Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-01-2011, n. 1669 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

IL relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente D.M.A. della cartella di pagamento emessa dalla concessionaria Gestline s.p.a. in relazione agli avvisi di accertamento per gli anni 1991 e 1992. La contribuente contestava l’assoluta mancanza di riferimento agli elementi costitutivi della pretesti e la inesistenza o nullità di asseriti provvedimenti giurisdizionali citati genericamente nella cartella. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Aversa costituendosi in giudizio rilevava che gli avvisi di accertamento menzionati nella cartella erano stati notificati alla D.M. che li aveva impugnati con esito sfavorevole presso la CTP di Caserta;

2. La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso rilevando che l’Agenzia delle Entrate non aveva portato alcuna prova diretta a suffragare la regolarità della comunicazione alla D.M. della data di fissazione dell’udienza di discussione dei giudizi costituenti il presupposto della cartella di pagamento;

3. La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio rilevando che la contribuente avrebbe dovuto impugnare le decisioni ma non poteva far valere in questa sede la pretesa mancanza di comunicazione della data di udienza;

4. Ricorre per cassazione la contribuente con quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., e ultrapetizione, b) nullità del procedimento di appello ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, c) violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, d) violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 100 c.p.c.;

Ritiene che:

1. il ricorso, per ciò che concerne i primi tre motivi è infondato in quanto la amministrazione finanziaria è ricorsa in appello per far valere la idoneità della cartella di pagamento a giustificare le basi della pretesa tributaria in sede esecutiva mentre da parte della contribuente si è eccepita la non validità del precedente giudizio per omessa comunicazione della data di udienza. La circostanza per cui la Amministrazione finanziaria si sia difesa specificamente sul punto (deducendo l’avvenuta comunicazione e l’assenza di un suo onere probatorio al riguardo) non vale a espungere dall’oggetto del giudizio di appello la valutazione preliminare dell’esistenza di un giudicato su cui si è basata la pretesa tributaria in sede di riscossione cosicchè deve ritenersi infondata la deduzione di una violazione da parte della CTR del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il quarto motivo deve considerarsi assorbito;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.600,00 cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4638 Imposta incremento valore immobili – INVIM

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 4.2.2006 è stato notificato a S.G. un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 21.12.2004), che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n, 43/02/2004, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente avverso iscrizione a ruolo e cartella esattoriale di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione INVIM a titolo principale (quest’ultimo notificato il 23.06.1999), che era rimasto non evaso entro il fissato termine di giorni 60.

Il 14 marzo 2006 è stato notificato al Ministero ed all’Agenzia ricorrenti il controricorso della contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 12.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione l’Ufficio aveva preteso il pagamento dell’INVIM a titolo principale, in applicazione del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 24 dovuta in relazione all’acquisto di un immobile sito in Scansano, a seguito di accertamento dell’avvenuta usucapione dello stesso a mezzo di sentenza n. 172/94, registrata il 17.7.1995, del Tribunale di Grosseto. Avverso detto avviso la parte contribuente, che aveva omesso di assolvere al debito tributario entro il termine assegnato di giorni 60, aveva proposto opposizione giudiziale e l’Ufficio preso atto dell’omesso pagamento-aveva poi iscritto a ruolo l’imposta donde la successiva emissione di cartella esattoriale per il pagamento sia dell’imposta che della sanzione per l’omesso pagamento, oltre agli interessi di mora.

Impugnando detta cartella esattoriale avanti alla Commissione Provinciale di Grosseto, la contribuente aveva eccepito l’illegittimità dell’atto ed era risultata vittoriosa sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, tanto che nel primo grado l’avviso di liquidazione era stato integralmente annullato, provvedimento poi confermato da parte del giudice di secondo grado.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – sulla premessa della pendenza del ricorso contro l’avviso di liquidazione dell’imposta INVIM di cui si è detto – sarebbe spettato all’ente impositore di "richiedere l’imposta principale", non anche interessi e sanzioni che "in mancanza di una decisione favorevole della controversia, non erano legittimi". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico (ma complesso) motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di circa Euro 12.529,01, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3.

Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

La parte ricorrente assume che la motivazione della sentenza appare palesemente contraddittoria perchè il giudice di appello – nella motivazione – ha considerato legittima l’avvenuta iscrizione a ruolo dell’imposta principale, per quanto nel dispositivo risulti – inopinatamente – respinto "in toto" l’appello, e perciò implicitamente confermato l’integrale annullamento della cartella di pagamento, come disposto dal giudice di primo grado.

Lo specifico argomento condiviso dal giudice di secondo grado – secondo cui l’iscrizione a ruolo non avrebbe potuto prevedere anche le sanzioni e gli interessi – non avrebbe dovuto quindi condurre, in nessun caso, all’annullamento dell’intera cartella, ma semmai al solo annullamento parziale in relazione alle somme concernenti appunto sanzioni ed interessi.

La ricorrente assume poi che con il predetto argomento la Commissione Regionale aveva anche violato il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2 che correla una sanzione del 30% all’omesso pagamento da parte del contribuente dell’imposta legittimamente pretesa dall’Amministrazione. L’omissione era consistita nel mancato adempimento entro il termine fissato dall’avviso di liquidazione, termine che avrebbe dovuto essere rispettato indipendentemente dalla proposizione del ricorso avverso detto avviso di liquidazione.

I predetti profili di censura, che possono essere esaminati congiuntamente, per la loro coordinazione logica, sono fondati.

Il giudice di secondo grado ha infatti argomentato – sostanzialmente – sulla scorta della ritenuta carenza dell’efficacia esecutiva in capo al titolo azionato dall’Amministrazione (e cioè avviso di liquidazione INVIM a titolo principale) a fronte del quale ha supposto che l’impugnazione giudiziale determinasse l’effetto del venir meno della sanzione e degli interessi connessi con l’omissione di pagamento.

Senonchè, il presupposto per l’esercizio della potestà di iscrizione a ruolo donde si origina la cartella di pagamento è – nella presente fattispecie – desumibile dalla disciplina dettata dal combinato disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56 del T.U. (ai fini INVIM richiamato dal predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31).

Secondo la prima delle anzidette norme, "l’imposta si applica all’atto dell’alienazione a titolo oneroso o dell’acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile".

Secondo la seconda delle anzidette norme, poi, "Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l’imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d’appello o dell’ultima decisione non impugnata".

Non versandosi in alcuna delle due fattispecie elencate alle lettere a) e b) nella norma sopra trascritta, appunto perchè trattasi di imposta a titolo principale (e perciò indipendentemente dall’avvenuta impugnazione del provvedimento impositivo e nonostante la non definitività dello stesso provvedimento), l’Ufficio ha correttamente iscritto a ruolo non solo l’imposta principale ma anche la sanzione correlata con l’omesso tempestivo pagamento.

In termini si è già pronunciata questa Corte Suprema, sia pure in situazione di fatto non esattamente coincidente con quella di causa, con sentenza di cui conviene trascrivere la massima:

"In tema di imposta di registro, la maggiore imposta liquidata dall’ufficio in caso di trasferimento di immobile non ancora iscritto in catasto, con richiesta di applicazione del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale da attribuire al bene (del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52), ha natura di imposta principale (e non complementare), ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42 dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" anche quella per la quale in detto momento esista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che non si applicano i criteri di riscossione fissati, in caso di pendenza di giudizio, nell’art, 56, comma 1, lett. a), dello stesso D.P.R., in virtù del generale principio per cui "il ricorso del contribuente non sospende la riscossione", enunciato nella premessa del primo comma medesimo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13523 del 23/06/2005).

Del tutto correttamente, quindi, l’Amministrazione ha iscritto a ruolo le imposte rimaste inevase e le conseguenti sanzioni, anche alla luce della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2 che correla una sanzione del 30% all’omesso pagamento da parte del contribuente dell’imposta legittimamente pretesa (come nella specie di causa). Detta norma, diversamente da quanto assume la parte controricorrente prevede – al comma 2 – che: "Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto", e perciò senza che dalla norma stessa (e dalla fonte normativa, intitolata, in termini generali, alle "sanzioni tributarie non penali in materia … di riscossione dei tributi") si possa trarre alcuna limitazione in termini di materie, come postula la parte controricorrente.

La pronuncia del giudice di secondo grado – che peraltro ha fatto incongruamente derivare dalle erronee considerazioni di cui si è detto l’integrale nullità del provvedimento, sia pure avendo premesso la correttezza della pretesa afferente il pagamento dell’imposta – deve essere dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto integrale del ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e l’avviso di liquidazione dell’imposta e relativi accessori.

La regolazione delle spese di lite resta improntata al criterio della soccombenza, anche per i gradi di merito.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le relative spese di lite.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia e – decidendo nel merito – rigetta integralmente il ricorso della parte contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e l’avviso di liquidazione dell’imposta e relativi accessori. Condanna la parte intimata a rifondere alla Agenzia ricorrente le spese di lite, liquidate per questo grado in Euro 1.500,00 oltre spese generali se dovute ed accessori di legge, e per i gradi di merito in Euro 1.000,00 nel complesso di diritti ed onorari, per ciascuno dei due gradi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-02-2011, n. 1300 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con il ricorso sopra evidenziato la parte istante evidenziava che con la sentenza n. 21899/06 del 16.5/25.10.2006 del Tribunale civile di Roma la Regione Lazio era condannata a pagare in favore della stessa l’importo di euro 4.266,35, oltre alle somme accessorie ed alle spese processuali. La sentenza predetta era notificata in forma esecutiva in data 4.9.2008; successivamente, poiché l’amministrazione rimaneva inerte, la parte istante provvedeva a notificare in data 10.4.2009, atto di diffida.

Rimasta inerte l’amministrazione, con il ricorso in esame, era chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta per l’eventualità che la Regione persista nell’inadempimento.

Risulta dal fascicolo che del deposito del ricorso è stata data comunicazione alla predetta amministrazione con nota raccomandata della Segreteria del TAR, di cui è pervenuta regolare ricevuta di ritorno.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che con la sentenza sopra citata era dichiarato l’obbligo della Regione di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate. A tanto non risulta adempiuto, nonostante la notifica della sentenza munita di formula esecutiva, nonché dell’atto di diffida.

Per assicurare l’effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare all’amministrazione regionale di pagare le somme dovute per la sentenza di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati sino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla notifica della presente sentenza.

Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia della Regione, nominare sin d’ora un Commissario "ad acta" il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione delle relative relazione e notula, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda sanitaria inadempiente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina alla Regione, in persona del suo legale rappresentante, di dare concreta e completa esecuzione alla sentenza sopra citata, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" la Dott.ssa Giuliana Sgreccia, coordinatrice della III Sezione di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi sessanta giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico della predetta Azienda sanitaria le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione delle relative notula e relazione conclusiva.

Condanna la Regione al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00).

Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza alla Regione intimata, al nominato Commissario "ad acta".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 1809 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

Premette la ricorrente di aver gestito nell’ultimo quinquennio per conto della Stazione appaltante i contratti assicurativi e le informazioni relative a tutti e tre i lotti nei quali è stata suddivisa la gara precedentemente indicata.

Soggiunge che – giusta quanto indicato nella lex specialis – gli importi a base d’asta per ciascun lotto erano riferiti agli "stati di rischio 01.11.2007 – 31.10.2008" delle diverse categorie di assicurati.

Proprio la conoscenza dei dati relativi agli "stati di rischio" – dalla ricorrente acquisita in virtù del pregresso rapporto negoziale con l’Amministrazione procedente – ha consentito di ravvisare la presenza di errori nei dati di gara, comportanti un asserito sottodimensionamento del rischio e suscettibili di inficiare il regolare svolgimento della procedura selettiva.

In particolare, i dati dei quali si assume la non corrispondenza a quelli effettivi indicherebbero un "minor numero di giornate di rischio" in Paesi con elevato rischio guerra (Afghanistan, Striscia di Gaza, Iraq), determinando una correlativa riduzione dell’offerta.

Nel sottolineare di aver informato la procedente Amministrazione di tale circostanza, rileva parte ricorrente come il resistente Ministero non abbia tuttavia assunto alcuna iniziativa; e deduce, pertanto, che gli avversati atti di gara siano inficiati per violazione di legge ed eccesso di potere, sub specie di violazione del principio di concorrenza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, distorsione della concorrenza, violazione del principio di leale collaborazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

Sul presupposto che gli elementi forniti dalla Stazione appaltante integrino componenti essenziali della competizione – ed in ragione della obiettiva verificabilità dell’errore nel quale è incorsa l’Amministrazione – assume parte ricorrente che quest’ultimo abbia rilevanza tale da precludere una corretta dinamica concorrenziale nell’ambito della procedura di selezione di che trattasi.

La lex specialis prevedeva, infatti, che il premio annuale offerto dai concorrenti avrebbe dovuto essere determinato sugli stati di rischio: di talché l’erronea stima di questi ultimi riverberava valenza inevitabilmente inficiante sulla presentazione delle offerte e, in ultima analisi, sugli esiti della gara.

Con motivi aggiunti successivamente proposti, parte ricorrente ha esteso le già dedotte censure alla determinazione con la quale l’Amministrazione è pervenuta all’aggiudicazione della gara.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il rigetto del gravame è stato altresì chiesto dalla controinteressata A.E. Group Limited, parimenti costituitasi in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, è opportuno precisare i termini della vicenda che ha dato luogo alla proposizione dell’odierna impugnativa.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, e degli artt. 31, comma 2bis, e 32, comma 2ter, della legge 49/1987, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri è tenuta ad assicurare contro i rischi di morte, infortuni, malattia e spese mediche il personale assunto con contratto di diritto privato inviato in missione nei Paesi in via di sviluppo, i cooperanti, i volontari e i relativi familiari a carico, nonché i borsisti stranieri in Italia.

Per la gestione di tale complesso servizio assicurativo l’amministrazione si è avvalsa di un servizio di brokeraggio, fornito dal 2001 dalla Progress Insurance Broker s.r.l. di Roma, tra l’altro rappresentante in Italia dei "L. Sindacato Kiln".

Tale ultima compagnia – odierna ricorrente – ha fornito le prestazioni assicurative in virtù di un contratto stipulato nel 2001 e successivamente rinnovato nel 2004.

Nel maggio del 2008 veniva bandita una gara aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio, vinta da AON S.p.A.

A fronte della sopraggiunta scadenza del contratto con Progress Insurance Broker, il contratto con la AON S.p.A. è stato stipulato con procedura d’urgenza alla fine di novembre dello stesso anno.

Con bando di gara pubblicato in GUCE S 152 dell’11 agosto 2009, veniva quindi indetta una gara aperta europea – da aggiudicarsi al prezzo più basso – per i servizi assicurativi di cui sopra.

Alla gara prendevano parte dieci concorrenti, italiani e stranieri.

L’appalto, il cui complessivo valore si ragguagliava ad Euro 14.886.900,00, risultava suddiviso nei seguenti tre lotti:

1. Infortuni – Invalidità permanente da malattia – Rimborso spese mediche per Esperti, CooperantiVolontari e relativi familiari a carico:

– Importo annuale lordo a base di gara: Euro 2.955.500,00

– Importo triennale lordo a base di gara Euro 8.866.500,00

2. Infortuni – Invalidità permanente da malattia – Rimborso spese mediche per Studenti stranieri:

– Importo annuale lordo a base di gara: Euro 323.400,00

– Importo triennale lordo a base di gara Euro 970.200,00

3. Vita/Caso morte per Esperti, CooperantiVolontari e relativi familiari a carico:

– Importo annuale lordo a base di gara: Euro 1.683.400,00

– Importo triennale lordo a base di gara Euro 5.050.200,00

La durata dei contratti oggetto di gara veniva fissata in anni tre, con decorrenza al 31 dicembre 2009 e scadenza al 30 novembre 2012.

Il 30 ottobre 2009 si dava apertura, in seduta pubblica, alle buste contenenti le offerte economiche dalle quali emergeva che l’offerta più bassa:

– per il lotto 1 (infortuni, invalidità permanente e malattia e rimborso spese mediche da infortunio o malattia per esperti, cooperanti e volontari), era quella presentata da A.E.G. Limited (odierna contro interessata);

– per il lotto 2 (infortuni, invalidità permanente da malattia e rimborso spese mediche da infortunio o malattia per borsisti), quella di Chubb Insurance Company of Europe S.E.;

– per il lotto 3 (morte), quella di Cattolica assicurazioni di Verona.

A seguito del procedimento preordinato alla verifica della congruità delle offerte, veniva adottata, in data 30 novembre 2009, la determinazione recante conferma dell’aggiudicazione provvisoria.

A fronte di tale consecuzione di atti, parte ricorrente impugnava con il ricorso introduttivo il bando di gara ed i conseguenziali atti della procedura di selezione; mentre, con motivi aggiunti notificati il 16 gennaio 2010 (e depositati il successivo giorno 22), censurava l’aggiudicazione medio tempore disposta dalla Stazione appaltante.

Va osservato, in proposito, che la determinazione da ultimo indicata non è l’aggiudicazione definitiva della procedura selettiva, come è agevolmente desumibile dal fatto che:

– a fronte del deposito in atti del giudizio dei motivi aggiunti alla data del 22 gennaio 2010

– il provvedimento di aggiudicazione definitiva risulta essere stato adottato dall’Amministrazione solo il successivo 29 marzo 2010.

2. Consegue alle esplicitate indicazioni la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata sia dall’Avvocatura Generale dello Stato (memoria del 6 ottobre 2010), che dalla difesa della controinteressata A.E. Group Limited (memoria del 7 ottobre 2010) con riferimento all’omessa impugnazione, da parte dell’odierna ricorrente, dell’atto recante aggiudicazione definitiva.

Costituisce jus receptum che il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, d’impugnare l’aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione d’impugnare la sola aggiudicazione definitiva: e ciò in quanto l’aggiudicazione provvisoria non si atteggia, infatti, quale atto conclusivo del procedimento, bensì quale atto preparatorio recante solo effetti prodromici.

Al contrario, l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto necessita sempre di un’impugnazione autonoma, anche ove sia già stata impugnata (come nella vicenda all’esame) quella provvisoria, della quale non costituisce conseguenza inevitabile, nel senso che, quand’anche ne condivida i risultati, l’aggiudicazione definitiva comporta pur sempre una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti: con la conseguenza che la sua mancata impugnazione determina l’improcedibilità per carenza d’interesse del gravame giurisdizionale proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria, la cui eventuale rimozione non produrrebbe alcuna utilità per il ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2008 n. 3433; sez. IV, 21 aprile 2008 n. 1773).

In tal senso, va puntualizzato che l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria riveste carattere meramente facoltativo; specularmente, non atteggiandosi l’aggiudicazione definitiva quale atto meramente confermativo o esecutivo, ma, piuttosto, quale provvedimento che (quand’anche recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria) comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, la necessità di autonoma impugnazione di tale determinazione non può essere pretermessa (dovendo, anzi, essere promossa nel rispetto del termine decadenziale di legge), in quanto costituente atto definitivo lesivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2009 n. 2143; T.A.R. Toscana, sez. II, 12 ottobre 2010 n. 6450).

Tali conclusioni sono confermate dalla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, nell’ambito della quale va rammentato che:

– se l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, configura l’aggiudicazione provvisoria quale momento terminale della procedura di affidamento (mentre il comma 5 – da leggersi in combinato disposto con il successivo art. 12, comma 1 – individua nell’aggiudicazione definitiva l’esito di una diversa fase procedimentale, che contiene in sé l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e, quindi, appartiene anch’essa alla procedura di affidamento;

– l’art. 11, commi 8 e 9, indica poi la stipulazione contrattuale come evento conclusivo dell’ulteriore fase procedimentale, consistente nella verificazione dei requisiti e nell’acquisto di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Conseguentemente, la collocazione dell’aggiudicazione definitiva all’esito dell’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria non fa che confermare l’autonomia della prima, rispetto alla seconda, ed il suo carattere di provvedimento implicante, da parte dell’organo amministrativo dotato di competenza esterna, il rinnovato esame delle valutazioni già compiute dall’organo tecnico in sede di selezione della migliore offerta.

Tale verificazione si distingue da quella immediatamente successiva, riguardante il possesso dei requisiti, che attiene invece all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; né la circostanza che l’aggiudicazione provvisoria s’intenda approvata a seguito dell’inutile decorso del termine, all’uopo previsto dalla legge (art. 12, comma 1, ultimo periodo, codice dei contratti), muta la natura giuridica dell’approvazione definitiva, trasformandola da atto discrezionale in atto vincolato.

Può quindi fondatamente sostenersi che, in quanto l’aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, quand’anche ne recepisca integralmente i risultati, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione rispetto all’aggiudicazione provvisoria, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale:

– se è ammissibile il ricorso volto all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva anche in mancanza di preventiva impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria;

– correlativamente, chi abbia impugnato l’aggiudicazione provvisoria, pur non essendovi tenuto, ha l’onere di impugnare anche l’aggiudicazione definitiva, pena l’improcedibilità del ricorso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2010 n. 5228; T.A.R. Toscana, sez. II, 20 maggio 2010 n. 1534; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 aprile 2010 n. 1485, T.A.R. Lazio, sez. IIIter, 2 febbraio 2010 n. 1736; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28 gennaio 2010 n. 131).

3. Né può fondatamente sostenersi – giusta quanto dalla Sezione già osservato con precedente sentenza n. 327 del 27 gennaio 2010 – che, segnatamente per quanto concerne i motivi aggiunti, il gravame rivelerebbe apprezzabile tempestività in quanto tale mezzo di tutela sarebbe stato presentato entro il termine decadenziale decorrente dalla formazione del silenzio di cui all’art. 12 del D.Lgs. 163/2006.

Tale disposizione prevede, infatti, che:

– l’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente

– e che, decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.

Tale norma, attenendo al controllo sugli atti delle procedure di affidamento, determina, nel caso di inutile decorso del termine, la formazione del silenzio assenso sull’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria; ma non integra, diversamente, il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva.

L’aggiudicazione definitiva, infatti, richiede una manifestazione di volontà espressa dell’amministrazione, mentre è il suo presupposto, vale a dire l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, che può venire in essere per effetto del comportamento inerte dell’organo amministrativo competente, tanto che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante, a fronte dell’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, conserva senz’altro il potere discrezionale di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva; di talché il relativo provvedimento, adottato (non solo da Autorità diversa rispetto a quella competente ai fini dell’aggiudicazione provvisoria; ma anche) nell’esercizio di un potere e sulla base di presupposti inassimilabili rispetto a quelli relativi alla medesima aggiudicazione provvisoria, impone una separata impugnazione, in difetto della quale il consolidamento dei relativi effetti priva parte ricorrente dell’interesse all’ulteriore coltivazione dell’impugnativa.

4. All’omessa impugnazione, da parte dell’odierna ricorrente, della determinazione recante aggiudicazione definitiva della gara de qua accede, alla stregua delle considerazioni in precedenza rassegnate, la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente Rappresentanza Generale per l’Italia degli Assicuratori dei L. al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero degli Affari Esteri e di A.E. Group Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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