T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-11-2011, n. 8834 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare (effettuata nei confronti dei produttori conferenti) inerenti le consegne del periodo 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 9636/2000, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattierocaseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-05-2012, n. 6757 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.9 – 22.10.2009 la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, rigettò l’opposizione proposta dalla Nostasio Lucianu & Figli snc avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti ed avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive fruite, per il periodo novembre 1995 – maggio 2001, in relazione agli sgravi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la decisione della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di stato non compatibili con il mercato comune. A sostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui specificamente rileva, ritenne fra l’altro quanto segue:

l’onere probatorio sull’applicazione del diritto agli sgravi gravava sulla parte beneficiaria degli stessi;

tale prova non era stata fornita, stante la mancata produzione della documentazione necessaria e l’inidoneità al fine delle dedotte prove testimoniali e della richiesta di CTU, la quale, nello specifico contesto processuale, avrebbe rivestito finalità esplorative;

l’eccezione di prescrizione era infondata poichè: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, aveva inizio con la sentenza della Corte di Giustizia CE del 7.3.2002 che aveva respinto il ricorso della Repubblica italiana avverso la decisione della Commissione dell’11.5.1999 e, anche se la cartella opposta era stata notificata il 16.6.2007, era da reputare che la prescrizione – "ove si ritenesse che possa maturare" – fosse stata interrotta con la nota dell’Inps pervenuta alla Società il 27.1.2005, con la quale era stato richiesto il pagamento della contribuzione per l’intero;

l’art. 15 del regolamento CE del Consiglio 22.3.1999, n. 659, aveva previsto la prescrizione del potere di intervento della Commissione in materia di recupero di aiuti illegittimi decorsi dieci anni dalla data della loro concessione e da tale disposizione, pur se non pienamente applicabile ratione temporis, potevano trarsi "utili elementi di giudizio al fine di circoscrivere ragionevolmente l’ampiezza cronologica del recupero degli aiuti controversi", cosicchè era "evidente, allora, che il termine decennale, entro cui procedere ai recuperi (…) non è sicuramente decorso";

andava escluso che lo Stato italiano dovesse adottare appositi provvedimenti in conformità alle procedure adottate nell’ordinamento nazionale, adempiendo per contro l’Inps soltanto al proprio compito istituzionale;

non poteva ritenersi che la richiesta dell’Inps fosse immotivata, gravando sulla parte beneficiaria degli sgravi dimostrare la sussistenza delle condizioni di compatibilità con la disciplina comunitaria;

doveva altresì escludersi che facesse difetto il procedimento amministrativo di accertamento, in quanto il recupero si fonda sul controllo formale delle dichiarazioni da cui risulta la contribuzione totale dovuta, quella sgravata indebitamente salvo prova contraria e quella versata;

non competeva all’Inps, nel procedere al recupero degli sgravi, valutare in concreto se l’applicazione del beneficio avesse apportato una violazione al principio del libero scambio fra gli Stati membri, trattandosi di valutazione di spettanza esclusiva degli organi comunitari;

andavano disattese le eccezioni relative alla violazione del principio di irretroattività e di irragionevolezza del recupero, anche in considerazione della dedotta eccezionalità della situazione e della insussistenza di alcuna lesione della libertà di concorrenza, posto che non compete allo Stato membro e, men che meno ad altri organi operanti all’interno dello Stato, stabilire quale provvedimento violi o meno la concorrenza ovvero modulare l’intervento recuperatorio;

in ordine alla dedotta lesione del principio di affidamento, doveva escludersi la sussistenza di circostanze eccezionali che lo legittimassero.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Nostasio Lucianu & Figli snc ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattordici motivi.

L’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 189, comma 4, Trattato CE; della L. n. 1203 del 1957, art. 2; dell’art. 11 Cost. e degli arti 3 e 5 della decisione della Commissione europea dell’11.5.1999, in ordine alla ritenuta legittimazione dell’Inps, piuttosto che dello Stato italiano, per il recupero degli aiuti di Stato per cui è causa. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 189, comma 4, e art. 191, comma 3, del Trattato CE, della L. n. 1203 del 1957, art. 2, dell’art. 11 Cost. e degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999, con riferimento all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 7.3.2002, anzichè dalla data di notifica (4.6.1999) della decisione della Commissione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, dell’art. 189, comma 2 del Trattato CE, dell’art. 2 della legge n. 1203/57, dell’art. 11 Cost. e dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 659 del 1999, deducendo l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale fissato dal legislatore nazionale per il recupero della contribuzione non versata dal datore di lavoro, in considerazione della circostanza che il recupero degli Aiuti di stato per cui è causa si fonda sull’indebita fruizione da parte del datore di lavoro degli sgravi riconosciuti dalla legge nazionale per la stipula di contratti di formazione e lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 416 e 434 c.p.c.; artt. 3 e 4 Cost.; art. 2943 c.c., per essere stata riconosciuta l’interruzione della prescrizione in assenza di qualsiasi allegazione e produzione da parte dell’Inps.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la nota dell’Istituto del 2005.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., deducendo la violazione, da parte dell’Inps, dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (anche ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 2) del principio generale del legittimo affidamento.

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per non avere i giudici di merito congruamente motivato in ordine all’inesistenza delle circostanze che integrano il legittimo affidamento.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 189, comma 5, del Trattato CE, della L. n. 1203 del 1957, art. 2 dell’art. 11 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti stabiliti dalla Commissione incombe sulla parte beneficiaria degli aiuti di Stato già usufruiti anzichè sull’Inps. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, 420 e ss c.p.c. e degli artt. 24 e 117 Cost., deducendo l’idoneità delle prove documentali e testimoniali offerte e invocando il principio di non contestazione. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del materiale probatorio offerto in prova dalla essa ricorrente. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 87 del Trattato, della decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999 (punti 64 e 66), della sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 2002 (punto 89), per non avere la Corte territoriale tenuto conto che l’attività di trasporto locale esercitata era stata svolta in un contesto territoriale (la Sardegna) estraneo agli scambi fra Stati e nel quale non era configurabile alcuna lesione della concorrenza.

Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la Corte territoriale ha "omesso di argomentare e motivare in ordine all’eccezione con la quale la Società ricorrente aveva chiesto l’applicazione della cosiddetta regola de minimis".

Con il quattordicesimo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Giudice di appello affatto motivato in ordine alla richiesta di chiamare in garanzia lo Stato italiano in ordine alle denegate conseguenze economiche derivanti dal rigetto dell’opposizione alla cartella esattoriale.

2. Per una miglior comprensione delle vicende antecedenti la presente controversia, giova ricordare quanto segue. Il 7 maggio 1997 le Autorità italiane notificarono alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato, un progetto di legge relativo ad aiuti di Stato, che, successivamente approvato dal Parlamento, divenne la L. n. 196 del 1997; tale progetto di legge fu iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero N 338/97. Sulla base di informazioni trasmesse dalle Autorità italiane, la Commissione esaminò altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94; queste leggi, poichè erano già in vigore, vennero iscritte nell’elenco degli aiuti non notificati sotto il numero NN 164/97.

Con lettera 17 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GU C 284, pag. 11), la Commissione informò il Governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti degli aiuti per l’assunzione mediante contratti formazioni e lavoro a tempo determinato previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994 e concessi dal novembre 1995;

con la stessa lettera la Commissione informò altresì il Governo italiano della sua decisione di dare corso al medesimo procedimento nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato L. n. 196 del 1997, ex art. 15.

Acquisite le osservazioni del Governo italiano e le ulteriori precisazioni e informazioni richieste, la Commissione, al termine del procedimento, adottò la propria decisione in data 11.5.1999, notificata alla Repubblica italiana con nota 4 giugno 1999, n. SG(99) D/4068.

Con la suddetta decisione la Commissione stabilì quanto segue:

"Art. 1. 1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:

la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione; – l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

Art. 2. 1. Gli aiuti concessi dall’Italia in virtù della L. n. 196 del 1997, art. 15 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purchè rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.

Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiario della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell’impiego.

2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

Art. 3.

L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 già illegittimamente concessi. Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Art. 4.

Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Art. 5.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione".

Con sentenza del 7.3.2002 in causa C-310/99, la Corte di Giustizia CE ha respinto il ricorso della Repubblica italiana, depositato il 13.8.1999, diretto a far annullare la decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, e, in subordine, a far annullare tale decisione nella misura in cui prevede il recupero delle somme che costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune.

3. La Corte territoriale ha escluso, nei termini già indicati nello storico di lite, la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine non fosse decorso sia che dovesse ritenersi di durata quinquennale, sia, evidentemente a fortiori, che lo si dovesse ritenere di durata decennale.

Le considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata sono oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso.

3.1 Al riguardo l’Inps ha fatto riferimento all’art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 il quale, sotto il titolo "Periodo limite", prevede che:

"1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni;

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegittimo interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente".

Ne deduce l’Istituto l’applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione decennale, richiamando la sentenza del Tribunale CE del 10.4.2003 in causa T-360/00, laddove si afferma (prg. 83) che "Riguardo all’argomento della Scott trattasi della parte privata beneficiaria dell’aiuto secondo il quale le misure adottate dalla Commissione tra il gennaio e l’agosto del 1997 non potevano avere l’effetto d’interrompere il termine di prescrizione in applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, per il motivo che essa non aveva all’epoca conoscenza di tali misure, si deve osservare che l’art. 15 ha introdotto un termine di prescrizione unico per il recupero di un aiuto che si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato, al beneficiario dell’aiuto e ai terzi".

Il successivo prg 85 precisa peraltro che "… il solo fatto che la Scott ignorasse l’esistenza delle richieste di informazioni effettuate dalla Commissione alle autorità francesi a partire dal 17 gennaio 1997 non ha come conseguenza di privare le stesse di efficacia giuridica nel confronti della Scott. Pertanto la lettera 17 gennaio 1997, inviata dalla Commissione prima dell’avvio del procedimento amministrativo, con la quale erano richieste informazioni complementari alle autorità francesi, costituisce, in applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, una misura che interrompe il termine di prescrizione decennale, che nel caso di specie è iniziato a decorrere il 31 agosto 1987, prima della sua scadenza, anche se il ricorrente e la Scott ignoravano all’epoca l’esistenza di una tale corrispondenza". Il suddetto riferimento non appare pertinente, poichè, come del resto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 125 del 22.4.2009:

il precedente art. 14 del medesimo Regolamento, sotto il titolo "Recupero degli aiuti", si riferisce alle iniziative della Commissione e, al comma 3, dispone che "… il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai Tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario", cosicchè deve convenirsi che il principio secondo cui le procedure dirette al recupero dell’aiuto incompatibile sono disciplinate dal solo diritto nazionale è espresso in forma molto chiara;

il surricordato art. 15 è parimenti riferito ai poteri della Commissione e, con il richiamo a "qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale", non ha inteso riferirsi alle azioni di recupero avviate nell’ambito degli ordinamenti nazionali, bensì alle iniziative intraprese sempre dalla medesima Commissione, che ben può chiedere informazioni, chiarimenti, indagini agli Stati membri per pervenire alle proprie determinazioni;

anche la giurisprudenza comunitaria (cfr, in particolare, Corte di Giustizia CE del 22.4.2008 in causa C-408/04), nel prendere in esame il "Periodo limite" ed il termine di prescrizione stabilito dall’ari.

15 del Regolamento n. 659/1999, ne tratta a proposito del tempo di cui dispone la Commissione per esercitare la sua funzione di controllo della compatibilità dell’aiuto e per la conseguente ingiunzione di recupero allo Stato membro, come chiaramente si evince nei paragrafi 98, 101 e 103. 3.2 Deve invece trovare applicazione la regola, più volte enunciata dalla giurisprudenza comunitaria (cfr, ex plurimis, Corte di Giustizia CE 21.5.1990, C-142/87; Corte di Giustizia CE 20.9.1990, C- 5/89; Corte di Giustizia CE 9.2.1999, C-343/96; Corte di Giustizia CE 20.9.2001, C-390/98; Corte di Giustizia CE 5.10.2006, C-368/04), secondo cui il recupero dell’aiuto deve essere attuato attraverso mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, con il rispetto dei principi:

di equivalenza, tra quanto è previsto dal diritto comunitario e quanto è previsto per le violazioni del diritto interno;

di effettività del rimedio, nel senso che non deve essere reso impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento comunitario.

3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sebbene da un punto di vista funzionale gli sgravi contributivi concessi alle aziende concretizzino una sovvenzione pubblica, da un punto di vista giuridico lo strumento adottato è quello della riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, cosicchè, laddove l’ente previdenziale agisca per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non si versa in tema di ripetizione di indebito oggettivo, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi (cfr, Cass., n. 1756/2001); al contrario di indebito oggettivo può parlarsi nell’ipotesi speculare – ma affatto insussistente nel caso di specie – di mancata fruizione del beneficio concretizzatosi ne pagamento dell’intero importo del debito contributivo e che, come tale, da appunto luogo ad un pagamento indebito per la cifra corrispondente al mancato sgravio (cfr, Cass., n. 7772/1996).

Deve quindi escludersi che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo possa essere ricavato nell’ambito previsionale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c..

3.4 Deve tuttavia del pari escludersi che alla fattispecie all’esame sia applicabile il termine prescrizionale quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, siccome espressamente previsto per il pagamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale, laddove gli aiuti di Stato costituiscono una categoria giuridica dotata di una propria autonomia, tale da determinare, in ipotesi di loro ritenuta contrarietà alla normativa europea, la doverosa reazione recuperatola da parte degli Stati membri.

Deve infatti osservarsi che, a mente dell’art. 87 (ex art. 92), comma 1, del Trattato CE "… sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

L’incompatibilità può dunque riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non necessariamente quindi quelli costituiti da sgravi contributivi;

la conseguente azione di recupero degli aiuti incompatibili, anche in relazione ai principio di effettività del rimedio, non può dunque ritenersi assoggettata a termini di prescrizione variabili, siccome specificamente previsti dall’ordinamento interno per taluni tipi di diritti, in base alla natura dell’aiuto che debba essere recuperato.

Più in particolare va osservato che la diversità tra l’azione diretta al pagamento dei contributi omessi od evasi e l’azione di recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune trova riscontro:

nella differenza della fonte normativa che l’impone, rispettivamente nazionale e comunitaria;

nella differenza delle finalità, per essere la prima diretta all’acquisizione della provvista contributiva necessaria per l’assolvimento delle obbligazioni previdenziali e la seconda diretta al ripristino dello status quo ante, dovendosi ritenere raggiunto tale obiettivo quando l’aiuto in parola sia stato restituito dal beneficiario e, per conseguenza, il medesimo resti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (cfr, Corte di Giustizia CE 4.4.1995, C-348/93; Corte di Giustizia CE 4.4.1995, C-350/93);

nella differenza della disciplina sostanziale, essendo previste dalla legislazione nazionale, in ipotesi di pagamenti contributivi omessi od evasi, conseguenze sanzionatorie specifiche, nel mentre sugli aiuti già illegittimamente concessi sono dovuti gli interessi nei termini stabiliti dalla stessa Commissione.

3.5 La diversità tra azione di recupero dello sgravio (da aiuto di Stato illegittimo) già applicato e azione di pagamento di contribuzione non versata impedisce dunque di ricondurre direttamente la prima delle due fattispecie alla specifica previsione dettata, in tema di termine prescrizionale, per la seconda, ma, al contempo, neppure facoltizza l’applicazione analogica di quest’ultima, poichè il ricorso all’analogia può ritenersi consentito soltanto se una controversia non può essere decisa con precisa disposizione, in ipotesi cioè di un vuoto normativo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2404/1965; 4754/1995; 9852/2002), che, come tale, impone il ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materia analoghe; tale ipotesi è nella specie da ritenersi tuttavia insussistente, stante l’applicabilità – in difetto, appunto, di differenti peculiari disposizioni -, della disciplina generale di cui all’art. 2946 c.c. (estinzione dei diritti per prescrizione, salvi i casi di diversa disposizione di legge, con il decorso di dieci anni); l’inosservanza di tale disciplina generale, oltre che non consentita dall’ordinamento interno, comporterebbe altresì, nei suoi riflessi sull’attività di recupero, la violazione del principio di equivalenza.

3.6 L’identicità del suddetto termine temporale con quello stabilito da ricordato art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 esclude in radice, in relazione alla fattispecie per cui è causa, eventuali dubbi di compatibilità della legislazione nazionale con la disciplina comunitaria.

3.7 Ne discende l’infondatezza del terzo motivo, previa parziale modifica della motivazione della sentenza impugnata nei termini anzidetti.

3.8 Il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al loro recupero.

Ciò premesso, tenuto conto della rilevata durata decennale del termine di prescrizione e della data di notifica della cartella esattoriale opposta, diviene irrilevante ai fini del decidere ogni ulteriore valutazione in merito all’incidenza che, sul decorso del termine, possa essere attribuita al maturare del giudicato sul ricorso proposto dalla Repubblica Italiana avverso la decisione della Commissione, con la conseguenza che il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

3.9 Le considerazioni che precedono comportano altresì l’assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso.

4. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, l’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune che una decisione della Commissione abbia posto a carico di uno Stato membro è inteso al ripristino dello status quo ante e tale obiettivo deve ritenersi raggiunto quando l’aiuto in parola, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, sia stato restituito dal beneficiario e di conseguenza questi resti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (cfr, Corte di Giustizia CE 4.4.1995, C-348/93; Corte di Giustizia CE 4.4.1995, C- 350/93); facendo applicazioni di tali principi la Corte di Giustizia ha riconosciuto la legittimità della restituzione degli aiuti dichiarati illegittimi rispettivamente all’IRI e all’Eni, e non anche da parte di questi ultimi allo Stato italiano.

Nel caso di specie va quindi a fortiori riconosciuta la legittimità della restituzione degli sgravi indebiti all’Inps, senza necessità di alcuna specifica disposizione normativa ad hoc, essendo proprio l’Inps il soggetto pubblico che, istituzionalmente, è deputato, salve specifiche diverse ipotesi che qui non ricorrono, alla riscossione della contribuzione previdenziale mediante gli strumenti giuridici ordinariamente previsti a tal fine il primo motivo di ricorso va quindi disatteso.

5. Il sesto motivo è svolto sull’erroneo presupposto che la richiesta di pagamento, attuata a mezzo della cartella esattoriale opposta, costituisca un atto amministrativo soggetto all’obbligo di motivazione. Al contrario la cartella esattoriale costituisce un estratto del ruolo e deve contenere soltanto le indicazioni previste specificamente per tale tipo di atto.

Ciò premesso, l’eccezione in parola, attenendo alla regolarità della cartella esattoriale opposta, configura un’opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008;

18207/2003; 9912/2001).

Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi è prevista dall’art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall’art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi nel termine perentorio (quale previsto dall’art. 617 c.p.c.) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 si identifica nella cartella esattoriale; quest’ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr, Cass., n. 21863/2004). La tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi deve inoltre essere controllata pregiudizialmemte d’ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 25757/2008; 9912/2001; 11251/1996).

Nella specie risulta che la cartella esattoriale opposta venne notificata il 4.9.2007 e che il ricorso in opposizione venne depositato il 12.10.2007; non venne quindi osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell’eccezione su cui si fonda il motivo all’esame.

6. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, relativi alla dedotta sussistenza di un legittimo affidamento, vanno esaminati congiuntamente.

6.1 La Commissione ha ritenuto la solo parziale legittimità degli aiuti concessi dall’Italia per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, nonchè in virtù della L. n. 196 del 1997, art. 15. Soltanto con riferimento alla legge n. 196/97 l’Italia aveva previamente provveduto a notificare il relativo progetto alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n. 3 del Trattato; la Commissione ha quindi esaminato altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le L. n. 863 del 1984, L. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, iscritte nell’elenco degli aiuti non notificati.

Deve inoltre considerarsi che con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione (GU 1983 C 318, pag. 3) aveva informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti che fossero stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi avrebbero potuto essere tenuti a restituirli.

6.2 La Corte di Giustizia CE ha affermato che uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88 CE, non può invocare i legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima ordina la ripetizione dell’aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE 7 marzo 2002, C- 310/99). Già in precedenza era stato affermato (cfr Corte di Giustizia CE, con sentenza del 20.9.1990, C-5/89) che "Non è in contrasto con il diritto comunitario una normativa nazionale che garantisca la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ripetizione di aiuti contrari al diritto comunitario. Tuttavia, in considerazione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione a norma dell’art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono in linea di principio fare legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo.

Non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie".

Ancora, secondo quanto affermato da Corte di Giustizia CE 20 marzo 1997, Causa C-24/95 "(…) sebbene non contrasti con l’ordinamento giuridico comunitario una legislazione nazionale che garantisce la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ripetizione, tuttavia, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata, anche quando l’illegittimità della decisione di concessione dell’aiuto sia imputabile allo Stato considerato in una misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede". Analogamente, secondo quanto affermato da Corte di Giustizia CE 28 gennaio 2003, C-334/99, "Per quanto riguarda le sovvenzioni già versate al momento della loro comunicazione alla Commissione ed il legittimo affidamento fatto valere dal governo tedesco, da un lato occorre ricordare che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata".

Con sentenza 23.2.2006, resa nei procedimenti riuniti C-346/03 e C- 529/03, la Corte di Giustizia Ce ha ribadito che "Quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso (…). Di conseguenza, nella misura in cui la L. n. 44 del 1988 non era stata debitamente notificata alla Commissione, gli agricoltori sardi interessati non potevano fare alcun affidamento sulla legittimità degli aiuti loro concessi e l’asserita lentezza del procedimento non ha potuto far sorgere un siffatto affidamento".

Conforme a tale giurisprudenza della Corte di Giustizia è altresì la decisione del Tribunale di primo grado CE 12.9.2007, nelle cause riunite T-239/04 e T-323/04, secondo la quale "(…) tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’ari. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura (…).

Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata anche quando l’illegittimità della decisione di concessione dell’aiuto sia imputabile allo Stato considerato in una misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede".

Risultano altresì di rilievo i principi ribaditi dalla Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) con la sentenza 18.7.2007, C-119/05, secondo cui, in ordine alle competenze dei giudici nazionali in materia di aiuti di Stato, "51 (…) I giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune. 52 Emerge infatti da una giurisprudenza costante che la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario". 6.3 Da tali principi, vincolanti per i giudici degli Stati membri, discende che:

l’inosservanza delle norme procedurali in ordine ai provvedimenti legislativi non notificati e la non ancora avvenuta conclusione della procedura in ordine al progetto di legge poi divenuto L. n. 196 del 1997 non potevano far insorgere nei beneficiari degli aiuti alcun legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti medesimi;

l’eventuale non conoscenza delle conseguenze a cui poteva condurre la valutazione negativa in sede comunitaria della legittimità degli aiuti e, parimenti, eventuali incertezze sull’ambito degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione, non costituiscono elementi su cui potesse fondarsi il legittimo affidamento dei beneficiari;

la mera esistenza di una o più disposizioni legislative nazionali disciplinanti gli aiuti (poi giudicati illegittimi), costituendo il necessario presupposto per la loro applicazione, non può essere riguardata alla stregua di una circostanza eccezionale tale da far insorgere un legittimo affidamento, nè a tali conseguenze può condurre l’esistenza di altre disposizioni legislative in tema di aiuti, di provenienza regionale, che fossero state ritenute non lesive dei principi comunitari;

nè tali circostanze eccezionali potrebbero essere ravvisate in pronunce dei giudici nazionali, ivi compresa la stessa Corte Costituzionale, in ordine alla conformità degli aiuti de quibus alla normativa comunitaria, spettando alla competenza esclusiva della Commissione, e non ai giudici nazionali, la relativa valutazione di compatibilità con il mercato comune delle misure di aiuto.

6.4 Non ricorre peraltro nella fattispecie l’ipotesi di una decisione adottata dalla Commissione con eccessivo ritardo, nel qual caso secondo la sentenza della Corte di Giustizia CE 24.11.1987, C-223/85, potrebbe insorgere nel beneficiario della sovvenzione un legittimo affidamento.

6.5 Anche i motivi all’esame vanno quindi disattesi.

7. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente.

7.1 La Commissione ha fissato le condizioni in presenza delle quali può ritenersi che gli sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro già fruiti sono da ritenersi compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006;

16351/2007; 499/2009; 21898/2010, quest’ultima specificamente in tema di benefici che trovano fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro).

La circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio (e la conseguente non recuperabilità de medesimo) siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al beneficiario degli sgravi dimostrare la sussistenza delle condizioni – stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale – per poter legittimamente usufruire degli sgravi.

Tali condizioni, oltre a quelle espressamente fissate dalla Commissione, riguardano quindi anche quelle, già contemplate dalla legge nazionale e che la Commissione stessa ha come tali considerato nell’ambito della valutazione di compatibilità con il mercato comune; in particolare vanno perciò dedotte e provate dalla parte beneficiaria anche quelle indicate nei seguenti punti della decisione della Commissione:

"(13) Per beneficiare di tali agevolazioni i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo se l’assunzione riguarda lavoratori in possesso di una qualifica diversa. La possibilità di accedere a tali benefici è inoltre subordinata ai fatto di aver mantenuto in servizio (con un contratto a tempo indeterminato) almeno il 60 % dei lavoratori il cui CFL è venuto a termine nei 24 mesi precedenti.

"(71) Gli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione precisano che la Commissione è in linea di massima favorevole agli aiuti: – riguardanti i disoccupati e – destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale o – volti ad incoraggiare l’assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro, e ciò in tutto il territorio; in questo caso è sufficiente che il posto di lavoro sia divenuto vacante in seguito ad una partenza spontanea e non ad un licenziamento.

"(88) Inoltre la condizione imposta dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, che richiede che il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento, è rispettata in quanto la legislazione italiana pone espressamente la condizione che non si sia proceduto a licenziamenti.

Di conseguenza, e conformemente a quanto precisato negli orientamenti, per le categorie svantaggiate non occorre esigere che vi sia creazione netta di posti di lavoro". 7.2 Ne discende che non può essere ritenuti ammissibile il capitolato di prova testimoniale offerto dalla Società, siccome per larga parte generico (in particolare non contenendo la specifica indicazione dei soggetti infraventicinquenni) e, comunque, non esaustivo del complesso delle condizioni in presenza delle quali gli aiuti di Stato avrebbero potuto essere considerati compatibili con il mercato comune.

La mancanza di specifiche allegazioni al riguardo vanifica inoltre il richiamo del principio di non contestazione.

La mancata trascrizione in ricorso del contenuto della documentazione che si assume idonea a comprovare la legittimità degli sgravi già usufruiti, in violazione del principio di autosufficienza, rende inoltre inammissibile il relativo profilo di doglianza.

7.3 Anche i motivi all’esame non possono pertanto venire accolti.

8. Il dodicesimo motivo presenta anzitutto palesi profili di inammissibilità, non essendo state indicate e trascritte, in violazione del principio di autosufficienza, le fonti probatorie, ove ritualmente acquisite, dalle quali dovrebbero desumersi, in punto di fatto, le circostanze su cui si fonda (in particolare la limitazione territoriale dell’attività dell’impresa alla Sardegna e l’assenza di altre imprese, aventi sede negli Stati membri, esercitanti attività concorrente ed insediate nel medesimo territorio).

8.1 Le assorbenti considerazioni che precedono non esimono dal rilevare, per completezza, che il motivo è infondato anche in diritto, posto che, al punto 66 della sua decisione, la Commissione ha specificamente indicato che, anche se le imprese non esportano, la produzione nazionale è favorita perchè l’aiuto riduce la possibilità da parte delle imprese insediate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano; tale rilievo, enunciato esemplificativamente con riferimento al settore produttivo (cfr sentenza Corte di Giustizia CE 7.3.2002, C-310/99, punto 88), è applicabile anche a diversi settori economici, nella specie quello dei trasporti, producendo gli aiuti in favore delle imprese nazionali un’alterazione della concorrenza a detrimento di analoghe imprese di altri Stati che intendessero svolgere la propria attività nel medesimo ambito territoriale.

9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia su una domanda, un’eccezione o una controeccezione, integrando un error in procedendo, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non sotto il profilo del vizio di omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 24856/2006; 3190/2006;

11034/2003; 317/2002; 12790/2000).

Ne discende l’inammissibilità, per come svolti, del tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso.

10. In definitiva il ricorso va rigettato.

La complessità delle questioni trattate e la mancanza, al momento di proposizione del ricorso, di precedenti specifici di legittimità consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42582 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di D. D. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in concorso con altro imputato. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma. L’imputazione attiene alla detenzione di circa 200 grammi di hashish, quantitativo idoneo a confezionare 462 dosi.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la mancanza di reale motivazione per ciò che attiene alla richiesta concessione della circostanza attenuante di cui al richiamato art. 73, comma 5.

Apoditticamente la Corte d’appello ha ritenuto inattendibile la giustificazione offerta circa la appartenenza delle due tavolette di hashish "una per ciascuno". 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata da atto che gli imputati si sono difesi assumendo che le due tavolette di stupefacente sequestrate non erano di comune proprietà ma erano "una per ciascuno". Tale assunto viene tuttavia ritenuto non credibile. Depongono in senso contrario le concordi dichiarazioni di diversi acquirenti, il sequestro di un quaderno di proprietà del ricorrente con appunti sicuramente afferenti alla vendita di hashish, il sequestro altresì di strumenti necessari per il confezionamento delle dosi. Da tale complesso probatorio emerge univocamente che i due imputati avevano messo in campo una comune attività di spaccio.

D’altra parte, conclude la Corte di merito, anche ad ammettere che ne facessero pure uso personale, l’illecito non può essere ritenuto di limitata entità e l’attenuante richiesta va quindi esclusa. Tale apprezzamento è con tutta evidenza immune da vizi logico-giuridici, essendo argomentatamente e persuasivamente fondato su distinte ed altamente significative acquisizioni probatorie che riconducono la detenzione del rilevante quantitativo di droga alla comune proprietà degli imputati; e che collocano tale illecita detenzione nel contesto di una organica attività di vendita al minuto.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1500 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 07-12-2011, n. 45687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.03.2010 la Corte d’Appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concessa l’attenuante di cui all’art. 609 bis cod. pen., u.c., rideterminava in due anni di reclusione la pena inflitta dal GUP del Tribunale di Pescara a L.E. quale colpevole di avere, con violenza e abusando della propria posizione di datore di lavoro, costretto la dipendente P.L.E. a subire atti sessuali infilando le mani sotto la maglia e sotto il reggiseno della predetta; toccandole il seno; accarezzandole i fianchi e le natiche; toccandole le parti intime sopra i vestiti; infilando una mano tra le sue gambe.

La Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, confermava il giudizio di piena attendibilità della parte lesa che aveva descritto un’abituale condotta di molestie sessuali cui l’imputato l’aveva sottoposta per circa nove mesi.

La versione accusatoria non solo non era incrinata da elementi certi e oggettivi di smentita, ma era sorretta da riscontri costituiti dalle dichiarazioni di chi aveva raccolto le confidenze della ragazza o aveva assistito a taluni episodi denotanti morbosi atteggiamenti dell’imputato.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– improcedibilità dell’azione penale per i fatti rivelati dalla P. il 25.03.2003 in sede di S.i.t. (egli le avrebbe allargato il pantalone per vederle l’intimo; infilato le mani dentro il pantalone; accarezzato i fianchi e le natiche e toccato le parti intime sopra i vestiti) senza avanzare istanza di punizione, sicchè per tali fatti tardivamente denunciati non operava la querela proposta il 14.02.2003 per la condotta consistita nell’avere infilato le mani sotto la maglietta della ragazza; nell’averle toccato la schiena e nell’averle sfiorato il seno con un dito;

– violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato dovendo gli atti di corteggiamento segnalati in querela essere qualificati come molestie ex art. 660 cod. pen. perchè, non essendo state attinte zone erogene, erano privi di connotazione sessuale.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

L’eccezione procedurale è infondata.

Ha affermato questa Corte che "ai fini della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro lo libertà sessuale, la connessione richiesto dell’art. 542 cod. pen. fra i due o più fatti costituenti reato non può identificarsi con l’istituto processuale della connessione", che costituisce un criterio originario e autonomo di determinazione della competenza, "essendo necessario che l’accertamento dal fatto costituente delitto perseguibile d’ufficio comporti l’estensione dell’indagine anche a un fatto costituente reato contro la libertà sessuale. La connessione di cui all’art. 542 cod. pen. invero, può ravvisarsi o perchè i fatti sono stati commessi nello stesso spazio di tempo, ovvero se posti in essere per eseguire o occultare un altro reato, oppure d fine di conseguire l’impunità" (Cassazione Sezione 3 n. 12468, 20.12.1995, Radi).

Dopo l’entrata in vigore della L. n. 66 del 1996 è stato ribadito che la connessione prevista dall’art. 542 cod. pen., comma 3, in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, riportata anche nell’art. 609 septies c.p., comma 4, è solo quella materiale e non anche processuale "giacchè la ratio di questa disposizione deve individuarsi nel venire meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell’esigenza della riservatezza, in quanto l’indagine investigativa sul delitto perseguibile d’ufficio comporta necessariamente l’accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia" (Cassazione Sezione 3 n. 3014, 8.08.1996, Somma).

Anche più recentemente è stato escluso che la connessione prevista dall’art. 542 cod. pen. s’identifichi nell’istituto processuale di cui all’art. 12 c.p.p. "essendo sufficiente che tra il reato di violenza sessuale e l’altro perseguibile d’ufficio vi sia connessione investigativa" (Cassazione Sezione 3 n. 627, 3 aprile 1998, Caldura;

Sezione 3 n. 43139/2003, Vegini, RV. 227477; Sezione 3 n. 32971/2005, Marino RV. 232185; Sezione 3 3.12.2008, Vizzini; Sezione 3 5.11.2008, Liotti), sicchè, nella specie, ritualmente si è proceduto d’ufficio per gli abusi sessuali rivelati in data 25.03.2003 per la connessione investigativa tra tale reato e quello, della stessa specie, per il quale la querela era stata proposta.

La necessaria istruttoria diretta all’accertamento del reato denunciato il 14.02.2003 coinvolgeva necessariamente quello procedibile a querela, sicchè non vi era più ragione per tutelare la riservatezza della persona offesa.

Nel resto il ricorso non è puntuale perchè articola soltanto censure in fatto che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede, invece, un valido appartato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano motivato utilizzando elementi inconsistenti e che non sarebbe stata correttamente esaminata l’obiezione difensiva circa la configurabilità del reato, ma sostanzialmente propone un riduttivo giudizio d’irrilevanza penale dei fatti da qualificare, tutt’al più, come molestie.

Sul punto va ricordato che, con l’adozione della locuzione atti sessuali di cui all’art. 609 bis cod. pen., a seguito dell’abolizione della distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenti prevista dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen., si è inteso evitare che le indagini processuali si risolvano in ulteriori lesioni della sfera dell’intimità sessuale e affermare che l’offesa alla libertà sessuale prescinde dal grado d’intrusione corporale subito dalla vittima.

L’oggetto giuridico introdotto con la L. n. 66 del 1996, inteso come libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, giustifica, quindi, il superamento delle nozioni di cui agli artt. 519 e 521 cod. pen. e la creazione dell’attuale concetto di atti sessuali, che "è la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale ed atti di libidine (Cassazione Sezione 3 n. 35118/2004, Gerboni, RV. 229555;

Cassazione Sezione 3 n. 2941/1999, Carnevali).

Rientrando il reato di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale, e non più tra quelli contro la moralità pubblica, l’illiceità dei comportamenti deve esser valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana, senza distinzione alcuna, e sulla loro attitudine a offendere la libertà di determinazione nella sfera sessuale, sicchè assume minor rilievo l’indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono.

In assenza di definizione legislativa dell’espressione atti sessuali, questa Corte, essendo stata eliminata la distinzione originaria, ha individuato una serie di criteri validi per un’adeguata determinazione della fattispecie legale riassumibili nell’indifferenza penale della natura delle manifestazioni della libertà sessuale quando non tocchino la libertà altrui e nella riconducibilità alla nuova espressione, oltre che del coito di qualsiasi natura, anche di qualsiasi atto diretto e idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente, sicchè essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.

Pertanto la configurabilità del reato non dipende dall’interpretazione soggettiva del giudicante, ma è legata alla contestuale presenza di un requisito soggettivo (il fine di concupiscenza ravvisatole anche nel caso in cui non si ottenga il soddisfacimento sessuale) e di un requisito oggettivo consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o a soddisfare la brama sessuale dell’agente, sicchè rientrano tra gli atti sessuali "i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durato, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica" (Cassazione Sezione 3 n. 44246/2005, Borselli, RV. 232901).

Ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale" (Cassazione Sezione 1 n. 7369/2006 RV. 234070), va osservato che, nella specie, è stato accertato con adeguata motivazione che l’imputato ha attinto zone erogene della persona offesa toccandole il seno, le gambe, le natiche e le parti intime sopra i vestiti con reiterati gesti repentini senza assicurarsi del suo preventivo consenso.

Non è, quindi, fondato l’assunto difensivo secondo cui la condotta non avrebbe connotazione sessuale.

Grava sul ricorrente l’onere della condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate complessivamente in Euro 2.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate complessivamente in Euro 2.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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