Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11290 Opposizione

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Svolgimento del processo

L.B., nel convenire in giudizio N.P. dinanzi al tribunale di Mondovì, chiese la revoca del decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’opposta, della somma di oltre L. 25 milioni quale corrispettivo di alcuni materiali forniti e posti in opera dalla ditta della N. in un appezzamento di terreno di proprietà della moglie dell’opponente.

Il giudice di primo grado respinse l’opposizione.

La sentenza fu impugnata dal L. dinanzi alla corte di appello di Torino, la quale ne accolse integralmente il gravame.

N.P. ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resiste con controricorso L.B..
Motivi della decisione

Il ricorso è nel suo complesso fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. (ante riforma), art. 246 c.p.c.; artt. 2721 e 2726 c.c..

Il motivo (che si conclude, al pari di quelli successivi, con un quesito di diritto non necessario ratione temporis, la cui formulazione ne avrebbe comportato, in caso contrario, una inevitabile declaratoria di inammissibilità per assoluta genericità) lamenta la erroneità della sentenza di appello nella parte in cui, ritenendo inidonee le prove testimoniali dedotte dalla ricorrente onde fornire una adeguata giustificazione alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo poi revocato, adotta, sul piano motivazionale, concetti privi di pregio giuridico quale "la propensione" del teste, una sua "attendibilità non certa e tranquillante" frutto di una "affermazione vaga e non coerente".

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1321, 1337 e 1338 c.c..

Lamenta la ricorrente la erronea assimilazione, da parte del giudice territoriale, della fase delle trattative – di carattere preparatorio e strumentale rispetto alla stipulazione del contratto – con quella della conclusione del contratto stesso, trattandosi, viceversa, di due fasi assolutamente distinte (tanto da generare due diversi tipi di responsabilità), onde la presenza della teste P. all’incontro tra la N. e il L., funzionale al perfezionamento delle pattuizioni negoziali, non poteva in alcun modo dirsi, sic et simpliciter, incoerente con l’affermazione (della medesima teste) secondo cui "delle trattative inerenti la vendita si occupò in seguito direttamente la N.", senza che potesse, ancora, legittimamente inferirsi la ulteriore conclusione secondo la quale le pattuzioni de quibus erano state "molto probabilmente" riferite alla teste dalla titolare dell’esercizio e non presenziate da lei direttamente.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c..

Lamenta la ricorrente la falsa applicazione, sotto il profilo della illegittimità della motivazione, della norma sopra citata, avendo la corte di appello subalpina del tutto immotivatamente ritenuto necessaria la predisposizione scritta, all’esito della fase delle trattative, di un atto consacrante gli accordi intervenuti inter partes in vista della stipula del futuro contratto di fornitura, non rientrando il contratto in parola tra quelli di cui la legge richiede la forma scritta, nè ad substantiam nè ad probationem.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.

Lamenta, infine, la ricorrente la illegittimità dell’ammissione della produzione documentale da parte del L. in appello, pur trattandosi di prova precostituita. Premesso che l’ultima censura è meritevole di piano e pacifico accoglimento, alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte in tema di produzione di nuove prove in appello (Cass. 8202-3/2005), il ricorso è complessivamente fondato, avendo il giudice territoriale motivato il proprio convincimento in spregio al principio di diritto, affermato ancora dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 13533 del 2001, secondo il quale in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.

Imprescindibile corollario di tale principio risulta quello per cui il debitore è altresì gravato dell’onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo, il mancato perfezionamento del vincolo negoziale fonte del rapporto generatore dell’obbligo di pagamento così come allegato dal creditore, onde, all’esito dell’accoglimento del quarto motivo dell’odierno ricorso – e della conseguente inammissibilità delle prove documentali prodotte dall’odierno resistente -, del tutto illogica e non conforme a diritto si appalesa la sentenza impugnata nel suo iter motivazionale improntato tout court alla (s)valutazione della prova positiva del credito offerta dall’odierna ricorrente e mancata analisi della (in)efficacia della prova negativa offerta dal debitore. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza della corte torinese cassata, il procedimento rinviato ad altra sezione delle medesima corte di appello, che provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-03-2011, n. 1881

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso va respinto per quanto qui appresso specificato.

1.1. L’attuale appellato, signor M.G., è sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in congedo, e si trovava in servizio a An Nassiriyah (Iraq) all’epoca del ben noto attentato terroristico del 12 novembre 2003 che causò la morte di 12 carabinieri, di cinque militari dell’Esercito e di due civili.

L’appellato ha riportato in tale evento traumi fisici e soprattutto psicologici, con diagnosi di disturbo posttraumatico da stress.

Il medesimo appellato ha quindi presentato istanza per ottenere i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 e alla L. 15 luglio 1950 n. 359.

Con provvedimento Prot. 979607QK/699/1022003 dd. 9 giugno 2008 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo ha respinto l’istanza stessa, affermando che "il verbale di riforma BL/B n. ACOMM3066187 dd. 4 ottobre 2006 della Commissione Medica Ospedaliera di Torino, allegato dalla S.V. all’istanza, benché recante tra le altre l’iscrizione di una infermità alla 8^ categoria, di fatto non reca il necessario riconoscimento della stessa come "si dipendente da causa di servizio", in ordine alla quale si dovrà pronunciare il Comitato di Verifica, istituito con l’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 in seno al Ministero della Difesa, con apposito decreto che, inevitabilmente, avrà data successiva al suo collocamento in congedo e pertanto non più utilizzabile ai fini dell’attribuzione della provvista stipendiale in trattazione".

1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Liguria l’interessato ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, e il ricorso stesso è stato accolto da tale giudice con sentenza n. 10012 dd. 25 ottobre 2010.

2. Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma della sentenza stessa, reputando legittima la surriportata motivazione di rigetto della domanda e, a sua volta, l’appellato si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della statuizione resa in primo grado.

3.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto.

3.2. Come risulta dagli atti di causa, benché richiesto fin dal 25 giugno 2004, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è intervenuto soltanto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato, il quale – per l’appunto – in data 4 ottobre 2006 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare: e da qui, dunque, la motivazione del provvedimento di diniego, laddove è fatto riferimento alla circostanza che il riconoscimento dell’infermità contratta come dipendente da causa di servizio ad opera del Comitato di verifica è successivo alla data di collocamento in congedo, e quindi "non più utilizzabile ai fini dell’attribuzione della provvista stipendiale in trattazione".

Secondo la tesi del Ministero della Difesa, tale conclusione sarebbe confortata dal tenore letterale degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, nei quali si presuppone la percezione da parte dell’interessato medesimo di uno "stipendio" e non di già di una "pensione".

Come già correttamente evidenziato dal T.A.R., il ricorso proposto in primo grado è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 3458 del 1928 e della L. 539 del 1950.

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458 del 1928 n. 3458 contemplano l’attribuzione di benefici economici stipendiali per i mutilati ed invalidi di guerra, successivamente estesi, a" sensi della L. 359 del 1950, ai mutilati ed invalidi per servizio.

Nel caso di specie, è circostanza incontestatata che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio è stata presentata in data precedente il congedo; ed è pure incontestata l’ulteriore circostanza né che l’infermità contratta dal ricorrente è ascrivibile ad una causa di servizio, secondo quanto successivamente accertato dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

In considerazione di tali due circostanze, quindi, sussistono nella specie tutti i presupposti per la concessione all’interessato dei benefici stipendiali da lui richiesti; e risulta altrettanto assodato che l’Amministrazione appellante non può – ora – legittimamente invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo – tra l’altro – eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del "buon andamento" dell’azione amministrativa ( art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda.

A ragione, poi, il giudice di primo grado ha evidenziato che la susseguente domanda per il riconoscimento degli speciali benefici economici è stata presentata il 16 maggio 2008, cioè ad una data in cui il ricorrente era già in congedo, posto che in via altrettanto in equivoca si verte nella specie in tema di diritti a contenuto patrimoniale assoggettati all’ordinario termine di prescrizione, non consunto a quel momento.

Va da ultimo denotato che, a differenza di quanto qui affermato dal Ministero della Difesa, gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo.

4. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 5.000,00.- (cinquemila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15393 Attività pericolose

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15.4.94, V.S. e G.A., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore V.M.S., dopo aver premesso che, in data (OMISSIS) alle ore 15.45 circa, il figlio minore, mentre giocava con altri due coetanei in (OMISSIS), nel vicino campo sportivo, faceva scoppiare un petardo e, dallo scoppio, riportava gravissime lesioni tra cui l’amputazione della mano sinistra e che il petardo era un residuato dei fuochi d’artificio sparati da R.A. in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Michele, convenivano il R. innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati da V.M.S..

Si costituiva il convenuto R.A., in proprio e quale amministratore unico della snc La Folgore (società titolare della licenza di spari di fuochi d’artificio), che contestava ogni deduzione avversa atteso che nessun petardo era residuato dai fuochi dallo stesso sparati in data (OMISSIS); in ogni caso negava che il petardo fatto esplodere dal V. fosse un petardo fabbricato da esso R.. Ad istanza di quest’ultimo veniva autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della Generali Assicurazioni spa.

A detto procedimento veniva riunito altro processo, iniziato da V.S.M., divenuto maggiorenne, nei confronti del Comune di Capua, che aveva autorizzato lo sparo dei fuochi, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati dallo scoppio.

Riunite le causa, con sentenza in data 31.8.2005, l’adito Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava la domanda.

A seguito dell’appello di V.S., G.A., e di V.S.M., la Corte d’Appello di Napoli, costituitisi R.A., le Assicurazioni Generali (entrambi anche con appello incidentale), nonchè il Comune di Capua, con la decisione in esame depositata in data 15.7.2008, rigettava il gravame principale, ritenendo assorbiti gli altri; affermava in conclusione la Corte di merito che "in mancanza di una prova certa sulle modalità del fatto storico generatore del danno, deve rigettarsi la domanda attrice di condanna del R. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello scoppio".

Ricorrono per cassazione V.S.M., V.S. e G.A. con tre motivi, e relativi quesiti; resistono con controricorso il R. e il Comune di Capua mentre ha depositato "memoria di costituzione" la società Assicurazioni Generali. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo ai fini della controversia; in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte di merito ritenuta inapplicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., in quanto, la parte interessata non avrebbe dimostrato, con imprescindibile certezza, che il fatto storico all’origine del danno e il danno stesso subito sia stato cagionato nell’esercizio ed in conseguenza dell’attività pericolosa".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2700 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su fatto decisivo della controversia per avere la Corte di Merito basato la sua decisione: su elementi di prova emergenti dalla sentenza penale, illogicamente interpretandone le risultanza stesse; omessa o comunque illogica valutazione delle risultanze delle prove testimoniali e dell’interrogatorio raccolti nel Giudizio di Primo Grado; omissione totale dell’esame e valutazione del rapporto dei Carabinieri, acquisiti agli atti; omissione di valutazione organica e complessiva dei diversi mezzi di prova acquisiti".

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., nonchè della L. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 57 e L. s. 6 maggio 1940, n. 635, art. 110, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia, per aver la Corte di Merito ritenuto il Sindaco di Capua, carente di qualsivoglia responsabilità, atteso che come osservato dal Giudice Penale, venne fatta dall’Ente la scelta di un soggetto professionalmente qualificato per gli spari e vennero apposti nel provvedimento che autorizzava gli spari, specifici obblighi di sicurezza a carico dello stesso, per la successiva bonifica dell’area di accensione dei fuochi".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alla insussistenza di adeguati elementi probatori per l’affermazione della civile responsabilità del R., con particolare riferimento alle pagg. 7 e 8 dell’impugnata decisione ove, tra l’altro, si afferma che "sulla base degli elementi probatori emergenti dalla sentenza penale e dalle prove testimoniali espletate non può ritenersi dimostrato con certezza che il piccolo S. M. si sia gravemente ferito a causa dello scoppio di uno dei petardi rimasti inesplosi la sera del (OMISSIS)………la incertezza della prova discende dalle contrastanti dichiarazioni rese nel menzionato processo penale………sulla base di tali divergenti dichiarazioni ritiene la Corte che possa affermarsi con certezza che il petardo fatto scoppiare dai tre ragazzi sia stato da loro rinvenuto nel campo sportivo, ove erano stati sparati i fuochi, peraltro tre giorni prima del fatto, dal R., nè che esso faccia parte dei petardi del R. rimasti inesplosi e non eliminati dal predetto".

Pertanto, tendendo tutti i motivi ad una diversa ricostruzione, rispetto a quanto affermato nell’impugnata decisione, dei fatti di causa con particolare riferimento alle risultanze probatorie (dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni dei carabinieri e dei vigili urbani), le relative censure sono inammissibili nella presente sede di legittimità.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 05-05-2011, n. 17307

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Svolgimento del processo

M.R. e C.G. ricorrono, a mezzo del loro comune difensore avverso la sentenza 22 novembre 2010 della Corte di appello di Milano (che ha confermato la sentenza 9 aprile 2008 del Tribunale di Milano, di condanna di entrambi per i reati di tentata truffa e calunnia aggravati) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) i capi di imputazione. Il M. e la C. sono accusati:

capo A) del reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 perchè nella loro qualità di soci della s.a.s. Studio Redazionale CM, con sede in Milano, tentavano di procurarsi l’ingiusto profitto della somma di Euro 82.601,00, in danno della Banca Popolare di Bergamo, inducendone in errore i funzionari con il seguente artificio: il 27 ottobre 2003 M. effettuava presso l’agenzia di piazzale Siena della Banca Popolare di Bergamo, a favore di conti correnti intestati allo Studio Redazionale CM, i seguenti bonifici: – 5 (cinque) Euro a favore del conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso la Banca Intesa, filiale di (OMISSIS); – 4 (quattro) Euro a favore del conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso la Banca Intesa, filiale (OMISSIS); – 7 (sette) Euro a favore del conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso il Banco di Sardegna ag. (OMISSIS) di Milano; – 5 (cinque) Euro a favore del conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso la Banca Antonveneta, ag. (OMISSIS) di Milano;

successivamente M. contraffaceva la copia dell’ordine di bonifico rimasta a sue mani, mediante ricalco da un primo foglio diverso da quello originale, apponendo le seguenti somme: – Euro 24.245 per il primo bonifico; – Euro 29.374 per il secondo bonifico;

– Euro 19.697 per il terzo bonifico; – Euro 9.285 per il quarto bonifico; poichè le banche destinatane non avevano ricevuto le maggiori somme asseritamente bonificate sui conti correnti dello Studio Redazionale CM, entrambi gli imputati presentavano denuncia contro il direttore e il personale della Banca Popolare di Bergamo, assumendo che avevano provveduto a falsificare le disposizioni di bonifico e le distinte di versamento; senza riuscire nell’intento perchè la Banca Popolare di Bergamo contestava il loro assunto;

capo B) del reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 perchè al fine di conseguire il profitto di cui al capo che precede, il 7 luglio 2004, presentando denuncia contro il legale rappresentante e il personale della Banca Popolare di Bergamo, agenzia di (OMISSIS), incolpavano falsamente i predetti, sapendoli innocenti, di avere falsificato le disposizioni di bonifico e le distinte di versamento sopra indicate.

2.) la motivazione della sentenza impugnata.

Per la Corte di appello i punti fermi accertati sono dati nell’ordine: a) dalla inesistenza della somma di Euro 82.000,00 consegnata al Ma., rilevato che quest’ultimo, appena assunto presso la Banca popolare di Bergamo, nessun interesse avrebbe avuto a mettere a rischio il suo posto di lavoro, facendo un falso ai danni di un cliente per una cifra che certo non avrebbe potuto cambiare il corso della sua vita; b) quanto subito dalla dottoressa A. per aver fatto una corretta consulenza grafica, valutate anche le dichiarazioni del perito B., in ordine alle firme dissimili poste sui documenti oggetto delle perizie ed anche all’affermazione di quest’ultimo relative alla diversità di ritmo grafico e di velocità esecutiva delle firme stesse.

In fatto la corte distrettuale rammenta:

1) che risulta agli atti che il 23 Ottobre 2003 dallo Studio Redazionale C.M. tramite la stessa Banca popolare di Bergamo era stato fatto un bonifico per l’importo di 4 Euro a favore dell’Alitalia;

2) che il difensore del M. ha citato la circostanza per evidenziare che l’imputato non era sconosciuto alla Banca stessa, senza considerare che in quell’occasione il M. deve aver fatto una "prova generale" di quanto evidentemente aveva intenzione di architettare: in tal modo provando l’effetto che faceva alla Banca l’effettuazione di bonifici di lievissima entità; ed altresì realizzando la possibilità di prendere un certo numero di moduli per bonifici che la filiale della Banca teneva in uno scaffale esposto al pubblico per la loro successiva utilizzazione.

Da ciò l’ulteriore considerazione che, forse anche in data precedente al 27.10.2003 e con tutta calma, il M. abbia compilato quattro originali disposizioni di bonifico, evitando di lasciare tracce sulle copie a ricalco (per esempio, "aprendo" madre e figlia, senza staccarle, in modo che non restassero sovrapposte, ma comunque unite dalla sottilissima striscia di colla che usualmente le tiene insieme, oppure mettendo in mezzo un cartoncino evitando anche in tal modo di lasciare tracce sulle copie a ricalco).

Su uno di tali originali – rileva la corte distrettuale – il M. ha però dimenticato la parola versamento, su ciascuno, poi ha apposto firme diverse dalla sua solita sottoscrizione, in modo da poterle far ritenere successivamente false, quindi ha indicato quali versamenti gli irrisori importi di 5, 7, 5 e 4 Euro; poi successivamente egli ha compilato di nuovo per quattro volte un secondo originale di disposizioni di bonifico, in maniera assolutamente fedele ai primi originali, tenendo al di sotto di tali "secondi originali" le figlie dei "primi originali", in modo che il ricalco avvenisse.

Da qui la sensazione, per i giudici di merito, di un atto ricalcato, esito questo peraltro affermato dal consulente di parte B..

Ciò è stato fatto riportando le stesse parole scritte sui primi originali, con la stessa distanza l’una dall’altra e sulle stesse righe, in modo da evitare che, in apparenza, si evidenziassero differenze; infine l’autore ha "chiuso" i due fogli costituenti il primo originale e la relativa figlia (in modo da non colpire lo sguardo rapido e non particolarmente sospettoso dell’addetto allo sportello bancario Ma.) e si è presentato al cassiere Ma., consegnando i moduli.

Il Ma., a questo punto, ha segnato sugli originali delle disposizioni (c.d. madri), così come previsto da disposizioni interne, i rispettivi numeri che quindi rimanevano ricalcati sulle conferme di bonifico (c.d. figlie).

Probabilmente nell’atto stesso di apporre i numeri o anche per le precedenti manovre sui moduli fatte dal M. il modulo madre ed il modulo figlia non erano più perfettamente aderenti sì da provocare nel ricalco una leggera sfasatura, come si è sostenuto con i motivi di appello.

Prosegue ancora la Corte di appello evidenziando che il M., accortosi che sull’originale della disposizione di bonifico n. (OMISSIS), aveva dimenticato di apporre la dicitura "versamento", il cassiere Ma. l’apponeva con la sua penna e grafia;

successivamente, sulle conferme ditali disposizioni, che poi sarebbero state consegnate a M., il Ma. apponeva il timbro e dopo aver consegnato all’imputato i moduli "figlie" conservava nella documentazione della banca i moduli madri.

Una volta uscito dalla banca M. compilava per conto suo altri originali con moduli in bianco presi alla banca e riempiva le Caselline relative agli importi, facendo precedere ai numeri ivi "5", "7", "5", "4" le cifre aggiuntive "24.24", "19.69", "9.28", 29.37", ponendo sotto le c.d. "figlie" (conferme di disposizione di bonifico) in suo possesso in modo da far risultare le cifre più rilevanti di Euro rispettivamente 24.245, 19.697, 9.285, 29.374.

Accortosi che sulla conferma di disposizione di bonifico però era rimasta ricalcata la parola "versamento" apposta dal Ma. con la sua grafia – cosa che evidentemente veniva a disturbare il suo piano, rappresentando un elemento che sarebbe potuto diventare un raccordo preciso con l’originale della banca – l’imputato decideva di scrivervi sopra ed alla fine faceva uno scarabocchio, inventando poi tutta la storia dell’appunto trascritto per errore dal Ma. e ricalcatosi casualmente sul modulo a ricalco.

Aggiunge ancora il giudice d’appello che, se residuassero dubbi, va chiarito che sulle copie a ricalco, rimaste in possesso del M. e sequestrate, i numeri apposti dal Ma. sono del tutto identici a quelli apposti sul modulo rimasto in possesso della banca e non appaiono oggetto di imitazione alcuna. Inoltre i moduli relativi alla distinta di versamento, sulla autenticità dei quali gli imputati non hanno avanzato dubbi, evidenziano anche ad un occhio profano che sono stati vergati dalla stessa mano che ha riempito gli altri cioè quella del M..

Pertanto la Corte ha ritenuto la responsabilità penale degli imputati – che hanno agito in perfetta sintonia – per i reati loro contestati e di cui, entrambi, hanno fornito le medesime identiche giustificazioni ed argomentazioni fino al momento delle dichiarazioni spontanee davanti a questa Corte.

Quanto al trattamento sanzionatorio, osserva la corte territoriale, che ad entrambi sono state riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della loro incensuratezza e probabilmente delle assai precarie condizioni economiche che debbono aver creato un tale stato di disagio da farli ricorrere al crimine, convinti ingenuamente di poterla spuntare.

Invero a fronte della gravità di entrambi i reati contestati non si ritiene che la pena applicata, tenuto conto della continuazione tra i reati, sia stata determinata in eccesso.

Al contrario, in assenza di elementi nuovi o diversi di valutazione rispetto a quelli che hanno giustificato la determinazione della pena inflitta dal giudice di primo grado la stessa è stata confermata come avvenuto anche per le statuizioni civili.
Motivi della decisione

3.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione del disposto dell’art. 108 c.p.p. con riferimento alla posizione difensiva della C.G..

In fatto il ricorso evidenzia quanto segue: a) l’avv. Giampaolo Di Pietto viene nominato difensore "d’ufficio" della C. dal Tribunale di Milano in data 14 maggio 2008; b) con l’atto d’appello del 24 luglio 2008, viene nominata difensore di fiducia della C. l’Avv. Alessandra Silvestri: secondo l’assunto difensivo il conferimento di tale mandato fiduciario, rende esplicita la volontà dell’imputata di volersi fare assistere da un legale "diverso" dall’Avv. Di Pietto, a nulla rilevando, sul piano giuridico, che tale diversa decisione non venga assunta dal coimputato (marito) M.S. il quale risulta difeso dal detto avv. Pietto; c) con ordinanza predibattimentale la Corte di appello non accoglie l’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia Avv.ssa Silvestri, che comunque ritiene di non presentarsi all’udienza, forse anche in ragione della revoca del mandato difensivo ricevuto il giorno prima via fax al suo Studio, per iniziativa della C.; d) con fax del 21 novembre 2010 ore 13,01 inviato dalla C. allo Studio dell’avv.ssa Silvestri il predetto difensore viene revocato; e) tale revoca viene formalmente comunicata alla Corte d’Appello in sede di udienza del 22 novembre, sia dagli imputati presenti (la C. data presente all’udienza solo in un momento successivo della stessa, ma comunque prima dell’effettivo inizio del processo d’Appello, rappresentato dalla relazione introduttiva della causa da parte del relatore – cfr verbale d’udienza – la dove si revoca la contumacia dell’imputata), che dall’avv Di Pietto, difensore del M. e designato dalla Corte di appello come sostituto dell’avv.ssa Silvestri come risulta dal verbale dibattimentale e atti allegati allo stesso; f) la Corte, su tempestiva e puntuale richiesta di "termine a difesa" avanzata dall’imputato M. e dall’unico legale presente (Avv Di Pietto) nella sua doppia veste d difensore degli imputati, ha rigettato l’istanza richiamando sostanzialmente il dettato dell’art. 107 c.p.p., commi 3 e 4.

Per il ricorrente nella specie sarebbe pacifico che vi è stata la revoca dell’avv.ssa Silvestri, la quale, non essendo presente, non ha potuto svolgere quell’attività difensiva in prorogatio, stigmatizzata in ogni caso la nomina a sostituto processuale per la difesa della C. ancora dello stesso avv. Di Pietto, suo precedente difensore d’ufficio e l’assenza di motivazione sul punto dell’applicazione dell’art. 108.

Il motivo non è fondato, ferma la regola che il difensore, nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono (Cass. pen. sez. 2, 26298/2007 Rv. 237152).

Ritiene la Corte che la comunicazione dell’avvenuta revoca del difensore di fiducia nominato, avv.ssa Silvestri, da parte della C., presente in udienza, abbia necessariamente imposto la nomina di un difensore a sensi dell’art. 107 c.p.p., commi 3 e 4, tenuto conto che il diritto alla concessione di un congruo termine per la difesa, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e nel caso di abbandono da parte del precedente difensore, può essere esercitato pur quando detti fatti, e la conseguente nomina del nuovo difensore, come nella specie, si siano verificati nell’immediatezza della celebrazione del giudizio (Cass. pen. sez. 2, 15413/2008 Rv.

239644).

Tanto premesso va chiarito, quanto all’applicazione del termine a difesa dell’art. 108, invocata quale diritto del "rinominato avv. Di Pietto" quale difensore della C., che è convincimento del Collegio che la norma in questione, proprio per la finalità che la giustifica (che è quella di impedire che un difensore impreparato e non a conoscenza degli atti processuali e dei fatti oggetto del procedimento, prospetti inutilmente il suo diritto a disporre di un termine congruo per l’esercizio del suo mandato professionale), vada in concreto correlata – in modo sostanziale – alla effettiva palese condizione di conoscenza dei fatti e del procedimento in capo al professionista che viene designato, anche in relazione alle esigenze di ragionevole durata del processo.

Ed è proprio siffatta correlazione che, nel caso di specie, consente di escludere che l’avv. Pietti che aveva, per i due coniugi imputati, seguito attivamente la vicenda processuale (è stato nominato difensore della C. dal Tribunale il 14 maggio 2008) avesse reale necessità di uno "spazio di rimeditazione dei dati processuali e della relativa strategia difensiva", che aveva per entrambi gli accusati posto in essere, con conseguente correttezza sostanziale dell’avvenuta negazione del termine a difesa.

In buona sostanza ed in altre parole, il diritto ad un termine a difesa, in caso di revoca del precedente difensore (nella specie avvocatessa nominata con l’atto di appello e revocata dalla parte alla prima udienza dibattimentale, dopo il rigetto con provvedimento predibattimentale di una sua istanza di rinvio per legittimo impedimento), non può considerarsi stabilito in termini di "automatica concessione" in tutti i casi in cui, come quello di specie, il difensore designato sia il medesimo professionista (avv. Pietti) che ha assistito la parte (successivamente rimasta priva, per effetto della sua scelta di revoca del difensore nominato, avv.ssa Silvestri) prima della nomina dello stesso difensore di fiducia, come già detto, revocato alla prima udienza d’appello.

Interpretazione questa in linea con l’autorevole insegnamento della Corte delle leggi che sul tema del rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità, ha chiarito che non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo C.P.P. ha, nella sua direttiva di esordio, espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non-essenziale".

Inoltre, prosegue ancora la Corte costituzionale, l’insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza" (Corte costituzionale, ord. 8-10 maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel. Flick).

Nella specie pertanto la negazione del termine per la difesa, proprio per la pacifica pregressa completa conoscenza dei fatti e del procedimento in capo all’avv. Pietti, designato ex art. 97 c.p.p., non ha realizzato alcuna reale compromissione del diritto di difesa, idonea ad integrare la nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c).

Il relativo motivo va quindi rigettato.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 368 c.p. e sul concorso di persone nel reato ex artt. 110 e seg. e per carenza motivazionale assoluta relativamente alla calunnia del capo B).

Rileva il ricorrente che, nonostante fosse stato ritualmente richiesto ed esposto nei motivi d’appello di entrambi i precedenti difensori (più genericamente dall’Avv Silvestri e come specifico motivo d’appello – punto 3 dall’Avv. Di Pietto) nessun cenno motivazionale si ravvisa nella sentenza impugnata per la condanna del capo B).

In particolare si lamenta, per l’imputata C., la sussistenza dell’elemento psicologico costitutivo di tale reato, e per il M., si contesta che la condotta accertata in concreto a suo carico integri gli elementi costitutivi del reato di calunnia.

In conclusione non vi sarebbe alcuna argomentazione logica e adeguata ad illustrare le ragioni che hanno determinato il convincimento della Corte di Appello in ordine alla responsabilità del sig. M. – come concorrente – nel reato di calunnia.

Con un terzo motivo si prospetta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione ad una serie di errori di fatto che riguardano: la scrittura privata sottoscritta dal R. (sulla consegna dell’argenteria e delle due icone del 1500); la definita imprecisione della consulente tecnica dr.ssa A.; la lettera 19 giugno 2006; l’attribuibilità della grafia dei moduli di versamento).

Entrambi gli ultimi motivi sono per più profili inammissibili o privi di fondamento.

Va infatti preliminarmente precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.

In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

La lettura diacronica delle due decisioni consente infatti di individuare, per ogni condotta materialmente posta in essere da uno dei coniugi, una corrispondente adesione psicologica del "partner" che ha accompagnato tutte le complesse dinamiche di realizzazione dell’illecito, nei termini illustrati in modo conforme sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.

Sinergia operativa e funzionale tra i due imputati, desumibile appunto dalla ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, ed in cui assume una posizione di assoluta funzionalità la condotta di cui al capo B), la quale si pone come necessario "tassello di validazione" coerente con l’ideazione del crimine e con l’articolata condotta truffaldina del capo A).

Quanto ai vizi indicati nel 3^ motivo, in tema di giustificazione della decisione, anche in punto di valutazione delle prove, va rammentato che alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia, portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Le S.U. hanno ampiamente spiegato che avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto, costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (SS.UU. n. 12/2000, Rv.

216260, imputato. Jakani 216260).

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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