Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1385 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. e C.L. impugnavano l’avviso di accertamento, relativo all’IRPEF anno d’imposta 1993, che aveva tratto origine da una segnalazione della G.d.F. di Napoli che, a seguito di verifica a carico della società Dasbo Carni s.r.l. aveva rilevato l’utilizzo di fatture false da parte dei ricorrenti.

Eccepivano l’illegittimità dell’accertamento in quanto motivato per relationem ad altri atti ad essi ignoti e l’esistenza di una regolare contabilità relativa a rapporti economici reali.

La Commissione Tributaria Provinciale, riconoscendo che le affermazioni della Guardia di Finanza erano state acquisite acriticamente, accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza l’Ufficio proponeva appello; i contribuenti resistevano eccependo preliminarmente la mancata allegazione dell’autorizzazione della D.R.E..

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, indicata in epigrafe, accoglieva l’appello.

Contro tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione articolato su di un triplice motivo; l’agenzia non controdeduce.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso in esame i contribuenti denunciano la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nonchè vizio della motivazione, per non avere il giudice dell’appello risposto sull’eccezione come formulata – relativa alla omessa allegazione dell’autorizzazione, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, della competente Direzione Regionale -, ma su un’eccezione mai formulata relativa all’esistenza dell’autorizzazione stessa.

Il motivo, come proposto, è infondato.

Deve preliminarmente rilevarsi che il citato art. 52, comma 2, che prevedeva l’autorizzazione de qua, è stato abrogato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. c; tuttavia dovendo configurarsi l’autorizzazione di cui a tale norma come un presupposto processuale (Cass. 1914 del 2008), l’abrogazione di cui sopra non potrà avere alcun effetto, essendo intervenuta in epoca successiva alla impugnata sentenza.

Nel caso di specie, pertanto, l’autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, doveva esistere ed essere anteriore alla proposizione del gravame. Il giudice dell’appello sul punto ha ritenuto che tanto sia stato provato essendo stata indicata sia il numero di protocollo che la data di rilascio della stessa. Pur non essendo stata detta autorizzazione prodotta, tale decisione è, ad avviso di questo collegio, corretta in quanto gli elementi forniti dall’appellante, ovvero il numero di protocollo e la data di rilascio, sono tali da consentire la verifica dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione e della circostanza che tale rilascio sia antecedente alla proposizione dell’appello.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti eccepivano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere dato il giudice dell’appello valore di prova al processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza presso un terzo in assenza di esso contribuente e con riferimento a fatti accaduti nel 1993, cioè sei anni prima dell’accertamento notificato nel 1999.

Il motivo, come proposto, è inammissibile (Cass. 16459/2004) alla luce del pacifico e condiviso principio, (Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998) secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Si è coerentemente ritenuto (Cass. 14.4.2000 n. 4891; 4.3.2000 n 2446; 5.5.98 n. 4525) che la motivazione può dirsi carente solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una adeguata disamina logico-giuridica.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta, con riferimento alla motivazione, che la stessa sia basata su presupposti errati, fuorvianti e non omogenei, consistenti nella valenza probatoria data al processo verbale della Guardia di Finanza. In effetti la motivazione dell’impugnata sentenza esamina a tutto tondo la pluralità di elementi indiziari sottoposti al suo vaglio: sul punto è pertanto precisa, congrua e conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte la quale ha affermato (Cass. n. 2847 del 2008; n. 1023 del 2008) "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale". 3. Con il terzo motivo i contribuenti eccepiscono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere il giudice dell’appello ritenuto legittima l’esibizione di documenti prodromica all’accertamento (il processo verbale della G.d.F.) solo in sede di appello.

Il motivo è infondato secondo i principi già enucleati da questa Corte (Cass 2008 n. 28019 e, a contraris, Cass. n. 23580 del 2009) che ha affermato: "In tema di appello avverso le decisioni delle commissioni Tributarie di primo grado, il D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti, indipendentemente dalla circostanza dell’impossibilità incolpevole dell’interessato di produrli in primo grado; requisito, quest’ultimo, richiesto dall’art. 345 c.p.c., u.c., ma non dal citato art. 58. Da ciò consegue che costituisce erronea applicazione della norma in parola l’affermazione secondo cui la produzione documentale nel giudizio d’appello risulta illegittima ove non sia stata provata l’impossibilità incolpevole di versarla agli atti del giudizio di primo grado".

Correttamente pertanto il giudice dell’appello ha preso in considerazione il processo verbale della Guardia di Finanza prodotto solo in appello dall’ufficio.

In ragione di tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4644 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia Delle Entrate ricorrono in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa. Quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto dalla soc. Barresi s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale, relativamente al periodo d’imposta 1996, veniva rettificato il reddito della società, con conseguente maggior imposta Irpeg e Ilor, oltre sanzioni ed interessi. Tale avviso traeva origine da un Processo verbale della Guardia di Finanza che aveva accertato, – previa comparazione tra i prezzi di cui ai cartellini di vendita ed i prezzi di acquisto, detratti gli sconti da saldi e da stock, – una sottodenuncia dei ricavi, che veniva aumentata portandola ad un ricarico medio ponderato del 90%;

che il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su di un motivo unico con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40 nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;

che l’intimato non controdeduce.
Motivi della decisione

che il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate;

che la difesa degli stessi ha richiesto nell’odierna pubblica udienza un rinvio al fine del deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate solo dopo la chiusura della discussione e comunque senza aver dedotto nè provato di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che, a Sezioni Unite (Cass. n. 627 del 2008) ha affermato: "La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1". che non v’e luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5405

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 luglio 2010, rigettava l’appello proposto da N.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 1 giugno 2010, di rigetto della declaratoria di inefficacia della misura della custodia in carcere in applicazione della disciplina della c.d. "contestazione a catena", con riferimento all’ordinanza di custodia in carcere adottata nell’ambito del procedimento de quo e relativa ai reati di estorsione e tentata estorsione aggravate, per i quali era intervenuta sentenza di condanna in primo grado, ed altra precedente ordinanza del 9 luglio 2003 di applicazione della misura della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa ed altri reati, in relazione ai quali erano intervenute sentenza di condanna in primo e in secondo grado annullata, però, con rinvio dalla Corte di Cassazione.

Diversamente dal Tribunale di Nola, che aveva ritenuta inibita ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell’identico disegno criminoso ex art. 81 cpv. c.p.; in mancanza di pronuncia definitiva in relazione al fatto di cui all’ordinanza del 2003, il Tribunale di Napoli, in sede di appello, osservava che tale continuazione doveva ritenersi esclusa, facendo riferimento alla motivazione di un’ordinanza del G.I.P. in data 14 maggio 2008, che affrontava la medesima questione, e non considerava rilevante che tale continuazione fosse stata riconosciuta ad altro imputato, posto che la valutazione dell’atteggiamento psicologico non può che essere personale.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 310 e 597 c.p.p., in quanto il giudice di appello avrebbe violato il principio devolutivo, posto che l’ordinanza del Tribunale di Nola aveva individuato quale causa del rigetto dell’istanza dell’imputato la non definitività della sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 20 luglio 2006 relativa al procedimento per il quale si chiedeva la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare emessa nel 2007, così che il Tribunale avrebbe totalmente trascurato i punti dedotti nell’ordinanza oggetto di gravame nonchè dei correlativi motivi di impugnazione, articolando la motivazione su questioni non più oggetto di doglianza.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il "devoluto" al giudice di appello in sede di riesame è, nel caso di specie, la applicabilità della c.d. contestazione a catena, e, pertanto, correttamente sul punto si è pronunciata l’ordinanza impugnata, premettendo di non potersi esimere, diversamente da quanto ritenuto dal precedente giudice, dall’esaminare la questione della sussistenza di una connessione qualificata, sub specie della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., necessaria ai fini dell’applicabilità della disciplina della c.d. contestazione a catena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8286 determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In parziale riforma della pronunzia del Tribunale, la Corte d’appello di Roma ha affermato la responsabilità di D.F. N. in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5 e, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ritenuta l’equivalenza tra le dette circostanze, ha determinato la pena per il reato di furto consumato in due anni di reclusione ed Euro 450,00 di multa, l’ha ridotta ex art. 56 c.p. ad un anno di reclusione e 300,00 Euro di multa, l’ha infine diminuita di un terzo per la scelta del rito.

La pena finale è stata quindi determinata in otto mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa.

2. Ricorre per cassazione l’imputato censurando il metodo di determinazione della pena. Si sarebbe prima dovuto partire dalla pena base prevista per il reato di tentato furto aggravato, indi si sarebbe dovuto esprimere il giudizio di comparazione tra circostanze ed infine si sarebbe dovuta calcolare la diminuzione per la scelta del rito.

Erroneamente il giudizio di comparazione è stato compiuto prima della determinazione della pena per il delitto tentato.

3. Il ricorso è infondato.

Esso trascura che le aggravanti indicate sono ad effetto speciale ed implicano la determinazione della pena edittale in modo autonomo rispetto a quella prevista per il reato base.

In particolare, ex art. 625 c.p., u.c., la pena è da tre a dieci anni di reclusione e da 206,00 a 1549,00 Euro di multa.

E’ dunque evidente che per determinare la pena per il delitto tentato, che come è noto è rapporta a quella per il delitto consumato, si è reso necessario esperire il giudizio di bilanciamento tra le circostanze al fine di stabilire se l’equivalenza tra le circostanze stesse o la prevalenza dell’attenuante potessero consentire la determinazione della sanzione base ai sensi dell’art. 624 c.p. e non dell’art. 625 c.p., u.c..

La Corte di merito si è attenuta a tale ineludibile criterio, ripetutamente enunciato da questa Suprema Corte (da ultimo Cass. 1^, 21/10/2005, Rv. 232412): ha eliso gli effetti ben sfavorevoli delle circostanze aggravanti per effetto del già detto giudizio di equivalenza, ha quindi correttamente determinato la pena base, rapportata al delitto consumato, ai sensi dell’art. 624 nei termini che si sono sopra riportati; pedissequamente ha ridotto la pena quasi nella misura massima per effetto dell’art. 56 c.p. ed ha infine diminuito la sanzione per la scelta del rito.

Dunque, conclusivamente, non si configura alcuna lesione del criterio legale di determinazione della pena.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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