Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-12-2010) 10-01-2011, n. 264 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 marzo 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze rinviava all’udienza del 11 maggio 2010 la decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa di T.G., per consentire al pubblico ministero di precisare l’imputazione.

In particolare, il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio del professore S.A., in qualità di presidente del consiglio provvisorio del SUM per il reato di rivelazione di segreti di ufficio, e del professore T.G., in qualità di docente del predetto consiglio, per abuso di ufficio in relazione al trasferimento di V.A..

Il G.u.p. chiedeva con l’impugnata ordinanza al Pubblico Ministero di precisare l’imputazione circa la partecipazione dei docenti, e quindi anche del T., al reato di cui all’art. 326 c.p. e ciò al fine di stabilire il giudice territorialmente competente.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo di gravame, con il quale ne denuncia la abnormità, avendo il G.u.p. sollecitato il p.m. ad estendere l’imputazione ad altri soggetti, esorbitando dai poteri riconosciutogli dalla legge processuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.

Un provvedimento è abnorme quando abbia un contenuto del tutto anomalo e contenga una decisione che, per la sua irregolarità od eccentricità, si collochi al di fuori non di singole norme, ma del sistema processuale nel suo complesso (abnormità sotto il profilo strutturale), oppure quando esso determini una stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo (abnormità sotto il profilo funzionale) (tra le tante, Sez. U, n. 00026 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094).

Ora, come è stato affermato dal Giudice delle leggi (sent. n. 88 del 1994 e ord. n. 131 del 1995), non è precluso al giudice dell’udienza preliminare "sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell’imputazione" inadeguata.

Di talchè, deve ritenersi consentito che il giudice dell’udienza preliminare ponga il pubblico ministero in condizione di adeguare l’imputazione contestata anche con un mero invito o sollecitazione interlocutoria al titolare dell’azione penale ad esercitare nell’udienza preliminare i poteri attribuitigli dall’art. 423 c.p.p., per modificare o integrare l’imputazione, e persino introdurre (con il consenso dell’imputato) un fatto nuovo.

Pertanto, il provvedimento de quo non appare abnorme sia perchè esso si è risolto in un mero invito, privo di ogni prescrizione cogente per il P.M. cui è destinato, sia perchè lo stesso non ha determinato alcuna regressione processuale (cfr. sul punto, Sez. U, n. 05307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, in motivazione).

In difetto della dedotta abnormità e alla stregua del principio di tassatività dell’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto delle natura dei motivi, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 95 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la società Palagio ha agito, in primo grado, avverso il silenzio serbato dal Comune di Palermo sulla diffida e messa in mora, diretta a ottenere l’adozione di un provvedimento recante la disciplina pianificatoria di un’area, di proprietà della predetta società, sita in Partanna Mondello, via Nettuno, in adiacenza della scuola elementare Giovanni Pascoli, censito al catasto terreni, al foglio di mappa 4/C, p.lle n. 3710 di mq. 2394 e n. 3804 di mq 800, per una superficie totale di mq. 3194;

che, invero, per le predette particelle – ricadenti in area "S2", destinata a attrezzatura scolastica, scuola dell’obbligo, in forza del Piano regolatore generale approvato nel 2002 – l’amministrazione comunale intimata non ha provveduto, entro il quinquennio dall’approvazione del suddetto P.R.G., all’attuazione della predetta destinazione, con conseguente decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio in forza dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001;

che il Comune di Palermo, in prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso di primo grado, ha comunicato alla società istante una nota di risposta, prot. n. 132649, del 17 febbraio 2010, nella quale si affermava la natura conformativa, piuttosto che espropriativa, dei vincoli già imposti sul terreno in questione;

Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso sulla base del seguente itinerario decisorio:

– nella fattispecie, la specifica previsione di piano ha natura sostanzialmente espropriativa, giacché comportante la sottrazione del bene al mercato immobiliare;

– detto vincolo ablatorio è poi da ritenersi decaduto, una volta decorso il quinquennio dall’approvazione dello strumento urbanistico; – sussiste quindi, ai sensi del citato art. 9, l’obbligo del Comune di Palermo di deliberare, con atto consiliare, una nuova pianificazione "in variante" dell’area in questione, in conseguenza dell’intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi derivanti dall’approvazione del P.R.G.C., siccome riconosciuto dalla stessa amministrazione (v. il certificato di destinazione urbanistica, datato 28 maggio 2008);

che il Tribunale ha, per l’effetto, ordinato al Comune di provvedere entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore) della sentenza;

che il T.A.R. ha altresì nominato, per l’ipotesi di una perdurante inottemperanza dell’amministrazione alla scadenza del termine predetto, un commissario ad acta nella persona del dirigente il Dipartimento regionale urbanistica dell’Assessorato regionale territorio e ambiente;

che il Comune, in ragione della soccombenza, è stato condannato alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali del primo grado del giudizio;

che contro la decisione è insorta in appello l’Amministrazione civica;

che l’impugnazione del Comune risulta affidata ai seguenti due mezzi di gravame:

I) erroneamente il T.A.R. non ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado, dal momento che la nota n. 132649 del 17 febbraio 2010 costituiva un idoneo riscontro, di segno negativo, dell’istanza formulata dalla Palagio;

II) erroneamente il primo Giudice ha qualificato il vincolo di P.R.G. come espropriativo, in dispregio dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 20 maggio 1999;

III) il T.A.R. non ha considerato che l’art. 19, comma 3, delle n. T.A. del P.R.G.C. permette la realizzazione di un complesso scolastico da affidare in gestione a privati e, dunque, consentendosi uno sfruttamento economico del bene, non potrebbe ritenersi compresso il sostanziale contenuto economico del relativo diritto di proprietà;

che si è costituita in giudizio la Palagio per resistere all’impugnazione;

che l’appellata ha altresì chiesto al Consiglio di condannare il Comune di Palermo ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

considerato che l’appello è infondato;

che, invero, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione, adattandoli al caso di specie, dei principi enunciati da questo Consiglio nella decisione n. 1113 del 19 dicembre 2008, che contiene un’interpretazione evolutiva, ma coerente con i principi in più occasioni affermati dalla C.E.D.U., delle statuizioni recate nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 12 maggio 1999 in ordine alla distinzione tra previsioni urbanistiche conformative e previsioni espropriative;

che, in tale pronuncia, questo Consiglio, ponendosi nella scia della richiamata giurisprudenza costituzionale, ha osservato che un vincolo non può ritenersi conformativo ogniqualvolta le iniziative edilizie consentite dallo strumento urbanistico non siano suscettibili di operare in regime di libero mercato;

che, in particolare, si è affermato che qualora sia impressa a priori a un’area la destinazione alla realizzazione di opere o di servizi pubblici, a prescindere cioè dai meccanismi di mercato, individuando, senza possibilità di eccezione, il soggetto pubblico che fruirà dell’opera stessa, allora quest’ultima non può ritenersi destinata a essere posta sul mercato; che, in presenza di un monopsonio non vi è mercato;

che, pertanto, sussiste un vincolo preordinato all’espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell’area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica;

che, nella fattispecie, la previsione del P.R.G.C., decaduta perché non tempestivamente attuata, era preordinata a vincolare l’area della Palagio a servizi pubblici e attrezzature per la scuola dell’obbligo, da realizzarsi anche ad opera di soggetti privati, proprietari e o imprenditori, previa convenzione con il Comune, al fine di assicurare l’effettiva fruizione pubblica delle opere;

che a nulla rileva invocare in contrario, da parte del Comune appellante, una precedente convenzione intervenuta tra il predetto Comune e altra società, in ordine alla realizzazione di un complesso scolastico, perché relativa ad un’area inserita in zona "F1" (e non "S2"); che le riferite statuizioni in ordine alla natura effettivamente espropriativa del vincolo in questione sono corroborate nella fattispecie dalle seguenti circostanze:

– l’incontestata destinazione a edilizia residenziale dell’area limitrofa al fondo della Palagio e, quindi, il vincolo di destinazione a utilizzazione collettiva configura una previsione localizzativa "puntiforme", come avviene tipicamente nel caso delle previsioni di carattere espropriativo;

– la natura di vincolo espropriativo (sulla particella 3804) è stata riconosciuta dallo stesso Comune nel citato certificato di destinazione urbanistica;

– in altre occasioni (v. la nota, prot. n. 285856, del 16 aprile 2009, in atti) il Comune di Palermo aveva affermato che dovessero considerarsi gravati dal vincolo preordinato all’esproprio anche gli immobili destinati dallo strumento urbanistico vigente a "zone S destinate all’istruzione";

– la giurisprudenza recente di questo Consiglio (v. la decisione n. 964/10) ha qualificato come espropriativa una previsione pianificatoria che destini un’area privata ad attrezzatura scolastica, costituendo tale attrezzatura un’infrastruttura da realizzare in funzione di servizi che la pubblica amministrazione è tenuta a rendere alla collettività e, dunque, un’opera pubblica finalizzata alla soddisfazione di bisogni della collettività medesima;

che, a fronte della qualificazione del vincolo come ablatorio, la succitata nota, invocata dall’ente appellante quale preteso riscontro negativo all’istanza della Palagio, presentava in realtà i caratteri di un atto soprassessorio, peraltro contrario a precedenti determinazioni comunali;

che inoltre detta nota risultava anche intrinsecamente contraddittoria, contenendo la comunicazione dell’intento dell’amministrazione civica di procedere alla redazione di nuovi piani particolareggiati e di varianti urbanistiche, nonché alla riproposizione dei vincoli già scaduti, con riguardo ad ampie aree del territorio destinate a servizi;

che proprio quest’ultima asserzione concorre ulteriormente, contro la invocata qualificazione del vincolo come meramente conformativo, a chiarire la natura espropriativa dello stesso (oltre alla sua decadenza);

che, al lume dei superiori rilievi, l’appello risulta infondato e deve essere respinto;

che ogni altra eccezione o difesa devono ritenersi assorbite perché irrilevanti o ininfluenti ai fini della presente decisione;

che il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza;

che tuttavia difettano i presupposti per condannare il Comune all’ulteriore pagamento previsto dall’art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella proposizione dell’appello una responsabilità aggravata della amministrazione per mala fede o colpa grave.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna il Comune di Palermo alla rifusione, nei confronti della controparte, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 30 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 14-02-2011, n. 5338 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 24 Giugno 2002 il Sig. C. è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609 – bis c.p., nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello di Catania con la sentenza qui impugnata ha respinto i motivi volti alla rinnovazione del dibattimento e alla pronuncia di assoluzione. Ha, invece, applicato l’ipotesi di minore gravità del fatto prevista dall’art. 609 – bis c.p., u.c., e ridotto conseguentemente la pena a quella di due anni di reclusione.

Avverso tale decisione il Sig. C. propone ricorso tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello fornito una motivazione solo apparente e carente su aspetti essenziali dei motivi di appello. Dimentica la Corte di motivare sul rigetto dell’istanza di rinnovazione del dibattimento per ascoltare anche la teste G.N.S.;

omette la Corte di esaminare le palesi contraddizioni, che il Tribunale aveva dovuto affrontare, fra il racconto della persona offesa e quella dei testimoni oculari ( M. e G.) e la motivazione si riduce ad una apodittica affermazione di linearità dei racconti e del quadro probatorio che, invece, non corrisponde ai dati del processo.

Con secondo motivo lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che i motivi di ricorso siano infondati.

1. Quanto alla prescrizione per il reato di violenza sessuale, come qualificato ai sensi dell’ultima parte del 609 – bis c.p., la Corte rileva che pacificamente si è in presenza di circostanza attenuante e non di reato autonomo, così che il termine massimo di prescrizione va fissato in dodici anni e sei mesi e non nel più breve termine di sette anni e sei mesi cui il ricorrente opera evidentemente riferimento.

2. Venendo al primo motivo di ricorso, la Corte valuta opportuno muovere da alcune premesse in fatto che la decisione di primo grado ritiene accertate, nel senso che:

– la persona offesa scese dall’auto del ricorrente e si recò a chiedere aiuto ad un’auto che si era nel frattempo avvicinata lungo la stradina secondaria ove il ricorrente aveva fermato la propria vettura;

– che il conducente (un agente di polizia), della seconda auto che aveva sostato a fari spenti, non vista dal ricorrente dalla persona offesa, a qualche decina di metri dalla vettura dei protagonisti, ha riferito di avere notato che l’uomo e la donna stavano apparentemente litigando;

– che il ricorrente aveva reagito con modalità irruente al tentativo della persona offesa di salire sulle seconda vettura;

– che l’agente di polizia aveva compreso che qualcosa non andava nei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa, tanto da estrarre l’arma di ordinanza, bloccare il ricorrente e far intervenire i verbalizzanti;

– che questi ultimi avevano rilevato che la persona offesa era agitata e presentava dolore;

– che il referto medico redatto il giorno successivo ai fatti ha attestato leggere lesioni alla gamba e al rachide, ritenute dai giudici di merito compatibili col racconto della persona offesa;

– che una parte del racconto della medesima non ha trovato elementi di riscontro nella testimonianza dell’agente di polizia e della persona che era con lui.

In tale contesto la sentenza di primo grado ha esaminato puntualmente il materiale testimoniale e la sua rilevanza nella ricostruzione dei fatti alla luce del racconto della persona offesa, giungendo alla conclusione che le minime differenze esistenti tra i diversi racconti non mettono in dubbio l’attendibilità della vittima e impongono di giungere alla condanna dell’imputato.

A fronte di tali risultanze, l’atto di appello ha proposto censure concernenti la valutazione del dato probatorio e prospettato la necessità di un nuovo esame dei due testimoni oculari. Ritiene la Corte che la richiesta rinnovazione del dibattimento sia caratterizzata da evidente genericità, nel senso che mira a riesaminare i testi su circostanze già oggetto di esame e si pone in tal modo in contrasto con la natura eccezionale dell’istituto previsto dall’art. 603 c.p.p.. A ciò consegue che nessun vizio sussiste nella decisione dei giudici di appello di non accogliere la richiesta dell’appellante.

Quanto, infine, al lamentato vizio di motivazione, la Corte osserva che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995 – 23 febbraio 1996, Facilini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall’appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica della lette) dell’art. 606 c.p.p., apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio – 14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15 – 21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

L’applicazione del citato principio interpretativo al caso in esame impone di concludere che non sussiste alcun vizio motivazionale della decisione impugnata, che, per quanto estremamente sintetica, non ha omesso di esaminare le censure proposte, risulta coerente con le risultanze processuali e immune da manifesta illogicità.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 02-03-2011, n. 8057 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1-. Con ordinanza datata 3.6.2010 il tribunale di Reggio Calabria, su appello del P.M., ripristinava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di D.T.G., indagato, tra l’altro, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., misura per l’appunto revocata con il provvedimento di scarcerazione di un anno prima dal gip del tribunale della stessa città in base al ravvisato venir meno delle esigenze cautelari. I giudici dell’appello, invece, condividendo il pensiero del P.M. appellante hanno, da un lato, valorizzato le circostanze tutte deponenti per i perduranti collegamenti dell’imputato con la associazione mafiosa locale, dall’altro, hanno attribuito un rivisitato significato a quelle circostanze in forza di due sopravvenute evenienze. La prima: il rilievo su un giornale di larga diffusione in Calabria, per l’appunto Calabria Ora, delle manifestazioni di solidarietà attribuite all’imputato che all’indomani della sua liberazione dagli arresti domiciliari, si recava al Comune di Gioia Tauro, di cui era stato Sindaco prima del suo commissariamento, dove era stato festeggiato per la liberazione da un gruppo nutrito di dipendenti comunali. La seconda: all’indomani della pubblicazione sul giornale dell’articolo indicato il suo redattore aveva ricevuto una telefonata da un dipendente comunale, tale C.S., collegato per via parentale a tale L. P.M. "con pregiudizi per violazione della legge sugli stupefacenti oltre che soggetto di interesse investigativo legato alle locali ndrine". Ebbene dalle due circostanze i giudici dell’appello traevano la convinzione che l’imputato aveva dimostrato con l’arroganza del gesto, di elevato significato simbolico nell’area locale, di mantenere contatti con la malavita locale, di condizionare gli eventuali testi, tra i dipendenti del Comune, nel futuro dibattimento relativo al procedimento a suo carico, di mantenere ancora una capacità intimidatrice verso l’esterno, riflesso della quale, i giudici di merito non mancavano di sottolineare, doveva ritenersi la minaccia, all’indomani dei festeggiamenti riportati nella stampa locale, al redattore dell’articolo su Calabria Ora.

-2- Ricorre avverso il provvedimento, tramite difensore, il D. T. denunciando la mancanza o apparente motivazione del provvedimento, nonchè travisamento della prova.

Da un lato la difesa reitera gli argomenti in base ai quali si era richiesta la revoca della misura cautelare: difetto del pericolo di inquinamento probatorio – per essere state concluse le indagini preliminari – esclusione del pericolo di fuga – per il suo grave stato di malattia e per un comportamento processuale ubbidiente alle prescrizioni imposte – insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa – per non rivestire l’imputato alcuna carica pubblica in precedenza esercitata, quale segretario comunale e Sindaco, in relazione alle quali cariche l’accusa aveva contestato le in tesi condotte criminose.

Dall’altro lato, viene denunciato il travisamento della prova nella misura in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che i festeggiamenti non erano stati occasionati dalla presenza dell’imputato nella sede comunale, ma motivati da altre ragioni. La presenza dell’ex Sindaco sarebbe durata pochi minuti, avrebbe avuto carattere occasionale, come dalla documentazione prodotta dalla difesa.

Da qui si reitera la censura di motivazione apparente perchè la circostanza della fugace apparizione dell’imputato nell’edificio del Comune di cui era stato sindaco non è significativa di alcunchè, meno che mai di pericolo di reiterazione di reati, di pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, anche alla luce del fatto che molti dei coimputati in tesi appartenenti alla associazione criminale erano frattanto stati assolti in abbreviato. Con memoria aggiunta, depositata in cancelleria il 21.1.20110, il ricorrente comunicava di essere stato, con sentenza del tribunale di Palmi in data 28.10.2010, assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non sussiste, dalle imputazioni tutte, in ordine alle quali intervenuto il provvedimento di revoca,oggetto di ricorso. Chiedeva quindi che questa Corte emettesse i provvedimenti consequenziali.

Il dispositivo segue d’ obbligo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.