Corte Costituzionale sentenza N. 130 SENTENZA 3 – 7 giugno 2013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 14,
comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7,
recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n, 122, in materia di organizzazione e contenimento
della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2011,
depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, ed iscritto al n. 66 del
registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2013 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione
Piemonte.

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, tra l’altro, che
sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.,
l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della
legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del
personale».
Riferisce il ricorrente che la norma censurata prevede, al comma
3, che il precedente comma 1 (che dispone l’applicazione del citato
art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale prevede, a sua
volta, che le Regioni possano procedere ad assunzioni di personale
nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni
dell’anno precedente) non si applica ai contratti che non comportano
un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto
privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti
per legge quali quelle elencate nell’art. 14, comma 3.
Orbene, poiche’ la citata disposizione di legge costituirebbe
principio fondamentale della legislazione statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale,
stabilendo alcune esplicite deroghe all’applicazione di tale
principio, violerebbe la competenza legislativa concorrente dello
Stato, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Si e’ costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto
depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile per la sua genericita’ e indeterminatezza –
dato che il ricorrente formula un unico motivo di incostituzionalita’
della norma, senza entrare nel merito della specificita’ dei casi ivi
previsti.
Nel merito, secondo la Regione Piemonte, nessuno dei casi
elencati nella norma regionale impugnata rappresenterebbe una deroga
al principio statale, dato che il suo ambito di applicazione attiene
al personale disciplinato dalla contrattazione collettiva del
comparto regioni-enti locali, nonche’ ai contratti flessibili di
diritto privato a carattere occasionale ed in relazione ai quali vi
sia un aggravio per il bilancio regionale oltre i limiti previsti
dalla norma statale.
Quanto alla lettera a) della norma impugnata, si tratterebbe di
assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali
o private, per cui non sarebbe logico ricomprendere nel computo delle
spese di personale da assoggettare al limite di contenimento quelle
oggetto di specifico finanziamento (comunitario, statale o privato).
Quanto alle lettere b), c), d) ed e), si tratterebbe di uffici di
diretta collaborazione con gli organi politici di cui a diverse leggi
regionali del Piemonte, in sostanza, dunque, di contratti gia’
previsti e disciplinati da norme speciali, di personale gia’ assunto
in regime privatistico di supporto e funzionale all’organo politico e
di spesa definita con budget predeterminato e che, se non pienamente
utilizzato, non potrebbe comunque essere distolto dalle spese di
funzionamento del gruppo. Quanto alla lettera f), tale tipologia di
reclutamento sarebbe funzionale ad una modalita’ di conferimento
degli incarichi dirigenziali avallata dal legislatore nazionale e da
questa stessa Corte, per cui un ulteriore improprio limite
inciderebbe anch’esso sulle prerogative legislative regionali in
materia di organizzazione degli uffici. Quanto, infine, alla lettera
g), si tratterebbe di assunzioni negli enti strumentali e dipendenti
della Regione, effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma l, lettera b),
del C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali – area non dirigenziale del
14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per
gravidanza e puerperio, giustificata dal fatto che, a causa delle
ridotte dimensioni di detti enti, non sempre e’ possibile, solo con
la riorganizzazione dei carichi di lavoro, garantirne il normale
funzionamento.
Con memoria del 31 gennaio 2012, la Regione Piemonte ha
illustrato le proprie conclusioni ed ha segnalato l’avvenuta modifica
della disposizione censurata, chiedendo che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 1° febbraio 2012, il Presidente
del Consiglio ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie
richieste, insistendo per l’accoglimento delle stesse.
Con successiva memoria, la Regione Piemonte ha segnalato
un’ulteriore innovazione legislativa che determinerebbe, a suo
avviso, la cessazione della materia del contendere: l’art. 2, comma
1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche’
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012).

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, tra
l’altro, che sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo
comma, Cost., l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 14, comma
3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante
«Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale), in attuazione del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa
del personale».
La trattazione delle questioni di legittimita’ costituzionale
relative alla predetta disposizione viene qui separata da quella
relativa alle altre questioni proposte con il medesimo ricorso, che
viene riservata a separate pronunce.
L’art. 14, comma 3, della legge reg. Piemonte, n. 7, del 2011,
dispone che il comma 1 dello stesso articolo (norma che, a sua volta,
richiama e dispone l’attuazione del principio dettato dall’art. 9,
comma 28, e dell’art.14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica», convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122), non si applica, in primo luogo, ai contratti che non comportano
un aggravio per il bilancio regionale e, in secondo luogo, a una
serie di contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di
incarichi e funzioni previsti per legge quali: «a) le assunzioni
finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private;
b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di
cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di
personale ai gruppi consiliari); c) gli uffici di comunicazione di
cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme
sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento
del personale assegnato); d) il portavoce di cui all’articolo 12
della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno
dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio,
televisione, cinema e informatica); e) le professionalita’ esterne di
cui alla legge regionale n. 23 del 2008 previste a supporto degli
organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le
strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di
cui agli articoli 10, 14 e 15 della L.R. n. 23/2008; g) le assunzioni
negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del CCNL Regioni ed
autonomie locali – area non dirigenziale – del 14 settembre 2000, per
le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio».
Il ricorrente deduce l’illegittimita’ della norma per contrasto
con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di
coordinamento della finanza pubblica, senza entrare nel merito della
specificita’ dei casi ivi previsti, appunto, da a) a g), desumendola
dalla semplice circostanza – comune a tutte le ipotesi elencate nelle
legge regionale – che le stesse costituiscono, per l’esplicita
autoqualificazione effettuata dalla stessa legge regionale, una
deroga ai principi contenuti nella legislazione statale di cui l’art.
1 (peraltro, pleonasticamente), in apertura della legge, dispone
solennemente l’attuazione.
L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato
in ricorso come norma interposta al parametro costituzionale di
coordinamento della finanza pubblica di cui si assume la violazione,
intervenendo sull’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il
limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente.
2.- Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilita’
del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, fondata sulla
dedotta genericita’ delle argomentazioni spese dal Presidente del
Consiglio, a fronte del carattere eterogeneo della norma regionale
censurata.
Il ricorrente deduce l’illegittimita’ della norma per contrasto
con principi fondamentali della legislazione statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica e, dunque, con l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, senza entrare nel merito della
specificita’ dei casi previsti dalla norma censurata – da a) a g) –
desumendo tale contrasto dalla semplice circostanza – comune a tutte
le ipotesi elencate nelle legge regionale – che le stesse
costituiscono deroga ai principi contenuti nella legislazione
statale, per esplicita ammissione del legislatore regionale.
Va, per converso, rilevato che, sebbene riferita a tipologie di
contratti di collaborazione eterogenee tra loro, la censura statale
fa riferimento ad un vizio che le accomuna tutte, ossia alla
circostanza che esse, per esplicita e dichiarata intenzione del
legislatore regionale, derogherebbero ai principi stabiliti da due
disposizioni di legge statale: l’art. 9, comma 28, e l’art. 14, commi
7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ed invero, la legge
regionale censurata, dopo avere, all’art. 1, disposto l’attuazione
delle norme statali invocate quali principi fondamentali, all’art. 3,
elenca una serie di contratti che esulano dall’applicazione del
principio della legislazione statale teste’ richiamato.
3.- Vanno, inoltre, respinte le due successive richieste di
cessazione della materia del contendere, effettuate dalla difesa
della Regione nelle memorie illustrative.
Nella prima, la Regione Piemonte segnala l’avvenuta modifica
della norma statale interposta (l’art. 14, comma 9) ad opera
dell’art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilita’ 2012). Invero, mentre con riguardo
alla prima parte della norma novellata, riferita agli enti nei quali
l’incidenza delle spese per il personale e’ pari o superiore al 40 %,
la nuova disposizione si e’ limitata a elevare la percentuale delle
spese dal 40 al 50%, la seconda parte della norma, riferita agli
altri enti, ha subito una modifica sostanziale, essendo riferita, per
effetto dell’intervenuta modifica, ai soli contratti di lavoro a
tempo indeterminato. La Regione ha chiesto la cessazione della
materia del contendere sul presupposto che le deroghe disposte al
predetto principio fondamentale dalla norma regionale sono, ormai,
riferite esclusivamente a contratti di lavoro precario.
Deve, tuttavia, osservarsi che la nuova disposizione statale, nel
circoscrivere il limite alla spesa alle sole assunzioni a tempo
indeterminato, per sua stessa esplicita indicazione e’ destinata ad
avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. Ne consegue che,
avendo la disposizione regionale avuto attuazione a partire dal
maggio 2011, la portata lesiva della stessa non puo’ ritenersi venuta
meno, atteso che non e’ stato ne’ allegato ne’ dimostrato che la
stessa non abbia avuto, medio tempore, attuazione.
Quanto alla seconda richiesta di cessazione, fondata
sull’approvazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del
2012, basti osservare che la norma indicata come ius novum si limita
a prevedere lo sblocco dell’erogazione delle somme erariali gia’
stanziate per le Regioni in base alle vigenti norme, nella misura
dell’80%, a condizione che le Regioni stesse dimostrino di aver
ottemperato ad una serie di comportamenti virtuosi (totalmente
estranei alla previsione della norma interposta), tra i quali, alla
lettera h), l’avere definito l’ammontare delle spese per il personale
dei gruppi consiliari secondo un parametro omogeneo, tenendo conto
del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei
modelli organizzativi della Regione. Come e’ evidente, si tratta di
modifiche del tutto estranee al thema decidendum, dato che la nuova
norma, di carattere finanziario, si limita a prevedere ulteriori
condizioni per lo sblocco di una parte delle erogazioni previste per
le Regioni in materia di spese del personale, e dei quali neppure si
afferma che siano stati effettivamente adempiuti dalla Regione
Piemonte.
4.- Nel merito, la disposizione regionale censurata introduce una
serie di deroghe a due norme del decreto-legge n. 78 del 2010, l’art.
9, comma 28, e l’art. 14, commi 7 e 9, che il comma 1 dello stesso
articolo esplicitamente richiama.
L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 – l’unico
dei due principi richiamato esplicitamente nel ricorso e nella
delibera come norma interposta – intervenendo sull’art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
Con la disposizione censurata, il legislatore piemontese
stabilisce che detto limite non trovera’ applicazione, da un lato,
per tutti i contratti che non comportino un aggravio per il bilancio
regionale, dall’altro, in una serie di tipologie di contratti – tutti
a tempo determinato – che la disposizione elenca analiticamente.
Quanto ai primi, la Regione ha sostenuto che essi, non
comportando spesa, sembrerebbero non esser soggetti al limite (del
20% della spesa dell’esercizio precedente) stabilito dal legislatore
statale.
Quanto alla successiva elencazione di contratti di
collaborazione, la difesa della Regione Piemonte ha sostenuto la
legittimita’ costituzionale della legge regionale, facendo leva,
quanto alle spese di cui alla lettera a), sulla circostanza che si
tratterebbe di spese finanziate con fondi europei, pertanto inidonee
a incidere negativamente sul rispetto del patto di stabilita’ e,
quanto alle altre spese di personale, indicate da b) a g), che non si
tratterebbe di assunzioni vere e proprie, bensi’ di contratti di
collaborazione esterna a tempo determinato. Secondo la Regione,
infatti, le stesse sarebbero legittime perche’ sarebbero destinate a
cessare, quelle da a) ad f), con il decadere dalla carica dell’organo
a cui supporto sono previste, e quella di cui alla lettera g), con la
cessazione della gravidanza e/o del puerperio.
Nella parte in cui e’ riferibile alle spese del personale di
diretta collaborazione di vari uffici della Regione, la norma
avrebbe, poi, la finalita’ di assicurare, in deroga alla legislazione
statale, il pieno funzionamento di organi costituzionali e, in ultima
analisi, di evitare la compressione della autonomia politica della
stessa Regione che deriverebbe, invece, dalla pedissequa applicazione
dei principi stabiliti dalla norma statale richiamata.
5. – La questione e’ fondata.
Quanto ai contratti che «non comportano un aggravio per il
bilancio regionale», va rilevato che la norma censurata,
dichiaratamente, si pone come una deroga all’osservanza di un
principio fondamentale della legislazione statale, determinando una
evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in
materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma,
lett. e) Cost.
Circa i contratti analiticamente elencati dal legislatore
regionale si osserva: la circostanza che le spese di personale siano
finanziate dall’Unione europea non fa venire meno l’incidenza di tali
assunzioni sul bilancio regionale, dal momento che esse
immancabilmente, impongono un contributo di spesa anche a carico
dell’ente pubblico beneficiario del finanziamento comunitario o dello
Stato. La norma regionale, invero, autorizza contratti finanziati
solo in parte con fondi dell’Unione europea e consente, pertanto,
alla Regione di procedere ad assunzioni anche qualora le stesse
comportino oneri aggiuntivi a carico della stessa o dello Stato.
Essa, anzi, esplicitamente, autorizza tali assunzioni quando debbano
avvenire, oltre che con fondi privati e comunitari, con risorse
statali; e fa riferimento anche alle spese scaturenti da «contratti
di diritto privato, relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni
previsti per legge». In tal modo allarga la sua stessa sfera di
applicazione ben oltre i confini delle spese di personale interamente
finanziate dall’Unione europea e senza aggravio per la Regione.
Le restanti tipologie contrattuali prevedono contratti di
collaborazione con uffici e organi regionali, nonche’ l’ipotesi di
sostituzione di lavoratrici temporaneamente assenti per gravidanza e
puerperio. Il limite alle "assunzioni" fissato dalla disposizione
statale invocata dal ricorrente – nella versione antecedente alla
modifica introdotta con l’art. 4, comma 103, della legge n. 183 del
2011 – non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo le assunzioni a
tempo indeterminato. Essa, nel porre un limite percentuale
complessivo a un comparto di spesa (quello del personale), per
l’esercizio in corso, entro una percentuale dell’esercizio
precedente, si riferisce a qualsiasi spesa di personale, a
prescindere dalla forma contrattuale civilistica prescelta dall’ente
pubblico, e comprende anche i contratti di collaborazione a tempo
determinato; come del resto dimostrato dalla circostanza che,
successivamente, il legislatore statale, volendo far si’ che il
limite del 20 % riguardasse, per l’avvenire, i soli contratti di
lavoro a tempo indeterminato, ha ritenuto necessario modificare la
portata letterale della norma, precisando in modo esplicito (con
norma non interpretativa) tale diversa portata.
Quanto alla presunta finalita’ della norma regionale di
assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione
mediante l’esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a
livello nazionale, si deve ritenere che la particolare rilevanza del
carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a
tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se puo’
autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta
dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali
dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della
finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l’art. 14, comma 9,
del decreto-legge n. 78 del 2010.
Ed invero, tale disposizione di legge statale, ben lungi
dall’interferire con le determinazioni della Regione sulla scelta dei
suoi collaboratori – che potra’ avvenire nel pieno rispetto della sua
autonomia organizzativa, ancorche’ all’interno dei limiti di spesa
stabiliti – pone validamente un limite ad un particolare aggregato di
spesa, qual e’ quello relativo al comparto per il personale, cui
vanno soggette tutte le pubbliche amministrazioni (ex plurimis,
sentenza n. 169 del 2007).

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni
di legittimita’ costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 14, comma
3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante
«Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del
personale».
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:
Franco GALLO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 07-06-2011, n. 5041 Confisca amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

me specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 18 dicembre 1993 e depositato il successivo 5 gennaio 1994, i signori B.I. e H.V., quali proprietari del terreno sito in Roma, in via Jacopo Passavanti (distinto al nuovo catasto terreni al foglio n. 140 particella n. 295), sul quale hanno realizzato un fabbricato non residenziale di mq. 1.900, hanno impugnato l’ordinanza n. 9100174 dell’11 luglio 1991 con cui il Sindaco – accertata l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di concessione (l’ampliamento di un manufatto in armatura in ferro, di altezza di m. 7 di mq. 50 e di volume fuori terra 350, nonché la costruzione di due manufatti di altezza di m. 2,50, mq. 30 e metri cubi 75), e preso atto della mancata demolizione (ordinata con provvedimento n. 37726 del 12 ottobre 1990, notificato il successivo 23 ottobre) – ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere anzidette e della parte di terreno costituente l’area di sedime.

I ricorrenti hanno impugnato inoltre il provvedimento implicito di reiezione della domanda di concessione in sanatoria presentata il 30 aprile 1986 (prot. n. 15611).

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, facendo rilevare in fatto che sulla particella n. 295 è stato realizzato un immobile oggetto di una apposita domanda di concessione in sanatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nella Camera di Consiglio del 16 marzo 1994 con ordinanza n. 678/1994 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.

Siccome dai documenti prodotti dai ricorrenti in data 27 ottobre 2010 è risultato che il Comune di Roma ha adottato per l’area interessata e per gli immobili sulla stessa insistenti tre distinte concessioni edilizie in sanatoria, la Sezione con apposita ordinanza n. 1841/10 del 25 novembre 2010 aveva chiesto al Comune di Roma documentati chiarimenti al fine di sapere se, in relazione agli abusi contestati ai ricorrenti anche con il provvedimento gravato e con quello presupposto, vi fosse coincidenza o meno con le opere oggetto delle tre distinte domande di concessione in sanatoria, favorevolmente esaminate.

L’Ufficio Condono Edilizio non è riuscito a dissipare i dubbi sollevati da questo Tribunale: con nota del 2 febbraio 2011 ha infatti rilevato che da un sommario esame degli abusi accertati e perseguiti nell’ordinanza impugnata sembrerebbe non esserci corrispondenza con quelle opere oggetto delle distinte domande di condono.

Anche se l’Amministrazione non ha fornito elementi chiari ed esaustivi, di fatto ha però ammesso che per l’area interessata (particella catastale n. 295) ed a nome degli stessi ricorrenti, non solo sono state rilasciate tre distinte concessioni in sanatoria, ma che già alla data della prima ordinanza di demolizione (23 ottobre 1990) erano pendenti tre distinte domande di condono edilizio per opere aventi una destinazione non residenziale (tutte presentate il 30 aprile 1986).

La predetta circostanza, in mancanza di un dato certo in ordine alla non coincidenza delle opere riportate nelle sanzioni edilizie con quelle oggetto di condono, induce a ritenere che i provvedimenti irrogati difettavano della giusta istruttoria, stante il fatto che la semplice presentazione della domanda di condono sospende ex lege lo stesso potere sanzionatorio dell’Amministrazione preposta al controllo ed alla vigilanza del territorio.

Infatti, ai sensi dell’art. 38 L. 28 febbraio 1985 n. 47 è illegittimo il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva e della relativa area di sedime fino alla scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria ovvero, ove questa sia stata presentata, fin quando l’amministrazione comunale non abbia su di essa pronunciato (Cfr. TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VII, 8 novembre 2007 n. 11082).

Ne consegue che "i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrasto con l’art. 38 legge 47/1985 il cui disposto impone all’amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché la P.A. ha l’obbligo di pronunciarsi previamente sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia" (ancora T.A.R. Campania, sez. settima, n. 6467 del 4 luglio 2007 e sez. seconda, 21 settembre 2006, n. 8190).

Ciò induce, altresì, a ritenere che nel caso di specie non poteva essere sufficiente la semplice constatazione della realizzazione di opere in assenza di concessione edilizia per irrogare prima la sanzione della demolizione e poi l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune; e ciò proprio in ragione della pendenza di tre distinte domande di concessione edilizia in sanatoria.

Lo stato di incertezza su cui ha agito la p.a. è dimostrato anche dal fatto che, seguito della citata richiesta di chiarimenti, lo stesso Comune di Roma non è, ancora oggi, in grado di affermare con certezza che le opere sanzionate non fossero già ricomprese nelle precedenti domande di condono.

Tale doglianza in concreto prospettata dalle parti ricorrenti nell’unico complesso motivo di impugnazione risulta fondata.

La descrizione della complessa procedura posta in essere dalla parte istante e dal Comune resistente, nella misura in cui sanziona con la demolizione opere edilizie che possono essere state oggetto di separate domande di condono, tenuto conto dell’accoglimento del gravame nei sensi sopra definiti, priva di ogni interesse concreto, dal carattere dell’attualità, ogni ulteriore censura proposta avverso il rigetto implicito della domanda di concessione in sanatoria prot. n. 15611 del 30 aprile 1986, che allo stato risulta comunque superata dal rilascio di ben tre distinte concessioni in sanatoria.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato perché viziato da violazione di legge ed eccesso di potere sotto l’aspetto sintomatico del difetto di istruttoria.

Sussistono, comunque, in ragione della complessità della procedura durata nel tempo, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza n. 9100174 dell’11 luglio 1991 nei sensi di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24601 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.V. risulta, dal provvedimento impugnato, sottoposto a indagine con riferimento ai delitti di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A), L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies (capo C), art. 416 c.p. (capo D).

A carico del predetto fu emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il TdR di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha annullato l’ordinanza restrittiva, limitatamente al delitto del capo A) e la ha confermata con riferimento alle residue contestazioni.

Secondo la ipotesi di accusa, reimpiegando fondi provenienti dalle casse del clan camorristico Di Lauro, era stata costituita una associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie telefoniche, dalle quali veniva acquistato "traffico telefonico". Le società acquirenti erano società sull’orlo del fallimento; esse, tuttavia, prima di "scomparire" dal mercato (portando con sè i loro debiti insoluti), rivendevano quanto acquistato dalla Telecom e dalla Vodafon alla Project Communication spa e alla Project Telecomunicazioni srl, che immettevano sul mercato il credito telefonico acquistato dalle società "moribonde".

Quanto al delitto sub C), si addebita al D.L. di avere fittiziamente intestato a tale F.D. un’auto di lusso.

L’auto fu poi rivenduta e, sempre in ipotesi di accusa, il ricavato fu utilizzato per ripianare le perdite della Project Comunication. Per tutti i reati di cui sopra è contestata l’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7.

Ricorrono per cassazione i difensori del D.L..

L’avv. Abet deduce: 1) violazione dell’art. 273 c.p.p., art. 416 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, travisamento del fatto, carenza e contraddittorietà della motivazione, 2) violazione della L. n. 203 del 1991, artt. 12 quinquies e 7, e contraddittorietà e carenza di motivazione, 3) violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

Con riferimento alla prima cesura, il ricorrente osserva che, sulla base di brani di conversazioni intercettate, brani arbitrariamente estrapolati e collegati e malamente interpretati, il TdR ha formato il suo convincimento, trascurando il fatto che, in realtà, D.L. P. è rimasto in libertà per un breve lasso di tempo. Non si vede dunque come egli abbia potuto organizzare una struttura criminosa, dedita alla seriale consumazione di truffe. Singolarmente, poi, il TdR ha annullato il provvedimento di rigore nei confronti di C.D., certamente più gravato del D.L. e lo ha confermato per costui, dovendosi anche considerare che C. è stato operativo per anni e D.L., a tutto voler concedere, qualche mese. Non si comprende, quindi, per qual motivo le esigenze cautelari, ritenute insussistenti per C., siano state ritenute sussistenti per il ricorrente.

L’attività delle predette società commerciali è stata del tutto lecita e, se truffe sono state consumate, ciò è stato reso possibile grazie all’operato di infedeli dipendenti della Telecom e della Vodafon, a carico dei quali, però, nessun provvedimento è stato assunto, come nessun provvedimento è stato assunto nei confronti di coloro che hanno acquistato il traffico telefonico dai due predetti gestori.

D.L. non può certo rispondere del reato ex art. 648 ter c.p., nè può rispondere del reato ex art. 416 c.p., atteso che, se pure egli avesse economicamente contribuito, alla attività delle società, ciò non integra la condotta di reato. Se poi non sono contestati reati-fine di truffa, è da chiedersi come possa essere contestato il reato di associazione per delinquere, allo scopo di commettere truffe. Inoltre, se truffe sono state consumate, ciò è avvenuto quando D.L. era già detenuto. Di certo la truffa non è addebitabile alla Project Communication, nè alla Project Telecomunicazioni, che hanno solo posto in essere lecite operazioni commerciali. Altri sono stati i diretti autori della truffa, che, tuttavia, sono stati lasciati indisturbati. Senza nessun fondamento, si assume che il ricorrente sia stato il finanziatore della intera associazione, quasi che il clan Di Lauro fosse capeggiato da V.. Quanto alla partecipazione al reato associativo, va chiarito che il D.L. parla "per sentito dire" e ciò si evince chiaramente dal tenore delle conversazioni; meno che mai egli può essere ritenuto un "capo" dell’organizzazione. A ben vedere, neanche di concorso ex art. 110 c.p. si può parlare.

Da quali condotte sia poi desumibile il metodo mafioso non è dato intendere; oltretutto il versamento di un contributo economico nelle casse della associazione è incompatibile con la partecipazione all’associazione stessa. Nessuna evidenza investigativa, poi, viene richiamata a proposito dei pretesi flussi di denaro che dalle casse del clan Di Lauro sarebbero stati diretti alle due predette società.

Il ricorrente poi evidenzia: a) che il medesimo soggetto non può essere chiamato a rispondere, nel contempo, del delitto ex art. 648 ter c.p. e di quello ex art. 416 bis c.p., b) che non vi è in atti alcun elemento in base al quale ritenere che il clan abbia tratto vantaggio dalla pretesa attività truffaldino, c) che le conversazioni telefoniche intercettate (e segnatamente quelle nn. 20, 48, 57, 2428 e 3973) sono state male interpretate e il loro contenuto è stato travisato, atteso che il normale "linguaggio aziendale" non è stato inteso nel suo reale significato (da esso volendo desumersi la cointeressenza economica del D.L. nelle attività delle sue società sopra indicate) e atteso che, inoltre, si è trascurato che, quando si è parlato di perdite, si è anche precisato che esse riguardavano il C. (non certo i D.L.), d) che le conversazioni telefoniche non sono state esposte in ordine cronologico e ciò ha determinato errori di interpretazione (es. il passivo di Euro 400.000 era da imputare alla precedente gestione), e) che le maggiori spese le ha sopportate tale T.R., di talchè, quando alcuni soggetti milanesi fanno riferimento a "quelli di (OMISSIS)", non si riferiscono al clan Di Lauro, ma al predetto T. e al C.. Rileva ancora il ricorrente che il TdR non ha tratto le dovute conclusioni da una premessa che esso stesso ha posto, quando ha affermato che il delitto di truffa si è consumato nel momento in cui le società, poi fallite, si sono viste assegnare il "numero verde". Ebbene, i titolari delle predette società, come premesso, non sono stati indagati, mentre il momento consumativo della truffa si pone dopo l’arresto del D.L..

Infine, per quel che riguarda l’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che il danaro proviene dal T. e dal C., non si comprende come possa risultare coinvolto il clan Di Lauro.

Con riferimento alla seconda censura, il ricorrente osserva che l’ordinanza del TdR omette di riferire che l’auto Lamborghini, prima di essere intestata al F., era stata intestata alla Eurorenting srl, che la aveva data in locazione a D.L. V..

Fatta questa premessa, si giustifica ampiamente la frase pronunziata da una dipendente della Touring Auto 2000, nel momento in cui il F. stava per effettuare il passaggio di proprietà proprio a favore della predetta società (l’auto, quella del D.L., giusto?"). Nessun indizio poi vi è in base al quale si possa affermare che il ricavato di questa vendita sia entrato nelle casse della Project Communication. In realtà al F. era stata rilasciata procura a vendere; la vettura poi risulta essere stata intestata al predetto quando il D.L. era, da tempo, detenuto.

A proposito poi della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, il ricorrente rileva che essa è incompatibile con il delitto ex art. 12 quinquies medesima legge.

Quanto alla terza censura, il ricorrente rileva che il TdR, nel riportarsi, puramente e semplicemente, alla motivazione del provvedimento impugnato, non ha preso in considerazione quanto rappresentato con memoria tempestivamente depositata.

Secondo l’insegnamento delle SS.UU., ciò si risolve in una vera e propria omissione della motivazione, che, a maggior ragione, impone l’annullamento del provvedimento impugnato.

L’avv. Giaquinto deduce: 1) violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. C) per omessa valutazione di memoria difensiva depositata in udienza.

Con tale memoria, si deduceva che l’indagato aveva intenzione di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati e, per questo, aveva richiesto al PM di essere sottoposto a interrogatorio, così come aveva chiesto che fosse accertato presso la società Eurorenting la circostanza che egli aveva stipulato contratto di leasing relativo alla autovettura Lamborghini. A tali richieste non è stato dato seguito e, pertanto, la Difesa si è rivolta direttamente alla predetta srl, che, al momento, non ha ancora fornito risposta.

Deduce ancora 2) violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale. Il GIP presso il Tribunale di Terni, città nella quale era stato operato il fermo del D.L., non convalidò la misura precautelare e trasmise gli atti al giudice competente per la eventuale emissione dell’occ, che, infatti, fu emessa dal GIP di Napoli.

Al proposito, il TdR non ha motivato circa la incompatibilità tra il delitto ex art. 416 bis c.p. e il delitto ex art. 416 c.p., incompatibilità che, viceversa sussiste, essendo comune l’elemento psicologico (il dolo specifico, avente ad oggetto la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile a operare per l’attuazione del comune programma).

Anche in ordine all’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, il TdR ha motivato in maniera meramente apparente. Invero, essa non ricorre certamente nè sotto l’aspetto dell’adozione del metodo mafioso (non essendo emersa alcuna condotta che possa qualificarsi in tal modo connotata), nè sotto il profilo del vantaggio arrecalo a un’organizzazione mafioso. Peraltro, la predetta aggravante presuppone il dolo specifico, che non è stato evidenziato.

La motivazione, poi, è stata omessa anche per quel che riguarda le esigenze cautelari. I fatti addebitati a D.L. risalgono al (OMISSIS) e il tempo trascorso è tale da rendere insussistenti le esigenze cautelari. Il ricorrente è detenuto ininterrottamente dal giorno 1.4.2004, salvo il periodo dal 6.6.2006 al 27.3.2007.

Attualmente è detenuto per esecuzione pena, in quanto condannato per il delitto ex art. 416 bis c.p., con riferimento al quale egli non è indagato nel presente procedimento (di talchè l’annullamento che in merito ha disposto il TdR, con l’ordinanza oggi impugnata, è del tutto inconferente).

Ciò rende evidente la insussistenza del pericolo di fuga, tanto che, anche per tale ragione, il GIP Terni non aveva convalidato il fermo.
Motivi della decisione

I ricorsi sono da accogliere per quanto attiene la imputazione del capo C) e le esigenze cautelari.

Sono da rigettare nel resto.

Per quanto attiene al delitto di truffa (evidentemente non contestato con la misura cautelare, ma logicamente "collegato" a quello ex art. 416 c.p.), è da osservare le considerazioni svolte appaiono, in parte, generiche, in parte, manifestamente infondate, in parte, articolate fatto.

Il profilo di genericità consiste nel fatto che, non avendo – a quanto pare – rilevato un passaggio del provvedimento impugnato, ci si duole del fatto che i titolari della Project Communication e della Project Telecomunicazioni e i loro complici non avendo posto in essere alcuna attività truffaldino, siano stati, ciò nonostante, ritenuti responsabili del delitto ex art. 640 c.p. e – quindi – del delitto associativo, finalizzato, appunto, alla consumazione di truffe in danno della Telecom e della Vodafon. Il passaggio pretermesso è quello in cui il TdR chiarisce che le due predette società risultano acquirenti del "traffico telefonico", non però direttamente dai due gestori sopra indicati (Telecom e Vodafon). Il "traffico" fu ceduto loro da altre società, che lo avevano precedentemente acquistato e che – programmaticamente – non lo pagarono. E tali società "intermediarie" vengono definite in stato di decozione, società destinate al fallimento (cfr. conversazione telefonica n. 57, tra il ricorrente e la sua fidanzata:

"noi lo facciamo con aziende che devono morire e si portano anche i debiti"). Se dunque è vero che i titolari delle due società Project non hanno compiuto la azione tipica (artifici, raggiri, induzione in errore, aggressione del patrimonio della vittima), l’ipotesi che il TdR – non illogicamente – sposa è quella in base alla quale le azioni dei due gruppi di società fossero coordinate al raggiungimento del medesimo scopo. Dunque, le società "fallende" avrebbero operato come longa manus delle due società Project.

Conseguentemente, i titolari delle Project e il reale dominus dell’operazione (che il TdR individua nel D.L.) rispondono – come chiunque dovrebbe essere in grado di comprendere – ai sensi dell’art. 110 c.p., in concorso con i titolari e i gestori delle società in stato di decozione. Che poi costoro non siano stati (ancora?) perseguiti penalmente non è doglianza che possa essere rappresentata a questo Giudice di legittimità, non potendo certamente l’indagato, attraverso una critica delle scelte strategiche dell’Ufficio di Procura, richiedere il ripristino di una pretesa par condicio tra soggetti sottoposti a indagini e soggetti che dovrebbero esserlo.

A ben vedere, poi, ulteriore profilo di genericità è costituito dalla negazione dell’utilizzo del metodo mafioso, atteso che l’ordinanza contesta, in realtà, come più avanti si dirà, l’agevolazione della struttura mafioso e non l’adozione della sua metodica.

La manifesta infondatezza di una parte del ricorso dell’avv. Abet viene in evidenza, poi, sotto altro aspetto.

Innanzitutto, è da rilevare che il ricorrente spende ben 36 righe del suo scritto (tra la decima e l’undicesimo pagina) per contestare la compatibilità tra le imputazioni di cui agli artt. 648 ter e 416 bis c.p., in presenza della precisazione del TdR (cfr. sestultima pagina del provvedimento impugnato) che ha inteso chiarire che al D. L. non è contestato il primo delitto e, oltretutto, in presenza della decisione del Collegio cautelare, che ha annullato la ordinanza custodiale con riferimento al delitto di associazione camorristica (delitto che, oltretutto, come affermato dall’altro difensore non risulta nemmeno contestato al D.L. nel presente procedimento, di tal che il predetto annullamento disposto dal Collegio cautelare va considerato tamquam non esset).

In secondo luogo, va – ad abundantiam – chiarito che può rispondere di truffa anche chi materialmente non ha posto in essere artifici e/o raggiri. Ancora una volta, il meccanismo incriminatorio ex art. 110 c.p. consente di accomunare a chi commette l’azione tipica la figura dell’istigatore, del determinatore ecc. di talchè, anche chi si trovi detenuto al momento in cui la truffa (o il reato in genere) è consumato, può essere chiamato a risponderne, se – ad es. – lo ha ideato, programmato, agevolato ecc. E, a tal proposito, è appena il caso di rilevare che non vi è alcuna incompatibilità tra la figura del finanziatore e quella del partecipe a una societas sceleris.

E’ di tutta evidenza che tra i costituenti, i promotori e gli organizzatori della struttura malavitosa, un posto certamente non secondario è da riconoscere a chi mette a disposizione capitali e mezzi. Il finanziamento, invero, è una attività che certamente può determinare la costituzione, può facilitare la promozione, può caratterizzare l’organizzazione.

Infondati poi sono i ricorsi nella parte in cui contestano che il clan non risulta beneficiario della attività truffaldino.

Invero, se si parte dal presupposto che i mezzi finanziari impiegati fossero dei D.L. (e dunque anche di V., che, secondo il TdR, risulta direttamente coinvolto, come desunto dalle conversazioni intercettate), il vantaggio e in re, atteso che, evidentemente, il capitale doveva poi essere remunerato, specie se esso faceva capo a soggetti ("napoletani"), cui altri protagonisti della vicenda alludono con timore.

Ulteriore profilo di infondatezza è quello con il quale si sostiene che non possa essere contestato il reato associativo, se non sono contestati anche i reati-fine.

Come è noto, trattasi di fattispecie criminose aventi diverso oggetto giuridico.

Per altro, nel caso in esame, è chiarito, a prescindere dalla formale contestazione, che la associazione per delinquere – secondo la ipotesi di accusa – fu finalizzata alla commissione di truffe e che di tali truffe è traccia, secondo il TdR, nelle conversazioni intercettate.

Nel resto, la prima censura è articolata in fatto, quando pretende che questa Corte dia una lettura alternativa degli esiti delle intercettazioni.

Come è noto, anche dopo la entrata in vigore della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane estraneo al giudizio di legittimità, atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita;

ne consegue che, per potere stabilire se una prova non considerata (o non correttamente considerata) dal giudice del merito abbia effettivamente un significato pregnante, occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (ASN 200618119-RV 233680).

E ciò è tanto più vero con riferimento al contenuto di conversazioni intercettate, che, evidentemente, non possono essere conosciute in maniera atomistica (e secondo i criteri di scelta prospettati dal ricorrente).

Alla Corte di cassazione, invero, non è certo consentita una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, dovendo detto controllo essere esercitato sulla logicità della interpretazione di tali dati (ASN 200616956-RV 233822).

Il Collegio cautelare ha fornito una "spiegazione" compiuta e congrua della interpretazione data al contenuto delle conversazioni intercettate, ipotizzando, certo non in maniera illogica, tanto il diretto coinvolgimento dell’indagato ("noi lo facciamo con aziende che devono morire e si portano anche i debiti"), tanto l’interesse del clan alla buona conclusione delle operazioni truffatine (altrimenti non si capirebbe la partecipazione emotiva al pericolo che C. possa subire un danno economico), quanto il fatto che proprio al clan gli operanti – diversi dal D.L., naturalmente – dovessero, in ultima analisi, rispondere (atteso che alcuni di essi appaiono terrorizzati dalle possibili reazioni violente dei "napoletani").

L’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, pertanto, è stata ritenuta, come emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento contestato, in quanto (anche) nell’interesse del clan Di Lauro le truffe venivano consumate. Il che non impedisce, come giustamente osserva il TdR, un concorrente interesse delle persone esterne alla consorteria camorristica, persone che concretamente operavano.

Le censure relative al capo C), si articolano, a ben vedere, in due motivi.

Il primo sostiene non essere emerso elemento alcuno in base al quale si possa sostenete che il denaro ricavato dalla vendita della Lamborghini sia stato utilizzato per finanziare la attività illecita.

Il secondo sostiene che non vi è prova che la detta autovettura sia stata solo fittiziamente intestata al F..

Quanto al reimpiego della somma ricavata dalla vendita della Lamborghini nelle attività delle due Project, il TdR desume ciò, come si legge nella terzultima pagina del provvedimento impugnato, certamente dalla telefonata n. 909 e, poi, da altre conversazioni, genericamente indicate, ma, a proposito delle quali, il ricorrente nulla osserva.

Quanto alla pretesa fitti zia intestazione, è da dire che, se pure il TdR chiarisce da quali conversazioni telefoniche ha dedotto l’esatto contrario di quanto sostenuto dal ricorrente (tra le quali, le più significative sono ritenute quella nella quale V. afferma che Dario si deve intestare l’auto, e quella nella quale si può ascoltare il commento di una impiegata della società che doveva acquistare la vettura, che la indica come "l’auto di D.L."). Il Collegio cautelare non sembra, tuttavia, tener conto del fatto che l’auto in questione era effettivamente, in precedenza, stata nella disponibilità dell’indagato, che la aveva ottenuta in leasing, di talchè la frase della segretaria potrebbe anche avere valenza neutra e stare semplicemente a indicare una "scorciatoia" per la individuazione in concreto del veicolo.

Certamente, il fatto che, poi, si ipotizzi che il ricavato della vendita dell’auto, pur intestata al F., sia confluito nelle casse della Project, è circostanza non priva di significato; ma, ancora una volta, non del tutto univoca, in quanto, se anche il F. era coinvolto nella attività truffaldino, ben potrebbe essere che il "conferimento" fosse da imputare a lui quale socio, piuttosto che quale "uomo di paglia" del D.L..

In merito, dunque, come premesso, l’ordinanza deve essere annullata.

La decisione rende inattuale la censura, con la quale si assume che l’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 non possa trovare ingresso con riferimento al delitto di cui all’art. 12 quinquies della medesima legge.

Incidenter tantum va detto che così non è.

Invero, tale ultimo articolo, come è noto, punisce chi -per eludere disposizione di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero, per agevolare la commissione dei delitti ex artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. – attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o denaro.

Dalla lettera della legge, si ricava che detto delitto è stato introdotto per contrastare manovre di "occultamento" di beni e capitali, rendendoli non più riferibili al reale proprietario. E non si vede perchè tali condotte non potrebbero essere funzionali agli interessi di una societas sceleris di stampo mafioso-camorristico.

La terza censura del ricorso dell’avv. Abet, in base al principio di autosufficienza del ricorso, è inammissibile per la sua genericità.

Il ricorrente si duole del fatto che il TdR non ha dato risposta a quanto evidenziato con una memoria a suo tempo depositata presso il predetto organo giudicante.

Il contenuto della predetta memoria (della quale non si indica nemmeno la data di deposito), però, non viene illustrato, nè sintetizzato, nè la memoria risulta allegata al ricorso.

Così stando le cose, non si vede come questa Corte possa esprimere il suo giudizio sulla doglianza come sopra formulata.

Diversamente deve dirsi per la memoria della quale si fa cenno nel ricorso dell’avv. Giaquinto. Detta memoria è compiutamente indicata ed è presente in atti.

Non di meno, la censura con la quale ci si duole della mancata "risposta" del TdR alla memoria (e si invoca la nullità ex art. 178 c.p.) è destituita di fondamento.

Dall’esame della memoria predetta, si evince che la stessa è articolata in due parti.

In una, si assume la incompatibilità tra art. 416 bis c.p. e art. 416 c.p., la insussistenza delle esigenze cautelari, la non sussistenza del delitti di cui al capo C); nell’altra si rappresenta la intenzione del D.L. di chiarire la sua posizione, anche mediante sottoposizione a interrogatorio.

Ebbene, in ordine alla "prima parte" (poi riprodotta nel ricorso oggi in esame), è da dire che il TdR ha "risposto", esplicitamente o implicitamente; quanto alla seconda, non si vede che cosa avrebbe dovuto scrivere in merito il Collegio cautelare, atteso che essa contiene una dichiarazione di intenti, priva di rilevanza giuridica.

Tanto premesso, quanto alla pretesa incompatibilità tra gli artt. 416 bis e 416 c.p., la censura è infondata. La identità dell’elemento psicologico tra le due figure associative è, evidentemente, di natura categoriale, non relazionale. Vale a dire che, in astratto, lo stesso soggetto non può rispondere di entrambi i reati, perchè essi appartengono alla medesima categoria giuridica, ma, in concreto, ciò è possibile, in quanto essi possono sussistere in relazione a sodali diversi. In altre parole, è evidente che Tizio può stringere un patto associativo di stampo mafioso con Caio e Sempronio e un patto associativo "semplice" con M. e Fi..

Ed è proprio ciò che si ipotizza nel presente procedimento: D. L.V., organico all’omonimo clan, si è associato con C. e altri per consumare truffe in danno della Telecom e della Vodafon. Infine, quanto alle esigenze cautelari, va premesso che, in merito a tale capo del provvedimento, la critica non può essere portata con criteri "comparativistici", non avendo alcun rilievo, per quel che riguarda la valutazione della posizione del D.L., la sorte riservata al coindagato C..

Hanno però rilievo le considerazioni in base alle quali ai due coindagati sono state riservate sorti diverse.

Invero, per C., si è ritenuta superata la presunzione di pericolosità in base ai seguenti argomenti: a) i fatti sono del 2004, b) da quella data il predetto non risulta aver commesso altri reati, c) lo stesso si è trasferito in altro comune, d) C. è incensurato.

Ebbene le circostanze sub a) e b) sono comuni al D.L..

Quanto all’allontanamento dal focus delicti, esso, evidentemente, è avvenuto, sia pure coattivamente, anche per il ricorrente.

Resta la circostanza sub d), che certamente segna la differenza tra una persona incensurata e un soggetto condannato per associazione camorristica.

Al proposito, tuttavia, il TdR avrebbe dovuto svolgere considerazioni sul ruolo attribuito al D.L. nell’ambito della predetta associazione, alla condotta tenuta in carcere, all’eventuale rescissione dei legami con l’ambiente criminogeno di provenienza.

Al proposito, viceversa, il Collegio cautelare si è limitato a scrivere che "non è emerso alcun dato idoneo a consentire il superamento della presunzione posta dall’art. 275 c.p., comma 2", senza nulla specificare e quasi tracciando i contorni di un allarmante "tipo d’autore", incompatibile con le direttrici del vigente ordinamento.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Napoli in relazione al delitto ex L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies e in ordine alle esigenze cautelari.

I ricorsi vanno, nel resto rigettati.

Deve farsi luogo alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies (capo C) e alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli; rigetta nel resto il ricorso; manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Esaminando domanda di equa riparazione proposta da G. M. e dai sigg.ri S.C., G., R., P., M.F. ed A. (tutti quali eredi di Sc.Ga.) per l’eccessiva durata del procedimento proposto dal de cuius e durato, innanzi alla Corte dei Conti, dal 1974 al 2006, la Corte di Napoli con decreto 24.02.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata al difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata).

Per la cassazione di tale decreto i G. – S. hanno proposto ricorso il 1.10.2010, cui l’Amministrazione ha opposto difese con controricorso 7.12.2010, ne quale hanno censurato la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente. Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: "La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata". Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito anche alla luce della conforme pronunzia di Cass. 21176 del 2011, e pertanto merita di essere cassato.

La controversia ben può essere decisa nel merito, non venendo in rilievo nè esigenze valutative nè margini di apprezzamento dei fatti.

Escluso, infatti, che abbia alcun fondamento la questione, assorbita dalla Corte di merito, relativa alla eccepita prescrizione (ritenendo il Collegio di dare seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: da Cass. 27719 del 2009 a Cass. 478 del 2011), devesi prendere atto della irragionevole durata del processo – circa 32 anni per un unico grado innanzi alla Corte dei Conti – e quindi ben può procedersi alla liquidazione dell’indennizzo dovuto, alla stregua dei parametri da questa Corte adottati costantemente. Si determina pertanto l’indennizzo in Euro 15.500 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, somma spettante agli odierni ricorrenti ma ripartita a ciascuno per quota ereditaria. Si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere ai ricorrente Euro 15.500 oltre interessi dalla domanda al saldo, somma da ripartirsi a ciascuno secondo quota ereditaria, ed a versare le spese di giudizio che determina per il giudizio di merito in Euro 1.140 (490 + 600 +50) oltre spese generali ed accessori e per il giudizio di legittimità in Euro 965 (865+100) oltre spese generali ed accessori.

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