Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26608 Trasferimento di azienda

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di D.P.R., proposta nei confronti della società Nuova SO.DI.CA., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive concernenti l’attività dallo stesso espletata in qualità di addetto alle vendita di auto nuove ed usate dal 1984 al 1992.

La predetta Corte premetteva che il rapporto era stato configurato dalle parti come contratto atipico denominato di procacciatore d’affari e che la società, nel contestare la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, eccepiva, altresì, e la carenza di legittimazione passiva per gli ultimi due anni del rapporto per essere lo stesso intercorso con altra società succeduta nel 1988 nell’attività di concessionaria d’auto,e la prescrizione dei crediti vantati da controparte.

Tanto precisato la Corte del merito, rilevato che il D.P. non contestava la dedotta successione delle società nell’attività commerciale e il decorso del quinquennio prima della messa in mora, poneva a base del decisum la considerazione fondamentale secondo la quale non era stata fornita la prova di una successione tra le aziende, ai sensi dell’art. 2112 c.c., ovvero della prosecuzione della attività alle dipendenza della società convenuta nonostante il subentro nell’attività commerciale di una nuova società.

Avverso questa sentenza il D.P. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata che deduce, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, pone il seguente quesito: "se sussiste la nullità della sentenza emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila e qui impugnata, avendo la detta Corte omesso d’illustrare in maniera completa ed adeguata lo svolgimento del processo, omettendo altresì la trascrizione delle conclusioni delle parti ed avendo redatto la sentenza nella sostanza priva dei requisiti minimi indispensabili per la comprensione dell’iter decisionale e della ratio decidendi".

Allega, inoltre, il ricorrente difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello quali la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, nel caso di specie, la concisa esposizione, nella sentenza impugnata, dello svolgimento del processo e della motivazione consente di individuare i fatti rilevanti della causa ed i presupposti della decisione. Questi, infatti, sono rappresentati, nella decisione di appello, per un verso, dalla deduzione in giudizio da parte del D.P. di un rapporto di lavoro subordinato – si controverte, è precisato nella sentenza della Corte territoriale, della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato – contestato dalla controparte che eccepisce anche il subingresso nell’attività commerciale di un’altra società e la prescrizione, e dall’altro dal duplice rilievo dell’essere pacifico tra le parti la configurazione del rapporto come di procacciatore d’affari e della mancata dimostrazione di una successione tra le aziende ai sensi dell’art. 2112 c.c., ovvero della prosecuzione della attività alle dipendenza della società convenuta nonostante il subentro nell’attività commerciale di una nuova società. In fattispecie del genere, ove appunto la sentenza è, nell’esposizione del fatto e dei motivi della decisione, particolarmente concisa, non vi è nullità se, nonostante la sinteticità, è possibile, come nel caso di cui trattasi, individuare i fatti rilevanti della lite ed i motivi fondanti della decisione (V. in tal senso per tutte Cass.19 marzo 2009 n. 6683). Difettando per le anzidette ragioni un motivo di nullità della sentenza in esame è consequenziale l’irrilevanza della mancata trascrizione, in detta sentenza, delle conclusioni delle parti, la quale rileva se ed in quanto abbia inciso sul processo decisionale del giudice (V. per tutte Cass. 23 febbraio 2007 n. 4208) che, in quello in esame, deve escludersi. Infatti il ricorrente pur denunciando – sia pure impropriamente attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non di quello ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. – il difetto di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di appello – concernente la subordinazione -, omette di riportare, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso gli esatti termini in cui il motivo è stato dedotto.

E’, invero, principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).

Con la seconda censura il d.P., denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1344, 1417 e 2094 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, pone i seguenti quesiti: "se nella sentenza impugnata sussista l’omessa o, comunque, insufficiente valutazione delle prove assunte nel processo da parte della Corte di Appello dell’Aquila in ordine alla sussistenza nel caso di specie dei requisiti per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in essere tra il ricorrente e la società resistente dal 10/10/1984 fino al febbraio 1992, quali l’inserimento ed assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, la continuità della prestazione data ininterrottamente dal 1984 al 1992, l’osservanza dell’orario di lavoro e la localizzazione della prestazione, l’inesistenza del benchè minimo rischio da parte del ricorrente nello svolgimento della prestazione, le ferie e la retribuzione"; "se nella sentenza impugnata la Corte di Appello dell’Aquila abbia, nel caso di specie, omesso di verificare ed accertare la sussistenza di una situazione di simulazione relativa, o comunque, di frode alla legge con riferimento al contratto atipico di procacciatore d’affari intercorso tra il ricorrente e la società resistente prodotti in atti, sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse nel corso del processo che hanno invece confermato l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato". La censura è infondata.

Questa, invero, muove dal presupposto secondo il quale la Corte del merito, omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha consequenzialmente omesso di motivare in ordine agli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato e la configurabilità di una simulazione relativa o comunque in frode alla legge con riferimento al contratto atipico di procacciatore d’affari.

Tuttavia, come già rilevato, il ricorrente omettendo di riportare nel ricorso per cassazione gli esatti termini in cui il motivo di appello sulla questione della subordinazione è stato articolato vi è infatti solo un mero riferimento alla questione e non è dato comprendere se l’argomentazione sviluppata al riguardo è quella del motivo di appello o della censura in cassazione- impedisce qualsiasi controllo di legittimità al riguardo, richiedendo, tra l’altro a questo giudice di legittimità un accertamento di fatto – in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie – che esula dalla sua funzione.

Costituisce, difatti, principio del tutto pacifico (ex plurimis:

Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).

Con l’ultima critica il ricorrente, prospettando vizio di motivazione e violazione della L. n. 1369 del 1960 e degli artt. 2094, 2112, 2948 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., pone i seguenti quesiti: "se va cassata la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila in quanto non ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unico e continuativo espletata dal ricorrente in favore della società resistente dal 1984 al 1992, omettendo di esaminare le risultanze istruttorie nonchè i documenti prodotti in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed alla sua unicità e continuità dal 1984 al 1992"; "se va cassata la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila in quanto ha omesso di accertare la sussistenza di un collegamento economico funzionale, nonchè direttivo tra la società resistente e quella subentrante, onde ravvisare un unico centro del rapporto di lavoro subordinato in essere con il ricorrente dal 1984 al 1992"; "se va cassata la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila in quanto ha omesso di accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della L. n. 1369 del 1960 trattandosi di un rapporto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro subordinato in essere dal 1984 al 1992, perpetrata dalla società resistente nei confronti del ricorrente; "se va cassata la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila per aver ritenuto sussistente la prescrizione del diritto del ricorrente quale lavoratore subordinato, pur in presenza di un rapporto di lavoro unico e continuativo intercorso con la società resistente dal 1984 al 1992 e nonostante la lettera interruttiva A/R del 1995 in atti, di richiesta di pagamento". La critica non è infondata.

Al riguardo mette conto sottolineare, quanto alla dedotta sussistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro – di cui al primo quesito, il lamentato omesso accertamento di un collegamento economico funzionale – di cui al secondo quesito – che la Corte del merito ha escluso la unicità ed il collegamento per difetto della relativa prova.

Orbene il ricorrente ancorchè richiami risultanze istruttorie e documenti che proverebbero il contrario omette di trascrivere nel ricorso, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, le dichiarazioni dei testi ed il contenuto dei documenti.

Relativamente poi all’omesso accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della L. n. 1369 del 1960 – di cui terzo quesito – mette conto osservare che la relativa questione non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto siffatta questione sicchè la relativa censura è inammissibile. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518). La critica di cui all’ultimo quesito rimane assorbita presupponendo la stessa risolta, in senso favorevole la censura riguardante l’omessa pronuncia concernente il motivo di appello relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-09-2011, n. 5037 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal Comune di Bellano e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto due ricorsi presentati in quella sede giudiziaria dalla società appellata relativamente alla validità delle concessioni edilizie nell’ambito di un piano di lottizzazione, formulando all’uopo i motivi di cui all’atto introduttivo dell’appello.

La società appellata si è costituita in giudizio, opponendosi all’appello e domandandone la reiezione, sulla base delle eccezioni formulate.

Successivamente, peraltro, con istanza depositata il 23 febbraio 2011, la società appellata ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, non avendo più interesse alla sua esecuzione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011.

Motivi della decisione

Il Collegio prende atto della dichiarazione del soggetto appellato di voler rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, che determina l’estinzione del giudizio.

Le spese del doppio grado del giudizio possono, peraltro, ricorrendo giusti motivi, essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata dichiara estinto il giudizio.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-01-2012, n. 436 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dalle parti ricorrenti nella qualità di eredi di F.S..

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato da F.S. (deceduto il (OMISSIS), senza che gli eredi intervenissero nel processo) dinanzi alla Corte dei conti – Sez. Giur. F.V.G. – il 22.1.1998 ed è stato definito con sentenza del 6.2.2007. La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni due per un grado, ha liquidato per il ritardo di 6 anni e 3 mesi (ossia fino al decesso di F.S.) la somma di Euro 3.750,00, da ripartire proquota, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, tenuto conto della "posta in gioco" (di scarsa consistenza per l’inesistenza del diritto azionato). Contro il detto decreto parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- I ricorrenti formulano due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione), lamentando che la Corte di merito si sia discostata irragionevolmente dai criteri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo senza valutare correttamente la posta in gioco, costituita dall’aumento del trattamento di quiescenza per un pensionato.

3.- Il ricorso è fondato perchè la Corte di merito si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro: 5.499,00, per 6 anni e 3 mesi di irragionevole ritardo in favore dei ricorrenti, nella qualità spiegata, pro-quota. Per converso non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il solo riferimento alla modestia della posta in gioco (cfr., per fattispecie analoghe alla presente, Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 2010 e Sez. 1, Ordinanza n. 14463 del 2010). In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, pro- quota, della somma di Euro 5.330,00 (stante l’espressa limitazione a tale somma della richiesta contenuta nel ricorso), oltre interessi legali dalla domanda nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti, pro quota, la somma di Euro 5.330,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 534,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il giudizio di legittimità in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-02-2012, n. 2405

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5 ottobre 2001 i sigg. U.M. e S.E., a seguito dell’utile esperimento di preventiva denunzia di nuova opera, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento – sez. dist. di Guardia Sanframondi, i coniugi N.S. e M.S., affinchè, accertata la violazione delle distanze legali e regolamentari del nuovo fabbricato che gli stessi avevano iniziato ad eseguire rispetto all’edificio di loro proprietà sito in (OMISSIS) (alla v.

Turistica del Lago), gli stessi venissero condannati all’abbattimento del suddetto fabbricato illegittimamente realizzato in palese violazione del D.M. n. 1444 del 1968 e al risarcimento dei danni subiti, oltre che al pagamento delle spese processuali. Nella costituzione dei suddetti convenuti (che proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale per risarcimento danni), il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione probatoria nel corso della quale era espletata anche una c.t.u., accoglieva la formulata domanda principale e condannava i convenuti ad arretrare il fabbricato di loro proprietà alla distanza di dieci metri rispetto alla parete degli edifici delle parti attrici, nonchè al risarcimento dei danni liquidati in Euro 3.000,00; rigettava, quindi, la domanda riconvenzionale e compensava per intero le spese giudiziali. A seguito di rituale appello interposto dai menzionati N. S. e M.S., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza di entrambi gli appellati (che avanzano appello incidentale), con sentenza n. 3576 del 2005 (depositata il 20 dicembre 2005), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, condannando gli appellanti principali, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; gli stessi appellanti principali erano, poi, condannati, per la loro soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale confermava la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata, rilevando che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo, altresì, dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela; pertanto, si sarebbero dovute considerare, nella fattispecie, irrilevanti le prospettazioni degli appellanti principali circa la natura dell’apertura nella parete dell’edificio degli appellati, che, in ogni modo, attese le sue ampie dimensioni, la sua conformazione e la sua struttura, non poteva certo essere qualificata come una semplice luce.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i signori N.S. e M. S., articolato in due complessi motivi, al quale hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati U.M. e S.E..

Motivi della decisione

1. Si deve, innanzitutto, dare atto che il difensore dei ricorrenti ha tempestivamente depositato l’istanza – prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26 – recante le sottoscrizioni degli stessi ricorrenti e dal medesimo autenticate, con la quale è stata manifestata la volontà della persistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso.

2. Ritiene, inoltre, il collegio che debbano essere respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e di supposta formazione del giudicato così come formulate nell’interesse dei controricorrenti, poichè, alla stregua dello stesso svolgimento dei motivi riportato nella medesima sentenza impugnata, emerge che l’oggetto del contendere ricadeva anche sulla valutazione della sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968 (peraltro individuante un complesso normativo attinente a profili pubblicistici in ambito urbanistico-edilizio) e sulla sua interpretazione con riferimento alla necessità o meno dell’osservanza delle distanze prescritte in funzione della tipologia dell’opera concretamente edificata dagli attuali ricorrenti, anche con riguardo alla disciplina delle cosiddette "pareti finestrate". 3. Con il primo complesso motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 c.c., capo 2 (cc.dd. preleggi) con riferimento al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ed alla L. n. 765 del 1967, capo 4^, art. 10, commi 1, 6 e 9 ( L. n. 1150 del 1942, ex art. 31), nonchè per omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare, con tale doglianza i ricorrenti assumono l’erroneità della sentenza impugnata (anche sotto il profilo dello svolgimento del relativo percorso motivazionale) nella parte in cui non era stato tenuto conto del principio dell’inapplicabilità del D.M. n. 1444 del 1968 nei rapporti fra privati e della circostanza che l’aderenza tra i due fabbricati era rimasta immodificata rispetto allo stato preesistente, considerandosi che l’intervento edilizio dai medesimi realizzato si era, in effetti, concretizzato in una mera ricostruzione del precedente manufatto che non avrebbe, perciò, potuto essere qualificata come una nuova costruzione ai fini dell’applicazione delle sopravvenute disposizioni più restrittive in tema di distanze, salvo che non fossero sussistite disposizioni regolamentari tali da disciplinare diversamente il caso della demolizione con contestuale ricostruzione.

3.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Per quanto desumibile complessivamente dalla sentenza impugnata (in correlazione con quella di primo grado richiamata) in virtù di accertamento di fatto sufficientemente motivato (e riscontrato anche dalle conclusioni dell’esperita c.t.u.), è emerso che il manufatto edificato dagli odierni ricorrenti non poteva considerarsi propriamente corrispondente ad una mera ricostruzione sia per aumento di volumetria che per modifica della sua sagoma, ragion per cui, in presenza di tali variazioni, si è venuta a configurare una nuova costruzione, da considerare, perciò, tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previsti dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario (cfr. Cass. n. 9637 del 2006; Cass. n. 19287 del 2009 e, da ultimo, Cass., SU., n. 21578 del 2011). Sulla scorta di tale presupposto la Corte territoriale ha rilevato la conseguente applicabilità della disciplina di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (certamente estensibile alle parti dell’immobile realizzate "ex novo"), contenente previsioni normative caratterizzate da assolutezza ed inderogabilità siccome protese anche a tutelare il decoro, la salubrità e la sicurezza (v., da ultimo, Cass. n. 5741 del 2008), oltre che ad evitare intercapedini dannose tra le pareti e, sulla scorta della c.t.u. espletata in primo grado (i cui rilievi risultano adeguatamente richiamati in motivazione), in conseguenza della quale era emerso che la costruzione edificata dai ricorrenti era stata realizzata alla distanza di mt. 5,50 e, perciò, inferiore a quella minima prescritta dalla riportata norma di mt. 10, è pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado con riferimento all’accoglimento della domanda degli odierni controricorrenti e all’emanazione del conseguente ordine di demolizione parziale del fabbricato dei sigg. N. e M..

Quanto al profilo di diritto relativo all’ambito di applicabilità del citato D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, la Corte partenopea ha precisato la portata della pronuncia della Sezioni unite n. 5889 del 1997 (alla quale si sono richiamati i ricorrenti), statuendo correttamente, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte successivamente sviluppatasi (cfr. Cass. n. 21899 del 2004; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 56 del 2010), che, nella materia delle distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, n. 2, che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati, va interpretato nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata (in tal senso v., da ultimo, Cass. S .U., n. 14953 del 2011).

4. Con il secondo complesso motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione del citato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, nonchè del P.R.G. del Comune di Tivoli (rectius: Telese) Terme (art. 31, n. 2) e degli artt. 873, 877 e 900-907 c.c., congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per errata interpretazione e/o valutazione dei fatti accertati che ha determinato gravi vizi "in procedendo" della sentenza impugnata ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avuto riguardo all’assunto accertamento dell’esistenza di pareti finestrate e alla conseguente necessità del rispetto della distanza di dieci metri imposta dal citato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Inoltre, quale ulteriore profilo di doglianza, i ricorrenti hanno dedotto l’errata motivazione in ordine alla condanna alle spese pronunciata nei loro confronti anche in ordine a quelle del giudizio di primo grado (che erano state compensate).

4.1. Anche questo motivo è privo di fondamento e deve, quindi, essere respinto. Sul piano generale deve ricordarsi (come, del resto, posto in evidenza anche dalla stessa Corte territoriale) che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, il quale impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per il carattere di assolutezza ed inderogabilità della norma, in relazione alla natura degli interessi generali perseguiti, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (cfr. cass. n. 4715 del 2001 e Cass. n. 11013 del 2002). Anzi, più recentemente (cfr. Cass. n. 13547 del 2011), è stato ulteriormente precisato che la norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, in materia di distanze fra fabbricati – che, siccome emanata in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali – va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorchè solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.

Ciò posto, la Corte di appello di Napoli (v. pag. 7 della sentenza impugnata), con valutazione di merito fondata su una motivazione logica e sufficiente (supportata dai riscontri della c.t.u.), e perciò insindacabile in questa sede, ha accertato che l’apertura nella parete dell’edificio degli appellati, in considerazione delle sue ampie dimensioni, della sua conformazione e della sua rilevante struttura (evincibile anche dalle fotografie allegate alla relazione del c.t.u.), non poteva essere qualificata come una luce e, quindi, era classificabile come finestra, alla quale, pertanto, si sarebbe dovuta applicare la disciplina inderogabile prevista dal citato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (cfr. Cass. n. 982 del 1999 e Cass. n. 1321 del 2004).

Quanto al profilo relativo alla censura relativa alla disposta condanna anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, si ricorda che, da un punto di vista generale, le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 14989 del 2005; in senso conforme v., successivamente, Cass. n. 7607 del 2006) hanno statuito che, in materia di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti (avuto riguardo al testo dell’art. 92 c.p.c. "ratione temporis" applicabile nella specie, ovvero nella formulazione anteriore alla modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. In ogni caso, nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente motivato sull’accoglimento del motivo di appello incidentale relativo alla ingiusta compensazione delle spese disposta in primo grado (applicando, conseguentemente, il principio generale della soccombenza), basandolo sul presupposto che l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali che investivano la questione dedotta in controversia era ormai risalente e non configurava, perciò, l’emergenza di giusti motivi che giustificavano la compensazione.

5. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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