Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 206 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha proposto appello avverso la sentenza, meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso dell’odierna parte appellata per l’annullamento del verbale in data 10 novembre 2010, con cui la Commissione Medico Locale le aveva rinnovato la patente per soli due anni, anziché per i dieci previsti dalla legge;

Ritenuto e considerato che:

– con "atto di rinuncia" depositato in data 13 settembre 2010, parte appellante, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Ni.Ba., ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello;

– con atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 21 settembre 2010, l’appellata ha prestato il consenso all’estinzione del giudizio insistendo, tuttavia, per la condanna dell’A.S.P. di Enna alle spese del giudizio.

Il Collegio, prendendo atto della rinuncia, espressa ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010, dichiara, ai sensi dell’art. 86 del predetto D.Lgs. n. 104/2010, l’estinzione del processo.

Ritiene, tuttavia, che sussistano fondati motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese degli atti di procedura compiuti, atteso che il giudizio espresso, con il verbale impugnato in primo grado, dalla Commissione medico locale nei confronti dell’appellata non è stato sottoposto, come sarebbe stato utile, al vaglio di alcuna verifica da parte di altro organo medico specialistico.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia al ricorso in appello espressa da parte appellante e dichiara estinto il processo.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 30-03-2011, n. 13281 Intercettazioni telefoniche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 23.12.2009, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di B.S. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 24.11.2009 dal GIP del Tribunale di quella stessa città con l’accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo A) e di tentata estorsione continuata, con l’aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo L).

Pronunciando sul ricorso proposto dal difensore, questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale, con sentenza del 28 maggio 2010, annullava l’ordinanza impugnata per difetto di specifica motivazione con riferimento all’indagato, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Chiamato a provvedere come giudice del rinvio, il Tribunale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza di riesame, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Il primo motivo di ricorso denuncia inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 627, comma 4, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c). Si duole, al riguardo, che il giudice del rinvio abbia ritenuto di non poter rilevare l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, già dichiarata da questa Suprema Corte con riferimento al ricorso di altro indagato, ritenendo impropriamente operante il limite della preclusione da giudicato cautelare.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione sulla credibilità intrinseca del dichiarante L.P. nonchè sull’attendibilità del dichiarante e/o manifesta illogicità della stessa motivazione con riferimento alla presenza di riscontri individualizzanti, ai sensi dell’art. 606, lett. e).

3. – La prima doglianza dubita della correttezza giuridica dell’assunto motivazionale del giudice del riesame che ha ritenuto di non poter delibare l’eccezione di inutilizzabilità delle captazioni telefoniche in atto, siccome dedotta con memoria difensiva del 20.9.2010, dunque successivamente alla sentenza di annullamento pronunciata, il 28.5.2010, da questa Corte di legittimità, Prima Sezione Penale. Contesta, in particolare, l’affermazione secondo cui nel giudizio di rinvio non sarebbero deducibili eccezioni di inutilizzabilità non delibate dal giudice di legittimità, in forza del principio della preclusione e, dunque, del c.d. giudicato progressivo. Di talchè, il thema decidendum avrebbe dovuto restare circoscritto in ragione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità (nel caso di specie connesso al rilievo di carenza motivazionale sul tema dei gravi e specifici indizi di colpevolezza ed all’omesso esame delle deduzioni difensive di cui ad una precedente memoria del 19.12.2009).

Suscita, per vero, perplessità l’assunto argomentativo censurato dal difensore, in ordine alla preclusione all’esame di eccezioni di inutilizzabilità degli atti non valutate in sede di annullamento, ma maturate successivamente, come nel caso di specie, in cui una successiva pronuncia di legittimità, emessa nei confronti di un coindagato, avrebbe rilevato l’inutilizzabilità delle risultanze di captazioni telefoniche per nullità del decreto autorizzativo. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza menzionata nel provvedimento impugnato ha ritenuto che, anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4, 14.3.2000, rv. 216480), è pur vero che, nel caso di specie, l’annullamento era stato disposto per difetto di motivazione in ordine all’esistenza di gravi indizi ed il conseguente rinvio investiva il giudice del riesame degli stessi poteri cognitivi del primo giudice; e che lo stesso orientamento interpretativo fa, comunque, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, pur sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti, come appunto deve intendersi la sopravvenuta declaratoria di inutilizzabilità di determinati atti di indagine. Del resto, se così non fosse, si verificherebbe, in sede di indagini preliminari, l’assurda situazione per cui una risultanza investigativa sarebbe utilizzabile per uno e non anche per altro indagato dello stesso procedimento.

Nondimeno, la censura non può trovare accoglimento, in quanto il ricorrente non ha assolto all’onere di specificazione ed allegazione necessaria, al fine di offrire la dovuta certezza che la persona cui si sia riferita la pronuncia di inutilizzabilità sia davvero coindagata nello stesso procedimento e se il decreto autorizzativo colpito da sanzione processuale sia lo stesso di quello cui si riferiscono le captazioni riguardanti B.S..

Resta da dire che, anche ove fosse stato possibile avere una siffatta certezza, l’esito del giudizio sarebbe stato, comunque, lo stesso per il B.. Ed infatti, pur astrattamente elidendo dal compendio motivazionale dell’ordinanza impugnata ogni riferimento agli esiti delle intercettazioni telefoniche, il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame si reggerebbe ugualmente, in forza di prova c.d. di resistenza, alla stregua, soprattutto, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia L.P., prudentemente vagliate nella loro credibilità soggettiva ed attendibilità anche estrinseca per via di riscontri offerti – se non da captazioni in tesi inutilizzabili – da altre emergenze processuali (vicende esaminate, rapporti con altri indagati – segnatamente con S. A.M., vertice del sodalizio mafioso – et similia).

Le ragioni che precedono danno pure ragione della ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manca alla cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 2335 Controinteressati al ricorso

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sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La dott. S. C., sostituto direttore contabile alle dipendenze del Dipartimento dei Vigili del fuoco, dichiara di prestar servizio dal 2005, dapprima in posizione di comando e quindi in quella di fuori ruolo, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.

La dott. C. rende noto d’aver chiesto, in applicazione dell’art. 3, c. 1 del DL 10 gennaio 2006 n. 4, d’esser trasferita alle dipendenze della P.A. presso cui ella è applicata, ma senza esito, a causa della mancanza, nell’organico dell’Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, del posto disponibile. La dott. C. fa presente altresì d’aver proposto, in data 26 gennaio 2010, una nuova istanza di mobilità alla P.A. datrice di lavoro, avendo appreso dell’intervenuta disponibilità del posto desiderato presso detta Avvocatura distrettuale. Nondimeno, con nota prot. n. 4464 del 15 febbraio 2010, il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza de qua, perché il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non consente il trasferimento per mobilità del personale dipendente, essendo tal istituto vigente solo per i lavoratori pubblici c.d. "contrattualizzati".

La dott. C. ha quindi impugnato tal statuizione innanzi al TAR Calabria, deducendo in punto di diritto tre articolati gruppi di censure.

2. – L’adito TAR, con sentenza breve n. 777 del 5 luglio 2010, ha accolto la domanda attorea, nella duplice considerazione che l’art. 132, c. 2 del Dlg 13 ottobre 2005 n. 217 non vieta la mobilità del personale del CNVF verso altre Amministrazioni e che l’art. 30 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 non limita l’uso di tal istituto solo nei confronti dei lavoratori subordinati pubblici "contrattualizzati".

Appella allora il Ministero dell’interno, deducendo anzitutto l’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado e, nel merito, l’erroneità della sentenza impugnata sul significato dell’art. 132 del Dlg 217/2005 e sull’inapplicabilità nella specie dei trasferimenti per mobilità. Resiste in giudizio la sola dott. C., che conclude per l’infondatezza dell’appello in esame.

All’udienza camerale dell’8 aprile 2011, sussistendone i presupposti e su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per esser deciso nelle forme di cui al successivo art. 74.

3. – È materialmente vera, ma è del tutto destituita di fondamento la censura della P.A. appellante in ordine all’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado non notificato ad almeno un controinteressato.

Ora, è ben stabilizzata l’opinione della giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 1° dicembre 2010 n. 8383) secondo cui, nel processo amministrativo, la posizione di controinteressato spetta a coloro che abbiano un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto giuridico recato dall’atto impugnato o dalla vicenda controversa, analogo e contrario a chi vi s’opponga con il ricorso giurisdizionale e, dato questo presupposto, i controinteressati siano altresì individuati nominativamente in tale atto o comunque sulla base di questo agevolmente identificabili.

Il procedimento di trasferimento ex art. 3, c. 1 del DL 4/2006 non sconta(va) limiti se non nella disponibilità effettiva del posto, corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato, nella dotazione organica della P.A. presso cui questi è in posizione di comando o fuori ruolo, con conseguente permanenza di quest’ultima fino al momento in cui il posto stessa non diventi a tal fine disponibile, e con precedenza sulla copertura mediante concorso. Ebbene, dalla sua serena lettura il citato art. 3, c. 1 non configura di per sé la possibilità di posizioni di controinteresse, men che mai in capo ad altro lavoratore di ruolo della P.A. destinataria del richiesto trasferimento. Quest’ultimo, infatti, presuppone la disponibilità del posto, ossia l’inesistenza attuale d’altro aspirante munito di titolo poziore rispetto al lavoratore trasferendo. Né basta: l’atto impugnato in primo grado non cita, né addirittura ipotizza posizioni di controinteresse in capo a chicchessia -e, dunque, neppure indica il nome d’uno o più possibili controinteressati, limitandosi ad affermare l’impossibilità della mobilità a causa del preteso divieto contenuto nell’art. 132, c. 2 del Dlg 217/2005 per i dipendenti del CNVF.

4. – Ma anche tale assunto non trova riscontro, come d’altronde ha chiarito il Giudice di prime cure, nella norma testé invocata, la quale, al più, vieta modalità d’accesso al CNVF diversi dal concorso pubblico o dalle assunzioni obbligatorie, ma non preclude, né avrebbe poi gran senso farlo, la possibilità, nei casi previsti da attifonte pariordinati al Dlg 217/2005, di trasferimenti in uscita di personale del Corpo verso altri enti.

Tuttavia, occorre precisare che non ogni mobilità è ammessa, sia pur in uscita, per detto personale, in quanto in particolare quella invocata dall’appellata non è più consentita, a causa della mancata conversione, anzi della soppressione dell’art. 3 del DL 4/2006, in virtù della l. 9 marzo 2006 n. 80. Sicché, non avendo la dott. C. ottenuto per tempo il trasferimento di cui al ripetuto art. 3, c. 1 a causa dell’allora indisponibilità del posto invocato, ella non può più chiederlo adesso, quando, cioè, in base all’art. 77, III c., Cost. la norma che lo previde ha perduto efficacia ex tunc. Né vale qui richiamare l’istituto della mobilità ex art. 30 del Dlg 165/2001, non essendo condivisibile sul punto la sentenza appellata laddove afferma tout court la soggezione all’istituto stesso anche del personale del CNVF ad onta della chiara esclusione sancita dal successivo art. 70, c. 11, piuttosto che dall’esser detto personale soggetto in guisa più o meno ampia alle regole dei contratti collettivi di lavoro in una con quelle del diritto pubblico.

A ben vedere, quindi, l’eventuale trasferimento della dott. C. è sì possibile, ma non con le regole dell’art. 30 del Dlg 165/2001, bensì, in parte qua confermandosi la sentenza appellata con diversa motivazione, con la norma generale di cui all’art. 199 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (t.u. imp. civ. St.), in questa parte non abrogato dall’art. 72, c. 1 del medesimo decreto n. 165 e che non ha mai scontato quelle limitazioni invece previste per i lavoratori pubblici c.d. "contrattualizzati".

5. – Le spese del presente giudizio, sussistendone giusti motivi, possono esser compensate per metà tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2179/2011 RG in epigrafe, respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.

Condanna il Ministero appellante al pagamento, a favore della sig. C., di metà delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 17445 Diritti politici e civili

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so.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma del marzo 2004, S. F. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di pensioni di guerra, instaurato dinanzi alla Corte dei Conti nel febbraio 1970, definito in primo grado con sentenza di rigetto depositata nel dicembre 2008, confermata dalle Sezioni Centrali con sentenza depositata il 2 ottobre 2003.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 13 dicembre 2007, ritenuta la durata ragionevole di otto anni ed evidenziato il comportamento del ricorrente che non ha mai sollecitato la definizione del giudizio, risoltosi in senso a lui sfavorevole, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di circa venticinque anni con la somma di Euro 7.500,00.

Avverso tale decreto S.F. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero Economia e Finanze il 21 gennaio 2009, formulando due motivi.

Le Amministrazioni intimate non hanno spiegato difesa.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Preliminarmente, deve rilevarsi che solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri -che ha partecipato al giudizio di merito- è legittimata a contraddire in questa sede, atteso che la modifica della L. n. 89 del 2001, art. 3, disposta con la L. n. 296 del 2006, art. 1, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di tale modifica normativa (cfr. Cass. n. 21352/2009).

Con il primo motivo ci si duole della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, denunziando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e delle norme in materia di giudizi pensionistici, nonchè vizio di motivazione: la durata di otto anni è eccessiva rispetto al concreto svolgimento del giudizio, e il superamento della normale durata triennale non è motivato adeguatamente. Con il secondo motivo ci si duole della liquidazione dell’indennizzo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 41 C.E.D.U.) nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione: l’indennizzo di Euro 300,00 per ogni anno del giudizio eccedente la durata ragionevole è irrisorio e palesemente difforme dai parametri minimi fissati dalla C.E.D.U..

Esaminati i due motivi congiuntamente in quanto connessi, il collegio ritiene il ricorso fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.

E’ noto che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto (Cass. S.U. n. 1340/2004).

Nel caso in esame la Corte di appello ha puntualmente evidenziato l’inerzia dimostrata dal S. che non ha mai presentato, nei decenni di durata del procedimento, l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione della sua domanda di merito: circostanza questa sulla quale il ricorso non espone alcuna censura, limitandosi a richiamare il principio, affermato da Cass. S.U. n. 28507/2005, secondo cui la presenza di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè trasferisce sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole di definizione. Principio (operante nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in L. n. 133 del 2008) che tuttavia non preclude -come la citata pronuncia non ha mancato di evidenziare- la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio. D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa trentatre anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 16.500,00. La liquidazione, da parte della Corte di merito, della somma di Euro 7.500,00 non rispetta dunque l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, alla stregua dei principii elaborati in sede europea.

Il decreto è dunque cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è condannata a pagare la somma di Euro 16.500,00 -detratta quella eventualmente già corrisposta- con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese del giudizio di merito -al cui regolamento da parte della Corte di merito si estende la cassazione a norma dell’art. 336 c.p.c. – seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, al pari delle spese di questo giudizio di legittimità. Le une e le altre debbono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente che se ne sono dichiarati antistatarii.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di S.F. della somma di Euro 16.500,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 650,00 per onorari Euro 600,00 per diritti e 50,00 per esborsi, nonchè del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre -per entrambi i giudizi- spese generali ed accessori di legge. Spese da distrarsi, quanto a quelle per il giudizio di merito, in favore degli avvocati Alessandro Marchetti e Susanna Chiabotto e, quanto a quelle per il giudizio di legittimità, in favore dell’avv. Alessandro Marchetti.

Motivazione semplificata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.