Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-07-2012, n. 12613 Procedimento disciplinare,

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Svolgimento del processo
Al dott. J.E., già xxxpresso la Corte d’appello di Xxx, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (in prosieguo CSM), con sentenza del 26 ottobre 2009, inflisse la sanzione dell’incapacità a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno, con trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altre funzioni.
La vicenda in relazione alla quale fu irrogata la sanzione disciplinare si era svolta nell’anno 2008, quando, avendo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno intrapreso un’indagine penale che coinvolgeva anche il comportamento di magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Xxx ed avendo disposto il sequestro di atti inerenti a procedimenti penali in corso di trattazione dinanzi a detti uffici giudiziari, il dott. J., nella sua veste di procuratore generale, aveva concorso all’emissione di un contrapposto provvedimento di sequestro degli atti relativi al procedimento in corso a Salerno.
Il ricorso per cassazione proposto dall’interessato contro il provvedimento disciplinare fu rigettato con la sentenza delle sezioni unite di questa corte n. 11431 del 2010, la quale affermò il principio secondo cui integra l’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. ff), (cioè l’adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale, ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, oppure di atti e provvedimenti che costituiscono esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi o ad altri organi costituzionali), l’avvio di un procedimento penale, da parte di magistrati del pubblico ministero, nei confronti di altri magistrati, in servizio presso diversa procura della Repubblica, che abbiano già iniziato contro i primi un procedimento penale per un’ipotesi di reato di cui essi siano stati informati.
Divenuta definitiva la sentenza che gli aveva inflitto la condanna disciplinare, il dott. J. avanzò istanza di revisione, prospettando fatti sopravvenuti da lui considerati idonei ad integrare la previsione del citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, e precisamente: a) la pronuncia ed il successivo passaggio in giudicato di altra sentenza disciplinare, questa volta a carico dei magistrati salernitani, il cui comportamento nella vicenda in esame era stato considerato tale da integrare gli estremi del reato d’interruzione del servizio di giustizia; b) l’analoga qualificazione dei fatti contenuta in un successivo decreto col quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico dei suddetti magistrati; c) il rinvio a giudizio dell’ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Xxx dott. D. M. e le dichiarazioni rese da lui stesso e da alcuni altri magistrati, dalle quali sarebbe emerso come la descritta iniziativa della Procura della Repubblica di Salerno aveva avuto lo scopo di sottrarre la trattazione di delicati processi in corso ai competenti uffici giudiziari di Xxx.
Successivamente il medesimo ricorrente depositò anche un’istanza di ricusazione di un componente della Sezione disciplinare del CSM, il dott. N.A., il quale aveva concorso alla pronuncia delle sezioni unite con cui era stato rigettato un precedente ricorso, proposto dallo stesso dott. J. avverso l’ordinanza cautelare che ne aveva disposto il trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni in pendenza dei procedimento disciplinare a suo carico.
La Sezione disciplinare, con ordinanza del 21 settembre 2011, rigettò la ricusazione, escludendo che la partecipazione del dott. N. ad una precedente fase cautelare potesse determinarne l’incompatibilità a far parte del collegio chiamato a provvedere sul ricorso per revisione.
Con altra ordinanza, depositata il 24 febbraio 2012 e notificata all’interessato il successivo 13 marzo, il predetto ricorso per revisione fu poi dichiarato inammissibile, in quanto la Sezione disciplinare osservò che le circostanze dedotte dal ricorrente non potevano dirsi nuove, rispetto al quadro fattuale già valutato nel provvedimento disciplinare impugnato, nel quale non era stata affatto esclusa la possibilità che il comportamento dei magistrati di Salerno fosse da considerare illegittimo ed anomalo, mentre la ragione della sanzione inflitta al dott. J. era dipesa dalle modalità della sua reazione e non dal fatto che potesse o meno esser qualificata come reato l’altrui condotta alla quale egli aveva inteso reagire.
Con due coevi e sostanzialmente identici ricorsi, depositati nella segreteria del CSM il 27 marzo 2012, il dott. J. ed i suoi difensori hanno impugnato per cassazione tale pronuncia, formulando cinque motivi di censura, illustrati poi con memoria.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 46 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e solleva un’eccezione d’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, qualora lo stesso articolo dovesse essere interpretato in modo da risultare incompatibile con le disposizioni della menzionata convenzione.
La censura si ricollega ai principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, che ha dichiarato illegittimo l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della citata convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il ricorrente ne trae la conclusione che l’area dell’istituto della revisione dev’essere ampliata anche in campo disciplinare e che, pertanto, la sopravvenuta diversa qualificazione e valutazione da parte di altro giudice, anche disciplinare, dei medesimi fatti sui quali la condanna disciplinare si è basata dovrebbe sempre rendere ammissibile la richiesta di revisione di quella condanna.
2. Il secondo motivo nuovamente fa riferimento al citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25 e, dopo aver elencato le circostanze delle quali il giudice disciplinare che ebbe ad irrogare la contestata sanzione non avrebbe dato adeguato peso, sottolinea la necessità di valutare il comportamento tenuto dal ricorrente in logica relazione con quello dei magistrati salernitani alla cui abusiva condotta egli aveva inteso contrapporsi: donde la rilevanza, ai fini del giudizio disciplinare cui il dott. J. è stato sottoposto, della sopravvenuta qualificazione come reato della richiamata condotta dei magistrati salernitani.
3. Il terzo motivo di ricorso sposta l’attenzione sul piano processuale.
Il ricorrente, in particolare, si duole del rigetto dell’istanza di ricusazione da lui presentata nei riguardi di un componente della Sezione disciplinare, il quale aveva già fatto parte del collegio giudicante delle sezioni unite che avevano rigettato un precedente ricorso del medesimo dott. J. avverso un provvedimento cautelare che lo aveva colpito nel corso del procedimento disciplinare.
A parere del ricorrente, avrebbe errato la Sezione disciplinare nel riferirsi al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non versa in situazione d’incompatibilità il giudice di merito che abbia avuto parte nell’emanazione di un precedente provvedimento cautelare.
Tale principio, infatti, si giustificherebbe solo quando il giudizio cautelare e quello di merito si collochino all’interno di una medesima fase processuale, ma non anche nell’ipotesi di fasi processuali successive, come è il caso del giudizio promosso per ottenere la revisione di una precedente pronuncia di condanna rispetto a segmenti processuali del giudizio conclusosi con la condanna che si vorrebbe fosse revisionata. Situazione, quest’ultima, che il ricorrente stima tale da mettere a repentaglio il valore dell’imparzialità del giudicante.
4. Il quarto motivo di ricorso torna ad occuparsi del merito.
Il dott. J. lamenta che la Sezione disciplinare, nel dichiarare inammissibile l’istanza di revisione, si sia limitata a motivare la propria decisione negando che i nuovi elementi dedotti possano escludere la responsabilità disciplinare dell’incolpato, ma nulla abbia detto in ordine alla loro incidenza sull’entità della sanzione irrogata.
5. L’ultimo motivo, in continuità col precedente, mira ad evidenziare le ragioni per le quali ai più marcati profili d’illegittimità riscontrati nella condotta tenuta dai magistrati salernitani nel corso della descritta vicenda, che li aveva contrapposti ai colleghi di Xxx, avrebbe dovuto esser riconosciuto rilievo quanto meno al fine di attribuire minore gravità all’infrazione disciplinare addebitata al dott. J..
6. L’esame della questione processuale sollevata nel terzo motivo del ricorso si prospetta come prioritario.
La doglianza formulata dal ricorrente per il mancato accoglimento dell’istanza di ricusazione da lui proposta nei riguardi di uno dei componenti della Sezione disciplinare del CSM appare, peraltro, infondata. Non vengono infatti prospettate idonee ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato da questa corte, secondo cui l’incompatibilità ipotizzata dall’art. 51 c.p.c., n. 4, e art. 52 c.p.c. non ricorre quando il magistrato investito della decisione sul ricorso avverso un provvedimento disciplinare abbia già partecipato ad una precedente decisione sull’impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare – la quale appartiene ad una serie processuale autonoma, sia per presupposti, sia per ambito di cognizione, sia per effetti impugnatori – non è assimilabile "ad un altro grado dello stesso processo" (Sez. un. 26 gennaio 2011, n. 1783).
L’applicazione di tale principio al caso in esame conferma la correttezza della decisione con la quale l’istanza di ricusazione proposta dal dott. J. è stata rigettata dalla Sezione disciplinare del CSM: appunto perchè, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, il procedimento derivante dal ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare riguardante detto magistrato non può essere inteso come un "altro grado" del processo nel cui ambito è poi intervenuta la decisione d’inammissibilità del ricorso per revisione. E’ poi appena il caso di aggiungere che la conclusione resterebbe immutata, non essendovi in proposito differenze sostanziali, anche qualora si volessero ritenere applicabili al giudice disciplinare, in luogo degli articoli del codice di procedura civile dianzi citati, l’art. 34 c.p.c. e segg..
7. Venendo alle rimanenti censure, si possono senz’altro esaminare congiuntamente quelle espresse nei primi due motivi del ricorso.
Si tratta, anche in questo caso, di censure infondate.
7.1. Occorre premettere che la revisione della sentenza disciplinare è sì ammissibile, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, ma in presenza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente pronuncia, tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali. Resta invece preclusa la mera rivalutazione di fatti già esaminati, nonchè della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della precedente pronuncia (cfr. anche, in argomento, Sez. un. 17 febbraio 2009, n. 3760), non potendosi, attraverso lo strumento della revisione, censurare i criteri logico- giuridici sui quali quella pronuncia, divenuta irrevocabile, si è basata. Il che è sufficiente a rendere in questa sede inammissibili le insistite critiche che il ricorrente rivolge (prima ancora che all’ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di revisione) alla sentenza disciplinare che ha irrogato a suo carico la sanzione, quasi che fosse ancora possibile in questa sede discutere di eventuali errori di giudizio o di pretesi difetti di motivazione a quella sentenza imputabili. Ciò dicasi, in particolare, con riferimento alle censure con cui si lamenta un’insufficiente considerazione, da parte del giudice disciplinare, dei connotati di grave e palese illegittimità che sarebbero riscontrabili nel comportamento tenuto dai magistrati della procura salernitana nel corso della vicenda di cui si tratta e la non adeguata valutazione, sempre da parte del medesimo giudice disciplinare, del fatto che la reazione del dott. J. era dovuta all’inderogabile necessità di porre un argine a quell’altrui comportamento illegittimo e d’impedire che fossero portate a compimento ulteriori violazioni di legge. Censure, queste, che a ben vedere son rivolte ai criteri di giudizio adoperati nella sentenza di condanna disciplinare, piuttosto che alle ragioni per le quali ne è stata successivamente dichiarata inammissibile la revisione, onde esse non possono trovare ingresso in questa sede.
7.2. Restringendo l’obiettivo unicamente agli aspetti rilevanti per il procedimento di revisione, è utile ricordare che l’elemento nuovo, che rende ammissibile la revisione di una pronuncia altrimenti non più soggetta a modifiche di sorta, può riguardare il materiale istruttorio (ed è l’ipotesi espressamente contemplata nella lettera b del’artìcolo citato) oppure può consistere in una sopravvenuta ulteriore sentenza che abbia definitivamente accertato fatti incompatibili con quelli posti a base del precedente provvedimento disciplinare (art. cit., lett. a) oppure, infine, dall’accertamento che quel provvedimento è stato determinato da falsità o da un altro reato (art. cit., lett. e).
Nel caso in esame non si fa in alcun modo questione dell’ultima delle tre ipotesi di revisione dianzi richiamate, e la Sezione disciplinare ha escluso, ictu oculi, che sia riscontrabile una qualsiasi delle altre due: perchè ha ritenuto che le circostanze dedotte da ricorrente non possano dirsi significativamente nuove, rispetto a quanto già valutato nel provvedimento disciplinare impugnato, e che non vi sia alcuna reale incompatibilità tra i fatti posti a base di tale provvedimento ed i successivi accertamenti giudiziari sui quali il ricorrente fonda la propria richiesta di revisione.
Nel contrastare tale conclusione il ricorrente insiste a lungo sulle circostanze che, a suo dire, avrebbero giustificato una diversa conclusione del procedimento disciplinare cui egli è stato sottoposto, ma non pone mai in evidenza specifici elementi di prova, riguardanti ben precisi fatti storici, che possano considerarsi assolutamente nuovi e rilevanti rispetto a quelli in precedenza vagliati dal giudice disciplinare; o, comunque, non indica in modo sufficientemente preciso di quali nuovi elementi di fatto o di prova l’impugnata ordinanza della Sezione disciplinare avrebbe omesso di tener conto e quale ne sarebbe la valenza decisiva. Ed è appena il caso di aggiungere che un tal carattere di decisività certamente non hanno le successive vicende giudiziarie che, in varie sedi, hanno riguardato il comportamento tenuto nella vicenda di cui trattasi dal dott. D.M., su denuncia del quale i magistrati della procura salernitana iniziarono ad indagare nei confronti dei colleghi di Xxx, nè la stessa legittimità dell’operato di questi ultimi, volta che la condanna disciplinare inflitta al dott. J. – come ulteriormente si avrà modo di precisare – non è dipesa dalla mancata considerazione di tali contestate condotte.
7.3. Il ricorrente invoca, tuttavia, un’accezione più ampia del concetto d’incompatibilità degli accertamenti contenuti "in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione", cui si riferisce la citata disposizione dell’art. 25, comma 1, lett. a): sia nel senso che la successiva sentenza in cui detti accertamenti figurano potrebbe essere costituita anche da una pronuncia disciplinare (e non solo penale), sia nel senso che anche la diversa qualificazione dei medesimi fatti operata in tale successiva sentenza (e non solo l’accertamento di fatti nuovi ed incompatibili) potrebbe giustificare la revisione.
Ora, se pur volesse convenirsi sulla prima delle anzidette affermazioni, cioè sulla possibilità di un’interpretazione estensiva dell’anzidetta norma, che consenta la revisione della condanna disciplinare in presenza di successivi accertamenti incompatibili risultanti da altra sentenza disciplinare passata in giudicato, non appare in alcun modo condivisibile l’assunto secondo cui basterebbe a tal fine una diversa qualificazione dei medesimi fatti nella sentenza successiva. E’ viceversa consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, il principio a tenore del quale la sentenza disciplinare di condanna è passibile di revisione per contrasto col giudicato penale assolutorio se sussista oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le medesime sentenze, ma non se la contraddittorietà logica riguardi le valutazioni ivi effettuate (cfr., in tal senso, Sez. un 23 gennaio 2012, n. 385; e Sez, un. 31 maggio 2011, n. 12080).
Non sembra pertinente, allo scopo di sollecitare una rimeditazione di tale principio, invocare la pronuncia della Corte costituzionale n. 113 del 2011, che ha aperto la strada alla revisione delle sentenze penali di condanna divenute irrevocabili nel caso in cui ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ innegabile che si è in tal modo ampliata l’area di operatività dell’istituto della revisione, compiendo un ulteriore passo lungo la strada dell’integrazione degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giurisdizionali nell’area europea, ma non si vede come ciò possa interessare il tema qui in discussione, che non coinvolge alcun profilo di possibile contrasto della condanna disciplinare inflitta al dott. J. con statuizioni o principi di segno contrario espressi in una qualche decisione della citata Corte europea.
Come la Corte costituzionale ha ben chiarito nella sentenza sopra citata, alla tradizionale configurazione dell’istituto della revisione, inteso quale strumento volto a comporre il dissidio tra la verità processuale consacrata dal giudicato e la verità storica risultante da elementi fattuali esterni al giudicato stesso, si deve ora aggiungere, ove sopravvenga l’accertamento da parte della Corte di Strasburgo della violazione del principio del giusto processo enunciato dall’art. 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’ulteriore funzione di porre riparo, anche oltre i limiti del giudicato, ad un vizio interno al processo già svoltosi, in modo da rimediare al difetto di equità dei processo medesimo. Ma, nella fattispecie in esame, non è in alcun modo questione di vizi del processo che ne abbiano compromesso l’equità in danno dell’incolpato, bensì unicamente di come il giudice disciplinare ha apprezzato i fatti sottoposti al suo vaglio: il che nulla ha a che fare con l’ampliamento dei casi di revisione di cui s’è detto.
Anche l’eccezione d’illegittimità costituzionale della citata disposizione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, se interpretata in difformità dai principi della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, risulta perciò irrilevante nel presente caso.
7.4. Stando così le cose, non è minimamente scalfito il rilevo dell’impugnata ordinanza secondo cui quanto accertato dalla sentenza disciplinare successiva a quella di cui il ricorrente vorrebbe ottenere la revisione non si pone in rapporto d’incompatibilità con i fatti posti a fondamento della condanna disciplinare inflitta al dott. J..
L’ordinanza chiarisce bene che quella condanna è unicamente dipesa dalla ritenuta inammissibilità del modo in cui l’incolpato ebbe ad esercitare le sue funzioni istituzionali, reagendo al comportamento tenuto dai magistrati di Salerno nella descritta vicenda, e non dalla qualificazione giuridica in termini di reato di detto comportamento, che comunque già in quella sede espressamente s’ipotizzò potesse esser definito anomalo ed illegittimo. Gli accadimenti dei quali si è discusso nei diversi successivi procedimenti sopra menzionati sono i medesimi, nè è ravvisabile alcuna incompatibilità logica tra il ragionamento in base al quale è stata inflitta all’odierno ricorrente la condanna disciplinare – ragionamento, giova ripeterlo, focalizzato sull’abnormità della reazione del dott. J. e non certo su una valutazione di legittimità e regolarità del contrapposto comportamento dei magistrati salernitani – e l’eventuale configurabilità di tale comportamento in termini di reato. Non sembra davvero che dell’eventualità di una siffatta qualifica delittuosa competesse alla Sezione disciplinare occuparsi, ma se anche si volesse condividere la contraria opinione del ricorrente in proposito ed ipotizzare che, invece, proprio dalla qualifica delittuosa dell’operato dei magistrati salernitani il giudice disciplinare avrebbe dovuto trarre argomento per assolvere l’incolpato dagli addebiti a lui mossi, è evidente che ciò di nuovo si tradurrebbe in una non ammissibile censura alla motivazione della condanna disciplinare, divenuta definitiva, ma non varrebbe certo a mettere in evidenza una qualche incompatibilità di detta condanna con l’accertamento contenuto nella successiva sentenza disciplinare che ha sanzionato anche i magistrati di Salerno.
Nulla di veramente nuovo, dunque, e tanto meno d’incompatibile con il precedente accertamento; e tanto basta a fondare la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per revisione, la cui semplice lettura già rendeva manifesta siffatta conclusione.
8. Rimane da dire degli ultimi due motivi del ricorso, che del pari possono essere considerati unitariamente.
Nemmeno in questo caso le doglianze del ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento.
Se è vero, infatti, che nel provvedimento impugnato non viene particolarmente sottolineata l’eventualità che la revisione possa esser disposta anche nel caso in cui i nuovi accertamenti non siano tali da escludere la responsabilità disciplinare, ma ne possa tuttavia dipendere l’applicazione di una sanzione diversa da quella inflitta, qualora ne sia conseguito il trasferimento d’ufficio (cit.
art. 25, comma 2), è vero altresì che l’impianto argomentativo dell’ordinanza d’inammissibilità rende evidente la ragione per la quale la Sezione disciplinare ha reputato che neppure sotto questo più limitato profilo la revisione della condanna disciplinare potesse trovare spazio.
L’apprezzamento della mancanza di significativi elementi di novità, insito nelle considerazioni dianzi richiamate, non può infatti non riflettersi negativamente anche sulla possibilità di una semplice degradazione della sanzione, la quale, nella logica della disposizione che la prevede, pur sempre presuppone la sopravvenienza di un accertamento di circostanze nuove, rilevanti e non marginali rispetto a quelle già considerate nella precedente pronuncia.
9. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.
In difetto di difese spiegate dall’amministrazione della giustizia non v’è da provvedere sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 19-02-2014, n. 7956

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Svolgimento del processo
1. V.M. veniva giudicato dal Tribunale di Roma responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore D.D. M. e condannato alla pena di Euro 900 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche.
Secondo l’accertamento operato nel grado di merito, il D.D. alla guida di un transpallets stava effettuando operazioni di movimentazione merci, scaricando alcune casse da autotreni della ditta xxx, quando muovendosi in retromarcia era andato a collidere con altro transpallets intento ad eseguire analoghe manovre. Nell’impatto il D.D. aveva riportato lesioni personali. Al V. veniva ascritto di aver omesso, quale datore di lavoro dell’infortunato, di somministrargli adeguata formazione e informazione in ordine all’utilizzo del particolare mezzo meccanico, di non aver impartito precise disposizioni sull’utilizzo di questo onde vietarne l’utilizzo in retromarcia, di aver elaborato una inadeguata valutazione dei rischi.
2. Avverso tale decisione proponeva appello l’imputato; impugnazione che la Corte di Appello di Roma rigettava, confermando integralmente la sentenza impugnata quanto al giudizio di responsabilità e riformandola unicamente con la declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati all’imputato e la conseguente rideterminazione della pena.
Il giudice di seconde cure ha accertato che il D.D. si era infortunato perchè aveva proceduto a una manovra di retromarcia – nonostante questa fosse espressamente vietata – perchè costrettovi dall’enorme quantità di merce stipata nel magazzino e dall’urgenza di sistemazione della stessa durante il turno di notte, così come aveva già affermato il Tribunale. La Corte distrettuale ha quindi ritenuto che non vi fosse dubbio circa il fatto che il V., amministratore unico della società cooperativa xxx xxx Coop. A.r.l., che aveva stipulato il contratto di deposito e trasporto con la xxx, fosse datore di lavoro del D.D.; che non era dimostrata la presenza sul posto di preposti con compiti di vigilanza in ordine all’osservanza delle misure di sicurezza, posto che le persone indicate dall’appellante come tali avevano avuto compiti relativi alla sola organizzazione del lavoro e alla sorveglianza delle operazioni di carico e di scarico per rispettare i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro e non anche compiti relativi al controllo dell’adempimento delle misure di prevenzione e protezione; che il V. era informato della situazione di difficoltà nella quale si svolgeva l’attività lavorativa, sia perchè tale era il senso delle dichiarazioni rese dai testimoni sia perchè egli aveva effettuato dei sopralluoghi in tempo antecedente il verificarsi dell’infortunio, come affermato dal medesimo nell’atto di appello; che l’incidente non si era verificato in un momento in cui il transpallets era impegnato in una manovra di emergenza o di posizionamento ma mentre il D.D. svolgeva i compiti assegnatigli.
Tanto ribadito, il collegio territoriale riteneva disatteso dall’imputato l’obbligo di informazione e formazione perchè quelle somministrate al lavoratore non avevano avuto quale specifico oggetto l’attività di movimentazione delle merci tramite transpalletts elettrici e giudicava il documento di valutazione dei rischi carente sotto tale profilo.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il V. a mezzo del difensore di fiducia, avv. xxx (avvisato dell’odierna udienza con comunicazione del 2.9.2013).
3.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge, per avere la Corte di Appello optato per una motivazione per relationem acriticamente adesiva a quella di primo grado, nonostante le specifiche censure mosse dall’appellante; essa ha così dato vita ad una motivazione meramente apparente. La sentenza di secondo grado ha omesso di valutare una serie di circostanze, pacificamente accertate nel giudizio di primo grado, ancorchè le stesse fossero decisive. Richiamando una serie di dichiarazioni testimoniali, il ricorrente censura l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale sarebbero stati assenti sul posto dei preposti; invero, risulterebbe accertato che sul posto erano presenti quattro preposti della società facente capo al V., ovvero tali A. D., C.M., D.R.I. e F.N..
La Corte territoriale avrebbe poi attribuito a tali soggetti compiti limitati senza che ciò emergesse dal dato testimoniale ed ha anche rilevato l’assenza di delega per iscritto senza tener conto che i preposti sono destinatari iure proprio dei precetti antinfortunistici. La Corte di Appello non ha spiegato perchè sarebbe indifferente che il V. svolgesse o meno mansioni operative, peraltro risultando dimostrato che questi, estraneo ad ogni funzione operativa, svolgeva unicamente funzioni amministrative e gestionali, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della teste L.. La Corte territoriale è incorsa in travisamento della prova laddove ha affermato che l’imputato era informato della situazione di difficoltà nella quale si svolgeva l’attività lavorativa e ciò perchè le emergenze istruttorie hanno dimostrato che il V. era stato avvisato delle difficoltà determinate dai ritmi imposti dalla committente xxx solo successivamente all’incidente, secondo quanto riferito dall’imputato medesimo e confermato dalla teste L., mentre altri lavoratori non hanno mai specificato quando l’imputato venne informato di quelle difficoltà. Anzi, il teste A. aveva escluso di aver comunicato all’imputato la situazione di pericolo mentre i testi P. e B. non avevano dichiarato di aver fatto segnalazioni allo stesso prima dell’incidente al lavoratore.
Peraltro il giudice di secondo grado non ha tenuto conto che l’infortunio si era verificato dopo solo due settimane lavorative dall’inizio delle operazioni e che tale dato conforta quanto affermato dall’imputato, dalla L. e dall’ A.;
neppure ha tenuto conto del fatto che il V. era spesso fuori Roma per la gestione degli appalti dislocati su diciotto sedi e tre regioni.
In conclusione, per l’esponente il V. non era mai stato avvisato delle difficoltà derivanti dalle modalità di lavoro imposte dalla committente prima dell’incidente per cui è processo.
Quanto all’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale l’incidente si era verificato mentre i mezzi svolgevano a pieno ritmo la loro attività e quindi non per contingenze eccezionali, l’esponente rinviene al riguardo una carenza di motivazione per non essere state considerate molteplici circostanze oggettive. La Corte di Appello avrebbe ignorato la documentazione prodotta dalla difesa e avrebbe travisato le dichiarazioni del P. e del D.D., dalle quali si evince che l’incidente si verificò in occasione di una manovra necessaria al posizionamento del mezzo e non in occasione della percorrenza ordinaria in retromarcia. Illogica poi la motivazione laddove afferma che vi fu omessa formazione del lavoratore in ordine all’uso di transpallets elettrici, posto che i testimoni che hanno riferito della formazione ricevuta hanno alluso all’uso di tali mezzi e non di altri.
3.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermata sussistenza del nesso di causalità tra la manovra eseguita e l’evento lesivo occorso al D. D.. L’assunto del ricorrente è che, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate criticamente con l’articolazione del primo motivo, la sentenza è incorsa in difetto motivazionale poichè essa afferma la responsabilità dell’imputato nonostante la sussistenza di fattori che inserendosi nella serie causale avevano dato luogo ad un decorso causale atipico.
3.3. Con un terzo motivo si deduce ancora violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al principio per il quale la responsabilità dell’imputato deve poter essere affermata al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di Appello ha omesso di valorizzare le circostanze oggettive che si sono evidenziate ed è quindi inosservante dei criteri di completezza imposti dall’art. 546 c.p.p.. Essa opera una selezione arbitraria degli elementi probatori emersi nel corso del processo incorrendo in violazione anche del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il principio in parola, ricorda l’esponente citando giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato quando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza.
Si chiede pertanto l’annullamento della sentenza gravata.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Ancorchè l’impugnazione faccia riferimento a violazione di legge e a vizio motivazionale, essa tende a veder avallata una ricostruzione dell’accaduto e una valutazione della prova diverse ed opposte rispetto a quelle fatte proprie dai giudici di merito.
Inoltre prospetta un travisamento della prova che in realtà viene evocato impropriamente, posto che dalla stessa enunciazione del ricorrente emerge piuttosto la richiesta di una diversa valutazione del dato probatorio.
Così stando le cose, appare opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv.
233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, xxx ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Quanto all’ulteriore profilo sopra evidenziato, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 – dep. 27/02/2013, xxx, Rv. 255087).
4.2. Orbene, nel caso che occupa il V. è stato ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al dipendente essenzialmente perchè ha omesso di operare un’adeguata valutazione del rischio derivante dalle particolari condizioni di lavoro, caratterizzate dall’intensità dei ritmi lavorativi e dalla angustia degli spazi a disposizione del lavoratore per il movimento con il transpallets.
Alla inadeguata valutazione del rischio fa esplicitamente riferimento la complessiva contestazione, che tra gli illeciti contravvenzionali annovera anche la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, lett. a) e art. 89, lett. c), indicati come riferimenti per la qualificazione della condotta trasgressiva causa dell’infortunio.
Posto questo caposaldo, sia pure con una motivazione eccessivamente stringata, la Corte di Appello ha correttamente escluso la rilevanza dell’aver o meno il V. svolto funzioni operative presso il luogo ove lavorava il D.D., considerato altresì che non ne è discussa la qualità di datore di lavoro. Infatti, è a quest’ultima posizione – ove realmente sussistente – che deve aversi riguardo per imputare la violazione del dovere di elaborare un’adeguata valutazione dei rischi implicati dalle attività lavorative.
Per lo stesso motivo è privo di reale rilievo la circostanza che sul posto di lavoro del D.D. vi fossero o meno dei preposti;
infatti, essi non avrebbero potuto in nessun caso ovviare alla violazione dell’obbligo fondamentale gravante in via esclusiva sul datore di lavoro. Al più avrebbero potuto offrire un ulteriore contributo al verificarsi dell’evento, ove a loro volta trasgressori degli obblighi prevenzionistici dei quali risultano gravati.
Anche sotto questo punto di vista, quindi, l’affermazione della Corte di Appello è del tutto in linea con l’articolazione normativa degli obblighi securitari e con la situazione di fatto, per come accertata nel processo.
Si può convenire con il ricorrente che risulta apodittica l’affermazione del Collegio distrettuale secondo la quale, a fronte di un dato testimoniale che militava nel senso dell’avvenuta somministrazione di formazione e informazione ai lavoratori, tali dichiarazioni risultavano non specificamente riferite alla movimentazione delle merci tramite transpalletts elettrici. E ciò in quanto la Corte di Appello non ha esplicitato da quali elementi di prova abbia ricavato un simile giudizio. Nè è sufficiente evocare una simile genericità per dare come dimostrata la violazione degli obblighi di informazione e formazione, che come ogni altra trasgressione cautelare deve essere puntualmente accertata. Ma, a ben vedere, si tratta di un punto per nulla decisivo nel complessivo impianto motivazionale elevato a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Anche ad ammettere che vi fosse stata un’adeguata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dalla conduzione di transpallets elettrici, resta il fatto che il datore di lavoro doveva svolgere una adeguata e preventiva ricognizione dei rischi intrinseci allo svolgimento di attività lavorativa esecutiva di un contratto di deposito e trasporto quale quello che si era stipulato nell’occasione e porre particolare attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro in rapporto ai ritmi e agli spazi di manovra, onde verificare che gli stessi fossero compatibili con l’utilizzo in condizioni di massima sicurezza dei mezzi meccanici in dotazione.
Quanto al dato relativo alla natura della manovra di retromarcia nel corso della quale si verificò l’incidente, esso non può essere rielaborato da questa Corte, una volta che il giudice di merito abbia pacificamente accertato che quella manovra non costituì modalità di movimentazione contingente ed eccezionale ma l’ordinario modo con cui si muoveva il mezzo, stante la angustia degli spazi entro i quali operare. Sotto tale riguardo il travisamento della prova prospettato dal ricorrente si rivela piuttosto quale alternativa valutazione del dato testimoniale.
4.3. Ben si comprende che, non potendosi seguire il ricorrente lungo il percorso della rivisitazione dei dati fattuali che questi propone, risultano con ogni evidenza infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che sulla base del recepimento di un quadro fenomenico altro rispetto a quello definito dai giudici di merito, giungono a cogliere nella sentenza impugnata i vizi che si sono descritti nella parte narrativa.
In conclusione il ricorso merita di essere rigettato.
5. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 49/2009

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Enrico D’Arpe COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 346/2007 presentato da :

SO.BA.RI.T spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Vantaggiato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Zanardelli, 7;

contro

COMUNE DI MELENDUGNO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto M. Durante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce, via Garibaldi,43 ;

e nei confronti di

SOCIETA’ SER.FIN , in persona dell’amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rizzo in Lecce, Piazza Mazzini, 7;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

della delibera del Consiglio Comunale n.50 del 19.12.2006, pubblicata in data 15.01.2007, con la quale il Comune di Melendugno ha affidato alla società “SER.FIN s.r.l.”, iscritta all’albo ex art 53 d.lgs 446/97, l’attività di riscossione dell’ICI, e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata SER.FIN. s.r.l.; Viste le memorie depositate dalle parti ;

Designato alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 il relatore dr. Carlo Dibello ed uditi altresì l’avv. Angelo Vantaggiato, l’Avv. Alberto M. Durante e l’Avv. Macchione in sostituzione dell’Avv. Michele Perrone;

FATTO

Il Comune di Melendugno , dopo aver affidato in via diretta l’attività di riscossione dell’ICI alla società ricorrente ( a partire dalla approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.49 del 25 luglio 2000), prorogandone l’attività fino al 31.12.2006 ha assunto , con il provvedimento gravato, diverso indirizzo .

Più in particolare, l’ente civico, dando atto del sopravvenuto mutamento legislativo in tema di servizio nazionale della riscossione , ha approvato l’affidamento diretto alla società controinteressata SER.FIN srl del servizio di riscossione del tributo sopra citato, trattandosi di società iscritta allo speciale albo di cui all’art 53 del d.lgs 446/97.

La Società ricorrente ha impugnato la delibera in oggetto per i seguenti motivi:

I-ERRATA E FALSA APPLICAZIONE ARTT.42 E 107 DEL D.LGS 267/2000

II-ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.54,57, 58 DEL D.LGS 163/2006-SVIAMENTO DI POTERE

Si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno che ha sostenuto la tesi della irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso, con due memorie versate in atti .

Anche la società SER.FIN ha affidato a scritti difensivi la richiesta di respingimento del ricorso.

All’udienza pubblica dell’11 luglio 2007 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato .

Ed invero, con il primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la incompetenza del Consiglio Comunale .

Siffatta conclusione si imporrebbe alla stregua dell’art 42, lettera e) del d.lgs 267/2000 .

La norma , nel delimitare l’ambito entro il quale l’organo assembleare può legittimamente deliberare l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione escluderebbe la possibilità che il Consiglio comunale possa spingersi fino alla individuazione specifica dell’affidatario del servizio.

Tanto sarebbe in linea con la ratio complessiva dell’art 42 e del disegno organizzativo emergente dal T.U.E.L. che collocano in capo ai dirigenti e ai responsabili dei servizi di settore il potere di scelta del contraente, sia in materia di appalti che in fatto di concessioni .

La censura non può essere condivisa.

La lettura del deliberato consiliare che forma oggetto della presente impugnazione si presta ad una interpretazione più articolata di quella offerta dalla difesa di parte ricorrente .

Occorre infatti evidenziare che il Consiglio Comunale di Melendugno ha preso atto:

1. della legislazione sopravvenuta in materia di servizio nazionale della riscossione che, pur prevedendo lo svolgimento del servizio di riscossione da parte di una società appositamente costituita, denominata “Riscossione spa” fino al 31/12/2010, ha conferito agli enti impositori la facoltà di determinarsi diversamente( vedi art 3, comma 25 d.l.30.09.2005, n.203 convertito con modificazioni nella legge 248/2005);
2. della imminente scadenza della convenzione intercorsa con la Sobarit spa( vecchio concessionario territorialmente competente) per la riscossione dell’ICI, prorogata fino alla data del 31.12.2006 ;
3. della conseguente opportunità e convenienza , al fine di assicurare la uniformità nella riscossione e gestione di tutti i tributi comunali, di affidare alla società Ser.fin srl, già aggiudicataria del servizio di riscossione di altre entrate tributarie quali la Tosap e le imposte relative alle pubbliche affissioni, anche il servizio di riscossione dell’ICI, così da convogliare su di un unico gestore le attività connesse alla fase fisiologica ( accertamento e liquidazione) e a quella di esazione dei tributi su base locale.

Il Collegio ritiene ,pertanto, di poter ravvisare nella delibera impugnata, il cui iter argomentativo è stato sopra ripercorso nei suoi tratti salienti , la manifestazione di una precisa volontà politica da parte del massimo organo rappresentativo dell’ amministrazione locale.

Siffatta volontà politica si è puntualmente tradotta in un vero e proprio atto di indirizzo in materia di organizzazione della fiscalità locale, riconducibile alla sfera di attribuzioni del Consiglio Comunale , a mente dell’art 42, lettera E del TUEL.

A sostegno di questa interpretazione milita la volontà del Consiglio Comunale di Melendugno di rinviare ad un successivo accordo ( da stipulare a cura del responsabile del settore economico finanziario ) con il concessionario SER FIN la determinazione dei dettagli del contratto pubblico e la gestione delle diverse forme di riscossione delle entrate non disciplinate dalle convenzioni in essere.

Ciò conferma la linea di demarcazione tra atto , per così dire, a valenza programmatica o di indirizzo amministrativo e successivo atto di gestione da riservare alla competenza dei responsabili dei servizi di settore, che non può dirsi pertanto disconosciuta ai fini del presente ricorso, contrariamente alla tesi propugnata dalla società ricorrente .

Anche la seconda censura non può essere accolta.

Invero, la ritenuta violazione delle disposizioni che il codice dei contratti pubblici( d.lgs 163/2006) dedica alla scelta del contraente e, in principal luogo, il lamentato vulnus al principio del necessario espletamento di una gara per la individuazione del miglior interlocutore contrattuale della parte pubblica non sono ravvisabili nella fattispecie concreta.

Il Consiglio comunale si è infatti giovato della facoltà espressamente contemplata dall’art 57 del d.lgs 163/06.

La norma in esame, nel disciplinare la cosiddetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara , e cioè i casi in cui è possibile derogare al principio della necessaria selezione del contraente attraverso procedure aperte , ristrette o negoziate ma operanti nell’alveo di una gara , indica in presenza di quali presupposti la stazione appaltante può aggiudicare un contratto pubblico senza preventiva pubblicazione del bando di gara.

La fattispecie posta al vaglio del Collegio rientra appunto nella previsione normativa racchiusa nell’art 57, comma 5, lettera B del sopra citato decreto legislativo.

Il precetto normativo in esame abilita la stazione appaltante ad avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara :

per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante , a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, fino alle soglie di cui all’articolo 28.

Osserva, a tal punto, il Collegio che il Consiglio Comunale di Melendugno ha legittimamente fatto ricorso alla procedura negoziata di cui all’art 57 , comma 5 lettera B del d.lgs 163/06 , data la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma per l’accesso allo speciale procedimento di individuazione del contraente .

Detti presupposti vanno ravvisati :a) nella analogia tra il nuovo servizio affidato in via diretta e quelli già aggiudicati dalla medesima stazione appaltante in sede di contratto iniziale;b) nella conformità del nuovo servizio ad un progetto base che deve essere stato vagliato dalla stazione appaltante in sede di contratto iniziale;c) nella previsione dell’impiego della procedura semplificata entro i tre anni dalla stipula del contratto iniziale; d) nel contenimento del valore del contratto iniziale con l’aggiunta di quello stipulato in estensione, fino alle soglie di cui all’art 28 del d.lgs 163/2006 .

Dette condizioni appaiono soddisfatte nel caso di specie tenuto conto della similitudine esistente tra la riscossione della Tosap(tassa occupazione suolo pubblico), delle imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni ( già aggiudicate alla Ser.Fin con contratto stipulato dopo apposita procedura ad evidenza pubblica)e la riscossione dell’ICI,stante la riconducibilità dei tributi in questione al catalogo delle entrate tributarie.

Deve ritenersi poi sussistente la conformità del nuovo servizio al progetto base vagliato dal comune di Melendugno in sede di contratto iniziale .

Lo stesso consiglio comunale dà atto, nel corpo della delibera impugnata, di avere proficuamente sperimentato la collaborazione con la società Ser.Fin per la gestione e riscossione dei tributi già affidate dopo espletamento di pubblica gara secondo il progetto presentato dal concessionario .

Deve poi sottolinearsi che l’affidamento diretto del servizio di riscossione dell’ICI alla società contro interessata risulta approvato con la delibera censurata nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale( intercorso tra il Comune di Melendugno e la Ser.Fin in data 21 dicembre 2005) .

Infine, pure rispettata è la condizione del contenimento del valore globale del contratto entro i limiti di cui all’art 28 del d.lgs 163 del 2006, non superandosi il tetto complessivo di € 211.000,00.

E’ dunque legittimo il ricorso , da parte di un Comune , alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 57, comma 5 lettera B del d.lgs 163/2006, al fine di affidare il servizio di riscossione dell’ICI a società diversa dal concessionario nazionale della riscossione(ovvero a soggetto diverso dal concessionario territorialmente competente), che sia risultata già aggiudicataria di analoghi servizi di riscossione di entrate tributarie per conto del medesimo ente civico( Tosap, Imposta di pubblicità e di pubbliche affissioni, Iciap), una volta che sia valutata la conformità dei nuovi servizi da aggiudicare ad un progetto base vagliato favorevolmente dalla stazione appaltante in sede di contratto iniziale, e a condizione che il contratto pubblico globalmente considerato( contratto iniziale +nuovi servizi) non superi il valore di 211.000 €, né sia siglato decorso il triennio dalla stipula del contratto originario.

Né può mancare di rimarcarsi che il Comune di Melendugno, non diversamente da altri enti pubblici territoriali , si è avvalso legittimamente della potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ai sensi dell’art 52 del d.lgs 15 dicembre 1997, n.446, ivi inclusa la disciplina dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Sicchè, pur volendo per un attimo prescindere dalla possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto del servizio di riscossione dell’ICI , in ampliamento di servizi analoghi già appaltati alla controinteressata , così come previsto dall’art 57 del d.lgs 163/2006, giova rilevare che l’ente civico ha proceduto all’affidamento diretto della riscossione dell’ICI alla predetta società nel quadro di un riordino del sistema di fiscalità locale che ha privilegiato, tra le modalità di riscossione dell’ICI, quella della cd ingiunzione fiscale, con ciò affrancandosi dall’affidamento del servizio di riscossione al concessionario nazionale.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va , pertanto, respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente in misura pari a € 2.000,00 in favore del Comune di Melendugno e di € 2.000,00 in favore della Ser.Fin srl .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 in favore del Comune di Melendugno e di € 2.000,00 in favore della Ser.Fin srl .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, l’ 11 luglio 2007

– ALDO RAVALLI- PRESIDENTE

-CARLO DIBELLO- ESTENSORE

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 235 del 2006, in tema di assistenza e beneficenza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell’atto.

L’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva – invece del decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, previsto dal richiamato art. 41-ter – avrebbe violato, sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione.

1.1. – In particolare, la Regione Veneto prospetta la violazione dell’art. 97, nonché degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Sottolinea la ricorrente che, secondo l’articolo 117, quarto comma, alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale esclusiva in materia di “beneficenza pubblica” e che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), «lo Stato può soltanto provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». In tale contesto, ad avviso della ricorrente, la direttiva oggetto di impugnazione è senz’altro un atto lesivo che produce una menomazione delle attribuzioni regionali. Sotto il profilo del principio costituzionale di leale collaborazione, derivante dagli artt. 5 e 120 Cost., la condotta statale avrebbe leso, inoltre, le attribuzioni legislative e amministrative regionali, non avendo coinvolto le Regioni nell’adozione dell’atto.

La Regione Veneto chiede, inoltre, che la Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-ter della legge n. 104 del 1992, per illegittimità costituzionale sopravvenuta.

1.2. – La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli artt. 3, 32 e 97, nonché degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge cost. n. 3 del 2001, oltre che degli artt. 3 e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Sostiene che l’atto impugnato rientra nella materia “assistenza e beneficenza pubblica”, nella quale ha proprie competenze legislative concorrenti, oltre che amministrative, ai sensi degli artt. 3, primo comma, lettera i), e 4, dello statuto speciale. Sottolinea che l’art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha ribadito il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti nella materia dei “servizi sociali”. Inoltre, osserva che, secondo l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., allo Stato restano riservate esclusivamente le funzioni in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», mentre, al di fuori di tale limite, ogni potestà legislativa e regolamentare spetta alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale. Infine, ad avviso della ricorrente, le puntuali disposizioni contenute nella direttiva oggetto di gravame comprimono l’autonomia regionale, non lasciando alcuno spazio di compartecipazione: ciò sarebbe dimostrato dalla composizione della Commissione tecnica, prevista dall’art. 6 della direttiva e deputata alla valutazione delle domande di finanziamento, dove le Regioni non avrebbero trovato alcuno spazio.

2. – In entrambi i conflitti si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la legittimità dell’atto impugnato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.

3. – In prossimità della data fissata per l’udienza, l’Avvocatura ha depositato memorie analoghe per i due conflitti.

Secondo la difesa erariale, la direttiva è stata emanata in attuazione del decreto interministeriale 18 aprile 2003, previsto dall’art. 46, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), dopo l’intesa raggiunta il 15 aprile 2003 in sede di Conferenza unificata. Nel suddetto decreto l’importo di 96.985.863,00 Euro è riservato «per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento» ed in questo rientra quello di 15.000.000,00 Euro, oggetto della direttiva in esame.

Conseguentemente, secondo l’Avvocatura, sarebbe legittima la determinazione del Ministero di utilizzare 15.000.000,00 Euro per promuovere e finanziare la realizzazione dei progetti sperimentali previsti dall’art. 41-ter della legge n. 104 del 1992, trattandosi dell’utilizzo, con l’assenso delle Regioni, di fondi propri per progetti che, secondo la legge, sono promossi e coordinati dallo Stato.

3.1. – Anche le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

1. – Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell’atto.

L’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva – invece del decreto, d’intesa con la Conferenza unificata previsto dal richiamato art. 41-ter – avrebbe violato sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione, in base al quale alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale in materia di “beneficenza pubblica”.

2. – I ricorsi proposti riguardano, sotto profili sostanzialmente identici, il medesimo atto, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. – Entrambi i conflitti sono inammissibili.

La direttiva impugnata è stata emanata dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e poco dopo l’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Queste norme hanno mutato il riparto delle materie tra lo Stato e le Regioni e dettato il regime transitorio, sancendo il principio di continuità.

Chiarito ciò, va aggiunto che la direttiva si inserisce in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni, relativo alla ripartizione dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2003. La ripartizione è stata effettuata con decreto 18 aprile 2003, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata.

La direttiva, dunque, è stata emanata in attuazione dell’intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003); intesa nella quale fu valutata e approvata la proposta governativa di ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali relativo all’anno 2003, tra le Regioni e di attribuire al Ministero i fondi destinati al finanziamento dei progetti sperimentali previsti dall’art. 41-ter della legge n. 104 del 1992.

Pertanto, alla luce della raggiunta intesa, difetta l’interesse delle Regioni ricorrenti a promuovere i conflitti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, avverso la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.

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