T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori Mancaniello ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2012, n. 6778

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 2004 il Tribunale di Napoli, decidendo sulle domande proposte da L.M. e L.F. contro la vicina P.A.V., dichiarò improponibili, in quanto coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 6647 del 1993 del medesimo Tribunale, le domande dirette ad accertare l’illegittimità delle opere eseguite dalla convenuta sul lastrico solare del proprio appartamento ubicato al secondo piano del fabbricato sito in (OMISSIS), confinante al lato ovest con l’immobile degli attori, in quanto realizzavano una veduta illegittima, ed alla loro eliminazione, mentre, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 25.500, oltre ulteriori Euro 1.500 annui dalla decisione alla effettiva rimozione della veduta.

Interposto gravame principale da parte della P.A. ed incidentale da parte dei L., con sentenza n. 2577 del 26 giugno 2008 la Corte di appello di Napoli riformò in parte la decisione impugnata, condannando la convenuta al pagamento della minor somma di Euro 16.000, comprensiva della rivalutazione e degli interessi legali, oltre che al pagamento della metà delle spese legali, che dichiarò compensate per l’altra metà. A sostegno della sua decisione il giudice di secondo grado, ribadita l’infondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta anche con riferimento alla domanda della controparte di risarcimento dei danni, affermò che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la convenuta aveva nel frattempo provveduto ad eliminare la veduta illegittima mediante l’installazione di opportuni accorgimenti, che il consulente tecnico d’ufficio, nella sua relazione del 6 ottobre 2003, aveva descritto in una ringhiera posta a metri 1,50 dal muretto di confine con la proprietà dei L., ricoperta per una lunghezza di metri 15,50 a partire dal lato nord del terrazzo con una barriera di legno alta 2 metri, sicchè il danno risarcibile andava calcolato con riferimento al minor arco temporale compreso tra il 1988, quando l’abuso era iniziato, all’ottobre 2003, data in cui ne risultava accertata la eliminazione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 3 agosto 2009, L.M., in proprio e quale erede del fratello F., propone ricorso, sulla base di tre motivi.

P.A.V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui la controparte resiste con controricorso. La ricorrente in via incidentale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che pongono questioni logicamente prioritarie rispetto agli altri motivi.

Con il primo motivo P.A.V. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., assumendo l’erroneità della decisione della Corte di appello per non avere rilevato che la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla controparte doveva ormai ritenersi preclusa per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6647 del 1993, pronunciata dal Tribunale di Napoli all’esito della precedente controversia con cui gli attori avevano lamentato l’illegittimità della veduta realizzata nel suo immobile.

A sostegno della censura la ricorrente in via incidentale invoca l’applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte ha l’onere di concentrare in un unico processo le pretese giuridiche tra i medesimi antagonisti in ordine allo stesso fatto posto a base della lite.

Il mezzo è infondato.

Il capo della decisione impugnato ha rigettato l’eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta sulla base del dato, del tutto pacifico, che nel primo giudizio il L. aveva chiesto l’accertamento della illegittimità della veduta realizzata dalla controparte e la sua eliminazione, senza mai proporre domanda di risarcimento dei danni; ha quindi osservato che, non essendo tale richiesta mai stata formulata, non era stata nemmeno esaminata dalla precedente decisione, sicchè nei suoi confronti non poteva configurarsi alcun giudicato.

Il ragionamento svolto dal giudice di merito, che muove dal fatto incontroverso circa la mancata proposizione dell’azione risarcitoria nel precedente giudizio, merita di essere condiviso, dovendosi rilevare, in risposta all’argomentazione critica mossa dalla ricorrente, che, diversamente da quanto dalla stessa sostenuto, nessuna norma processuale dispone che la parte che agisca per l’accertamento dell’illecito e per la condanna alla rimozione dei suoi effetti sia tenuto, nella stessa sede, anche a proporre domanda di risarcimento del danno conseguente, si da ritenere che la pronuncia sull’illecito copra sempre ed assorba qualsiasi pretesa risarcitoria. Il principio invocato dalla ricorrente, per come formulato, è privo di consistenza giuridica, potendosi anzi per contro osservare che lo stesso sistema processuale consente di separare, all’interno dello stesso processo, la decisione sull’an dell’illecito da quella sul quantum ( art. 278 cod. proc. civ.). Il richiamo fatto dal ricorso alla sentenza di questa Corte n. 9744 del 1997 è del tutto inconferente, atteso che tale decisione si imita a ribadire il principio diverso dell’efficacia del giudicato sul diritto consequenziali affermando che l’accertamento giudiziale, passato in giudicato, sull’esistenza del fatto illecito fa stato nel secondo giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni, affrontando così un tema e stabilendo un principio affatto diversi. li secondo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia riconosciuto l’esistenza del danno in favore degli attori pur in mancanza di prova in ordine al pregiudizio dagli stessi in concreto subito.

Sotto altro profilo, la sentenza è criticata per non avere ritenuto che l’eliminazione della veduta fosse stata realizzata dalla convenuta già nel 1993, basando il proprio convincimento al riguardo sulla consulenza tecnica di parte attrice e senza considerare la lettera inviata dalla P. alla controparte nell’ottobre 1997, ove si dava atto dell’avvenuto arretramento della ringhiera.

Anche questo motivo è infondato.

La prima censura va respinta dovendosi confermare l’orientamento del tutto prevalente di questa Corte secondo cui l’esercizio di un diritto reale in forma abusiva, perchè insussistente, determina una limitazione automatica del diritto di godimento dell’altrui proprietà, tale da poter configurare l’esistenza di un danno in re ipsa, che, come tale, non necessita di una specifica attività probatoria (Cass. n. 25475 del 2010; Cass. n. 11196 del 2010; Cass. n. 7972 del 2008; Cass. n. 4480 del 1981).

La seconda censura è pure infondata, essendo sufficiente al riguardo rilevare che, stante l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell’illegittimità della veduta realizzata dalla convenuta, gravava sulla stessa e non già sulla controparte la prova della sua eliminazione. La ricorrente sul punto non ha però allegato di avere fornito, dinanzi al giudice di merito, prove al riguardo, eccetto la missiva dell’ottobre del 1997, che però non appare, ai fini del riscontro del vizio di motivazione, elemento decisivo, tenuto conto del suo contenuto obiettivo, così come riprodotto nel ricorso (in tale lettera invero la parte rappresenta di avere arretrato la ringhiera, ma aggiunge anche di dover organizzare l’installazione di idonei accorgimenti per l’eliminazione della venduta), nonchè del fatto che essa proviene dalla stessa parte onerata, sicchè non può ad essa attribuirsi alcun riconoscimento del fatto rappresentato.

Passando all’esame del ricorso principale avanzato da L. M., il primo motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnato per avere ritenuto che la convenuta avesse eliminato, alla data dell’ottobre 2003, la veduta illegittima, realizzando opportuni accorgimenti tali da impedire la ispectio e la prospectio sull’immobile dell’attore. Tale valutazione, ad avviso del ricorrente, è frutto di una errata e parziale lettura della consulenza tecnica d’ufficio, estratta dal suo contesto, non avendo la Corte considerato che il consulente, nel descrivere lo stato dei luoghi, aveva anche riferito che lungo l’intero perimetro del terrazzo della convenuta, ad eccezione del lato ovest ove la ringhiera risulta posta a distanza di metri 1,5 dal muretto di confine, la ringhiera stessa si presenta a distanza di soli cm. 20 dal muretto perimetrale e che "in prosecuzione del riferito lato Ovest e fino a raggiungere il lato sud del terrazzo, risultano apposti due annessi di legno tinteggiati in verde, dell’altezza rispettiva di mi. 1.30 e mi. 1,20, semplicemente appoggiati alla ringhiera e, per questo, del tutto precari". Alla luce di tali accertamenti lo stesso consulente aveva concluso circa la permanenza, allo stato delle servitù illegittime, "a carico del terrazzo di esclusiva proprietà del sig. L.M.", proponendo per la loro eliminazione "l’arretramento della ringhiera metallica esistente sul terrazzo P. ad una distanza di mt. 1.50 dal confine, limitatamente al tratto interessato".

In relazione a questo ed ai successivi motivi del ricorso principale la controricorrente eccepisce la loro inammissibilità per violazione dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, assumendo che la Corte di appello ha deciso ed opportunamente motivato tutte le questioni esaminate in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.

L’eccezione è manifestamente infondata in quanto, a prescindere dal suo contenuto, l’art. 360 bis non trova applicazione nel caso di specie, essendo tale disposizione, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1 lett. a), applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5), mentre la sentenza della Corte di appello di Napoli qui impugnata è stata depositata il 26 giugno 2008.

Tanto precisato, il mezzo va respinto nel merito.

Il giudice territoriale ha motivato la sua conclusione assumendo, mediante richiamo agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, che l’arretramento della ringhiera presente sul terrazzo della convenuta a metri 1,50 dal muretto di confine con la proprietà del L. e la sua copertura mediante una barriera in legno di canne dell’altezza di metri 2 a partire dal lato nord del terrazzo per una lunghezza di metri 15,50, costituivano accorgimenti idonei ad eliminare la veduta illegittima. Questa affermazione integra un apprezzamento di fatto non suscettibile, come tale, di sindacato in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che nella specie non è riscontrabile, non apparendo i passi della relazione del consulente tecnico in contrasto con le conclusioni raggiunte dalla decisione impugnata.

Decisiva in tal senso è inoltre la considerazione, che la ricorrente sembra completamente trascurare, che la Corte di merito ha tratto il proprio giudizio in ordine alla eliminazione della veduta muovendo esclusivamente dal contenuto della precedente sentenza di condanna intervenuta tra le parti nel 1993, cui ha riconosciuto natura di giudicato in ordine anche alla esatta portata del comportamento dovuto dalla convenuta. Dal dispositivo di tale pronuncia, riportato dalla sola controricorrente a pag. 2 del proprio atto, risulta che la condanna della P. aveva ad oggetto la "eliminazione della veduta esercitata sulla proprietà L. dalla ringhiera apposta sul lastrico di copertura del fabbricato… mediante arretramento alla distanza di mt. 1,50 dal confine", tratto che è per l’appunto quello che la Corte napoletana ha ritenuto interessato dalle opere poste in essere dalla convenuta. Anche sotto tale profilo, pertanto, la critica della ricorrente che la veduta non sarebbe stata completamente eliminata, risultando a tutt’oggi esercitabile da altri angoli o lati del terrazzo, non appare cogliere nel segno.

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di appello, per effetto dell’errore compiuto in ordine all’eliminazione della veduta illegittima, abbia ridotto l’entità del risarcimento del danno spettante agli attori, datando l’eliminazione dell’illecito all’ottobre 2003.

Il terzo motivo del ricorso principale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di appello, per effetto dell’errore compiuto in ordine all’eliminazione della veduta illegittima, abbia riconosciuto in favore degli attori il solo pregiudizio derivante dalla violazione della loro riservatezza e non anche il danno costituito dalla perdita di valore del proprio immobile.

I due motivi si dichiarano entrambi assorbiti in ragione del rigetto del primo motivo, da cui appaiono logicamente dipendenti.

Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la statuizione che ha posto a carico della appellante P. il pagamento di metà delle spese di lite, nonostante che la decisione di appello si presentasse sostanzialmente a suo favore.

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito applicato correttamente, in relazione alla statuizione di condanna impugnata, il principio di soccombenza processuale, tenuto conto che la convenuta, appellante in via principale, si era vista rigettare il primo motivo e, in parte, il secondo ed il terzo, con i quali aveva eccepito il giudicato in relazione alla domanda di risarcimento dei danni e, nel merito, di avere provveduto alla eliminazione della veduta illegittima già nel 1993.

I ricorsi vanno pertanto entrambi respinti, con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

respinge i ricorsi e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42670

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell’11/4/06, dichiarava non doversi procedere nei confronti di E.S. in ordine al reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 609 bis c.p., commi 1 e 2 perchè fazione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione, che la Corte Suprema qualificava come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte distrettuale, che con sentenza del 20/5/2010, in riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato l’ E. colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi: -manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alle dichiarazioni rese a dibattimento dalla parte offesa M.T. e dall’imputato, E.S., in quanto dette dichiarazioni non permettono di ritenere che gli episodi di violenza sessuale si siano consumati nelle date contestate: -ha errato il decidente nel ritenere che l’imputato abbia abusato delle condizioni di inferiorità psichica della p.o. mediante induzione, pervenendo a tale conclusione sulla base delle dichiarazioni rese dalla sorella della p.o. e dalla assistente sociale ( Mo.An.). che riferiscono dichiarazioni de relato. Peraltro la stessa Corte ha avuto modo di apprezzare la non affidabilità e credibilità della M..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, sottoposta al vaglio di legittimità da questa Corte, permette di rilevare la corretta analisi valutativa delle emergenze istruttorie, sviluppata dal giudice di merito, nonchè la insussistenza dei vizi motivazionali denunciati in ricorso.

Osservasi che la sentenza da atto che la M. in data 16/8/2000 ebbe a rendere sommarie informazioni al p.m. presso il Tribunale di Brindisi sulle violenze subite da E.S., rifiutandosi all’esito di sottoscriverle. Di poi, a distanza di soli 3 giorni, in data 19/8/2000. la stessa si presentò spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Torre Santa Susanna, dichiarando di volere sottoscrivere il suddetto verbale di sommarie informazioni ed aggiungendo la richiesta espressa di punizione del colpevole per i fatti narrati nelle precedenti dichiarazioni.

Ad avviso del decidente la parte lesa ha descritto con chiarezza le violenze subite, palesando soltanto incertezze sulle date, incertezze ritenute, a giusta ragione, comprensibili in dipendenza della conglutinazione temporale rilevata sulla donna dal perito dott. D. N..

La p.o. ha dichiarato di essere stata oggetto di violenza sessuale da parte dell’imputato per due volte, affermando di non essere stata consenziente in entrambe le occasioni, ma di non avere avuto la possibilità si sottrarsi alle voglie del prevenuto.

Ritenuta ferma la intrinseca coerenza e logicità della narrazione su cui si basa la prospettazione accusatoria, il giudice di merito, passa all’esame della attendibilità delle dichiarazioni della p.o., in particolare col richiamare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente del p.m., dott. D.N., il quale, nella relazione, prima, ed in sede di escussione dibattimentale, poi, ha rilevato la impossibilità che la vittima avesse potuto autonomamente elaborare i fatti oggetto di narrazione, accreditando la stessa di una assai elevata attendibilità concreta sul piano degli accadimenti materiali.

Ulteriori riscontri esterni a permettere di ritenere fondata la versione dei l’atti fornita dalla p.o. vengono dal decidente indicati nelle deposizioni del Maresciallo L. e della M. I., sorella della vittima.

Evidenzia, altresì, il giudice di seconde cure: l’ E., perfettamente edotto dei limiti intellettivi della donna ed anzi agevolato dalla pregressa conoscenza che gli derivava dal rapporto intrattenuto con la di lei sorella e che lo rendeva agli occhi della parte lesa come una persona ben nota, se non addirittura di famiglia, operò una azione di subdola induzione, utilizzando l’argomento della assegnazione in adozione della figlioletta/nipotina (bambina nata da una precorsa relazione intrattenuta dal prevenuto con la sorella della p.o.), per indurla ad avere con lui rapporti sessuali. Il discorso giustificativo sulla concretizzazione del reato contestato all’imputato si pone in perfetta assonanza con i principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità allorchè la Corte territoriale rileva che sul piano dell’elemento oggettivo non v’è dubbio che la M.. affetta da deficit intellettivo di medio grado, fu spinta e convinta dall’ E. ad avere rapporti sessuali che altrimenti non avrebbe avuto, con un’opera di persuasione sottile e subdola quale è la induzione (Cass. n. 32971/05), passata attraverso la dazione di piccoli beni, il progetto di scappare insieme e addirittura la promessa di adottare la figlia di lui e nipote di lei: tutti argomenti che, mentre non appaiono di certo in grado, in una situazione di normalità, di stimolare alcuno ad avere rapporti contro la propria volontà, diventano sicuramente rilevanti nei confronti di un soggetto passivo che. rispetto al comportamento della persona media, mostri assente o diminuita la propria capacità di resistenza agli stimoli esterni, attese le pregresse condizioni di menomazione, tali da incidere negativamente sull’individuo, come nel caso di specie.

Rilevasi, altresì, che correttamente il decidente ha evidenziato la integrazione dell’elemento soggettivo, non potendosi non ravvisare quella coscienza e volontà nella condotta del prevenuto di compiere atti invasivi della sfera sessuale della vittima, psichicamente minorata e. pertanto. facilmente oggetto di manipolazione e sottomissione, con soddisfazione dei desideri sessuali dell’agente.

Di poi, per quanto riguarda la condizione di inferiorità psichica non è necessario che essa configuri una vera e propria patologia mentale, essendo sufficiente che la persona offesa versi in una situazione psicologica che la renda incapace di resistere alla volontà del soggetto attivo (Cass. 20/9/07, Fronteddu), così che il soggetto passivo presta il suo consenso all’atto sessuale, ma il consenso è viziato e. quindi, giuridicamente irrilevante, in considerazione del differenziale di maturità sessuale rispetto al soggetto attivo (Cass. 2/12/05, Cannatella).

Va, peraltro, osservato che con il ricorso si tende ad una rivisitazione valutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuova analisi estimativa, dovendosi limitare detto decidente a vagliare la corretta applicazione della legge e la sussistenza di una compiuta e plausibile argomentazione motivazionale. sviluppata dal giudice di merito per pervenire a cogliere quella che ha ritenuto essere la verità processuale.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ E. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannato a versare, in favore della Cassa delle Ammende, una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.00.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 07-12-2011, n. 45705 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 18.01.2010 il Tribunale di Tivoli in Palestrina rigettava il ricorso proposto da P.V. avverso l’ordine di demolizione di opere abusive emesso dal PM il 28.02.2009 in forza di sentenza irrevocabile rilevando che la predetta non era legittimata ad agire nel presupposto che si era verificata la fattispecie acquisitiva di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, per non avere ottemperato all’ordinanza di demolizione dell’8.06.2004.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputata eccependo la nullità dell’ordine di demolizione sia perchè notificato a persona diversa (non coincideva la data di nascita) sia perchè non erano state indicate le modalità d’esecuzione e denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso che l’opera abusiva fosse stata edificata in stato di necessità; che illegittimo era l’ordine di demolizione di un bene già acquisito al patrimonio comunale; che l’immobile era stato sottoposto a sequestro probatorio "mai convertito"; che la succinta motivazione era apparente.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Palesemente inconsistente è l’eccezione di nullità dell’ordine di demolizione per l’assoluta genericità del rilievo che, quand’anche provato, si risolverebbe in un mero errore sulla trascrizione del giorno di nascita dell’imputata.

Pure inammissibile è la seconda doglianza perchè il PM emette l’ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell’esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine.

Solo se sull’eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a deciderle è il giudice dell’esecuzione, ma nella specie non è stata mossa una specifica censura sul punto.

Rilevato poi che anche nel resto il ricorso non propone specifiche da cui possa enuclearsi motivi rilevanti in sede di legittimità, si osserva che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall’autorità comunale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 3, comporta l’automatica acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l’immobile stesso sia dissequestrato Cassazione Sezione 3^ n. 10395/2010 RV. 246347; n. 35785/2004; n. 14638/2005; n. 16283/2005; n. 4962/2008; n. 48031/2008, RV. 241768.

In tali pronunce è stato affermato che l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica ope legis all’inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l’ulteriore adempimento della notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all’ente l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell’acquisizione.

Conseguentemente il manufatto abusivo dissequestrato, a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione comunale, andava restituito all’ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell’inutile decorso del termine di legge, donde la mancanza di legittimazione della condannata ad ottenerne la restituzione.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

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