Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1401 Maggior danno

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23 marzo 1990 il Tribunale di Torino rigettava la domanda di S.F. e A.Q., contitolari dell’agenzia di Cassino della SAI S.p.A., che avevano chiesto la condanna della società al pagamento di provvigioni che asserivano loro contrattualmente dovute.

Con sentenza non definitiva emessa il 9 ottobre 1992, la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame dei soccombenti dichiarando entro quali limiti essi avevano diritto a percepire le provvigioni (il susseguente ricorso per cassazione della SAI veniva respinto con sentenza in data 9 maggio – 16 agosto 1996), successivamente quantificate con la sentenza definitiva in data 31 ottobre – 19 novembre 1997.

Questa decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione limitatamente alla mancata nomina del C.T.U. e alla esclusione del maggior danno ex art. 1224 c.c..

Infine, con sentenza 1 aprile – 25 luglio 2005, la Corte territoriale, pronunciando in sede di rinvio, condannava la SAI a corrispondere il maggior danno da svalutazione monetaria indicandone il criterio di calcolo.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Fondiaria – SAI ha resistito mediante controricorso contenente ricorso incidentale.

Anche A. ha proposto ricorso incidentale e anche ad esso la Fondiaria – SAI ha resistito mediante controricorso contenente ricorso incidentale, cui l’ A. a sua volta ha resistito con controricorso.

Originariamente assegnati alla trattazione in camera di consiglio, nell’adunanza del 27 settembre 2007 i ricorsi sono stati rimessi alla pubblica udienza.

L’ A. ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Tutti i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

L’avviso di udienza all’unico difensore del S. ha avuto esito negativo poichè dalla relata di notifica risulta che: costui è deceduto. Neppure la successiva comunicazione alla parte personalmente è riuscita poichè, come risulta dalla relativa relata, anche il S. è nel frattempo deceduto.

Ritiene la Corte che non occorra tentare ulteriori notifiche.

L’orientamento risalente (vedi, ad esempio, Cass. n. 10824 del 2004) affermava che, nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso cui fosse stato eletto domicilio in Roma, senza che la parte avesse provveduto alla sua sostituzione la cancelleria non fosse tenuta ad alcun adempimento.

Questo orientamento è ormai superato in virtù di S.U. 477 del 2006, secondo cui la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, e attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio.

Ma – si è già detto – anche il ricorrente, cui la comunicazione era stata successivamente indirizzata, è deceduto.

E’ noto che, nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., e segg., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti non produce l’interruzione del giudizio (confronta Cass. n. 12967 del 2008).

D’altra parte è già stato autorevolmente affermato (Cass. n. 21133 del 2007) che, nel giudizio di cassazione, la notifica dell’avviso di udienza effettuata agli eredi nel luogo di residenza del ricorrente deceduto, sulla scorta della dichiarazione del difensore del resistente, secondo cui sia la parte sia il difensore erano deceduti, è priva di rilevanza processuale.

Ne consegue che l’unico adempimento teoricamente possibile sarebbe la notificazione dell’avviso presso la cancelleria della Corte. Tuttavia si tratterebbe di un adempimento meramente formale che, da un lato, non assicurerebbe alcuna garanzia sostanziale e, dall’altro lato, ritarderebbe ulteriormente, in spregio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la decisione di un contenzioso iniziato (con la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado) il 17 gennaio 1983.

Il ricorso principale del S. è infondato. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione circa la quantificazione delle provvigioni a lui dovute, mentre il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., nonchè vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione di elementi utili a dimostrare l’avvenuta distruzione dei registri necessari ad accertare il credito. Le due censure sono connesse e, dunque, consentono esame congiunto.

Il giudice di rinvio, uniformandosi al dictum della sentenza di annullamento, ha disposto consulenza tecnica al fine di quantificare le ulteriori provvigioni eventualmente spettanti al S. (e all’ A.), dando poi atto dell’esito sostanzialmente nullo degli accertamenti. La difficoltà di fornire la prova delle provvigioni maturate, indubbiamente a carico degli agenti, anche se aggravata dal comportamento della controparte per l’asserita dispersione dei necessari registri, non modifica il regime probatorio e non consente di compiere gli accertamenti e i conteggi necessari per addivenire ad una decisione diversa da quella impugnata. La Corte territoriale ha spiegato per quali ragioni non ha fatto ricorso al criterio della liquidazione equitativa.

Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 96 c.p.c. e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della assunta responsabilità aggravata della SAI. Correttamente la Corte territoriale ha affermato che la norma invocata non sanziona l’omessa conservazione di documentazione utile ai fini del giudizio. Infatti (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18344 del 2010) l’art. 96 c.p.c. ha il solo scopo di sanzionare l’uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, quindi disciplina esclusivamente un fenomeno endo – processuale.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso principale.

Inammissibile prima che manifestamente infondato si appalesa anche il ricorso incidentale della SAI, che eccepisce violazione dell’art. 345 c.p.c. assumendo che la controparte ha proposto in appello domande nuove, in considerazione della difformità delle conclusioni definitive rispetto a quelle indicate nell’atto di riassunzione.

La censura è inammissibile per carenza di interesse processuale in quanto la domanda di cui si assume la novità non è stata accolta dalla sentenza impugnata ed è anche infondata poichè in realtà il S. si era limitato a quantificare la pretesa originariamente avanzata.

Il ricorso incidentale dell’ A. è tempestivo (il ricorso principale gli è stato notificato il 6 febbraio 2005; il ricorso incidentale è stato consegnato all’ufficio postale il 17 marzo 2005, entro il termine di giorni quaranta di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2), ma manifestamente infondato.

Il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 88 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, ripropone il tema del comportamento della controparte già censurato dal S. e infondato per le ragioni già indicate. E’ sufficiente aggiungere che l’art. 88 c.p.c. disciplina il comportamento tenuto dalle parti in giudizio ma nella specie non vi sono elementi per affermare che l’asserita distruzione di documenti da parte della SAI sia stata effettuata nel corso del giudizio e/o ai fini del medesimo. In ogni caso la sentenza impugnata ha fatto esplicito riferimento proprio all’art. 88 c.p.c. ai fini delle spese della consulenza tecnica, poste a carico della SAI. Il secondo motivo lamenta il mancato ricorso alla liquidazione equitativa, ma si basa su una domanda (risarcitoria e non compensativa) che assume avere introdotto "in un secondo momento", quindi nuova poichè fondata su diversa causa petendi, e che lamenta non essere stata esaminata dalla Corte di Appello, senza però riportarne il testo integrale, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Anche al riguardo valgono le argomentazioni addotte in punto di liquidazione equitativa in risposta all’analoga censura del S..

Il terzo motivo (violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c.) in tema di lite temeraria ripropone l’analogo motivo del S. ed è infondato per le stesse ragioni.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1224 c.c. con riferimento alla decorrenza del calcolo del maggior danno da svalutazione monetaria, che indica nel momento di interruzione del contratto di agenzia.

La censura è inammissibile poichè la determinazione dell’epoca di maturazione di un credito implica accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

Con riferimento alla memoria ex art. 378 c.p.c. è agevole rilevare ancora che il ricorso alla liquidazione equitativa non esonera il danneggiato dall’offrire elementi concretamente utili per addivenire ad una liquidazione che sia, appunto, equitativa e non meramente arbitraria.

Il ricorso incidentale della SAI riproduce quello proposto dalla medesima nei confronti del S. e, quindi, risulta infondato per le stesse ragioni.

In definitiva, i quattro ricorsi vanno rigettati; l’esito del giudizio consiglia la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 537 Difensore civico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da F.R. avverso gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Sant’Antimo per la nomina di difensore civico;

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno ritenuto fondato sia il motivo volto a contestare la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dai danni del ricorrente in ragione della mancata presentazione della relativa candidatura ad opera di almeno 1/10 dei consiglieri comunali o da duecento elettori, sia il motivo diretto a stigmatizzare la nomina del controinteressato P.P. nonostante il difetto del requisito dell’iscrizione nell’albo professionale dei Procuratori ed Avvocati da almeno dieci anni,

Rilevato che la sentenza appellata merita conferma alla stregua dei rilievi che seguono:

a)è infondata l’eccezione di tardività del ricorso originario in quanto le note del Segretario comunale del 20 marzo 2009, prot. n 6959 e 30 marzo 2009, prot. n. 7666, non hanno carattere provvedimentale e, in ogni caso, la lesione definitiva della sfera giuridica del ricorrente è derivata dall’adozione del provvedimento del Consiglio comunale che ha recepito l’avviso espresso dal Segretario comunale in merito all’incompletezza della documentazione allegata alla domanda originariamente presentata;

b) sia il dato letterale che l’argomento teleologico suffragano l’assunto sostenuto dal Primo Giudice secondo cui la mozione di accompagnamento presentata da un decimo dei consiglieri comunali non costituisce documento da allegare al momento della presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di disponibilità da parte degli aspiranti, da farsi pervenire al protocollo dell’ente entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, in quanto non rientra tra i i documenti da allegare alla domanda, di cui alle lettere da a) ad e) dell’avviso, relativi ai requisiti di idoneità generale e tecnicoprofessionale e costituisce una manifestazione di gradimento da parte dell’organo rappresentativo dell’ente locale rispetto al candidato che abbia già acquisto tale qualifica per effetto della presentazione della domanda (si veda anche l’art. 42 dello Statuto che disciplina la procedura, ad iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, ai fini della presentazione della candidatura fissando una tempistica che non è collegata all’avviso di gara ed alla presentazione della domanda bensì alla scadenza del difensore civico in carica ed alla data fissata per la convocazione del Consiglio comunale chiamato all’elezione);

c) è illegittima l’ammissione dell’appellante alla fase di votazione, stante il pacifico difetto in capo allo stesso del ragionevole requisito dell’iscrizione da almeno dieci anni nell’albo professionale degli avvocati e procuratori legali;

d)non è computabile il periodo di iscrizione nel diverso e meno qualificante albo dei praticanti procuratori legali in quanto la lex specialis, in attuazione della disciplina regolamentare, ricollega l’iscrizione nell’albo professionale alla già acquisita qualifica di avvocato (o, in passato, procuratore legale), e tanto in relazione all’esigenza di comprovare l’effettivo e sostanziale espletamento dell’attività professionale onde comprovare il possesso di comprovata competenza ed esperienza giuridicoamministrativa;

e)l’appellante non ha dimostrato la sussistenza dei puntuali e tassativi requisiti alternativi sanciti dall’art. 3 del regolamento del difensore civico e dall’avviso pubblico;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre la mancata costituzione della parte appellata esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6937 Accertamento Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive

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Svolgimento del processo

l’Agenzia delle Entrate di Caserta notificava alla Cooperativa Produttori Latte Bufalino atto di accertamento con il quale si recuperavano a tassazione redditi ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1998, a fronte di ricavi non contabilizzati ed operazioni inesistenti.

Impugnava l’atto la Cooperativa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sostenendone la illegittimità e la infondatezza. La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 115 in data 16-3-1995 accoglieva il gravame limitatamente alla mancata contabilizzazione di ricavi.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Cooperativa nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Il ricorso è rubricato al n. 26040/06 RG. In questo gli enti intimati non svolgono attività difensiva.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo. Il procedimento è rubricato al n. 26452/06 RG. La cooperativa resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente, i ricorsi contro la stessa sentenza devono essere riuniti ex art 335 c.p.c..

Nel procedimento n. 26040 RG, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Caserta della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva relativa al ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’ente intimato.

Con l’unico, articolato motivo, la contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 15, 39 e 42, nonchè insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Espone che il giudice di appello aveva ritenuto ammissibile l’accertamento induttivo sulla base di una irregolare tenuta della contabilità derivante dalla mancata scritturazione del libro degli inventari, rilievo non emergente dall’atto di accertamento, rilevato dalla Agenzia solo in atto di appello e quindi tardivamente, ed insussistente in quanto tale mancata scritturazione era stata rilevata per gli anni precedenti, ma, essendo l’ispezione della G.diF. limitata al 10-3-1998, non poteva essere contestata per l’anno 1998, in quanto il termine per la redazione dell’inventario per detto anno non era ancora scaduto, venendo così a mancare il presupposto di fatto considerato in sentenza. Sostiene inoltre che il coefficiente di ricarico sostenuto dall’Ufficio ed approvato dal Giudice di appello era completamente astratto ed immotivato.

Il mezzo è carente di autosufficienza sotto il profilo della asserita tardività del rilievo posto alla base dell’accertamento, non congruamente documentata in ricorso tramite la citazione testuale e la produzione dell’atto di accertamento.

Lo stesso non è non è fondato neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il giudice di appello, infatti, dopo avere correttamente affermato la "indipendenza di ogni esercizio economico rispetto ad altri" e rilevato che la ispezione copriva un arco di tempo dal 1-1-1996 al 10- 3-1998, ha osservato che il libro degli inventari non era stato compilato per l’intero periodo, ed ha ritenuto che tale irregolarità contabile giustificasse anche per il 1998 il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio.

L’assunto della contribuente non è corretto, in quanto il giudice di appello non ha fondato il proprio convincimento sulla mancata tenuta del registro per il 1998, ma su tale fatto riferito all’intero periodo precedente e ciò sul corretto rilievo che la mancanza di tali dati fondamentali per le annate precedenti ridondavano sulla annata in contestazione, rendendo impossibile verificare la correttezza dei dati contabili rilevati dal 1 gennaio al 10 marzo di tale anno.

Quanto alla percentuale di ricarico del 75%. La Commissione ritiene accettabile in mancanza di valida alternativa il ricorso a dati tratti da studi di settore. L’assunto è condivisibile, in quanto la rettifica non si fonda sugli studi di settore, ma su irregolarità contabili, ed il ricorso a metodi presuntivi è ammesso in sede di rideterminazione del reddito conseguente ad accertamento induttivo, spettando al contribuente la prova della inidoneità in concreto degli stessi a detto fine.

Nel procedimento iscritto al n. 26452/06 RG la Agenzia, con il primo motivo, deduce assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 654 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Espone che la rettifica della imposizione fiscale era fondata sull’assunto che alcune fatture contabilizzate dalla Cooperativa, emessa dalla Azienda Zootecnica Bufalina di Gargiulo Bruno, erano ad avviso dell’Ufficio soggettivamente inesistenti.

La Commissione aveva ritenuto insussistente tale presupposto fattuale annullando sul punto l’avviso sulla base della semplice constatazione che era intervenuto un giudicato penale di assoluzione per lo stesso fatto nei confronti del G., senza alcuna ulteriore motivazione, in violazione del principio di autonomia e non interferenza tra il procedimento penale e quello tributario, dovendosi invece ritenere che il giudicato penale non esplica rilievo nel processo tributario.

Assume inoltre che il registro cronologico di carico e scarico degli animali, (non intestato al G., su cui si fondava l’accertamento per ritenere insistenti le fattura da lui emesse aveva una valenza nel processo tributario autonoma da quella considerata nel procedimento penale e recepita dalla Commissione.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili. In effetti il giudice di appello si è limitato a recepire pedissequamente l’esito del procedimento penale, attribuendogli in sostanza valore di giudicato.

Tale modo di procedere è illegittimo, in quanto è ius receptum che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, in quanto nel secondo vigono principi diversi in materia di prova. Per cui l’esistenza di una sentenza penale di assoluzione relativa ai medesimi fatti valutati nel processo tributario può essere considerata come elemento utile al convincimento del giudice, nell’ambito tuttavia di una autonoma valutazione a cui è questi è tenuto, non potendo limitarsi a recepire passivamente l’esito del procedimento penale.

Risulta anche fondato il secondo rilievo, sulla base del medesimo principio di autonomia dei giudizi sopra affermato.

Il ricorso della contribuente deve essere rigettato e quello della Agenzia accolto. La sentenza deve quindi essere cassata in relazione a detto ricorso e, non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione su tale punto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia nel procedimento n. 26040 RG; accoglie il ricorso della Agenzia nel procedimento n. 26452 RG; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-04-2011, n. 9352 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7/23.2.2007 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza resa dal Tribunale della Spezia il 27.10.2005, condannava l’ASL n. (OMISSIS) "Spezzino" al pagamento in favore di M.M. della somma di Euro 10.785,60 a titolo di incentivo, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 quale responsabile per il procedimento relativo al completamento del nuovo ospedale di (OMISSIS).

Osservava in sintesi la corte territoriale che i compensi dovuti al M. erano stati riconosciuti dall’Azienda in conformità alle deliberazioni adottate il 13 febbraio 2003 (n. 159) e l’8 luglio 2004 (n. 783), rispettivamente per le opere progettate ed eseguite per il periodo successivo ed anteriore al 23 maggio 1999, in coerenza con i presupposti normativi che, in progressione di tempo, avevano disciplinato la concessione dell’incentivo previsto dalla L. n. 109 del 1994. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M. M. con quattro motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’ASL n. (OMISSIS) "Spezzino".
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando travisamento dei fatti ( art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente lamenta che i giudici di merito avevano erroneamente supposto che il diritto reclamato trovasse fondamento nella deliberazione n. 1220/1996, laddove, invece, tale atto era stato richiamato solo ai fini della determinazione della misura del compenso incentivante, dovuto in forza dell’atto di nomina (con deliberazione n. 832 del 1997) a responsabile del procedimento per la costruzione dell’ospedale di (OMISSIS).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 109 del 1994, artt. 7 e 18), osservando come, ai fini della concessione dell’incentivo, la qualità di responsabile del procedimento costituisse fattispecie autonoma rispetto alla circostanza che il progetto o l’atto di pianificazione fossero stati redatti o elaborati all’interno dell’Amministrazione appaltatrice.

Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione di legge ( L. n. 109 del 1994, art. 18 e artt. 1366, 1372 e 1375 c.c.), il ricorrente prospetta, con riferimento al periodo anteriore al 22.5.1999, che l’Azienda aveva unilateralmente modificato la misura del compenso prevista con la deliberazione n. 1220 del 1996, sebbene nel regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante approvato con la deliberazione n. 159 del 13.2.2003 l’Azienda avesse assunto l’impegno di regolamentare le spettanze relative alle opere progettate ed eseguite prima del 23.5.1999 tramite il metodo della concertazione collettiva.

Con il quarto motivo, infine, prospetta travisamento dei fatti per contrasto fra le somme riconosciute come dovute nella motivazione della decisione impugnata e quelle, minori, oggetto di condanna.

2. I primi tre motivi, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Giova, al riguardo, preliminarmente chiarire il quadro normativo nel caso rilevante, avendo il testo base della L. n. 109 del 1994, art. 18, ("Legge quadro in materia dì lavori pubblici") formato oggetto dì svariati interventi di modifica, che interferiscono con l’esame della questione controversa.

Prevedeva l’originario testo della norma (art. 18, comma 1) che "In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n 29 e successive modifiche, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale tecnico dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto personalmente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro…". Tale norma è stata, fra l’altro, successivamente modificata dalla L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 13 ("Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") nei seguenti termini: "1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto personalmente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. Ibis. 11 fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione…".

La L. n. 144 del 1999, art. 13, comma 4 ("Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali") ha, quindi, ulteriormente sostituito la disposizione come segue: "1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori…".

Emerge dal complesso di tali disposizioni, finalizzate a favorire, ai fini della pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche, l’apporto delle competenze interne all’amministrazione, con conseguente risparmio del costo degli interventi e valorizzazione delle professionalità proprie degli uffici, che il legislatore, che aveva originariamente preso in considerazione solo la posizione del personale dell’ufficio tecnico, che avesse redatto direttamente il progetto esecutivo e previsto come meramente facoltativa la costituzione del fondo, ha, quindi, esteso l’attribuzione del compenso incentivante ad altre figure professionali, ivi compreso il responsabile del procedimento, prevedendone l’obbligatorietà; che ha tenuto, in ogni caso, ferma la devoluzione ad apposito regolamento, delle modalità e dei criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante; che ha variamente considerato l’intervento, allo stesso fine, della concertazione collettiva.

3. Ciò premesso, ritiene la Corte che, per come correttamente rilevato dai giudici di appello, l’Azienda ha determinato i compensi spettanti al ricorrente sulla base di atti deliberativi del tutto conformi ai presupposti normativi che nel tempo ne hanno regolato l’intervento.

In particolare, merita di essere confermata l’irrilevanza che, in proposito, è stata attribuita alla deliberazione del direttore generale dell’Azienda n. 1220 del 29.10.1996, in quanto estranea allo schema di procedimento (regolamentare) previsto dalla legge, e, peraltro, irriferibile alla posizione del responsabile del procedimento (in quanto non contemplata nell’originario testo della L. n. 109 del 1994, art. 18), così come l’ininfluenza che, ai fini della esatta determinazione del credito, manifesta la riserva di "ulteriore concertazione" contenuta nel regolamento approvato con la deliberazione n. 159 del 13.2.2003, tenuto conto che, per le opere progettate o eseguite anteriormente al 23.5.1999, e, quindi, non coperte dal suddetto regolamento, la disposizione dell’art. 18, nel testo temporalmente vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 127 del 1997 (c.d. Legge Bassanini), consentiva alle amministrazioni di adottare il compenso incentivante con atto unilaterale, a prescindere, cioè, da alcuna concertazione sindacale.

Con la conseguenza che nessuna incompatibilità è ravvisabile rispetto ai principi di contrattualizzazione e di riconduzione del pubblico impiego al diritto comune del lavoro, che risultano operanti solo nei limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare la peculiare posizione dei pubblici dipendenti, in conformità agli obiettivi di buon andamento ed imparzialità che, in ogni caso, devono caratterizzare l’azione del datore di lavoro pubblico.

Nè contrari criteri interpretativi sono desumibili da precedenti arresti di questa Suprema Corte, ed, in specie, dalla qualificazione del compenso incentivante quale diritto soggettivo del dipendente, insuscettibile di essere vanificato dal comportamento di inerzia manifestato dall’amministrazione rispetto all’adozione del prescritto regolamento (cfr. Cass. n. 13384/2004), non facendosi questione, nel caso in esame, del ritardo con cui l’Azienda ha assunto gli atti deliberativi strumentali alla costituzione del fondo (tant’è che alla deliberazione n. 783 del 2004 ha fatto riferimento già il giudice di primo grado: v. sentenza impugnata), quanto dell’esatta individuazione delle fonti idonee, alla luce della normativa temporalmente vigente, a regolare la fattispecie. Fonti che, come si deve ribadire, non possono che essere individuate nelle deliberazioni adottate dall’Azienda, nell’esercizio e nei limiti del potere regolamentare ad essa attribuito dalla legge.

4. Inammissibile è, invece, il quarto motivo, con il quale si prospetta travisamento dei fatti e vizio di motivazione.

Il motivo, infatti, che, peraltro, non contiene alcuna esplicita indicazione in ordine alle norme di legge che si assumono violate, non si conclude con la formulazione di un espresso quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Ed, invero, affinchè si possano positivamente riscontrare i requisiti prescritti dalla fattispecie normativa, è necessario, per come ha reiteratamente precisato questa Suprema Corte (v. ad es. SU n. 3519/2008), che il quesito sia esplicito e collocato in una parte del ricorso a ciò specificatamente deputata, e, quindi, che lo stesso si risolva in un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, rappresentando una sintesi logico giuridica della questione che ha determinato l’instaurazione del giudizio, con l’individuazione, immediatamente percepibile da parte del giudice di legittimità, dell’errore di diritto che si assume compiuto e della diversa regola che si sarebbe dovuta applicare, così come del punto controverso rispetto al quale si assume una omessa ed inadeguata ricostruzione del materiale processuale, realizzandosi, attraverso la risposta al quesito, quel collegamento fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione di un principio giuridico generale, in assenza del quale l’investitura stessa del giudice di legittimità deve ritenersi inadeguata.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 32,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

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