Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19281 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/6 – 20/6/06 la Corte d’appello di Torino – sezione lavoro, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla società Poste Italiane s.p.a nei confronti di C.F. avverso la sentenza n. 132/04 resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Biella, accolse parzialmente il gravame e dichiarò la validità del termine apposto al contratto decorrente tra le parti dal 20/7/00, mentre dichiarò la nullità del termine apposto a quello decorrente dal 26/2/01 e, conseguentemente, accertò che tra le medesime parti era intercorso, a partire da quest’ultima data, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, confermando nel resto la decisione di primo grado.

La Corte territoriale pervenne a tale decisione dopo aver ritenuto che era legittima l’apposizione del termine al primo contratto concluso per la causale della "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" in relazione al periodo 20/7 – 30/9/00, mentre non lo era per il secondo contratto, stipulato per le esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione dell’ente di cui all’art. 25 del ccnl 11/1/2001 in relazione al periodo 26/2 – 31/5/01, non avendo la società postale fornito la prova della ricorrenza delle condizioni legittimanti il ricorso a quest’ultima specifica tipologia di contratto a termine.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso il C.. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 99, 112, 115, 414 e 420 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2 e alla L. n. 230 del 1962, art. 3 nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), con formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se sia affetta da ultrapetizione in violazione degli artt. 99, 112, 115, 414 e 434 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, della L. n. 230 del 1962, art. 3 ovvero da omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio la sentenza di merito che prenda in considerazione ipotesi di nullità dei contratti stessi non dedotte dai ricorrenti, avuto riguardo alla particolare accentuazione dell’onere di allegazione, specificazione del principio di concentrazione e di immediatezza che si verifica nel rito del lavoro ed al principio di corrispondenza del chiesto con il pronunciato, e ciò anche a fronte della specifica eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla delimitazione dell’oggetto del giudizio e alle preclusioni avversarie".

La ricorrente spiega di riferirsi in particolare al fatto che la Corte territoriale ha decretato la nullità della clausola appositiva del termine anche per genericità della stessa, nonostante tale aspetto non fosse stato evidenziato dal lavoratore.

Il motivo è infondato: invero, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata riflettente la accertata nullità della clausola temporale apposta al secondo contratto, non è dato evincere il lamentato vizio di ultrapetizione, posto che la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che non emergeva alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione del lavoratore e le eventuali esigenze di carattere straordinario collegate alla fase di ristrutturazione dell’ente, ha spiegato che i capitoli di prova articolati dalla società riguardavano in linea generale i vari aspetti del processo di riorganizzazione, ma non contenevano alcun puntuale riferimento alla posizione del C..

La rilevata genericità dei capitoli di prova delle Poste è stata dal giudice d’appello evidenziata a riscontro della accertata insussistenza della dimostrazione di un collegamento tra la singola posizione lavorativa del ricorrente e le esigenze di carattere straordinario che avevano mosso l’ente ad assumerlo con contratto a termine, non potendo la disamina della materia del contendere prescindere dalla necessità di operare un’attenta verifica della pertinenza delle allegazioni della resistente.

2. Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 25 del CCNL 11.1.2001, nonchè la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Il quesito di diritto posto al riguardo è il seguente: "Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione o falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 25 del ccnl 11.1.2001, ovvero contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ritenere che il richiamo ad "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi" per giustificare l’apposizione del termine non sia sufficientemente specifico, soprattutto laddove tali esigenze siano sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo." 3. Col terzo motivo è, infine, lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e all’art. 25 del ccnl 11.1.2001, oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo si formula il seguente quesito di diritto: " Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè degli artt. 1362 e ss. c.c. ovvero violazione dell’art. 25 CCNL 2001, ovvero ancora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, aver subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione." Osserva la Corte che la disamina del secondo e del terzo motivo presuppone necessariamente l’interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva richiamata a sostegno delle relative censure, ma una tale operazione non è allo stato possibile non avendo la ricorrente provveduto a produrre il testo del contratto collettivo dell’11.1.2001, in spregio a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente improcedibilità degli stessi motivi. Oltretutto, non può non rilevarsi che la produzione stessa del contratto collettivo non è nemmeno indicata tra gli atti annoverati in calce al presente ricorso, subito dopo le conclusioni.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa." Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata", (conforme anche a Cass. sez. lav. n. 4373 del 23/2/2010).

Da ultimo le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 20075 del 23/9/2010, hanno statuito espressamente che " l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera i ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell’accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d’ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 cod. civ. non riconducibile a quanto già dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell’effettività del contraddittorio, l’art. 384 c.p.c., comma 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione".

Così risultato (inammissibile il motivo di ricorso, ne deriva che in ordine alle conseguenze economiche della nullità dell’apposizione del suddetto termine neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010 al quale la ricorrente si richiama con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 20304 Procedimento davanti al pretore e al giudice di pace

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l ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 703/2003 il Giudice di pace di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta da D.P.A. nei confronti di V.M., condannò la convenuta a pagare all’attore la somma di 1.329,00 Euro con i relativi interessi.

Adito in appello da V.M., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5608/2005, ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto basato esclusivamente sulla deduzione di un error in procedendo (avere il Giudice di pace pronunciato la sentenza di primo grado secondo equità, non ricorrendone le condizioni) e non anche di un error in indicando attinente al merito della controversia.

V.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. D.P.A. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso V.M. contesta sia l’esattezza in diritto sia la pertinenza in fatto del principio posto a fondamento della sentenza impugnata: afferma innanzi tutto che il proprio appello avrebbe dovuto comunque essere reputato ammissibile, anche se si fosse basato soltanto sulla deduzione della violazione di una norma processuale; sostiene inoltre che in realtà con il gravame era stata lamentata anche l’erroneità nel merito della decisione del Giudice di pace.

Sotto il primo profilo la censura va disattesa. La tesi della ricorrente contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. 29 gennaio 2010 n. 2053), secondo cui "è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione". Da questo principio non si ravvisano ragioni per discostarsi – nè del resto nel ricorso ne è stata prospettata alcuna – stante la sua coerenza con la lettera e con la ratio delle norme da cui è stato ricavato.

E’ fondato invece l’ulteriore assunto della ricorrente. Dall’atto di citazione in appello – che questa Corte può direttamente prendere in esame, data la natura del vizio denunciato risulta che V. M., nell’adire il giudice di secondo grado, non si era limitata a dolersi del fatto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata secondo equità anzichè secondo diritto; aveva anche lamentato l’ingiustizia della decisione, osservando che il Giudice di pace avrebbe dovuto rigettare senz’altro la domanda, avendo riconosciuto che era mancata del tutto la prova del fatto costitutivo del diritto vantato dall’attore; e in tal senso l’appellante aveva chiesto che la sentenza di primo grado fosse riformata.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione del Tribunale di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata: rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Milano, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-06-2011, n. 5483 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento.

La difesa di parte ricorrente con memoria in data 4.4.2011 ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame in quanto

1)"…con decreto rettorale 1459 del 29.11.2010 l’Università degli Studi La Sapienza procedeva all’autoannullamento degli atti di esclusione dall’ammissione all’esame di Stato impugnati con ricorso n. 5556/99 e dell’atto prot. N. G127823 del 12.11.99 con il quale la ricorrente, presente anche nel primo ricorso, era stata esclusa dalla sessione di novembre 1999.

2) "….con lettera prot. 2347 del 14.1.2011l’Università La Sapienza specificava che con decreto 1459/2010 " è stato altresì disposto l’annullamento, in via di autotutela, del provvedimento prot. G 127823 del 12.11.99 emanato nei confronti della Sig. P.N., impugnato con ricorso al TAR Lazio RG 15463/1999 instaurato dalla sola Sig.ra P.N….."

Preso atto pertanto 1) dell’avvenuto superamento delle prove di esame, e conseguentemente del conseguimento a pieno titolo dell’ abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, in applicazione dell’art 1 L.4/99 e dell’art 4 L.168/05, nei confronti di parte ricorrente, 2) dell’autoannullamento dell’atto impugnato, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara l’improcedibilità del ricorso indicato in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26389Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente, sino alla concorrenza di Euro 1.643.850,00, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in data 27.7.2010 nei confronti, tra gli altri, della società "Gruppo LU.CA. S.r.l." in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10 e art. 640 bis c.p.; reati dei quali è indagata, tra gli altri, O.C., rappresentante legale della predetta società.

In sintesi, l’ordinanza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’istante per il riesame aveva eccepito la nullità del decreto di sequestro preventivo per carenza di motivazione in ordine alle ragioni del sequestro, per non essere stati indicati specificamente i beni da sottoporre a sequestro, e dedotto la non sequestrabilità di beni appartenenti a soggetto diverso dalla persona fisica sottoposta ad indagini.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, tramite i propri difensori, la O., in qualità di legale rappresentante della società "Gruppo LUCA. S.r.l.", che la denuncia per violazione di norme processuali e vizi di motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente ripropone l’eccezione di nullità del decreto di sequestro per carenza ed illogicità della motivazione.

Si osserva che l’ordinanza impugnata ha escluso la denunciata nullità per essere la motivazione del decreto di sequestro integrata da quella della richiesta del P.M. in esso espressamente richiamata.

Si deduce, in contrario, che la richiesta del P.M., mentre faceva riferimento al sequestro di beni confiscabili per equivalente, era motivata con l’affermazione dell’esistenza del pericolo che i beni venissero utilizzati per la consumazione del reato; il decreto di sequestro ha individuato il periculum in mora nella possibilità di aggravamento delle conseguenze del reato, con la conseguenza che dalla integrazione dei due provvedimenti non emerge la ragione giustificatrice posta effettivamente a fondamento della misura cautelare.

Con il secondo mezzo di annullamento si ripropone l’eccezione di nullità del decreto del G.I.P. per non essere stati indicati in detto provvedimento i beni da sottoporre a sequestro preventivo.

Si osserva che il provvedimento del G.I.P. individua i beni da sottoporre a sequestro mediante il rinvio a determinate pagine della richiesta del P.M., mentre tale richiesta non contiene alcuna numerazione. Si deduce, quindi, che il G.I.P. è venuto meno all’obbligo di indicare specificamente le cose da sottoporre a sequestro.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si ripropone la denuncia di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro di beni appartenenti ad un soggetto diverso dalla persona fisica indagata.

In sintesi, si contesta la sottoponibilità a sequestro di beni appartenenti ad una persona giuridica mentre i reati posti a fondamento della misura sono attribuiti esclusivamente ad una persona fisica.

Con memoria depositata in udienza la difesa della ricorrente inoltre ha ribadito le precedenti deduzioni su tale ultimo punto, deducendo che la società i cui beni sono stati sottoposti a sequestro non avrebbe tratto profitto dai reati.

Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente è appena il caso di osservare, in relazione al primo motivo di gravame, che ai sensi dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 9, il Tribunale del riesame può confermare o annullare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle esposte nel decreto di sequestro, sicchè l’ordinanza del tribunale del riesame può integrare o correggere eventuali vizi motivazionali del decreto e, per l’effetto, non possono essere riproposte in sede di legittimità le stesse censure già formulate in sede di riesame, dovendosi tener conto della motivazione contenuta nel provvedimento emesso da detto organo giudicante.

Orbene, l’ordinanza impugnata ha correttamente precisato che la confisca per equivalente prescinde dalla pericolosità della cosa oggetto della misura ablatoria, sicchè il sequestro è esclusivamente finalizzato a garantire la successiva acquisizione di detto bene.

E’ stato anche correttamente osservato dai giudici del riesame che non costituisce elemento essenziale di validità del provvedimento di sequestro la individuazione specifica dei beni da sequestrare.

Tale principio di diritto trova soprattutto applicazione nell’ipotesi sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in cui non vi è alcun collegamento tra la cosa ed il reato commesso, (sez. 3, 25.2.2010 n. 12580, Baruffa, RV 246444).

E’, infine, infondato l’ultimo motivo di ricorso.

La confiscabilità dei beni della società Gruppo LV.CA. S.r.l. deriva proprio dal rapporto organico esistente tra il soggetto indagato, attuale ricorrente, e detta società, che in base alle risultanze fattuali indicate nella ordinanza ha proceduto a false assunzioni di lavoratori ed emesso documentazione fiscale falsa.

Nè in sede di legittimità può formare oggetto di valutazione l’assunto difensivo, dedotto per la prima volta nella memoria depositata in udienza, secondo il quale la società non avrebbe tratto profitto dalla commissione dei reati.

Peraltro, l’ordinanza ha anche evidenziato che per la commissione dei reati sono stati utilizzati beni appartenenti alla società, della quale, come già rilevato, la O. è rappresentante legale, con la conseguente sequestrabilità dell’intero complesso aziendale, (cfr. sez. 6, 16.4.2008 n. 27340, P.M. in proc. Cascino, RV 240574).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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