Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 11424 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che A.G. e gli altri undici soggetti indicati in rubrica, con ricorso del 16 febbraio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 12 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione delle spese -, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 7.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 giugno 2008 -, era fondata sui seguenti fatti: a) l’ A. e gli altri undici predetti ricorrenti, con ricorso del 15 settembre 2000, avevano promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte un giudizio per ottenere, quali dipendenti in pensione del Comune di Torino il pagamento della somma corrispondente al differenziale di indennità di buonuscita tra quella loro corrisposta e quella corrisposta al medesimo titolo al personale statale; b) il Tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza del 30 gennaio 2007;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato ha affermato che: a) il ricorso proposto a nome dei ricorrenti, nell’originale depositato presso la Corte è del tutto privo della sottoscrizione autografa originale da parte del difensore indicato, ossia del prof. avv. Pietro L. Frisani e reca solamente l’apposizione, effettuata con assoluta evidenza con un mezzo meccanico, di un timbro "Pietro Frisani"; b) del pari, tutte le autentiche delle dieci procure, rilasciate su fogli separati e allegati al ricorso, non recano la sottoscrizione autografa del difensore ma l’apposizione, sempre effettuata evidentemente con mezzo meccanico dello stesso timbro "Pietro Frisani"; c) sia il ricorso, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., comma 1, sia la certificazione del difensore della autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura ad litem, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ.,, comma 3, debbono essere sottoscritti dal difensore con firma autografa.

Considerato che, con i tre motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione: a) la omessa considerazione che la paternità e la riferibilità dell’atto al difensore, Avv. Pietro L. Frisani, non è mai stata posta in contestazione da alcuno, tenuto conto che parimenti senza contestazione sono state compiute dallo stesso difensore le consuete attività processuali in difesa dei propri clienti; b) la omessa considerazione che l’orientamento della Corte di cassazione risulta "improntato nel senso della riconosciuta prevalenza del rispetto dei paradigmi sostanziali dell’ordinamento anche in presenza di ipotesi astrattamente non rispettose del dato meramente formale degli atti" e che, dunque, l’art. 125 cod. proc. civ., può ritenersi osservato allorquando gli elementi indicati nell’atto notificato rendono possibile desumere la provenienza dell’atto da un difensore munito di mandato; c) l’affermata equiparazione firma=autografia, la quale comporta che la presenza di un segno grafico (timbro) riferibile al difensore viene considerata tamquam non esset, nonostante che l’ordinamento processuale, ispirato alla libertà delle forme, esiga il rispetto della funzione e, conseguentemente, l’idoneità di forme diverse dall’autografia della sottoscrizione, purchè idonee a dimostrare la riconducibilità dell’atto al suo autore; d) l’omessa considerazione che l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, richiede che il difensore certifichi che la firma del cliente sia autentica, ma non anche che la sottoscrizione dello stesso difensore sia autografa;

che il ricorso non merita accoglimento;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che, nella specie, dagli atti risultano i fatti comunque incontestati tra le parti – che: a) l’originale del ricorso, proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, reca in calce non già la sottoscrizione autografa del difensore ma un timbro recante la dicitura "Pietro Frisani"; b) analogamente, le procure ad litem, conferite al difensore su fogli separati materialmente congiunti al ricorso recano in calce, dopo la sottoscrizione del conferente, non già la sottoscrizione autografa del difensore ma lo stesso timbro recante la dicitura "Pietro Frisani";

che la menzionata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, – disponendo:

"La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d’appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’art. 125 c.p.c." – ribadisce, da un lato, la necessità della sottoscrizione del difensore, imposta dal richiamato art. 125 cod. proc. civ., comma 1, e richiede, dall’altro, che tale difensore sia munito di "procura speciale";

che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte – condivisa dal Collegio – è fermissima nel ritenere che, poichè l’art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, in quanto la sottoscrizione – quale elemento formale cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore – è elemento indispensabile per la valida formazione dell’atto di parte (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 1275 del 2011, nonchè la sentenza n. 8042 del 2006);

che inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte – parimenti condiviso dal Collegio -, la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi dell’art. 83, comma 3, e art. 125 cod. proc. civ., comma 1, pur trovando il proprio fondamento in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, in quanto la dichiarazione della parte – con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere – è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10240 del 2009 e 6047 del 2003);

che, nella specie, la contemporanea mancanza della sottoscrizione del difensore sia in calce al ricorso per equa riparazione, sia in calce alla sottoscrizione delle parti conferenti la procura ad litem impedisce di applicare quel consolidato orientamento della Corte, secondo cui, allorquando tale elemento formale, cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi emergenti nello stesso atto, non ricorre alcuna invalidità dell’atto medesimo, come nel caso in cui – con riferimento al ricorso per equa riparazione – la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce al ricorso, risulti tuttavia apposta per certificare l’autenticità della sottoscrizione di conferimento della procura ad litem redatta nelle forme di cui all’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, giacchè, in tal caso, la firma del difensore realizza lo scopo non solo di certificare l’autografia cella sottoscrizione di conferimento del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di equa riparazione e di assumerne, conseguentemente, la paternità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8042 del 2006 cit. e 9490 del 2007);

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-03-2011, n. 408 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ditta T.C. di T. Geom. P. espone di aver ottenuto nei confronti del Comune di Pallagorio decreto ingiuntivo n. 566/09, per euro 14.565,77, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese per complessivi euro 675,00, emesso dal Tribunale Civile di Crotone, per il pagamento di somme dovute a seguito dell’aggiudicazione di un appalto di lavori.

Tale decreto, regolarmente notificato alla predetta Amministrazione Comunale, passava in giudicato in quanto non opposto nei termini di legge; il decreto era, quindi, rinotificato in forma esecutiva in data 22.1.2010.

A fronte del perdurante inadempimento del Comune, la ricorrente notificava atto di precetto, intimando il pagamento della somma dovuta e, quindi, procedeva ad azione esecutiva presso terzi con pignoramento rimasto però infruttuoso.

Stante al difficoltà nel recuperare le somme dovute, la ricorrente è quindi costretta a promuovere il presente giudizio di ottemperanza.

Alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Come è noto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall’art. 656 c.p.c.

Pertanto esso assume la piena autorità di "res iudicata" (TAR Puglia Bari, sez. I, 9 gennaio 2003; Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604), ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Conseguentemente, sussiste in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale e ciò nonostante il decreto ingiuntivo sia stato notificato ritualmente.

Va, pertanto affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione intimata ad ottemperare per intero al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata per quanto riguarda l’importo capitale, gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio come liquidate nella medesima sede. In particolare, va ribadito, che, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (Consiglio di Stato, sez. IV°, 26 settembre 1980, n. 958).

Non sono dovute, invece, le spese di precetto e pignoramento, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (TAR Lazio, sez. I°, 11 dicembre 1987, n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Ciò posto, nella specie, il ricorso va accolto nei termini e limiti sopra indicati e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo al Comune di Pallagorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ditta ricorrente creditrice gli importi ivi indicati.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Comune intimato, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora, quale "Commissario ad acta" il Prefetto di Crotone o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), con spese a carico del Comune di Pallagorio, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 1.500 (euro millecinquecento), oltre le spese documentate.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– dichiara l’obbligo del Comune di Pallagorio di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione, nei termini e limiti indicati in motivazione, al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione Comunale, a quanto previsto nel successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.

Condanna il Comune di Pallagoria al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 1500,00 oltre Iva e CAP, come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15377 Sfratto e licenza

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Svolgimento del processo

Con intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida R.R. conveniva in giudizio R.A. esponendo che nel 1978 aveva locato a C. R. un immobile adibito ad uso diverso per la durata di anni sei, termine di sessennio in sessennio prorogato fino al 10.11.1996;

che nelle more, esattamente il 16 dicembre 1991, era deceduto il conduttore, il cui figlio, G., dopo aver ceduto alla figlia, R.A., il ramo d’azienda composto dal negozio e generi alimentari connessi, dapprima aveva trattenuto per sè la porzione di immobile adibita a laboratorio di panificazione e quindi, nel marzo 1994, aveva concordato con il locatore il recesso dal contratto di locazione; che in data 25 ottobre 1994 aveva ottenuto dal Pretore di Piacenza convalida di licenza per finita locazione relativamente al negozio di panetteria con rilascio fissato al 10.11.1997. Aggiungeva che a seguito di transazione in data 19 novembre 1995 aveva rinunciato a dare esecuzione alla convalida ed aveva concesso in locazione alla stessa R., ad uso commerciale, oltre al negozio anche il laboratorio di panificazione per la durata di anni nove, dall’11.11.95 fino al 10.11.2004 senza necessità di disdetta; che comunque il 15 ottobre 2003 aveva comunicato formale disdetta per la data del 10 novembre 2004. In esito al giudizio, in cui la R. contestava la rinnovazione del contratto per omesso invio di una disdetta motivata, il Tribunale di Piacenza rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione proponeva appello il locatore ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 14 maggio 2008 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza il R. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso la R..
Motivi della decisione

L’unica doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della motivazione omessa e/o insufficiente, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio motivazionale denunciato quando, omettendo di indicare gli elementi di fatto da cui aveva tratto il proprio convincimento, ha confermato la sentenza appellata riguardo al punto in cui il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che la scrittura del 19.11.95 fosse costituita da due atti separati e non da un unico atto di transazione.

La censura è infondata. A riguardo, appare opportuno osservare che la Corte di merito ha spiegato in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva le ragioni della sua decisione evidenziando, in particolare, che, al momento della conclusione del nuovo contratto locativo, le parti contraenti avevano già composto le pregresse ragioni di contrasto. Ed invero – così motiva la Corte – la scrittura del 19 novembre 1995 era costituita, non da un unico atto di transazione, ma da due atti funzionalmente separati, una transazione ed una nuova locazione indipendente ed autonoma, con la conseguenza che i due contraenti conclusero il nuovo contratto di locazione solo dopo aver composto il rapporto litigioso insorto in precedenza, facendosi a tal fine delle reciproche concessioni e sacrificando, ciascuno, qualcuna delle proprie pretese in favore dell’altro (se il R. rinunciava a dare esecuzione all’ordinanza di rilascio del Pretore di Piacenza, la R. rinunciava alla richiesta di risarcimento dei danni che, a suo dire, avrebbe sofferto a causa della mancata disponibilità del laboratorio di panificazione).

Nè nella specie era configurabile una transazione novativa, la quale è riscontrabile unicamente quando la manifestazione della volontà delle parti, oltre a risolvere o a prevenire un lite, è diretta, mediante rinunzia reciproca anche parziale alle proprie pretese, a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova (cfr Cass. n. 7830 e n. 1946 2003).

Ora, la premessa torna utile perchè – così continuano i giudici di seconde cure – essendo stati stipulati, sia pure con un’unica scrittura, due contratti autonomi, l’uno dall’altro, la conduttrice ebbe a rinunciare, in via preventiva, al rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza mentre non avrebbe potuto farlo efficacemente in via preventiva, ostandovi il disposto della L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 1, che sancisce la nullità di ogni pattuizione preventiva diretta a limitare la durata legale del contratto. Ciò, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la rinuncia è ammessa solo quando il diritto è già nella disponibilità del rimandante. (cfr Cass. n. 11323/03).

Ciò posto, considerato che i rilievi del ricorrente non riescono ad individuare effettivi vizi logici nell’impugnata decisione, la quale al contrario appare fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione, non rimane che rigettare il ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 05-05-2011, n. 17696 Falsità

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Svolgimento del processo

I.A. ricorre personalmente avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa dal GUP del Tribunale di Sondrio, in data 12-10-2010, in relazione ai reati, consumato e tentato, di falso ideologico per induzione di cui agli artt. 48 e 479 e di favoreggiamento della permanenza in Italia di cittadini extracomunitari clandestini, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5.

In breve la vicenda: I., medico dell’INPS di Sondrio, in concorso con l’avvocato P.K.D. e con K. F.H., aveva presentato istanze di regolarizzazione L. n. 102 del 2009, ex art. 1 ter di alcuni cittadini (OMISSIS) – una delle quali andata a buon fine con rilascio del permesso di soggiorno, corredate da false attestazioni dell’esistenza di rapporti di lavoro, provenienti da persone invalide o con problemi economici – individuate da I. che si erano indotte a ciò dietro compenso e con l’accordo che gli stranieri non avrebbero mai prestato la loro opera.

Il ricorso è articolato in sei motivi.

1) Erronea applicazione degli artt. 48 e 479 in relazione all’art. 476 c.p., comma 2. Il permesso di soggiorno, tramite il richiamo a quest’ultima norma, è stato configurato, e ritenuto in sentenza, quale atto pubblico fidefacente – con conseguente pena edittale superiore, mentre, pur essendo atto pubblico, non fa fede fino a querela di falso.

2) Erronea qualificazione del fatto sotto altro profilo, quello della ricorrenza, in luogo del reato di cui all’art. 479 c.p., di quello di cui alla L. n. 2 del 2009, art. 1 ter (legge di conversione del D.L. n. 8 del 2009) – disciplina speciale rispetto a quella applicata, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le false dichiarazioni o attestazioni e la contraffazione o alterazioni di documenti – o l’utilizzo di tali documenti – nell’ambito della procedura di emersione.

3) Ulteriore violazione della legge penale, laddove al solo I. è stato contestato l’art. 479 c.p., mentre a tutti agli altri fittizi datori di lavoro è stata ascritta la violazione di cui all’art. 483 c.p. in relazione alla L. n. 2 del 2009, art. 1 ter.

4) Erronea applicazione della norma sul tentativo, in relazione alla presentazione delle false istanze di regolarizzazione non accolte, in quanto il reato contestato si perfeziona istantaneamente al momento della formazione dell’atto pubblico falso, e non ammette tentativo.

5) Erronea applicazione della legge penale per errore nella qualificazione giuridica del fatto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 che esige il fine di ingiusto profitto, della cui prova non vi è cenno nella sentenza impugnata.

6) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( art. 406 c.p.p.) per mancata notifica all’imputato e al difensore dell’avviso della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, che ha determinato nullità dell’autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e di tutti gli atti conseguenti, compreso il decreto di giudizio immediato.

Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ritenuto che il permesso di soggiorno, atto pubblico, non sembra potersi considerare come fidefacente, e che conseguentemente nella sentenza non si è dato atto del controllo effettuato sulla qualificazione giuridica del fatto, ne ha chiesto l’annullamento con rinvio al giudice a quo, per nuovo esame.

Il difensore d’ufficio avv. Anna Vittoria Vadino in data 11-4-2011 ha depositato memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato, essendo gli altri motivi inammissibili o infondati.

1) Va rilevato, in conformità alla requisitoria scritta del PG, che il permesso di soggiorno è atto pubblico che non fa fede fino a querela di falso, donde l’erronea qualificazione dei reati sub b) e c), ascritti al ricorrente, e, per l’effetto estensivo, dei reati sub e) ed f), ascritti alla P. e a K., non ricorrenti, e dei reati sub h) ed i) ascritti a K., non ricorrente, reati tutti qualificati, per effetto di contestazione suppletiva del PM, come aggravati ai sensi dell’art. 476 c.p., comma 2. 2) Palesemente erronea è invece la pretesa del ricorrente, di cui al secondo motivo, di qualificare i reati di falso, rispettivamente consumato e tentato, di cui agli artt. 48 e 479 c.p., ai sensi della L. n. 2 del 2009, art. 1 ter essendo la ratto di tale previsione, finalizzata a stroncare la prassi di dichiarazioni di lavoro subordinato compiacenti, quella di conferire rilevanza penale a qualunque tipo di falsa dichiarazione o attestazione, e di contraffazione o alterazione di documenti, e al loro utilizzo, commessi nell’ambito della procedura di emersione, ‘salvo che il fatto costituisca più grave reato. Inciso, quest’ultimo, che, lungi dall’attribuire carattere di specialità alla figura criminosa, ne evidenzia invece il carattere sussidiario. Con l’ovvia conseguenza che il reato previsto dalla legge speciale è integrato quando non ricorrano gli elementi costitutivi di altre figure criminose, nella specie quelli del falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione, secondo costante orientamento di questa corte relativo al permesso di soggiorno (Cass. 19924/2005).

3) Del pari priva di fondamento è la doglianza, avanzata con il terzo motivo, relativa alla mancata qualificazione del falso ascritto a I. sub specie di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ( art. 483 c.p.), che si assume contestata agli altri datori di lavoro. Mentre tale ultimo dato risulta meramente affermato, ed è comunque irrilevante, va osservato che il reato di cui all’art. 483 c.p. ricorre quando la falsa dichiarazione riveste autonomo rilievo essendo destinata a confluire in un atto pubblico senza che rientri nelle funzioni del P.U. attestarne la veridicità.

Il reato di cui all’art. 479 c.p. richiede invece che il P.U. integri la dichiarazione del privato con una sua attestazione di rispondenza al vero, che è quanto avviene nel caso del permesso di soggiorno (Cass. 29860/2006).

4) Non è ravvisabile violazione di legge nella configurazione del reato tentato laddove le false dichiarazioni dei datori di lavoro fittizi non hanno portato al rilascio del permesso dei soggiorno ai cittadini cinesi. Questa corte si è infatti pronunciata per la configurabilità, in generale, del tentativo del falso ideologico per induzione (Cass. 38226/2008), precisando in particolare che ricorre tale figura quando, a seguito dell’inganno, il P.U. compia atti idonei diretti in modo non equivoco all’adozione di un provvedimento ideologicamente falso (Cass. 12034/2007), nella specie ravvisabili (come risulta dal capo e d’imputazione) nelle iniziative dell’ufficio competente intese ad accertare la regolarità delle false dichiarazioni, cui erano seguite le indagini dei carabinieri.

5) Inammissibile è il quinto motivo (a tenore del quale non sarebbe provato il fine di ingiusto profitto richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5), in quanto non consentito nel giudizio di legittimità trattandosi di questione in fatto.

6) Manifestamente infondato il sesto, dal momento che la mancata notifica all’imputato e al difensore dell’avviso della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, costituisce vizio di nullità relativa a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepito dopo l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, ai sensi dell’art. 181 c.p.p., comma 2 e art. 491 c.p.p., comma 1, il che non è avvenuto.

La sentenza di primo grado va annullata senza rinvio in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, con effetto estensivo nei confronti degli imputati non ricorrenti P.K. D. e K.F.H., e con trasmissione degli al giudice a quo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di I.A. e, per l’effetto estensivo, nei confronti di P.K.D. e di K.F.H., e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sondrio per l’ulteriore corso.

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