chiamate di leva (dal 1° gennaio 2005) in sostituzione del servizio di leva è da considerarsi sostitutivo del servizio di leva e dunque, non dando luogo ad un rapporto di impiego, lo stesso non può utilmente computarsi quale periodo di servizio utile ai fini del possesso del prescritto requisito inerente la durata di almeno tre anni del servizio prestato, anche in via non continuativa, alla data prevista, posto che laddove la norma in esame fa riferimento al ‘servizio a tempo determinato’, non può certamente riferirsi al servizio di leva, e quindi al servizio sostitutivo dello stesso, in quanto in alcun modo assimilabile ad un rapporto di impiego;

Considerato, pertanto, che – non essendo equiparabile il servizio svolto quale ufficiale di complemento in sostituzione del servizio obbligatorio di leva al servizio a tempo determinato, ai fini della applicazione del citato comma 519 della legge finanziaria per il 2007 – il ricorrente non risulta aver maturato, alla data di entrata in vigore della norma, il prescritto requisito del triennio di servizio nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, per cui lo stesso non può beneficiare della invocata procedura di stabilizzazione, dovendosi per l’effetto riscontrare la legittimità dei gravati provvedimenti;

Considerato, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve ritenersi infondato;

Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato;

Ritenuto, in ordine alle spese, che queste debbano essere liquidate secondo le regole della soccombenza, e poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis –

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 2793/2009 R.G., come in epigrafe proposto – immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2009.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

(Elia ORCIUOLO) (Elena STANIZZI)

N. 2793/2009 R.G.

TAR –Lazio- Roma – Sez. I bis- sentenza su ric. n. .2793/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 205 del 2006, in tema di accesso alla dirigenza nella Regione Umbria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. ¾ Con ricorso notificato il 4 aprile 2005, depositato il successivo 12 aprile ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi dell’anno 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

1.1. ¾ Il denunciato articolo 19 prevede (comma 1) che «il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall’esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7» e (comma 2) che «i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall’Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para-subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004».

1.2. ¾ Il ricorrente sostiene che la predetta disposizione violerebbe il principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, «come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenze n. 205 e n. 34 del 2004, n. 274 del 2003, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999), «nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l’attività svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l’ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti».

2. ¾ Si è costituita in giudizio la Regione Umbria concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.

2.1. ¾ Secondo la difesa regionale, l’inammissibilità deriverebbe dalla genericità ed indeterminatezza del ricorso, il quale non motiverebbe adeguatamente circa gli elementi e le condizioni che creerebbero il denunciato illegittimo privilegio e la non giustificata deroga al principio del concorso pubblico e conterrebbe solo un generico riferimento a varie sentenze di questa Corte, relative tuttavia a fattispecie profondamente diverse da quella oggetto dell’impugnativa.

2.2. ¾ Nel merito, la Regione Umbria, dopo avere ricostruito il contenuto dell’intero intervento normativo recato dalla legge regionale n. 2 del 2005, analizza il disposto dell’impugnato articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), sostenendo che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la disposizione dovrebbe considerarsi una legittima deroga al principio del pubblico concorso.

In particolare, la difesa regionale ritiene che la norma censurata realizzerebbe un ragionevole punto di equilibrio tra il predetto principio e l’esigenza dell’amministrazione di non disperdere un patrimonio di esperienze già acquisite, fissando nella misura del quaranta per cento la riserva dei posti in favore dei soggetti che abbiano già avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con la Regione per un periodo di almeno ventiquattro mesi nel decennio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004. Secondo la resistente, non vi sarebbe un arbitrario o irragionevole “privilegio”, in quanto l’esperienza lavorativa rileva solo se collegata al possesso del titolo di studio prescritto per le categorie messe a concorso, e consentirebbe alla Regione di non rinunciare ad «esperienze fatte proprie e sicuramente meritevoli di valorizzazione».

Né la quota del quaranta per cento dei posti che la Regione ha facoltà di riservare alla predetta categoria di ex dipendenti a tempo determinato potrebbe, infine, considerarsi sproporzionata, atteso che essa supera, di poco, un terzo del complessivo numero dei posti messi a concorso.

3. ¾ In prossimità dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, nella quale ha insistito nelle censure prospettate, contestando inoltre le difese della Regione resistente.

In particolare, l’Avvocatura dello Stato rileva che la norma impugnata non possa trovare giustificazione, come invece assumerebbe la resistente, nella opportunità di stabilizzare un «patrimonio di esperienze acquisite», in quanto la prestazione lavorativa dei soggetti cui è riservato il concorso in questione non è necessariamente in atto, né ha alcuna correlazione con i posti messi a concorso. Né questa correlazione emergerebbe dalla necessità che gli ex dipendenti a tempo determinato abbiano i titoli di studio richiesti per l’accesso agli impieghi messi a concorso, dato che non viene richiesta nessuna coerenza tra questi titoli e l’impiego già prestato.

4. ¾ In prossimità dell’udienza anche la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale ha sostanzialmente ribadito le difese già svolte.

In particolare, la difesa regionale ha sottolineato come la disposizione impugnata attribuisce una mera facoltà al Consiglio ed alla Giunta regionale, che «dovranno valutare la sussistenza di situazioni e soggetti che, rispettivamente, per la loro peculiarità e per la professionalità posseduta e/o acquisita, giustifichino la prevalenza dell’interesse a favorirne il reingresso».

La Regione Umbria rimarca che la disposizione potrebbe trovare applicazione solo in favore di ex personale precario che sia in possesso del titolo di studio per l’accesso all’impiego messo a concorso e che abbia svolto la propria attività per almeno un biennio ovvero per «un periodo sufficientemente ampio per acquisire notevole esperienza».

La Regione rileva, infine, che l’impugnato articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2005 «non esclude o consente di ridurre in modo consistente e senza motivo le possibilità di accesso per gli altri possibili aspiranti», sicché non sarebbe ipotizzabile «alcuna violazione del carattere “pubblico” del concorso che rimane tale per gran parte dei posti da ricoprire, secondo quanto prescritto dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione».
Considerato in diritto

1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, l’articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

1.1. ¾ L’impugnato articolo 19 prevede (comma 1) che «il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall’esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7» e (comma 2) che «i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall’Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para-subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004».

1.2. ¾ Il ricorrente sostiene che la predetta disposizione violerebbe il principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, «come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenze n. 205 e n. 34 del 2004, n. 274 del 2003, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999), «nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l’attività svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l’ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti».

La Regione sostiene invece che le norme in questione perseguono l’obiettivo di realizzare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l’esigenza dell’Amministrazione di non disperdere un patrimonio di esperienze già acquisite, punto di equilibrio che si realizzerebbe nel limitare la riserva dei posti, a favore di coloro che abbiano già avuto un’esperienza lavorativa presso la Regione, nella misura del quaranta per cento.

2. ¾ Deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione sollevata dalla Regione Umbria di inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza della motivazione.

Al riguardo basta osservare che l’onere di motivazione del ricorrente è adeguatamente soddisfatto dalle argomentazioni in ordine alla violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, laddove sarebbe spettato alla Regione dimostrare la presenza di quelle peculiari ragioni che sole possono giustificare deroghe al principio stesso.

3. ¾ Nel merito la questione è fondata.

3.1. ¾ L’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti.

La normativa impugnata nel riferirsi a tutti coloro che abbiano svolto una qualsiasi attività a favore della Regione nell’arco di un decennio, non identifica, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all’art. 97, terzo comma, della Costituzione e si risolve piuttosto in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.

Né il riferimento ad un’attività lavorativa pregressa può dedursi dai titoli di studio richiesti per l’accesso all’impiego, giacché questi ultimi attengono al lavoro da svolgere e non sono necessariamente collegati all’attività precedentemente svolta.

Nessun rilievo ha poi la circostanza che la disposizione impugnata attribuisce all’Ente una facoltà e non un obbligo di procedere alle assunzioni previo concorso riservato, considerato che la norma censurata, in ogni caso, consente una deroga al principio costituzionale del pubblico concorso.

Una volta esclusa la presenza di ragioni che giustifichino detta deroga, risulta, d’altra parte, irrilevante la misura percentuale della quota riservata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.