Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-07-2011, n. 28913 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente confermato, rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato il 26 ottobre 2009, con la quale gli imputati erano stati condannati ( Co.Am. con la recidiva), per i reati di cui agli artt. 110, 609-bis e 609-octies c.p..

Secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il fatto contestato agli imputati si è svolto in una mattina imprecisata del maggio del 2006 e in un paese non identificato vicino a (OMISSIS), dove la vittima, una ragazza (OMISSIS), si era recata con un’amica per partecipare a una festa nell’appartamento di un amico (anch’egli non identificato) di quest’ultima. La vittima aveva cercato la sua amica, perchè aveva intenzione di andare via, ma non l’aveva trovata; era rimasta sola fra sconosciuti ed era stata violentata da un soggetto, il quale, in compagnia di altri due e dopo aver percosso e chiuso in bagno un quarto soggetto che aveva cercato di impedire la violenza, l’aveva chiusa in una stanza e sottoposta a penetrazione vaginale con eiaculazione interna. Dopo il fatto, l’autore materiale aveva detto di avere agito per la sua inimicizia con gli amici della vittima, appartenenti alla banda giovanile (OMISSIS). Il fatto non era stato denunciato, nè raccontato ad alcuno nei suoi elementi essenziali.

Pochi giorni dopo, la persona offesa aveva incontrato ad una fermata dell’autobus un gruppo di cinque o sei ragazze, presumibilmente amiche dei violentatori, le quali l’avevano minacciata intimandole di non denunciare il fatto. Il fatto era stato infine denunciato circa tre anni dopo, allorchè la vittima aveva rivisto per caso gli imputati e aveva ricevuto sms di minaccia.

La condanna degli imputati è stata pronunciata essenzialmente sulla base del racconto della persona offesa, ritenuto attendibile sui profili rilevanti in entrambi i gradi di merito.

2. – Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

2.1. – L’imputato Co.Am. deduce: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva, quale sarebbe stata la testimonianza del proprietario dell’appartamento nel quale la violenza si sarebbe svolta; 2) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all’appartenenza della parte civile alla banda giovanile (OMISSIS) e alla conoscenza degli aggressori; 3) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla chiusura a chiave del bagno dell’appartamento in cui si sarebbe consumato il delitto; 4) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla descrizione del percorso, da parte della persona offesa, per giungere al luogo della violenza;

5) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle modalità del reato; 6) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul rapporto di amicizia tra la persona offesa e la testimone c.; 7) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sugli sms di minaccia e sull’aggressione da parte di alcune ragazze asseritamente subiti dalla persona offesa nel periodo successivo al reato.

2.2. – L’imputato C.C. deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ricostruzione del fatto e della responsabilità penale degli imputati.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per la carenza della motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni costituiscono l’unico elemento di prova a carico degli imputati. Su tali dichiarazioni si appuntano tutti i motivi di ricorso, che possono, perciò, essere esaminati congiuntamente.

3.1. – La sentenza censurata ha ritenuto attendibile la versione dei fatti fornita dalla vittima, rigettando gli specifici motivi di appello degli imputati, sulla base delle considerazioni che seguono.

In primo luogo, il lungo lasso di tempo tra il fatto e la denuncia è stato spiegato sulla base della giovane età della vittima, della comprensibile vergogna per la violenza subita, dell’esigenza di evitare turbamenti alla madre, in cattive condizioni di salute. La persona offesa si sarebbe poi decisa a denunciare il fatto: per la spinta che le derivava in tal senso dal fidanzato, perchè aveva ricevuto sms di minaccia, perchè aveva rincontrato, casualmente ma diverse volte, alcuni dei violentatori.

In secondo luogo, sull’appartenenza della persona offesa alla banda giovanile dei (OMISSIS), si evidenzia che ella ha affermato di non farne parte, ma di essere stata legata da amicizia ad alcuni dei membri, tanto da aver usato con loro gli appellativi confidenziali di "fratellino" e "sorellina".

In terzo luogo, la contraddizione nella quale la persona offesa e la persona informata dei fatti c.m., che l’aveva accompagnata alla festa dove si sarebbe verificato il fatto, sono cadute nel ricordare il tempo del reato è – a detta della Corte d’appello – spiegabile: quanto alla persona offesa, sulla base di un errore nella prima dichiarazione resa; quanto alla c., sulla base del tenore suggestivo della domanda postale.

In quarto luogo, l’incapacità della persona offesa e della c. di indicare il luogo in cui il fatto si sarebbe verificato è spiegata sulla base del fatto che i palazzi dell’hinterland milanese sono tutti simili e difficilmente distinguibili ed ha – per la Corte d’appello – una rilevanza limitata, perchè le due ragazze hanno in ogni caso descritto in modo conforme il tragitto e i mezzi usati per giungervi.

In quinto luogo, sugli sms di minaccia che la vittima avrebbe ricevuto, la Corte non condivide la valutazione del tribunale di inattendibilità parziale della stessa. Ritiene, infatti, che la circostanza che tali sms provenissero tutti dalla stessa cella in cui si trovava il cellulare ricevente sia spiegabile in base alla considerazione che "è ben possibile che il o i suoi molestatori la tenessero sott’occhio nei suoi spostamenti e trovassero sul loro cammino dei telefoni pubblici" e in base alla conferma resa sul punto dalle dichiarazioni del fidanzato della vittima.

3.2. – Deve, quindi, essere richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui – proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi – la testimonianza della persona offesa può costituire una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, alla condizione che essa sia ritenuta intrinsecamente attendibile e che la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (ex pturimis, Sez. 5, 27 aprile 1999, n. 6910; Sez. 4, 21 giugno 2005, n. 30422; Sez. 3, 11 novembre 2010, n. 42501; Sez. 3, 24 marzo 2011, n. 16577). A ciò deve aggiungersi che, quando la denuncia del reato è avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e vi è incertezza assoluta sul luogo, sul tempo e su molte delle circostanze di contorno, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa richiede un onere motivazionale aggiuntivo, che consenta di delineare un quadro dei fatti sufficientemente completo e non contraddittorio e di superare, così, le evidenti lacune probatorie.

3.3. – Nel caso in esame, in cui – come visto – la versione dei fatti fornita dalla persona offesa costituisce l’unica sostanziale prova a carico degli imputati (essendo le dichiarazioni degli altri informatori limitate a circostanze secondarie o conosciute de relato), tale onere argomentativo non appare soddisfatto.

In particolare, quanto al lungo lasso di tempo tra il fatto e la denuncia, le ragioni evidenziate dal giudice di secondo grado (giovane età della vittima, comprensibile vergogna per la violenza subita, esigenza di evitare turbamenti alla madre) non appaiono sufficienti, perchè si tratta di elementi di per sè neutri, se non ulteriormente circostanziati e argomentati.

Quanto poi all’appartenenza della persona offesa alla banda giovanile dei (OMISSIS), la Corte d’appello non ha sufficientemente chiarito quale sia, ai fini del giudizio sull’attendibilità, la differenza fra il far parte della banda – circostanza negata dalla sentenza – e l’essere legata ad alcuni dei membri, tanto da usare con loro gli appellativi confidenziali di "fratellino" e "sorellina".

Quanto all’assoluta incertezza e alle parziali contraddizioni sulle circostanze di tempo e di luogo, non appare sufficiente quanto ritenuto in sentenza relativamente al supposto errore della persona offesa nella sua prima dichiarazione, visto che tale errore ha trovato conferma nelle dichiarazioni della c.. Del pari insufficiente, sul punto, è la motivazione circa l’incapacità di individuare il luogo del fatto, perchè il giudice d’appello avrebbe dovuto evidenziare le ragioni specifiche per cui le due ragazze, pur ricordando il tragitto e i mezzi usati per giungervi, non hanno saputo ricordare altro.

Quanto, infine, agli sms di minaccia che la vittima sostiene di avere ricevuto, la Corte d’appello avrebbe dovuto – a fronte di una valutazione del tribunale di inattendibilità parziale della persona offesa sul punto – prendere in esame analiticamente i tempi, i luoghi, le circostanze, i contenuti di tutti i singoli messaggi, nonchè gli eventuali riscontri testimoniali, e non limitarsi alla considerazione, meramente presuntiva, secondo cui i messaggi avrebbero potuto essere via via spediti da telefoni pubblici nelle vicinanze.

In presenza di tali lacune argomentative, emerge, dunque, dalla motivazione della sentenza, una circolarità nel ragionamento logico- giuridico, che si risolve in una indimostrata petizione di principio:

la persona offesa è ritenuta attendibile perchè le contraddizioni e le imprecisioni contenute nelle sue dichiarazioni sono sufficientemente giustificabili e tale giustificazione consiste essenzialmente nell’attendibilità della persona offesa. O, in altri termini: l’attendibilità della persona offesa costituisce nello stesso tempo il presupposto e il punto di arrivo del ragionamento della Corte d’appello; l’ipotesi di partenza e, contemporaneamente, la tesi che si vuole dimostrare.

Risultano, in conclusione, insufficientemente argomentati i seguenti profili: a) come si spieghi che la persona offesa non abbia parlato del fatto e non l’abbia denunciato se non dopo circa tre anni; b) se e in che misura la persona offesa appartenga ad una banda giovanile contrapposta a quella degli imputati ed abbia, perciò, possibili ragioni di inimicizia nei loro confronti; c) come si spieghi che la persona offesa non ricordi il giorno e il luogo del reato; d) se sia vero che la persona offesa abbia ricevuto sms di minaccia sul suo telefono e in quali precise circostanze.

4. – La sentenza impugnata deve dunque essere annullata sul punto della prova della responsabilità penale degli imputati. Al disposto annullamento segue il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, perchè, fatta applicazione dei principi enunciati al punto 3.3. circa la motivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, decida con libertà di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28679 Ascensore Condominio di edifici

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Svolgimento del processo

P.G. conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare nulla o annullabile, perchè contraria alla legge e al regolamento condominiale, la deliberazione relativa al riparto delle spese relative alla manutenzione dell’ascensore adottata dall’assemblea condominiale del 19/4/1999. L’attore – proprietario dei negozi posti al piano terreno dell’edificio condominiale in ragione di 252,99 millesimi – esponeva: che l’assemblea aveva in data 19/4/1999 deliberato di dare corso alle opere necessarie per il ripristino degli ascensori, qualificando gli interventi come di manutenzione straordinaria delle cose comuni e stabilendo la ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà: che tale delibera era illegittima perchè in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., nonchè della clausola 37 ("ascensori") del regolamento condominiale.

Il condominio convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda assumendo che le spese di manutenzione avevano natura straordinaria in quanto dirette a rimuovere una eccezionale situazione di inagibilità dell’impianto e, come tali, erano disciplinate dall’articolo 39 del regolamento condominiale intitolato "Manutenzione straordinaria delle cose comuni" che ne prevedeva la ripartizione tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà.

Con sentenza in data 20 giugno 2001 l’adito tribunale di Mantova, ritenuta la natura straordinaria delle opere con la conseguente applicazione dell’art. 39 del regolamento condominiale, rigettava la domanda.

Avverso le detta sentenza il P.G. proponeva appello, al quale resisteva il condominio.

Con sentenza in data 17 settembre 2004 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che il regolamento condominiale, al punto 37, in deroga al regime codicistico di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., come consentito in materia (art. 1138 c.c., u.c.), disciplinava specificamente le "spese dell’ascensore" ripartendole secondo l’uso, mentre l’art. 39 disciplinava le "spese straordinarie in genere" relative alle cose comuni, ripartendole in ragione dei millesimi di proprietà; che la questione di diritto da risolvere era quella di individuare la disciplina da applicare in relazione agli interventi di manutenzione sugli ascensori; che l’art. 37 del regolamento di condominio si riferiva alle "spese di esercizio" ed a quelle di "manutenzione ordinaria" degli ascensori, rimanendo escluse le spese straordinarie dell’impianto le quali erano disciplinate dall’art. 39 applicabile testualmente a "tutte quelle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, qualunque sia la loro denominazione e specie"; che, pertanto, occorreva accertare la natura ordinaria o straordinaria delle opere e degli interventi che avevano dato origine alle spese in questione; che dagli elementi emersi in corso di causa – quali l’entità del costo dei lavori (circa 60 milioni) e la circostanza che essi inerivano alla struttura ed alla funzionalità dell’impianto – non poteva dubitarsi che le opere rientrassero nell’ambito degli interventi straordinari, quelli cioè comportanti, senza il carattere della periodicità, la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell’impianto; che nel caso in esame andava quindi applicata la clausola 39 del regolamento con conseguente obbligo per l’amministratore di ripartire le spese tra tutti i condomini in proporzione del valore millesimale delle singole proprietà.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da G.P. con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso il condominio (OMISSIS).

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso P.G. denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello, con argomentazione categorica ed apodittica oltre che erronea, ha affermato la natura straordinaria degli interventi agli ascensori che hanno dato origine alle spese in questione. Il costo degli interventi ed il fatto che gli stessi si riferiscano alla struttura ed alla funzionalità dell’impianto, non rappresentano criteri invocabili per l’accertamento della natura ordinaria o straordinaria di determinati interventi. L’ordinaria manutenzione differisce dalla straordinaria manutenzione in ragione della prevedibilità o normalità o meno nel tempo dei lavori "nel senso di periodica". Per ordinaria manutenzione si intendono gli interventi che si ripetono normalmente e che è necessario effettuare periodicamente ai fini della conservazione e del buon andamento del bene. Per straordinaria manutenzione si intendono quegli interventi aventi carattere di eccezionalità resi necessari a seguito di eventi imprevisti quali quelli determinati da caso fortuito e forza maggiore. Nessuna valutazione al riguardo appare nella sentenza impugnata contenente una mera elencazione degli interventi effettuati con conclusione categorica, erronea ed illogica. La corte di appello non ha neanche colto che gli interventi si riferivano a ben quattro ascensori.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1123 c.c., comma 2, e dell’art. 1124 c.c. deducendo che la questione oggetto di esame va valutata alla luce delle disposizioni di cui ai citati articoli che non possono dirsi derogate dal regolamento condominiale come erroneamente ritenuto dalla corte di appello.

L’art. 1123 c.c., che regola la ripartizione tra i condomini delle spese necessarie per la conservazione delle cose comuni, al primo comma prevede la partecipazione dei condomini alle spese di conservazione in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno e, al secondo comma, dispone che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Identico principio è contenuto nell’art. 1124 c.c. E’ erronea l’affermazione della corte di appello secondo cui l’art. 37 del regolamento condominiale è derogativo del regime codicistico dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c. L’art. 37 relativo agli ascensori è in sintonia con i citati articoli del c.c. Anche l’art. 39 del regolamento – che prevede il concorso dei condomini alle spese di manutenzione straordinaria della cose comuni in ragione dei millesimi di proprietà – non è in contrasto con le norme del c.c. attesa la sua generica formulazione ed il richiamo indistinto all’art. 1123 c.c. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha omesso ogni motivazione sulla tesi – che aveva costituito motivo di impugnazione – con la quale era stato sostenuto che l’art. 39 del regolamento condominiale prevede genericamente il concorso dei condomini alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni e non può dirsi derogativo degli artt. 1123 e 1124 c.c. Anche volendo riferire le spese in questione ad interventi di straordinaria manutenzione, pur tuttavia la ripartizione delle spese deve essere effettuata secondo il criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 2 e all’art. 1124 c.c., norme che riguardano spese relativa ad ordinaria e straordinaria manutenzione e che non sono state derogate dal generico art. 39 del regolamento condominiale non contenente una volontà derogativa del c.c..

La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente nesso logico-giuridico che le lega riguardando tutte – quale più, quale meno, e sia pur sotto profili ed aspetti diversi – le stesse questioni o problematiche connesse e riguardanti: la motivazione della sentenza impugnata; la portata e l’interpretazione degli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale; l’ambito di applicazione degli artt. 1123 e 1124 c.c.;

la derogabilità o meno di dette norme codicistiche; l’accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi aventi ad oggetto gli ascensori condominiali e che hanno dato origine alle spese la cui ripartizione è contestata tra le parti.

Occorre premettere che, come è noto e più volte affermato da questa Corte, l’art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale (sentenza 25/3/2004 n. 5975). Quindi, in materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’art. 1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centrale di riscaldamento (o dell’impianto dell’ascensore ricorrendo la stessa ratio: sentenza 25/3/1999 n. 2833) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (sentenza 20/3/2006 n. 6158). Pertanto, con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le relative spese a norma dell’art. 1223 c.c., comma 2 vanno ripartite in misura proporzionale all’uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.

Va aggiunto che è anche pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui l’interpretazione del regolamento contrattuale del condominio è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici.

Tanto premesso va rilevato che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha prima esaminato ed interpretato le norme dettate dagli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale in questione pervenendo alla conclusione dell’applicabilità della prima norma alle spese di esercizio e alle spese di manutenzione ordinaria degli ascensori e dell’applicabilità della seconda norma alle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, ivi compresi gli ascensori. Il giudice di secondo grado ha quindi proceduto all’accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi agli ascensori descrivendo nel dettaglio tali interventi quali emersi alla luce delle risultanze istruttorie. All’esito della valutazione delle opere eseguite la corte di merito ha affermato che i detti interventi rientravano tra quelli straordinari non aventi il carattere della periodicità.

Il giudice di appello è giunto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nel pieno rispetto dei menzionati principi giurisprudenziali facendo espresso richiamo al contenuto dell’art. 37 del regolamento che fa riferimento alla ripartizione delle spese di esercizio e per la manutenzione ordinaria degli ascensori – da ripartire secondo l’uso con esclusione dei negozi – e dell’art. 39 relativo alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni – "qualunque sia la loro destinazione e specie" – da attribuire a tutti i condomini "in ragione dei millesimi di proprietà" e da applicare logicamente "a contrario" anche agli ascensori riguardando la disciplina dettata dall’art. 37 solo alle spese per manutenzione ordinaria degli ascensori.

Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione delle citate norme regolamentari è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati.

Il giudice di secondo grado ha quindi svolto coerentemente il compito interpretativo affidatogli indicando minuziosamente le ragioni che gli hanno consentito di pervenire alle riportate conclusioni. Le argomentazioni al riguardo svolte nell’impugnata decisione sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.

Il giudice di appello ha quindi dato conto delle proprie valutazioni esponendo le ragioni del suo convincimento: alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione delle norme del regolamento in questione; il P. contrappone all’interpretazione ritenuta dalla corte di merito la propria interpretazione investendo essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che e inammissibile in questa sede.

Parimenti corretta ed adeguata è la motivazione della parte della sentenza impugnata concernente la riconosciuta natura straordinaria delle opere e degli interventi in questione – nel dettaglio descritti – in quanto relativi "alla struttura ed alla funzionalità" degli, ascensori, non periodici e resi necessari oltre che "per la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell’impianto", anche perchè con riferimento al detto impianto "l’Autorità di controllo ne aveva imposto il fermo nei due mesi precedenti per carenza di conformità tecnica del medesimo alle norme di legge" (pagina 7 della sentenza impugnata).

Al riguardo è appena il caso di rilevare che gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono non al solo uso e godimento, ma all’aspetto funzionale dello stesso ed alla sua utile "conservazione" nella sua unità strutturale, ossia all’impianto come tale: le relative spese, quindi, vanno inserite tra quelle concernenti la manutenzione straordinaria non potendo rientrare tra quelle connesse al mero "esercizio" e alla "manutenzione ordinaria".

La motivazione sul punto, sia pur sintetica, è pertanto congrua e completa con puntuale richiamo delle risultanze processuali: è chiaro il fondamento della decisione impugnata che è il frutto essenzialmente di un insindacabile accertamento di merito che si sottrae al controllo di legittimità in quanto sorretto da esatti criteri normativi ed adeguatamente motivato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta palese che la corte di merito, nel pone in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del condominio, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del P.. Ne consegue in definitiva: che la motivazione della sentenza impugnata non è affetta dai numerosi vizi denunciati nel primo e nel terzo motivo di ricorso; che sono insussistenti le violazione di legge denunciate nel secondo motivo.

Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-09-2011, n. 34131

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Svolgimento del processo

1. La difesa di S.S. propone ricorso avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011 con la quale il Tribunale di Roma ha respinto il riesame proposto avverso la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti.

Si rileva con il primo motivo carenza di motivazione ed insussistenza della gravità indiziaria, osservando che l’individuazione di S., avvenuta tramite l’interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, non è riscontrabile, e risulta affetta da una serie di errori e contraddittorietà. In particolare, in alcuni atti l’identificazione di S. si collega ad una determinata utenza, che non risulta in alcun modo nel possesso di S., circostanza che si ritiene di desumere dall’unica telefonata fatta direttamente dall’indagato S., ove risulta che questi abbia utilizzato un’altra linea. Per di più il contenuto di tale conversazione è generico e non offre alcun supporto all’ipotesi investigativa.

Si rileva inoltre che l’accertamento delegato ai carabinieri, relativo all’effettiva titolarità di un’autovettura, risulta svolto circa un anno dopo, sì che il tempo trascorso non da conto della significatività ed univocità del dato acquisito.

Inoltre nel corso di tali indagini non è stata raccolta alcuna fotografia che consentisse di operare una corretta riconduzione dei fatti alla persona sottoposta ad indagini.

L’ulteriore materiale indiziario valutato a carico di S. viene tratto da conversazioni intercorse tra terzi affette quindi da genericità quanto ai riferimenti ed attribuibilità dell’azione all’odierno ricorrente.

In relazione alla contestazione relativa al capo B 50 il richiamo a S., e quindi all’odierno ricorrente, è desunto delle conversazioni intercorrenti tra due diverse persone, con l’incertezza che ne consegue.

Si opera quindi una valutazione di totale frammentarietà incompletezza del quadro indiziaria, ritenuto inidoneo sorreggere provvedimento restrittivo emesso.

Si rileva inoltre genericità della motivazione non solo sui singoli episodi, ma anche su un ritenuto reato associativo in relazione al quale la necessaria stabilità doveva essere esclusa con riferimento alla persona identificata in S. dalla presenza di soli tre contatti, oltre che dalla circostanza che a questi è stato attribuito esclusivamente il ruolo di acquirente.

Il provvedimento presenta analoga laconicità riguardo l’esigenza cautelare, non essendo stata verificata l’incidenza della natura di incensurato del S., della qualità episodica dell’azione, compiuta in un lasso temporale estremamente contenuto, nella risalenza nel tempo dei fatti contestati, elementi tutti che escludono il pericolo di reiterazione del reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

L’esame del provvedimento impugnato consente di accertare che nel medesimo si opera un chiaro riferimento al coinvolgimento di tale S., che viene identificato anche con il nomignolo "(OMISSIS)" senza specificare, pur in presenza della contestazione sul punto operata dalla difesa, le modalità sulla base delle quali tale persona debba identificarsi con l’odierno ricorrente, avendo questi contestato l’uso del numero telefonico sul quale si assume che potenziale acquirente, identificabile in S., operava le sue comunicazioni.

Le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato riguardano tutte il ruolo avuto da S., al quale per la verità fanno sempre riferimento i terzi tra loro in collegamento, e risulta mancante dalla motivazione qualsiasi addentellato di fatto che permetta di rapportare in maniera non equivoca il S. di cui si parla all’odierno ricorrente.

Negli stessi termini deve registrarsi la mancata motivazione riguardo la conferma della partecipazione del S. all’attività associativa, posto che gli indizi relativi a tale coinvolgimento sono desunti dalla conclusione di accordi su singole cessioni, che non sono in grado in via autonoma di fornire elementi di conferma della consapevolezza dell’esistenza di una stabile organizzazione illecita, e della permanenza del collegamento con essa, in qualità di acquirente costante dei quantitativi di sostanza trattati.

Sulla base di tali elementi deve giungersi all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35639Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24.3.2010 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari in data 16.4.2009, dichiarava MA.GI., V.R., D.I. E P.M. colpevoli, oltre che dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche del reato di cui al capo G ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e con le già applicate attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava:

– Ma. e P. alla pena di anni 6, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ciascuna;

– V.R. e D. alla pena di anni 5 di reclusione ciascuna;

confermava nel resto la sentenza impugnata nei confronti di M. S., N.R.M., G.S. e V. A., imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, nonchè nei confronti di C.I., imputata del delitto di cui all’art. 648-bis c.p., già condannati:

– M. e R. alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;

– G. alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione;

– V.A. alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione;

– C. alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, nel corso di un’indagine tesa alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, Ma.Gi., V.R. e D. I. venivano tratte in arresto il (OMISSIS), presso l’Hotel (OMISSIS), per essere state trovate in possesso di una valigia contenente n. 49 ovuli per complessivi g. 485 di eroina (con principio attivo pari al 57-60%), la somma di Euro 26.970,00 in contanti e, tra l’altro, una ricevuta della somma di Euro 27.400,00 a nome S..

Il giorno successivo veniva tratta in arresto presso l’Hotel Su (OMISSIS) P.M. perchè trovata in possesso di n. 23 ovuli contenenti eroina per complessivi g. 205 (con principio attivo pari al 52%) e cocaina per un peso di g. 18 (con principio attivo pari al 54%).

Dalle svolte intercettazioni risultava inoltre che N.R. M., residente in Campania come le arrestate, era il fornitore della droga, che le donne arrestate svolgevano il ruolo di corrieri e che M.S., abitante a Cagliari, era l’acquirente della droga.

Dalle medesime conversazioni captate risultava che sia il N. che il M. erano coadiuvati dalle rispettive mogli: V. A. (sorella dell’arrestata V.R.) e G.S., le quali, in alcuni casi, avevano svolto anche ruoli in prima persona.

La G., nell’interrogatorio reso al P.M., aveva ammesso che il marito e N., conosciutisi in carcere a Cagliari, avevano avviato a decorrere dal novembre 2006 un traffico di sostanze stupefacenti, nel senso che N. inviava in Sardegna, con cadenza mensile, tramite corrieri, 200-300 grammi di droga (eroina e cocaina), tanto che il P.M. ravvisava la sussistenza di un’associazione per delinquere la quale, nonostante gli avvenuti arresti, continuava a funzionare, organizzando per il 15.9.2007 una ulteriore cessione di droga.

La Corte di appello, inoltre, confermava la confisca L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies di un’autovettura Mercedes e di un immobile sito in Sarroch, intestato a C.I., madre della G., beni ritenuti di proprietà dei coniugi M. e G..

Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i seguenti imputati.

M.S., G.S. e D.I. (con ricorso cumulativo a firma dell’avv. Anna Maria Busia), i quali hanno chiesto l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare, hanno dedotto l’insussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in quanto gli imputati non avevano realizzato una struttura organizzata con le caratteristiche di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dalle conversazioni telefoniche intercettate si evinceva che vi erano stati degli accordi estemporanei, senza alcuna stabilità nel tempo. La sentenza impugnata non aveva individuato quale contributo i suddetti imputati avrebbero dato alla realizzazione di una struttura organizzata e neppure erano stati individuati gli elementi comprovanti la consapevolezza degli imputati di agire nell’ambito di una struttura organizzata. Inoltre, i giudici di merito avevano affermato la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni della G., pur avendola ritenuta reticente.

C.I., con gravame proposto personalmente, ha chiesto l’annullamento della sentenza per mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. La ricorrente ha dato conto per vero del fatto che l’immobile confiscato era stato acquistato con denaro lecitamente guadagnato dal marito (il quale era stato assolto dallo stesso reato vedendosi restituire le somme inizialmente sottoposte a sequestro) e con le somme di denaro prestatele da Pa.Re., il quale aveva confermato la circostanza in dibattimento. Peraltro, era stata ella stessa ricorrente a condurre le trattative con i precedenti proprietari, dimostrando così di essere l’interessata all’acquisto dell’immobile.

Non doveva avere rilevanza che l’immobile fosse utilizzato dalla figlia e dal genero, giacchè è regola di comune esperienza che frequentemente i genitori acquistano immobili per poi concederli in uso ai figli, così come è normale che i detentori degli immobili vi apportino a proprie spese delle migliorie.

La sentenza impugnata – secondo quanto sostenuto nel ricorso – non aveva indicato le prove della consapevolezza della ricorrente della provenienza delittuosa del denaro, omettendo di motivare sul punto.

Ha, quindi, contestato il disposto provvedimento di confisca dell’immobile e, infine, l’eccessività della pena inflitta.

N.R.M., con un primo motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, deducendo che erano stati violati i canoni valutativi delle dichiarazioni della G., con grave carenza motivazionale in punto di spontaneità, veridicità, genuinità e completezza delle predette dichiarazioni. La G. aveva chiesto di essere interrogata dal Pubblico Ministero non quando aveva ricevuto l’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. ma solo dopo che era stata disposta una misura cautelare, oltre che contro di lei, anche nei confronti del marito M., e della coppia N. – V..

La stessa Corte di appello aveva ritenuto che le dichiarazioni della predetta imputata fossero reticenti, a riprova della non genuinità del suo racconto. Significativo era anche il fatto che la stessa si fosse sottratta al controesame da parte della difesa richiesto nel giudizio abbreviato condizionato. Le dichiarazioni della G., pertanto, non dovevano essere utilizzate perchè prive del requisito dell’attendibilità intrinseca, e comunque non potevano essere fatte valere nei confronti del ricorrente, poichè non erano stati reperiti riscontri individualizzanti ovvero elementi estrinseci alla chiamata idonei a riferire all’imputato il fatto a lui ascritto. Le dichiarazioni rese dalla G. contenevano, inoltre, errori che inficiavano la chiamata in correità, quali l’impossibilità che la predetta potesse aver conosciuto il ricorrente a un funerale nel Capodanno del 2006, poichè in quel periodo lo stesso era in carcere;

vi era anche il dubbio che il J. a cui si era riferita la G. fosse N., poichè M., marito della G., aveva negato di avere avuto rapporti con esso ricorrente.

Ma anche a ritenere che l’occasione della conoscenza si sarebbe verificata nel gennaio 2007, quando effettivamente N. era in Sardegna, la G. ugualmente avrebbe riferito circostanze non vere, poichè in quell’occasione il ricorrente era in compagnia della P., e non – come riferito dalla G. – di una certa Assunta.

Nelle dichiarazioni della G. potevano rilevarsi discrasie anche in relazione all’epoca in cui sarebbe iniziata la collaborazione tra le due coppie; collaborazione che la G. aveva collocato subito dopo la scarcerazione del marito e del N., mentre dagli atti e dalle intercettazioni risultava che i rapporti tra le due coppie erano riferibili a un’epoca successiva, pressochè prossima agli arresti del 29.7.2007.

Con un secondo motivo ha eccepito la violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, e carenze nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva errato ed aveva comunque omesso di motivare in relazione alla sussistenza del vincolo associativo e della sua permanenza. Gli unici elementi certi erano gli episodi del 29 e del 30 luglio, insufficienti ad integrare il vincolo associativo così come lo era la constatazione del vincolo parentale tra alcuni degli imputati, di per sè irrilevante e comunque non valido per la coppia N. che si era sposata solo il 26.7.2007, vale a dire pochi giorni prima dell’arresto delle imputate a Cagliari. Carente era altresì il connotato della interdipendenza reciproca, requisito sul quale i giudici di merito non avevano motivato. Paradigmatico inoltre della insussistenza del vincolo associativo era la circostanza provata che il M. non fosse l’unico cliente dell’associazione per delinquere, essendo risultato che anche tale Se.Al., al quale non era stato addebitato il reato associativo, acquistava da presunti membri dell’associazione. Mancava anche una base operativa comune, non potendosi ritenere tale un albergo che per definizione soddisfa solo necessità contingenti e dipendenti dalla disponibilità di posti della struttura.

In definitiva, mancava la prova che il compito di rivendita al dettaglio dello stupefacente fosse stato incluso nell’accordo criminoso e che vi fosse stata da parte dei presunti compartecipi la consapevolezza di operare in un’unica associazione per la realizzazione di un fine comune. Con un terzo motivo ha denunciato la violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ai canoni valutativi inerenti ai reati fine, in quanto la sentenza appellata aveva ritenuto che in relazione agli stessi fossero stati raccolti indizi gravi, precisi e concordanti che, in realtà, non erano tali, poichè gli unici episodi provati erano quelli commessi a fine luglio, mentre per gli altri non vi era alcuna dimostrazione certa, e comunque non potevano valere nei confronti di N. nè la circostanza dei pernottamenti delle donne arrestate nè i contatti telefonici con M., dal cui contenuto non si poteva risalire agli episodi in questione.

Con un quarto motivo il ricorrente si è lamentato delle carenze motivazionali nella parte della sentenza che ha stabilito il trattamento sanzionatorio, non avendo risposto allo specifico motivo di appello con il quale erano state chieste le attenuanti generiche, anche in ragione del grave stato di salute di N..

Ma.Gi., nel ricorso presentato personalmente, ha eccepito la nullità della sentenza per genericità dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., non idoneo a far comprendere i termini della contestazione e, quindi, di approntare una adeguata difesa.

Il giudice aveva errato nell’aver ritenuto che con la scelta del rito abbreviato la ricorrente avesse rinunciato ad eccepire la genericità della contestazione.

Ha, inoltre, denunciato carenza di motivazione della sentenza in relazione al delitto associativo, non risultando chiaro l’iter logico seguito dal giudice con il quale si era concluso che la ricorrente facesse parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Si è, infine, lamentata che i giudici dell’appello non avevano confutato le osservazioni difensive contenute nei motivi di appello e tutti gli argomenti con i quali il GUP aveva escluso la partecipazione dell’imputata all’associazione.

V.A., nel ricorso presentato personalmente, ha proposto gli stessi motivi già presentati da Ma.Gi., ed inoltre ha denunciato che il GIP, respingendo la sua richiesta di disporre incidente probatorio per un accertamento sul DNA (tracce biologiche su di un ovulo utilizzato per il trasporto della droga), aveva omesso di assumere una prova decisiva.

V.R., a mezzo del proprio difensore, ha eccepito la nullità dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., e quindi della richiesta di rinvio a giudizio, per la genericità della contestazione contenuta in detto avviso, genericità che non aveva consentito di approntare una adeguata difesa dell’imputata.

Ha inoltre denunciato l’inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonchè difetto motivazionale della sentenza, in quanto la Corte territoriale non aveva affrontato la problematica della necessaria consapevolezza in capo alla ricorrente di agire nell’ambito di un sodalizio criminoso, avendo di per sè dedotto il reato associativo dalla ritenuta prova dei reati fine.

Dagli atti processuali, invece, al più si sarebbe potuto evincere la sussistenza di un accordo criminoso ai sensi dell’art. 110 c.p..

La ricorrente aveva portato all’attenzione della Corte di appello una serie di elementi probatori dai quali si desumeva l’estraneità della stessa ai fatti contestati ai capi A) ed H), ma la Corte aveva omesso di valutare tutte le emergenze processuali segnalate, tra le quali le dichiarazioni di Ma.Gi., il contenuto di tutte le telefonate intercettate, nelle quali non compariva mai V. R., e la circostanza che il foglio con appunti e calcoli era stato rinvenuto nella borsa di Ma.Gi..

Infine, appariva carente la motivazione con la quale la Corte distrettuale aveva determinato la pena, in particolare non dando alcuna giustificazione all’aumento di un anno per la continuazione.

Il difensore di N.R.M. ha presentato motivi aggiunti, sostenendo che il ricorrente meritava le attenuanti generiche, immotivatamente negate dalla Corte di appello, anche per l’evoluzione in peius delle sue condizioni di salute, come risultava da certificazione medica allegata ai motivi aggiunti.

Il difensore di M.S., G.S. e D.I. ha depositato in data 11 luglio 2011 una memoria difensiva a sostegno dell’atto di ricorso, rimarcando che nella motivazione della sentenza impugnata erano stati indicati elementi sintomatici del pactum sceleris in grado di svelare l’esistenza del vincolo associativo – i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso – che però non avevano trovato riscontro nei fatti sottoposti all’esame della Corte di appello.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Giova innanzitutto richiamare, in punto di valutazione della esistenza del vincolo associativo in materia di traffico di sostanze stupefacenti, la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (ex pluribus, Cass., Sez. 6, 17 giugno 2009, n. 40505, Il Grande e altro, Rv. 245282). Ciò posto, deve osservarsi che le doglianze difensive avanzate dai ricorrenti circa la sussistenza del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero in travisamento della prova, bensì alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (V. Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930, Rv. 203428; Sez. 1, 6 maggio 1998, n. 5285, Rv. 210543; Sez. 5, 31 gennaio 2000, n. 1004, Rv. 215745; Cass. Sez. 5, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, Rv. 233381). Il provvedimento gravato si impone peraltro con una motivazione congrua e compiuta avendo dato conto delle emergenze probatorie, segnatamente, oltre alle dichiarazioni ammissive ed etero accusatorie della G., ritenute con congrua motivazione attendibili e riscontrate, come si vedrà nel prosieguo, anche le conversazioni telefoniche relative a parte del periodo in contestazione da cui era emersa l’esistenza di un gruppo attivo nel campo del traffico di sostanze stupefacenti che sfruttava la conoscenza delle fonti di approvvigionamento di droga del N. nel napoletano, l’uso di corrieri affidabili perchè per lo più legati da vincoli di parentela (e sperimentati quanto alla metodologia di trasporto intracorporeo) e l’esistenza di un acquirente in Sardegna capace di assorbire quantitativi costanti di stupefacenti da avviare ali spaccio al minuto. Sono stati pertanto individuati dal giudice i ruoli dei compartecipi, ponendo in evidenza la consapevolezza di ciascuno di essi dei compiti degli altri e dello svolgimento della propria e altrui funzione nell’ambito organizzativo, organizzazione che si è profilata, secondo quanto argomentato dal giudice, in modo stabile e permanente per tutto il periodo del suo funzionamento, anche quando ha dovuto affrontare la difficoltà del venir meno del supporto dei corrieri arrestati (ai quali l’organizzazione si prodigava a prestare assistenza legale) che non ha determinato alcuna battuta di arresto nel traffico di droga.

Per quanto riguardava in particolare i ricorrenti, il giudice della cognizione ha valorizzato gli indici rivelatori cui fa riferimento la giurisprudenza citata e, in particolare, i continui rapporti con il fornitore N. e con gli altri sodali dell’associazione come emergente, secondo il giudice del merito, dalle conversazioni telefoniche e dalle dichiarazioni della G. e come confermato dai sequestri della droga.

Nei motivi aggiunti presentati dal difensore di M., G. e D. si sostiene che gli elementi posti alla base dai giudici di merito per affermare la sussistenza del delitto associativo non troverebbero riscontro nelle prove raccolte, ma non è compito di questa Corte di legittimità controllare il contenuto delle prove dovendo la verifica limitarsi alla logicità degli argomenti adottati ed al rispetto dei principi giuridici. Una contraria affermazione di quanto affermato nella sentenza impugnata può essere fatta valere solo indicando un vizio nella motivazione o il travisamento di una prova decisiva, altrimenti si è in presenza di una diversa lettura delle risultanze che non può essere proposta a questa Corte.

Il gravame di C.I. propone argomentazioni che non colgono nel segno, in particolare non avendo focalizzato la problematica sollevata nel giudizio di merito. Non era controverso il fatto che i genitori della prevenuta G.S. avessero dei cespiti legali, quanto piuttosto che gli stessi fossero insufficienti e sproporzionati (in negativo) in relazione al valore dell’immobile confiscato. Il giudice ha altresì chiarito con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici la non attendibilità della versione del Pa., il quale non solo ha riferito circostanze diverse dalla C., ma non ha chiarito le ragioni di un prestito cosi cospicuo a fronte di una carenza assoluta di garanzie.

Quanto inoltre al profilo soggettivo, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Sez. 6, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239843, Gocini e altri). E il dolo nella fattispecie è ricavabile non solo dal tipo di difesa dibattimentale approntata dalla C., che presuppone un coinvolgimento non spiegabile con il solo acquisto del bene, ma anche dalla stessa fittizietà della intestazione, che presuppone l’impiego di denaro proveniente dalla figlia e dal genero che sostanzialmente non svolgevano e non avevano mai svolto alcuna lecita attività lavorativa.

Del tutto inammissibile, perchè di mero fatto, sono le doglianze in punto di eccessività della pena, motivatamente determinata dal giudice tenendo conto della gravità del fatto e della portata dell’operazione nonchè dei vincoli di parentela dell’imputata con i reali proprietari dei beni in questione.

Parimenti destituito di fondamento è il gravame formulato nell’interesse di N.. Da respingersi sono le censure che attengono alla violazione dei canoni valutativi delle propalazioni della G.. Le sollecitazioni difensive mirano a una rilettura dei dati probatori in modo del tutto inammissibile in questa sede. La motivazione della Corte territoriale non è contraddittoria, nè illogica, nè tantomeno carente avendo rilevato innanzitutto con la parziale reticenza, anche la parziale ammissività della prova dichiarativa che, secondo quanto annotato dallo stesso giudice, ha trovato conferma, nei punti focali della vicenda, nel contenuto delle intercettazioni e nelle indagini di polizia giudiziaria che hanno evidenziato la dinamica del traffico nelle linee definite dalla imputata. Le rilevate discrasie inerenti alle affermazioni della collaborante (ancorchè prive di allegazione in questa sede in violazione del principio della autosufficienza del ricorso) vertono su profili non determinanti e comunque giustificati dalla complessità dei fatti narrati e dalla difficoltà di ricordare anche nei minimi particolari i medesimi, in quella sorta di imprecisione generica che generalmente connota un contributo dichiarativo, senza per questo seriamente inficiarlo, poichè restano ben chiari e riscontrati i punti essenziali del racconto. Il giudice di secondo grado evidenzia non solo che la narrazione della G., propria per la sua parziale reticenza si palesava come spontanea, ma che la medesima aveva trovato preciso riscontro nelle indagini di polizia giudiziaria là ove era emerso che, a decorrere dal novembre del 2006, erano risultati negli alberghi elencati pernottamenti per uno o due giorni del N. o della moglie V. con i corrieri tratti in arresto, con ciò dando corpo alle modalità del traffico di droga come evidenziato della prospettazione d’accusa. Nessuna giustificazione era stata fornita dai prevenuti in relazione a questi spostamenti (tranne le giustificazioni non verosimili della V. e smentite dai fatti, come evidenziato dal giudice del merito) che per contro avevano trovato preciso significato nell’arresto dei corrieri il 29 e 30 luglio, facendo comprendere che i viaggi dalla Campania in Sardegna erano finalizzati alla consegna della droga al M..

E’ appena poi il caso di evidenziare che il giudice non sottolinea la subitaneità della collaborazione della G., ma il fatto che sia stata lei comunque a richiedere l’interrogatorio dimostrando la volontà di collaborare e di ristabilire la verità (come dimostrato dalla presenza di due difensori con cui previamente non poteva non essere maturato un accordo in tal senso) a prescindere dall’interesse concreto di riconquistare la libertà. La doglianza che attiene alla derivazione della collaborazione da altri elementi di indagini è solo una illazione difensiva e non poggia su serie e concreti elementi di rilievo. Per contro, come il giudice del merito implicitamente fa rilevare, la posizione privilegiata della G., quale moglie del coimputato M., la poneva in un ruolo che le consentiva di venire a conoscenza di tutte le problematiche associative oltre che parteciparvi fattivamente. Inoltre la Corte territoriale evidenza la circostanza ineludibile che la donna ha ammesso fatti per lei pregiudizievoli anche di grave entità, comprovando così l’inesistenza di un calcolo meramente strumentale e riduttivo. Inoltre il giudice della cognizione osserva che le propalazioni della G. non possono essere lette disgiuntamente dal contenuto delle captazioni che vestono e riscontrano le dichiarazioni accusatorie, rivelando uno stretto legame di intesa tra le due coppie e anche, personalmente, delle mogli di N. e M., e ciò a netta confutazione del fatto che il M. abbia dichiarato di neppure conoscere il ricorrente.

Il motivo di ricorso formulato per il N. in relazione ai vizi di legittimità che affliggono la problematica attinente alla sussistenza del ritenuto vincolo associativo è infondato e deve essere respinto. Si richiamano sul punto le argomentazioni sopra esposte. Qui si intende solo aggiungere che, contrariamente a quanto assunto in gravame, i pernottamenti – accertati dagli esiti delle indagini preliminari – di gruppi di persone, in composizione diversa, ma tutti comunque ricompresi nella compagine per cui è giudizio, comprovano, come rilevato dal giudice di secondo grado, in sinergia probatoria con le propalazioni accusatore della G. e del ritrovamento degli ovuli concernenti eroina e cocaina ai quattro corrieri, l’intercambiabilità dei soggetti operanti e la mutua conoscenza delle specifiche mansioni oltre che la consapevolezza di operare all’interno di un meccanismo sperimentato e stabilmente strutturato la cui funzionalità era perdurante nel tempo. Ognuno dei prevenuti sapeva cosa fare, quando farlo e perchè, in ottemperanza di un programma delinquenziale deliberato non solo nella sue linee generali, ma anche concrete e puntuali.

Del tutto privo di fondamento è il rilievo difensivo secondo cui il giudice non avrebbe potuto trarre convincimento della sussistenza del vincolo associativo da quello parentale non essendo comune a tutti gli imputati ed essendosi sposata la coppia N. – V. solo il 26 luglio 2007. Deve per vero rilevarsi che la sussistenza di un vincolo parentale è un argomento utilizzato dal giudice del merito per rafforzare le altre argomentazioni spese sul punto. La circostanza che il vincolo associativo potesse fondarsi anche su un legame parentale assicurava una maggior fiducia reciproca nell’ottemperanza delle finalità associative, senza per questo essere necessaria o indispensabile. Inoltre la Corte territoriale evidenzia come da un lato la D. fosse la zia delle due V. ( R. e A.) e che la V.A., sorella di R., fosse la moglie di N., e dunque che sussistessero reciproci legami multipli che creavano una sorta di ponte, forte e diretto, tra fornitore e corrieri risaldando il già esistente legame pattizio sottostante. La circostanza che la coppia N. – V. si sia sposata solo il 26 luglio 2007 inoltre non rileva in quanto, non solo i rapporti tra le due V. e la D. sono giocoforza preesistenti (come del resto quelli tra la V.A. e N.) ma la metodologia di trasporto della droga così come adottata dai corrieri (e come puntualmente evidenziato dal giudice della cognizione), a prescindere dalle risultanze di indagini e di intercettazione e dalle stesse dichiarazioni accusatorie della G. che retrodatano di quasi un anno la vitalità del sodalizio criminoso, presupponeva una sperimentata routine che non poteva essere meramente coeva all’epoca del matrimonio. Non incidente sulla questione che attiene l’esistenza del sodalizio criminoso è il fatto che il M. non fosse l’unico cliente della compagine criminosa. L’operatività di una associazione a delinquere, soprattutto se finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non necessita in via di principio di un vincolo privilegiato della associazione con un unico compratore (come non lo sarebbe nei confronti di un unico fornitore) basandosi piuttosto la struttura organizzativa su un supporto di base stabile (di risorse umane e finanziarie) ma con la quale possono interagire, senza escluderla (ma anzi paradossalmente valorizzandola), anche soggetti estranei alla stessa. L’associazione criminale non è un circolo ristretto il cui funzionamento va a beneficio dei soli soci, ma una organizzazione a scopo di lucro, tesa alla realizzazione di profitti da qualsiasì fonte pervengano. Peraltro occorre osservare che la circostanza che il Se. non sia stato ritenuto compartecipe all’associazione non equivale, come si suggerisce in gravame, alla mancata coesione all’interno del vincolo associativo, posto che è l’organizzazione che cedeva la droga al Se., non i singoli individui, ancorchè il compratore avesse un ruolo così estemporaneo da essere ritenuto un soggetto occasionale e non intraneo.

Parimenti privo di fondamento è il rilievo difensivo che attiene alla ritenuta carenza di una base stabile non potendo ritenersi tale una struttura alberghiera. Non si tiene per vero conto che, come evidenziato dal giudice del merito, che la reiterazione dei pernottamenti negli stessi alberghi ha creato una sorta di stabilità sufficiente alla bisogna, tenuto conto che una soluzione differente, quale l’acquisto di un immobile che garantisse la medesima funzionalità, avrebbe comunque costituito un costo ulteriore e altresì una traccia più concreta e visibile di operatività della compagine criminosa.

Infondata è altresì la censura che attiene alla violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2 in relazione ai reati-fine. Deve per vero osservarsi che trattasi di una mera rilettura del dato probatorio già congruamente vagliato dal giudice di merito. Con argomentazioni logiche e stringenti la Corte territoriale ha richiamato le prove poste alla base della penale responsabilità dei prevenuti e sostanziatesi nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra N. e il M., nelle operazioni di polizia che hanno portato al sequestro della droga nelle date del 29 e 30 luglio, nelle dichiarazioni accusatorie della G. che hanno dato contezza dei precedenti traffici di stupefacenti tra la Campania e la Sardegna. La riferibilità dei pernottamenti dei corrieri al N., come evidenzia la Corte territoriale, va individuata nel fatto che gli stessi erano pagati dal medesimo ricorrente (come risulta dall’episodio del (OMISSIS)) con ciò comprovando uno specifico interesse alla permanenza delle donne per le finalità di spaccio evidenziate nelle stesse intercettazioni.

Infondata è la censura che attiene al trattamento sanzionatorio.

Contrariamente a quanto assunto in ricorso, la Corte ha esaminato il motivo di gravame, motivando che l’essersi il ricorrente, subito dopo la scarcerazione per indulto, attivato per la costituzione di un’associazione per delinquere, la cui attività si era protratta anche dopo l’arresto dei corrieri, sconsigliava la riduzione della pena con l’applicazione delle attenuanti generiche. Il lamentato grave stato di salute e l’asserito recente aggravamento dello stesso (peraltro non rilevabile dalla certificazione medica allegata ai motivi aggiunti, in quanto nella stessa si attesta che il ricorrente è in terapia anti HIV con buoni risultati, in conseguenza delle terapie praticate) non rilevano in questa sede, atteso che comunque trattasi di una condizione che non ha tenuto lontano il prevenuto dal porre in essere un comportamento deviante.

Anche i motivi di ricorso dedotti da Ma.Gi. sono infondati.

In relazione all’eccezione attinente alla genericità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., deve rilevarsi innanzitutto che la stessa risulta avanzata nella fase di merito dalla sola V.R. sicchè quella formulata dalla Ma. è intempestiva perchè avanzata solo in questa sede. Ciò posto deve comunque rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la richiesta di accesso al regime abbreviato involge l’accettazione per gli atti raccolti, con sanatoria delle relative irregolarità che possono averle affette. Sul punto si sono infatti espresse le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno ritenuto che la richiesta di rito abbreviato sani tutte quelle nullità che non sono da considerarsi assolute (V, Cass., Sez. Un., 26 settembre 2006, n. 39298, Cieslinsky e altri, Rv. 234835); secondo la disposizione dell’art. 183 c.p.p., difatti, l’accettazione degli effetti di un atto nullo è, al pari della rinuncia, un atto proprio della parte interessata. E quella parte non poteva dunque riproporre di seguito l’eccezione, una volta accettato l’effetto della richiesta di rinvio a giudizio, perchè gli imputati avevano formulato la richiesta di rito abbreviato. Si rileva inoltre che l’eccezione non risulta deducibile ai sensi dell’art. 182 c.p.p.. L’articolo non si occupa della sanatoria strictu sensu, ma esclude che la nullità possa essere dedotta da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione, cosa che si desume dal suo comportamento contrastante. Perciò se l’imputato, ovvero colui che è titolare del diritto di difesa, esercita la facoltà riservatagli di richiedere il giudizio abbreviato, non solo accetta gli effetti dell’atto nullo propedeutico, ma innanzitutto dimostra di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata. La richiesta pertanto rende indeducibile l’eccezione, nella specie proposta dal difensore, che è sì soggetto legittimato a denunciare una nullità quale parte, ma non può per questa via contrastare l’interesse sostanziale manifestato dell’imputato. A tale riguardo va richiamata anche la giurisprudenza formatasi sul punto che ha stabilito che l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 25153 del 04/05/2010 Ud. (dep. 02/07/2010) Rv. 247777, Leotta e altri). A maggior ragione il principio deve intendersi applicabile per l’ipotesi ben meno grave dell’avvenuta notifica di avviso ritenuto generico. Il giudice del merito inoltre argomenta, ad abundantiam, che l’avviso in questione si palesa espresso in termini chiari e puntuali tanto da aver consentito alla imputata di svolgere convenientemente le proprie difese e di scegliere il regime speciale del rito abbreviato.

Peraltro la ricorrente non specifica in che termini l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. si sarebbe palesato talmente generico da costituire pregiudizio per la difesa. Anche il secondo motivo di gravame è privo di fondamento.

Si richiamano qui le determinazioni già espresse sulla motivazione della sentenza nella parte riguardante la sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Si vuole inoltre solo aggiungere che la Corte di appello ha indicato per la prevenuta, ai fini probatori di intraneità nella associazione, non solo la sua presenza in Sardegna in più episodi di narcotraffico, ma anche il fatto che la medesima si sia assunta ogni responsabilità per i fatti del trasporto e del contatto con gli acquirenti (non solo il M., ma anche il Se. e il Pi.) oltre alle circostanze che trasportasse personalmente gli ovuli e che fosse in possesso di documentazione attestante il contatto con l’acquirente M. (cui aveva consegnato il danaro ottenendone una ricevuta, segno questo di legittimazione di un ruolo quantomeno di rappresentante del fornitore).

Indicativi di radicazione certa nel sodalizio criminoso appaiono anche il possesso del conto delle spese sostenute, evidentemente da presentare a N. che aveva finanziato l’operazione, e la disponibilità di ben cinque telefoni cellulari.

Del tutto generico, e pertanto inammissibile, il motivo con il quale la ricorrente si è lamentata che il giudice di secondo grado non avrebbe preso in considerazione tutte le doglianze contenute nei motivi di appello e non avrebbe confutato analiticamente gli argomenti con i quali il GUP aveva escluso la partecipazione dell’imputata all’associazione.

Per i motivi già indicati deve essere respinta l’eccezione di nullità della sentenza presentata da V.A. per genericità dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p..

Il motivo di ricorso attinente alla censura relativa al mancato accertamento peritale è inammissibile, poichè non risulta che detta censura sia stato oggetto di gravame in appello sicchè la proposizione in questa sede è inammissibile. Peraltro non risulta dal testo delle sentenze di primo e secondo grado che la relativa richiesta istruttoria sia stata oggetto di giudizio abbreviato condizionato.

Per quanto riguarda le denunciate carenze della motivazione della sentenza nel ritenere sussistente il delitto associativo, si richiama quanto esposto nella prima parte della motivazione in diritto della presente sentenza.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, contenuti nel gravame proposto da V.R., sono infondati per le ragioni già indicate.

Con motivazione ineccepibile sotto l’aspetto logico giuridico, in relazione specifica alla posizione dell’imputata, la Corte di appello ha dedotto la consapevolezza della prevenuta, di far parte di un’organizzazione criminosa, dal ruolo dalla medesima assunto nella vicenda (anche grazie al fatto di essere cognata del fornitore unico dell’associazione) che l’ha vista protagonista di più trasporti di droga.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il giudice del merito ha dato ampia contezza del proprio convincimento. Non solo per vero ha rilevato che non fosse attendibile che la Ma., impegnata nel trasporto di una cospicua quantità di droga si fosse portata dietro due amiche (la V.R. e la D.) ignare della circostanza, anche per il pericolo che le stesse, che condividevano la stanza della Ma., potessero vedere la droga e il danaro riposto nella valigia della Ma. o assistessero accidentalmente allo scambio della droga dietro denaro. Peraltro è stato evidenziato dal giudice che non era la prima volta che la V. accompagnava la Ma. in Sardegna sicchè la menzionata gita di piacere contrastava non solo con il fatto che le amiche avessero prenotato per pochissimi giorni, ma che la Ma. fosse già stata nello stesso albergo appena un mese prima. La Corte di Appello inoltre richiamava il contenuto di una delle conversazioni intercettate da cui è emerso che la sorella A., parlando con il marito, si accordava con lo stesso affinchè la G. si rivolgesse direttamente a R. per l’ulteriore consegna di stupefacente. Non solo, ma dall’intercettazione del 29 luglio delle ore 19,08, come evidenziato dal giudice del merito, emerge che V.A., preoccupata per il trasporto della droga di quel giorno (che esiterà nell’arresto anche della sorella) dimostra preoccupazione anche per R. con ciò comprovando la comunanza di scopo e sorte.

Logicamente non può escludere la valenza accusatoria delle prove indicate nella sentenza impugnata a carico della ricorrente il fatto che il foglio con appunti e calcoli sia stato rinvenuto nella borsa di Ma.Gi., stante lo stretto rapporto nella vicenda della stessa con la ricorrente.

Appare infondato, infine, anche il quarto motivo di ricorso, poichè la sentenza impugnata ha indicato le ragioni della determinazione della pena nei confronti di V.R., riferendosi all’entità dei fatti, alla personalità e alla capacità a delinquere manifestata, e, con riguardo all’aumento per la continuazione nella misura contenuta di un anno, si deve aver riguardo anche alla motivazione della sentenza di primo grado che per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aveva considerato la gravità del fatto per la quantità e purezza della sostanza detenuta, il trasporto dalla penisola in Sardegna e l’inserimento in un traffico organizzato. Pertanto, tutti i ricorsi devono essere rigettati, e al rigetto consegue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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