T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 79 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
In data 5.3.2005, i signori L. e R.M. presentavano al Comune di Milano denuncia di inizio attività (DIA), per il recupero abitativo di un sottotetto nell’immobile in via Negrotto.
Con provvedimento del 22.3.2005, il Dirigente del Servizio Interventi Edilizi Maggiori dell’Amministrazione comunale diffidava dall’eseguire le opere di cui alla DIA, ritenendo l’intervento in contrasto con le novità normative introdotte dalla legge regionale n. 12/2005, in vigore dal 31.3.2005.
Contro tale diffida era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, affidato ad un solo motivo, vale a dire la violazione del DPR 380/2001 e l’eccesso di potere sotto svariati profili (errata valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti e sviamento, carente istruttoria, ingiustificata inoperosità, difetto di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà, pretestuosità e manifesta irragionevolezza).
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per la reiezione del gravame.
In esito all’udienza cautelare del 13.7.2005, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 1853/2005, ritenendosi sussistente il fumus del gravame.
Con successiva memoria del 15.11.2010, si costituiva in giudizio per gli esponenti un nuovo difensore, vale a dire l’avv. F. di Roma.
Alla pubblica udienza del 16.12.2010, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, reputa il Collegio che non debba essere accolta l’istanza di rinvio della trattazione del presente ricorso, avanzata dal difensore degli esponenti con nota del 10.12.2010.
Infatti, il ricorso RG 2278/2009 pendente davanti a questo Tribunale e del quale si chiede la riunione alla presente causa, non appare connesso all’attuale gravame, avendo ad oggetto il provvedimento comunale di diniego di proroga e di conseguente decadenza di un diverso titolo edilizio (permesso di costruire in luogo della DIA), ottenuto dai ricorrenti per interventi sul medesimo immobile di cui è causa, seppure previa presentazione di un progetto in parte diverso da quello di cui alla presente DIA.
Il ricorso RG 2278/2009 si caratterizza quindi, rispetto a quello attuale, per la mera identità delle parti, rimanendo però differenti sia il petitum sia la causa petendi, per cui un rinvio della presente controversia, ormai matura per la decisione, si porrebbe in evidente contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 della Costituzione), principio espressamente accolto nell’art. 2 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Nel contempo, deve respingersi l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa comunale, attesa la permanenza dell’interesse risarcitorio in capo agli esponenti, anche a prescindere dalla fondatezza nel merito dell’eventuale domanda di risarcimento, che comunque non è stata proposta in questa sede.
2. Nel merito, la questione portata all’attenzione del Collegio riguarda la corretta interpretazione delle novità normative in tema di recupero abitativo dei sottotetti, introdotte nella Regione Lombardia dalla legge regionale 12/2005, che ha sostituito la pregressa disciplina di cui alla legge regionale n. 15/1996 e successive modifiche.
Sul punto, il TAR di Milano aveva dapprima ritenuto (ed in tale senso era stata accolta la domanda cautelare nella presente causa), che la LR 12/2005 non avesse in realtà innovato il pregresso quadro regolatorio, per cui anche alla luce della legge da ultimo citata sarebbero stati consentiti recuperi dei sottotetti ad uso abitativo in deroga agli indici di edificabilità (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 590 del 6.3.2006, richiamata dalla difesa ricorrente).
Tale indirizzo interpretativo non è stato però condiviso dal giudice amministrativo d’appello, che in più occasioni ha invece affermato che la legge regionale 12/2005, nella sua originaria formulazione anteriore alle modifiche introdotte con LR 20/2005 (formulazione originaria applicabile alla presente fattispecie ratione temporis), non consente il recupero abitativo dei sottotetti in deroga agli indici o parametri urbanistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21.12.2006, n. 7770 e 22.3.2007, n. 1410, costituenti entrambi precedenti specifici ai quali si rinvia).
Ciò premesso e visto l’orientamento interpretativo consolidato del Consiglio di Stato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, il presente gravame deve rigettarsi, essendo pacifico in fatto che l’intervento di cui alla DIA degli esponenti era in deroga agli indici di edificabilità e quindi in contrasto con la legge regionale 12/2005, prima delle modifiche di cui alla successiva legge regionale 20/2005.
3. Le spese possono essere compensate, atteso il mutato orientamento del Collegio in sede di merito rispetto alla fase cautelare, in conformità all’indirizzo interpretativo sulle questioni di diritto di cui è causa, assunto dal Consiglio di Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 157

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Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 2.11.2010 e depositato in data 23.11.2010, il ricorrente premetteva che, con l’epigrafata sentenza, l’Azienda Sanitaria xxx di xxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del ricorrente, della somma di euro 45.972,75, con interessi legali per il primo anno e gli stessi interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data dell’evento lesivo (2001) e fino al soddisfo, oltre le spese legali nella misura di euro 3.150,00 ed iva e cap nonché l’onere economico della consulenza medicolegale, come determinato con decreto di liquidazione del 5.12.2007.
Esponeva che, nonostante l’atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato il 2.9.2010, con assegnazione del termine di trenta giorni, ai sensi degli (allora vigenti) artt. 90 e 91 del R.D. 17.8.1907 n. 642, permaneva l’inerzia dell’intimata azienda sanitaria, per cui si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al fine di poter ottenere l’integrale soddisfazione delle proprie pretese creditorie.
Concludeva per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe nonché per la contestuale nomina di un "commissario ad acta", per l’ipotesi di perdurante inerzia da parte della A.S.P. di Cosenza.
Non costituiva la parte intimata per resistere al presente giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. La legittimazione dell’intimata Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a dare integrale esecuzione del giudicato di che trattasi sussiste ai sensi della legge regionale 11.5.2007 n. 9, la quale, con l’art. 7, commi I e II, precisa:
"I. Le undici Aziende sanitarie attualmente presenti sul territorio regionale sono accorpate in cinque Aziende sanitarie locali, che assumono la denominazione di Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, il cui territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali.
II. Le nuove Aziende subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell’ambito provinciale di riferimento".
In base a tale normativa, pertanto, correttamente risulta essere stata evocata nel presente giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che, con delibera D.G.R.C. n. 272 del 22.5.2007, è subentrata alla disciolta Azienda Socio Sanitaria Locale xxx di xxx, integralmente anche "nei rapporti attivi e passivi", nel cui novero ricade quello inerente la fattispecie dedotta in giudizio.
2. L’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (e già l’art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato resa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa (per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all’entrata in vigore dell’art. 10, comma II° della legge 21/07/2000 n. 205, nonché le Commissioni Tributarie, fino all’entrata in vigore dell’art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Com’è noto, la proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall’istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 n. 527).
Ed invero, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 va ritenuta esperibile anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (si afferma da Cons. St. VI 16 aprile 1994 n. 527) rispetto al rimedio dell’esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente (si afferma da Cass. SS.UU. 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125) all’ordinaria procedura esecutiva.
Il giudizio di ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento, apertamente o velatamente, omissivo.
Ed invero, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell’interesse del cittadino un determinato comportamento dell’Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all’effettività della tutela giurisdizionale, incombe l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).
L’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (cfr.: Cons. St., IV, 07.05.2002 n. 2439).
Nella specie, il comando giurisdizionale, costituente la "regola del caso concreto", riconosce alla parte vittoriosa il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro anche precisata nel suo ammontare, oltre accessori e non lascia ampio margine interpretativo alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima (Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).
Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l’obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.
Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Non sono, invece, dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Ciò posto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Direttore Generale protempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza epigrafata, con cui l’Azienda Sanitaria xxx di xxx,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del ricorrente, della somma di euro 45.972,75, con interessi legali per il primo anno e gli stessi interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data dell’evento lesivo (2001) e fino al soddisfo; oltre le spese legali nella misura di euro 3.150,00 ed iva e cap nonché l’onere economico della consulenza medicolegale, come determinato con decreto di liquidazione del 5.12.2007, oltre interessi legali dalla data di notifica dell’epigrafata sentenza fino a quella di effettivo soddisfo, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora, quale "commissario ad acta", un funzionario in servizio presso l’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza, indicato nominativamente con provvedimento formale del Prefetto di Cosenza entro il termine di venti (20) giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), con spese a carico della A.S.P. di Cosenza, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in. 1000 (euro mille), oltre le spese documentate.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza, etc..).
Va, infine, precisato che, a seguito dell’insediamento del commissario ad acta, gli organi dell’ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato (C.G.A., n. 92/1982; Cons. Stato, Sez.VI, n. 41/1995).
Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione ai giudicati nascenti dall’epigrafata sentenza, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 1000, oltre IVA e CPA.
Pone a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il compenso per il "Commissario ad acta ", che liquida nella somma di Euro. 1000 (euro mille), oltre le spese documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 592/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2427/2007, proposto da PAVONI PIERLUIGI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Fratta Pasini, Barbara Ferrari, Federica Caporossi e Giorgio Pinello con elezione di domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo n. 3080/L;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata ria per legge;

per l’annullamento:

– (quanto al ricorso originario) del provvedimento del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio regionale del Veneto e Trentino Alto Adige, del 31 maggio 2007, conosciuto in data 13 settembre 2007, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza per l’istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio presentata dal ricorrente in data 5 marzo 2007; del parere negativo della Federazione Italiana Tabaccai – sezione di Verona conosciuto in data 13 settembre 2007; nonché del parere negativo dell’associazione Asso Tabaccai di Verona, conosciuto in data 13 settembre 2007;

– (quanto ai motivi aggiunti) del provvedimento del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio regionale del Veneto e Trentino Alto Adige n. 4793 del 18 marzo 2008, con il quale, all’esito di ulteriore istruttoria disposta a seguito dell’ordinanza n. 50 del 16 gennaio 2008, è stata nuovamente respinta l’istanza per l’istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, del parere reso dalla Federazione Italiana Tabaccai – sezione di Verona, nonché del parere negativo dell’associazione Asso Tabaccai di Verona.

Visto il ricorso notificato il 12 novembre 2007, e depositato in Segreteria il 6 dicembre 2007, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. Ferrari per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Greco per la P.A. resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente gestisce un bar tavola calda nella frazione di Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona e, dal 15 ottobre 2003, è titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio presso il pubblico esercizio successivamente sempre rinnovato.

Nel mese di marzo dell’anno 2007 ha presentato una proposta per l’istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio presso il proprio pubblico esercizio.

A seguito della presentazione di una richiesta di accesso agli atti del procedimento è venuto a conoscenza che il Direttore dell’Ufficio periferico dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con provvedimento del 31 maggio 2007, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza con la stringata motivazione che “l’istruttoria esperita ha dato esito negativo per il nuovo impianto”.

Dalla documentazione allegata alla nota di archiviazione, è risultato tuttavia che nell’ambito del procedimento, oltre al parere negativo reso dall’Asso Tabaccai di Verona e dalla Federazione Italiana Tabaccai, vi era il parere favorevole espresso dalla Guardia di Finanza.

Inoltre è emerso che il verbale del sopralluogo effettuato in data 24 maggio 2007 da parte dell’Amministrazione resistente afferma che nella zona industriale ove è ubicato il locale del ricorrente, non sarebbero presenti altri pubblici esercizi per poter delimitare un’eventuale zona di gara.

Con il ricorso originario, cui è allegata una perizia asseverata che documenta la presenza di altri esercizi pubblici nella zona industriale, tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 21 della legge n. 1293 del 1957, dell’art. 50 del DPR n. 1074 del 1958 e della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001, errata valutazione dei fatti e dell’istruttoria;

II) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 2 della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 50 del 16 gennaio 2008, è stata motivatamente accolta la domanda cautelare disponendo la rivalutazione della situazione di fatto da parte dell’Amministrazione.

Questa ha rinnovato l’istruttoria acquisendo nuovamente i pareri endoprocedimentali ed effettuando un nuovo sopralluogo.

Con provvedimento n. 4793 del 18 marzo 2008, ha adottato un nuovo motivato diniego.

Tale provvedimento è impugnato con motivi aggiunti con un’unica ed articolata censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 della legge n. 1293 del 1957, dell’art. 50 del DPR n. 1074 del 1958 e della circolare ministeriale n. 04/63406 del 25 settembre 2001, nonché l’errata valutazione dei fatti e dell’istruttoria.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, ha formulato senza riserve un ulteriore diniego che ha valore di atto di conferma e, come tale, è autonomamente impugnabile.

E’infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di conferma, anche se frutto di un riesame non spontaneo ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, qualora rifletta nuove valutazioni dell’Amministrazione e implichi il definitivo superamento delle valutazioni poste a base del provvedimento confermato, fa venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso introduttivo, dal quale non potrebbe conseguire alcuna utilità anche in caso di esito favorevole (cfr. Tar Lazio, Sez. III ter, 25 agosto2008, n. 7850; Tar Veneto, Sez. III, 10 dicembre 2008, n. 3770).

Nel merito, le doglianze proposte con i motivi aggiunti devono essere respinte, in quanto il secondo diniego è stato emanato a seguito di una rinnovata istruttoria ed è sorretto da un’ampia motivazione che dà conto delle ragioni per le quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non ritiene opportuna l’attivazione delle procedure preordinate all’assegnazione di una rivendita ordinaria.

La normativa vigente prevede che l’apertura di nuove rivendite di generi di monopolio sia subordinata alla sussistenza di determinati presupposti di distanza tra gli esercizi e di produttività dell’esercizio (cfr. le lett. A e B del Titolo I, della circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001).

Tuttavia l’accertamento della presenza di questi presupposti non esaurisce le valutazioni che sono demandate all’Amministrazione.

L’art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone infatti che “le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio”, e che qualora l’Amministrazione ritenga opportuna l’istituzione della rivendita, per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti come quello di Villafranca di Verona, debba indire un concorso riservato a particolari categorie di persone (quali i profughi, gli invalidi di guerra o i decorati al valor militare), assegnando infine la rivendita al miglior offerente quando la suddetta procedura dia esito negativo.

Entro questo contesto normativo la giurisprudenza ha sottolineato che l’assegnazione della rivendita di generi di monopolio rientra fra gli atti di concessione amministrativa di un’attività economica riservata allo Stato cui non è collegato il perseguimento di un interesse pubblico diverso dal reperimento delle risorse economiche destinate a soddisfare interessi pubblici (cfr. Tar Lombardia Milano, Sez. IV, 24 maggio 2005 , n. 1013), e che la finalità perseguita con l’apertura di nuovi punti vendita è quella di ottimizzare la loro localizzazione sul territorio per soddisfare al meglio la domanda e incrementare le potenzialità di incasso e, con esse, le entrate dell’amministrazione finanziaria (cfr. Tar Emilia Romagna, Parma, 13 maggio 2004 , n. 221).

Nel caso all’esame, l’Amministrazione, con il secondo diniego, indipendentemente dai pareri acquisiti, non ha ritenuto opportuna l’assegnazione di una nuova rivendita giudicando adeguatamente soddisfatto l’interesse pubblico del servizio e delle entrate fiscali nel volume di vendite assicurato dal ricorrente già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, e perché nella zona prossima al locale del ricorrente, sito in via Staffali, esiste solo un altro esercizio eventualmente idoneo ad ospitare una rivendita che potrebbe partecipare all’esperimento di un confronto concorrenziale, salvo allargare la platea ad altri concorrenti delimitando un’ampia zona concorsuale di 1.200 o 1.400 metri di diametro, che finirebbe tuttavia per ricomprendere aree con caratteristiche diverse da quelle ove è il locale del ricorrente, ritenuta potenzialmente idonea all’istituzione di una nuova rivendita.

Posto che tali valutazioni, come sopra visto, rientrano negli apprezzamenti discrezionali che possono essere compiuti dall’Amministrazione; che l’istruttoria rinnovata non evidenzia errori o travisamenti nella considerazione dello stato dei luoghi, e che la motivazione dà conto delle ragioni che sorreggono le scelte compiute, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti si sottrae alle censure proposte.

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’improcedibilità del ricorso originario e respinge i motivi aggiunti.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2427/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. civ., sez. Unite 31-07-2006, n. 17289 AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – Rilevanza probatoria nel giudizio disciplinare

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Fatto

l’avv.to S.V. ricorre per Cassazione deducendo sette motivi avverso la sentenza 22 marzo 2006 R.G. 96/94 con cui il Consiglio Nazionale Forense rigettava l’impugnativa del professionista avverso la decisione con cui il COA di Chieti gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi otto.

Il procedimento aveva avuto inizio con la nota del 2 febbraio 1993, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti comunicava al COA che il giorno precedente era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’avvocato S. V., per ipotesi di reato di concussione continuata. Il successivo 21 aprile lo stesso Procuratore della Repubblica informava il Consiglio che, in relazione a detti reati, era stato chiesto il rinvio a giudizio del professionista.

Con Delib. 10 maggio 1993, il COA di Chieti disponeva l’apertura di procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale e disponeva contestualmente la sospensione del primo procedimento fino all’esito del secondo.

Divenuta irrevocabile la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Chieti in data 1 ottobre 1993, con la quale era stata applicata, su richiesta dell’imputato, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi sei a giorni venti di reclusione, con Delib. 18 novembre 1993, il COA di Chieti disponeva la prosecuzione del procedimento disciplinare, conclusosi con la condanna di cui si è riferito.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso il professionista deduce violazione dell’art. 445 c.p.p., in relazione: al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 47, comma 2. Violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 54, comma 1, per carenza assoluta nell’indicazione dei fatti contestati a dei motivi. Difetto assoluto dell’individuazione dei fatti contestati ed assoluta carenza di motivazione, anche intesa come requisito di forma indispensabile con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 54, comma 1, per carenza nell’indicazione dei fatti contestati a dei motivi. Difetto, insufficienza, e, comunque, contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’iter logico giuridico intrapreso dal C.N.F. nella decisione gravata in difetto dell’indicazione dei fatti ritenuti rilevanti ai fini disciplinari.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 54, comma 1, per carenza nell’indicazione dei motivi.

Carenza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità dei motivi ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 54, comma 1, e della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche sotto il profilo della mancata individuazione della presunta offesa perpetrata alla dignità ed al prestigio della classe forense nonchè, circa la misura della stessa e la proporzione con la sanzione comminata.

Con il quarto motivo viene dedotta violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 54, comma 1. Violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, e dell’art. 111 Cost.. Eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare. In via subordinata, eccezione di manifesta illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24, 104, 105, 106, 108 e 111 Cost., del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51.

Con il quinto motivo si deduce violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 54, comma 1. Violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38,54,56, del R.D. n. 37 del 1934, artt. 47,50,51 e 63, dell’art. 111 Cost., commi 2 e 3. Illegittima commistione tra organo inquirente ed organo giudicante, con conseguente carenza di imparzialitàe terzietà di quest?ultimo. In via subordinata, incostituzionalità del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38,54 e 56, del R.D. n. 37 del 1934, artt. 47,50,51 e 63 nella parte in cui consentono tale commistione senza effettuare alcuna distinzione al riguardo. Nullità delle ordinanze istruttorie emesse dal C.N.F..

Con il sesto motivo il professionista deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della C.E.D.U., degli artt. 3,24 e 111 Cost., del R.D. n. 37 del 1934, art. 48, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 63. Nullità" delle acquisizioni disposte in violazione del principio del contraddittorio nonostante la formulata richiesta di prove, anche testimoniali, dirette e contrarie (anche) sui medesimi elementi probatori oggetto di tali acquisizioni.

I motivi debbono essere globalmente respinti.

Occorre per altro preliminarmente ribadire i limiti del sindacato di queste Sezioni Unite sulle pronunce del Consiglio Nazionale Forense.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il R.D. n. 1578 del 1933, adeguandosi del resto ad una tradizione secolare, ha previsto e regolato una forma ai "governo autonomo" della classe forense in qualche misura analoga al regime istituito per la magistratura dalla Costituzione del 1948 in coordinato disposto con le leggi anteriori (ed ora modificato dalla L. n. 150 del 2005).

La legge indica perciò in termini molto generici gli estremi dell’illecito disciplinare affermando (art. 38) che i professionisti i quali "si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare" (a sua volta l’art. 17 parla di condotta "specchiata ed illibata"). E nel contempo prevede che la valutazione di questi illeciti avvenga davanti ai Consigli territoriali e quindi, in sede di impugnazione, ad opera del Consiglio Nazionale Forense. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Le disposizioni di carattere sostanziale, lette in connessione con quelle di carattere procedurale e processuale, demandano dunque al "governo autonomo" (anche attraverso il "codice deontologico") la individuazione degli illeciti.

Il sindacato di questa Corte si svolge poi in un ambito ristretto; in quanto in tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni emanate dal consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciatole con ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (Cass., sez. un., 2 aprile 2003, n. 5072). Mentre le sentenze disciplinari del CSM sono censurabili anche sotto i profili di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In questo quadro compete alla Corte di Cassazione valutare soltanto se la sentenza del Consiglio Nazionale Forense sia incorsa in violazione di legge anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

Così circoscritti i limiti del proprio sindacato, il Collegio osserva che la pronuncia impugnata (in cui è esclusa la applicazione della L. n. 97 del 2001) regge sul seguente impalco motivazionale.

l’avv.to S. ha definiti mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p., un?accusa per concussione continuata (pag. 2 della sentenza impugnata); e questi fatti hanno formato oggetto di procedimento disciplinare. Non appare quindi fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui afferma "non è consentito desumere quale sia stato, in concreto, l’oggetto della contestazione disciplinare" (pag. 9 del ricorso).

l’avv.to S. ha poi contestato l’efficacia vincolante per il giudice disciplinale della sentenza di applicazione di pena "patteggiata". Per altro il Consiglio Nazionale Forense ha constatato che la responsabilità dell’incolpato per i fatti dedotti in sede penale emergeva anche dagli atti istruttori e dal fatto che gli accertamenti compiuti nel processo penale " non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell’incolpato" (pag. 8).

Così elaborato un "accertamento in fatto", il CNF ha soggiunto "in diritto" che "l’illecito commesso dall’avv.to S. per quanto non attenga all’attività forense, per la rilevanza e la notorietà dello stesso e clamore suscitato, ha senza dubbio offeso gravemente il prestigio e la dignità della classe forense".

Questa motivazione appare sufficiente ed è priva di errori rilevabili in questa sede.

Il CNF non si è infatti limitato a recepire acriticamente le emergenze della sentenza di patteggiamento (il che avrebbe potuto costituire una violazione di legge); ma le ha correttamente considerate come un rilevante elemento indiziario, utile a giustificare l’accertamento disciplinare in concorrenza di due ulteriori elementi (l’esame degli atti processuali e le mancate contestazioni dell’interessato). E queste considerazioni costituiscono motivazione in fatto priva di vizi logici o incongruenze tali da determinarne l’inesistenza; quindi appaiono infondate le considerazione svolte nel primo motivo di ricorso alle pagine 10,11,12 e 13.

ÿ del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell’imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini)?, presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358).

Pertanto appaiono infondate le considerazione contenute (sempre nell’ambito del primo motivo) alle pagine 14,15 e 16 e – nel secondo motivo – alle pagine 15 e 16. Era infatti onere del ricorrente indicare quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perchè avesse – pur innocente – accettato una pena patteggiata. E conseguentemente denunciare il mancato esame di questi elementi da parte del CNF. Mentre è inammissibile il quinto motivo con cui il ricorrente lamenta, sotto vari profili, il fatto che il CNF abbia disposto la acquisizione degli atti del processo penale.

Infatti tale acquisizione poteva se mai giovare all’incolpato su cui incombeva l’onere di dimostrare di avere – pur innocente – accettato la pena patteggiata; e la eventuale illegittimità di simile acquisizione non gioverebbe dunque all’avv.to S..

Ciò esime queste Sezioni Unite dalla necessità di affondare il delicatissimo problema dei limiti entro cui il principio di terzietà del giudice impedisca la acquisizione di prove d’ufficio da parte del giudice stesso. Si può tuttavia osservare come la giurisprudenza finora formatasi sull’argomento non escluda "in toto" la possibilità che il giudice acquisisca prove d’ufficio, ma richiede solo che tale acquisizione sia per così dire "imparziale" cioè non costituisca supporto ad una delle parti (il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, relativo alla responsabilità disciplinare dei magistrati stabilisce che "la sezione disciplinare può: assumere, anche d’ufficio, tutte le prove che ritiene utili").

Mentre appare ovvio che il contraddittorio in ordine alla (avvenuta) acquisizione di documenti si esplica attraverso l’esame di tali atti da parte delle parti e la (possibile) formulazione di deduzione da parte di ciascuna di esse, prima della valutazione del Giudice. E di questo diritto non risulta il ricorrente sia stato privato. Deve perciò essere respinta la seconda parte del sesto motivo (pag. 36).

Rientra poi nella discrezionale valutazione degli illeciti, demandata all’autogoverno forense, la valutazione (certo non illogica o intrinsecamente censurabile) secondo cui comportamenti concessori costituiscono illecito disciplinare di una qualche gravità tanto da giustificare la sospensione temporanea dall’albo. E ciò appare sufficiente per il rigetto del terzo motivo.

Appare poi inammissibile il quarto motivo nella parte in cui il ricorrente genericamente lamenta la presunta illegittimità costituzionale del fatto che al procedimento disciplinare si applichino le norme del processo civile. Il ricorrente non indica infatti sotto quali profili il ricorso alle norme processuali penali avrebbe giovato alla posizione dell’Avv.to S..

Il quarto motivo è invece ammissibile nella parte in cui sostiene – con considerazione più ampiamente sviluppate nella prima parte del sesto motivo (pag. 34 e 35) – che non deve operare nella fase giurisdizionale davanti al consiglio nazionale forense l’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli art. 2945 c.c., comma 2, e art. 2943 c.c.. Ed asserisce che la eventuale applicabilità degli art. 2945 c.c., comma 2, e art. 2943 c.c., porrebbe il sistema in contrasto con svariate norme costituzionali e con l’art. 6 della CEDU. Le tesi del ricorrente debbono essere – anche sotto questo profilo – disattese.

La giurisprudenza di questa Corte afferma infatti che nella fase giurisdizionale davanti al consiglio nazionale forense opera il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto dell’art. 2945, comma 2, e art. 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle sezioni unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (Cass., sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3891). Ed è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale di questa disciplina in quanto ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione del reato, non possono essere assunti a tertium comparationis in fattispecie aventi natura diversa (Cass., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5038).

Nè appare pertinente il richiamo all’art. 6 della CEDU circa l’esigenza di una "ragionevole durata" dei processi (recepita nell’art. 111 Cost.); infatti il diritto ad una sollecita definizione delle procedure giudiziarie non comporta un diritto ad ottenere una sentenza liberatoria dalle responsabilità, cioè alla applicazione della prescrizione.

Il rigetto dei primi sei motivi di ricorso determina il rigetto anche del settimo in cui si propone istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione della sanzione; nonchè della analoga istanza presentata anche con separato ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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