Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10721 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6/11/2010, il Tribunale per il riesame di Lecce respingeva l’appello proposto nell’interesse di M.O., indagato per i reati di associazione per delinquere, usura ed estorsione, avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Lecce in data 30.9.2010, osservando che non erano sopravvenuti elementi nuovi idonei a mutare il quadro di gravita indiziaria come ritenuto dal Gip nell’ordinanza genetica, non impugnata dall’interessato.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce violazione dì legge e vizio della motivazione, sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario, sia per quanto riguarda la fondatezza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte:

"Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006 Cc. (dep. 10/04/2007) Rv. 235908).

Nel caso di specie le questioni dedotte dal ricorrente riguardano tanto la sussistenza della gravita del quadro indiziario, quanto la sussistenza delle esigenze cautelari, come ritenute dal Gip nell’ordinanza genetica che non è stata impugnata con istanza di riesame. Rispetto a tale ordinanza si è formato, pertanto, il cd. giudicato cautelare, con la conseguente efficacia preclusiva endoprocessuale. Pertanto, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, le stesse questioni non possono essere riproposte nè dinanzi al Gip, nè in sede di appello dinanzi al Tribunale per il riesame, come esattamente rilevato dal Tribunale di Lecce, la cui pronunzia è incensurabile in quanto coerente con il principio di diritto espresso da questa Corte:

"In tema di misure cautelari (nella specie: personali) l’effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto; ne consegue che, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall’interessato restano precluse" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17986 del 09/01/2009 Cc. (dep. 30/04/2009) Rv. 243974; Sez. 1, Ordinanza n. 19521 del 15/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247208).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-06-2011, n. 13787 Personale non docente

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Svolgimento del processo

Nei confronti di C.A., inserita nella graduatoria provinciale di Messina ad esaurimento personale ATA seconda fascia per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee e quindi assunto a tempo determinato dal 1.9.2002 al 31.8.2003, è stata disposta la revoca dell’incarico di supplenza, con recesso dal contratto a tempo determinato con effetto dall’11 gennaio 2003 a seguito di provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria adottato dal giudice amministrativo; l’incarico di supplenza è stato poi ripristinato con decorrenza 19 luglio 2003 essendo venuta meno l’ordinanza cautelare.

La C. ha proposto ricorso al giudice del lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto d’istruzione superiore di (OMISSIS) per il risarcimento del danno subito durante il periodo di "vacanza contrattuale" in relazione alla mancata erogazione del trattamento dovuto e al mancato riconoscimento giuridico del periodo di servizio in questione. il Tribunale di Patti ha accolto la domanda condannando il Centro Servizi Amministrativi di Messina al risarcimento del danno nei confronti dell’attore. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Messina ha respinto l’appello proposto avverso tale decisione dal C.S.A., osservando che dal provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria disposto dal giudice amministrativo non poteva non conseguire "non essendo ipotizzabile una sospensione sine die, un sostanziale ritiro dell’atto conseguente all’atto presupposto"; il provvedimento di nomina restava legittimo anche all’atto della sua revoca: l’amministrazione avrebbe potuto solo dichiarare sospesi gli effetti della graduatoria e della conseguente nomina per tutto il tempo occorrente alla verifica giudiziale, ma non certo disporre un illegittimo provvedimento di revoca del contratto.

La risoluzione del rapporto stipulato con l’appellante non trovava giustificazione e il conseguente inadempimento radicava l’obbligazione risarcitoria della pubblica amministrazione.

Avverso questa sentenza il Centro Servizi Amministrativi di Messina propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a unico motivo.

I ricorsi sono stati assegnati per la trattazione a questa Sezione Lavoro ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 1.
Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. Sulla materia controversa e su ricorsi che presentano la stessa formulazione delle censure mosse con i tre motivi dell’attuale ricorso principale le Sezioni unite si sono già pronunciate con le sentenze nn. 8466, 8467, 8468, 8469, 8470 del 2 aprile 2008, nonchè 14194 del 29 maggio 2008. Si riproduce qui la motivazione posta a sostegno della decisione.

2.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 14 e 15, art. 6, comma 2 e successive modificazioni, art. 96 cod. proc. civ., comma 2. Deduce in particolare che a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 2 spetta al giudice competente a decidere il merito della controversia pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni causati dall’esecuzione di un provvedimento cautelare. E quindi la domanda di risarcimento del danno, per responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi al giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, perchè non attiene a questione patrimoniale consequenziale alla pronuncia circa la legittimità dell’atto o provvedimento impugnato, ed è conoscibile solo dal medesimo giudice amministrativo, nell’ambito della causa in cui si assumano verificati gli estremi di detta responsabilità.

Si propone il seguente quesito di diritto; se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 21 comma 13 e 15, e sull’eventuale risarcimento del danno che sia derivato dall’esecuzione di siffatte pronunce cautelari.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per la mancata indicazione delle ragioni della rilevata illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella esecuzione del provvedimento cautelare e l’omesso esame della portata delle ordinanze cautelari del Tar e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sulle base delle quali sono stati emessi i provvedimenti del CSA. Si critica la soluzione adottata dalla C.App., secondo cui le modalità esecutive della sospensiva consistevano nel mantenimento in servizio medio tempore dei controinteressati senza assumere i ricorrenti, restando così inalterata la situazione preesistente senza alcun beneficio in favore dei candidati pretermessi. Dall’accoglimento della sospensiva scaturiva il precetto per l’amministrazione di immettere in servizio i ricorrenti revocando provvisoriamente gli effetti dei contratti stipulati con i controinteressati. L’amministrazione non aveva revocato in via definitiva tali contratti ma si era limitata a dare stretta esecuzione al provvedimento cautelare facendo espressamente salvi gli effetti di una diversa decisione di merito.

La Corte, ritenendo erroneamente la propria giurisdizione, avrebbe dovuto risolvere il merito della controversia stabilendo se era o meno fondata la tesi dei ricorrenti di aver diritto di precedenza assoluta nella collocazione della graduatoria.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., comma 2 (secondo cui il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza). Si afferma che la responsabilità conseguente all’esecuzione delle ordinanze cautelari non può gravare sull’amministrazione ma su coloro che hanno impugnato la graduatoria dinanzi al TAR. Si propone quindi il seguente quesito di diritto: dica la Corte su quale soggetto incombe la responsabilità derivante dalla esecuzione di un provvedimento cautelare laddove il giudice accerti l’inesistenza del diritto per il quale il provvedimento è stato ineseguito.

3. Il ricorso principale – nel suo primo e terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente – è inammissibile. Infatti il primo ed il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e quindi richiedono la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Disposizione questa che là dove esige che l’esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto comporta necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicchè è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un "quid" che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto (Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

Nella specie entrambi i quesiti di diritto appaiono inammissibili perchè non conferente – il primo – ed attinente al fatto, il terzo.

3.1. Aver chiesto alla Corte, con il primo motivo, di dire "se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, commi 14 e 15, e sull’eventuale risarcimento del danno che sia derivato all’esecuzione di siffatte pronunce cautelari" è inconferente al fine di decidere la controversia in esame. Il problema che quest’ultima pone non è quello delle modalità di esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, bensì quello della sussistenza, o meno, di una giusta causa dell’anticipato recesso dal rapporto di impiego pubblico a termine (pacificamente) costituito tra le parti; giusta causa che la Corte d’appello ha ritenuto in concreto insussistente. Talchè il quesito di diritto avrebbe dovuto riguardare la nozione di giusta causa nel caso di recesso ante tempus nel rapporto di pubblico impiego a termine e non già le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo in favore di altri soggetti.

3.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo che pone all’evidenza una quaestio facti, peraltro prospettata in termini ancipiti e perplessi; e che peraltro risente all’aberratio del primo motivo di ricorso in quanto insiste sulle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare suddetto che – come già detto – non rilevano nella specie.

3.3. Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale motivato sufficientemente e non contraddittoriamente il suo convincimento.

Nella controversia in esame non si poneva alcun problema di modalità esecutive del provvedimento cautelare reso (inizialmente) dal giudice amministrativo in favore di terzi aspiranti alla stessa supplenza annuale, ma si faceva solo questione della sussistenza, o meno, di una giusta causa di anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine stipulato con il ricorrente; contratto che ha costituito un rapporto di impiego pubblico a tempo determinato che, in quanto temporalmente collocato dopo il 30 giugno 1998, radica la giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello. La quale poi ha anche ritenuto non sussistere tale allegata giusta causa di anticipato recesso dal rapporto: il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina avrebbe potuto solo sospendere il ricorrente in attesa della sorte della graduatoria sul presupposto della quale il ricorrente era stato appunto assunto a termine per una supplenza annuale. Ma in concreto, peraltro, quest’ultimo provvedimento cautelare, che faceva sorgere dubbi sulla legittimità della graduatoria, è poi stato annullato dallo stesso giudice amministrativo e quindi tamquam non esset con la conseguenza che il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina -come appunto ha ritenuto la Corte d’appello – era comunque tenuto alla ricostituzione del rapporto sotto ogni aspetto, giuridico ed economico, e al pagamento delle retribuzioni arretrate in favore del ricorrente.

4. L’unico motivo del ricorso incidentale, con la denuncia di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., investe la statuizione della sentenza impugnata con cui, in presenza di giusti motivi, sono state compensate tra le parti le spese del giudizio. La parte chiede alla Corte di stabilire se il semplice riferimento alla sussistenza di giusti motivi (senza dettagliata specificazione degli stessi), contenuto nella motivazione della sentenza, giustifichi l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti pur in assenza di reciproca soccombenza.

Il motivo non merita accoglimento, dovendosi rilevare che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (nella specie inapplicabile ratione temporis) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, ma che, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata. Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass. Sez. Un. n. 20598/2008, Cass. 17868/2009, 24351/2010).

Nella specie, le ragioni giustificatrici del provvedimento sulle spese sono desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, che da conto della particolarità della fattispecie esaminata in relazione alla natura della pretesa azionata dal ricorrente in primo grado e ai riflessi del provvedimento giurisdizionale di annullamento della sospensiva sul diritto fatto valere.

5. I ricorsi riuniti devono essere quindi respinti. In relazione all’esito del procedimento si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15525 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del 19 febbraio 2008 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato F.A. colpevole del reato di cui alla L. Fall., art. 217, nella qualità di responsabile della ditta individuale Voglia di Mare, dichiarata fallita il (OMISSIS) (per avere omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie) e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza dei presupposti costitutivi del reato in questione.

Il secondo motivo deduce mancanza di prova e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato Il terzo motivo lamenta mancanza di prova o carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo.

Il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

2. – La prima ragione di doglianza è priva di fondamento, posto che, con motivazione congrua, il giudice di appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato, ritenendo sussistenti i presupposti essenziali del reato in questione.

La seconda censura è infondata per identiche ragioni, stante l’accertata ed incontestata mancanza di scritture contabili obbligatorie.

La terza ragione di doglianza è pur essa infondata per gli stessi motivi, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore fallimentare, che rivelavano piena consapevolezza della mancanza della prescritta documentazione.

Il quarto motivo è invece inammissibile, per patente genericità, posto che le attenuanti generiche erano state concesse, senza che potesse farsi alcuna questione in ordine al mancato riconoscimento di un rapporto di prevalenza su aggravanti mai contestate.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato. L’epilogo decisionale non osta alla delibazione della questione di prescrizione, posta dal PG di udienza e sollevata, in linea gradata, dallo stesso difensore ricorrente.

La questione è fondata, in quanto, a far tempo dalla data di commissione del reato, è certamente maturato il relativo termine prescrizionale (con scadenza il 13.5.2010), non risultando in atti che siano intervenuti periodi di sospensione.

Non resta, allora, che procedere alla relativa declaratoria, nei termini indicati in dispositivo, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3842 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la Società ricorrente ha proposto ricorso contro Roma Capitale per l’accertamento del silenzio e dell’ inerzia mantenuti dall’Amministrazione capitolina oltre il termine prefissato, in relazione alle opere di urbanizzazione afferenti al Piano di Zona C2 Lunghezza e per la conseguente declaratoria di illegittimità del presunto silenzio dell’Amministrazione;

– Che, in particolare, la ricorrente chiede di ordinare il completamento delle opere di urbanizzazione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, lamentando il ritardo nella realizzazione della viabilità interpiano ed eccependo, altresì, l’omissione da parte dell’Amministrazione di adeguate informazioni in ordine alle difficoltà riscontrate nel rispetto dei termini previsti;

– Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, controdeduce con ampia memoria l’infondatezza della predetta pretesa e chiede l’integrazione del contradditorio anche ai Consorzi costituiti da Operatori assegnatari del diritto di superficie e/o di proprietà sul medesimo piano di zona, per la realizzazione, a scomputo, delle opere di urbanizzazione relative al P.d.Z. Lunghezza;

– Che il Collegio non ritiene di accedere alla predetta istanza, considerata la non fondatezza del ricorso, in quanto nella specifica fattispecie in esame non appare possibile individuare un silenzio inadempimento, addebitabile alla Amministrazione, da poter far valere davanti a questo giudice;

– Che, infatti, ai sensi dell’art. 2, l. 241/90, all’obbligo per l’amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine alle pretese di parte ricorrente non sembra corrispondere alcun interesse legittimo pretensivo differenziato e qualificato ad un bene della vita, per il cui conseguimento sarebbe necessario l’esercizio di un potere amministrativo, non differenziandosi, la posizione della società ricorrente, da quella di tutti gli altri cittadini e soggetti dell’ordinamento alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere di urbanizzazione cittadine, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le priorità attribuite dalla Comunità, a mezzo delle proprie Istituzioni esponenziali secondo un criterio di rappresentanza democratica;

– Che, laddove la ricorrente intendesse invece far valere un inadempimento contrattuale del Comune in relazione a convenzioni urbanistiche stipulate fra le parti, in disparte ogni questione di giurisdizione, dovrebbe venire in rilievo, quanto alle difficoltà di realizzazione della viabilità in esame (di cui peraltro la ricorrente risulta essere stata tempestivamente e puntualmente informata da parte dell’amministrazione), la clausola del disciplinare generale di norme, patti, oneri e condizioni della Convenzione per la Concessione del Diritto di Superficie ex art. 35 della Legge 865/71, espressamente approvato dalle Società stipulanti all’ atto della stipula delle Convenzioni per la concessione del diritto di superficie, che "dispensa da responsabilità" il Comune per la realizzazione delle opere di viabilità come quella in esame;

– Che il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, e che le spese seguono la soccombenza e sono disposte come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese sono poste a carico del ricorrente nella complessiva misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.