Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 9 luglio 2010, ha ritenuto M. A. responsabile dei reati di violenza sessuale, aggravata dallo avere agito con crudeltà, rapina e lesioni ai danni di O. P.. Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto attendibile le dichiarazioni, sullo snodarsi dei fatti per cui è processo, della donna che è stata trovata dai Carabinieri nel cuore della notte per strada vestita solo con la biancheria intima; la parte lesa ha riferito di essere una prostituta e che l’imputato, suo cliente, l’aveva, fatta salire sul un furgone dove l’aveva legata con una corda e costretta con violenza ad un non consenziente rapporto; indi, con minacce di morte, l’aveva fatto scendere dal furgone seminuda rifiutandosi di consegnare i vestiti ove era conservata la somma di euro trecento. Le dichiarazioni della parte lesa – hanno evidenziato i Giudici- erano corroborate da quelle delle persone che l’avevano soccorsa e dalle indagini della Polizia che ha reperito nel furgone dell’imputato la corda elastica descritta dalla donna ed il cellulare dalla stessa lasciato. La aggravante dell’art. 61 c.p., n. 4 è stata ritenuta sussistente perchè l’imputato aveva causato alla vittima sofferenze anche morali che vanno al di là della condotta tipica e l’aveva lasciata priva di indumenti sulla strada di notte nel cuore dell’inverno. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e rilevando:

– che i Giudici non hanno correttamente disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale , dopo una consenziente prestazione sessuale, vi è stato una lite per il pagamento del prezzo e la denuncia è una ritorsione della donna per non avere conseguito quanto richiesto;

– che la versione accusatoria è squalificata dai certificati medici;

– che le lesioni (infrazioni alla costola) sono state causate dal rapporto sessuale su superficie dura e non dallo scaricamento dal furgone come sostenuto dalla donna;

– che non sussiste l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 4.

Nei motivi aggiunti, l’imputato lamenta difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

I Giudici di merito, dopo una analitica elencazione e corretta ponderazione del coacervo probatorio, hanno avuto cura di mettere in luce i plurimi indici di affidabilità del racconto accusatorio della parte lesa ed i riscontri oggettivi che ne sigiavano l’attendibilità.

Sul punto, basti ricordare lo stato nel quale è stata trovata la donna dopo l’aggressione ed i certificati medici che – contrariamente allo assunto dell’imputato – confortano o sono compatibili con le dichiarazioni della parte lesa.

L’apparato argomentativo della sentenza in esame è congruo completo, corretto e la conclusione della Corte di Appello è resistente a possibili interpretazioni differenti.

In tale contesto, il ricorrente propone censure in fatto – tendenti ad una rinnovata ponderazione delle prove alternativa a quella correttamente operata dalla Corte territoriale – ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

La modifica legislativa introdotta con la L. n. 46 del 2006 permette alla Cassazione una indagine extratestuale oltre il limite del provvedimento impugnato, ma non ne ha alterato la funzione tipica.

Rimane fermo il divieto- in presenza di una motivazione non carente o non manifestamente illogica – di una diversa valutazione del coacervo istruttorio.

Per invocare il nuovo vizio motivazionale, occorre che le prove, che il ricorrente reputa trascurate o male interpretate, abbiano una pregnanza tale da disarticolare l’intero ragionamento del Giudici di merito sì da renderne illogica o contraddittoria la conclusione.

Tali caratteristiche non rivestono le censure del ricorrente con le quali sostiene una ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo non plausibile perchè avulsa dalla emergenze probatorie.

La motivazione sulla sussistenza della aggravante dell’art. 61 c.p., n. 4, congrua ed esaustiva, non è messa in discussione dalle irrilevanti critiche del ricorrente.

La censura inerente alle attenuanti generiche è inammissibile perchè inclusa nei soli motivi nuovi che devono consistere in una ulteriore illustrazione di quelli principali e non possono contenere deduzioni inedite.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 989 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. Ma.Pi., già in servizio presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Siracusa, collocato a riposo dal 1 gennaio 1980, con istanza del 9/10/1981 chiedeva che gli venisse riconosciuto come dipendente da causa di servizio il forte esaurimento nervoso, con ripercussioni sulle funzioni dell’apparato digerente, da cui era affetto; infermità causata dalla enorme quantità di lavoro cui era stato sottoposto malgrado fosse invalido di guerra con riduzione della capacità lavorativa del 50% per visus spento all’occhio destro.

A seguito di istruttoria, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina in data 10/4/1987 riconosceva il nesso eziologico tra lo stress cui lo stesso era stato sottoposto durante il periodo lavorativo e le infermità da cui era risultato affetto.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate, chiamato ad esprimere il proprio parere sull’istanza in argomento, si pronunciava in senso negativo, sulla scorta del conforme parere (negativo) del Consiglio di Amministrazione per il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Infine, con D.M. del 21/2/1994, l’istanza del 9/10/1981 veniva respinta.

Avverso gli atti da ultimo citati, il sig. Ma. proponeva ricorso al T.A.R. Catania, deducendo:

– Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Violazione dell’art. 64 D.P.R. n. 1092/73.

Ai sensi della normativa invocata "le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa sufficiente e determinante".

Non è necessario, quindi, che lo stress cui il ricorrente è stato sottoposto durante il periodo lavorativo sia stata l’unica causa delle patologie riscontrate, essendo sufficiente che sia stata una concausa, a prescindere dalla predisposizione del soggetto alla malattia;

– Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contraddittorietà immotivata con precedente parere di un altro organo.

Il Ministero si sarebbe determinato a denegare il richiesto riconoscimento della causa di servizio delle infermità da cui il ricorrente è risultato affetto senza adeguatamente motivare le ragioni del rigetto e senza esprimere le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle valutazioni della C.M.O.

Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso.

Il T.A.R. adito rigettava il ricorso con sentenza n. 81/99, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione in quanto la stessa aveva riscontrato la non desumibilità del necessario nesso di consequenzialità tra causa ed effetto sulla scorta dei pareri espressi dagli organi consultivi interpellati.

Avverso detta sentenza il sig. Ma. ha proposto l’appello in epigrafe, sostanzialmente ribadendo le censure mosse con il ricorso di primo grado.

Ha conclusivamente chiesto che, in riforma della sentenza appellata, venga annullato il diniego e gli altri atti impugnati in prime cure.

Si è costituito il Ministero appellato che, richiamando favorevole giurisprudenza, prevalentemente del Consiglio di Stato, ha dedotto che il motivato parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio è prevalente rispetto a quello espresso dalla C.M.O., essendo diversi la natura dei compiti e l’ampiezza dei poteri a ciascuno di essi attribuiti.

Ha quindi chiesto che, confermando l’impugnata sentenza, l’appello venga rigettato perché infondato sia in fatto che in diritto.

Con memoria conclusionale ha replicato l’appellante per ribadire sostanzialmente i motivi dedotti con il ricorso in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

I motivi del contendere sono da ricercarsi nel contrasto palese tra la tesi del ricorrente – che si basa sul parere sanitario della C.M.O. di Messina, secondo cui l’infermità lamentata sarebbe dipesa dallo stress psicofisico cui è stato sottoposto a causa del lavoro – ed i contrari pareri espressi dal C.P.P.O. e dal Consiglio di Amministrazione per il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai quali si è infine ispirato l’impugnato decreto ministeriale di rigetto dell’istanza del ricorrente.

In particolare, deve osservarsi come il decreto in data 21 febbraio 1994, di rigetto della richiesta di equo indennizzo avanzata dal ricorrente, sia analiticamente motivato essendo fondato su una precisa valutazione di carattere medico, mediante rinvio al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, parere sorretto da adeguata e specifica motivazione ed assolutamente esente da vizi logici.

Detto parere, invero, è assistito da una presunzione di elevata attendibilità derivante dalla composizione eterogenea dell’organo in cui figurano professionalità di varia provenienza in grado di assicurare un giudizio complessivo non solo di natura medica.

Non può nemmeno rimproverarsi l’assenza di una valutazione comparatistica dei diversi pareri (quello della C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Messina e quello emesso dal Comitato sopra citato) nel contestato provvedimento del 21/2/1994 emesso dall’Amministrazione, posto che questa, nel proprio giudizio critico, ha fatto proprie le considerazioni dettagliate e ben motivate espresse dal Comitato, così come risultanti dalla deliberazione dello stesso, allegata al citato provvedimento del 21/2/1994.

Le motivazioni critiche espresse dal Comitato superano, infatti, il parere favorevole formulato in precedenza dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Messina, essendosi questo limitato ad affermare apoditticamente e genericamente che la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente sarebbe stata provocata da un non meglio accertato stress da lavoro.

D’altra parte, l’interessato non ha riferito alcunché di particolarmente significativo ai fini dell’insorgenza della patologia ed ha motivato l’istanza solamente con l’avere svolto con grande diligenza il proprio lavoro.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, in quanto il provvedimento impugnato s’appalesa immune dai vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia in esame, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2012, n. 8665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 407 del 2007, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ribadito la nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro per il periodo 1.04.1999/31.05.1999, stipulato della Poste Italiane con R. M.P., nonchè che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’inizio del rapporto, con la condanna delle Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni dal 18.02.2002 (data della messa in mora), oltre accessori, e al ripristino del rapporto. La stessa Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla risoluzione del rapporto per mutilo consenso tacito e a quella concernente l’aliunde perceptum.

La Corte territoriale, preso atto del processo di riorganizzazione e ristrutturazione del settore postale, ha ritenuto che dovesse e escludersi la legittimità dell’assunzione a temine in questione, in quanto intervenuta dopo il 30 aprile 199, temine così prorogato con accordi successivi a quello 25 settembre 1997, attuativo dell’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994.

Con riguardo alle conseguenze economiche della declaratoria di nullità la Corte ha precisato che le stesse non potessero essere configurate che dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa e, nel caso di specie, dalla data del tentativo di conciliazione.

Con riguardo al profilo della risoluzione del contratto per mutuo consenso tacito la Corte ha osservato che dal mero trascorrere del tempo non avrebbe potuto desumersi la volontà, sia pure tacita, della lavoratrice di risolvere il rapporto e di rinunciare ad un suo diritto.

Quanto al profilo dell’aliunde perceptum, eccepito dall’appellante, la Corte ha osservato che la datrice di lavoro non aveva allegato alcunchè al riguardo.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimata R. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo sindacale del 25.09.1997 e successivi accordi integrativi, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), e ciò nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto di individuare nella data del 30 aprile 1998 il termine ultimo di validità di efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Al riguardo deduce la mancanza di limiti temporali nella disciplina di legge e collettiva e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi, in ordine alla persistenza del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e delle esigenze connesse. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che la L. n. 56 del 1987, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1 nonchè dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis (convertito nella L. n. 79 del 1983) – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali pertanto non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (cfr. SU. n. 4588 del 2 marzo 2006). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a temine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.09.1997, la giurisprudenza ha considerato corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in data 16.01.1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.01.1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.04.1998), delle situazioni di fatto legittimanti le esigenze eccezionali menzionate dal detto contratto integrativo.

Consegue che, avendo le parti collettive raggiunto originariamente una intesa priva di termine ed avendo successivamente stipulato accordi attuativi con fissazione di un limite temporale alla possibilità di procedere ad assunzioni a temine, stabilito inizialmente al 30.01.1993 e poi al 30.04.1998, l’indicazione di tale causale nel contratto legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.04.1998 (ex plurimis Cass. n. 1412 del 31 gennaio 2012; Cass. n. 562 del 17 gennaio 2012; Cass. n. 18838 del 7 settembre 2007; Cass. n. 22352 del 25 ottobre 2007). In base a tale orientamento, ormai consolidato, correttamente il giudice appello ha ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto in questione per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo la data del 30 aprile 1998, ciò per carenza del presupposto normativo derogatoria con la conseguenza della trasformazione dello stesso contratto a tempo indeterminato, in forza della L. n. 230 del 1962, art. 1 (cfr Cass. n. 1412 del 2012 cit.; Cass. n. 20608 del 2007).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla volontà della lavoratrice di risolvere il rapporto.

Sostiene che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle richiamate norme e delle risultanze probatorie, essendo pacifica nel caso di specie la presenza di tutti gli elementi integranti l’ipotedi del mutuo consenso tacito, avendo la lavoratrice manifestato il proprio disinteresse per anni a ricostituire un rapporto di lavoro con la società. Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha disatteso il motivo di impugnazione dell’appellante verificando gli elementi, indicati come espressivi di una manifestazione di accettazione tacita della conclusione del contratto con conseguente cessazione del rapporto per mutuo consenso, e pervenendo alla conclusione che non vi era stato alcun comportamento della lavoratrice da interpretarsi come acquiescenza alla risoluzione del rapporto. Trattasi nel caso di specie di una valutazione, congruamente e adeguatamente motivata, condotta sulla scia di orientamento di questa Corte, contro cui la ricorrente si limita ad opporre un diverso e non consentito apprezzamento (cfr Cass. n. 16932 del 4 agosto 2011).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione delle norme di diritto sulla messa in mora e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto in considerazione che l’originaria ricorrente aveva proposto una domanda di condanna non fornita dal benchè minimo elemento probatorio ex art. 2697 c.c. e non ha tenuto in alcun conto del principio della corrispettività della retribuzione, secondo cui la lavoratrice avrà diritto alle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa del servizio. La ricorrente censura l’impugnata sentenza anche per avere riconosciuto il risarcimento del danno dalla data del tentativo di conciliazione.

La ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: "Dica la S.C. se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria".

Il quesito così formulato risulta generico, risolvendosi nell’enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia della messa in mora, senza evidenziare gli elementi fattuali fatti oggetto di accertamento da parte del giudice di merito. In altri termini il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità, non risulta formulato in maniera specifica e chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr Cass. S;U. n. 3 del 5 gennaio 2007).

In conclusione il motivo sotto questo profilo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione dell’aliunde perceptum sollevata dalla società.

Il motivo viene corredato dal seguente motivo: "Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquistare precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Anche questo quesito non risulta formulato in maniera specifica e pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce, apparendo in larga parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto, che si ritiene commesso dal giudice nel caso esaminato in concreto.

5. In sede di memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha rappresentato la sopravvenienza della L. 4 novembre 2010, n. 183 che all’art. 32 ha introdotto le regole disciplinanti la determinazione delle spettanze di natura economica conseguenti alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, affermandone l’immediata applicabilità alla fattispecie.

L’assunto non ha pregio e non merita di essere condiviso.

Al riguardo va osservato che questa Corte ha affermato che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, che abbia introdotto con efficacia retroattiva una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr Cass. n. 1412 del 13 gennaio 2012;

Cass. n. 4070 del 27 febbraio 2007).

In tale contesto si richiede anche che il motivo del ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile, secondo la disciplina propria (cfr Cass. n. 80 del 4 gennaio 2011).

Orbene la richiamata condizione non si riscontra nella fattispecie, per cui il motivo da ultimo proposto è inammissibile.

6 In conclusione il ricorso va rigettato con la conferma dell’impugnata sentenza.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-06-2012, n. 10959 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.R. e Z.G. convennero dinanzi al Tribunale di Lodi G.M., a cui avevano venduto una porzione del loro fabbricato costituita da un locale ad uso negozio mantenendone l’altra per sè, chiedendo che fosse dichiarato che la stessa, in forza di quanto convenuto nell’atto di vendita, aveva il diritto di utilizzare l’uscita posteriore su Via (OMISSIS) solo ed esclusivamente in caso di emergenza; chiesero, inoltre, che la convenuta fosse condannata a rimuovere l’apparecchio condizionatore da lei installato sulla facciata dell’edificio.

La convenuta si oppose a tali richieste e formulò domande riconvenzionali, chiedendo tra l’altro, per quanto qui ancora interessa, che fosse riconosciuto il suo diritto di servitù di passaggio, sia pure esercitatile soltanto in caso di necessità.

Nel corso del giudizio, su istanza degli attori, venne autorizzata la chiamata in causa di Z.M., nuovo proprietario della porzione di immobile interessata dal passaggio in discussione, che si costituì facendo proprie le domande degli attori.

Il giudice di primo grado, nel decidere la controversia, dichiarò l’esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore della proprietà della G. attraverso il giardino di proprietà degli attori sia pure per i soli casi di necessità e rigettò tutte le altre domande delle parti.

Interposto gravame principale da parte degli attori ed incidentale ad opera della convenuta, con sentenza n. 2396 del 5 ottobre 2006 la Corte di appello di Milano confermò integralmente la decisione impugnata, affermando, quanto alla servitù, che la formula usata nel contratto intercorso tra le parti, in quanto sganciata dalla condizione personale delle parti e dall’utilizzo che in concreto viene fatto da specifiche persone fisiche, era da interpretarsi come costitutiva di un diritto reale di servitù, esercitatile non già in situazioni di sola emergenza, ma anche in presenza di una qualsiasi necessità; con riferimento alla richiesta di condanna alla rimozione del condizionatore, ne rilevò invece l’inammissibilità ed infondatezza, atteso che esso era posto sul muro comune, sicchè la legittimazione ad agire, anche sotto il profilo della tutela del decoro architettonico dell’edificio, spettava al condominio e non al singolo condomino, aggiungendo che comunque che, essendo stato installato sul retro del fabbricato, di nessun pregio artistico, ed in posizione defilata, esso non pregiudicava l’estetica del fabbricato.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 13 dicembre 2006, con atto notificato l’8 febbraio 2007, ricorrono D.S. R., Z.G. e Z.M., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso G.M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 cod. civ., e segg., lamenta che il giudice di appello abbia affermato la natura reale del diritto di passaggio stabilito nel contratto di compravendita intercorso tra le parti, nonostante che, per la stessa formula usata, nonchè per le stesse modalità del suo esercizio e del fatto che esso interessava un giardino, esso si riferisse alla persona dell’acquirente, sicchè esso avrebbe dovuto essere considerato come diritto personale di godimento, limitato al verificarsi del caso di necessità, in coerenza con il principio generale di particolare tutela accordata dal codice civile ai cortili e giardini, sia pure in tema di passaggio coattivo.

Il motivo è inammissibile.

La conclusione accolta dalla sentenza impugnata è motivata in ragione della clausola contrattuale in forza della quale le parti avevano stabilito che "L’accesso al negozio in oggetto avviene dalla Via (OMISSIS), mentre l’uscita posteriore verso la Via (OMISSIS) dovrà essere utilizzata solo in caso di necessità". La Corte di merito, partendo dal dato pacifico che l’utilizzo dell’uscita su via (OMISSIS) comportava l’attraversamento del giardino della porzione immobiliare rimasta in proprietà degli attori, ha affermato che con tale previsione i contraenti avevano inteso costituire un diritto di servitù di passaggio, sia pure da esercitarsi soltanto in caso di necessità, al quale andava riconosciuta natura reale, in quanto la sua previsione appariva "sganciata dalla condizione personale delle parti e dell’utilizzo che in concreto viene fatto da specifiche persone fisiche".

Tanto precisato, il motivo è inammissibile in quanto, risultando l’affermazione oggetto di censura il risultato di un’operazione di interpretazione del contratto, che, come tale, è demanda dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, il ricorso avrebbe dovuto denunziare l’erroneità della statuizione non sotto il profilo della violazione delle norme sostanziali di riferimento in materia di servitù, ma sotto il profilo della violazione delle regole di interpretazione del contratto ovvero dell’obbligo di motivazione. E’ noto peraltro che, nel giudizio di legittimità, la denunzia della violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso cui si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione esige la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass., n. 24539 del 2009; 22.5.2006, n. 10131;

Cass., 17.7.2003, n. 11193). Contrapporre a quella fornita dal giudice di merito una diversa ed opposta interpretazione del contratto si risolve in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto.

Il motivo non assolve a questi oneri di contenuto e di argomentazione e pertanto non appare in grado di superare il preliminare vaglio di ammissibilità.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ed omessa o insufficiente motivazione, si conclude con il seguente quesito di diritto: "Voglia il Supremo Collegio accertare e dichiarare se l’impugnata sentenza della Corte di appello ha o no osservato la norma dell’art. 112 c.p.c. ed emettere il conseguente provvedimento".

Il motivo è inammissibile.

Nel presente giudizio deve trovare applicazione l’art. 366 bis cod. proc. civ., come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, IL quale impone che la formulazione di motivi del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Tale disposizione è applicabile nel caso di specie in quanto la sentenza impugnata è stata depositata in data 5 ottobre 2006, risultando a tal fine irrilevante che essa sia stata successivamente abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), entrata in vigore il 4 luglio 2009, tenuto conto, da un lato, che nel processo si applica la legge regolatrice in vigore nel momento in cui l’atto è compiuto e, dall’altro, del disposto della citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da essa si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (Cass. n. 20323 del 2010; Cass. n. 7119 del 2010;

Cass. n. 22578 del 2009).

Tanto precisato, il motivo è inammissibile in quanto il quesito di diritto al termine di esso, per come formulato, appare del tutto generico ed astratto e perciò inadeguato ad assolvere la finalità che ad esso è assegnata dalla legge, consistente nel favorire la formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, il miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 19444 del 2009; Cass. n. 20409 del 2008).

Il quesito si risolve infatti nella semplice richiesta a questa Corte di verificare se la decisione impugnata abbia o meno osservato la regola posta dall’art. 112 cod. proc. civ., senza alcuna indicazione al caso concreto, alla questione affrontata dal giudice ed alla statuizione da questi adottata, nonchè delle ragioni per cui essa avrebbe violato la disposizione di legge sopra indicata. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e non può pertanto risolversi nella semplice domanda se la norma di cui venga lamentata la violazione sia stata o meno correttamente applicata (Cass. n. 4044 del 2009; 24339 del 2008; Cass. n. 2658 del 2008;

Cass. n. 17064 del 2008; Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 del 2007; Cass. S.U. n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007).

Identica conclusione merita anche l’esame della censura che, in alternativa al vizio di omessa pronuncia, deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione, considerato che anche in relazione ad essa il mezzo, per come formulato, non appare conforme all’orientamento espresso questa Corte circa la necessità che la deduzione del vizio di motivazione debba contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e concludersi con un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 11019 del 2011; Cass. n. 8897 del 2008; Cass. S.U. n. 20603 del 2007).

Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., si conclude con il seguente quesito di diritto: "Voglia il Supremo Collegio accertare e dichiarare se l’impugnata sentenza della Corte di appello ha osservato o no la norma dell’art. 112 c.p.c., su questo specifico capo della domanda ed emettere il conseguente provvedimento".

Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, potendosi richiamare le ragioni esposte in occasione dell’esame del mezzo precedente.

Il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 1105, anche in relazione all’art. 2257 c.c., e art. 1120 c.c., comma 2, art. 1122 c.c., art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, censura la sentenza impugnata per avere affermato che la domanda di rimozione del condizionatore, risultando esso installato su una parte comune dell’edificio, anche sotto il profilo del decoro architettonico, spettava al condominio e non al singolo condomino, trascurando di considerare che nella specie il condominio, composto da tre condomini, non aveva un amministratore e che, comunque, ciascun condomino può agire a tutela dei diritti che gli competono sulla cosa comune.

Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, sia pure per una ragione diversa dalle precedenti.

La conclusione in questo caso discende dal rilievo che il tema da esso introdotto, relativo alla legittimazione del singolo condominio ad esercitare l’azione a difesa del bene comune, risulta affrontato e risolto, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte di appello, già dalla decisione di primo grado, che aveva affermato la legittimazione al riguardo in capo al solo condominio, pur avendo poi esaminato, ma "solo per uno scrupolo ulteriore", come si legge nella sentenza di appello, la relativa domanda anche nel merito. Ora, dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, non risulta però che questo punto della decisione del Tribunale abbia poi formato oggetto di specifico motivo di appello, anche se essa è stata ribadita dal giudice di secondo grado. Nell’esposizione del fatto contenuta nel ricorso si legge che contro la sentenza di primo grado gli attori avevano proposto gravame "negando l’esistenza della servitù di passaggio e di installazione e mantenimento dell’apparecchio esterno dell’impianto di condizionamento d’aria";

nessun cenno ad uno specifico motivo di appello avverso la statuizione in questione, inoltre, è dato rinvenire nella sentenza impugnata. Ne consegue che la questione, al di là dell’esame del merito in ordine alla soluzione accolta, deve ritenersi ormai preclusa per effetto del formarsi del giudicato c.d. interno sul relativo capo della decisione di primo grado, seguito dalla mancata impugnazione sul punto. Per tale ragione il motivo è inammissibile.

Il quinto motivo di ricorso denunzia insufficiente ed errata motivazione in relazione al capo della decisione che ha negato che l’installazione del condizionatore sul muro comune recasse pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione della declaratoria di inammissibilità del mezzo precedente, investendo esso una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella relativa al difetto di legittimazione ad agire degli attori, che, di per sè, appare autonoma ed in grado di sorreggere, da sola, la decisione impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro, di cui Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.