Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 13-02-2013, n. 7074 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la sentenza Impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall’accordo delle parti nei confronti di L.J., in relazione ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere detenuto illecitamente grammi 9,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; b) di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., a lui ascritto per essersi opposto con violenza al C.C. che procedevano al suo controllo, cagionando loro lesioni personali. Il giudice di merito ha inoltre disposto la confisca del danaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l’imputato che censura la disposta confisca della somma di danaro.

Si deduce, in sintesi, che all’imputato è stata concessa l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. La confisca, pertanto, è stata disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1. Nel caso in esame, però, il danaro del quale era in possesso il L. non può essere ritenuto il prezzo del reato ovvero il profitto dello stesso, essendo stata contestata all’imputato la mera detenzione della sostanza stupefacente.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto si palesa illogica, essendo stato ricondotto il danaro ad una attività di spaccio posta in essere dall’imputato, che non ha formato oggetto di contestazione.

Egualmente illogico si palesa il riferimento alla condizione di disoccupazione dello stesso, non potendo trovare applicazione la presunzione di cui al citato art. 12 sexies.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. A seguito dell’estensione, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., il giudice, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., può disporla indipendentemente dall’accordo delle parti sul punto, fatta salva ovviamente l’ipotesi che le parti la abbiano espressamente esclusa.

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, nel prevedere come obbligatoria la confisca del danaro o di altri beni di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza In relazione a determinate fattispecie criminose espressamente esclude da queste ultime l’ipotesi del fatto di lieve entità previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In tale ipotesi, pertanto, può essere disposta solo la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, con il conseguente obbligo di motivazione sul punto.

Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente osservato che la somma di danaro di cui era in possesso l’imputato non può essere ritenuta profitto dell’attività illecita da lui posta in essere, essendogli stato contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Si palesa inoltre inconferente il riferimento della motivazione della sentenza alla condizione di disoccupazione del L., dovendo necessariamente ricondursi tale argomentazione alla citata presunzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che, per quanto osservato, non trova applicazione nel caso in esame.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma in sequestro;

confisca che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro; confisca che elimina.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 706

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Svolgimento del processo

La signora C. riferisce che con decreto in data 28 marzo 1996 il Ministero della Pubblica Istruzione (in seguito: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ebbe ad indire un "concorso per soli titoli per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti all’immissione nei ruoli del personale docente della scuola elementare’.

Ai fini della presente decisione giova richiamare la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto in questione, a tenore del quale, "poiché, a norma dell’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/1994, l’iscrizione in graduatoria del concorso per soli titoli è consentita solo per due province, i docenti già inclusi nelle graduatorie del concorso per soli titoli che (…) intendono partecipare al concorso per essere iscritti nelle graduatorie di altra o di altre province, sono tenuti a chiedere il depennamento, rispettivamente, da una o da entrambe le graduatorie in cui originariamente erano iscritti. L’eventuale inosservanza di tale adempimento comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente concorso e la permanenza nella graduatoria con il punteggio già conseguito nel precedente concorso".

Risulta agli atti che con nota in data 14 maggio 1996 l’odierna appellante (già iscritta nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento di Campobasso e di Chieti ed intenzionata a partecipare alla selezione per cui è causa) comunicò che fosse propria intenzione quella di sostituire Chieti con Foggia e che – conseguentemente – fosse propria intenzione quella di concorrere all’assegnazione dei posti per le province di Campobasso e di Foggia.

Tuttavia, l’appellante riferisce che "a causa di una mera dimenticanza" non provvide a dare comunicazione della sostituzione effettuata al Provveditorato di Chieti.

All’esito della procedura in parola, la signora C. venne ammessa alla stipula di una contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Provveditorato agli Studi di Campobasso, con decorrenza dal 1° settembre 1996.

Tuttavia, essendo emersa (a seguito di una verifica informatica) la circostanza per cui l’appellante aveva mantenuto l’iscrizione in tre graduatorie provinciali (invece che in due), il Provveditorato agli Studi di Chieti disponeva a suo carico l’esclusione dell’appellante dalla graduatoria di quella provincia per gli anni scolastici 199697, 199798 e 199899.

A propria volta il Provveditorato agli Studi di Campobasso adottava il provvedimento in data 28 luglio 1997 (impugnato nell’ambito del primo giudizio), con il quale:

– escludeva la signora C. da tutti i benefìci derivanti dalla partecipazione al concorso per soli titoli indetto con D.M. 28 marzo 1996;

– disponeva la revoca con effetto immediato dell’incarico a tempo indeterminato conferitole con decorrenza dal 1° settembre 1996;

– disponeva l’annullamento ai fini giuridici del servizio a tale titolo effettuato, lasciando comunque acquisiti gli effetti economici medio tempore prodottisi.

Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla signora C. innanzi al T.A.R. della Basilicata il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.

Nell’occasione, i primi Giudici osservavano (in estrema sintesi) la conformità del provvedimento di esclusione rispetto al relativo paradigma disciplinare (rappresentato dal comma 4 dell’articolo 3 del D.M. 28 marzo 1996), atteso che il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’iscrizione su due sole province non poteva che determinare la radicale esclusione dalla procedura e non solo l’effetto di caducare gli effetti dell’iscrizione nella provincia – per così dire – "eccedentaria’.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla signora C., la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, co. 4, d.m. 28/3/96 – art. 401, d.lgs. 297/94 – art. 5, co. 6, d.m. 28/3/96);

2) Eccesso di potere sotto il punto di vista del travisamento dei fatti e della contraddittoria motivazione.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2010, presenti i procuratori delle parti costituite come da verbale di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un’insegnante precaria avverso la sentenza del T.A.R. del Molise con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Provveditore agli Studi di Campobasso, il quale l’aveva esclusa dal concorso per soli titoli per la scuola elementare indetto con D.M. 28 marzo 1996, per avere la stessa commesso una grave irregolarità (la candidata era rimasta iscritta nelle graduatorie relative a tre province – invece delle due ammesse – senza richiedere la cancellazione dalla terza provincia, come pure si era impegnata a fare).

2. Con il primo motivo di appello, la signora C. lamenta che la pronuncia in epigrafe risulti meritevole di riforma per avere ritenuto che la radicale esclusione dalla procedura concorsuale come conseguenza dell’iscrizione in tre (piuttosto che in due) province rappresentasse una determinazione vincolata alla luce delle previsioni di cui al decreto che ha indetto la procedura.

Al contrario l’appellante lamenta che, nell’adottare la pronuncia in epigrafe, il Tribunale abbia omesso di considerare che la lex specialis limitasse l’obbligo di depennamento alla sola provincia – per così dire – "eccedentaria’, con la conseguenza per cui, in caso di mancato depennamento (e di conseguente iscrizione in tre province) ci si dovesse limitare a caducare gli effetti relativi all’iscrizione in una sola provincia e non a disporre il radicale depennamento da tutte le province di iscrizione.

In definitiva, la pronuncia in questione risulterebbe erronea per avere ritenuto che la lex specialis della procedura consentisse una sola opzione ermeneutica (peraltro, del tutto sfavorevole agli interessi dei candidati), laddove la più corretta interpretazione della disciplina concorsuale deporrebbe nel senso del divieto di cancellazione da entrambe le graduatorie di iscrizione.

Con il secondo motivo di appello, poi, la signora C. osserva che il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di Campobasso impugnato in primo grado (con determinazione sostanzialmente confermata dal T.A.R.) sarebbe viziato per eccesso di potere, atteso che la corretta interpretazione ed applicazione della normativa di gara avrebbe, al più, consentito il depennamento dalla sola graduatoria relativa alla provincia di Chieti.

2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.2. In particolare, il Collegio osserva che la sentenza in epigrafe risulta meritevole di conferma, laddove ha osservato che la disciplina della procedura all’origine dei fatti di causa sanciva pacificamente l’esclusione dalla procedura per il caso (che qui ricorre) in cui il docente interessato avesse omesso di richiedere il depennamento del proprio nominativo dalle province ulteriori rispetto alle due in cui era ammessa l’iscrizione.

Ed infatti, il comma 4 dell’articolo 3 del d.m. 28 marzo 1996 (richiamando al riguardo la previsione di cui all’art. 401 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) ha stabilito che l’eventuale inosservanza al richiamato obbligo di depennamento comportava la radicale esclusione dalla partecipazione al concorso e la permanenza nella graduatoria con il punteggio già conseguito nel precedente concorso.

Ad avviso del Collegio, la previsione in questione (che non risulta essere stata impugnata dall’odierna appellante e che quindi risulta certamente idonea a governare la vicenda per cui è causa), per il suo carattere inequivoco, non ammetteva in alcun modo un’interpretazione di fatto correttiva (quale quella proposta dalla signora C.) a tenore della quale la conseguenza per l’omesso depennamento sarebbe stata limitata all’esclusione per le sole province – per così dire – "eccedentarie" rispetto alle due per le quali era comunque ammessa l’iscrizione e non avrebbe dato luogo alla radicale esclusione dalla procedura.

Dalla mancata impugnativa della previsione in parola, consegue che nella presente sede non possa esserne utilmente censurato il carattere di incongruità in relazione alle complessive finalità perseguite, atteso che essa ha comportato conseguenze immediatamente pregiudizievoli (edespulsive) a carico del candidato il quale avesse omesso di chiedere la propria cancellazione dalla terza provincia di iscrizione.

Conseguentemente, sul soggetto inciso dalla ridetta previsione gravava l’onere di impugnarne tempestivamente e a pena di decadenza qualunque profilo di presunta illegittimità.

Per le richiamate ragioni di ordine testuale non può essere condivisa la tesi secondo cui la richiamata disposizione aveva limitato il depennamento ad una sola provincia, atteso che il comma 4 dell’art. 3, cit. ha contemplato – al contrario – la radicale conseguenza della "esclusione dalla partecipazione al presente concorso e la permanenza nella graduatoria con il punteggio già conseguito nel precedente concorso".

Né può riconoscersi alcun rilievo ai fini del decidere ad un’indagine relativa all’intimo volere dell’odierna appellante, la quale avrebbe avuto l’intenzione di partecipare alla procedura per le sole province di Campobasso e Foggia, sostituendo quest’ultima alla provincia di Chieti.

L’effettuazione di una siffatta indagine non rinviene alcun fondamento nell’ambito della pertinente lex specialis, la quale, con la previsione rimasta inoppugnata e nella presente sede non più censurabile, ha connesso la conseguenza espulsiva al solo dato (per così dire: "formale ed estrinseco’) della mancata cancellazione da una delle (tre) province di iscrizione.

3. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9167 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellante delle spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, se dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 118/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Primo Referendario

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1375/2008 presentato dalla ENERSOL s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Strazzella, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lupo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del’Avv. Marra in Lecce, p.zza Mazzini n. 72;

contro

il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Irene Vaglia ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Taranto n. 92 presso lo studio dell’Avv. Lazzari;

per l’annullamento

1. della nota n. 15555 in data 14 luglio 2008 del Comune di Grottaglie con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW;
2. della deliberazione n. 42 del 29 maggio 2008 del Consiglio comunale di Grottaglie con la quale si disciplina la localizzazione sul territorio comunale degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW;
3. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì gli Avv.ti Lupo per il ricorrente e l’Avv. Vaglia per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 3 luglio 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto fotovoltaica di potenza pari a 0,99 MW.

Veniva a tal fine allegata copiosa documentazione tra cui relazione tecnica del progetto, elaborati e tavole grafiche, relazione esplicativa circa la non assoggettabilità a VIA, mappa catastale, ortofoto, planimetrie su varie scale e relazione tecnica asseverativa.

L’area destinata ad ospitare l’intervento è classificata come agricola e non è gravata da vincoli di alcun genere (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, etc.).

In data 14 luglio 2008 il Comune di Grottaglie ordinava di non effettuare l’intervento in quanto, da un lato, l’istanza doveva essere corredata altresì dalla documentazione prevista dall’art. 3 del disciplinare approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 29 maggio 2008; dall’altro lato, dovevano essere rispettate tutte le condizioni previste dal predetto disciplinare.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per una serie di motivi che il collegio ritiene così di rubricare:

1. Difetto di motivazione, in quanto non vengono esplicitati i documenti che, tra quelli indicati nell’art. 3 del disciplinare, dovevano effettivamente essere prodotti dall’interessata;
2. Violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, in quanto non sarebbe previsto in alcun modo l’esercizio di un siffatto potere regolamentare da parte delle amministrazioni comunali, il cui intervento potrebbe anzi comportare ulteriori e indebiti limiti normativi alla realizzazione di impianti ritenuti fondamentali per il raggiungimento di importanti obiettivi di politica ambientale;
3. Violazione della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede misure di compensazione ambientale (pari al 7% del costo dell’impianto), nonché fideiussioni disposte direttamente dal Comune, laddove la normativa di settore ascrive siffatta competenza esclusivamente in capo a Stato e regioni, peraltro per esigenze legate all’elevato impatto territoriale ed ambientale prodotto dai suddetti impianti. Violazione altresì dell’art. 23 Cost., nella parte in cui viene stabilita la corresponsione di un contributo nella sostanza riconducibile ad un tributo non altrimenti previsto da una fonte primaria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie eccependo in particolare che:

1. Difetta il requisito dell’integrazione dell’impianto con altre strutture a carattere commerciale, industriale o di servizi, così come sarebbe previsto dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;
2. Sussiste il potere di regolamentare, da parte del comune, le funzioni ad esso riservate, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost. e dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Alla udienza del 17 dicembre 2008 i rispettivi procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

1. In merito al regime applicabile è da respingere l’eccezione della difesa comunale, relativa alla necessaria integrazione dell’impianto con altre strutture di carattere commerciale, industriale o servizi, al fine di poter legittimamente ricorrere all’istituto della DIA. In assenza di tale integrazione, secondo la tesi comunale si dovrebbe infatti applicare il procedimento della autorizzazione espressa.

Per quanto attiene all’ambito di applicazione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, ratione temporis applicabile (ossia prima della sua abrogazione da parte della legge regionale n. 31 del 2008, che ha ridisciplinato tali aspetti, a partire dall’8 novembre 2008, data di entrata in vigore), essa prevede, al comma 1, che “per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 … con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 … nei seguenti casi:

a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire … ”.

Il successivo comma 2 prevede poi che “gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003”.

Secondo l’interpretazione data dall’amministrazione comunale, il riferimento al comma 1 operato dal comma 2 sarebbe da intendere nel senso che gli impianti fotovoltaici da collocare in zona agricola dovrebbero essere comunque integrati con altre strutture commerciali, industriali e terziarie.

Ad avviso di questo collegio, invece, il richiamo agli impianti di cui al comma 1 deve intendersi come riferito a tutte le strutture complessivamente enucleate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003 (disposizione questa a sua volta riportata, non a caso, dallo stesso comma 1 della norma regionale in commento), ossia con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza delle medesime e non anche alla loro particolare conformazione (o meglio integrazione) strutturale.

La disposizione regionale sembra dunque prevedere la possibilità di realizzare gli interventi de quibus anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi (comma 1).

Del resto, nella prospettiva indicata dalla difesa comunale la legge regionale avrebbe altrimenti giustificato, in questo modo, la presenza di talune strutture (per l’appunto industriali, commerciali, etc.) all’interno di aree (agricole) con esse incompatibili sotto il profilo urbanistico.

L’interpretazione cui il collegio ritiene invece di aderire è peraltro l’unica a consentire una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003).

Per tutte le ragioni evidenziate, l’eccezione sollevata dalla difesa comunale deve essere respinta.

2. Con riferimento all’esistenza di un potere regolamentare da parte del Comune, ritiene il Collegio che a quest’ultimo possa essere riservata la possibilità di disciplinare la realizzazione e, più in particolare, l’ubicazione degli impianti di energia rinnovabile.

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili, che si riverbera tra l’altro sulla possibilità di installare gli impianti suddetti anche in zona agricola, non è infatti senza limiti.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate o meno a tal fine. La disposizione citata sottintende proprio tale potere, laddove prevede che “nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518).

In questa stessa direzione, la recente legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce, all’art. 2, comma 2, che “i comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio”, nell’ambito delle zone agricole, ove porre eventualmente siffatti divieti.

Emerge dunque dal quadro normativo sopra delineato come le amministrazioni comunali, nel favorire l’installazione di impianti di energia pulita, conservino in ogni caso un certo potere discrezionale teso a disciplinare – se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale – il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.

Più in particolare, si ritiene che gli aspetti sostanziali possano essere disciplinati mediante atti amministrativi generali (si veda in questi termini la ridetta legge regionale n. 31 del 2008), qualora si intenda incidere su aspetti riguardanti eminentemente la tutela del patrimonio agricolo, mentre si dovrà ricorrere agli ordinari strumenti della pianificazione urbanistica, come rilevabile in altre analoghe fattispecie trattate da questa stessa sezione, qualora si intenda incidere anche su altri aspetti (urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, etc.).

Per quanto attiene invece agli aspetti procedimentali concernenti l’esercizio delle proprie funzioni – ipotesi qui ricorrente – si potrà utilizzare l’ordinario strumento regolamentare, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il quale dispone espressamente che i Comuni “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

Ciò detto, si evidenzia che l’art. 3 della delibera consiliare gravata prevede che l’istanza diretta alla realizzazione di siffatti impianti sia corredata da una documentazione ricomprendente, tra l’altro: la descrizione del contesto paesaggistico e dei “percorsi panoramici”, la rappresentazione fotografica dei prospetti e delle skylines, una relazione sulla durata di permanenza dell’impianto, elaborati di progetto, planimetrie su varie scale e sovrapposizioni tra stato di fatto e progetto, sezioni in scala, rendering.

Ritiene il collegio che tali previsioni, adottate come detto alla luce del richiamato potere di cui all’art. 117, sesto comma, Cost., rispondano nel complesso a principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato da un lato che va salvaguardata l’esigenza dei poteri pubblici locali di tutelare il territorio di propria competenza, e dall’altro lato che si tratta di adempimenti sì numerosi ma pur sempre realizzabili, anche attraverso la tecnologia attualmente disponibile, secondo la normale diligenza e professionalità posseduta da tecnici a tal fine abilitati.

Vanno dunque respinte le censure complessivamente rubricate al punto n. 2.

4. Deve invece essere accolta la censura riguardante la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento, atteso che l’amministrazione non ha in alcun modo puntualmente indicato quale sarebbe la documentazione eventualmente mancante dal confronto tra quanto in allegato alla DIA e quanto invece richiesto dal citato art. 3 del disciplinare, essendosi genericamente e apoditticamente limitata, la medesima, ad affermare la necessità di produrre “tutta la documentazione” di cui all’art. 3.

Né è stato specificato per quale motivo la documentazione comunque prodotta fosse o meno, in qualche misura, inidonea al raggiungimento dello scopo.

E ciò anche in considerazione della localizzazione dell’impianto in area agricola, della mancanza di vincoli paesaggistici ivi impressi, nonché della copiosa documentazione, in parte corrispondente a quella prevista dall’art. 3 (si vedano tra l’altro le planimetrie e gli elaborati progettuali) che era stata comunque allegata alla DIA.

Per tali ragioni va accolto il primo motivo di ricorso.

4. Appare inoltre illegittima la previsione relativa alla compensazione ambientale.

Ora, è vero che l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, dispone che “l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”, sicché se ne potrebbe desumere, a contrario, la possibilità di misure di compensazione a favore di altre collettività locali, e segnatamente i Comuni quali enti esponenziali.

Tuttavia, come affermato dal Consiglio di Stato (cfr. sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849) tale previsione va letta in via sistematica insieme all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono “l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

La sentenza della Corte cost. n. 383/2005, nel ritenere illegittima l’esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, va intesa nel senso che possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f).

Tanto si desume anche dalla successiva Corte cost. n. 248/2006, che, nel ritenere consentita la fissazione di misure compensative pure in relazione ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha statuito che l’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità ad opera di Corte cost. n. 383/2005, prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni “misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” in riferimento a “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”, con specifico riguardo altresì alle opere in questione.

Sotto tale profilo, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche del parco fotovoltaico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

Infatti, secondo il citato art. 1, comma 4, lett. f), le misure compensative sono solo eventuali, e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Dunque, non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente.

E comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune (Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849).

Il motivo indicato sub n. 3 deve dunque essere accolto.

5. Appare in ultimo esente da vizi di legittimità la previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell’impianto in caso di cessazione dell’attività.

Tale adempimento, comunemente richiesto nella prassi (in materia di governo del territorio si veda altresì la c.d. garanzia “a prima richiesta” da presentare per gli oneri di urbanizzazione), non costituisce infatti una prestazione impositiva ex art. 23 Cost., come tale da prevedere solo per legge, quanto piuttosto una obbligazione contrattuale da assumere con terzi soggetti (garanti) che la amministrazione comunale, in applicazione di principi di diritto comune cui la stessa può legittimamente ricorrere (cfr. art. 1-bis della legge n. 241 del 1990), ritiene di imporre al fine di cautelarsi dinanzi ad eventuali inadempimenti del privato (nella specie concernenti l’obbligo di rimuovere gli impianti in caso di cessazione dell’attività).

Tale censura non può dunque trovare ingresso.

6. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso, con riferimento alle censure indicate ai punti 3 e 4, è fondato e deve essere pertanto accolto. Per l’effetto annulla in parte qua la nota n. 15555 in data 14 luglio 2008 e, con esclusivo riferimento alla determinazione della compensazione ambientale, la deliberazione consiliare n. 42 del 29 maggio 2008.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1375/2008, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Per l’effetto annulla la nota n. 15555 in data 14 luglio 2008 del responsabile SUAP e, in parte qua, la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29 maggio 2008.

Liquida le spese del presente giudizio in euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA, da porre a carico dell’amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale SENTENZA N. 260 del 2006 Conflitto di attribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Filippo M., il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con “ordinanza-ricorso” del 7 novembre 2001, pervenuta a questa Corte il 19 novembre 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 179), con la quale la Camera, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato M., che sono poste all’origine di tale procedimento penale.

Il giudice ricorrente premette che tali dichiarazioni sono state rilasciate dall’imputato nel corso di un’intervista radiofonica del 31 luglio 1997, durante la quale il deputato M., interrogandosi sulle “differenze” intercorrenti tra il pluripregiudicato G. B. ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. G. C., si era espresso, rivolgendosi al giornalista, nei seguenti termini: «Ma lei traB. e C. e tra iB. e i C. vede differenze? È già provato che parte della magistratura di Palermo è criminale. Vi sono a Palermo criminali vestiti da giudice. Questo è più sconvolgente ancora. Molte inchieste di Palermo sono inchieste criminali e sono condotte da criminali vestiti da giudici, oltre che dissennati».

Su querela del dott. C., il PM ha esercitato l’azione penale avverso il deputato M..

La Camera dei deputati, con la deliberazione del 6 marzo 2001, ha, tuttavia, ritenuto coperte dalla guarentigia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, tali dichiarazioni, giacché il deputato M., esprimendole, si sarebbe «inserito nella perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario e al modo di procedere della magistratura».

Il giudice, premessi ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che così operando la Camera abbia violato la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all’Autorità giudiziaria dagli artt. 101, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione e chiede, pertanto, che l’atto sia annullato, con declaratoria di non spettanza del potere esercitato dalla Camera stessa.

Infatti, a giudizio del ricorrente, né nella delibera, né nella relazione della Giunta «si individua un collegamento tra le espressioni contestate al deputato come diffamatorie e la sua attività parlamentare».

In particolare, non sono menzionati atti parlamentari posti in essere dal deputato, mentre viene menzionato il fatto, stimato dal giudice privo di rilievo, che l’on. M. ha ricoperto in passato la carica di Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice aggiunge che neppure i documenti prodotti in giudizio dalla difesa del deputato M. dimostrerebbero la sussistenza del necessario nesso funzionale.

In particolare, le dichiarazioni oggetto di imputazione non sarebbero «riproduttive di contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali» anteriormente al fatto di reato contestato.

Il giudice prende in considerazione, sotto tale riguardo, un primo intervento dell’imputato in Commissione parlamentare del 5 febbraio 1997, evidenziando che esso si esaurirebbe in una “eccezione procedurale”, ed un secondo intervento del 18 febbraio 1997, svolto nella medesima sede.

In quest’ultima occasione, il deputato M., osserva il giudice, ebbe ad esprimere «un apprezzamento di disvalore» nei confronti del dott. C., poiché questi avrebbe pubblicamente manifestato benevolenza nei riguardi del pregiudicato S. C., al quale, al termine di un suo trasferimento, si era rivolto con le seguenti parole: «Come sta? Ha viaggiato bene? Ha bisogno di niente?».

Tuttavia, il giudice ritiene che tale episodio evidenzi una censura, da parte del deputato M., circa una supposta condotta priva del «necessario distacco nei confronti di soggetti comunque implicati in gravi fatti criminali», ma che esso sia privo di «sostanziale corrispondenza» con le frasi oggetto del giudizio, che equivalgono, invece, ad un «giudizio di equivalenza tra un soggetto, il B., appartenente alla mafia, ed il magistrato C.».

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 154 del 2003, depositata il 9 maggio 2003.

Il Tribunale di Roma ha provveduto a notificare tale ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 20 maggio 2003, e li ha poi depositati il successivo 6 giugno.

3. – Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso – senza, peraltro, esplicitare alcun argomento a supporto di tali eccezioni – e sostenendo, nel merito, l’infondatezza dello stesso, con conseguente necessità di riconoscere la spettanza alla Camera del potere di dichiarare l’insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato M..

La Camera osserva, anzitutto, che l’on. M., avendo ricoperto la carica di Ministro di grazia e giustizia e di vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, ha espresso convincimenti maturati «nell’esercizio delle funzioni istituzionali da lui assolte».

In particolare, sussisterebbe tra le dichiarazioni oggetto di imputazioni e l’intervento in Commissione parlamentare del 18 febbraio 1997, già ricordato dal giudice ricorrente, «piena coincidenza», posto che in quest’ultima occasione il deputato M. avrebbe specificamente ipotizzato la rilevanza penale della condotta attribuita al dott. C. nei confronti di C..

Vi sarebbe per tale ragione una «sostanziale corrispondenza di significati» idonea a far ritenere sussistente il nesso funzionale, posto che non sarebbe necessaria, a tale scopo, la «identità testuale» delle espressioni.

Parimenti richiamabile, secondo la difesa della Camera, sarebbe l’interpellanza n. 2/252 del 21 ottobre 1996, sottoscritta dal deputato M., con cui si sono ipotizzate «irregolarità e illegalità compiute dalla procura della Repubblica di Palermo», in ragione della supposta violazione del segreto d’ufficio e dell’inserimento agli atti di un procedimento penale di dichiarazioni «non rilevanti ai fini penali», con l’ipotetico obiettivo, da parte della Procura di Palermo, di «lanciare sospetti infamanti nei confronti di parlamentari della Repubblica e di un movimento politico».

La Camera invoca, altresì, numerosi atti parlamentari successivi alle dichiarazioni ritenute insindacabili, affermando che essi possano essere ugualmente utilizzati per la verifica del nesso funzionale, a prescindere da tale circostanza cronologica e dal fatto che parte di essi non provenga direttamente dal deputato M., che ne ha sottoscritti solo alcuni.

Tali atti conterrebbero «dure critiche nei confronti della Procura di Palermo» e sarebbero perciò in corrispondenza funzionale con le dichiarazioni giudicate insindacabili.

4. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Camera dei deputati ha depositato memoria, insistendo affinché il ricorso sia dichiarato in rito improcedibile o inammissibile, o comunque infondato nel merito, e ribadendo a sostegno di tali conclusioni le argomentazioni precedentemente svolte.

Considerato in diritto

1. – Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma nega che spetti alla Camera dei deputati deliberare, nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater, n. 179), che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Filippo M., al quale era stato contestato il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del dott. G. C., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione.

In particolare, era contestato al deputato M. di avere offeso la reputazione del dott. C. dichiarando, in un’intervista radiofonica concessa il 31 luglio 1997, che tra quest’ultimo e il pluripregiudicato G. B. non vi sarebbero state “differenze”, e che «parte della magistratura di Palermo è criminale», sicché molte inchieste ivi svolte sarebbero «condotte da criminali vestiti da giudici, oltre che dissennati».

Il giudice ricorrente ritiene insussistenti i presupposti dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, mancando il nesso funzionale con alcun atto parlamentare del deputato M. avente ad oggetto i fatti di cui alle dichiarazioni oggetto del giudizio.

2. – Deve, preliminarmente, essere ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell’ordinanza n. 154 del 2003.

3. – Nel merito, il ricorso è fondato.

Spetta a questa Corte valutare se le dichiarazioni rese dal deputato M., di cui la Camera dei deputati ha dichiarato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dall’interessato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riproduttive di un’opinione espressa in sede parlamentare» (v., tra le molte, le sentenze n. 28 del 2005 e numeri 11 e 10 del 2000).

In tale indagine, non assumono rilievo né gli atti attribuibili ad altri parlamentari (v. sentenze numeri 193, 164 e 146 del 2005 e n. 347 del 2004), né quelli posti in essere dal deputato M. in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del presente giudizio (sentenze numeri 223, 164, 146 e 28 del 2005; numeri 347 e 246 del 2004; n. 521 del 2002 e n. 289 del 1998).

Pertanto, la verifica circa la sostanziale identità di contenuti tra attività parlamentare e dichiarazioni oggetto di declaratoria di insindacabilità deve essere circoscritta ai soli atti parlamentari che verranno presi in considerazione. Va, infatti, ribadito – nonostante le contrarie deduzioni della difesa della Camera circa l’invocabilità di atti posteriori alle dichiarazioni, ovvero formulate da altri membri delle Camere – che, in linea di principio, il “contesto politico” o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Infatti, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, non siano il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall’insindacabilità), esse sono una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione.

In applicazione di tale premessa, questa Corte non può, anzitutto, che escludere la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra dichiarazioni intese a caratterizzare il complessivo operato della Procura della Repubblica di Palermo, ed in particolare del suo Procuratore, in termini espressivi di modalità “criminali” e di stampo mafioso, ed atti parlamentari riferibili al deputato M., con cui sono poste in luce vicende asseritamente significative, per usare l’espressione della Camera, della «perdurante polemica […] tra potere legislativo e potere giudiziario», attribuibili ad altro ufficio giudiziario, ossia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (interrogazione del 24 luglio 1997; interrogazione del 21 novembre 1996; interrogazione del 7 novembre 1996).

In secondo luogo, l’interrogazione del 16 ottobre 1996 si limita a segnalare pretesi abusi nel ricorso alle intercettazioni telefoniche da parte di numerose Procure della Repubblica, tra cui quella di Palermo, mentre l’interpellanza del 21 ottobre 1996 sollecita un’ispezione ministeriale presso la Procura di Palermo, con riguardo ad uno specifico episodio di pretesa violazione del segreto d’ufficio; si tratta di atti che non investono in termini generali la conduzione della Procura palermitana, ma isolano peculiari fattispecie ritenute degne di indagine, la cui eventuale sussistenza in nessun modo potrebbe condurre alla affermazione che il Procuratore della Repubblica sia un criminale, dedito intenzionalmente a violare la legge con metodo mafioso, nel corso della propria attività di indagine.

Infine, l’intervento del 18 febbraio 1997 in Commissione parlamentare costituisce per il deputato M. l’occasione per chiedere chiarimenti sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico di «magistrati del distretto di Palermo» e su un episodio, riportato dalla stampa, che avrebbe evidenziato un’asserita indebita cortesia di modi del dott. C. nei confronti del pregiudicato C.. Si tratta con ogni evidenza di profili per niente sovrapponibili alla conclusione che il Procuratore della Repubblica sia dedito a delinquere, con modalità mafiose, nell’esercizio delle proprie funzioni.

4. – In assenza di ulteriori atti parlamentari con cui porre a raffronto le dichiarazioni in questione, ne discende che l’impugnata delibera di insindacabilità ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del deputato Filippo M., di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione;

annulla per l’effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 179).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

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